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CODICE PROCEDURA CIVILE

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LIBRO SECONDO

DEL PROCESSO DI COGNIZIONE

DELL'ESECUTORIETÀ E DELLA NOTIFICAZIONE DELLE SENTENZE

 

Art. 282

(Esecuzione provvisoria)

La sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti.

Articolo così sostituito dall'art. 33, L. 26 novembre 1990, n. 353.

Art. 283

(Provvedimenti sull'esecuzione provvisoria in appello)

Il giudice d'appello su istanza di parte, proposta con l'impugnazione principale o con quella incidentale, quando ricorrono gravi motivi, sospende in tutto o in parte l'efficacia esecutiva o l'esecuzione della sentenza impugnata.

Articolo così sostituito dall'art. 34, L. 26 novembre 1990, n. 353.

Art. 284

Articolo abrogato dalla L. 14 luglio 1950, n. 581.

Art. 285

(Modo di notificazione della sentenza)

La notificazione della sentenza, al fine della decorrenza del termine per l'impugnazione, si fa, su istanza di parte, a norma dell'articolo 170 primo e terzo comma.

Art. 286

(Notificazione nel caso d'interruzione)

Se dopo la chiusura della discussione si è avverato uno dei casi previsti nell'articolo 299, la notificazione della sentenza si può fare, anche a norma dell'articolo 303 secondo comma, a coloro ai quali spetta stare in giudizio.

Se si è avverato uno dei casi previsti nell'articolo 301, la notificazione si fa alla parte personalmente.

 

DELLA CORREZIONE DELLE SENTENZE E DELLE ORDINANZE

 

Art. 287

(Casi di correzione)

Le sentenze contro le quali non sia stato proposto appello e le ordinanze non revocabili possono essere corrette, su ricorso di parte, dallo stesso giudice che le ha pronunciate, qualora egli sia incorso in omissioni o in errori materiali o di calcolo.

Art. 288

(Procedimento di correzione)

Se tutte le parti concordano nel chiedere la stessa correzione, il giudice provvede con decreto.

Se è chiesta da una delle parti, il giudice, con decreto da notificarsi insieme col ricorso a norma dell'articolo 170 primo e terzo comma, fissa l'udienza nella quale le parti debbono comparire davanti a lui. Sull'istanza il giudice provvede con ordinanza, che deve essere annotata sull'originale del provvedimento.

Se è chiesta la correzione di una sentenza dopo un anno dalla pubblicazione, il ricorso e il decreto debbono essere notificati alle altre parti personalmente.

Le sentenze possono essere impugnate relativamente alle parti corrette nel termine ordinario decorrente dal giorno in cui è stata notificata l'ordinanza di correzione.

Art. 289

(Integrazione dei provvedimenti istruttori)

I provvedimenti istruttori, che non contengono la fissazione dell'udienza successiva o del termine entro il quale le parti debbono compiere gli atti processuali, possono essere integrati, su istanza di parte o d'ufficio, entro il termine perentorio di sei mesi dall'udienza in cui i provvedimenti furono pronunciati, oppure dalla loro notificazione o comunicazione se prescritte.

L'integrazione è disposta dal presidente del collegio nel caso di provvedimento collegiale e dal giudice istruttore negli altri casi, con decreto che è comunicato a tutte le parti a cura del cancelliere.

Articolo così sostituito dalla L. 14 luglio 1950, n. 581.

 

DEL PROCEDIMENTO IN CONTUMACIA

 

Art. 290

(Contumacia dell'attore)

Nel dichiarare la contumacia dell'attore a norma dell'articolo 171 ultimo comma, il giudice istruttore, se il convenuto ne fa richiesta, ordina che sia proseguito il giudizio e dà le disposizioni previste nell'articolo 187, altrimenti dispone che la causa sia cancellata dal ruolo, e il processo si estingue.

Art. 291

(Contumacia del convenuto)

Se il convenuto non si costituisce e il giudice istruttore rileva un vizio che importi nullità nella notificazione della citazione, fissa all'attore un termine perentorio per rinnovarla. La rinnovazione impedisce ogni decadenza.

