DELL'ESECUTORIETÀ
E DELLA NOTIFICAZIONE DELLE SENTENZE
Art.
282
(Esecuzione
provvisoria)
La
sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti.
Articolo
così sostituito dall'art. 33, L. 26 novembre 1990, n. 353.
Art.
283
(Provvedimenti
sull'esecuzione provvisoria in appello)
Il
giudice d'appello su istanza di parte, proposta con l'impugnazione
principale o con quella incidentale, quando ricorrono gravi motivi, sospende
in tutto o in parte l'efficacia esecutiva o l'esecuzione della sentenza
impugnata.
Articolo
così sostituito dall'art. 34, L. 26 novembre 1990, n. 353.
Art.
284
Articolo
abrogato dalla L. 14 luglio 1950, n. 581.
Art.
285
(Modo
di notificazione della sentenza)
La
notificazione della sentenza, al fine della decorrenza del termine per
l'impugnazione, si fa, su istanza di parte, a norma dell'articolo 170 primo
e terzo comma.
Art.
286
(Notificazione
nel caso d'interruzione)
Se
dopo la chiusura della discussione si è avverato uno dei casi previsti
nell'articolo 299, la notificazione della sentenza si può fare, anche a
norma dell'articolo 303 secondo comma, a coloro ai quali spetta stare in
giudizio.
Se
si è avverato uno dei casi previsti nell'articolo 301, la notificazione si
fa alla parte personalmente.
DELLA
CORREZIONE DELLE SENTENZE E DELLE ORDINANZE
Art.
287
(Casi
di correzione)
Le
sentenze contro le quali non sia stato proposto appello e le ordinanze non
revocabili possono essere corrette, su ricorso di parte, dallo stesso
giudice che le ha pronunciate, qualora egli sia incorso in omissioni o in
errori materiali o di calcolo.
Art.
288
(Procedimento
di correzione)
Se
tutte le parti concordano nel chiedere la stessa correzione, il giudice
provvede con decreto.
Se
è chiesta da una delle parti, il giudice, con decreto da notificarsi
insieme col ricorso a norma dell'articolo 170 primo e terzo comma, fissa
l'udienza nella quale le parti debbono comparire davanti a lui. Sull'istanza
il giudice provvede con ordinanza, che deve essere annotata sull'originale
del provvedimento.
Se
è chiesta la correzione di una sentenza dopo un anno dalla pubblicazione,
il ricorso e il decreto debbono essere notificati alle altre parti
personalmente.
Le
sentenze possono essere impugnate relativamente alle parti corrette nel
termine ordinario decorrente dal giorno in cui è stata notificata
l'ordinanza di correzione.
Art.
289
(Integrazione
dei provvedimenti istruttori)
I
provvedimenti istruttori, che non contengono la fissazione dell'udienza
successiva o del termine entro il quale le parti debbono compiere gli atti
processuali, possono essere integrati, su istanza di parte o d'ufficio,
entro il termine perentorio di sei mesi dall'udienza in cui i provvedimenti
furono pronunciati, oppure dalla loro notificazione o comunicazione se
prescritte.
L'integrazione
è disposta dal presidente del collegio nel caso di provvedimento collegiale
e dal giudice istruttore negli altri casi, con decreto che è comunicato a
tutte le parti a cura del cancelliere.
Articolo
così sostituito dalla L. 14 luglio 1950, n. 581.
DEL
PROCEDIMENTO IN CONTUMACIA
Art.
290
(Contumacia
dell'attore)
Nel
dichiarare la contumacia dell'attore a norma dell'articolo 171 ultimo comma,
il giudice istruttore, se il convenuto ne fa richiesta, ordina che sia
proseguito il giudizio e dà le disposizioni previste nell'articolo 187,
altrimenti dispone che la causa sia cancellata dal ruolo, e il processo si
estingue.
Art.
