MEZZI
DI RICERCA DELLA PROVA
ISPEZIONI
Art.
244
-
Casi e forme delle ispezioni -
1.
L'ispezione delle persone, dei luoghi e delle cose è disposta con decreto
motivato quando occorre accertare le tracce e gli altri effetti materiali
del reato.
2. Se
il reato non ha lasciato tracce o effetti materiali, o se questi sono
scomparsi o sono stati cancellati o dispersi, alterati o rimossi,
l'autorità giudiziaria descrive lo stato attuale e, in quanto possibile,
verifica quello preesistente, curando anche di individuare modo, tempo e
cause delle eventuali modificazioni. L'autorità giudiziaria può disporre
rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ogni altra operazione
tecnica.
Art.
245
-
Ispezione personale -
1.
Prima di procedere all'ispezione personale l'interessato è avvertito della
facoltà di farsi assistere da persona di fiducia, purchè questa sia
prontamente reperibile e idonea a norma dell'articolo 120.
2.
L'ispezione è eseguita nel rispetto della dignità e, nei limiti del
possibile, del pudore di chi vi è sottoposto.
3.
L'ispezione può essere eseguita anche per mezzo di un medico. In questo
caso l'autorità giudiziaria può astenersi dall'assistere alle operazioni.
Art.
246
-
Ispezione di luoghi o di cose -
1.
All'imputato e in ogni caso a chi abbia l'attuale disponibilità del luogo
in cui è eseguita l'ispezione è consegnata, nell'atto di iniziare le
operazioni e sempre che essi siano presenti, copia del decreto che dispone
tale accertamento.
2.
Nel procedere all'ispezione dei luoghi, l'autorità giudiziaria può
ordinare, enunciando nel verbale i motivi del provvedimento, che taluno non
si allontani prima che le operazioni siano concluse e può far ricondurre
coattivamente sul posto il trasgressore.
PERQUISIZIONI
Art.
247
-
Casi e forme delle perquisizioni -
1.
Quando vi è fondato motivo di ritenere che taluno occulti sulla persona il
corpo del reato o cose pertinenti al reato, è disposta perquisizione
personale. Quando vi è fondato motivo di ritenere che tali cose si trovino
in un determinato luogo ovvero che in esso possa eseguirsi l'arresto
dell'imputato o dell'evaso, è disposta perquisizione locale.
2. La
perquisizione è disposta con decreto motivato.
3.
L'autorità giudiziaria può procedere personalmente ovvero disporre che
l'atto sia compiuto da ufficiali di polizia giudiziaria delegati con lo
stesso decreto.
Art.
248
-
Richiesta di consegna -
1. Se
attraverso la perquisizione si ricerca una cosa determinata, l'autorità
giudiziaria può invitare a consegnarla. Se la cosa è presentata, non si
procede alla perquisizione, salvo che si ritenga utile procedervi per la
completezza delle indagini.
2.
Per rintracciare le cose da sottoporre a sequestro o per accertare altre
circostanze utili ai fini delle indagini, l'autorità giudiziaria o gli
ufficiali di polizia giudiziaria da questa delegati possono esaminare atti,
documenti e corrispondenza presso banche. In caso di rifiuto, l'autorità
giudiziaria procede a perquisizione.
Art.
249
-
Perquisizioni personali -
1.
Prima di procedere alla perquisizione personale è consegnata una copia del
decreto all'interessato, con l'avviso della facoltà di farsi assistere da
persona di fiducia, purchè questa sia prontamente reperibile e idonea a
norma dell'articolo 120.
2. La
perquisizione è eseguita nel rispetto della dignità e, nei limiti del
possibile, del pudore di chi vi è sottoposto.
Art.
250
-
Perquisizioni locali -
1.
Nell'atto di iniziare le operazioni, copia del decreto di perquisizione
locale è consegnata all'imputato, se presente, e a chi abbia l'attuale
disponibilità del luogo, con l'avviso della facoltà di farsi rappresentare
o assistere da persona di fiducia, purchè questa sia prontamente reperibile
e idonea a norma dell'articolo 120.
2. Se
mancano le persone indicate nel comma 1, la copia è consegnata e l'avviso
è rivolto a un congiunto, un coabitante o un collaboratore ovvero, in
mancanza, al portiere o a chi ne fa le veci.
