ATTI
E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE
Art.
125
-
Forme dei provvedimenti del giudice -
1.
La legge stabilisce i casi nei quali il provvedimento del giudice assume la
forma della sentenza, dell'ordinanza o del decreto.
2.
La sentenza è pronunciata in nome del popolo italiano.
3.
Le sentenze e le ordinanze sono motivate, a pena di nullità. I decreti sono
motivati, a pena di nullità, nei casi in cui la motivazione è
espressamente prescritta dalla legge.
4.
Il giudice delibera in camera di consiglio senza la presenza dell'ausiliario
designato ad assisterlo e delle parti. La deliberazione è segreta.
5.
Nel caso di provvedimenti collegiali, se lo richiede un componente del
collegio che non ha espresso voto conforme alla decisione, è compilato
sommario verbale contenente l'indicazione del dissenziente, della questione
o delle questioni alle quali si riferisce il dissenso e dei motivi dello
stesso, succintamente esposti. Il verbale, redatto dal meno anziano dei
componenti togati del collegio e sottoscritto da tutti i componenti, è
conservato a cura del presidente in plico sigillato presso la cancelleria
dell'ufficio (1).
6.
Tutti gli altri provvedimenti sono adottati senza l'osservanza di
particolari formalità e, quando non è stabilito altrimenti, anche
oralmente.
(1)Comma
così sostituito dal D.Lgs. 30 ottobre 1989, n. 351.
Art.
126
-
Assistenza al giudice -
1.
Il giudice, in tutti gli atti ai quali procede, è assistito dall'ausiliario
a ciò designato a norma dell'ordinamento, se la legge non dispone
altrimenti.
Art.
127
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Procedimento in camera di consiglio -
1.
Quando si deve procedere in camera di consiglio, il giudice o il presidente
del collegio fissa la data dell'udienza e ne fa dare avviso alle parti, alle
altre persone interessate e ai difensori. L'avviso è comunicato o
notificato almeno dieci giorni prima della data predetta. Se l'imputato è
privo di difensore, l'avviso è dato a quello di ufficio.
2.
Fino a cinque giorni prima dell'udienza possono essere presentate memorie in
cancelleria.
3.
Il pubblico ministero, gli altri destinatari dell'avviso nonchè i difensori
sono sentiti se compaiono. Se l'interessato è detenuto o internato in luogo
posto fuori della circoscrizione del giudice e ne fa richiesta, deve essere
sentito prima del giorno dell'udienza dal magistrato di sorveglianza del
luogo.
4.
L'udienza è rinviata se sussiste un legittimo impedimento dell'imputato o
del condannato che ha chiesto di essere sentito personalmente e che non sia
detenuto o internato in luogo diverso da quello in cui ha sede il giudice.
5.
Le disposizioni dei commi 1, 3 e 4 sono previste a pena di nullità.
6.
L'udienza si svolge senza la presenza del pubblico.
7.
Il giudice provvede con ordinanza comunicata o notificata senza ritardo ai
soggetti indicati nel comma 1, che possono proporre ricorso per cassazione.
8.
Il ricorso non sospende l'esecuzione dell'ordinanza, a meno che il giudice
che l'ha emessa disponga diversamente con decreto motivato.
9.
L'inammissibilità dell'atto introduttivo del procedimento è dichiarata dal
giudice con ordinanza, anche senza formalità di procedura, salvo che sia
altrimenti stabilito. Si applicano le disposizioni dei commi 7 e 8.
10.
Il verbale di udienza è redatto soltanto in forma riassuntiva a norma
dell'articolo 140 comma 2 (1).
(1)La
Corte costituzionale, con sentenza 3 dicembre 1990, n. 529, ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui dopo
la parola "redatto" prevede "soltanto" anzichè "di
regola".
Art.
128
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Deposito dei provvedimenti del giudice -
1.
Salvo quanto disposto per i provvedimenti emessi nell'udienza preliminare e
nel dibattimento, gli originali dei provvedimenti del giudice sono
depositati in cancelleria entro cinque giorni dalla deliberazione. Quando si
tratta di provvedimenti impugnabili, l'avviso di deposito contenente
l'indicazione del dispositivo è comunicato al pubblico ministero e
notificato a tutti coloro cui la legge attribuisce il diritto di
impugnazione.
Art.
129
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Obbligo della immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità
-
1.
In ogni stato e grado del processo, il giudice, il quale riconosce che il
fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non
costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato ovvero che il
reato è estinto o che manca una condizione di procedibilità, lo dichiara
di ufficio con sentenza.
2.
Quando ricorre una causa di estinzione del reato ma dagli atti risulta
evidente che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che
il fatto non costituisce reato, o non è previsto dalla legge come reato, il
giudice pronuncia sentenza di assoluzione o di non luogo a procedere con la
formula prescritta.
Art.
130
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Correzione di errori materiali -
1.
La correzione delle sentenze, delle ordinanze e dei decreti inficiati da
errori od omissioni che non determinano nullità, e la cui eliminazione non
comporta una modificazione essenziale dell'atto, è disposta, anche di
ufficio, dal giudice che ha emesso il provvedimento. Se questo è impugnato,
e l'impugnazione non è dichiarata inammissibile, la correzione è disposta
dal giudice competente a conoscere dell'impugnazione.
2.
Il giudice provvede in camera di consiglio a norma dell'articolo 127.
Dell'ordinanza che ha disposto la correzione è fatta annotazione
sull'originale dell'atto.
Art.
131
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Poteri coercitivi del giudice -
1.
Il giudice, nell'esercizio delle sue funzioni, può chiedere l'intervento
della polizia giudiziaria e, se necessario, della forza pubblica,
prescrivendo tutto ciò che occorre per il sicuro e ordinato compimento
degli atti ai quali procede.
Art.
132
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Accompagnamento coattivo dell'imputato -
1.
L'accompagnamento coattivo è disposto, nei casi previsti dalla legge, con
decreto motivato, con il quale il giudice ordina di condurre l'imputato alla
sua presenza, se occorre anche con la forza.
2.
La persona sottoposta ad accompagnamento coattivo non può essere tenuta a
disposizione oltre il compimento dell'atto previsto e di quelli
conseguenziali per i quali perduri la necessità della sua presenza. In ogni
caso la persona non può essere trattenuta oltre le ventiquattro ore.
Art.
133
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Accompagnamento coattivo di altre persone -
1.
Se il testimone, il perito, il consulente tecnico, l'interprete o il custode
di cose sequestrate, regolarmente citati o convocati, omettono senza un
legittimo impedimento di comparire nel luogo, giorno e ora stabiliti, il
giudice può ordinare l'accompagnamento coattivo e può altresì
condannarli, con ordinanza, al pagamento di una somma da lire centomila a
lire un milione a favore della cassa delle ammende nonchè alle spese alle
quali la mancata comparizione ha dato causa.
2.
Si applicano le disposizioni dell'articolo 132.
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