291
(Contumacia
del convenuto)
Se
il convenuto non si costituisce e il giudice istruttore rileva un vizio che
importi nullità nella notificazione della citazione, fissa all'attore un
termine perentorio per rinnovarla. La rinnovazione impedisce ogni decadenza.
Se
il convenuto non si costituisce neppure all'udienza fissata a norma del
comma precedente, il giudice provvede a norma dell'articolo 171, ultimo
comma.
Se
l'ordine di rinnovazione della citazione di cui al primo comma non è
eseguito, il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo e il
processo si estingue a norma dell'articolo 307, comma terzo.
Articolo
così sostituito dalla L. 14 luglio 1950, n. 581.
Art.
292
(Notificazione
e comunicazione di atti al contumace)
L'ordinanza
che ammette l'interrogatorio o il giuramento, e le comparse contenenti
domande nuove o riconvenzionali da chiunque proposte sono notificate
personalmente al contumace nei termini che il giudice istruttore fissa con
ordinanza (1).
Le
altre comparse si considerano comunicate con il deposito in cancelleria e
con l'apposizione del visto del cancelliere sull'originale.
Tutti
gli altri atti non sono soggetti a notificazione o comunicazione.
Le
sentenze sono notificate alla parte personalmente.
La
Corte costituzionale, con sentenza 28 novembre 1986, n. 250, ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui non
prevede la notificazione al contumace del verbale in cui si dà atto della
produzione della scrittura privata nei procedimenti di cognizione ordinaria
dinanzi al pretore e al conciliatore, di cui al titolo II del libro II del
c.p.c.
(1)
La Corte costituzionale, sentenza 6 giugno 1989, n. 317, ha dichiarato
l'illegittimità del presente comma, in relazione all'art. 215, n. 1, dello
stesso codice, nella parte in cui non prevede la notificazione al contumace
del verbale in cui si da atto della produzione della scrittura privata non
indicata in atti notificati in precedenza.
Art.
293
(Costituzione
del contumace)
La
parte che è stata dichiarata contumace può costituirsi in ogni momento del
procedimento fino all'udienza in cui la causa è rimessa al collegio a norma
dell'articolo 189.
La
costituzione può avvenire mediante deposito di una comparsa, della procura
e dei documenti in cancelleria o mediante comparizione all'udienza.
In
ogni caso il contumace che si costituisce può disconoscere, nella prima
udienza o nel termine assegnatogli dal giudice istruttore, le scritture
contro di lui prodotte.
Art.
294
(Rimessione
in termini)
Il
contumace che si costituisce può chiedere al giudice istruttore di essere
ammesso a compiere attività che gli sarebbero precluse, se dimostra che la
nullità della citazione o della sua notificazione gli ha impedito di avere
conoscenza del processo o che la costituzione è stata impedita da causa a
lui non imputabile.
Il
giudice, se ritiene verosimili i fatti allegati, ammette, quando occorre, la
prova dell'impedimento, e quindi provvede sulla rimessione in termini delle
parti.
I
provvedimenti previsti nel comma precedente sono pronunciati con ordinanza.
Le
disposizioni dei commi precedenti si applicano anche se il contumace che si
costituisce intende svolgere, senza il consenso delle altre parti, attività
difensive che producono ritardo nella rimessione al collegio della causa che
sia già matura per la decisione rispetto alle parti già costituite.
Articolo
così sostituito dalla L. 14 luglio 1950, n. 581.
DELLA
SOSPENSIONE, INTERRUZIONE ED ESTINZIONE DEL PROCESSO
DELLA
SOSPENSIONE DEL PROCESSO
Art.
295
(Sospensione
necessaria)
Il
giudice dispone che il processo sia sospeso in ogni caso in cui egli stesso
o altro giudice deve risolvere una controversia, dalla cui definizione
dipende la decisione della causa.
Articolo
così sostituito dall'art. 35, L. 26 novembre 1990, n. 353.
Art.