3.
L'autorità giudiziaria, nel procedere alla perquisizione locale, può
disporre con decreto motivato che siano perquisite le persone presenti o
sopraggiunte, quando ritiene che le stesse possano occultare il corpo del
reato o cose pertinenti al reato. Può inoltre ordinare, enunciando nel
verbale i motivi del provvedimento, che taluno non si allontani prima che le
operazioni siano concluse. Il trasgressore è trattenuto o ricondotto
coattivamente sul posto.
Art.
251
-
Perquisizioni nel domicilio. Limiti temporali -
1. La
perquisizione in un'abitazione o nei luoghi chiusi adiacenti a essa non può
essere iniziata prima delle ore sette e dopo le ore venti.
2.
Tuttavia nei casi urgenti l'autorità giudiziaria può disporre per iscritto
che la perquisizione sia eseguita fuori dei suddetti limiti temporali.
Art.
252
-
Sequestro conseguente a perquisizione -
1. Le
cose rinvenute a seguito della perquisizione sono sottoposte a sequestro con
l'osservanza delle prescrizioni degli articoli 259 e 260.
SEQUESTRI
Art.
253
-
Oggetto e formalità del sequestro -
1.
L'autorità giudiziaria dispone con decreto motivato il sequestro del corpo
del reato e delle cose pertinenti al reato necessarie per l'accertamento dei
fatti.
2.
Sono corpo del reato le cose sulle quali o mediante le quali il reato è
stato commesso nonchè le cose che ne costituiscono il prodotto, il profitto
o il prezzo.
3. Al
sequestro procede personalmente l'autorità giudiziaria ovvero un ufficiale
di polizia giudiziaria delegato con lo stesso decreto.
4.
Copia del decreto di sequestro è consegnata all'interessato, se presente.
Art.
254
-
Sequestro di corrispondenza -
1.
Negli uffici postali o telegrafici è consentito procedere al sequestro di
lettere, pieghi, pacchi, valori, telegrammi e altri oggetti di
corrispondenza che l'autorità giudiziaria abbia fondato motivo di ritenere
spediti dall'imputato o a lui diretti, anche sotto nome diverso o per mezzo
di persona diversa o che comunque possono avere relazione con il reato.
2.
Quando al sequestro procede un ufficiale di polizia giudiziaria, questi deve
consegnare all'autorità giudiziaria gli oggetti di corrispondenza
sequestrati, senza aprirli e senza pretendere altrimenti conoscenza del loro
contenuto.
3. Le
carte e gli altri documenti sequestrati che non rientrano fra la
corrispondenza sequestrabile sono immediatamente restituiti all'avente
diritto e non possono comunque essere utilizzati.
Art.
255
-
Sequestro presso banche -
1.
L'autorità giudiziaria può procedere al sequestro presso banche di
documenti, titoli, valori, somme depositate in conto corrente e di ogni
altra cosa, anche se contenuti in cassette di sicurezza, quando abbia
fondato motivo di ritenere che siano pertinenti al reato, quantunque non
appartengano all'imputato o non siano iscritti al suo nome.
Art.
256
-
Dovere di esibizione e segreti -
1. Le
persone indicate negli articoli 200 e 201 devono consegnare immediatamente
all'autorità giudiziaria, che ne faccia richiesta, gli atti e i documenti,
anche in originale se così è ordinato, e ogni altra cosa esistente presso
di esse per ragioni del loro ufficio, incarico, ministero, professione o
arte, salvo che dichiarino per iscritto che si tratti di segreto di Stato
ovvero di segreto inerente al loro ufficio o professione.
2.
Quando la dichiarazione concerne un segreto di ufficio o professionale,
l'autorità giudiziaria, se ha motivo di dubitare della fondatezza di essa e
ritiene di non potere procedere senza acquisire gli atti, i documenti o le
cose indicati nel comma 1, provvede agli accertamenti necessari. Se la
dichiarazione risulta infondata, l'autorità giudiziaria dispone il
sequestro.
3.
Quando la dichiarazione concerne un segreto di Stato, l'autorità
giudiziaria ne informa il Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo
che ne sia data conferma. Qualora il segreto sia confermato e la prova sia
essenziale per la definizione del processo, il giudice dichiara non doversi
procedere per l'esistenza di un segreto di Stato.
