MEZZI
DI PROVA
TESTIMONIANZA
Art.
194
-
Oggetto e limiti della testimonianza -
1. Il
testimone è esaminato sui fatti che costituiscono oggetto di prova. Non
può deporre sulla moralità dell'imputato, salvo che si tratti di fatti
specifici, idonei a qualificarne la personalità in relazione al reato e
alla pericolosità sociale.
2.
L'esame può estendersi anche ai rapporti di parentela e di interesse che
intercorrono tra il testimone e le parti o altri testimoni nonchè alle
circostanze il cui accertamento è necessario per valutarne la credibilità.
La deposizione sui fatti che servono a definire la personalità della
persona offesa dal reato è ammessa solo quando il fatto dell'imputato deve
essere valutato in relazione al comportamento di quella persona.
3. Il
testimone è esaminato sui fatti determinati. Non può deporre sulle voci
correnti nel pubblico nè esprimere apprezzamenti personali salvo che sia
impossibile scinderli dalla deposizione sui fatti.
Art.
195
-
Testimonianza indiretta -
1.
Quando il testimone si riferisce, per la conoscenza dei fatti, ad altre
persone, il giudice, a richiesta di parte, dispone che queste siano chiamate
a deporre.
2. Il
giudice può disporre anche di ufficio l'esame delle persone indicate nel
comma 1.
3.
L'inosservanza della disposizione del comma 1 rende inutilizzabili le
dichiarazioni relative a fatti di cui il testimone abbia avuto conoscenza da
altre persone, salvo che l'esame di queste risulti impossibile per morte,
infermità o irreperibilità.
4.
Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria non possono deporre sul
contenuto delle dichiarazioni acquisite da testimoni (1).
5. Le
disposizioni dei commi precedenti si applicano anche quando il testimone
abbia avuto comunicazione del fatto in forma diversa da quella orale.
6. I
testimoni non possono essere esaminati su fatti comunque appresi dalle
persone indicate negli articoli 200 e 201 in relazione alle circostanze
previste nei medesimi articoli, salvo che le predette persone abbiano
deposto sugli stessi fatti o li abbiano in altro modo divulgati.
7.
Non può essere utilizzata la testimonianza di chi si rifiuta o non è in
grado di indicare la persona o la fonte da cui ha appreso la notizia dei
fatti oggetto dell'esame.
(1)Con
sentenza n. 24 del 31 gennaio 1992, la Corte cost. ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale del presente comma.
Art.
196
-
Capacità di testimoniare -
1.
Ogni persona ha la capacità di testimoniare.
2.
Qualora, al fine di valutare le dichiarazioni del testimone, sia necessario
verificarne l'idoneità fisica o mentale a rendere testimonianza, il giudice
anche di ufficio può ordinare gli accertamenti opportuni con i mezzi
consentiti dalla legge.
3. I
risultati degli accertamenti che, a norma del comma 2, siano stati disposti
prima dell'esame testimoniale non precludono l'assunzione della
testimonianza.
Art.
197
-
Incompatibilità con l'ufficio di testimone -
1.
Non possono essere assunti come testimoni:
a) i
coimputati del medesimo reato o le persone imputate in un procedimento
connesso a norma dell'articolo 12, anche se nei loro confronti sia stata
pronunciata sentenza di non luogo a procedere, di proscioglimento o di
condanna, salvo che la sentenza di proscioglimento sia divenuta
irrevocabile;
b) le
persone imputate di un reato collegato a quello per cui si procede, nel caso
previsto dall'articolo 371 comma 2 lettera b);
c) il
responsabile civile e la persona civilmente obbligata per la pena
pecuniaria;
d)
coloro che nel medesimo procedimento svolgono o hanno svolto la funzione di
giudice, pubblico ministero o loro ausiliario.
Art.
198
-
Obblighi del testimone -
1. Il
testimone ha l'obbligo di presentarsi al giudice e di attenersi alle
prescrizioni date dal medesimo per le esigenze processuali e di rispondere
secondo verità alle domande che gli sono rivolte.
2. Il
testimone non può essere obbligato a deporre su fatti dai quali potrebbe
emergere una sua responsabilità penale.
Art.
199
-
Facoltà di astensione dei prossimi congiunti -
1. I
prossimi congiunti dell'imputato non sono obbligati a deporre. Devono
tuttavia deporre quando hanno presentato denuncia, querela o istanza ovvero
essi o un loro prossimo congiunto sono offesi dal reato.