296
(Sospensione
su istanza delle parti)
Il
giudice istruttore, su istanza di tutte le parti, può disporre che il
processo rimanga sospeso per un periodo non superiore a quattro mesi.
Art.
297
(Fissazione
della nuova udienza dopo la sospensione)
Se
col provvedimento di sospensione non è stata fissata l'udienza in cui il
processo deve proseguire, le parti debbono chiederne la fissazione entro il
termine perentorio di sei mesi dalla cessazione della causa di sospensione
di cui all'art. 3 del codice di procedura penale o dal passaggio in
giudicato della sentenza che definisce la controversia civile o
amministrativa di cui all'articolo 295 (1).
Nell'ipotesi
dell'articolo precedente l'istanza deve essere proposta dieci giorni prima
della scadenza del termine di sospensione.
L'istanza
si propone con ricorso al giudice istruttore o, in mancanza, al presidente
del tribunale.
Il
ricorso, col decreto che fissa l'udienza, è notificato a cura dell'istante
alle altre parti nel termine stabilito dal giudice.
Articolo
così sostituito dalla L. 14 luglio 1950, n. 581.
(1)
La Corte costituzionale, con sentenza 4 marzo 1970, n. 34, ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui
dispone la decorrenza del termine utile per la richiesta di fissazione della
nuova udienza dalla cessazione della causa di sospensione anzichè dalla
conoscenza che ne abbiano le parti del processo sospeso.
Art.
298
(Effetti
della sospensione)
Durante
la sospensione non possono essere compiuti atti del procedimento.
La
sospensione interrompe i termini in corso, i quali ricominciano a decorrere
dal giorno della nuova udienza fissata nel provvedimento di sospensione o
nel decreto di cui all'articolo precedente.
DELL'INTERRUZIONE
DEL PROCESSO
Art.
299
(Morte
o perdita della capacità prima della costituzione)
Se
prima della costituzione in cancelleria o all'udienza davanti al giudice
istruttore, sopravviene la morte oppure la perdita della capacità di stare
in giudizio di una delle parti o del suo rappresentante legale o la
cessazione di tale rappresentanza, il processo è interrotto, salvo che
coloro ai quali spetta di proseguirlo si costituiscano volontariamente,
oppure l'altra parte provveda a citarli in riassunzione, osservati i termini
di cui all'articolo 163 bis.
Articolo
così sostituito dal D.P.R. 17 ottobre 1950, n. 857.
Art.
300
(Morte
o perdita della capacità della parte costituita o del contumace)
Se
alcuno degli eventi previsti nell'articolo precedente si avvera nei riguardi
della parte che si è costituita a mezzo di procuratore, questi lo dichiara
in udienza o lo notifica alle altre parti.
Dal
momento di tale dichiarazione o notificazione il processo è interrotto,
salvo che avvenga la costituzione volontaria o la riassunzione a norma
dell'articolo precedente.
Se
la parte è costituita personalmente, il processo è interrotto al momento
dell'evento.
Se
questo riguarda la parte dichiarata contumace, il processo è interrotto dal
momento in cui il fatto interruttivo è notificato o è certificato
dall'ufficiale giudiziario nella relazione di notificazione di uno dei
provvedimenti di cui all'articolo 292. Se alcuno degli eventi previsti
nell'articolo precedente si avvera o è notificato dopo la chiusura della
discussione davanti al collegio, esso non produce effetto se non nel caso di
riapertura dell'istruzione.
La
Corte costituzionale, con sentenza 16 ottobre 1986, n. 220, ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui non
prevede, ove emerga una situazione di scomparsa del convenuto, la
interruzione del processo e la segnalazione, ad opera del giudice, del caso
al pubblico ministero perchè promuova la nomina di un curatore, nei cui
confronti debba l'attore riassumere il giudizio.
Art.
301
(Morte
o impedimento del procuratore)
Se
la parte è costituita a mezzo di procuratore, il processo è interrotto dal
giorno della morte, radiazione o sospensione del procuratore stesso.