4.
Qualora, entro sessanta giorni dalla notificazione della richiesta, il
Presidente del Consiglio dei ministri non dia conferma del segreto,
l'autorità giudiziaria dispone il sequestro.
5. Si
applica la disposizione dell'articolo 204.
Art.
257
-
Riesame del decreto di sequestro -
1.
Contro il decreto di sequestro l'imputato, la persona alla quale le cose
sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione
possono proporre richiesta di riesame, anche nel merito, a norma
dell'articolo 324.
2. La
richiesta di riesame non sospende l'esecuzione del provvedimento.
Art.
258
-
Copie dei documenti sequestrati -
1.
L'autorità giudiziaria può fare estrarre copia degli atti e dei documenti
sequestrati, restituendo gli originali, e, quando il sequestro di questi è
mantenuto, può autorizzare la cancelleria o la segreteria a rilasciare
gratuitamente copia autentica a coloro che li detenevano legittimamente.
2. I
pubblici ufficiali possono rilasciare copie, estratti o certificati dei
documenti loro restituiti dall'autorità giudiziaria in originale o in
copia, ma devono fare menzione in tali copie, estratti o certificati del
sequestro esistente.
3. In
ogni caso la persona o l'ufficio presso cui fu eseguito il sequestro ha
diritto di avere copia del verbale dell'avvenuto sequestro.
4. Se
il documento sequestrato fa parte di un volume o di un registro da cui non
possa essere separato e l'autorità giudiziaria non ritiene di farne
estrarre copia, l'intero volume o registro rimane in deposito giudiziario.
Il pubblico ufficiale addetto con l'autorizzazione dell'autorità
giudiziaria, rilascia agli interessati che li richiedono, copie, estratti e
certificati delle parti del volume o del registro non soggette al sequestro,
facendo menzione del sequestro parziale nelle copie, negli estratti e nei
certificati.
Art.
259
-
Custodia delle cose sequestrate -
1. Le
cose sequestrate sono affidate in custodia alla cancelleria o alla
segreteria. Quando ciò non è possibile o non è opportuno, l'autorità
giudiziaria dispone che la custodia avvenga in luogo diverso, determinandone
il modo e nominando un altro custode, idoneo a norma dell'articolo 120.
2.
All'atto della consegna, il custode è avvertito dell'obbligo di conservare
e di presentare le cose a ogni richiesta dell'autorità giudiziaria nonchè
delle pene previste dalla legge penale per chi trasgredisce ai doveri della
custodia. Al custode può essere imposta una cauzione. Dell'avvenuta
consegna, dell'avvertimento dato e della cauzione imposta è fatta menzione
nel verbale. La cauzione è ricevuta, con separato verbale, nella
cancelleria o nella segreteria.
Art.
260
-
Apposizione dei sigilli alle cose sequestrate. Cose deperibili -
1. Le
cose sequestrate si assicurano con il sigillo dell'ufficio giudiziario e con
le sottoscrizioni dell'autorità giudiziaria e dell'ausiliario che la
assiste ovvero, in relazione alla natura delle cose, con altro mezzo idoneo
a indicare il vincolo imposto ai fini di giustizia.
2.
L'autorità giudiziaria fa estrarre copia dei documenti e fa eseguire
fotografie o altre riproduzioni delle cose sequestrate che possono alterarsi
o che sono di difficile custodia, le unisce agli atti e fa custodire in
cancelleria o segreteria gli originali dei documenti, disponendo, quanto
alle cose, in conformità dell'articolo 259.
3. Se
si tratta di cose che possono alterarsi, l'autorità giudiziaria ne ordina,
secondo i casi, l'alienazione o la distruzione.
Art.
261
-
Rimozione e riapposizione dei sigilli -
1.
L'autorità giudiziaria, quando occorre procedere alla rimozione dei
sigilli, ne verifica prima l'identità e l'integrità con l'assistenza
dell'ausiliario. Compiuto l'atto per cui si è resa necessaria la rimozione
dei sigilli, le cose sequestrate sono nuovamente sigillate dall'ausiliario
in presenza dell'autorità giudiziaria. L'autorità giudiziaria e
l'ausiliario appongono presso il sigillo la data e la sottoscrizione.
