MISURE
CAUTELARI REALI
SEQUESTRO
CONSERVATIVO
Art.
316
-
Presupposti ed effetti del provvedimento -
1. Se
vi è fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie
per il pagamento della pena pecuniaria, delle spese di procedimento e di
ogni altra somma dovuta all'erario dello Stato, il pubblico ministero, in
ogni stato e grado del processo di merito, chiede il sequestro conservativo
dei beni mobili o immobili dell'imputato o delle somme o cose a lui dovute,
nei limiti in cui la legge ne consente il pignoramento.
2. Se
vi è fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie
delle obbligazioni civili derivanti dal reato, la parte civile può chiedere
il sequestro conservativo dei beni dell'imputato o del responsabile civile,
secondo quanto previsto dal comma 1.
3. Il
sequestro disposto a richiesta del pubblico ministero giova anche alla parte
civile.
4.
Per effetto del sequestro i crediti indicati nei commi 1 e 2 si considerano
privilegiati, rispetto a ogni altro credito non privilegiato di data
anteriore e ai crediti sorti posteriormente, salvi, in ogni caso, i
privilegi stabiliti a garanzia del pagamento dei tributi.
Art.
317
-
Forma del provvedimento. Competenza -
1. Il
provvedimento che dispone il sequestro conservativo a richiesta del pubblico
ministero o della parte civile è emesso con ordinanza del giudice che
procede.
2. Se
è stata pronunciata sentenza di condanna, di proscioglimento o di non luogo
a procedere, soggetta a impugnazione, il sequestro è ordinato, prima che
gli atti siano trasmessi al giudice dell'impugnazione, dal giudice che ha
pronunciato la sentenza e, successivamente, dal giudice che deve decidere
sull'impugnazione. Dopo il provvedimento che dispone il giudizio e prima che
gli atti siano trasmessi al giudice competente, provvede il giudice per le
indagini preliminari.
3. Il
sequestro è eseguito dall'ufficiale giudiziario con le forme prescritte dal
codice di procedura civile per l'esecuzione del sequestro conservativo sui
beni mobili o immobili.
4.
Gli effetti del sequestro cessano quando la sentenza di proscioglimento o di
non luogo a procedere non è più soggetta a impugnazione. La cancellazione
della trascrizione del sequestro di immobili è eseguita a cura del pubblico
ministero. Se il pubblico ministero non provvede, l'interessato può
proporre incidente di esecuzione.
Art.
318
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Riesame dell'ordinanza di sequestro conservativo -
1.
Contro l'ordinanza di sequestro conservativo chiunque vi abbia interesse
può proporre richiesta di riesame, anche nel merito, a norma dell'articolo
324.
2. La
richiesta di riesame non sospende l'esecuzione del provvedimento.
Art.
319
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Offerta di cauzione -
1. Se
l'imputato o il responsabile civile offre cauzione idonea a garantire i
crediti indicati nell'articolo 316, il giudice dispone con decreto che non
si faccia luogo al sequestro conservativo e stabilisce le modalità con cui
la cauzione deve essere prestata.
2. Se
l'offerta è proposta con la richiesta di riesame, il giudice revoca il
sequestro conservativo quando ritiene la cauzione proporzionata al valore
delle cose sequestrate.
3. Il
sequestro è altresì revocato dal giudice se l'imputato o il responsabile
civile offre, in qualunque stato e grado del processo di merito, cauzione
idonea.
Art.
320
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Esecuzione sui beni sequestrati -
1. Il
sequestro conservativo si converte in pignoramento quando diventa
irrevocabile la sentenza di condanna al pagamento di una pena pecuniaria
ovvero quando diventa esecutiva la sentenza che condanna l'imputato e il
responsabile civile al risarcimento del danno in favore della parte civile.
La conversione non estingue il privilegio previsto dall'articolo 316 comma
4.
2.
Salva l'azione per ottenere con le forme ordinarie il pagamento delle somme
che rimangono ancora dovute, l'esecuzione forzata sui beni sequestrati ha
luogo nelle forme prescritte dal codice di procedura civile. Sul prezzo
ricavato dalla vendita dei beni sequestrati e sulle somme depositate a
titolo di cauzione e non devolute alla cassa delle ammende, sono pagate,
nell'ordine, le somme dovute alla parte civile a titolo di risarcimento del
danno e di spese processuali, le pene pecuniarie, le spese di procedimento e
ogni altra somma dovuta all'erario dello Stato.