Se il convenuto non si costituisce neppure all'udienza fissata a norma del comma precedente, il giudice provvede a norma dell'articolo 171, ultimo comma.

Se l'ordine di rinnovazione della citazione di cui al primo comma non è eseguito, il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo e il processo si estingue a norma dell'articolo 307, comma terzo.

Articolo così sostituito dalla L. 14 luglio 1950, n. 581.

Art. 292

(Notificazione e comunicazione di atti al contumace)

L'ordinanza che ammette l'interrogatorio o il giuramento, e le comparse contenenti domande nuove o riconvenzionali da chiunque proposte sono notificate personalmente al contumace nei termini che il giudice istruttore fissa con ordinanza (1).

Le altre comparse si considerano comunicate con il deposito in cancelleria e con l'apposizione del visto del cancelliere sull'originale.

Tutti gli altri atti non sono soggetti a notificazione o comunicazione.

Le sentenze sono notificate alla parte personalmente.

La Corte costituzionale, con sentenza 28 novembre 1986, n. 250, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui non prevede la notificazione al contumace del verbale in cui si dà atto della produzione della scrittura privata nei procedimenti di cognizione ordinaria dinanzi al pretore e al conciliatore, di cui al titolo II del libro II del c.p.c.

(1) La Corte costituzionale, sentenza 6 giugno 1989, n. 317, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma, in relazione all'art. 215, n. 1, dello stesso codice, nella parte in cui non prevede la notificazione al contumace del verbale in cui si da atto della produzione della scrittura privata non indicata in atti notificati in precedenza.

Art. 293

(Costituzione del contumace)

La parte che è stata dichiarata contumace può costituirsi in ogni momento del procedimento fino all'udienza in cui la causa è rimessa al collegio a norma dell'articolo 189.

La costituzione può avvenire mediante deposito di una comparsa, della procura e dei documenti in cancelleria o mediante comparizione all'udienza.

In ogni caso il contumace che si costituisce può disconoscere, nella prima udienza o nel termine assegnatogli dal giudice istruttore, le scritture contro di lui prodotte.

Art. 294

(Rimessione in termini)

Il contumace che si costituisce può chiedere al giudice istruttore di essere ammesso a compiere attività che gli sarebbero precluse, se dimostra che la nullità della citazione o della sua notificazione gli ha impedito di avere conoscenza del processo o che la costituzione è stata impedita da causa a lui non imputabile.

Il giudice, se ritiene verosimili i fatti allegati, ammette, quando occorre, la prova dell'impedimento, e quindi provvede sulla rimessione in termini delle parti.

I provvedimenti previsti nel comma precedente sono pronunciati con ordinanza.

Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche se il contumace che si costituisce intende svolgere, senza il consenso delle altre parti, attività difensive che producono ritardo nella rimessione al collegio della causa che sia già matura per la decisione rispetto alle parti già costituite.

Articolo così sostituito dalla L. 14 luglio 1950, n. 581.

 

DELLA SOSPENSIONE, INTERRUZIONE ED ESTINZIONE DEL PROCESSO

 

DELLA SOSPENSIONE DEL PROCESSO

 

Art. 295

(Sospensione necessaria)

Il giudice dispone che il processo sia sospeso in ogni caso in cui egli stesso o altro giudice deve risolvere una controversia, dalla cui definizione dipende la decisione della causa.

Articolo così sostituito dall'art. 35, L. 26 novembre 1990, n. 353.

Art. 296

(Sospensione su istanza delle parti)

Il giudice istruttore, su istanza di tutte le parti, può disporre che il processo rimanga sospeso per un periodo non superiore a quattro mesi.

Art. 297

(Fissazione della nuova udienza dopo la sospensione)

Se col provvedimento di sospensione non è stata fissata l'udienza in cui il processo deve proseguire, le parti debbono chiederne la fissazione entro il termine perentorio di sei mesi dalla cessazione della causa di sospensione di cui all'art. 3 del codice di procedura penale o dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce la controversia civile o amministrativa di cui all'articolo 295 (1).

