CONDIZIONI
DI PROCEDIBILITÀ
Art.
336
-
Querela -
1. La
querela è proposta mediante dichiarazione nella quale, personalmente o a
mezzo di procuratore speciale, si manifesta la volontà che si proceda in
ordine a un fatto previsto dalla legge come reato.
Art.
337
-
Formalità della querela -
1. La
dichiarazione di querela è proposta, con le forme previste dall'articolo
333 comma 2, alle autorità alle quali può essere presentata denuncia
ovvero a un agente consolare all'estero. Essa, con sottoscrizione autentica,
può essere anche recapitata da un incaricato o spedita per posta in piego
raccomandato.
2.
Quando la dichiarazione di querela è proposta oralmente, il verbale in cui
essa è ricevuta è sottoscritto dal querelante o dal procuratore speciale.
3. La
dichiarazione di querela proposta dal legale rappresentante di una persona
giuridica, di un ente o di una associazione deve contenere la indicazione
specifica della fonte dei poteri di rappresentanza.
4.
L'autorità che riceve la querela provvede all'attestazione della data e del
luogo della presentazione, all'identificazione della persona che la propone
e alla trasmissione degli atti all'ufficio del pubblico ministero.
Art.
338
-
Curatore speciale per la querela -
1.
Nel caso previsto dall'articolo 121 del codice penale, il termine per la
presentazione della querela decorre dal giorno in cui è notificato al
curatore speciale il provvedimento di nomina.
2.
Alla nomina provvede, con decreto motivato, il giudice per le indagini
preliminari del luogo in cui si trova la persona offesa, su richiesta del
pubblico ministero.
3. La
nomina può essere promossa anche dagli enti che hanno per scopo la cura,
l'educazione, la custodia o l'assistenza dei minorenni.
4. Il
curatore speciale ha facoltà di costituirsi parte civile nell'interesse
della persona offesa.
5. Se
la necessità della nomina del curatore speciale sopravviene dopo la
presentazione della querela, provvede il giudice per le indagini preliminari
o il giudice che procede.
Art.
339
-
Rinuncia alla querela -
1. La
rinuncia espressa alla querela è fatta personalmente o a mezzo di
procuratore speciale, con dichiarazione sottoscritta, rilasciata
all'interessato o a un suo rappresentante. La dichiarazione può anche
essere fatta oralmente a un ufficiale di polizia giudiziaria o a un notaio,
i quali, accertata l'identità del rinunciante, redigono verbale. Questo non
produce effetti se non è sottoscritto dal dichiarante.
2. La
rinuncia sottoposta a termini o a condizioni non produce effetti.
3.
Con la stessa dichiarazione può essere fatta rinuncia anche all'azione
civile per le restituzioni e per il risarcimento del danno.
Art.
340
-
Remissione della querela -
1. La
remissione della querela è fatta e accettata personalmente o a mezzo di
procuratore speciale, con dichiarazione ricevuta dall'autorità procedente o
da un ufficiale di polizia giudiziaria che deve trasmetterla immediatamente
alla predetta autorità.
2. La
dichiarazione di remissione e quella di accettazione sono fatte con le forme
previste per la rinuncia espressa alla querela.
3. Il
curatore speciale previsto dall'articolo 155 comma 4 del codice penale è
nominato a norma dell'articolo 338.
4. Le
spese del procedimento sono a carico del remittente, salvo che nell'atto di
remissione sia stato convenuto che siano in tutto o in parte a carico del
querelato.
Art.
341
-
Istanza di procedimento -
1.
L'istanza di procedimento è proposta dalla persona offesa con le forme
della querela.
Art.
342
-
Richiesta di procedimento -
1. La
richiesta di procedimento è presentata al pubblico ministero con atto
sottoscritto dall'autorità competente.
Art.
343
-
Autorizzazione a procedere -
1.
Qualora sia prevista l'autorizzazione a procedere, il pubblico ministero ne
fa richiesta a norma dell'articolo 344.
2.
Fino a quando non sia stata concessa l'autorizzazione, è fatto divieto di
disporre il fermo o misure cautelari personali nei confronti della persona
rispetto alla quale è prevista l'autorizzazione medesima nonchè di
sottoporla a perquisizione personale o domiciliare, a ispezione personale, a
ricognizione, a individuazione, a confronto, a intercettazione di
conversazioni o di comunicazioni. Si può procedere all'interrogatorio solo
se l'interessato lo richiede.
