DISPOSIZIONI
GENERALI
Art.
109
-
Lingua degli atti -
1.
Gli atti del procedimento penale sono compiuti in lingua italiana.
2.
Davanti all'autorità giudiziaria avente competenza di primo grado o di
appello su un territorio dove è insediata una minoranza linguistica
riconosciuta, il cittadino italiano che appartiene a questa minoranza è, a
sua richiesta, interrogato o esaminato nella madre lingua e il relativo
verbale è redatto anche in tale lingua. Nella stessa lingua sono tradotti
gli atti del procedimento a lui indirizzati successivamente alla sua
richiesta. Restano salvi gli altri diritti stabiliti da leggi speciali e da
convenzioni internazionali.
3.
Le disposizioni di questo articolo si osservano a pena di nullità.
Art.
110
-
Sottoscrizione degli atti -
1.
Quando è richiesta la sottoscrizione di un atto, se la legge non dispone
altrimenti, è sufficiente la scrittura di propria mano, in fine dell'atto,
del nome e cognome di chi deve firmare.
2.
Non è valida la sottoscrizione apposta con mezzi meccanici o con segni
diversi dalla scrittura.
3.
Se chi deve firmare non è in grado di scrivere, il pubblico ufficiale, al
quale è presentato l'atto scritto o che riceve l'atto orale, accertata
l'identità della persona, ne fa annotazione in fine dell'atto medesimo.
Art.
111
-
Data degli atti -
1.
Quando la legge richiede la data di un atto, sono indicati il giorno, il
mese, l'anno e il luogo in cui l'atto è compiuto. L'indicazione dell'ora è
necessaria solo se espressamente prescritta.
2.
Se l'indicazione della data di un atto è prescritta a pena di nullità,
questa sussiste soltanto nel caso in cui la data non possa stabilirsi con
certezza in base ad elementi contenuti nell'atto medesimo o in atti a questo
connessi.
Art.
112
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Surrogazione di copie agli originali mancanti -
1.
Salvo che la legge disponga altrimenti, quando l'originale di una sentenza o
di un altro atto del procedimento, del quale occorre fare uso, è per
qualsiasi causa distrutto, smarrito o sottratto e non è possibile
recuperarlo, la copia autentica ha valore di originale ed è posta nel luogo
in cui l'originale dovrebbe trovarsi.
2.
A tal fine, il presidente della corte o del tribunale o il pretore, anche di
ufficio, ordina con decreto a chi detiene la copia di consegnarla alla
cancelleria, salvo il diritto del detentore di avere gratuitamente un'altra
copia autentica.
Art.
113
-
Ricostituzione di atti -
1.
Se non è possibile provvedere a norma dell'articolo 112, il giudice, anche
di ufficio, accerta il contenuto dell'atto mancante e stabilisce con
ordinanza se e in quale tenore esso deve essere ricostituito.
2.
Se esiste la minuta dell'atto mancante, questo è ricostituito secondo il
tenore della medesima, quando alcuno dei giudici che l'hanno sottoscritto
riconosce che questo era conforme alla minuta.
3.
Quando non si può provvedere a norma dei commi 1 e 2, il giudice dispone
con ordinanza la rinnovazione dell'atto mancante, se necessaria e possibile,
prescrivendone il modo ed eventualmente indicando anche gli altri atti che
devono essere rinnovati.
Art.
114
-
Divieto di pubblicazione di atti -
1.
È vietata la pubblicazione, anche parziale o per riassunto, con il mezzo
della stampa o con altro mezzo di diffusione, degli atti coperti dal segreto
o anche solo del loro contenuto.
2.
È vietata la pubblicazione, anche parziale, degli atti non più coperti dal
segreto fino a che non siano concluse le indagini preliminari ovvero fino al
termine dell'udienza preliminare.
3.
Se si procede al dibattimento, non è consentita la pubblicazione, anche
parziale, degli atti del fascicolo per il dibattimento, se non dopo la
pronuncia della sentenza di primo grado, e di quelli del fascicolo del
pubblico ministero, se non dopo la pronuncia della sentenza in grado di
appello. È sempre consentita la pubblicazione degli atti utilizzati per le
contestazioni (1).
4.