Nell'ipotesi dell'articolo precedente l'istanza deve essere proposta dieci giorni prima della scadenza del termine di sospensione.

L'istanza si propone con ricorso al giudice istruttore o, in mancanza, al presidente del tribunale.

Il ricorso, col decreto che fissa l'udienza, è notificato a cura dell'istante alle altre parti nel termine stabilito dal giudice.

Articolo così sostituito dalla L. 14 luglio 1950, n. 581.

(1) La Corte costituzionale, con sentenza 4 marzo 1970, n. 34, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui dispone la decorrenza del termine utile per la richiesta di fissazione della nuova udienza dalla cessazione della causa di sospensione anzichè dalla conoscenza che ne abbiano le parti del processo sospeso.

Art. 298

(Effetti della sospensione)

Durante la sospensione non possono essere compiuti atti del procedimento.

La sospensione interrompe i termini in corso, i quali ricominciano a decorrere dal giorno della nuova udienza fissata nel provvedimento di sospensione o nel decreto di cui all'articolo precedente.

 

DELL'INTERRUZIONE DEL PROCESSO

 

Art. 299

(Morte o perdita della capacità prima della costituzione)

Se prima della costituzione in cancelleria o all'udienza davanti al giudice istruttore, sopravviene la morte oppure la perdita della capacità di stare in giudizio di una delle parti o del suo rappresentante legale o la cessazione di tale rappresentanza, il processo è interrotto, salvo che coloro ai quali spetta di proseguirlo si costituiscano volontariamente, oppure l'altra parte provveda a citarli in riassunzione, osservati i termini di cui all'articolo 163 bis.

Articolo così sostituito dal D.P.R. 17 ottobre 1950, n. 857.

Art. 300

(Morte o perdita della capacità della parte costituita o del contumace)

Se alcuno degli eventi previsti nell'articolo precedente si avvera nei riguardi della parte che si è costituita a mezzo di procuratore, questi lo dichiara in udienza o lo notifica alle altre parti.

Dal momento di tale dichiarazione o notificazione il processo è interrotto, salvo che avvenga la costituzione volontaria o la riassunzione a norma dell'articolo precedente.

Se la parte è costituita personalmente, il processo è interrotto al momento dell'evento.

Se questo riguarda la parte dichiarata contumace, il processo è interrotto dal momento in cui il fatto interruttivo è notificato o è certificato dall'ufficiale giudiziario nella relazione di notificazione di uno dei provvedimenti di cui all'articolo 292. Se alcuno degli eventi previsti nell'articolo precedente si avvera o è notificato dopo la chiusura della discussione davanti al collegio, esso non produce effetto se non nel caso di riapertura dell'istruzione.

La Corte costituzionale, con sentenza 16 ottobre 1986, n. 220, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui non prevede, ove emerga una situazione di scomparsa del convenuto, la interruzione del processo e la segnalazione, ad opera del giudice, del caso al pubblico ministero perchè promuova la nomina di un curatore, nei cui confronti debba l'attore riassumere il giudizio.

Art. 301

(Morte o impedimento del procuratore)

Se la parte è costituita a mezzo di procuratore, il processo è interrotto dal giorno della morte, radiazione o sospensione del procuratore stesso.

In tal caso si applica la disposizione dell'articolo 299.

Non sono cause d'interruzione la revoca della procura o la rinuncia ad essa.

Art. 302

(Prosecuzione del processo)

Nei casi previsti negli articoli precedenti la costituzione per proseguire il processo può avvenire all'udienza o a norma dell'articolo 166. Se non è fissata alcuna udienza, la parte può chiedere con ricorso al giudice istruttore o, in mancanza, al presidente del tribunale la fissazione dell'udienza. Il ricorso e il decreto sono notificati alle altre parti a cura dell'istante.

