DISPOSIZIONI
GENERALI
Art.
187
-
Oggetto della prova -
1.
Sono oggetto di prova i fatti che si riferiscono all'imputazione, alla
punibilità e alla determinazione della pena o della misura di sicurezza.
2.
Sono altresì oggetto di prova i fatti dai quali dipende l'applicazione di
norme processuali.
3.
Se vi è costituzione di parte civile, sono inoltre oggetto di prova i fatti
inerenti alla responsabilità civile derivante dal reato.
Art.
188
-
Libertà morale della persona nell'assunzione della prova -
1.
Non possono essere utilizzati, neppure con il consenso della persona
interessata, metodi o tecniche idonei a influire sulla libertà di
autodeterminazione o ad alterare la capacità di ricordare e di valutare i
fatti.
Art.
189
-
Prove non disciplinate dalla legge -
1.
Quando è richiesta una prova non disciplinata dalla legge, il giudice può
assumerla se essa risulta idonea ad assicurare l'accertamento dei fatti e
non pregiudica la libertà morale della persona. Il giudice provvede
all'ammissione, sentite le parti sulle modalità di assunzione della prova.
Art.
190
-
Diritto alla prova -
1.
Le prove sono ammesse a richiesta di parte. Il giudice provvede senza
ritardo con ordinanza escludendo le prove vietate dalla legge e quelle che
manifestamente sono superflue o irrilevanti.
2.
La legge stabilisce i casi in cui le prove sono ammesse di ufficio.
3.
I provvedimenti sull'ammissione della prova possono essere revocati sentite
le parti in contraddittorio.
Art.
190 bis
-
Requisiti della prova in casi particolari -
1.
Nei procedimenti per taluno dei delitti indicati nell'articolo 51, comma 3
bis, quando è richiesto l'esame di un testimone o di una delle persone
indicate nell'articolo 210 e queste hanno già reso dichiarazioni in sede di
incidente probatorio ovvero dichiarazioni i cui verbali sono stati acquisiti
a norma dell'articolo 238, l'esame è ammesso solo se il giudice lo ritiene
assolutamente necessario (1).
(1)Articolo
aggiunto dall'art. 3, comma 3, D.L. 8 giugno 1992, n. 306.
Art.
191
-
Prove illegittimamente acquisite -
1.
Le prove acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge non
possono essere utilizzate.
2.
L'inutilizzabilità è rilevabile anche di ufficio in ogni stato e grado del
procedimento.
Art.
192
-
Valutazione della prova -
1.
Il giudice valuta la prova dando conto nella motivazione dei risultati
acquisiti e dei criteri adottati.
2.
L'esistenza di un fatto non può essere desunta da indizi a meno che questi
siano gravi, precisi e concordanti.
3.
Le dichiarazioni rese dal coimputato del medesimo reato o da persona
imputata in un procedimento connesso a norma dell'articolo 12 sono valutate
unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità.
4.
La disposizione del comma 3 si applica anche alle dichiarazioni rese da
persona imputata di un reato collegato a quello per cui si procede nel caso
previsto dall'articolo 371 comma 2 lettera b) .
Art.
193
-
Limiti di prova stabiliti dalle leggi civili -
1.
Nel processo penale non si osservano i limiti di prova stabiliti dalle leggi
civili, eccettuati quelli che riguardano lo stato di famiglia e di
cittadinanza.
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