2. Il
giudice, a pena di nullità, avvisa le persone predette della facoltà di
astenersi chiedendo loro se intendono avvalersene.
3. Le
disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche a chi è legato all'imputato
da vincoli di adozione. Si applicano inoltre, limitatamente ai fatti
verificatisi o appresi dall'imputato durante la convivenza coniugale:
a) a
chi, pur non essendo coniuge dell'imputato, come tale conviva o abbia
convissuto con esso;
b) al
coniuge separato dell'imputato;
c)
alla persona nei cui confronti sia intervenuta sentenza di annullamento,
scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con
l'imputato.
Art.
200
-
Segreto professionale -
1.
Non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per
ragione del proprio ministero, ufficio o professione, salvi i casi in cui
hanno l'obbligo di riferirne all'autorità giudiziaria:
a) i
ministri di confessioni religiose, i cui statuti non contrastino con
l'ordinamento giuridico italiano;
b)
gli avvocati, i procuratori legali, i consulenti tecnici e i notai;
c) i
medici e i chirurghi, i farmacisti, le ostetriche e ogni altro esercente una
professione sanitaria;
d)
gli esercenti altri uffici o professioni ai quali la legge riconosce la
facoltà di astenersi dal deporre determinata dal segreto professionale.
2. Il
giudice, se ha motivo di dubitare che la dichiarazione resa da tali persone
per esimersi dal deporre sia infondata, provvede agli accertamenti
necessari. Se risulta infondata, ordina che il testimone deponga.
3. Le
disposizioni previste dai commi 1 e 2 si applicano ai giornalisti
professionisti iscritti nell'albo professionale, relativamente ai nomi delle
persone dalle quali i medesimi hanno avuto notizie di carattere fiduciario
nell'esercizio della loro professione. Tuttavia se le notizie sono
indispensabili ai fini della prova del reato per cui si procede e la loro
veridicità può essere accertata solo attraverso l'identificazione della
fonte della notizia, il giudice ordina al giornalista di indicare la fonte
delle sue informazioni.
Art.
201
-
Segreto di ufficio -
1.
Salvi i casi in cui hanno l'obbligo di riferirne all'autorità giudiziaria,
i pubblici ufficiali, i pubblici impiegati e gli incaricati di un pubblico
servizio hanno l'obbligo di astenersi dal deporre su fatti conosciuti per
ragioni del loro ufficio che devono rimanere segreti.
2. Si
applicano le disposizioni dell'articolo 200 commi 2 e 3.
Art.
202
-
Segreto di Stato -
1. I
pubblici ufficiali, i pubblici impiegati e gli incaricati di un pubblico
servizio hanno l'obbligo di astenersi dal deporre su fatti coperti dal
segreto di Stato.
2. Se
il testimone oppone un segreto di Stato, il giudice ne informa il Presidente
del Consiglio dei ministri, chiedendo che ne sia data conferma.
3.
Qualora il segreto sia confermato e la prova sia essenziale per la
definizione del processo, il giudice dichiara non doversi procedere per la
esistenza di un segreto di Stato.
4.
Qualora, entro sessanta giorni dalla notificazione della richiesta, il
Presidente del Consiglio dei ministri non dia conferma del segreto, il
giudice ordina che il testimone deponga.
Art.
203
-
Informatori della polizia giudiziaria e dei servizi di sicurezza -
1. Il
giudice non può obbligare gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria
nonchè il personale dipendente dai servizi per le informazioni e la
sicurezza militare o democratica a rivelare i nomi dei loro informatori. Se
questi non sono esaminati come testimoni, le informazioni da essi fornite
non possono essere acquisite nè utilizzate.
Art.
204
-
Esclusione del segreto -
1.
Non possono essere oggetto del segreto previsto dagli articoli 201, 202 e
203 fatti, notizie o documenti concernenti reati diretti all'eversione
dell'ordinamento costituzionale. Se viene opposto il segreto, la natura del
reato è definita dal giudice. Prima dell'esercizio dell'azione penale
provvede il giudice per le indagini preliminari su richiesta di parte.
2.
Del provvedimento che rigetta l'eccezione di segretezza è data
comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri.
Art.