In
tal caso si applica la disposizione dell'articolo 299.
Non
sono cause d'interruzione la revoca della procura o la rinuncia ad essa.
Art.
302
(Prosecuzione
del processo)
Nei
casi previsti negli articoli precedenti la costituzione per proseguire il
processo può avvenire all'udienza o a norma dell'articolo 166. Se non è
fissata alcuna udienza, la parte può chiedere con ricorso al giudice
istruttore o, in mancanza, al presidente del tribunale la fissazione
dell'udienza. Il ricorso e il decreto sono notificati alle altre parti a
cura dell'istante.
Art.
303
(Riassunzione
del processo)
Se
non avviene la prosecuzione del processo a norma dell'articolo precedente,
l'altra parte può chiedere la fissazione dell'udienza, notificando quindi
il ricorso e il decreto a coloro che debbono costituirsi per proseguirlo.
In
caso di morte della parte il ricorso deve contenere gli estremi della
domanda, e la notificazione entro un anno dalla morte può essere fatta
collettivamente e impersonalmente agli eredi, nell'ultimo domicilio del
defunto.
Se
vi sono altre parti in causa, il decreto è notificato anche ad esse.
Se
la parte che ha ricevuto la notificazione non comparisce all'udienza
fissata, si procede in sua contumacia.
Art.
304
(Effetti
dell'interruzione)
In
caso d'interruzione del processo si applica la disposizione dell'articolo
298.
Art.
305
(Mancata
prosecuzione o riassunzione)
Il
processo deve essere proseguito o riassunto entro il termine perentorio di
sei mesi dall'interruzione, altrimenti si estingue.
Articolo
così sostituito dalla L. 14 luglio 1950, n. 581. Successivamente la Corte
Costituzionale, con sentenza 15 dicembre 1967, n. 139, ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale del presente articolo per la parte in cui fa
decorrere dalla data dell'interruzione del processo il termine per la sua
prosecuzione o la sua riassunzione anche nei casi regolati dal precedente
art. 301. Con successiva sentenza 6 luglio 1971, n. 159, la stessa Corte ha
esteso l'illegittimità alla parte in cui si dispone che il termine utile
per la prosecuzione o per la riassunzione del processo interrotto ai sensi
dell'art. 299 e dell'art. 300 c.p.c. decorre dall'interruzione anzichè
dalla data in cui le parti ne abbiano avuto conoscenza.
DELL'ESTINZIONE
DEL PROCESSO
Art.
306
(Rinuncia
agli atti del giudizio)
Il
processo si estingue per rinuncia agli atti del giudizio quando questa è
accettata dalle parti costituite che potrebbero aver interesse alla
prosecuzione. L'accettazione non è efficace se contiene riserve o
condizioni.
Le
dichiarazioni di rinuncia e di accettazione sono fatte dalle parti o da loro
procuratori speciali, verbalmente all'udienza o con atti sottoscritti e
notificati alle altre parti.
Il
giudice, se la rinuncia e l'accettazione sono regolari, dichiara
l'estinzione del processo.
Il
rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti, salvo diverso accordo
tra loro. La liquidazione delle spese è fatta dal giudice istruttore con
ordinanza non impugnabile.
Art.
307
(Estinzione
del processo per inattività delle parti)
Se
dopo la notificazione della citazione nessuna delle parti siasi costituita
entro il termine stabilito dall'articolo 166, ovvero, se, dopo la
costituzione delle stesse, il giudice, nei casi previsti dalla legge, abbia
ordinata la cancellazione della causa dal ruolo, il processo, salvo il
disposto del secondo comma dell'articolo 181 e dell'articolo 290, deve
essere riassunto davanti allo stesso giudice nel termine perentorio di un
anno, che decorre rispettivamente dalla scadenza del termine per la
costituzione del convenuto a norma dell'articolo 166, o dalla data del
provvedimento di cancellazione; altrimenti il processo si estingue.
