PIANETA GRATIS

CODICE PROCEDURA CIVILE

SEI QUI: Home - Canale Codici - Codice Proc. Civile - 442-473

LIBRO SECONDO

DEL PROCESSO DI COGNIZIONE

DELLE CONTROVERSIE IN MATERIA DI PREVIDENZA

E DI ASSISTENZA OBBLIGATORIE

 

Art. 442

(Controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie)

Nei procedimenti relativi a controversie derivanti dall'applicazione delle norme riguardanti le assicurazioni sociali, gli infortuni sul lavoro, le malattie professionali, gli assegni familiari nonchè ogni altra forma di previdenza e di assistenza obbligatorie, si osservano le disposizioni di cui al capo primo di questo titolo.

Anche per le controversie relative alla inosservanza degli obblighi di assistenza e di previdenza derivanti da contratti e accordi collettivi si osservano le disposizioni di cui al capo primo di questo titolo.

Articolo così sostituito dalla L. 11 agosto 1973, n. 533. Successivamente la Corte costituzionale, con sentenza 12 aprile 1991, n. 156, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo, nella parte in cui non prevede che il giudice, quando pronuncia sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro per crediti relativi a prestazioni di previdenza sociale, deve determinare, oltre gli interessi nella misura legale, il maggior danno eventualmente subito dal titolare per la diminuzione del valore del suo credito, applicando l'indice dei prezzi calcolato dall'ISTAT per la scala mobile nel settore dell'industria e condannando al pagamento della somma relativa con decorrenza dal giorno in cui si sono verificate le condizioni legali di responsabilità dell'istituto o ente debitore per il ritardo dell'adempimento. Con sentenza n. 196 del 27 aprile 1993, la stessa Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo nella parte in cui non prevede, quando il giudice pronuncia sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro per crediti relativi a prestazioni di assistenza sociale obbligatoria, il medesimo trattamento dei crediti relativi a prestazioni di previdenza sociale in ordine agli interessi legali e al risarcimento del maggior danno sofferto dal titolare per la diminuzione di valore del suo credito.

Art. 443

(Rilevanza del procedimento amministrativo)

La domanda relativa alle controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatorie di cui al primo comma dell'articolo 442 non è procedibile se non quando siano esauriti i procedimenti prescritti dalle leggi speciali per la composizione in sede amministrativa o siano decorsi i termini ivi fissati per il compimento dei procedimenti stessi o siano, comunque, decorsi centottanta giorni dalla data in cui è stato proposto il ricorso amministrativo.

Se il giudice nella prima udienza di discussione rileva l'improcedibilità della domanda a norma del comma precedente, sospende il giudizio e fissa all'attore un termine perentorio di sessanta giorni per la presentazione del ricorso in sede amministrativa.

Il processo deve essere riassunto, a cura dell'attore, nel termine perentorio di centottanta giorni che decorre dalla cessazione della causa della sospensione.

Articolo così sostituito dalla L. 11 agosto 1973, n. 533.

Art. 444

(Giudice competente)

Le controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie indicate nell'articolo 442 sono di competenza del pretore, in funzione di giudice del lavoro, che ha sede nel capoluogo della circoscrizione del tribunale nella quale risiede l'attore.

Se la controversia in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali riguarda gli addetti alla navigazione marittima o alla pesca marittima, è competente il pretore, in funzione di giudice del lavoro, del luogo in cui ha sede l'ufficio del porto di iscrizione della nave.

Per le controversie relative agli obblighi dei datori di lavoro e all'applicazione delle sanzioni civili per l'inadempimento di tali obblighi, è competente il pretore, in funzione di giudice del lavoro, del luogo in cui ha sede l'ufficio dell'ente.

Articolo così sostituito dalla L. 11 agosto 1973, n. 533.

Art. 445

(Consulente tecnico)

Nei processi regolati nel presente capo, relativi a domande di prestazioni previdenziali o assistenziali che richiedano accertamenti tecnici, il giudice nomina uno o più consulenti tecnici scelti in appositi albi, ai sensi dell'articolo 424.

Nei casi di particolare complessità il termine di cui all'articolo 424 può essere prorogato fino a sessanta giorni.

Articolo così sostituito dalla L. 11 agosto 1973, n. 533.

