DELLE
CONTROVERSIE IN MATERIA DI PREVIDENZA
E
DI ASSISTENZA OBBLIGATORIE
Art.
442
(Controversie
in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie)
Nei
procedimenti relativi a controversie derivanti dall'applicazione delle norme
riguardanti le assicurazioni sociali, gli infortuni sul lavoro, le malattie
professionali, gli assegni familiari nonchè ogni altra forma di previdenza
e di assistenza obbligatorie, si osservano le disposizioni di cui al capo
primo di questo titolo.
Anche
per le controversie relative alla inosservanza degli obblighi di assistenza
e di previdenza derivanti da contratti e accordi collettivi si osservano le
disposizioni di cui al capo primo di questo titolo.
Articolo
così sostituito dalla L. 11 agosto 1973, n. 533. Successivamente la Corte
costituzionale, con sentenza 12 aprile 1991, n. 156, ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale dell'articolo, nella parte in cui non
prevede che il giudice, quando pronuncia sentenza di condanna al pagamento
di somme di denaro per crediti relativi a prestazioni di previdenza sociale,
deve determinare, oltre gli interessi nella misura legale, il maggior danno
eventualmente subito dal titolare per la diminuzione del valore del suo
credito, applicando l'indice dei prezzi calcolato dall'ISTAT per la scala
mobile nel settore dell'industria e condannando al pagamento della somma
relativa con decorrenza dal giorno in cui si sono verificate le condizioni
legali di responsabilità dell'istituto o ente debitore per il ritardo
dell'adempimento. Con sentenza n. 196 del 27 aprile 1993, la stessa Corte ha
dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo nella parte in cui
non prevede, quando il giudice pronuncia sentenza di condanna al pagamento
di somme di denaro per crediti relativi a prestazioni di assistenza sociale
obbligatoria, il medesimo trattamento dei crediti relativi a prestazioni di
previdenza sociale in ordine agli interessi legali e al risarcimento del
maggior danno sofferto dal titolare per la diminuzione di valore del suo
credito.
Art.
443
(Rilevanza
del procedimento amministrativo)
La
domanda relativa alle controversie in materia di previdenza e assistenza
obbligatorie di cui al primo comma dell'articolo 442 non è procedibile se
non quando siano esauriti i procedimenti prescritti dalle leggi speciali per
la composizione in sede amministrativa o siano decorsi i termini ivi fissati
per il compimento dei procedimenti stessi o siano, comunque, decorsi
centottanta giorni dalla data in cui è stato proposto il ricorso
amministrativo.
Se
il giudice nella prima udienza di discussione rileva l'improcedibilità
della domanda a norma del comma precedente, sospende il giudizio e fissa
all'attore un termine perentorio di sessanta giorni per la presentazione del
ricorso in sede amministrativa.
Il
processo deve essere riassunto, a cura dell'attore, nel termine perentorio
di centottanta giorni che decorre dalla cessazione della causa della
sospensione.
Articolo
così sostituito dalla L. 11 agosto 1973, n. 533.
Art.
444
(Giudice
competente)
Le
controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie indicate
nell'articolo 442 sono di competenza del pretore, in funzione di giudice del
lavoro, che ha sede nel capoluogo della circoscrizione del tribunale nella
quale risiede l'attore.
Se
la controversia in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali
riguarda gli addetti alla navigazione marittima o alla pesca marittima, è
competente il pretore, in funzione di giudice del lavoro, del luogo in cui
ha sede l'ufficio del porto di iscrizione della nave.
Per
le controversie relative agli obblighi dei datori di lavoro e
all'applicazione delle sanzioni civili per l'inadempimento di tali obblighi,
è competente il pretore, in funzione di giudice del lavoro, del luogo in
cui ha sede l'ufficio dell'ente.
Articolo
così sostituito dalla L. 11 agosto 1973, n. 533.
Art.
445
(Consulente
tecnico)
Nei
processi regolati nel presente capo, relativi a domande di prestazioni
previdenziali o assistenziali che richiedano accertamenti tecnici, il
giudice nomina uno o più consulenti tecnici scelti in appositi albi, ai
sensi dell'articolo 424.
Nei
casi di particolare complessità il termine di cui all'articolo 424 può
essere prorogato fino a sessanta giorni.
Articolo
così sostituito dalla L. 11 agosto 1973, n. 533.
Art.
