NOTIZIA
DI REATO
Art.
330
-
Acquisizione delle notizie di reato -
1. Il
pubblico ministero e la polizia giudiziaria prendono notizia dei reati di
propria iniziativa e ricevono le notizie di reato presentate o trasmesse a
norma degli articoli seguenti.
Art.
331
-
Denuncia da parte di pubblici ufficiali e incaricati di un pubblico servizio
-
1.
Salvo quanto stabilito dall'articolo 347, i pubblici ufficiali e gli
incaricati di un pubblico servizio che, nell'esercizio o a causa delle loro
funzioni o del loro servizio, hanno notizia di un reato perseguibile di
ufficio, devono farne denuncia per iscritto, anche quando non sia
individuata la persona alla quale il reato è attribuito.
2. La
denuncia è presentata o trasmessa senza ritardo al pubblico ministero o a
un ufficiale di polizia giudiziaria.
3.
Quando più persone sono obbligate alla denuncia per il medesimo fatto, esse
possono anche redigere e sottoscrivere un unico atto.
4.
Se, nel corso di un procedimento civile o amministrativo, emerge un fatto
nel quale si può configurare un reato perseguibile di ufficio, l'autorità
che procede redige e trasmette senza ritardo la denuncia al pubblico
ministero.
Art.
332
-
Contenuto della denuncia -
1. La
denuncia contiene la esposizione degli elementi essenziali del fatto e
indica il giorno dell'acquisizione della notizia nonchè le fonti di prova
già note. Contiene inoltre, quando è possibile, le generalità, il
domicilio e quanto altro valga alla identificazione della persona alla quale
il fatto è attribuito, della persona offesa e di coloro che siano in grado
di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti.
Art.
333
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Denuncia da parte di privati -
1.
Ogni persona che ha notizia di un reato perseguibile di ufficio può farne
denuncia. La legge determina i casi in cui la denuncia è obbligatoria.
2. La
denuncia è presentata oralmente o per iscritto, personalmente o a mezzo di
procuratore speciale, al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia
giudiziaria; se è presentata per iscritto è sottoscritta dal denunciante o
da un suo procuratore speciale.
3.
Delle denunce anonime non può essere fatto alcun uso, salvo quanto disposto
dall'articolo 240.
Art.
334
-
Referto -
1.
Chi ha l'obbligo del referto deve farlo pervenire entro quarantotto ore o,
se vi è pericolo nel ritardo, immediatamente al pubblico ministero o a
qualsiasi ufficiale di polizia giudiziaria del luogo in cui ha prestato la
propria opera o assistenza ovvero, in loro mancanza, all'ufficiale di
polizia giudiziaria più vicino.
2. Il
referto indica la persona alla quale è stata prestata assistenza e, se è
possibile, le sue generalità, il luogo dove si trova attualmente e quanto
altro valga a identificarla nonchè il luogo, il tempo e le altre
circostanze dell'intervento; dà inoltre le notizie che servono a stabilire
le circostanze del fatto, i mezzi con i quali è stato commesso e gli
effetti che ha causato o può causare.
3. Se
più persone hanno prestato la loro assistenza nella medesima occasione,
sono tutte obbligate al referto, con facoltà di redigere e sottoscrivere un
unico atto.
Art.
335
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Registro delle notizie di reato -
1. Il
pubblico ministero iscrive immediatamente, nell'apposito registro custodito
presso l'ufficio, ogni notizia di reato che gli perviene o che ha acquisito
di propria iniziativa nonchè, contestualmente o dal momento in cui risulta,
il nome della persona alla quale il reato stesso è attribuito.
2. Se
nel corso delle indagini preliminari muta la qualificazione giuridica del
fatto ovvero questo risulta diversamente circostanziato, il pubblico
ministero cura l'aggiornamento delle iscrizioni previste dal comma 1 senza
procedere a nuove iscrizioni.
3. Ad
esclusione dei casi in cui si procede per uno dei delitti di cui
all'articolo 407, comma 2 lettera a - , le iscrizioni previste dai commi 1 e
2 sono comunicate alla persona alla quale il reato è attribuito, alla
persona offesa e ai rispettivi difensori, ove ne facciano richiesta (1).
3
bis. Se sussistono specifiche esigenze attinenti all'attività di indagine,
il pubblico ministero, nel decidere sulla richiesta, può disporre, con
decreto motivato, il segreto sulle iscrizioni per un periodo non superiore a
tre mesi e non rinnovabile (1).
(1)
L'art. 18, L. 8 agosto 1995, n. 332 ha sostituito con gli attuali ultimi due
commi l'originario comma 3.
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