DELLE
IMPUGNAZIONI
DELLE
IMPUGNAZIONI IN GENERALE
Art.
323
(Mezzi
di impugnazione)
I
mezzi per impugnare le sentenze, oltre al regolamento di competenza nei casi
previsti dalla legge, sono: l'appello, il ricorso per cassazione, la
revocazione e l'opposizione di terzo.
Art.
324
(Cosa
giudicata formale)
Si
intende passata in giudicato la sentenza che non è più soggetta nè a
regolamento di competenza, nè ad appello, nè a ricorso per cassazione, nè
a revocazione per i motivi di cui ai numeri 4 e 5 dell'articolo 395.
Art.
325
(Termini
per le impugnazioni)
Il
termine per proporre l'appello, la revocazione e l'opposizione di terzo di
cui all'art. 404, secondo comma, è di trenta giorni. E' anche di trenta
giorni il termine per proporre la revocazione e l'opposizione di terzo sopra
menzionata contro le sentenze delle corti di appello (1).
Il
termine per proporre il ricorso per cassazione è di giorni sessanta.
(1)
Comma sostituito dall'art. 47, L. 26 novembre 1990, n. 353 e successivamente
così sostituito dall'art. 32, L. 21 novembre 1991, n. 374.
Art.
326
(Decorrenza
dei termini)
I
termini stabiliti nell'articolo precedente sono perentori e decorrono dalla
notificazione della sentenza, tranne per i casi previsti nei numeri 1, 2, 3
e 6 dell'art. 395 e negli articoli 397 e 404 secondo comma, riguardo ai
quali il termine decorre dal giorno in cui è stato scoperto il dolo o la
falsità o la collusione o è stato recuperato il documento o è passata in
giudicato la sentenza di cui al n. 6 dell'art. 395, o il pubblico ministero
ha avuto conoscenza della sentenza.
Nel
caso previsto nell'art. 332, l'impugnazione proposta contro una parte fa
decorrere nei confronti dello stesso soccombente il termine per proporla
contro le altre parti.
Art.
327
(Decadenza
dall'impugnazione)
Indipendentemente
dalla notificazione, l'appello, il ricorso per cassazione e la revocazione
per i motivi indicati nei numeri 4 e 5 dell'art. 395 non possono proporsi
dopo decorso un anno dalla pubblicazione della sentenza.
Questa
disposizione non si applica quando la parte contumace dimostra di non avere
avuto conoscenza del processo per nullità della citazione o della
notificazione di essa, e per nullità della notificazione degli atti di cui
all'art. 292.
Art.
328
(Decorrenza
dei termini contro gli eredi della parte defunta)
Se,
durante la decorrenza del termine di cui all'art. 325, sopravviene alcuno
degli eventi previsti nell'art. 299, il termine stesso è interrotto e il
nuovo decorre dal giorno in cui la notificazione della sentenza è
rinnovata.
Tale
rinnovazione può essere fatta agli eredi collettivamente e impersonalmente,
nell'ultimo domicilio del defunto.
Se
dopo sei mesi dalla pubblicazione della sentenza si verifica alcuno degli
eventi previsti nell'art. 299, il termine di cui all'articolo precedente è
prorogato per tutte le parti di sei mesi dal giorno dell'evento.
La
Corte costituzionale, con sentenza 3 marzo 1986, n. 41, ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale di questo articolo nella parte in cui non
prevede tra i motivi di interruzione del termine di cui all'art. 325 c.p.c.,
la morte, la radiazione e la sospensione dall'albo del procuratore
costituito, sopravvenute nel corso del termine stesso.
Art.
329
(Acquiescenza
totale o parziale)
Salvi
i casi di cui ai numeri 1, 2, 3 e 6 dell'art. 395, l'acquiescenza risultante
da accettazione espressa o da atti incompatibili con la volontà di
avvalersi delle impugnazioni ammesse dalla legge ne esclude la
proponibilità.
L'impugnazione
parziale importa acquiescenza alle parti della sentenza non impugnate.
Art.
