IMPUTATO
Art.
60
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Assunzione della qualità di imputato -
1.
Assume la qualità di imputato la persona alla quale è attribuito il reato
nella richiesta di rinvio a giudizio, di giudizio immediato, di decreto
penale di condanna, di applicazione della pena a norma dell'articolo 447
comma 1, nel decreto di citazione a giudizio emesso a norma dell'articolo
555 e nel giudizio direttissimo.
2.
La qualità di imputato si conserva in ogni stato e grado del processo, sino
a che non sia più soggetta a impugnazione la sentenza di non luogo a
procedere, sia divenuta irrevocabile la sentenza di proscioglimento o di
condanna o sia divenuto esecutivo il decreto penale di condanna.
3.
La qualità di imputato si riassume in caso di revoca della sentenza di non
luogo a procedere e qualora sia disposta la revisione del processo.
Art.
61
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Estensione dei diritti e delle garanzie dell'imputato -
1.
I diritti e le garanzie dell'imputato si estendono alla persona sottoposta
alle indagini preliminari.
2.
Alla stessa persona si estende ogni altra disposizione relativa
all'imputato, salvo che sia diversamente stabilito.
Art.
62
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Divieto di testimonianza sulle dichiarazioni dell'imputato -
1.
Le dichiarazioni comunque rese nel corso del procedimento dall'imputato o
dalla persona sottoposta alle indagini non possono formare oggetto di
testimonianza.
Art.
63
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Dichiarazioni indizianti -
1.
Se davanti all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria una persona
non imputata ovvero una persona non sottoposta alle indagini rende
dichiarazioni dalle quali emergono indizi di reità a suo carico,
l'autorità procedente ne interrompe l'esame, avvertendola che a seguito di
tali dichiarazioni potranno essere svolte indagini nei suoi confronti e la
invita a nominare un difensore. Le precedenti dichiarazioni non possono
essere utilizzate contro la persona che le ha rese.
2.
Se la persona doveva essere sentita sin dall'inizio in qualità di imputato
o di persona sottoposta alle indagini, le sue dichiarazioni non possono
essere utilizzate.
Art.
64
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Regole generali per l'interrogatorio -
1.
La persona sottoposta alle indagini, anche se in stato di custodia cautelare
o se detenuta per altra causa, interviene libera all'interrogatorio, salve
le cautele necessarie per prevenire il pericolo di fuga o di violenze.
2.
Non possono essere utilizzati, neppure con il consenso della persona
interrogata, metodi o tecniche idonei a influire sulla libertà di
autodeterminazione o ad alterare la capacità di ricordare e di valutare i
fatti.
3.
Prima che abbia inizio l'interrogatorio, la persona deve essere avvertita
che, salvo quanto disposto dall'articolo 66 comma 1, ha facoltà di non
rispondere e che, se anche non risponde, il procedimento seguirà il suo
corso.
Art.
65
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Interrogatorio nel merito -
1.
L'autorità giudiziaria contesta alla persona sottoposta alle indagini in
forma chiara e precisa il fatto che le è attribuito, le rende noti gli
elementi di prova esistenti contro di lei e, se non può derivarne
pregiudizio per le indagini, gliene comunica le fonti.
2.
Invita, quindi, la persona ad esporre quanto ritiene utile per la sua difesa
e le pone direttamente domande.
3.
Se la persona rifiuta di rispondere, ne è fatta menzione nel verbale. Nel
verbale è fatta anche menzione, quando occorre, dei connotati fisici e di
eventuali segni particolari della persona.
Art.
66
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Verifica dell'identità personale dell'imputato -
1.
Nel primo atto cui è presente l'imputato, l'autorità giudiziaria lo invita
a dichiarare le proprie generalità e quant'altro può valere a
identificarlo, ammonendolo circa le conseguenze cui si espone chi si rifiuta
di dare le proprie generalità o le dà false.
2.
L'impossibilità di attribuire all'imputato le sue esatte generalità non
pregiudica il compimento di alcun atto da parte dell'autorità procedente,
quando sia certa l'identità fisica della persona.
3.
Le erronee generalità attribuite all'imputato sono rettificate nelle forme
previste dall'articolo 130.
Art.
67
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Incertezza sull'età dell'imputato -
1.
In ogni stato e grado del procedimento, quando vi è ragione di ritenere che
l'imputato sia minorenne, l'autorità giudiziaria trasmette gli atti al
procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni.
Art.
68
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Errore sull'identità fisica dell'imputato
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1.
Se risulta l'errore di persona, in ogni stato e grado del processo il
giudice, sentiti il pubblico ministero e il difensore, pronuncia sentenza a
norma dell'articolo 129.
Art.
69
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Morte dell'imputato -
1.