205
-
Assunzione della testimonianza del Presidente della Repubblica e di grandi
ufficiali dello Stato -
1. La
testimonianza del Presidente della Repubblica è assunta nella sede in cui
egli esercita la funzione di Capo dello Stato.
2. Se
deve essere assunta la testimonianza di uno dei presidenti delle Camere o
del Presidente del Consiglio dei ministri o della Corte costituzionale,
questi possono chiedere di essere esaminati nella sede in cui esercitano il
loro ufficio, al fine di garantire la continuità e la regolarità della
funzione cui sono preposti.
3. Si
procede nelle forme ordinarie quando il giudice ritiene indispensabile la
comparizione di una delle persone indicate nel comma 2 per eseguire un atto
di ricognizione o di confronto o per altra necessità.
Art.
206
-
Assunzione della testimonianza di agenti diplomatici -
1. Se
deve essere esaminato un agente diplomatico o l'incaricato di una missione
diplomatica all'estero durante la sua permanenza fuori dal territorio dello
Stato, la richiesta per l'esame è trasmessa, per mezzo del Ministero di
grazia e giustizia, all'autorità consolare del luogo. Si procede tuttavia
nelle forme ordinarie nei casi previsti dall'articolo 205 comma 3.
2.
Per ricevere le deposizioni di agenti diplomatici della Santa Sede
accreditati presso lo Stato italiano ovvero di agenti diplomatici di uno
stato estero accreditati presso lo Stato italiano o la Santa Sede si
osservano le convenzioni e le consuetudini internazionali.
Art.
207
-
Testimoni sospettati di falsità o reticenza. Testimoni renitenti -
1. Se
nel corso dell'esame un testimone rende dichiarazioni contraddittorie,
incomplete o contrastanti con le prove già acquisite, il presidente o il
giudice glielo fa rilevare rinnovandogli, se del caso, l'avvertimento
previsto dall'articolo 497 comma 2. Allo stesso avvertimento provvede se un
testimone rifiuta di deporre fuori dei casi espressamente previsti dalla
legge e, se il testimone persiste nel rifiuto, dispone l'immediata
trasmissione degli atti al pubblico ministero perchè proceda a norma di
legge.
2.
Con la decisione che definisce la fase processuale in cui il testimone ha
prestato il suo ufficio, il giudice, se ravvisa indizi del reato previsto
dall'articolo 372 del codice penale, ne informa il pubblico ministero
trasmettendogli i relativi atti.
ESAME
DELLE PARTI
Art.
208
-
Richiesta dell'esame -
1.
Nel dibattimento, l'imputato, la parte civile che non debba essere esaminata
come testimone, il responsabile civile e la persona civilmente obbligata per
la pena pecuniaria sono esaminati se ne fanno richiesta o vi consentono.
Art.
209
-
Regole per l'esame -
1.
All'esame delle parti si applicano le disposizioni previste dagli articoli
194, 198 comma 2 e 499 e, se è esaminata una parte diversa dall'imputato,
quelle previste dall'articolo 195.
2. Se
la parte rifiuta di rispondere a una domanda, ne è fatta menzione nel
verbale.
Art.
210
-
Esame di persona imputata in un procedimento connesso -
1.
Nel dibattimento, le persone imputate in un procedimento connesso a norma
dell'articolo 12, nei confronti delle quali si procede o si è proceduto
separatamente, sono esaminate a richiesta di parte, ovvero, nel caso
indicato nell'articolo 195, anche di ufficio.
2.
Esse hanno obbligo di presentarsi al giudice, il quale, ove occorra, ne
ordina l'accompagnamento coattivo. Si osservano le norme sulla citazione dei
testimoni (1) .
3. Le
persone indicate nel comma 1 sono assistite da un difensore che ha diritto
di partecipare all'esame. In mancanza di un difensore di fiducia è
designato un difensore di ufficio.
4.
Prima che abbia inizio l'esame, il giudice avverte le persone indicate nel
comma 1 che, salvo quanto disposto dall'articolo 66 comma 1, esse hanno
facoltà di non rispondere.
5.
All'esame si applicano le disposizioni previste dagli articoli 194, 195, 499
e (2).
6. Le
disposizioni dei commi precedenti si applicano anche alle persone imputate
di un reato collegato a quello per cui si procede, nel caso previsto
dall'articolo 371 comma 2 lettera b) .
(1)Comma
così sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. a - , D.L. 8 giugno 1992, n.