330
(Luogo
di notificazione dell'impugnazione)
Se
nell'atto di notificazione della sentenza la parte ha dichiarato la sua
residenza o eletto domicilio nella circoscrizione del giudice che l'ha
pronunciata, l'impugnazione deve essere notificata nel luogo indicato;
altrimenti si notifica presso il procuratore costituito o nella residenza
dichiarata o nel domicilio eletto per il giudizio.
L'impugnazione
può essere notificata nei luoghi sopra menzionati collettivamente e
impersonalmente agli eredi della parte defunta dopo la notificazione della
sentenza.
Quando
manca la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio e, in ogni
caso, dopo un anno dalla pubblicazione della sentenza, l'impugnazione, se è
ancora ammessa dalla legge, si notifica personalmente a norma degli articoli
137 e seguenti.
Art.
331
(Integrazione
del contraddittorio in cause inscindibili)
Se
la sentenza pronunciata tra più parti in causa inscindibile o in cause tra
loro dipendenti non è stata impugnata nei confronti di tutte, il giudice
ordina l'integrazione del contraddittorio fissando il termine nel quale la
notificazione deve essere fatta e, se è necessario, l'udienza di
comparizione.
L'impugnazione
è dichiarata inammissibile se nessuna delle parti provvede all'integrazione
nel termine fissato.
Art.
332
(Notificazione
dell'impugnazione relativa a cause scindibili)
Se
l'impugnazione di una sentenza pronunciata in cause scindibili è stata
proposta soltanto da alcuna delle parti o nei confronti di alcuna di esse,
il giudice ne ordina la notificazione alle altre, in confronto delle quali
l'impugnazione non è preclusa o esclusa, fissando il termine nel quale la
notificazione deve essere fatta e, se è necessario, l'udienza di
comparizione.
Se
la notificazione ordinata dal giudice non avviene, il processo rimane
sospeso fino a che non siano decorsi i termini previsti negli articoli 325 e
327 primo comma.
Art.
333
(Impugnazioni
incidentali)
Le
parti alle quali sono state fatte le notificazioni previste negli articoli
precedenti debbono proporre, a pena di decadenza, le loro impugnazioni in
via incidentale nello stesso processo.
Art.
334
(Impugnazioni
incidentali tardive)
Le
parti, contro le quali è stata proposta impugnazione e quelle chiamate ad
integrare il contraddittorio a norma dell'articolo 331, possono proporre
impugnazione incidentale anche quando per esse è decorso il termine o hanno
fatto acquiescenza alla sentenza.
In
tal caso, se l'impugnazione principale è dichiarata inammissibile
l'impugnazione incidentale perde ogni efficacia.
Art.
335
(Riunione
delle impugnazioni separate)
Tutte
le impugnazioni proposte separatamente contro la stessa sentenza debbono
essere riunite, anche d'ufficio, in un solo processo.
Art.
336
(Effetti
della riforma o della cassazione)
La
riforma o la cassazione parziale ha effetto anche sulle parti della sentenza
dipendenti dalla parte riformata o cassata.
La
riforma o la cassazione estende i suoi effetti ai provvedimenti e agli atti
dipendenti dalla sentenza riformata o cassata (1).
(1)
Comma così sostituito dall'art. 48, L. 26 novembre 1990, n. 353.
Art.
337
(Sospensione
dell'esecuzione e dei processi)
L'esecuzione
della sentenza non è sospesa per effetto dell'impugnazione di essa, salve
le disposizioni degli articoli 283, 373, 401 e 407 (1).
Quando
l'autorità di una sentenza è invocata in diverso processo, questo può
essere sospeso se tale sentenza è impugnata.
(1)
Comma così sostituito dall'art. 49, L. 26 novembre 1990, n. 353.
Art.
338
(Effetti
dell'estinzione del procedimento di impugnazione)
L'estinzione
del procedimento d'appello o di revocazione nei casi previsti nei numeri 4 e
5 dell'art. 395 fa passare in giudicato la sentenza impugnata, salvo che ne
siano stati modificati gli effetti con provvedimenti pronunciati nel
procedimento estinto.
DELL'APPELLO
Art.
