PARTE
CIVILE, RESPONSABILE CIVILE E CIVILMENTE OBBLIGATO PER LA PENA PECUNIARIA
Art.
74
-
Legittimazione all'azione civile -
1.
L'azione civile per le restituzioni e per il risarcimento del danno di cui
all'articolo 185 del codice penale può essere esercitata nel processo
penale dal soggetto al quale il reato ha recato danno ovvero dai suoi
successori universali, nei confronti dell'imputato e del responsabile
civile.
Art.
75
-
Rapporti tra azione civile e azione penale -
1.
L'azione civile proposta davanti al giudice civile può essere trasferita
nel processo penale fino a quando in sede civile non sia stata pronunciata
sentenza di merito anche non passata in giudicato. L'esercizio di tale
facoltà comporta rinuncia agli atti del giudizio; il giudice penale
provvede anche sulle spese del procedimento civile.
2.
L'azione civile prosegue in sede civile se non è trasferita nel processo
penale o è stata iniziata quando non è più ammessa la costituzione di
parte civile.
3.
Se l'azione è proposta in sede civile nei confronti dell'imputato dopo la
costituzione di parte civile nel processo penale o dopo la sentenza penale
di primo grado, il processo civile è sospeso fino alla pronuncia della
sentenza penale non più soggetta a impugnazione, salve le eccezioni
previste dalla legge (1).
(1)La
Corte costituzionale, con sentenza 22 ottobre 1996, n. 354, ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui non
prevede che la disciplina ivi contenuta non trovi applicazione nel caso di
accertato impedimento fisico permanente che non permette all'imputato di
comparire all'udienza, ove questi non consenta che il dibattimento prosegua
in sua assenza.
Art.
76
-
Costituzione di parte civile -
1.
L'azione civile nel processo penale è esercitata, anche a mezzo di
procuratore speciale, mediante la costituzione di parte civile.
2.
La costituzione di parte civile produce i suoi effetti in ogni stato e grado
del processo.
Art.
77
-
Capacità processuale della parte civile -
1.
Le persone che non hanno il libero esercizio dei diritti non possono
costituirsi parte civile se non sono rappresentate, autorizzate o assistite
nelle forme prescritte per l'esercizio delle azioni civili.
2.
Se manca la persona a cui spetta la rappresentanza o l'assistenza e vi sono
ragioni di urgenza ovvero vi è conflitto di interessi tra il danneggiato e
chi lo rappresenta, il pubblico ministero può chiedere al giudice di
nominare un curatore speciale. La nomina può essere chiesta altresì dalla
persona che deve essere rappresentata o assistita ovvero dai suoi prossimi
congiunti e, in caso di conflitto di interessi, dal rappresentante.
3.
Il giudice, assunte le opportune informazioni e sentite se possibile le
persone interessate, provvede con decreto, che è comunicato al pubblico
ministero affinchè provochi, quando occorre, i provvedimenti per la
costituzione della normale rappresentanza o assistenza dell'incapace.
4.
In caso di assoluta urgenza, l'azione civile nell'interesse del danneggiato
incapace per infermità di mente o per età minore può essere esercitata
dal pubblico ministero, finchè subentri a norma dei commi precedenti colui
al quale spetta la rappresentanza o l'assistenza ovvero il curatore
speciale.
Art.
78
-
Formalità della costituzione di parte civile -
1.
La dichiarazione di costituzione di parte civile è depositata nella
cancelleria del giudice che procede o presentata in udienza e deve
contenere, a pena di inammissibilità:
a)
le generalità della persona fisica o la denominazione dell'associazione o
dell'ente che si costituisce parte civile e le generalità del suo legale
rappresentante;
b)
le generalità dell'imputato nei cui confronti viene esercitata l'azione
civile o le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo;
c)
il nome e il cognome del difensore e l'indicazione della procura;
d)
l'esposizione delle ragioni che giustificano la domanda;
e)
la sottoscrizione del difensore.
2.
Se è presentata fuori udienza, la dichiarazione deve essere notificata, a
cura della parte civile, alle altre parti e produce effetto per ciascuno di
esse dal giorno nel quale è eseguita la notificazione.
