NOTIFICAZIONI
Art.
148
-
Organi e forme delle notificazioni -
1.
Le notificazioni degli atti, salvo che la legge disponga altrimenti, sono
eseguite dall'ufficiale giudiziario o da chi ne esercita le funzioni.
2.
Il giudice ove ne ravvisi la necessità, può disporre che le notificazioni
siano eseguite dalla polizia giudiziaria, con l'osservanza delle norme del
presente titolo.
3.
L'atto è notificato per intero, salvo che la legge disponga altrimenti.
4.
La consegna di copia dell'atto all'interessato da parte della cancelleria ha
valore di notificazione. Il pubblico ufficiale addetto annota sull'originale
dell'atto la eseguita consegna e la data in cui questa è avvenuta.
5.
La lettura dei provvedimenti alle persone presenti e gli avvisi che sono
dati dal giudice verbalmente agli interessati in loro presenza sostituiscono
le notificazioni, purchè ne sia fatta menzione nel verbale (1).
(1)
Comma così sostituito dall'art. 1, D. Lgs. 14 gennaio 1991, n. 12.
Art.
149
-
Notificazioni urgenti a mezzo del telefono e del telegrafo -
1.
Nei casi di urgenza, il giudice può disporre, anche su richiesta di parte,
che le persone diverse dall'imputato siano avvisate o convocate a mezzo del
telefono a cura della cancelleria o della polizia giudiziaria.
2.
Sull'originale dell'avviso o della convocazione sono annotati il numero
telefonico chiamato, il nome, le funzioni o le mansioni svolte dalla persona
che riceve la comunicazione, il suo rapporto con il destinatario, il giorno
e l'ora della telefonata.
3.
Alla comunicazione si procede chiamando il numero telefonico corrispondente
ai luoghi indicati nell'articolo 157 commi 1 e 2. Essa non ha effetto se non
è ricevuta dal destinatario ovvero da persona che conviva anche
temporaneamente col medesimo.
4.
La comunicazione telefonica ha valore di notificazione con effetto dal
momento in cui è avvenuta, sempre che della stessa sia data immediata
conferma al destinatario mediante telegramma.
5.
Quando non è possibile procedere nel modo indicato nei commi precedenti, la
notificazione è eseguita, per estratto, mediante telegramma.
Art.
150
-
Forme particolari di notificazione disposte dal giudice -
1.
Quando lo consigliano circostanze particolari, il giudice può prescrivere,
anche di ufficio, con decreto motivato in calce all'atto, che la
notificazione a persona diversa dall'imputato sia eseguita mediante
l'impiego di mezzi tecnici che garantiscano la conoscenza dell'atto.
2.
Nel decreto sono indicate le modalità necessarie per portare l'atto a
conoscenza del destinatario.
Art.
151
-
Notificazioni richieste dal pubblico ministero -
1.
Le notificazioni di atti del pubblico ministero nel corso delle indagini
preliminari sono eseguite dalla polizia giudiziaria o dall'ufficio
giudiziario.
2.
La consegna di copie dell'atto all'interessato da parte della segreteria ha
valore di notificazione. Il pubblico ufficiale addetto annota sull'originale
dell'atto la eseguita consegna e la data in cui questa è avvenuta.
3.
La lettura dei provvedimenti alle persone presenti e gli avvisi che sono
dati dal pubblico ministero verbalmente agli interessati in loro presenza
sostituiscono le notificazioni, purchè ne sia fatta menzione nel verbale
(1).
(1)Comma
così sostituito dall'art. 2, D. Lgs. 14 gennaio 1991, n. 12. L'originario
quarto comma è stato soppresso dallo stesso articolo.
Art.
152
-
Notificazioni richieste dalle parti private -
1.
Salvo che la legge disponga altrimenti, le notificazioni richieste dalle
parti private possono essere sostituite dall'invio di copia dell'atto
effettuata dal difensore mediante lettera raccomandata con avviso di
ricevimento.
Art.
153
-
Notificazioni e comunicazioni al pubblico ministero -
1.
Le notificazioni al pubblico ministero sono eseguite, anche direttamente
dalle parti o dai difensori, mediante consegna di copia dell'atto nella
segreteria. Il pubblico ufficiale addetto annota sull'originale e sulla
copia dell'atto le generalità di chi ha eseguito la consegna e la data in
cui questa è avvenuta.
2.
Le comunicazioni di atti e provvedimenti del giudice al pubblico ministero
sono eseguite a cura della cancelleria nello stesso modo, salvo che il
pubblico ministero prenda visione dell'atto sottoscrivendolo. Il pubblico
ufficiale addetto annota sull'originale dell'atto la eseguita consegna e la
data in cui questa è avvenuta.