339
(Appellabilità
delle sentenze)
Possono
essere impugnate con appello le sentenze pronunciate in primo grado, purchè
l'appello non sia escluso dalla legge o dall'accordo delle parti a norma
dell'articolo 360, secondo comma.
E'
inappellabile la sentenza che il giudice ha pronunciato secondo equità a
norma dell'articolo 114.
Sono
altresì inappellabili le sentenze del giudice di pace pronunziate secondo
equità (1).
Articolo
così sostituito dalla L. 14 luglio 1950, n. 581.
(1)
Comma così sostituito dall'art. 33, L. 21 novembre 1991, n. 374.
Art.
340
(Riserva
facoltativa d'appello contro sentenze non definitive)
Contro
le sentenze previste dall'articolo 278 e dal n. 4 del secondo comma
dell'articolo 279, l'appello può essere differito, qualora la parte
soccombente ne faccia riserva, a pena di decadenza, entro il termine per
appellare e, in ogni caso, non oltre la prima udienza dinanzi al giudice
istruttore successiva alla comunicazione della sentenza stessa.
Quando
sia stata fatta la riserva di cui al precedente comma, l'appello deve essere
proposto unitamente a quello contro la sentenza che definisce il giudizio o
con quello che venga proposto, dalla stessa o da altra parte, contro altra
sentenza successiva che non definisca il giudizio.
La
riserva non può più farsi, e se già fatta rimane priva di effetto, quando
contro la stessa sentenza da alcuna delle parti sia proposto immediatamente
appello.
Articolo
così sostituito dalla L. 14 luglio 1950, n. 581.
Art.
341
(Giudice
dell'appello)
L'appello
contro le sentenze del pretore e del tribunale si propone rispettivamente al
tribunale e alla corte di appello nella cui circoscrizione ha sede il
giudice che ha pronunciato la sentenza.
L'appello
contro le sentenze del giudice di pace si propone al tribunale nel cui
circondario ha sede il giudice che ha pronunciato la sentenza (1).
Articolo
così sostituito dalla L. 30 luglio 1984, n. 399.
(1)
Comma aggiunto dall'art. 34, L. 21 novembre 1991, n. 374.
Art.
342
(Forma
dell'appello)
L'appello
si propone con citazione contenente l'esposizione sommaria dei fatti ed i
motivi specifici dell'impugnazione nonchè le indicazioni prescritte
nell'articolo 163.
Tra
il giorno della citazione e quello della prima udienza di trattazione devono
intercorrere termini liberi non minori di quelli previsti dall'articolo
163-bis.
Articolo
così sostituito dall'art. 50, L. 26 novembre 1990, n. 353.
Art.
343
(Modo
e termine dell'appello incidentale)
L'appello
incidentale si propone, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta,
all'atto della costituzione in cancelleria ai sensi dell'articolo 166 (1).
Se
l'interesse a proporre l'appello incidentale sorge dall'impugnazione
proposta da altra parte che non sia l'appellante principale, tale appello si
propone nella prima udienza successiva alla proposizione dell'impugnazione
stessa.
(1)
Comma così sostituito dall'art. 51, L. 26 novembre 1990, n. 353.
Art.
344
(Intervento
in appello)
Nel
giudizio d'appello è ammesso soltanto l'intervento dei terzi, che
potrebbero proporre opposizione a norma dell'articolo 404.
Art.
345
(Domande
ed eccezioni nuove)
Nel
giudizio d'appello non possono proporsi domande nuove e, se proposte,
debbono essere dichiarate inammissibili d'ufficio. Possono tuttavia
domandarsi gli interessi, i frutti e gli accessori maturati dopo la sentenza
impugnata, nonchè il risarcimento dei danni sofferti dopo la sentenza
stessa.
Non
possono proporsi nuove eccezioni, che non siano rilevabili anche d'ufficio.
Non
sono ammessi nuovi mezzi di prova, salvo che il collegio non li ritenga
indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero che la parte
dimostri di non aver potuto proporli nel giudizio di primo grado per causa
ad essa non imputabile. Può sempre deferirsi il giuramento decisorio.
Articolo
così sostituito dall'art. 52, L. 26 novembre 1990, n. 353.
Art.