Art. 303

(Riassunzione del processo)

Se non avviene la prosecuzione del processo a norma dell'articolo precedente, l'altra parte può chiedere la fissazione dell'udienza, notificando quindi il ricorso e il decreto a coloro che debbono costituirsi per proseguirlo.

In caso di morte della parte il ricorso deve contenere gli estremi della domanda, e la notificazione entro un anno dalla morte può essere fatta collettivamente e impersonalmente agli eredi, nell'ultimo domicilio del defunto.

Se vi sono altre parti in causa, il decreto è notificato anche ad esse.

Se la parte che ha ricevuto la notificazione non comparisce all'udienza fissata, si procede in sua contumacia.

Art. 304

(Effetti dell'interruzione)

In caso d'interruzione del processo si applica la disposizione dell'articolo 298.

Art. 305

(Mancata prosecuzione o riassunzione)

Il processo deve essere proseguito o riassunto entro il termine perentorio di sei mesi dall'interruzione, altrimenti si estingue.

Articolo così sostituito dalla L. 14 luglio 1950, n. 581. Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 15 dicembre 1967, n. 139, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo per la parte in cui fa decorrere dalla data dell'interruzione del processo il termine per la sua prosecuzione o la sua riassunzione anche nei casi regolati dal precedente art. 301. Con successiva sentenza 6 luglio 1971, n. 159, la stessa Corte ha esteso l'illegittimità alla parte in cui si dispone che il termine utile per la prosecuzione o per la riassunzione del processo interrotto ai sensi dell'art. 299 e dell'art. 300 c.p.c. decorre dall'interruzione anzichè dalla data in cui le parti ne abbiano avuto conoscenza.

 

DELL'ESTINZIONE DEL PROCESSO

 

Art. 306

(Rinuncia agli atti del giudizio)

Il processo si estingue per rinuncia agli atti del giudizio quando questa è accettata dalle parti costituite che potrebbero aver interesse alla prosecuzione. L'accettazione non è efficace se contiene riserve o condizioni.

Le dichiarazioni di rinuncia e di accettazione sono fatte dalle parti o da loro procuratori speciali, verbalmente all'udienza o con atti sottoscritti e notificati alle altre parti.

Il giudice, se la rinuncia e l'accettazione sono regolari, dichiara l'estinzione del processo.

Il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti, salvo diverso accordo tra loro. La liquidazione delle spese è fatta dal giudice istruttore con ordinanza non impugnabile.

Art. 307

(Estinzione del processo per inattività delle parti)

Se dopo la notificazione della citazione nessuna delle parti siasi costituita entro il termine stabilito dall'articolo 166, ovvero, se, dopo la costituzione delle stesse, il giudice, nei casi previsti dalla legge, abbia ordinata la cancellazione della causa dal ruolo, il processo, salvo il disposto del secondo comma dell'articolo 181 e dell'articolo 290, deve essere riassunto davanti allo stesso giudice nel termine perentorio di un anno, che decorre rispettivamente dalla scadenza del termine per la costituzione del convenuto a norma dell'articolo 166, o dalla data del provvedimento di cancellazione; altrimenti il processo si estingue.

Il processo, una volta riassunto a norma del precedente comma, si estingue se nessuna delle parti siasi costituita, ovvero se nei casi previsti dalla legge il giudice ordini la cancellazione della causa dal ruolo.

Oltre che nei casi previsti dai commi precedenti, e salvo diverse disposizioni di legge, il processo si estingue altresì qualora le parti alle quali spetta di rinnovare la citazione, o di proseguire, riassumere o integrare il giudizio, non vi abbiano provveduto entro il termine perentorio stabilito dalla legge, o dal giudice che dalla legge sia autorizzato a fissarlo. Quando la legge autorizza il giudice a fissare il termine, questo non può essere inferiore ad un mese nè superiore a sei.

L'estinzione opera di diritto, ma deve essere eccepita dalla parte interessata prima di ogni altra sua difesa. Essa è dichiarata con ordinanza del giudice istruttore, ovvero con sentenza del collegio, se dinanzi a questo venga eccepita.