3.
La procura conferita nelle forme previste dall'articolo 100 comma 1 è
depositata nella cancelleria o presentata in udienza unitamente alla
dichiarazione di costituzione di parte civile.
Art.
79
-
Termine per la costituzione di parte civile -
1.
La costituzione di parte civile può avvenire per l'udienza preliminare e,
successivamente, fino a che non siano compiuti gli adempimenti previsti
dall'articolo 484.
2.
Il termine previsto dal comma 1 è stabilito a pena di decadenza.
3.
Se la costituzione avviene dopo la scadenza del termine previsto
dall'articolo 468 comma 1, la parte civile non può avvalersi della facoltà
di presentare le liste dei testimoni, periti o consulenti tecnici.
Art.
80
-
Richiesta di esclusione della parte civile -
1.
Il pubblico ministero, l'imputato e il responsabile civile possono proporre
richiesta motivata di esclusione della parte civile.
2.
Nel caso di costituzione di parte civile per l'udienza preliminare, la
richiesta è proposta, a pena di decadenza, non oltre il momento degli
accertamenti relativi alla costituzione delle parti nella udienza
preliminare o nel dibattimento.
3.
Se la costituzione avviene nel corso degli atti preliminari al dibattimento
o introduttivi dello stesso, la richiesta è proposta oralmente a norma
dell'articolo 491 comma 1.
4.
Sulla richiesta il giudice decide senza ritardo con ordinanza.
5.
L'esclusione della parte civile ordinata nell'udienza preliminare non
impedisce una successiva costituzione fino a quando non siano compiuti gli
adempimenti previsti dall'articolo 484.
Art.
81
-
Esclusione di ufficio della parte civile -
1.
Fino a che non sia dichiarato aperto il dibattimento di primo grado, il
giudice, qualora accerti che non esistono i requisiti per la costituzione di
parte civile, ne dispone l'esclusione di ufficio, con ordinanza.
2.
Il giudice provvede a norma del comma 1 anche quando la richiesta di
esclusione è stata rigettata nella udienza preliminare.
Art.
82
-
Revoca della costituzione di parte civile -
1.
La costituzione di parte civile può essere revocata in ogni stato e grado
del procedimento con dichiarazione fatta personalmente dalla parte o da un
suo procuratore speciale in udienza ovvero con atto scritto depositato nella
cancelleria del giudice e notificato alle altre parti.
2.
La costituzione si intende revocata se la parte civile non presenta le
conclusioni a norma dell'articolo 523 ovvero se promuove l'azione davanti al
giudice civile.
3.
Avvenuta la revoca della costituzione a norma dei commi 1 e 2, il giudice
penale non può conoscere delle spese e dei danni che l'intervento della
parte civile ha cagionato all'imputato e al responsabile civile. L'azione
relativa può essere proposta davanti al giudice civile.
4.
La revoca non preclude il successivo esercizio dell'azione in sede civile.
Art.
83
-
Citazione del responsabile civile -
1.
Il responsabile civile per il fatto dell'imputato può essere citato nel
processo penale a richiesta della parte civile e, nel caso previsto
dall'articolo 77 comma 4, a richiesta del pubblico ministero. L'imputato
può essere citato come responsabile civile per il fatto dei coimputati per
il caso in cui venga prosciolto o sia pronunciata nei suoi confronti
sentenza di non luogo a procedere.
2.
La richiesta deve essere proposta al più tardi per il dibattimento.
3.
La citazione è ordinata con decreto dal giudice che procede. Il decreto
contiene:
a)
le generalità o la denominazione della parte civile, con l'indicazione del
difensore e le generalità del responsabile civile, se è una persona
fisica, ovvero la denominazione dell'associazione o dell'ente chiamato a
rispondere e le generalità del suo legale rappresentante;
b)
l'indicazione delle domande che si fanno valere contro il responsabile
civile;
c)
l'invito a costituirsi nei modi previsti dall'articolo 84;
d)
la data e le sottoscrizioni del giudice e dell'ausiliario che lo assiste.