Art.
154
-
Notificazioni alla persona offesa, alla parte civile, al responsabile civile
e al civilmente obbligato per la pena pecuniaria -
1.
Le notificazioni alla persona offesa dal reato sono eseguite a norma
dell'articolo 157 commi 1, 2, 3, 4 e 8. Se sono ignoti i luoghi ivi
indicati, la notificazione è eseguita mediante deposito dell'atto nella
cancelleria. Qualora risulti dagli atti notizia precisa del luogo di
residenza o di dimora all'estero, la persona offesa è invitata mediante
raccomandata con avviso di ricevimento a dichiarare o eleggere domicilio nel
territorio dello Stato. Se nel termine di venti giorni dalla ricezione della
raccomandata non viene effettuata la dichiarazione o l'elezione di domicilio
ovvero se la stessa è insufficiente o risulta inidonea, la notificazione è
eseguita mediante deposito dell'atto nella cancelleria.
2.
La notificazione della prima citazione al responsabile civile e alla persona
civilmente obbligata per la pena pecuniaria è eseguita con le forme
stabilite per la prima notificazione all'imputato non detenuto.
3.
Se si tratta di pubbliche amministrazioni, di persone giuridiche o di enti
privi di personalità giuridica, le notificazioni sono eseguite nelle forme
stabilite per il processo civile.
4.
Le notificazioni alla parte civile, al responsabile civile e alla persona
civilmente obbligata per la pena pecuniaria costituiti in giudizio sono
eseguite presso i difensori. Il responsabile civile e la persona civilmente
obbligata per la pena pecuniaria, se non sono costituiti, devono dichiarare
o eleggere il proprio domicilio nel luogo in cui si procede con atto
ricevuto dalla cancelleria del giudice competente. In mancanza di tale
dichiarazione o elezione o se la stessa è insufficiente o inidonea, le
notificazioni sono eseguite mediante deposito nella cancelleria.
Art.
155
-
Notificazioni per pubblici annunzi alle persone offese -
1.
Quando per il numero dei destinatari o per l'impossibilità di identificarne
alcuni, la notificazione nelle forme ordinarie alle persone offese risulti
difficile, l'autorità giudiziaria può disporre, con decreto in calce
all'atto da notificare, che la notificazione sia eseguita mediante pubblici
annunzi. Nel decreto sono designati, quando occorre, i destinatari nei cui
confronti la notificazione deve essere eseguita nelle forme ordinarie e sono
indicati i modi che appaiono opportuni per portare l'atto a conoscenza degli
altri interessati.
2.
In ogni caso, copia dell'atto è depositata nella casa comunale del luogo in
cui si trova l'autorità procedente e un estratto è inserito nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
3.
La notificazione si ha per avvenuta quando l'ufficiale giudiziario deposita
una copia dell'atto, con la relazione e i documenti giustificativi
dell'attività svolta, nella cancelleria o segreteria dell'autorità
procedente.
Art.
156
-
Notificazioni all'imputato detenuto -
1.
Le notificazioni all'imputato detenuto sono eseguite nel luogo di detenzione
mediante consegna di copia alla persona.
2.
In caso di rifiuto della ricezione se ne fa menzione nella relazione di
notificazione e la copia rifiutata è consegnata al direttore dell'istituto
o a chi ne fa le veci. Nello stesso modo si provvede quando non è possibile
consegnare la copia direttamente all'imputato, perchè legittimamente
assente. In tal caso, dell'avvenuta notificazione il direttore dell'istituto
informa immediatamente l'interessato con il mezzo più celere.
3.
Le notificazioni all'imputato detenuto in luogo diverso dagli istituti
penitenziari sono eseguite a norma dell'articolo 157.
4.
Le disposizioni che precedono si applicano anche quando dagli atti risulta
che l'imputato è detenuto per causa diversa dal procedimento per il quale
deve eseguirsi la notificazione o è internato in un istituto penitenziario.
5.
In nessun caso le notificazioni all'imputato detenuto o internato possono
essere eseguite con le forme dell'articolo 159.
Art.
157
-
Prima notificazione all'imputato non detenuto -
1.
Salvo quanto previsto dagli articoli 161 e 162, la prima notificazione
all'imputato non detenuto è eseguita mediante consegna di copia alla
persona. Se non è possibile consegnare personalmente la copia, la
notificazione è eseguita nella casa di abitazione o nel luogo in cui
l'imputato esercita abitualmente l'attività lavorativa, mediante consegna a
una persona che conviva anche temporaneamente o, in mancanza, al portiere o
a chi ne fa le veci.