È vietata la pubblicazione, anche parziale, degli atti del dibattimento
celebrato a porte chiuse nei casi previsti dall'articolo 472 commi 1 e 2. In
tali casi il giudice, sentite le parti, può disporre il divieto di
pubblicazione anche degli atti o di parte degli atti utilizzati per le
contestazioni. Il divieto di pubblicazione cessa comunque quando sono
trascorsi i termini stabiliti dalla legge sugli archivi di Stato ovvero è
trascorso il termine di dieci anni dalla sentenza irrevocabile e la
pubblicazione è autorizzata dal Ministro di grazia e giustizia.
5.
Se non si procede al dibattimento, il giudice, sentite le parti, può
disporre il divieto di pubblicazione di atti o di parte di atti quando la
pubblicazione di essi può offendere il buon costume o comportare la
diffusione di notizie sulle quali la legge prescrive di mantenere il segreto
nell'interesse dello Stato ovvero causare pregiudizio alla riservatezza dei
testimoni o delle parti private. Si applica la disposizione dell'ultimo
periodo del comma 4.
6.
È vietata la pubblicazione delle generalità e dell'immagine dei minorenni
testimoni, persone offese o danneggiati dal reato fino a quando non sono
divenuti maggiorenni. Il tribunale per i minorenni, nell'interesse esclusivo
del minorenne, o il minorenne che ha compiuto i sedici anni, può consentire
la pubblicazione.
7.
È sempre consentita la pubblicazione del contenuto di atti non coperti dal
segreto.
(1)La
Corte costituzionale con sentenza 24 febbraio 1995, n. 59, ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale del presente comma limitatamente alle
parole: "del fascicolo per il dibattimento, se non dopo la pronuncia
della sentenza di primo grado, e di quelli".
Art.
115
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Violazione del divieto di pubblicazione -
1.
Salve le sanzioni previste dalla legge penale, la violazione del divieto di
pubblicazione previsto dagli articoli 114 e 329 comma 3 lettera b -
costituisce illecito disciplinare quando il fatto è commesso da impiegati
dello Stato o di altri enti pubblici ovvero da persone esercenti una
professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato.
2.
Di ogni violazione del divieto di pubblicazione commessa dalle persone
indicate nel comma 1 il pubblico ministero informa l'organo titolare del
potere disciplinare.
Art.
116
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Copie, estratti e certificati -
1.
Durante il procedimento e dopo la sua definizione, chiunque vi abbia
interesse può ottenere il rilascio a proprie spese di copie, estratti o
certificati di singoli atti.
2.
Sulla richiesta provvede il pubblico ministero o il giudice che procede al
momento della presentazione della domanda ovvero, dopo la definizione del
procedimento, il presidente del collegio o il giudice che ha emesso il
provvedimento di archiviazione o la sentenza.
3.
Il rilascio non fa venire meno il divieto di pubblicazione stabilito
dall'articolo 114.
Art.
117
-
Richiesta di copie di atti e di informazioni da parte del pubblico ministero
-
1.
Fermo quanto disposto dall'articolo 371, quando è necessario per il
compimento delle proprie indagini, il pubblico ministero può ottenere
dall'autorità giudiziaria competente, anche in deroga al divieto stabilito
dall'articolo 329, copie di atti relativi ad altri procedimenti penali e
informazioni scritte sul loro contenuto. L'autorità giudiziaria può
trasmettere le copie e le informazioni anche di propria iniziativa.
2.
L'autorità giudiziaria provvede senza ritardo e può rigettare la richiesta
con decreto motivato.
2
bis. Il procuratore nazionale antimafia, nell'ambito delle funzioni previste
dall'articolo 371 bis, accede al registro delle notizie di reato e alle
banche dati istituite appositamente presso le direzioni distrettuali
antimafia realizzando se del caso collegamenti reciproci (1).
(1)Comma
aggiunto dall'art. 4, comma 9, D.L. 8 giugno 1992, n. 306.
Art.
118
-
Richiesta di copie di atti e di informazioni da parte del Ministro
dell'interno -
1.
Il Ministro dell'interno, direttamente o a mezzo di un ufficiale di polizia
giudiziaria o del personale della Direzione investigativa antimafia
appositamente delegato, può ottenere dall'autorità giudiziaria competente,
anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329, copie di atti di
procedimenti penali e informazioni scritte sul loro contenuto, ritenute
indispensabili per la prevenzione dei delitti per i quali è obbligatorio
l'arresto in flagranza. L'autorità giudiziaria può trasmettere le copie e
le informazioni anche di propria iniziativa (1).
1
bis. Ai medesimi fini l'autorità giudiziaria può autorizzare i soggetti
indicati nel comma 1 all'accesso diretto al registro previsto dall'articolo
335, anche se tenuto in forma automatizzata (2).