346
(Decadenza
dalle domande e dalle eccezioni non riproposte)
Le
domande e le eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado, che non
sono espressamente riproposte in appello, si intendono rinunciate.
Art.
347
(Forme
e termini della costituzione in appello)
La
costituzione in appello avviene secondo le forme e i termini per i
procedimenti davanti al tribunale (1).
L'appellante
deve inserire nel proprio fascicolo copia della sentenza appellata.
Il
cancelliere provvede a norma dell'art. 168 e richiede la trasmissione del
fascicolo d'ufficio al cancelliere del giudice di primo grado.
(1)
Comma così sostituito dall'art. 53, L. 26 novembre 1990, n. 353.
Art.
348
(Improcedibilità
dell'appello)
L'appello
è dichiarato improcedibile, anche d'ufficio, se l'appellante non si
costituisce in termini.
Se
l'appellante non compare alla prima udienza, benchè si sia anteriormente
costituito, il collegio, con ordinanza non impugnabile, rinvia la causa ad
una prossima udienza, della quale il cancelliere dà comunicazione
all'appellante. Se anche alla nuova udienza l'appellante non compare,
l'appello è dichiarato improcedibile anche d'ufficio.
Articolo
così sostituito dall'art. 54, L. 26 novembre 1990, n. 353.
Art.
349
N.B.:
Articolo abrogato dal D.P.R. 17 ottobre 1950, n. 857.
Art.
350
(Trattazione)
La
trattazione dell'appello è collegiale.
Nella
prima udienza di trattazione il collegio verifica la regolare costituzione
del giudizio e, quando occorre, ordina l'integrazione di esso o la
notificazione prevista dall'articolo 332, oppure dispone che si rinnovi la
notificazione dell'atto di appello.
Nella
stessa udienza il collegio dichiara la contumacia dell'appellato, provvede
alla riunione degli appelli proposti contro la stessa sentenza e procede al
tentativo di conciliazione ordinando, quando occorre, la comparizione
personale delle parti.
Articolo
così sostituito dall'art. 55, L. 26 novembre 1990, n. 353.
Art.
351
(Provvedimenti
sull'esecuzione provvisoria)
Sull'istanza
di cui all'articolo 283 il collegio provvede con ordinanza nella prima
udienza.
La
parte, mediante ricorso al presidente del collegio, può chiedere che la
decisione sulla sospensione sia pronunziata prima dell'udienza di
comparizione.
Il
presidente del collegio, con decreto in calce al ricorso, ordina la
comparizione delle parti davanti al collegio in camera di consiglio. Con lo
stesso decreto, se ricorrono giusti motivi di urgenza, può disporre
provvisoriamente l'immediata sospensione dell'efficacia esecutiva o
dell'esecuzione della sentenza; in tal caso all'udienza in camera di
consiglio il collegio conferma, modifica o revoca il decreto con ordinanza
non impugnabile.
Articolo
così sostituito dall'art. 56, L. 26 novembre 1990, n. 353.
Art.
352
(Decisione)
Esaurita
l'attività prevista negli articoli 350 e 351, il collegio, ove non provveda
ai sensi dell'articolo 356, invita le parti a precisare le conclusioni e
dispone lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica
ai sensi dell'articolo 190; la sentenza è depositata in cancelleria entro
sessanta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle memorie di
replica.
Ciascuna
delle parti, nel precisare le conclusioni, può chiedere che la causa sia
discussa oralmente dinanzi al collegio. In tal caso, fermo restando il
rispetto dei termini indicati nell'articolo 190 per il deposito delle difese
scritte, la richiesta deve essere riproposta al presidente della Corte alla
scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica.
Il
presidente provvede sulla richiesta fissando con decreto la data
dell'udienza di discussione da tenersi entro sessanta giorni; con lo stesso
decreto designa altresì il relatore.
La
discussione è preceduta dalla relazione della causa; la sentenza è
deposita in cancelleria entro i sessanta giorni successivi.
Articolo
così sostituito dall'art. 57, L. 26 novembre 1990, n. 353.
Art.