306.
(2)
Comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lett. b - , D.L. 8 giugno 1992,
n. 306.
CONFRONTI
Art.
211
-
Presupposti del confronto -
1. Il
confronto è ammesso esclusivamente fra persone già esaminate o
interrogate, quando vi è disaccordo fra esse su fatti e circostanze
importanti.
Art.
212
-
Modalità del confronto -
1. Il
giudice, richiamate le precedenti dichiarazioni ai soggetti tra i quali deve
svolgersi il confronto, chiede loro se le confermano o le modificano,
invitandoli, ove occorra, alle reciproche contestazioni.
2.
Nel verbale è fatta menzione delle domande rivolte dal giudice, delle
dichiarazioni rese dalle persone messe a confronto e di quanto altro è
avvenuto durante il confronto.
RICOGNIZIONI
Art.
213
-
Ricognizione di persone. Atti preliminari -
1.
Quando occorre procedere a ricognizione personale, il giudice invita chi
deve eseguirla a descrivere la persona indicando tutti i particolari che
ricorda; gli chiede poi se sia stato in precedenza chiamato a eseguire il
riconoscimento, se, prima e dopo il fatto per cui si procede, abbia visto,
anche se riprodotta in fotografia o altrimenti, la persona da riconoscere,
se la stessa gli sia stata indicata o descritta e se vi siano altre
circostanze che possano influire sull'attendibilità del riconoscimento.
2.
Nel verbale è fatta menzione degli adempimenti previsti dal comma 1 e delle
dichiarazioni rese.
3.
L'inosservanza delle disposizioni previste dai commi 1 e 2 è causa di
nullità della ricognizione.
Art.
214
-
Svolgimento della ricognizione -
1.
Allontanato colui che deve eseguire la ricognizione, il giudice procura la
presenza di almeno due persone il più possibile somiglianti, anche
nell'abbigliamento, a quella sottoposta a ricognizione. Invita quindi
quest'ultima a scegliere il suo posto rispetto alle altre, curando che si
presenti, sin dove è possibile, nelle stesse condizioni nelle quali sarebbe
stata vista dalla persona chiamata alla ricognizione. Nuovamente introdotta
quest'ultima, il giudice le chiede se riconosca taluno dei presenti e, in
caso affermativo, la invita a indicare chi abbia riconosciuto e a precisare
se ne sia certa.
2. Se
vi è fondata ragione di ritenere che la persona chiamata alla ricognizione
possa subire intimidazione o altra influenza dalla presenza di quella
sottoposta a ricognizione, il giudice dispone che l'atto sia compiuto senza
che quest'ultima possa vedere la prima.
3.
Nel verbale è fatta menzione, a pena di nullità, delle modalità di
svolgimento della ricognizione. Il giudice può disporre che lo svolgimento
della ricognizione sia documentato anche mediante rilevazioni fotografiche o
cinematografiche o mediante altri strumenti o procedimenti.
Art.
215
-
Ricognizione di cose -
1.
Quando occorre procedere alla ricognizione del corpo del reato o di altre
cose pertinenti al reato, il giudice procede osservando le disposizioni
dell'articolo 213, in quanto applicabili.
2.
Procurati, ove possibile, almeno due oggetti simili a quello da riconoscere,
il giudice chiede alla persona chiamata alla ricognizione se riconosca
taluno tra essi e, in caso affermativo, la invita a dichiarare quale abbia
riconosciuto e a precisare se ne sia certa.
3. Si
applicano le disposizioni dell'articolo 214 comma 3.
Art.
216
-
Altre ricognizioni -
1.
Quando dispone la ricognizione di voci, suoni o di quanto altro può essere
oggetto di percezione sensoriale, il giudice procede osservando le
disposizioni dell'articolo 213, in quanto applicabili.
2. Si
applicano le disposizioni dell'articolo 214 comma 3.
Art.
217
-
Pluralità di ricognizioni -
1.
Quando più persone sono chiamate a eseguire la ricognizione della medesima
persona o del medesimo oggetto, il giudice procede con atti separati,
impedendo ogni comunicazione tra chi ha compiuto la ricognizione e coloro
che devono ancora eseguirla.
2. Se
una stessa persona deve eseguire la ricognizione di più persone o di più
oggetti, il giudice provvede, per ogni atto, in modo che la persona o
l'oggetto sottoposti a ricognizione siano collocati tra persone od oggetti
diversi.