4.
Copia del decreto è notificata, a cura della parte civile, al responsabile
civile, al pubblico ministero e all'imputato. Nel caso previsto
dall'articolo 77 comma 4, la copia del decreto è notificata al responsabile
civile e all'imputato a cura del pubblico ministero. L'originale dell'atto
con la relazione di notificazione è depositato nella cancelleria del
giudice che procede.
5.
La citazione del responsabile civile è nulla se per omissione o per erronea
indicazione di qualche elemento essenziale il responsabile civile non è
stato posto in condizione di esercitare i suoi diritti nell'udienza
preliminare o nel giudizio. La nullità della notificazione rende nulla la
citazione (1).
6.
La citazione del responsabile civile perde efficacia se la costituzione di
parte civile è revocata o se è ordinata l'esclusione della parte civile.
(1)
La Corte cost., con sentenza 17 novembre 1992, n. 453 ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui non
prevede per la citazione del responsabile civile nel procedimento davanti al
pretore il medesimo termine assegnato all'imputato dall'art. 555, terzo
comma, dello stesso codice.
Art.
84
-
Costituzione del responsabile civile -
1.
Chi è citato come responsabile civile può costituirsi in ogni stato e
grado del processo, anche a mezzo di procuratore speciale, con dichiarazione
depositata nella cancelleria del giudice che procede o presentata in
udienza.
2.
La dichiarazione deve contenere a pena di inammissibilità:
a)
le generalità della persona fisica o la denominazione dell'associazione o
dell'ente che si costituisce e le generalità del suo legale rappresentante;
b)
il nome e il cognome del difensore e l'indicazione della procura;
c)
la sottoscrizione del difensore.
3.
La procura conferita nelle forme previste dall'articolo 100 comma 1 è
depositata nella cancelleria o presentata in udienza unitamente alla
dichiarazione di costituzione del responsabile civile.
4.
La costituzione produce i suoi effetti in ogni stato e grado del processo.
Art.
85
-
Intervento volontario del responsabile civile -
1.
Quando vi è costituzione di parte civile o quando il pubblico ministero
esercita l'azione civile a norma dell'articolo 77 comma 4, il responsabile
civile può intervenire volontariamente nel processo, anche a mezzo di
procuratore speciale, per l'udienza preliminare e, successivamente, fino a
che non siano compiuti gli adempimenti previsti dall'articolo 484,
presentando una dichiarazione scritta a norma dell'articolo 84 commi 1 e 2.
2.
Il termine previsto dal comma 1 è stabilito a pena di decadenza. Se
l'intervento avviene dopo la scadenza del termine previsto dall'articolo 468
comma 1, il responsabile civile non può avvalersi della facoltà di
presentare le liste dei testimoni, periti o consulenti tecnici.
3.
Se è presentata fuori udienza, la dichiarazione è notificata, a cura del
responsabile civile, alle altre parti e produce effetto per ciascuna di esse
dal giorno nel quale è eseguita la notificazione.
4.
L'intervento del responsabile civile perde efficacia se la costituzione di
parte civile è revocata o se è ordinata l'esclusione della parte civile.
Art.
86
-
Richiesta di esclusione del responsabile civile -
1.
La richiesta di esclusione del responsabile civile può essere proposta
dall'imputato nonchè dalla parte civile e dal pubblico ministero che non ne
abbiano richiesto la citazione.
2.
La richiesta può essere proposta altresì dal responsabile civile che non
sia intervenuto volontariamente anche qualora gli elementi di prova raccolti
prima della citazione possano recare pregiudizio alla sua difesa in
relazione a quanto previsto dagli articoli 651 e 654.
3.
La richiesta deve essere motivata ed è proposta, a pena di decadenza, non
oltre il momento degli accertamenti relativi alla costituzione delle parti
nella udienza preliminare o nel dibattimento. Il giudice decide senza
ritardo con ordinanza.
Art.
87
-
Esclusione di ufficio del responsabile civile -
1.
