NULLITÀ
Art.
177
-
Tassatività -
1.
L'inosservanza delle disposizioni stabilite per gli atti del procedimento è
causa di nullità soltanto nei casi previsti dalla legge.
Art.
178
-
Nullità di ordine generale -
1.
È sempre prescritta a pena di nullità l'osservanza delle disposizioni
concernenti:
a)
le condizioni di capacità del giudice e il numero dei giudici necessari per
costituire i collegi stabilito dalle leggi di ordinamento giudiziario;
b)
l'iniziativa del pubblico ministero nell'esercizio dell'azione penale e la
sua partecipazione al procedimento;
c)
l'intervento, l'assistenza e la rappresentanza dell'imputato e delle altre
parti private nonchè la citazione in giudizio della persona offesa dal
reato e del querelante.
Art.
179
-
Nullità assolute -
1.
Sono insanabili e sono rilevate di ufficio in ogni stato e grado del
procedimento le nullità previste dall'articolo 178 comma 1 lettera a - ,
quelle concernenti l'iniziativa del pubblico ministero nell'esercizio
dell'azione penale e quelle derivanti dalla omessa citazione dell'imputato o
dall'assenza del suo difensore nei casi in cui ne è obbligatoria la
presenza.
2.
Sono altresì insanabili e sono rilevate di ufficio in ogni stato e grado
del procedimento le nullità definite assolute da specifiche disposizioni di
legge.
Art.
180
-
Regime delle altre nullità di ordine generale -
1.
Salvo quanto disposto dall'articolo 179, le nullità previste dall'articolo
178 sono rilevate anche di ufficio, ma non possono più essere rilevate nè
dedotte dopo la deliberazione della sentenza di primo grado ovvero, se si
sono verificate nel giudizio, dopo la deliberazione della sentenza del grado
successivo.
Art.
181
-
Nullità relative -
1.
Le nullità diverse da quelle previste dagli articoli 178 e 179 comma 2 sono
dichiarate su eccezione di parte.
2.
Le nullità concernenti gli atti delle indagini preliminari e quelli
compiuti nell'incidente probatorio e le nullità concernenti gli atti
dell'udienza preliminare devono essere eccepite prima che sia pronunciato il
provvedimento previsto dall'articolo 424. Quando manchi l'udienza
preliminare, le nullità devono essere eccepite entro il termine previsto
dall'articolo 491 comma 1.
3.
Le nullità concernenti il decreto che dispone il giudizio ovvero gli atti
preliminari al dibattimento devono essere eccepite entro il termine previsto
dall'articolo 491 comma 1. Entro lo stesso termine, ovvero con
l'impugnazione della sentenza di non luogo a procedere, devono essere
riproposte le nullità eccepite a norma del primo periodo del comma 2, che
non siano state dichiarate dal giudice.
4.
Le nullità verificatesi nel giudizio devono essere eccepite con
l'impugnazione della relativa sentenza.
Art.
182
-
Deducibilità delle nullità -
1.
Le nullità previste dagli articoli 180 e 181 non possono essere eccepite da
chi vi ha dato o ha concorso a darvi causa ovvero non ha interesse
all'osservanza della disposizione violata.
2.
Quando la parte vi assiste, la nullità di un atto deve essere eccepita
prima del suo compimento ovvero, se ciò non è possibile, immediatamente
dopo. Negli altri casi la nullità deve essere eccepita entro i termini
previsti dagli articoli 180 e 181 commi 2, 3 e 4.
3.
I termini per rilevare o eccepire le nullità sono stabiliti a pena di
decadenza.
Art.
183
-
Sanatorie generali delle nullità -
1.
Salvo che sia diversamente stabilito, le nullità sono sanate:
a)
se la parte interessata ha rinunciato espressamente a eccepirle ovvero ha
accettato gli effetti dell'atto;
b)
se la parte si è avvalsa della facoltà al cui esercizio l'atto omesso o
nullo è preordinato.
Art.
184
-
Sanatoria delle nullità delle citazioni, degli avvisi e delle notificazioni
-
1.
La nullità di una citazione o di un avviso ovvero delle relative
comunicazioni e notificazioni è sanata se la parte interessata è comparsa
o ha rinunciato a comparire.
2.
La parte la quale dichiari che la comparizione è determinata dal solo
intento di far rilevare l'irregolarità ha diritto a un termine per la
difesa non inferiore a cinque giorni.
3.
Quando la nullità riguarda la citazione a comparire al dibattimento, il
termine non può essere inferiore a quello previsto dall'articolo 429.
Art.
185
-
Effetti della dichiarazione di nullità -
1.
La nullità di un atto rende invalidi gli atti consecutivi che dipendono da
quello dichiarato nullo.
2.
Il giudice che dichiara la nullità di un atto ne dispone la rinnovazione,
qualora sia necessaria e possibile, ponendo le spese a carico di chi ha dato
causa alla nullità per dolo o colpa grave.
3.
La dichiarazione di nullità comporta la regressione del procedimento allo
stato o al grado in cui è stato compiuto l'atto nullo, salvo che sia
diversamente stabilito.
4.
La disposizione del comma 3 non si applica alle nullità concernenti le
prove.
Art.
186
-
Inosservanza di norme tributarie -
1.
Quando la legge assoggetta un atto a una imposta o a una tassa,
l'inosservanza della norma tributaria non rende inammissibile l'atto nè
impedisce il suo compimento, salve le sanzioni finanziarie previste dalla
legge.
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