Articolo così sostituito dalla L. 14 luglio 1950, n. 581.

Art. 308

(Comunicazione e impugnabilità dell'ordinanza)

L'ordinanza che dichiara l'estinzione è comunicata a cura del cancelliere se è pronunciata fuori della udienza. Contro di essa è ammesso reclamo nei modi di cui all'articolo 178 commi terzo, quarto e quinto.

Il collegio provvede in camera di consiglio con sentenza, se respinge il reclamo, e con ordinanza non impugnabile, se l'accoglie.

Articolo così sostituito dalla L. 14 luglio 1950, n. 581.

Art. 309

(Mancata comparizione all'udienza)

Se nel corso del processo nessuna delle parti si presenta all'udienza, il giudice provvede a norma del primo comma dell'articolo 181.

Articolo così sostituito dalla L. 14 luglio 1950, n. 581.

Art. 310

(Effetti dell'estinzione del processo)

L'estinzione del processo non estingue l'azione.

L'estinzione rende inefficaci gli atti compiuti, ma non le sentenze di merito pronunciate nel corso del processo e quelle che regolano la competenza.

Le prove raccolte sono valutate dal giudice a norma dell'articolo 116 secondo comma.

Le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate.

 

DEL PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE E AL GIUDICE DI PACE

 

DISPOSIZIONI COMUNI

 

Art. 311

(Rinvio alle norme relative al procedimento davanti al tribunale)

Il procedimento davanti al pretore e al giudice di pace, per tutto ciò che non è regolato nel presente titolo o in altre espresse disposizioni, è retto dalle norme relative al procedimento davanti al tribunale, in quanto applicabili.

Articolo così sostituito dall'art. 22, L. 21 novembre 1991, n. 374.

Art. 312

(Poteri istruttori del giudice)

Il pretore o il giudice di pace può disporre d'ufficio la prova testimoniale formulandone i capitoli, quando le parti nell'esposizione dei fatti si sono riferite a persone che appaiono in grado di conoscere la verità.

Articolo così sostituito dall'art. 23, L. 21 novembre 1991, n. 374.

Art. 313

(Querela di falso)

Se è proposta querela di falso, il pretore o il giudice di pace, quando ritiene il documento impugnato rilevante per la decisione, sospende il giudizio e rimette le parti davanti al tribunale per il relativo procedimento. Può anche disporre a norma dell'articolo 225, secondo comma.

Articolo così sostituito dall'art. 24, L. 21 novembre 1991, n. 374.

 

DISPOSIZIONI SPECIALI PER IL PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE

 

Art. 314

(Decisione a seguito di trattazione scritta)

Il pretore, quando ritiene la causa matura per la decisione, invita le parti a precisare le conclusioni, dispone lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ai sensi dell'articolo 190 e, quindi, deposita la sentenza in cancelleria entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica.

Articolo così sostituito dall'art. 38, L. 26 novembre 1990, n. 353.

Art. 315

(Conservazione di documenti)

I documenti prodotti dalle parti possono essere inseriti nel fascicolo d'ufficio e ivi conservati fino alla definizione del giudizio.

Articolo così sostituito dal D.P.R. 17 ottobre 1950, n. 857.

 

DISPOSIZIONI SPECIALI PER IL PROCEDIMENTO DAVANTI 

AL GIUDICE DI PACE

 

Art. 316

(Forma della domanda)

Davanti al giudice di pace la domanda si propone mediante citazione a comparire a udienza fissa.

La domanda si può anche proporre verbalmente. Di essa il giudice di pace fa redigere processo verbale che, a cura dell'attore, è notificato con citazione a comparire a udienza fissa.

Articolo sostituito dall'art. 40, L. 26 novembre 1990, n. 353 e successivamente così sostituito dall'art. 25, comma 2, L. 21 novembre 1991, n. 374.

Art. 317

(Rappresentanza davanti al giudice di pace)

Davanti al giudice di pace le parti possono farsi rappresentare da persona munita di mandato scritto in calce alla citazione o in atto separato, salvo che il giudice ordini la loro comparizione personale.

