POLIZIA
GIUDIZIARIA
Art.
55
-
Funzioni della polizia giudiziaria -
1.
La polizia giudiziaria deve, anche di propria iniziativa, prendere notizia
dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercarne
gli autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e
raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale.
2.
Svolge ogni indagine e attività disposta o delegata dall'autorità
giudiziaria.
3.
Le funzioni indicate nei commi 1 e 2 sono svolti dagli ufficiali e dagli
agenti di polizia giudiziaria.
Art.
56
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Servizi e sezioni di polizia giudiziaria -
1.
Le funzioni di polizia giudiziaria sono svolte alla dipendenza e sotto la
direzione dell'autorità giudiziaria:
a)
dai servizi di polizia giudiziaria previsti dalla legge;
b)
dalle sezioni di polizia giudiziaria istituite presso ogni procura della
Repubblica e composte con personale dei servizi di polizia giudiziaria;
c)
dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria appartenenti agli
altri organi cui la legge fa obbligo di compiere indagini a seguito di una
notizia di reato.
Art.
57
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Ufficiali e agenti di polizia giudiziaria -
1.
Salve le disposizioni delle leggi speciali, sono ufficiali di polizia
giudiziaria:
a)
i dirigenti, i commissari, gli ispettori, i sovrintendenti e gli altri
appartenenti alla polizia di Stato ai quali l'ordinamento
dell'amministrazione della pubblica sicurezza riconosce tale qualità;
b)
gli ufficiali superiori e inferiori e i sottufficiali dei carabinieri, della
guardia di finanza, degli agenti di custodia e del corpo forestale dello
Stato nonchè gli altri appartenenti alle predette forze di polizia ai quali
l'ordinamento delle rispettive amministrazioni riconosce tale qualità;
c)
il sindaco dei comuni ove non abbia sede un ufficio della polizia di Stato
ovvero un comando dell'arma dei carabinieri o della guardia di finanza.
2.
Sono agenti di polizia giudiziaria:
a)
il personale della polizia di Stato al quale l'ordinamento
dell'amministrazione della pubblica sicurezza riconosce tale qualità;
b)
i carabinieri, le guardie di finanza, gli agenti di custodia, le guardie
forestali e, nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza, le guardie
delle province e dei comuni quando sono in servizio.
3.
Sono altresì ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, nei limiti del
servizio cui sono destinate e secondo le rispettive attribuzioni, le persone
alle quali le leggi e i regolamenti attribuiscono le funzioni previste
dall'articolo 55.
Art.
58
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Disponibilità della polizia giudiziaria -
1.
Ogni procura della Repubblica dispone della rispettiva sezione; la procura
generale presso la corte di appello dispone di tutte le sezioni istituite
nel distretto.
2.
Le attività di polizia giudiziaria per i giudici del distretto sono svolte
dalla sezione istituita presso la corrispondente procura della Repubblica.
3.
L'autorità giudiziaria si avvale direttamente del personale delle sezioni a
norma dei commi 1 e 2 e può altresì avvalersi di ogni servizio o altro
organo di polizia giudiziaria.
Art.
59
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Subordinazione della polizia giudiziaria -
1.
Le sezioni di polizia giudiziaria dipendono dai magistrati che dirigono gli
uffici presso i quali sono istituite.
2.
L'ufficiale preposto ai servizi di polizia giudiziaria è responsabile verso
il procuratore della Repubblica presso il tribunale dove ha sede il servizio
dell'attività di polizia giudiziaria svolta da lui stesso e dal personale
dipendente.
3.
Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria sono tenuti a eseguire i
compiti a essi affidati. Gli appartenenti alle sezioni non possono essere
distolti dall'attività di polizia giudiziaria se non per disposizione del
magistrato dal quale dipendono a norma del comma 1.
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