2.
L'autorità giudiziaria provvede senza ritardo e può rigettare la richiesta
con decreto motivato.
3.
Le copie e le informazioni acquisite a norma del comma 1 sono coperte dal
segreto di ufficio.
(1)Comma
così modificato dall'art. 4, comma 10, lett. a - , D.L. 8 giugno 1992, n.
306.
(2)Comma
aggiunto dall'art. 4, comma 10, lett. b - , D.L. 8 giugno 1992, n. 306.
Art.
119
-
Partecipazione del sordo, muto o sordomuto ad atti del procedimento -
1.
Quando un sordo, un muto o un sordomuto vuole o deve fare dichiarazioni, al
sordo si presentano per iscritto le domande, gli avvertimenti e le
ammonizioni ed egli risponde oralmente; al muto si fanno oralmente le
domande, gli avvertimenti e le ammonizioni ed egli risponde per iscritto; al
sordomuto si presentano per iscritto le domande, gli avvertimenti e le
ammonizioni ed egli risponde per iscritto.
2.
Se il sordo, il muto o il sordomuto non sa leggere o scrivere, l'autorità
procedente nomina uno o più interpreti, scelti di preferenza fra le persone
abituate a trattare con lui.
Art.
120
-
Testimoni ad atti del procedimento -
1.
Non possono intervenire come testimoni ad atti del procedimento:
a)
i minori degli anni quattordici e le persone palesemente affette da
infermità di mente o in stato di manifesta ubriachezza o intossicazione da
sostanze stupefacenti o psicotrope. La capacità si presume sino a prova
contraria;
b)
le persone sottoposte a misure di sicurezza detentive o a misure di
prevenzione.
Art.
121
-
Memorie e richieste delle parti -
1.
In ogni stato e grado del procedimento le parti e i difensori possono
presentare al giudice memorie o richieste scritte, mediante deposito nella
cancelleria.
2.
Sulle richieste ritualmente formulate il giudice provvede senza ritardo e
comunque, salve specifiche disposizioni di legge, entro quindici giorni.
Art.
122
-
Procura speciale per determinati atti -
1.
Quando la legge consente che un atto sia compiuto per mezzo di un
procuratore speciale, la procura deve, a pena di inammissibilità, essere
rilasciata per atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve
contenere, oltre alle indicazioni richieste specificamente dalla legge, la
determinazione dell'oggetto per cui è conferita e dei fatti ai quali si
riferisce. La procura è unita agli atti.
2.
Per le pubbliche amministrazioni è sufficiente che la procura sia
sottoscritta dal dirigente dell'ufficio nella circoscrizione in cui si
procede e sia munita del sigillo dell'ufficio.
3.
Non è ammessa alcuna ratifica degli atti compiuti nell'interesse altrui
senza procura speciale nei casi in cui questa è richiesta dalla legge.
Art.
123
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Dichiarazioni e richieste di persone detenute o internate -
1.
L'imputato detenuto o internato in un istituto per l'esecuzione di misure di
sicurezza ha facoltà di presentare impugnazioni, dichiarazioni e richieste
con atto ricevuto dal direttore. Esse sono iscritte in apposito registro,
sono immediatamente comunicate all'autorità competente e hanno efficacia
come se fossero ricevute direttamente dall'autorità giudiziaria.
2.
Quando l'imputato è in stato di arresto o di detenzione domiciliare ovvero
è custodito in un luogo di cura, ha facoltà di presentare impugnazioni,
dichiarazioni e richieste con atto ricevuto da un ufficiale di polizia
giudiziaria, il quale ne cura l'immediata trasmissione all'autorità
competente. Le impugnazioni, le dichiarazioni e le richieste hanno efficacia
come se fossero ricevute direttamente dall'autorità giudiziaria.
3.
Le disposizioni del comma 1 si applicano alle denunce, impugnazioni,
dichiarazioni e richieste presentate dalle altre parti private o dalla
persona offesa.
Art.
124
-
Obbligo di osservanza delle norme processuali -
1.
I magistrati, i cancellieri e gli altri ausiliari del giudice, gli ufficiali
giudiziari, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria sono tenuti a
osservare le norme di questo codice anche quando l'inosservanza non importa
nullità o altra sanzione processuale.
2.
I dirigenti degli uffici vigilano sull'osservanza delle norme anche ai fini
della responsabilità disciplinare.
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