Fino a che non sia dichiarato aperto il dibattimento di primo grado, il
giudice, qualora accerti che non esistono i requisiti per la citazione o per
l'intervento del responsabile civile, ne dispone l'esclusione di ufficio,
con ordinanza.
2.
Il giudice provvede a norma del comma 1 anche quando la richiesta di
esclusione è stata rigettata nella udienza preliminare.
3.
L'esclusione è disposta senza ritardo, anche di ufficio, quando il giudice
accoglie la richiesta di giudizio abbreviato.
Art.
88
-
Effetti dell'ammissione o dell'esclusione della parte civile o del
responsabile civile -
1.
L'ammissione della parte civile o del responsabile civile non pregiudica la
successiva decisione sul diritto alle restituzioni e al risarcimento del
danno.
2.
L'esclusione della parte civile o del responsabile civile non pregiudica
l'esercizio in sede civile dell'azione per le restituzioni e il risarcimento
del danno. Tuttavia se il responsabile civile è stato escluso su richiesta
della parte civile, questa non può esercitare l'azione davanti al giudice
civile per il medesimo fatto.
3.
Nel caso di esclusione della parte civile non si applica la disposizione
dell'articolo 75 comma 3.
Art.
89
-
Citazione del civilmente obbligato per la pena pecuniaria -
1.
La persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria è citata per
l'udienza preliminare o per il giudizio a richiesta del pubblico ministero o
dell'imputato.
2.
Si osservano in quanto applicabili le disposizioni relative alla citazione e
alla costituzione del responsabile civile. Non si applica la disposizione
dell'articolo 87 comma 3.
PERSONA
OFFESA DAL REATO
Art.
90
-
Diritti e facoltà della persona offesa dal reato -
1.
La persona offesa dal reato, oltre ad esercitare i diritti e le facoltà ad
essa espressamente riconosciuti dalla legge, in ogni stato e grado del
procedimento può presentare memorie e, con esclusione del giudizio di
cassazione, indicare elementi di prova.
2.
La persona offesa minore, interdetta per infermità di mente o inabilitata
esercita le facoltà e i diritti a essa attribuiti a mezzo dei soggetti
indicati negli articoli 120 e 121 del codice penale.
3.
Qualora la persona offesa sia deceduta in conseguenza del reato, le facoltà
e i diritti previsti dalla legge sono esercitati dai prossimi congiunti di
essa.
Art.
91
-
Diritti e facoltà degli enti e delle associazioni rappresentativi di
interessi lesi dal reato -
1.
Gli enti e le associazioni senza scopo di lucro ai quali, anteriormente alla
commissione del fatto per cui si procede, sono state riconosciute, in forza
di legge, finalità di tutela degli interessi lesi dal reato, possono
esercitare, in ogni stato e grado del procedimento, i diritti e le facoltà
attribuiti alla persona offesa dal reato.
Art.
92
-
Consenso della persona offesa -
1.
L'esercizio dei diritti e delle facoltà spettanti agli enti e alle
associazioni rappresentativi di interessi lesi dal reato è subordinato al
consenso della persona offesa.
2.
Il consenso deve risultare da atto pubblico o da scrittura privata
autenticata e può essere prestato a non più di uno degli enti o delle
associazioni. È inefficace il consenso prestato a più enti o associazioni.
3.
Il consenso può essere revocato in qualsiasi momento con le forme previste
dal comma 2.
4.
La persona offesa che ha revocato il consenso non può prestarlo
successivamente nè allo stesso nè ad altro ente o associazione.
Art.
93
-
Intervento degli enti o delle associazioni -
1.
Per l'esercizio dei diritti e delle facoltà previsti dall'articolo 91
l'ente o l'associazione presenta all'autorità procedente un atto di
intervento che contiene a pena di inammissibilità:
a)
le indicazioni relative alla denominazione dell'ente o dell'associazione,
alla sede, alle disposizioni che riconoscono le finalità di tutela degli
interessi lesi, alle generalità del legale rappresentante;
b)
l'indicazione del procedimento;
c)
il nome e il cognome del difensore e l'indicazione della procura;
d)
l'esposizione sommaria delle ragioni che giustificano l'intervento;
e)
la sottoscrizione del difensore.