Art.
262
-
Durata del sequestro e restituzione delle cose sequestrate -
1.
Quando non è necessario mantenere il sequestro a fini di prova, le cose
sequestrate sono restituite a chi ne abbia diritto, anche prima della
sentenza. Se occorre, l'autorità giudiziaria prescrive di presentare a ogni
richiesta le cose restituite e a tal fine può imporre cauzione.
2.
Nel caso previsto dal comma 1, la restituzione non è ordinata se il giudice
dispone, a richiesta del pubblico ministero o della parte civile, che sulle
cose appartenenti all'imputato o al responsabile civile sia mantenuto il
sequestro a garanzia dei crediti indicati nell'articolo 316.
3.
Non si fa luogo alla restituzione e il sequestro è mantenuto ai fini
preventivi quando il giudice provvede a norma dell'articolo 321.
4.
Dopo la sentenza non più soggetta a impugnazione le cose sequestrate sono
restituite a chi ne abbia diritto, salvo che sia disposta la confisca.
Art.
263
-
Procedimento per la restituzione delle cose sequestrate -
1. La
restituzione delle cose sequestrate è disposta dal giudice con ordinanza se
non vi è dubbio sulla loro appartenenza.
2.
Quando le cose sono state sequestrate presso un terzo, la restituzione non
può essere ordinata a favore di altri senza che il terzo sia sentito in
camera di consiglio con le forme previste dall'articolo 127.
3. In
caso di controversia sulla proprietà delle cose sequestrate, il giudice ne
rimette la risoluzione al giudice civile del luogo competente in primo
grado, mantenendo nel frattempo il sequestro.
4.
Nel corso delle indagini preliminari, sulla restituzione delle cose
sequestrate il pubblico ministero provvede con decreto motivato (1).
5.
Contro il decreto del pubblico ministero che dispone la restituzione o
respinge la relativa richiesta, gli interessati possono proporre opposizione
sulla quale il giudice provvede a norma dell'articolo 127 (2).
6.
Dopo la sentenza non più soggetta a impugnazione, provvede il giudice
dell'esecuzione.
(1)
Comma così sostituito dall'art. 10, D. Lgs. 14 gennaio 1991, n. 12.
(2)
Comma così modificato dall'art. 10, D. Lgs. 14 gennaio 1991, n. 12.
Art.
264
-
Provvedimenti in caso di mancata restituzione -
1.
Dopo un anno dal giorno in cui la sentenza è divenuta inoppugnabile, se la
richiesta di restituzione non è stata proposta o è stata respinta, il
giudice dell'esecuzione dispone con ordinanza che il denaro, i titoli al
portatore, quelli emessi o garantiti dallo Stato anche se non al portatore e
i valori di bollo siano depositati nell'ufficio del registro del luogo.
Negli altri casi, ordina la vendita delle cose, secondo la loro qualità,
nelle pubbliche borse o all'asta pubblica, da eseguirsi a cura della
cancelleria. Tuttavia, se tali cose hanno interesse scientifico ovvero
pregio di antichità o di arte, ne è ordinata la consegna al Ministero di
grazia e giustizia.
2.
L'autorità giudiziaria può disporre la vendita anche prima del termine
indicato nel comma 1 o immediatamente dopo il sequestro, se le cose non
possono essere custodite senza pericolo di deterioramento o senza rilevante
dispendio.
3. La
somma ricavata dalla vendita è versata in deposito giudiziale nell'ufficio
postale del luogo. Questa somma e i valori depositati presso l'ufficio del
registro, dedotte le spese indicate nell'articolo 265, sono devoluti dopo
due anni alla cassa delle ammende se nessuno ha provato di avervi diritto.
Art.
265
-
Spese relative al sequestro penale -
1. Le
spese occorrenti per la conservazione e per la custodia delle cose
sequestrate per il procedimento penale sono anticipate dallo Stato, salvo
all'erario il diritto di recupero a preferenza di ogni altro creditore sulle
somme e sui valori indicati nell'articolo 264.
Capo
IV: INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI
Art.
266
-
Limiti di ammissibilità -
1.
