TERMINI
Art.
172
-
Regole generali -
1.
I termini processuali sono stabiliti a ore, a giorni, a mesi o ad anni.
2.
I termini si computano secondo il calendario comune.
3.
Il termine stabilito a giorni, il quale scade in giorno festivo, è
prorogato di diritto al giorno successivo non festivo.
4.
Salvo che la legge disponga altrimenti, nel termine non si computa l'ora o
il giorno in cui ne è iniziata la decorrenza; si computa l'ultima ora o
l'ultimo giorno.
5.
Quando è stabilito soltanto il momento finale, le unità di tempo stabilite
per il termine si computano intere e libere.
6.
Il termine per fare dichiarazioni, depositare documenti o compiere altri
atti in un ufficio giudiziario si considera scaduto nel momento in cui,
secondo i regolamenti, l'ufficio viene chiuso al pubblico.
Art.
173
-
Termini a pena di decadenza. Abbreviazione -
1.
I termini si considerano stabiliti a pena di decadenza soltanto nei casi
previsti dalla legge.
2.
I termini stabiliti dalla legge a pena di decadenza non possono essere
prorogati, salvo che la legge disponga altrimenti.
3.
La parte a favore della quale è stabilito un termine può chiederne o
consentirne l'abbreviazione con dichiarazione ricevuta nella cancelleria o
nella segreteria dell'autorità procedente.
Art.
174
-
Prolungamento dei termini di comparizione -
1.
Se la residenza dell'imputato risultante dagli atti ovvero il domicilio
dichiarato o eletto a norma dell'articolo 161 è fuori del comune nel quale
ha sede l'autorità giudiziaria procedente, il termine per comparire è
prolungato del numero di giorni necessari per il viaggio. Il prolungamento
è di un giorno ogni cinquecento chilometri di distanza, quando è possibile
l'uso dei mezzi pubblici di trasporto e di un giorno ogni cento chilometri
negli altri casi. Lo stesso prolungamento ha luogo per gli imputati detenuti
o internati fuori del comune predetto. In ogni caso il prolungamento del
termine non può essere superiore a tre giorni. Per l'imputato residente
all'estero il prolungamento del termine è stabilito dall'autorità
giudiziaria, tenendo conto della distanza e dei mezzi di comunicazione
utilizzabili.
2.
Le stesse disposizioni si applicano quando si tratta di termine stabilito
per la presentazione di ogni altra persona per la quale l'autorità
procedente emette ordine o invito.
Art.
175
-
Restituzione nel termine -
1.
Il pubblico ministero, le parti private e i difensori sono restituiti nel
termine stabilito a pena di decadenza, se provano di non averlo potuto
osservare per caso fortuito o per forza maggiore.
2.
Se è stata pronunciata sentenza contumaciale o decreto di condanna, può
essere chiesta la restituzione nel termine per proporre impugnazione od
opposizione anche dall'imputato che provi di non aver avuto effettiva
conoscenza del provvedimento, sempre che l'impugnazione non sia stata già
proposta dal difensore e il fatto non sia dovuto a sua colpa ovvero, quando
la sentenza contumaciale è stata notificata mediante consegna al difensore
nei casi previsti dagli articoli 159, 161 comma 4 e 169, l'imputato non si
sia sottratto volontariamente alla conoscenza degli atti del procedimento.
3.
La richiesta per la restituzione nel termine è presentata, a pena di
decadenza, entro dieci giorni da quello nel quale è cessato il fatto
costituente caso fortuito o forza maggiore ovvero, nei casi previsti dal
comma 2, da quello in cui l'imputato ha avuto effettiva conoscenza
dell'atto. La restituzione non può essere concessa più di una volta per
ciascuna parte in ciascun grado del procedimento.
4.
Sulla richiesta decide con ordinanza il giudice che procede al tempo della
presentazione della stessa. Prima dell'esercizio dell'azione penale provvede
il giudice per le indagini preliminari. Se sono stati pronunciati sentenza o
decreto di condanna, decide il giudice che sarebbe competente sulla
impugnazione o sulla opposizione.
5.
L'ordinanza che concede la restituzione nel termine per la proposizione
della impugnazione o della opposizione può essere impugnata solo con la
sentenza che decide sulla impugnazione o sulla opposizione.
6.
Contro l'ordinanza che respinge la richiesta di restituzione nel termine può
essere proposto ricorso per cassazione.
7.
Quando accoglie la richiesta di restituzione nel termine per proporre
impugnazione, il giudice, se occorre, ordina la scarcerazione dell'imputato
detenuto e adotta tutti i provvedimenti necessari per far cessare gli
effetti determinati dalla scadenza del termine.
8.
Se la restituzione nel termine è concessa a norma del comma 2, non si tiene
conto, ai fini della prescrizione del reato, del tempo intercorso tra la
notificazione della sentenza contumaciale o del decreto di condanna e la
notificazione alla parte dell'avviso di deposito dell'ordinanza che concede
la restituzione.
Art.
176
-
Effetti della restituzione nel termine -
1.
Il giudice che ha disposto la restituzione provvede, a richiesta di parte e
in quanto sia possibile, alla rinnovazione degli atti ai quali la parte
aveva diritto di assistere.
2.
Se la restituzione nel termine è concessa dalla Corte di cassazione, al
compimento degli atti di cui è disposta la rinnovazione provvede il giudice
competente per il merito.
|