2.
Qualora i luoghi indicati nel comma 1 non siano conosciuti, la notificazione
è eseguita nel luogo dove l'imputato ha temporanea dimora o recapito,
mediante consegna a una delle predette persone.
3.
Il portiere o chi ne fa le veci sottoscrive l'originale dell'atto notificato
e l'ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell'avvenuta
notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata con avviso di
ricevimento. Gli effetti della notificazione decorrono dal ricevimento della
raccomandata.
4.
La copia non può essere consegnata a persona minore degli anni quattordici
o in stato di manifesta incapacità di intendere o di volere.
5.
L'autorità giudiziaria dispone la rinnovazione della notificazione quando
la copia è stata consegnata alla persona offesa dal reato e risulta o
appare probabile che l'imputato non abbia avuto effettiva conoscenza
dell'atto notificato.
6.
La consegna alla persona convivente, al portiere o a chi ne fa le veci è
effettuata in plico chiuso e la relazione di notificazione è scritta
all'esterno del plico stesso.
7.
Se le persone indicate nel comma 1 mancano o non sono idonee o si rifiutano
di ricevere la copia, si procede nuovamente alla ricerca dell'imputato,
tornando nei luoghi indicati nei commi 1 e 2.
8.
Se neppure in tal modo è possibile eseguire la notificazione, l'atto è
depositato nella casa del comune dove l'imputato ha l'abitazione, o, in
mancanza di questa, del comune dove egli esercita abitualmente la sua
attività lavorativa. Avviso del deposito stesso è affisso alla porta della
casa di abitazione dell'imputato ovvero alla porta del luogo dove egli
abitualmente esercita la sua attività lavorativa. L'ufficiale giudiziario
dà inoltre comunicazione all'imputato dell'avvenuto deposito a mezzo di
lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Gli effetti della
notificazione decorrono dal ricevimento della raccomandata.
Art.
158
-
Prima notificazione all'imputato in servizio militare -
1.
La prima notificazione all'imputato militare in servizio attivo il cui stato
risulti dagli atti è eseguita nel luogo in cui egli risiede per ragioni di
servizio, mediante consegna alla persona. Se la consegna non è possibile,
l'atto è notificato presso l'ufficio del comandante il quale informa
immediatamente l'interessato dell'avvenuta notificazione con il mezzo più
celere.
Art.
159
-
Notificazioni all'imputato in caso di irreperibilità -
1.
Se non è possibile eseguire le notificazioni nei modi previsti
dall'articolo 157, l'autorità giudiziaria dispone nuove ricerche
dell'imputato, particolarmente nel luogo di nascita, dell'ultima residenza
anagrafica, dell'ultima dimora, in quello dove egli abitualmente esercita la
sua attività lavorativa e presso l'amministrazione carceraria centrale.
Qualora le ricerche non diano esito positivo, l'autorità giudiziaria emette
decreto di irreperibilità con il quale, dopo aver designato un difensore
all'imputato che ne sia privo, ordina che la notificazione sia eseguita
mediante consegna di copia al difensore.
2.
Le notificazioni in tal modo eseguite sono valide a ogni effetto.
L'irreperibile è rappresentato dal difensore (1).
(1)Articolo
così modificato dall'art. 3, D. Lgs. 14 gennaio 1991, n. 12.
Art.
160
-
Efficacia del decreto di irreperibilità -
1.
Il decreto di irreperibilità emesso dal giudice o dal pubblico ministero
nel corso delle indagini preliminari cessa di avere efficacia con la
pronuncia del provvedimento che definisce l'udienza preliminare ovvero,
quando questa manchi, con la chiusura delle indagini preliminari.
2.
Il decreto di irreperibilità emesso dal giudice per la notificazione degli
atti introduttivi dell'udienza preliminare nonchè il decreto di
irreperibilità emesso dal giudice o dal pubblico ministero per la
notificazione del provvedimento che dispone il giudizio cessano di avere
efficacia con la pronuncia della sentenza di primo grado.
3.
Il decreto di irreperibilità emesso dal giudice di secondo grado e da
quello di rinvio cessa di avere efficacia con la pronuncia della sentenza.
4.
Ogni decreto di irreperibilità deve essere preceduto da nuove ricerche nei
luoghi indicati nell'articolo 159 (1).
(1)Articolo
così sostituito dall'art. 4, D. Lgs. 14 gennaio 1991, n. 12.
Art.
161
-
Domicilio dichiarato, eletto o determinato per le notificazioni -
1.