2.
Unitamente all'atto di intervento sono presentate la dichiarazione di
consenso della persona offesa e la procura al difensore se questa è stata
conferita nelle forme previste dall'articolo 100 comma 1.
3.
Se è presentato fuori udienza, l'atto di intervento deve essere notificato
alle parti e produce effetto dal giorno dell'ultima notificazione.
4.
L'intervento produce i suoi effetti in ogni stato e grado del procedimento.
Art.
94
-
Termine per l'intervento -
1.
Gli enti e le associazioni rappresentativi di interessi lesi dal reato
possono intervenire nel procedimento fino a che non siano compiuti gli
adempimenti previsti dall'articolo 484.
Art.
95
-
Provvedimenti del giudice -
1.
Entro tre giorni dalla notificazione eseguita a norma dell'articolo 93 comma
3, le parti possono opporsi con dichiarazione scritta all'intervento
dell'ente o dell'associazione. L'opposizione è notificata al legale
rappresentante dell'ente o dell'associazione, il quale può presentare le
sue deduzioni nei cinque giorni successivi.
2.
Se l'intervento è avvenuto prima dell'esercizio dell'azione penale,
sull'opposizione provvede il giudice per le indagini preliminari; se è
avvenuto nell'udienza preliminare, l'opposizione è proposta prima
dell'apertura della discussione; se è avvenuto in dibattimento,
l'opposizione è proposta a norma dell'articolo 491 comma 1.
3.
I termini previsti dai commi 1 e 2 sono stabiliti a pena di decadenza. Il
giudice provvede senza ritardo con ordinanza.
4.
In ogni stato e grado del processo il giudice, qualora accerti che non
esistono i requisiti per l'esercizio dei diritti e delle facoltà previsti
dall'articolo 91, dispone anche di ufficio, con ordinanza, l'esclusione
dell'ente o dell'associazione.
DIFENSORE
Art.
96
-
Difensore di fiducia -
1.
L'imputato ha diritto di nominare non più di due difensori di fiducia.
2.
La nomina è fatta con dichiarazione resa all'autorità procedente ovvero
consegnata alla stessa dal difensore o trasmessa con raccomandata.
3.
La nomina del difensore di fiducia della persona fermata, arrestata o in
custodia cautelare, finchè la stessa non vi ha provveduto, può essere
fatta da un prossimo congiunto, con le forme previste dal comma 2.
Art.
97
-
Difensore di ufficio -
1.
L'imputato che non ha nominato un difensore di fiducia o ne è rimasto privo
è assistito da un difensore di ufficio.
2.
Il consiglio dell'ordine forense, al fine di garantire l'effettività della
difesa di ufficio, predispone gli elenchi dei difensori e, di intesa con il
presidente del tribunale, fissa i criteri per la loro nomina sulla base di
turni di reperibilità.
3.
Il giudice, il pubblico ministero e la polizia giudiziaria, se devono
compiere un atto per il quale è prevista l'assistenza del difensore e
l'imputato ne è privo, danno avviso dell'atto al difensore individuato
sulla base dei criteri indicati nel comma 2.
4.
Quando è richiesta la presenza del difensore e quello di fiducia o di
ufficio nominato a norma dei commi 2 e 3 non è stato reperito, non è
comparso o ha abbandonato la difesa, il giudice o il pubblico ministero
designa come sostituto altro difensore immediatamente reperibile per il
quale si applicano le disposizioni dell'articolo 102.
5.
Il difensore di ufficio ha l'obbligo di prestare il patrocinio e può essere
sostituito solo per giustificato motivo.
6.
Il difensore di ufficio cessa dalle sue funzioni se viene nominato un
difensore di fiducia.
Art.
98
-
Patrocinio dei non abbienti -
1.
L'imputato, la persona offesa dal reato, il danneggiato che intende
costituirsi parte civile e il responsabile civile possono chiedere di essere
ammessi al patrocinio a spese dello Stato, secondo le norme della legge sul
patrocinio dei non abbienti.