3. Si
applicano le disposizioni degli articoli precedenti.
ESPERIMENTI
GIUDIZIALI
Art.
218
-
Presupposti dell'esperimento giudiziale -
1.
L'esperimento giudiziale è ammesso quando occorre accertare se un fatto sia
o possa essere avvenuto in un determinato modo.
2.
L'esperimento consiste nella riproduzione, per quanto è possibile, della
situazione in cui il fatto si afferma o si ritiene essere avvenuto e nella
ripetizione delle modalità di svolgimento del fatto stesso.
Art.
219
-
Modalità dell'esperimento giudiziale -
1.
L'ordinanza che dispone l'esperimento giudiziale contiene una succinta
enunciazione dell'oggetto dello stesso e l'indicazione del giorno, dell'ora
e del luogo in cui si procederà alle operazioni. Con la stessa ordinanza o
con un provvedimento successivo il giudice può designare un esperto per
l'esecuzione di determinate operazioni.
2. Il
giudice dà gli opportuni provvedimenti per lo svolgimento delle operazioni,
disponendo per le rilevazioni fotografiche o cinematografiche o con altri
strumenti o procedimenti.
3.
Anche quando l'esperimento è eseguito fuori dell'aula di udienza, il
giudice può adottare i provvedimenti previsti dall'articolo 471 al fine di
assicurare il regolare compimento dell'atto.
4.
Nel determinare le modalità dell'esperimento, il giudice, se del caso, dà
le opportune disposizioni affinchè esso si svolga in modo da non offendere
sentimenti di coscienza e da non esporre a pericolo l'incolumità delle
persone o la sicurezza pubblica.
PERIZIA
Art.
220
-
Oggetto della perizia -
1. La
perizia è ammessa quando occorre svolgere indagini o acquisire dati o
valutazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, scientifiche o
artistiche.
2.
Salvo quanto previsto ai fini dell'esecuzione della pena o della misura di
sicurezza, non sono ammesse perizie per stabilire l'abitualità o la
professionalità nel reato, la tendenza a delinquere, il carattere e la
personalità dell'imputato e in genere le qualità psichiche indipendenti da
cause patologiche.
Art.
221
-
Nomina del perito -
1. Il
giudice nomina il perito scegliendolo tra gli iscritti negli appositi albi o
tra persone fornite di particolare competenza nella specifica disciplina.
Quando la perizia è dichiarata nulla, il giudice cura, ove possibile, che
il nuovo incarico sia affidato ad altro perito.
2. Il
giudice affida l'espletamento della perizia a più personale quando le
indagini e le valutazioni risultano di notevole complessità ovvero
richiedono distinte conoscenze in differenti discipline.
3. Il
perito ha l'obbligo di prestare il suo ufficio, salvo che ricorra uno dei
motivi di astensione previsti dall'articolo 36.
Art.
222
-
Incapacità e incompatibilità del perito -
1.
Non può prestare ufficio di perito, a pena di nullità:
a) il
minorenne, l'interdetto, l'inabilitato e chi è affetto da infermità di
mente;
b)
chi è interdetto anche temporaneamente dai pubblici uffici ovvero è
interdetto o sospeso dall'esercizio di una professione o di un'arte;
c)
chi è sottoposto a misure di sicurezza persone o a misure di prevenzione;
d)
chi non può essere assunto come testimone o ha facoltà di astenersi dal
testimoniare o chi è chiamato a prestare ufficio di testimone o di
interprete;
e)
chi è stato nominato consulente tecnico nello stesso procedimento o in un
procedimento connesso.
Art.
223
-
Astensione e ricusazione del perito -
1.
Quando esiste un motivo di astensione, il perito ha l'obbligo di
dichiararlo.
2. Il
perito può essere ricusato dalle parti nei casi previsti dall'articolo 36 a
eccezione di quello previsto dal comma 1 lettera h - del medesimo articolo.
3. La
dichiarazione di astensione o di ricusazione può essere presentata fino a
che non siano esaurite le formalità di conferimento dell'incarico e, quando
si tratti di motivi sopravvenuti ovvero conosciuti successivamente, prima
che il perito abbia dato il proprio parere.
4.
Sulla dichiarazione di astensione o di ricusazione decide, con ordinanza, il
giudice che ha disposto la perizia.