353
(Rimessione
al primo giudice per ragioni di giurisdizione o di competenza)
Il
giudice d'appello, se riforma la sentenza di primo grado dichiarando che il
giudice ordinario ha sulla causa la giurisdizione negata dal primo giudice,
pronuncia sentenza con la quale rimanda le parti davanti al primo giudice.
Le
parti debbono riassumere il processo nel termine perentorio di sei mesi
dalla notificazione della sentenza.
Se
contro la sentenza d'appello è proposto ricorso per cassazione, il termine
è interrotto.
La
disposizione del primo comma si applica anche quando il pretore, in riforma
della sentenza del conciliatore, dichiara la competenza di questo (1).
(1)
Comma abrogato dall'art. 89, L. 26 novembre 1990, n. 353.
Art.
354
(Rimessione
al primo giudice per altri motivi)
Fuori
dei casi previsti nell'articolo precedente, il giudice d'appello non può
rimettere la causa al primo giudice, tranne che dichiari nulla la
notificazione della citazione introduttiva, oppure riconosca che nel
giudizio di primo grado doveva essere integrato il contraddittorio o non
doveva essere estromessa una parte, ovvero dichiari la nullità della
sentenza di primo grado a norma dell'articolo 161 secondo comma.
Il
giudice d'appello rimette la causa al primo giudice anche nel caso di
riforma della sentenza che ha pronunciato sull'estinzione del processo a
norma e nelle forme dell'articolo 308.
Nei
casi di rimessione al primo giudice previsti nei commi precedenti, si
applicano le disposizioni dell'articolo 353.
Se
il giudice d'appello dichiara la nullità di altri atti compiuti in primo
grado, ne ordina, in quanto possibile, la rinnovazione a norma dell'articolo
356.
Articolo
così sostituito dal D.P.R. 17 ottobre 1950, n. 857.
Art.
355
(Provvedimenti
sulla querela di falso)
Se
nel giudizio d'appello è proposta querela di falso, il giudice, quando
ritiene il documento impugnato rilevante per la decisione della causa,
sospende con ordinanza il giudizio, e fissa alle parti un termine perentorio
entro il quale debbono riassumere la causa di falso davanti al tribunale.
Art.
356
(Ammissione
e assunzione di prove)
Ferma
l'applicabilità della norma di cui al numero 4), del secondo comma
dell'articolo 279, il giudice d'appello, se dispone l'assunzione di una
prova oppure la rinnovazione totale o parziale dell'assunzione già avvenuta
in primo grado o comunque dà disposizioni per effetto delle quali il
procedimento deve continuare, pronuncia ordinanza e provvede a norma degli
articoli 191 e seguenti (1).
Quando
sia stato proposto appello immediato contro una delle sentenze previste dal
n. 4 del secondo comma dell'articolo 279, il giudice d'appello non può
disporre nuove prove riguardo alle domande e alle questioni, rispetto alle
quali il giudice di primo grado, non definendo il giudizio, abbia disposto,
con separata ordinanza, la prosecuzione dell'istruzione.
Articolo
così sostituito dalla L. 14 luglio 1950, n. 581.
(1)
Comma così sostituito dall'art. 58, L. 26 novembre 1990, n. 353.
Art.
357
(Reclamo
contro ordinanze)
Le
ordinanze con le quali l'istruttore abbia dichiarato, a norma dell'articolo
350 secondo comma, la inammissibilità o l'improcedibilità dell'appello,
ovvero l'estinzione del procedimento d'appello, e le ordinanze sulla
esecuzione provvisoria previste dall'articolo 351, possono essere impugnate
con reclamo al collegio nel termine perentorio di dieci giorni dalla
notificazione. Il reclamo si propone con le forme previste dall'articolo 178
terzo, quarto e quinto comma.
Il
collegio pronuncia sul reclamo in camera di consiglio, salvo che,
trattandosi delle ordinanze previste dall'art. 350 secondo comma, alcuna
delle parti, prima della scadenza del termine per la comunicazione della
memoria di replica, proponga istanza al presidente del collegio, perchè il
reclamo sia discusso in udienza. In tal caso il presidente fissa l'udienza
per la discussione, con decreto che è comunicato alle parti a cura del
cancelliere.