SEQUESTRO
PREVENTIVO
Art.
321
-
Oggetto del sequestro preventivo -
1.
Quando vi è pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente al
reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la
commissione di altri reati, a richiesta del pubblico ministero il giudice
competente a pronunciarsi nel merito ne dispone il sequestro con decreto
motivato. Prima dell'esercizio dell'azione penale provvede il giudice per le
indagini preliminari.
2. Il
giudice può altresì disporre il sequestro delle cose di cui è consentita
la confisca.
3. Il
sequestro è immediatamente revocato a richiesta del pubblico ministero o
dell'interessato quando risultano mancanti, anche per fatti sopravvenuti, le
condizioni di applicabilità previste dal comma 1. Nel corso delle indagini
preliminari provvede il pubblico ministero con decreto motivato, che è
notificato a coloro che hanno diritto di proporre impugnazione. Se vi è
richiesta di revoca dell'interessato, il pubblico ministero, quando ritiene
che essa vada anche in parte respinta, la trasmette al giudice, cui presenta
richieste specifiche nonchè gli elementi sui quali fonda le sue
valutazioni. La richiesta è trasmessa non oltre il giorno successivo a
quello del deposito nella segreteria.
3
bis. Nel corso delle indagini preliminari, quando non è possibile, per la
situazione di urgenza, attendere il provvedimento del giudice, il sequestro
è disposto con decreto motivato dal pubblico ministero. Negli stessi casi,
prima dell'intervento del pubblico ministero, al sequestro procedono
ufficiali di polizia giudiziaria, i quali, nelle quarantotto ore successive,
trasmettono il verbale al pubblico ministero del luogo in cui il sequestro
è stato eseguito. Questi, se non dispone la restituzione delle cose
sequestrate, richiede al giudice la convalida e l'emissione del decreto
previsto dal comma 1 entro quarantotto ore dal sequestro, se disposto dallo
stesso pubblico ministero, o dalla ricezione del verbale, se il sequestro è
stato eseguito di iniziativa dalla polizia giudiziaria.
3 ter.
Il sequestro perde efficacia se non sono osservati i termini previsti dal
comma 3 bis ovvero se il giudice non emette l'ordinanza di convalida entro
dieci giorni dalla ricezione della richiesta. Copia dell'ordinanza è
immediatamente notificata alla persona alla quale le cose sono state
sequestrate (1).
(1)
Articolo così modificato dall'art. 15, D. Lgs. 14 gennaio 1991, n. 12.
Art.
322
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Riesame del decreto di sequestro preventivo -
1.
Contro il decreto di sequestro emesso dal giudice l'imputato e il suo
difensore, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che
avrebbe diritto alla loro restituzione possono proporre richiesta di
riesame, anche nel merito, a norma dell'articolo 324 (1).
2. La
richiesta di riesame non sospende l'esecuzione del provvedimento.
(1)
Comma così modificato dall'art. 16, D. Lgs. 14 gennaio 1991, n. 12.
Art.
322 bis
-
Appello -
1.
Fuori dei casi previsti dall'articolo 322, il pubblico ministero, l'imputato
e il suo difensore, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e
quella che avrebbe diritto alla loro restituzione, possono proporre appello
contro le ordinanze in materia di sequestro preventivo e contro il decreto
di revoca del sequestro emesso dal pubblico ministero.
1-bis.
Sull'appello decide il tribunale del capoluogo della provincia nella quale
ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento (1).
2.
L'appello non sospende l'esecuzione del provvedimento. Si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 310.
Articolo
inserito dall'art. 17, D. Lgs. 14 gennaio 1991, n. 12.
(1)
Comma aggiunto dall'art. 4, comma 1, D.L. 23 ottobre 1996, n. 553.
Art.
323
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Perdita di efficacia del sequestro preventivo -
1.