L'intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche e di altre
forme di telecomunicazione è consentita nei procedimenti relativi ai
seguenti reati:
a -
delitti non colposi per i quali è prevista la pena dell'ergastolo o della
reclusione superiore nel massimo a cinque anni determinata a norma
dell'articolo 4;
b -
delitti contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena
della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni determinata a norma
dell'articolo 4;
c -
delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope;
d -
delitti concernenti le armi e le sostanze esplosive;
e -
delitti di contrabbando;
f -
reati di ingiuria, minaccia, usura, abusiva attività finanziaria, molestia
o disturbo alle persone col mezzo del telefono (1).
2.
Negli stessi casi è consentita l'intercettazione di comunicazioni tra
presenti. Tuttavia, qualora queste avvengano nei luoghi indicati
dall'articolo 614 del codice penale, l'intercettazione è consentita solo se
vi è fondato motivo di ritenere che ivi si stia svolgendo l'attività
criminosa.
(1)
Lettera così modificata dall'art. 8, comma 1, L. 7 marzo 1996, n. 108.
Art.
266 bis
-
Intercettazioni di comunicazioni informatiche o telematiche -
Nei
procedimenti relativi ai reati indicati nell'articolo 266, nonchè a quelli
commessi mediante l'impiego di tecnologie informatiche o telematiche, è
consentita l'intercettazione del flusso di comunicazioni relativo a sistemi
informatici o telematici ovvero intercorrente tra più sistemi (1).
(1)
Articolo aggiunto dall'art. 11, L. 23 dicembre 1993, n. 547.
Art.
267
-
Presupposti e forme del provvedimento -
1. Il
pubblico ministero richiede al giudice per le indagini preliminari
l'autorizzazione a disporre le operazioni previste dall'articolo 266.
L'autorizzazione è data con decreto motivato quando vi sono gravi indizi di
reato e l'intercettazione è assolutamente indispensabile ai fini della
prosecuzione delle indagini.
2.
Nei casi di urgenza, quando vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo
possa derivare grave pregiudizio alle indagini, il pubblico ministero
dispone l'intercettazione con decreto motivato, che va comunicato
immediatamente e comunque non oltre le ventiquattro ore al giudice indicato
nel comma 1. Il giudice, entro quarantotto ore dal provvedimento, decide
sulla convalida con decreto motivato. Se il decreto del pubblico ministero
non viene convalidato nel termine stabilito, l'intercettazione non può
essere proseguita e i risultati di essa non possono essere utilizzati.
3. Il
decreto del pubblico ministero che dispone l'intercettazione indica le
modalità e la durata delle operazioni. Tale durata non può superare i
quindici giorni, ma può essere prorogata dal giudice con decreto motivato
per periodi successivi di quindici giorni, qualora permangano i presupposti
indicati nel comma 1.
4. Il
pubblico ministero procede alle operazioni personalmente ovvero avvalendosi
di un ufficiale di polizia giudiziaria.
5. In
apposito registro riservato tenuto nell'ufficio del pubblico ministero sono
annotati, secondo un ordine cronologico, i decreti che dispongono,
autorizzano, convalidano o prorogano le intercettazioni e, per ciascuna
intercettazione, l'inizio e il termine delle operazioni.
Art.
268
-
Esecuzione delle operazioni -
1. Le
comunicazioni intercettate sono registrate e delle operazioni è redatto
verbale.
2.
Nel verbale è trascritto, anche sommariamente, il contenuto delle
comunicazioni intercettate.
3. Le
operazioni possono essere compiute esclusivamente per mezzo degli impianti
installati nella procura della Repubblica. Tuttavia, quando tali impianti
risultano insufficienti o inidonei e esistono eccezionali ragioni di
urgenza, il pubblico ministero può disporre, con provvedimento motivato, il
compimento delle operazioni mediante impianti di pubblico servizio o in
dotazione alla polizia giudiziaria.
3-bis.
Quando si procede a intercettazione di comunicazioni informatiche o
telematiche, il pubblico ministero può disporre che le operazioni siano
compiute anche mediante impianti appartenenti a privati (1).
4. I
verbali e le registrazioni sono immediatamente trasmessi al pubblico
ministero. Entro cinque giorni dalla conclusione delle operazioni, essi sono
depositati in segreteria insieme ai decreti che hanno disposto, autorizzato,
convalidato o prorogato l'intercettazione, rimandendovi per il tempo fissato
dal pubblico ministero, salvo che il giudice non riconosca necessaria una
proroga.