Art. 446

(Istituti di patronato e di assistenza sociale)

Gli istituti di patronato e di assistenza sociale legalmente riconosciuti possono, su istanza dell'assistito, in ogni grado del giudizio, rendere informazioni e osservazioni orali o scritte nella forma di cui all'articolo 425.

Articolo così sostituito dalla L. 11 agosto 1973, n. 533.

Art. 447

(Esecuzione provvisoria)

Le sentenze pronunciate nei giudizi relativi alle controversie di cui all'articolo 442 sono provvisoriamente esecutive.

Si applica il disposto dell'articolo 431.

Articolo così sostituito dalla L. 11 agosto 1973, n. 533.

Art. 447 bis

(Norme applicabili alle controversie in materia di locazione,

di comodato e di affitto)

Le controversie di cui all'articolo 8, secondo comma, numero 3), sono disciplinate dagli articoli 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, primo comma, 422, 423, primo e terzo comma, 424, 425, 426, 427, 428, 429, primo e secondo comma, 430, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, in quanto applicabili.

Per le controversie relative ai rapporti di cui all'articolo 8, secondo comma, numero 3), è competente il giudice del luogo dove si trova la cosa. Sono nulle le clausole di deroga alla competenza.

Il giudice può disporre d'ufficio, in qualsiasi momento, l'ispezione della cosa e l'ammissione di ogni mezzo di prova, ad eccezione del giuramento decisorio, nonchè la richiesta di informazioni, sia scritte che orali, alle associazioni di categoria indicate dalle parti.

Le sentenze di condanna di primo grado sono provvisoriamente esecutive. All'esecuzione si può procedere con la sola copia del dispositivo in pendenza del termine per il deposito della sentenza. Il giudice d'appello può disporre con ordinanza non impugnabile che l'efficacia esecutiva o l'esecuzione siano sospese quando dalle stesse possa derivare all'altra parte gravissimo danno.

Articolo aggiunto dall'art. 70, L. 26 novembre 1990, n. 353.

Art. 448

Articolo abrogato dalla L. 11 agosto 1973, n. 533.

Art. 449

Articolo abrogato dalla L. 11 agosto 1973, n. 533.

Art. 450

Articolo abrogato dalla L. 11 agosto 1973, n. 533.

Art. 451

Articolo abrogato dalla L. 11 agosto 1973, n. 533.

Art. 452

Articolo abrogato dalla L. 11 agosto 1973, n. 533.

Art. 453

Articolo abrogato dalla L. 11 agosto 1973, n. 533.

Art. 454

Articolo abrogato dalla L. 11 agosto 1973, n. 533.

Art. 455

Articolo abrogato dalla L. 11 agosto 1973, n. 533.

Art. 456

Articolo abrogato dalla L. 11 agosto 1973, n. 533.

Art. 457

Articolo abrogato dalla L. 11 agosto 1973, n. 533.

Art. 458

Articolo abrogato dalla L. 11 agosto 1973, n. 533.

Art. 459

Articolo abrogato dalla L. 11 agosto 1973, n. 533.

Art. 460

Articolo abrogato dalla L. 11 agosto 1973, n. 533.

Art. 461

Articolo abrogato dalla L. 11 agosto 1973, n. 533.

Art. 462

Articolo abrogato dalla L. 11 agosto 1973, n. 533.

Art. 463

Articolo abrogato dalla L. 11 agosto 1973, n. 533.

Art. 464

Articolo abrogato dalla L. 11 agosto 1973, n. 533.

Art. 465

Articolo abrogato dalla L. 11 agosto 1973, n. 533.

Art. 466

Articolo abrogato dalla L. 11 agosto 1973, n. 533.

Art. 467

Articolo abrogato dalla L. 11 agosto 1973, n. 533.

Art. 468

Articolo abrogato dalla L. 11 agosto 1973, n. 533.

Art. 469

Articolo abrogato dalla L. 11 agosto 1973, n. 533.

Art. 470

Articolo abrogato dalla L. 11 agosto 1973, n. 533.

Art. 471

Articolo abrogato dalla L. 11 agosto 1973, n. 533.

Art. 472

Articolo abrogato dalla L. 11 agosto 1973, n. 533.

Art. 473

Articolo abrogato dalla L. 11 agosto 1973, n. 533.

 TORNA INDIETRO

 

©2006 Pianeta Gratis - Pianeta Gratis web Tutti i diritti riservati.