Art.
99
-
Estensione al difensore dei diritti dell'imputato -
1.
Al difensore competono le facoltà e i diritti che la legge riconosce
all'imputato, a meno che essi siano riservati personalmente a quest'ultimo.
2.
L'imputato può togliere effetto, con espressa dichiarazione contraria,
all'atto compiuto dal difensore prima che, in relazione all'atto stesso, sia
intervenuto un provvedimento del giudice.
Art.
100
-
Difensore delle altre parti private -
1.
La parte civile, il responsabile civile e la persona civilmente obbligata
per la pena pecuniaria stanno in giudizio col ministero di un difensore,
munito di procura speciale conferita con atto pubblico o scrittura privata
autenticata.
2.
La procura speciale può essere anche apposta in calce o a margine della
dichiarazione di costituzione di parte civile, del decreto di citazione o
della dichiarazione di costituzione o di intervento del responsabile civile
e della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria. In tali casi
l'autografia della sottoscrizione della parte è certificata dal difensore.
3.
La procura speciale si presume conferita soltanto per un determinato grado
del processo, quando nell'atto non è espressa volontà diversa.
4.
Il difensore può compiere e ricevere, nell'interesse della parte
rappresentata, tutti gli atti del procedimento che dalla legge non sono a
essa espressamente riservati. In ogni caso non può compiere atti che
importino disposizione del diritto in contesa se non ne ha ricevuto
espressamente il potere.
5.
Il domicilio delle parti private indicate nel comma 1 per ogni effetto
processuale si intende eletto presso il difensore.
Art.
101
-
Difensore della persona offesa -
1.
La persona offesa dal reato, per l'esercizio dei diritti e delle facoltà ad
essa attribuiti, può nominare un difensore nelle forme previste
dall'articolo 96 comma 2.
2.
Per la nomina dei difensori degli enti e delle associazioni che intervengono
a norma dell'articolo 93 si applicano le disposizioni dell'articolo 100.
Art.
102
-
Sostituto del difensore -
1.
Il difensore, per il caso di impedimento e per tutta la durata di questo,
può designare un sostituto.
2.
Il sostituto esercita i diritti e assume i doveri di difensore.
Art.
103
-
Garanzie di libertà del difensore -
1.
Le ispezioni e le perquisizioni negli uffici dei difensori sono consentite
solo:
a)
quando essi o altre persone che svolgono stabilmente attività nello stesso
ufficio sono imputati, limitatamente ai fini dell'accertamento del reato
loro attribuito;
b)
per rilevare tracce o altri effetti materiali del reato o per ricercare cose
o persone specificamente predeterminate.
2.
Presso i difensori e i consulenti tecnici non si può procedere a sequestro
di carte o documenti relativi all'oggetto della difesa, salvo che
costituiscano corpo del reato.
3.
Nell'accingersi a eseguire una ispezione, una perquisizione o un sequestro
nell'ufficio di un difensore, l'autorità giudiziaria a pena di nullità
avvisa il consiglio dell'ordine forense del luogo perchè il presidente o un
consigliere da questo delegato possa assistere alle operazioni. Allo stesso,
se interviene e ne fa richiesta, è consegnata copia del provvedimento.
4.
Alle ispezioni, alle perquisizioni e ai sequestri negli uffici dei difensori
procede personalmente il giudice ovvero, nel corso delle indagini
preliminari, il pubblico ministero in forza di motivato decreto di
autorizzazione del giudice.
5.
Non è consentita l'intercettazione relativa a conversazioni o comunicazioni
dei difensori, consulenti tecnici e loro ausiliari, nè a quelle tra i
medesimi e le persone da loro assistite.
6.
Sono vietati il sequestro e ogni forma di controllo della corrispondenza tra
l'imputato e il proprio difensore in quanto riconoscibile dalle prescritte
indicazioni, salvo che l'autorità giudiziaria abbia fondato motivo di
ritenere che si tratti di corpo del reato.
7.