5. Se
dal deposito può derivare un grave pregiudizio per le indagini, il giudice
autorizza il pubblico ministero a ritardarlo non oltre la chiusura delle
indagini preliminari.
6. Ai
difensori delle parti è immediatamente dato avviso che, entro il termine
fissato a norma dei commi 4 e 5, hanno facoltà di esaminare gli atti e
ascoltare le registrazioni ovvero di prendere cognizione dei flussi di
comunicazioni informatiche o telematiche. Scaduto il termine, il giudice
dispone l'acquisizione delle conversazioni o dei flussi di comunicazioni
informatiche o telematiche indicati dalle parti, che non appaiano
manifestamente irrilevanti, procedendo anche di ufficio allo stralcio delle
registrazioni e dei verbali di cui è vietata l'utilizzazione. Il pubblico
ministero e i difensori hanno diritto di partecipare allo stralcio e sono
avvisati almeno ventiquattro ore prima (2).
7. Il
giudice dispone la trascrizione integrale delle registrazioni ovvero la
stampa in forma intellegibile delle informazioni contenute nei flussi di
comunicazioni informatiche o telematiche da acquisire, osservando le forme,
i modi e le garanzie previsti per l'espletamento delle perizie. Le
trascrizioni o le stampe sono inserite nel fascicolo per il dibattimento
(2).
8. I
difensori possono estrarre copia delle trascrizioni e fare eseguire la
trasposizione della registrazione su nastro magnetico. In caso di
intercettazione di flussi di comunicazioni informatiche o telematiche i
difensori possono richiedere copia su idoneo supporto dei flussi
intercettati, ovvero copia della stampa prevista dal comma 7 (1).
(1)
Comma aggiunto dall'art. 12, L. 23 dicembre 1993, n. 547.
(1)
Comma così sostituito dall'art. 12, L. 23 dicembre 1993, n. 547.
Art.
269
-
Conservazione della documentazione -
1. I
verbali e le registrazioni sono conservati integralmente presso il pubblico
ministero che ha disposto l'intercettazione.
2.
Salvo quanto previsto dall'articolo 271 comma 3, le registrazioni sono
conservate fino alla sentenza non più soggetta a impugnazione. Tuttavia gli
interessati, quando la documentazione non è necessaria per il procedimento,
possono chiederne la distruzione, a tutela della riservatezza, al giudice
che ha autorizzato o convalidato l'intercettazione. Il giudice decide in
camera di consiglio a norma dell'articolo 127.
3. La
distruzione, nei casi in cui è prevista, viene eseguita sotto controllo del
giudice. Dell'operazione è redatto verbale.
Art.
270
-
Utilizzazione in altri procedimenti -
1. I
risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati in
procedimenti diversi da quelli nei quali sono stati disposti, salvo che
risultino indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è
obbligatorio l'arresto in flagranza.
2. Ai
fini della utilizzazione prevista dal comma 1, i verbali e le registrazioni
delle intercettazioni sono depositati presso l'autorità competente per il
diverso procedimento. Si applicano le disposizioni dell'articolo 268 commi
6, 7 e 8.
3. Il
pubblico ministero e i difensori delle parti hanno altresì facoltà di
esaminare i verbali e le registrazioni in precedenza depositati nel
procedimento in cui le intercettazioni furono autorizzate.
Art.
271
-
Divieti di utilizzazione -
1. I
risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati qualora le
stesse siano state eseguite fuori dei casi consentiti dalla legge o qualora
non siano state osservate le disposizioni previste dagli articoli 267 e 268
commi 1 e 3.
2.
Non possono essere utilizzate le intercettazioni relative a conversazioni o
comunicazioni delle persone indicate nell'articolo 200 comma 1, quando hanno
a oggetto fatti conosciuti per ragione del loro ministero, ufficio o
professione, salvo che le stesse persone abbiano deposto sugli stessi fatti
o li abbiano in altro modo divulgati.
3. In ogni stato e
grado del processo il giudice dispone che la documentazione delle
intercettazioni previste dai commi 1 e 2 sia distrutta, salvo che
costituisca corpo del reato.
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