INDAGINI
PRELIMINARI E UDIENZA PRELIMINARE
DISPOSIZIONI
GENERALI
Art.
326
-
Finalità delle indagini preliminari -
1. Il
pubblico ministero e la polizia giudiziaria svolgono, nell'ambito delle
rispettive attribuzioni, le indagini necessarie per le determinazioni
inerenti all'esercizio dell'azione penale.
Art.
327
-
Direzione delle indagini preliminari -
1. Il
pubblico ministero dirige le indagini e dispone direttamente della polizia
giudiziaria.
Art.
328
-
Giudice per le indagini preliminari -
1.
Nei casi previsti dalla legge, sulle richieste del pubblico ministero, delle
parti private e della persona offesa dal reato, provvede il giudice per le
indagini preliminari.
1
bis. Quando si tratta di procedimenti per i delitti indicati nell'articolo
51 comma 3 bis, le funzioni di giudice per le indagini preliminari sono
esercitate, salve specifiche disposizioni di legge, da un magistrato del
tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice
competente (1).
(1)
Comma aggiunto dall'art. 12, D.L. 20 novembre 1991, n. 367.
Art.
329
-
Obbligo del segreto -
1.
Gli atti di indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia
giudiziaria sono coperti dal segreto fino a quando l'imputato non ne possa
avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini
preliminari.
2.
Quando è necessario per la prosecuzione delle indagini, il pubblico
ministero può, in deroga a quanto previsto dall'articolo 114, consentire,
con decreto motivato, la pubblicazione di singoli atti o di parti di essi.
In tal caso, gli atti pubblicati sono depositati presso la segreteria del
pubblico ministero.
3.
Anche quando gli atti non sono più coperti dal segreto a norma del comma 1,
il pubblico ministero, in caso di necessità per la prosecuzione
dell'indagine, può disporre con decreto motivato:
a)
l'obbligo del segreto per singoli atti, quando l'imputato lo consente o
quando la conoscenza dell'atto può ostacolare le indagini riguardanti altre
persone;
b) il
divieto di pubblicare il contenuto di singoli atti o notizie specifiche
relative a determinate operazioni.
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