La
decisione è pronunciata con sentenza se è respinto il reclamo contro le
ordinanze previste dall'art. 350 secondo comma; negli altri casi è
pronunciata con ordinanza non impugnabile.
Articolo
abrogato dall'art. 89, L. 26 novembre 1990, n. 353.
Art.
358
(Non
riproponibilità d'appello dichiarato inammissibile o improcedibile)
L'appello
dichiarato inammissibile o improcedibile non può essere riproposto, anche
se non è decorso il termine fissato dalla legge.
Art.
359
(Rinvio
alle norme relative al procedimento davanti al tribunale)
Nei
procedimenti d'appello davanti alla Corte o al tribunale si osservano, in
quanto applicabili, le norme dettate per il procedimento di primo grado
davanti al tribunale, se non sono incompatibili con le disposizioni del
presente capo.
Davanti
al pretore si osservano anche nei procedimenti d'appello le norme del
procedimento di primo grado, in quanto applicabili (1).
(1)
Comma abrogato dall'art. 89, L. 26 novembre 1990, n. 353.
DEL
RICORSO PER CASSAZIONE
DEI
PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI E DEI RICORSI
Art.
360
(Sentenze
impugnabili e motivi di ricorso)
Le
sentenze pronunciate in grado di appello o in unico grado, possono essere
impugnate con ricorso per cassazione:
1)
per motivi attinenti alla giurisdizione;
2)
per violazione delle norme sulla competenza, quando non è prescritto il
regolamento di competenza;
3)
per violazione o falsa applicazione di norme di diritto;
4)
per nullità della sentenza o del procedimento;
5)
per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto
decisivo della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile d'ufficio
(1).
Può
inoltre essere impugnata con ricorso per cassazione una sentenza appellabile
del tribunale, se le parti sono d'accordo per omettere l'appello; ma in tal
caso l'impugnazione può proporsi soltanto per violazione o falsa
applicazione di norme di diritto.
Articolo
così sostituito dalla L. 14 luglio 1950, n. 581.
(1)
L'alinea del primo comma è stato così modificato dall'art. 59, L. 26
novembre 1990, n. 353.
Art.
361
(Riserva
facoltativa di ricorso contro sentenze non definitive)
Contro
le sentenze previste dall'articolo 278 e dal n. 4) del secondo comma
dell'articolo 279, il ricorso per cassazione può essere differito, qualora
la parte soccombente ne faccia riserva, a pena di decadenza, entro il
termine per la proposizione del ricorso, e in ogni caso non oltre la prima
udienza successiva alla comunicazione della sentenza stessa (1).
Qualora
sia stata fatta la riserva di cui al precedente comma, il ricorso deve
essere proposto unitamente a quello contro la sentenza che definisce il
giudizio, o con quello che venga proposto, dalla stessa o da altra parte,
contro altra sentenza successiva che non definisca il giudizio.
La
riserva non può farsi, e se già fatta rimane priva di effetto, quando
contro la stessa sentenza da alcuna delle parti sia proposto immediatamente
ricorso.
Articolo
così sostituito dalla L. 14 luglio 1950, n. 581.
(1)
Comma così sostituito dall'art. 60, L. 26 novembre 1990, n. 353.
Art.
362
(Altri
casi di ricorso)
Possono
essere impugnate con ricorso per cassazione, nel termine di cui all'articolo
325 secondo comma, le decisioni in grado d'appello o in unico grado di un
giudice speciale, per motivi attinenti alla giurisdizione del giudice
stesso.
Possono
essere denunciati in ogni tempo con ricorso per cassazione:
1)
i conflitti positivi o negativi di giurisdizione tra giudici speciali, o tra
questi e i giudici ordinari;
2)
i conflitti negativi di attribuzione tra la pubblica amministrazione e il
giudice ordinario.
Art.
363
(Ricorso
nell'interesse della legge)
Quando
le parti non hanno proposto ricorso nei termini di legge o vi hanno
rinunciato, il procuratore generale presso la Corte di cassazione può
proporre ricorso per chiedere che sia cassata la sentenza nell'interesse
della legge.