446
(Istituti
di patronato e di assistenza sociale)
Gli
istituti di patronato e di assistenza sociale legalmente riconosciuti
possono, su istanza dell'assistito, in ogni grado del giudizio, rendere
informazioni e osservazioni orali o scritte nella forma di cui all'articolo
425.
Articolo
così sostituito dalla L. 11 agosto 1973, n. 533.
Art.
447
(Esecuzione
provvisoria)
Le
sentenze pronunciate nei giudizi relativi alle controversie di cui
all'articolo 442 sono provvisoriamente esecutive.
Si
applica il disposto dell'articolo 431.
Articolo
così sostituito dalla L. 11 agosto 1973, n. 533.
Art.
447 bis
(Norme
applicabili alle controversie in materia di locazione,
di
comodato e di affitto)
Le
controversie di cui all'articolo 8, secondo comma, numero 3), sono
disciplinate dagli articoli 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, primo
comma, 422, 423, primo e terzo comma, 424, 425, 426, 427, 428, 429, primo e
secondo comma, 430, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, in quanto
applicabili.
Per
le controversie relative ai rapporti di cui all'articolo 8, secondo comma,
numero 3), è competente il giudice del luogo dove si trova la cosa. Sono
nulle le clausole di deroga alla competenza.
Il
giudice può disporre d'ufficio, in qualsiasi momento, l'ispezione della
cosa e l'ammissione di ogni mezzo di prova, ad eccezione del giuramento
decisorio, nonchè la richiesta di informazioni, sia scritte che orali, alle
associazioni di categoria indicate dalle parti.
Le
sentenze di condanna di primo grado sono provvisoriamente esecutive.
All'esecuzione si può procedere con la sola copia del dispositivo in
pendenza del termine per il deposito della sentenza. Il giudice d'appello
può disporre con ordinanza non impugnabile che l'efficacia esecutiva o
l'esecuzione siano sospese quando dalle stesse possa derivare all'altra
parte gravissimo danno.
Articolo
aggiunto dall'art. 70, L. 26 novembre 1990, n. 353.
Art.
448
Articolo
abrogato dalla L. 11 agosto 1973, n. 533.
Art.
449
Articolo
abrogato dalla L. 11 agosto 1973, n. 533.
Art.
450
Articolo
abrogato dalla L. 11 agosto 1973, n. 533.
Art.
451
Articolo
abrogato dalla L. 11 agosto 1973, n. 533.
Art.
452
Articolo
abrogato dalla L. 11 agosto 1973, n. 533.
Art.
453
Articolo
abrogato dalla L. 11 agosto 1973, n. 533.
Art.
454
Articolo
abrogato dalla L. 11 agosto 1973, n. 533.
Art.
455
Articolo
abrogato dalla L. 11 agosto 1973, n. 533.
Art.
456
Articolo
abrogato dalla L. 11 agosto 1973, n. 533.
Art.
457
Articolo
abrogato dalla L. 11 agosto 1973, n. 533.
Art.
458
Articolo
abrogato dalla L. 11 agosto 1973, n. 533.
Art.
459
Articolo
abrogato dalla L. 11 agosto 1973, n. 533.
Art.
460
Articolo
abrogato dalla L. 11 agosto 1973, n. 533.
Art.
461
Articolo
abrogato dalla L. 11 agosto 1973, n. 533.
Art.
462
Articolo
abrogato dalla L. 11 agosto 1973, n. 533.
Art.
463
Articolo
abrogato dalla L. 11 agosto 1973, n. 533.
Art.
464
Articolo
abrogato dalla L. 11 agosto 1973, n. 533.
Art.
465
Articolo
abrogato dalla L. 11 agosto 1973, n. 533.
Art.
466
Articolo
abrogato dalla L. 11 agosto 1973, n. 533.
Art.
467
Articolo
abrogato dalla L. 11 agosto 1973, n. 533.
Art.
468
Articolo
abrogato dalla L. 11 agosto 1973, n. 533.
Art.
469
Articolo
abrogato dalla L. 11 agosto 1973, n. 533.
Art.
470
Articolo
abrogato dalla L. 11 agosto 1973, n. 533.
Art.
471
Articolo
abrogato dalla L. 11 agosto 1973, n. 533.
Art.
472
Articolo
abrogato dalla L. 11 agosto 1973, n. 533.
Art.
473
Articolo
abrogato dalla L. 11 agosto 1973, n. 533.
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