5. Si
osservano, in quanto applicabili, le norme sulla ricusazione del giudice.
Art.
224
-
Provvedimenti del giudice -
1. Il
giudice dispone anche di ufficio la perizia con ordinanza motivata,
contenente la nomina del perito, la sommaria enunciazione dell'oggetto delle
indagini, l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo fissati per la
comparizione del perito.
2. Il
giudice dispone la citazione del perito e dà gli opportuni provvedimenti
per la comparizione delle persone sottoposte all'esame del perito. Adotta
tutti gli altri provvedimenti che si rendono necessari per l'esecuzione
delle operazioni peritali (1).
(1)La
Corte costituzionale, con sentenza 9 luglio 1996, n. 238, ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui
consente che il giudice, nell'ambito delle operazioni peritali, disponga
misure che comunque incidano sulla libertà personale dell'indagato o
dell'imputato o di terzi, al di fuori di quelle specificamente previste nei
"casi" e nei "modi" dalla legge.
Art.
225
-
Nomina del consulente tecnico -
1.
Disposta la perizia, il pubblico ministero e le parti private hanno facoltà
di nominare propri consulenti tecnici in numero non superiore, per ciascuna
parte, a quello dei periti.
2. Le
parti private, nei casi e alle condizioni previste dalla legge sul
patrocinio statale dei non abbienti, hanno diritto di farsi assistere da un
consulente tecnico a spese dello Stato.
3.
Non può essere nominato consulente tecnico chi si trova nelle condizioni
indicate nell'articolo 222 comma 1 lettere a), b), c), d).
Art.
226
-
Conferimento dell'incarico -
1. Il
giudice, accertate le generalità del perito, gli chiede se si trova in una
delle condizioni previste dagli articoli 222 e 223, lo avverte degli
obblighi e delle responsabilità previste dalla legge penale e lo invita a
rendere la seguente dichiarazione: "consapevole della responsabilità
morale e giuridica che assumo nello svolgimento dell'incarico, mi impegno ad
adempiere al mio ufficio senza altro scopo che quello di far conoscere la
verità e a mantenere il segreto su tutte le operazioni peritali".
2. Il
giudice formula quindi i quesiti, sentiti il perito, i consulenti tecnici,
il pubblico ministero e i difensori presenti.
Art.
227
-
Relazione peritale -
1.
Concluse le formalità di conferimento dell'incarico, il perito procede
immediatamente ai necessari accertamenti e risponde ai quesiti con parere
raccolto nel verbale.
2.
Se, per la complessità dei quesiti, il perito non ritiene di poter dare
immediata risposta, può chiedere un termine al giudice.
3.
Quando non ritiene di concedere il termine, il giudice provvede alla
sostituzione del perito; altrimenti fissa la data, non oltre novanta giorni,
nella quale il perito stesso dovrà rispondere ai quesiti e dispone perchè
ne venga data comunicazione alla parti e ai consulenti tecnici.
4.
Quando risultano necessari accertamenti di particolare complessità, il
termine può essere prorogato dal giudice, su richiesta motivata del perito,
anche più volte per periodi non superiori a trenta giorni. In ogni caso, il
termine per la risposta ai quesiti, anche se prorogato, non può superare i
sei mesi.
5.
Qualora sia indispensabile illustrare con note scritte il parere, il perito
può chiedere al giudice di essere autorizzato a presentare, nel termine
stabilito a norma dei commi 3 e 4, relazione scritta.
Art.
228
-
Attività del perito -
1. Il
perito procede alle operazioni necessarie per rispondere ai quesiti. A tal
fine può essere autorizzato dal giudice a prendere visione degli atti, dei
documenti e delle cose prodotti dalle parti dei quali la legge prevede
l'acquisizione al fascicolo per il dibattimento.
2. Il
perito può essere inoltre autorizzato ad assistere all'esame delle parti e
all'assunzione di prove nonchè a servirsi di ausiliari di sua fiducia per
lo svolgimento di attività materiali non implicanti apprezzamenti e
valutazioni.
3.
Qualora, ai fini dello svolgimento dell'incarico, il perito richieda notizie
all'imputato, alla persona offesa o ad altre persone, gli elementi in tal
modo acquisiti possono essere utilizzati solo ai fini dell'accertamento
peritale.
4.