In
tal caso le parti non possono giovarsi della cassazione della sentenza.
Art.
364
Articolo
abrogato dalla L. 18 ottobre 1977, n. 793.
Art.
365
(Sottoscrizione
del ricorso)
Il
ricorso è diretto alla corte e sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da
un avvocato iscritto nell'apposito albo, munito di procura speciale.
Art.
366
(Contenuto
del ricorso)
Il
ricorso deve contenere, a pena d'inammissibilità:
1)
l'indicazione delle parti;
2)
l'indicazione della sentenza o decisione impugnata;
3)
l'esposizione sommaria dei fatti della causa;
4)
i motivi per i quali si chiede la cassazione, con l'indicazione delle norme
di diritto su cui si fondano;
5)
l'indicazione della procura, se conferita con atto separato e, nel caso di
ammissione al gratuito patrocinio, del relativo decreto (1).
Se
il ricorrente non ha eletto domicilio in Roma, le notificazioni gli sono
fatte presso la cancelleria della Corte di cassazione.
Nel
caso previsto nell'art. 360, secondo comma, l'accordo delle parti deve
risultare mediante visto apposto sul ricorso dalle altre parti o dai loro
difensori muniti di procura speciale, oppure mediante atto separato da
unirsi al ricorso stesso.
(1)
Numero così sostituito dalla L. 18 ottobre 1977, n. 793.
Art.
367
(Sospensione
del processo di merito)
Una
copia del ricorso per cassazione proposto a norma dell'articolo 41, primo
comma, è depositata, dopo la notificazione alle altre parti, nella
cancelleria del giudice davanti a cui pende la causa, il quale sospende il
processo se non ritiene l'istanza manifestamente inammissibile o la
contestazione della giurisdizione manifestamente infondata. Il giudice
istruttore o il collegio provvede con ordinanza (1).
Se
la Corte di cassazione dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, le
parti debbono riassumere il processo entro il termine perentorio di sei mesi
dalla comunicazione della sentenza.
Articolo
così sostituito dalla L. 14 luglio 1950, n. 581.
(1)
Comma così sostituito dall'art. 61, L. 26 novembre 1990, n. 353.
Art.
368
(Questione
di giurisdizione sollevata dal prefetto)
Nel
caso previsto nell'art. 41, secondo comma, la richiesta per la decisione
della Corte di cassazione è fatta dal prefetto con decreto motivato.
Il
decreto è notificato, su richiesta del prefetto, alle parti e al
procuratore della Repubblica presso il tribunale, se la causa pende davanti
a questo o davanti a un pretore, oppure al procuratore generale presso la
Corte di appello, se pende davanti alla Corte.
Il
pubblico ministero comunica il decreto del prefetto al capo dell'ufficio
giudiziario davanti al quale pende la causa. Questi sospende il procedimento
con decreto che è notificato alle parti a cura del pubblico ministero entro
dieci giorni dalla sua pronuncia, sotto pena di decadenza della richiesta.
La
Corte di cassazione è investita della questione di giurisdizione con
ricorso a cura della parte più diligente, nel termine perentorio di trenta
giorni dalla notificazione del decreto.
Si
applica la disposizione dell'ultimo comma dell'articolo precedente.
Art.
369
(Deposito
del ricorso)
Il
ricorso deve essere depositato nella cancelleria della corte, a pena d'improcedibilità,
nel termine di giorni venti dall'ultima notificazione alle parti contro le
quali è proposto.
Insieme
col ricorso debbono essere depositati, sempre a pena d'improcedibilità:
1)
il decreto di concessione del gratuito patrocinio (1);
2)
copia autentica della sentenza o della decisione impugnata con la relazione
di notificazione, se questa è avvenuta, tranne che nei casi di cui ai due
articoli precedenti; oppure copia autentica dei provvedimenti dai quali
risulta il conflitto nei casi di cui ai nn. 1 e 2 dell'articolo 362;
3)
la procura speciale, se questa è conferita con atto separato;
4)
gli atti e i documenti sui quali il ricorso si fonda. Il ricorrente deve
chiedere alla cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza
impugnata o del quale si contesta la giurisdizione la trasmissione alla
cancelleria della Corte di cassazione del fascicolo d'ufficio; tale
richiesta è restituita dalla cancelleria al richiedente munita di visto, e
deve essere depositata insieme col ricorso.
