PUBBLICO
MINISTERO
Art.
50
-
Azione penale -
1.
Il pubblico ministero esercita l'azione penale quando non sussistono i
presupposti per la richiesta di archiviazione.
2.
Quando non è necessaria la querela, la richiesta, l'istanza o
l'autorizzazione a procedere, l'azione penale è esercitata di ufficio.
3.
L'esercizio dell'azione penale può essere sospeso o interrotto soltanto nei
casi espressamente previsti dalla legge.
Art.
51
-Uffici
del pubblico ministero -Attribuzioni del procuratore della Repubblica
distrettuale-
1.
Le funzioni di pubblico ministero sono esercitate:
a)
nelle indagini preliminari e nei procedimenti di primo grado dai magistrati
della procura della Repubblica presso il tribunale o presso la pretura;
b)
nei giudizi di impugnazione dai magistrati della procura generale presso la
corte di appello o presso la Corte di cassazione.
2.
Nei casi di avocazione, le funzioni previste dal comma 1 lettera a - sono
esercitate dai magistrati della procura generale presso la corte di appello.
3.
Le funzioni previste dal comma 1 sono attribuite all'ufficio del pubblico
ministero presso il giudice competente a norma del capo II del titolo I.
3
bis. Quando si tratta di procedimenti per i delitti, consumati o tentati, di
cui agli articoli 416 bis e 630 del codice penale, per i delitti commessi
avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416 bis ovvero
al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso
articolo, nonchè per i delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.
309, le funzioni indicate nel comma 1 lettera a - sono attribuite
all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del
distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente.
3
ter. Nei casi previsti dal comma 3 bis, se ne fa richiesta il procuratore
distrettuale, il procuratore generale presso la corte di appello può, per
giustificati motivi, disporre che le funzioni di pubblico ministero per il
dibattimento siano esercitate da un magistrato designato dal procuratore
della Repubblica presso il giudice competente (1).
(1)Articolo
così modificato dall'art. 3, D.L. 20 novembre 1991, n. 367.
Art.
52
-
Astensione -
1.
Il magistrato del pubblico ministero ha la facoltà di astenersi quando
esistono gravi ragioni di convenienza.
2.
Sulla dichiarazione di astensione decidono, nell'ambito dei rispettivi
uffici, il procuratore della Repubblica presso la pretura, il procuratore
della Repubblica presso il tribunale e il procuratore generale.
3.
Sulla dichiarazione di astensione del procuratore della Repubblica presso la
pretura, del procuratore della Repubblica presso il tribunale e del
procuratore generale presso la corte di appello decidono, rispettivamente,
il procuratore della Repubblica presso il tribunale, il procuratore generale
presso la corte di appello e il procuratore generale presso la Corte di
cassazione.
4.
Con il provvedimento che accoglie la dichiarazione di astensione, il
magistrato del pubblico ministero astenuto è sostituito con un altro
magistrato del pubblico ministero appartenente al medesimo ufficio.
Nondimeno, quando viene accolta la dichiarazione di astensione del
procuratore della Repubblica presso la pretura, del procuratore della
Repubblica presso il tribunale e del procuratore generale presso la corte di
appello, può essere designato alla sostituzione altro magistrato del
pubblico ministero appartenente all'ufficio ugualmente competente
determinato a norma dell'articolo 11.
Art.
53
-
Autonomia del pubblico ministero nell'udienza. Casi di sostituzione -
1.
Nell'udienza, il magistrato del pubblico ministero esercita le sue funzioni
con piena autonomia.
2.
Il capo dell'ufficio provvede alla sostituzione del magistrato nei casi di
grave impedimento, di rilevanti esigenze di servizio e in quelli previsti
dall'articolo 36 comma 1 lettera a), b), d), e). Negli altri casi il
magistrato può essere sostituito solo con il suo consenso.
3.
Quando il capo dell'ufficio omette di provvedere alla sostituzione del
magistrato nei casi previsti dall'articolo 36 comma 1 lettere a), b), d),
e), il procuratore generale presso la corte di appello designa per l'udienza
un magistrato appartenente al suo ufficio.
Art.
54
-
Contrasti negativi tra pubblici ministeri -
1.
Il pubblico ministero, se durante le indagini preliminari ritiene che il
reato appartenga alla competenza di un giudice diverso da quello presso cui
egli esercita le funzioni, trasmette immediatamente gli atti all'ufficio del
pubblico ministero presso il giudice competente.
2.
Il pubblico ministero che ha ricevuto gli atti, se ritiene che debba
procedere l'ufficio che li ha trasmessi, informa il procuratore generale
presso la corte di appello ovvero, qualora appartenga a un diverso
distretto, il procuratore generale presso la Corte di cassazione. Il
procuratore generale, esaminati gli atti, determina quale ufficio del
pubblico ministero deve procedere e ne dà comunicazione agli uffici
interessati.
3.
Gli atti di indagine preliminare compiuti prima della trasmissione o della
designazione indicate nei commi 1 e 2 possono essere utilizzati nei casi e
nei modi previsti dalla legge.
3
bis. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano in ogni altro caso di
contrasto negativo fra pubblici ministeri (1).
(1)Articolo
così modificato dall'art. 8, D. Lgs. 14 gennaio 1991, n. 12.
Art.
54 bis
-
Contrasti positivi tra uffici del pubblico ministero -
1.
Quando il pubblico ministero riceve notizia che presso un altro ufficio sono
in corso indagini preliminari a carico della stessa persona e per il
medesimo fatto in relazione al quale egli procede, informa senza ritardo il
pubblico ministero di questo ufficio richiedendogli la trasmissione degli
atti a norma dell'articolo 54 comma 1.
2.
Il pubblico ministero che ha ricevuto la richiesta, ove non ritenga di
aderire, informa il procuratore generale presso la corte di appello ovvero,
qualora appartenga a un diverso distretto, il procuratore generale presso la
Corte di cassazione. Il procuratore generale, assunte le necessarie
informazioni, determina con decreto motivato, secondo le regole sulla
competenza del giudice, quale ufficio del pubblico ministero deve procedere
e ne dà comunicazione agli uffici interessati. All'ufficio del pubblico
ministero designato sono immediatamente trasmessi gli atti da parte del
diverso ufficio.
3.
Il contrasto si intende risolto quando, prima della designazione prevista
dal comma 2, uno degli uffici del pubblico ministero provvede alla
trasmissione degli atti a norma dell'articolo 54 comma 1.
4.
Gli atti di indagine preliminare compiuti dai diversi uffici del pubblico
ministero sono comunque utilizzabili nei casi e nei modi previsti dalla
legge.
5.
Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano in ogni altro caso di
contrasto positivo tra pubblici ministeri (1).
(1)
Articolo aggiunto dall'art. 2, D.L. 20 novembre 1991, n. 367.
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