Quando le operazioni peritali si svolgono senza la presenza del giudice e
sorgono questioni relative ai poteri del perito e ai limiti dell'incarico,
la decisione è rimessa al giudice, senza che ciò importi sospensione delle
operazioni stesse.
Art.
229
-
Comunicazioni relative alle operazioni peritali -
1. Il
perito indica il giorno, l'ora e il luogo in cui inizierà le operazioni
peritali e il giudice ne fa dare atto nel verbale.
2.
Della eventuale continuazione delle operazioni peritali il perito dà
comunicazione senza formalità alle parti presenti.
Art.
230
-
Attività dei consulenti tecnici -
1. I
consulenti tecnici possono assistere al conferimento dell'incarico al perito
e presentare al giudice richieste, osservazioni e riserve, delle quali è
fatta menzione nel verbale.
2.
Essi possono partecipare alle operazioni peritali, proponendo al perito
specifiche indagini e formulando osservazioni e riserve, delle quali deve
darsi atto nella relazione.
3. Se
sono nominati dopo l'esaurimento delle operazioni peritali, i consulenti
tecnici possono esaminare le relazioni e richiedere al giudice di essere
autorizzati a esaminare la persona, la cosa e il luogo oggetto della
perizia.
4. La
nomina dei consulenti tecnici e lo svolgimento della loro attività non può
ritardare l'esecuzione della perizia e il compimento delle altre attività
processuali.
Art.
231
-
Sostituzione del perito -
1. Il
perito può essere sostituito se non fornisce il proprio parere nel termine
fissato o se la richiesta di proroga non è accolta ovvero se svolge
negligentemente l'incarico affidatogli.
2. Il
giudice, sentito il perito, provvede con ordinanza alla sua sostituzione,
salvo che il ritardo o l'inadempimento sia dipeso da cause a lui non
imputabili. Copia dell'ordinanza è trasmessa all'ordine o al collegio cui
appartiene il perito.
3. Il
perito sostituito, dopo essere stato citato a comparire per discolparsi,
può essere condannato dal giudice al pagamento a favore della cassa delle
ammende di una somma da lire trecentomila a lire tre milioni.
4. Il
perito è altresì sostituito quando è accolta la dichiarazione di
astensione o di ricusazione.
5. Il
perito sostituito deve mettere immediatamente a disposizione del giudice la
documentazione e i risultati delle operazioni peritali già compiute.
Art.
232
-
Liquidazione del compenso al perito -
1. Il
compenso al perito è liquidato con decreto del giudice che ha disposto la
perizia, secondo le norme delle leggi speciali.
Art.
233
-
Consulenza tecnica fuori dei casi di perizia -
1.
Quando non è stata disposta perizia, ciascuna parte può nominare, in
numero non superiore a due, propri consulenti tecnici. Questi possono
esporre al giudice il proprio parere, anche presentando memorie a norma
dell'articolo 121.
2.
Qualora, successivamente alla nomina del consulente tecnico, sia disposta
perizia, ai consulenti tecnici già nominati sono riconosciuti i diritti e
le facoltà previsti dall'articolo 230, salvo il limite previsto
dall'articolo 225 comma 1.
3. Si
applica la disposizione dell'articolo 225 comma 3.
DOCUMENTI
Art.
234
-
Prova documentale -
1. È
consentita l'acquisizione di scritti o di altri documenti che rappresentano
fatti, persone o cose mediante la fotografia, la cinematografia, la
fonografia o qualsiasi altro mezzo.
2.
Quando l'originale di un documento del quale occorre far uso è per
qualsiasi causa distrutto, smarrito o sottratto e non è possibile
recuperarlo, può esserne acquisita copia.
3. È
vietata l'acquisizione di documenti che contengono informazioni sulle voci
correnti nel pubblico intorno ai fatti di cui si tratta nel processo o sulla
moralità in generale delle parti, dei testimoni, dei consulenti tecnici e
dei periti.
Art.
235
-
Documenti costituenti corpo del reato -
1. I
documenti che costituiscono corpo del reato devono essere acquisiti
qualunque sia la persona che li abbia formati o li detenga.
Art.
236
-
Documenti relativi al giudizio sulla personalità -
1. E'
consentita l'acquisizione dei certificati del casellario giudiziale, della
documentazione esistente presso gli uffici del servizio sociale degli enti
pubblici e presso gli uffici di sorveglianza nonchè delle sentenze
irrevocabili di qualunque giudice italiano e delle sentenze straniere
riconosciute, ai fini del giudizio sulla personalità dell'imputato o della
persona offesa dal reato, se il fatto per il quale si procede deve essere
valutato in relazione al comportamento o alle qualità morali di questa.