Il giudice, il pubblico ministero o la polizia giudiziaria, nel primo atto
compiuto con l'intervento della persona sottoposta alle indagini o
dell'imputato non detenuto nè internato, lo invitano a dichiarare uno dei
luoghi indicati nell'articolo 157 comma 1 ovvero a eleggere domicilio per le
notificazioni, avvertendolo che, nella sua qualità di persona sottoposta
alle indagini o di imputato, ha l'obbligo di comunicare ogni mutamento del
domicilio dichiarato o eletto e che in mancanza di tale comunicazione o nel
caso di rifiuto di dichiarare o eleggere domicilio, le notificazioni
verranno eseguite mediante consegna al difensore. Della dichiarazione o
della elezione di domicilio, ovvero del rifiuto di compierla, è fatta
menzione nel verbale.
2.
Fuori del caso previsto dal comma 1, l'invito a dichiarare o eleggere
domicilio è formulato con l'informazione di garanzia o con il primo atto
notificato per disposizione dell'autorità giudiziaria. L'imputato è
avvertito che deve comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o
eletto e che in caso di mancanza, di insufficienza o di inidoneità della
dichiarazione o della elezione, le successive notificazioni verranno
eseguite nel luogo in cui l'atto è stato notificato.
3.
L'imputato detenuto che deve essere scarcerato per causa diversa dal
proscioglimento definitivo e l'imputato che deve essere dimesso da un
istituto per l'esecuzione di misure di sicurezza, all'atto della
scarcerazione o della dimissione ha l'obbligo di fare la dichiarazione o
l'elezione di domicilio con atto ricevuto a verbale dal direttore
dell'istituto. Questi lo avverte a norma del comma 1, iscrive la
dichiarazione o l'elezione nell'apposito registro e trasmette immediatamente
il verbale all'autorità che ha disposto la scarcerazione o la dimissione.
4.
Se la notificazione nel domicilio determinato a norma del comma 2 diviene
impossibile, le notificazioni sono eseguite mediante consegna al difensore.
Nello stesso modo si procede quando, nei casi previsti dai commi 1 e 3, la
dichiarazione e l'elezione di domicilio mancano o sono insufficienti o
inidonee. Tuttavia, quando risulta che, per caso fortuito o forza maggiore,
l'imputato non è stato nella condizione di comunicare il mutamento del
luogo dichiarato o eletto, si applicano le disposizioni degli articoli 157 e
159 (1).
(1)Articolo
così sostituito dall'art. 5, D. Lgs. 14 gennaio 1991, n. 12.
Art.
162
-
Comunicazione del domicilio dichiarato o del domicilio eletto -
1.
Il domicilio dichiarato, il domicilio eletto e ogni loro mutamento sono
comunicati dall'imputato all'autorità che procede, con dichiarazione
raccolta a verbale ovvero mediante telegramma o lettera raccomandata con
sottoscrizione autenticata da un notaio o da persona autorizzata o dal
difensore.
2.
La dichiarazione può essere fatta anche nella cancelleria del pretore del
luogo nel quale l'imputato si trova.
3.
Nel caso previsto dal comma 2 il verbale è trasmesso immediatamente
all'autorità giudiziaria che procede. Analogamente si provvede in tutti i
casi in cui la comunicazione è ricevuta da una autorità giudiziaria che,
nel frattempo, abbia trasmesso gli atti ad altra autorità.
4.
Finchè l'autorità giudiziaria che procede non ha ricevuto il verbale o la
comunicazione, sono valide le notificazioni disposte nel domicilio
precedentemente dichiarato o eletto.
Art.
163
-
Formalità per le notificazioni nel domicilio dichiarato o eletto -
1.
Per le notificazioni eseguite nel domicilio dichiarato o eletto a norma
degli articoli 161 e 162 si osservano, in quanto applicabili, le
disposizioni dell'articolo 157.
Art.
164
-
Durata del domicilio dichiarato o eletto -
1.
La determinazione del domicilio dichiarato o eletto è valida per ogni stato
e grado del procedimento, salvo quanto è previsto dagli articoli 156 e 613
comma 2.
Art.
165
-
Notificazioni all'imputato latitante o evaso -
1.
Le notificazioni all'imputato latitante o evaso sono eseguite mediante
consegna di copia al difensore.
2.
Se l'imputato è privo di difensore, l'autorità giudiziaria designa un
difensore di ufficio.
3.
L'imputato latitante o evaso è rappresentato a ogni effetto dal difensore.
Art.
166
-
Notificazioni all'imputato interdetto o infermo di mente -
1.
Se l'imputato è interdetto, le notificazioni si eseguono a norma degli
articoli precedenti e presso il tutore; se l'imputato si trova nelle
condizioni previste dall'articolo 71 comma 1, le notificazioni si eseguono a
norma degli articoli precedenti e presso il curatore speciale.