3.
Gli atti previsti dal comma 2 sono consentiti, anche prima della richiesta
di autorizzazione, quando la persona è colta nella flagranza di uno dei
delitti indicati nell'articolo 380 commi 1 e 2. Tuttavia, quando
l'autorizzazione a procedere o l'autorizzazione al compimento di determinati
atti sono prescritte da disposizioni della Costituzione o di leggi
costituzionali, si applicano tali disposizioni, nonchè, in quanto
compatibili con esse, quelle di cui agli articoli 344, 345 e 346 (1).
4.
Gli atti compiuti in violazione di quanto stabilito nei commi 2 e 3 non
possono essere utilizzati.
5.
L'autorizzazione a procedere, una volta concessa, non può essere revocata.
(1)
Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, D.L. 23 ottobre 1996, n. 555.
Testo
del comma 3, prima della modifica apportata dall'art. 1, comma 1, D.L. 23
ottobre 1996, n. 555
3.
Gli atti previsti dal comma 2 sono consentiti, anche prima della richiesta
di autorizzazione, quando la persona è colta nella flagranza di uno dei
delitti indicati nell'articolo 380 commi 1 e 2. Tuttavia, se la necessità
dell'autorizzazione concerne un membro del Parlamento o della Corte
costituzionale, non possono essere compiuti atti diversi dall'arresto o
dalle perquisizioni personali o domiciliari, ai quali può procedersi
soltanto in caso di flagranza di un delitto non colposo consumato o tentato,
nei casi indicati nell'articolo 380 commi 1 e 2 lettere a), b), d), i),
nonchè lettere c), f), g), h), se la legge stabilisce la pena della
reclusione non inferiore nel massimo a dieci anni.
Art.
344
-
Richiesta di autorizzazione a procedere -
1. Il
pubblico ministero chiede l'autorizzazione prima di procedere a giudizio
direttissimo o di richiedere il giudizio immediato, il rinvio a giudizio o
il decreto penale di condanna. Nei procedimenti di competenza del pretore,
la richiesta deve essere presentata prima dell'emissione del decreto di
citazione a giudizio. La richiesta deve, comunque, essere presentata entro
trenta giorni dalla iscrizione nel registro delle notizie di reato del nome
della persona per la quale è necessaria l'autorizzazione.
2. Se
la persona per la quale è necessaria l'autorizzazione è stata arrestata in
flagranza, il pubblico ministero richiede l'autorizzazione a procedere
immediatamente e comunque prima della udienza di convalida.
3. Il
giudice sospende il processo e il pubblico ministero richiede senza ritardo
l'autorizzazione a procedere qualora ne sia sorta la necessità dopo che si
è proceduto a giudizio direttissimo ovvero dopo che sono state formulate le
richieste previste dalla prima parte del comma 1. Se vi è pericolo nel
ritardo, il giudice provvede alla assunzione delle prove richieste dalle
parti.
4.
Quando si procede nei confronti di più persone per alcune delle quali
soltanto è necessaria l'autorizzazione e questa tarda ad essere concessa,
si può procedere separatamente contro gli imputati per i quali
l'autorizzazione non è necessaria.
Art.
345
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Difetto di una condizione di procedibilità. Riproponibilità dell'azione
penale -
1. Il
provvedimento di archiviazione e la sentenza di proscioglimento o di non
luogo a procedere, anche se non più soggetta a impugnazione, con i quali è
stata dichiarata la mancanza della querela, della istanza, della richiesta o
dell'autorizzazione a procedere, non impediscono l'esercizio dell'azione
penale per il medesimo fatto e contro la medesima persona se è in seguito
proposta la querela, l'istanza, la richiesta o è concessa l'autorizzazione
ovvero se è venuta meno la condizione personale che rendeva necessaria
l'autorizzazione.
2. La
stessa disposizione si applica quando il giudice accerta la mancanza di una
condizione di procedibilità diversa da quelle indicate nel comma 1.
Art.
346
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Atti compiuti in mancanza di una condizione di procedibilità -
1.
Fermo quanto disposto dall'articolo 343, in mancanza di una condizione di
procedibilità che può ancora sopravvenire, possono essere compiuti gli
atti di indagine preliminare necessari ad assicurare le fonti di prova e,
quando vi è pericolo nel ritardo, possono essere assunte le prove previste
dall'articolo 392.
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