Salvo quanto previsto dal comma 3 e dall'articolo 271, i risultati delle
ispezioni, perquisizioni, sequestri, intercettazioni di conversazioni o
comunicazioni, eseguiti in violazione delle disposizioni precedenti, non
possono essere utilizzati.
Art.
104
-
Colloqui del difensore con l'imputato in custodia cautelare -
1.
L'imputato in stato di custodia cautelare ha diritto di conferire con il
difensore fin dall'inizio dell'esecuzione della misura.
2.
La persona arrestata in flagranza o fermata a norma dell'articolo 384 ha
diritto di conferire con il difensore subito dopo l'arresto o il fermo.
3.
Nel corso delle indagini preliminari, quando sussistono specifiche ed
eccezionali ragioni di cautela, il giudice su richiesta del pubblico
ministero può, con decreto motivato, dilazionare, per un tempo non
superiore a cinque giorni, l'esercizio del diritto di conferire con il
difensore (1).
4.
Nell'ipotesi di arresto o di fermo, il potere previsto dal comma 3 è
esercitato dal pubblico ministero fino al momento in cui l'arrestato o il
fermato è posto a disposizione del giudice.
(1)Comma
così modificato dall'art. 1, L. 8 agosto 1995, n. 332.
Art.
105
-
Abbandono e rifiuto della difesa -
1.
Il consiglio dell'ordine forense ha competenza esclusiva per le sanzioni
disciplinari relative all'abbandono della difesa o al rifiuto della difesa
di ufficio.
2.
Il procedimento disciplinare è autonomo rispetto al procedimento penale in
cui è avvenuto l'abbandono o il rifiuto.
3.
Nei casi di abbandono o di rifiuto motivati da violazione dei diritti della
difesa, quando il consiglio dell'ordine li ritiene comunque giustificati, la
sanzione non è applicata, anche se la violazione dei diritti della difesa
è esclusa dal giudice.
4.
L'autorità giudiziaria riferisce al consiglio dell'ordine i casi di
abbandono della difesa, di rifiuto della difesa di ufficio e di violazione
da parte dei difensori nel procedimento dei doveri di lealtà e di probità.
5.
L'abbandono della difesa delle parti private diverse dall'imputato, della
persona offesa, degli enti e delle associazioni previste dall'articolo 91
non impedisce in alcun caso l'immediata continuazione del procedimento e non
interrompe l'udienza.
Art.
106
-
Incompatibilità della difesa di più imputati nello stesso procedimento -
1.
La difesa di più imputati può essere assunta da un difensore comune,
purchè le diverse posizioni non siano tra loro incompatibili.
2.
L'autorità giudiziaria, se rileva una situazione di incompatibilità, la
indica e ne espone i motivi, fissando un termine per rimuoverla.
3.
Qualora l'incompatibilità non sia rimossa, il giudice la dichiara con
ordinanza provvedendo alle necessarie sostituzioni a norma dell'articolo 97.
4.
Se l'incompatibilità è rilevata nel corso delle indagini preliminari dal
pubblico ministero, il giudice, su richiesta di questo e sentite le parti
interessate, provvede a norma del comma 3.
Art.
107
-
Non accettazione, rinuncia o revoca del difensore -
1.
Il difensore che non accetta l'incarico conferitogli o vi rinuncia ne dà
subito comunicazione all'autorità procedente e a chi lo ha nominato.
2.
La non accettazione ha effetto dal momento in cui è comunicata
all'autorità procedente.
3.
La rinuncia non ha effetto finchè la parte non risulti assistita da un
nuovo difensore di fiducia o da un difensore di ufficio e non sia decorso il
termine eventualmente concesso a norma dell'articolo 108.
4.
La disposizione del comma 3 si applica anche nel caso di revoca.
Art.
108
-
Termine per la difesa -
1.
Nei casi di rinuncia, di revoca, di incompatibilità e nel caso di
abbandono, al nuovo difensore dell'imputato o a quello designato in
sostituzione che ne fa richiesta è dato un termine congruo, di norma non
inferiore a tre giorni, per prendere cognizione degli atti e per informarsi
sui fatti oggetto del procedimento.
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