Art.
167
-
Notificazioni ad altri soggetti -
1.
Le notificazioni a soggetti diversi da quelli indicati negli articoli
precedenti si eseguono a norma dell'articolo 157 commi 1, 2, 3, 4 e 8, salvi
i casi di urgenza previsti dall'articolo 149.
Art.
168
-
Relazione di notificazione -
1.
Salvo quanto previsto dall'articolo 157 comma 6, l'ufficiale giudiziario che
procede alla notificazione scrive, in calce all'originale e alla copia
notificata, la relazione in cui indica l'autorità o la parte privata
richiedente, le ricerche effettuate, le generalità della persona alla quale
è stata consegnata la copia, i suoi rapporti con il destinatario, le
funzioni o le mansioni da essa svolte, il luogo e la data della consegna
della copia, apponendo la propria sottoscrizione.
2.
Quando vi è contraddizione tra la relazione scritta sulla copia consegnata
e quella contenuta nell'originale, valgono per ciascun interessato le
attestazioni contenute nella copia notificata.
3.
La notificazione produce effetto per ciascun interessato dal giorno della
sua esecuzione.
Art.
169
-
Notificazioni all'imputato all'estero -
1.
Se risulta dagli atti notizia precisa del luogo di residenza o di dimora
all'estero della persona nei cui confronti si deve procedere, il giudice o
il pubblico ministero le invia raccomandata con avviso di ricevimento,
contenente l'indicazione della autorità che procede, il titolo del reato e
la data e il luogo in cui è stato commesso nonchè l'invito a dichiarare o
eleggere domicilio nel territorio dello Stato. Se nel termine di trenta
giorni dalla ricezione della raccomandata non viene effettuata la
dichiarazione o l'elezione di domicilio ovvero se la stessa è insufficiente
o risulta inidonea, le notificazioni sono eseguite mediante consegna al
difensore.
2.
Nello stesso modo si provvede se la persona risulta essersi trasferita
all'estero successivamente al decreto di irreperibilità emesso a norma
dell'articolo 159 (1).
3.
L'invito previsto dal comma 1 è redatto nella lingua dell'imputato
straniero quando dagli atti non risulta che egli conosca la lingua italiana.
4.
Quando dagli atti risulta che la persona nei cui confronti si deve procedere
risiede o dimora all'estero, ma non si hanno notizie sufficienti per
provvedere a norma del comma 1, il giudice o il pubblico ministero, prima di
pronunciare decreto di irreperibilità, dispone le ricerche anche fuori del
territorio dello Stato nei limiti consentiti dalle convenzioni
internazionali.
5.
Le disposizioni precedenti si applicano anche nel caso in cui dagli atti
risulti che la persona è detenuta all'estero.
(1)Comma
così modificato dall'art. 6, D. Lgs. 14 gennaio 1991, n. 12.
Art.
170
-
Notificazioni col mezzo della posta -
1.
Le notificazioni possono essere eseguite anche col mezzo degli uffici
postali, nei modi stabiliti dalle relative norme speciali.
2.
È valida la notificazione anche se eseguita col mezzo di un ufficio postale
diverso da quello a cui inizialmente fu diretto il piego.
3.
Qualora l'ufficio postale restituisca il piego per irreperibilità del
destinatario, l'ufficiale giudiziario provvede alle notificazioni nei modi
ordinari.
Art.
171
-
Nullità delle notificazioni -
1.
La notificazione è nulla:
a)
se l'atto è notificato in modo incompleto, fuori dei casi nei quali la
legge consente la notificazione per estratto;
b)
se vi è incertezza assoluta sull'autorità o sulla parte privata
richiedente ovvero sul destinatario;
c)
se nella relazione della copia notificata manca la sottoscrizione di chi
l'ha eseguita;
d)
se sono violate le disposizioni circa la persona a cui deve essere
consegnata la copia;
e)
se non è stato dato l'avvertimento nei casi previsti dall'articolo 161
commi 1, 2 e 3 e la notificazione è stata eseguita mediante consegna al
difensore (1);
f)
se è stata omessa l'affissione o non è stata data la comunicazione
prescritta dall'articolo 157 comma 8;
g)
se sull'originale dell'atto notificato manca la sottoscrizione della persona
indicata nell'articolo 157 comma 3;
h)
se non sono state osservate le modalità prescritte dal giudice nel decreto
previsto dall'articolo 150 e l'atto non è giunto a conoscenza del
destinatario.
(1)
Lettera modificata dall'art. 7, D. Lgs. 14 gennaio 1991, n. 12.
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