2. Le
sentenze indicate nel comma 1 e i certificati del casellario giudiziale
possono inoltre essere acquisiti al fine di valutare la credibilità di un
testimone.
Art.
237
-
Acquisizione di documenti provenienti dall'imputato -
1. E'
consentita l'acquisizione, anche di ufficio, di qualsiasi documento
proveniente dall'imputato, anche se sequestrato presso altri o da altri
prodotto.
Art.
238
-
Verbali di prove di altri procedimenti -
1. E'
ammessa l'acquisizione di verbali di prove di altro procedimento penale se
si tratta di prove assunte nell'incidente probatorio o nel dibattimento.
2. E'
ammessa l'acquisizione di verbali di prove assunte in un giudizio civile
definito con sentenza che abbia acquistato autorità di cosa giudicata.
2-bis.
Nei casi previsti dal comma 1, le dichiarazioni rese dalle persone indicate
nell'articolo 210 sono utilizzabili soltanto nei confronti degli imputati i
cui difensori hanno partecipato alla loro assunzione (1).
3. E'
comunque ammessa l'acquisizione della documentazione di atti che anche per
cause sopravvenute non sono ripetibili.
4. Al
di fuori dei casi previsti dai commi 1, 2, 2-bis e 3, i verbali di
dichiarazioni possono essere utilizzati nel dibattimento solo nei confronti
dell'imputato che vi consenta; in mancanza di consenso, detti verbali
possono essere utilizzati a norma degli articoli 500 e 503 (2).
5.
Salvo quanto previsto dall'articolo 190 bis, resta fermo il diritto delle
parti di ottenere a norma dell'articolo 190 l'esame delle persone le cui
dichiarazioni sono state acquisite a norma dei commi 1, 2, 2-bis e 4 del
presente articolo (3).
Articolo
così sostituito dall'art. 3, comma 1, D.L. 8 giugno 1992, n. 306.
(1)
Comma inserito dall'art. 3, comma 1, lett. a) , L. 7 agosto 1997, n. 267.
(2)
Comma così modificato dall'art. 3, comma 1, lett. b) , L. 7 agosto 1997, n.
267.
(3)
Comma così modificato dall'art. 3, comma 1, lett. c) , L. 7 agosto 1997, n.
267.
Art.
238 bis
-
Sentenze irrevocabili -
1.
Fermo quanto previsto dall'articolo 236, le sentenze divenute irrevocabili
possono essere acquisite ai fini della prova del fatto in esse accertato e
sono valutate a norma degli articoli 187 e 192, comma 3 (1).
(1)Articolo
aggiunto dall'art. 3, comma 2, D.L. 8 giugno 1992, n. 306.
Art.
239
-
Accertamento della provenienza dei documenti -
1. Se
occorre verificarne la provenienza, il documento è sottoposto per il
riconoscimento alle parti private o ai testimoni.
Art.
240
-
Documenti anonimi -
1. I
documenti che contengono dichiarazioni anonime non possono essere acquisiti
nè in alcun modo utilizzati salvo che costituiscano corpo del reato o
provengano comunque dall'imputato.
Art.
241
-
Documenti falsi -
1.
Fuori dei casi previsti dall'articolo 537, il giudice, se ritiene la
falsità di un documento acquisito al procedimento, dopo la definizione di
questo, ne informa il pubblico ministero trasmettendogli copia del
documento.
Art.
242
-
Traduzione di documenti. Trascrizione di nastri magnetofonici -
1.
Quando è acquisito un documento redatto in lingua diversa da quella
italiana, il giudice ne dispone la traduzione a norma dell'articolo 143 se
ciò è necessario alla sua comprensione.
2.
Quando è acquisito un nastro magnetofonico, il giudice ne dispone, se
necessario, la trascrizione a norma dell'articolo 268 comma 7.
Art.
243
-
Rilascio di copie -
1.
Quando dispone l'acquisizione di un documento che non deve rimanere segreto,
il giudice, a richiesta di chi ne abbia interesse, può autorizzare la
cancelleria a rilasciare copia autentica a norma dell'articolo 116.
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