Con la sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere, ancorchè
soggetta a impugnazione, il giudice ordina che le cose sequestrate siano
restituite a chi ne abbia diritto, quando non deve disporre la confisca a
norma dell'articolo 240 del codice penale. Il provvedimento è
immediatamente esecutivo.
2.
Quando esistono più esemplari identici della cosa sequestrata e questa
presenta interesse a fini di prova, il giudice, anche dopo la sentenza di
proscioglimento o di non luogo a procedere impugnata dal pubblico ministero,
ordina che sia mantenuto il sequestro di un solo esemplare e dispone la
restituzione degli altri esemplari.
3. Se
è pronunciata sentenza di condanna, gli effetti del sequestro permangono
quando è stata disposta la confisca delle cose sequestrate.
4. La
restituzione non è ordinata se il giudice dispone, a richiesta del pubblico
ministero o della parte civile, che sulle cose appartenenti all'imputato o
al responsabile civile sia mantenuto il sequestro a garanzia dei crediti
indicati nell'articolo 316.
IMPUGNAZIONI
Art.
324
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Procedimento di riesame -
1. La
richiesta di riesame è presentata, nella cancelleria del tribunale indicato
nel comma 5, entro dieci giorni dalla data di esecuzione del provvedimento
che ha disposto il sequestro o dalla diversa data in cui l'interessato ha
avuto conoscenza dell'avvenuto sequestro.
2. La
richiesta è presentata con le forme previste dall'articolo 582. Se la
richiesta è proposta dall'imputato non detenuto nè internato, questi, ove
non abbia già dichiarato o eletto domicilio o non si sia proceduto a norma
dell'articolo 161 comma 2, deve indicare il domicilio presso il quale
intende ricevere l'avviso previsto dal comma 6; in mancanza, l'avviso è
notificato mediante consegna al difensore. Se la richiesta è proposta da
un'altra persona e questa abbia omesso di dichiarare il proprio domicilio,
l'avviso è notificato mediante deposito in cancelleria (1).
3. La
cancelleria dà immediato avviso all'autorità giudiziaria procedente che,
entro il giorno successivo, trasmette al tribunale gli atti su cui si fonda
il provvedimento oggetto del riesame.
4.
Con la richiesta di riesame possono essere enunciati anche i motivi. Chi ha
proposto la richiesta ha, inoltre, facoltà di enunciare nuovi motivi
davanti al giudice del riesame, facendone dare atto a verbale prima
dell'inizio della discussione.
5.
Sulla richiesta di riesame decide il tribunale del capoluogo della provincia
nella quale ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento, nel termine di
dieci giorni dalla ricezione degli atti.
6. Il
procedimento davanti al tribunale si svolge in camera di consiglio nelle
forme previste dall'articolo 127. Almeno tre giorni prima, l'avviso della
data fissata per l'udienza è comunicato al pubblico ministero e notificato
al difensore e a chi ha proposto la richiesta. Fino al giorno dell'udienza
gli atti restano depositati in cancelleria.
7. Si
applicano le disposizioni dell'articolo 309 commi 9 e 10. La revoca del
decreto di sequestro può essere parziale e non può essere disposta nei
casi indicati nell'articolo 240 comma 2 del codice penale.
8. Il
giudice del riesame, nel caso di contestazione della proprietà, rinvia la
decisione della controversia al giudice civile, mantenendo nel frattempo il
sequestro.
(1)
Periodo aggiunto dall'art. 18, D. Lgs. 14 gennaio 1991, n. 12.
Art.
325
-
Ricorso per cassazione -
1.
Contro le ordinanze emesse a norma degli articoli 322 bis e 324, il pubblico
ministero, l'imputato e il suo difensore, la persona alla quale le cose sono
state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione
possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge.
2.
Entro il termine previsto dall'articolo 324 comma 1 contro il decreto di
sequestro emesso dal giudice, può essere proposto direttamente ricorso per
cassazione. La proposizione del ricorso rende inammissibile la richiesta di
riesame.
3. Si
applicano le disposizioni dell'articolo 311 commi 3 e 4.
4. Il
ricorso non sospende l'esecuzione della ordinanza (1).
(1) Articolo così
modificato dall'art. 19, D. Lgs. 14 gennaio 1991, n. 12.
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