(1)
Numero così sostituito dalla L. 18 ottobre 1977, n. 793.
Art.
370
(Controricorso)
La
parte contro la quale il ricorso è diretto, se intende contraddire, deve
farlo mediante controricorso da notificarsi al ricorrente nel domicilio
eletto entro venti giorni dalla scadenza del termine stabilito per il
deposito del ricorso. In mancanza di tale notificazione, essa non può
presentare memorie, ma soltanto partecipare alla discussione orale.
Al
controricorso si applicano le norme degli articoli 365 e 366, in quanto è
possibile.
Il
controricorso è depositato nella cancelleria della corte entro venti giorni
dalla notificazione, insieme con gli atti e i documenti e con la procura
speciale, se conferita con atto separato.
Art.
371
(Ricorso
incidentale)
La
parte di cui all'articolo precedente deve proporre con l'atto contenente il
controricorso l'eventuale ricorso incidentale contro la stessa sentenza.
La
parte alla quale è stato notificato il ricorso per integrazione a norma
degli articoli 331 e 332 deve proporre l'eventuale ricorso incidentale nel
termine di quaranta giorni dalla notificazione, con atto notificato al
ricorrente principale e alle altre parti nello stesso modo del ricorso
principale.
Al
ricorso incidentale si applicano le disposizioni degli articoli 365, 366 e
369 (1).
Per
resistere al ricorso incidentale può essere notificato un controricorso a
norma dell'articolo precedente.
Se
il ricorrente principale deposita la copia della sentenza o della decisione
impugnata, non è necessario che la depositi anche il ricorrente per
incidente.
(1)
Comma così sostituito dalla L. 18 ottobre 1977, n. 793.
Art.
371 bis
(Deposito
dell'atto di integrazione del contraddittorio)
Qualora
la Corte abbia ordinato l'integrazione del contraddittorio, assegnando alle
parti un termine perentorio per provvedervi, il ricorso notificato,
contenente nell'intestazione le parole "atto di integrazione del
contraddittorio", deve essere depositato nella cancelleria della Corte
stessa, a pena di improcedibilità, entro venti giorni dalla scadenza del
termine assegnato.
Articolo
aggiunto dall'art. 62, L. 26 novembre 1990, n. 353.
Art.
372
(Produzione
di altri documenti)
Non
è ammesso il deposito di atti e documenti non prodotti nei precedenti gradi
del processo, tranne di quelli che riguardano la nullità della sentenza
impugnata e l'ammissibilità del ricorso e del controricorso.
Il
deposito dei documenti relativi all'ammissibilità può avvenire
indipendentemente da quello del ricorso e del controricorso, ma deve essere
notificato mediante elenco, alle altre parti.
Art.
373
(Sospensione
dell'esecuzione)
Il
ricorso per cassazione non sospende la esecuzione della sentenza. Tuttavia
il giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata può, su istanza di
parte e qualora dall'esecuzione possa derivare grave e irreparabile danno,
disporre con ordinanza non impugnabile che l'esecuzione sia sospesa o che
sia prestata congrua cauzione.
L'istanza
si propone con ricorso al conciliatore, al pretore o al presidente del
collegio, il quale, con decreto in calce al ricorso, ordina la comparizione
delle parti rispettivamente d'innanzi a sè o al collegio in camera di
consiglio. Copia del ricorso e del decreto sono notificate al procuratore
dell'altra parte, ovvero alla parte stessa, se questa sia stata in giudizio
senza ministero di difensore o non si sia costituita nel giudizio definito
con la sentenza impugnata. Con lo stesso decreto, in caso di eccezionale
urgenza può essere disposta provvisoriamente l'immediata sospensione
dell'esecuzione (1).
Articolo
così sostituito dalla L. 14 luglio 1950, n. 581.
(1)
Comma così sostituito dall'art. 63, L. 26 novembre 1990, n. 353.
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