Se risulta la morte dell'imputato, in ogni stato e grado del processo il
giudice, sentiti il pubblico ministero e il difensore, pronuncia sentenza a
norma dell'articolo 129.
2.
La sentenza non impedisce l'esercizio dell'azione penale per il medesimo
fatto e contro la medesima persona, qualora successivamente si accerti che
la morte dell'imputato è stata erroneamente dichiarata.
Art.
70
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Accertamenti sulla capacità dell'imputato -
1.
Quando non deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento o di non
luogo a procedere e vi è ragione di ritenere che, per infermità mentale
sopravvenuta al fatto, l'imputato non è in grado di partecipare
coscientemente al processo, il giudice, se occorre, dispone anche di
ufficio, perizia (1).
2.
Durante il tempo occorrente per l'espletamento della perizia il giudice
assume, a richiesta del difensore, le prove che possono condurre al
proscioglimento dell'imputato, e, quando vi è pericolo nel ritardo, ogni
altra prova richiesta dalle parti.
3.
Se la necessità di provvedere risulta durante le indagini preliminari, la
perizia è disposta dal giudice a richiesta di parte con le forme previste
per l'incidente probatorio. Nel frattempo restano sospesi i termini per le
indagini preliminari e il pubblico ministero compie i soli atti che non
richiedono la partecipazione cosciente della persona sottoposta alle
indagini. Quando vi è pericolo nel ritardo, possono essere assunte le prove
nei casi previsti dall'articolo 392.
(1)Con
sentenza n. 340 del 20 luglio 1992, la Corte cost. ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale del presente comma, limitatamente alle
parole "sopravvenuta al fatto".
Art.
71
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Sospensione del procedimento per incapacità dell'imputato -
1.
Se, a seguito degli accertamenti previsti dall'articolo 70, risulta che lo
stato mentale dell'imputato è tale da impedirne la cosciente partecipazione
al procedimento, il giudice dispone con ordinanza che questo sia sospeso,
sempre che non debba essere pronunciata sentenza di proscioglimento o di non
luogo a procedere.
2.
Con l'ordinanza di sospensione il giudice nomina all'imputato un curatore
speciale, designando di preferenza l'eventuale rappresentante legale.
3.
Contro l'ordinanza possono ricorrere per cassazione il pubblico ministero,
l'imputato e il suo difensore nonchè il curatore speciale nominato
all'imputato.
4.
La sospensione non impedisce al giudice di assumere prove, alle condizioni e
nei limiti stabiliti dall'articolo 70 comma 2. A tale assunzione il giudice
procede anche a richiesta del curatore speciale, che in ogni caso ha
facoltà di assistere agli atti disposti sulla persona dell'imputato,
nonchè agli atti cui questi ha facoltà di assistere.
5.
Se la sospensione interviene nel corso delle indagini preliminari, si
applicano le disposizioni previste dall'articolo 70 comma 3.
6.
Nel caso di sospensione, non si applica la disposizione dell'articolo 75
comma 3.
Art.
72
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Revoca dell'ordinanza di sospensione -
1.
Allo scadere del sesto mese dalla pronuncia dell'ordinanza di sospensione
del procedimento, o anche prima quando ne ravvisi l'esigenza, il giudice
dispone ulteriori accertamenti peritali sullo stato di mente dell'imputato.
Analogamente provvede a ogni successiva scadenza di sei mesi, qualora il
procedimento non abbia ripreso il suo corso.
2.
La sospensione è revocata con ordinanza non appena risulti che lo stato
mentale dell'imputato ne consente la cosciente partecipazione al
procedimento ovvero che nei confronti dell'imputato deve essere pronunciata
sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere.
Art.
73
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Provvedimenti cautelari -
1.
In ogni caso in cui lo stato di mente dell'imputato appare tale da renderne
necessaria la cura nell'ambito del servizio psichiatrico, il giudice informa
con il mezzo più rapido l'autorità competente per l'adozione delle misure
previste dalle leggi sul trattamento sanitario per malattie mentali.
2.
Qualora vi sia pericolo nel ritardo, il giudice dispone anche di ufficio il
ricovero provvisorio dell'imputato in idonea struttura del servizio
psichiatrico ospedaliero. L'ordinanza perde in ogni caso efficacia nel
momento in cui viene data esecuzione al provvedimento dell'autorità
indicata nel comma 1.
3.
Quando è stata o deve essere disposta la custodia cautelare dell'imputato,
il giudice ordina che la misura sia eseguita nelle forme previste
dall'articolo 286.
4.
Nel corso delle indagini preliminari, il pubblico ministero provvede
all'informativa prevista dal comma 1 e, se ne ricorrono le condizioni,
chiede al giudice il provvedimento di ricovero provvisorio previsto dal
comma 2.
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