Il mandato a rappresentare comprende sempre quello a transigere e a conciliare.

Articolo sostituito dall'art. 41, L. 26 novembre 1990, n. 353 e successivamente così sostituito dall'art. 26, L. 21 novembre 1991, n. 374.

Art. 318

(Contenuto della domanda)

La domanda, comunque proposta, deve contenere, oltre l'indicazione del giudice e delle parti, l'esposizione dei fatti e l'indicazione dell'oggetto (1).

Tra il giorno della notificazione di cui all'articolo 316 e quello della comparizione devono intercorrere termini liberi non minori di quelli previsti dall'articolo 163-bis, ridotti alla metà.

Se la citazione indica un giorno nel quale il giudice di pace non tiene udienza, la comparizione è d'ufficio rimandata all'udienza immediatamente successiva.

Articolo sostituito dall'art. 42, L. 26 novembre 1990, n. 353 e successivamente così sostituito dall'art. 27, L. 21 novembre 1991, n. 374.

(1) La Corte costituzionale, con sentenza 22 aprile 1997, n. 110, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui non prevede che l'atto introduttivo del giudizio dinanzi al giudice di pace debba contenere l'indicazione della scrittura privata che l'attore offre in comunicazione.

Art. 319

(Costituzione delle parti)

Le parti si costituiscono depositando in cancelleria la citazione o il processo verbale di cui all'articolo 316 con la relazione della notificazione e, quando occorre, la procura, oppure presentando tali documenti al giudice in udienza.

Le parti, che non hanno precedentemente dichiarato la residenza o eletto domicilio nel comune in cui ha sede l'ufficio del giudice di pace, debbono farlo con dichiarazione ricevuta nel processo verbale al momento della costituzione.

Articolo sostituito dall'art. 43, L. 26 novembre 1990, n. 353 e successivamente così sostituito dall'art. 28, L. 21 novembre 1991, n. 374.

Art. 320

(Trattazione della causa)

Nella prima udienza il giudice di pace interroga liberamente le parti e tenta la conciliazione.

Se la conciliazione riesce se ne redige processo verbale a norma dell'articolo 185, ultimo comma.

Se la conciliazione non riesce, il giudice di pace invita le parti a precisare definitivamente i fatti che ciascuna pone a fondamento delle domande, difese ed eccezioni, a produrre i documenti e a richiedere i mezzi di prova da assumere.

Quando sia reso necessario dalle attività svolte dalle parti in prima udienza, il giudice di pace fissa per una sola volta una nuova udienza per ulteriori produzioni e richieste di prova.

I documenti prodotti dalle parti possono essere inseriti nel fascicolo di ufficio ed ivi conservati fino alla definizione del giudizio.

Articolo sostituito dall'art. 44, L. 26 novembre 1990, n. 353 e successivamente così sostituito dall'art. 29, L. 21 novembre 1991, n. 374.

Art. 321

(Decisione)

Il giudice di pace, quando ritiene matura la causa per la decisione, invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa.

La sentenza è depositata in cancelleria entro quindi giorni dalla discussione.

Articolo sostituito dall'art. 45, L. 26 novembre 1990, n. 353 e successivamente così sostituito dall'art. 30, L. 21 novembre 1991, n. 374.

Art. 322

(Conciliazione in sede non contenziosa)

L'istanza per la conciliazione in sede non contenziosa è proposta anche verbalmente al giudice di pace competente per territorio secondo le disposizioni della sezione III, capo I, titolo I, del libro primo.

Il processo verbale di conciliazione in sede non contenziosa costituisce titolo esecutivo a norma dell'articolo 185, ultimo comma, se la controversia rientra nella competenza del giudice di pace.

Negli altri casi il processo verbale ha valore di scrittura privata riconosciuta in giudizio.

Articolo sostituito dall'art. 46, L. 26 novembre 1990, n. 353 e successivamente così sostituito dall'art. 31, L. 21 novembre 1991, n. 374.

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