Il
processo, una volta riassunto a norma del precedente comma, si estingue se
nessuna delle parti siasi costituita, ovvero se nei casi previsti dalla
legge il giudice ordini la cancellazione della causa dal ruolo.
Oltre
che nei casi previsti dai commi precedenti, e salvo diverse disposizioni di
legge, il processo si estingue altresì qualora le parti alle quali spetta
di rinnovare la citazione, o di proseguire, riassumere o integrare il
giudizio, non vi abbiano provveduto entro il termine perentorio stabilito
dalla legge, o dal giudice che dalla legge sia autorizzato a fissarlo.
Quando la legge autorizza il giudice a fissare il termine, questo non può
essere inferiore ad un mese nè superiore a sei.
L'estinzione
opera di diritto, ma deve essere eccepita dalla parte interessata prima di
ogni altra sua difesa. Essa è dichiarata con ordinanza del giudice
istruttore, ovvero con sentenza del collegio, se dinanzi a questo venga
eccepita.
Articolo
così sostituito dalla L. 14 luglio 1950, n. 581.
Art.
308
(Comunicazione
e impugnabilità dell'ordinanza)
L'ordinanza
che dichiara l'estinzione è comunicata a cura del cancelliere se è
pronunciata fuori della udienza. Contro di essa è ammesso reclamo nei modi
di cui all'articolo 178 commi terzo, quarto e quinto.
Il
collegio provvede in camera di consiglio con sentenza, se respinge il
reclamo, e con ordinanza non impugnabile, se l'accoglie.
Articolo
così sostituito dalla L. 14 luglio 1950, n. 581.
Art.
309
(Mancata
comparizione all'udienza)
Se
nel corso del processo nessuna delle parti si presenta all'udienza, il
giudice provvede a norma del primo comma dell'articolo 181.
Articolo
così sostituito dalla L. 14 luglio 1950, n. 581.
Art.
310
(Effetti
dell'estinzione del processo)
L'estinzione
del processo non estingue l'azione.
L'estinzione
rende inefficaci gli atti compiuti, ma non le sentenze di merito pronunciate
nel corso del processo e quelle che regolano la competenza.
Le
prove raccolte sono valutate dal giudice a norma dell'articolo 116 secondo
comma.
Le
spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno
anticipate.
DEL
PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE E AL GIUDICE DI PACE
DISPOSIZIONI
COMUNI
Art.
311
(Rinvio
alle norme relative al procedimento davanti al tribunale)
Il
procedimento davanti al pretore e al giudice di pace, per tutto ciò che non
è regolato nel presente titolo o in altre espresse disposizioni, è retto
dalle norme relative al procedimento davanti al tribunale, in quanto
applicabili.
Articolo
così sostituito dall'art. 22, L. 21 novembre 1991, n. 374.
Art.
312
(Poteri
istruttori del giudice)
Il
pretore o il giudice di pace può disporre d'ufficio la prova testimoniale
formulandone i capitoli, quando le parti nell'esposizione dei fatti si sono
riferite a persone che appaiono in grado di conoscere la verità.
Articolo
così sostituito dall'art. 23, L. 21 novembre 1991, n. 374.
Art.
313
(Querela
di falso)
Se
è proposta querela di falso, il pretore o il giudice di pace, quando
ritiene il documento impugnato rilevante per la decisione, sospende il
giudizio e rimette le parti davanti al tribunale per il relativo
procedimento. Può anche disporre a norma dell'articolo 225, secondo comma.
Articolo
così sostituito dall'art. 24, L. 21 novembre 1991, n. 374.
DISPOSIZIONI
SPECIALI PER IL PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE
Art.
314
(Decisione
a seguito di trattazione scritta)
Il
pretore, quando ritiene la causa matura per la decisione, invita le parti a
precisare le conclusioni, dispone lo scambio delle comparse conclusionali e
delle memorie di replica ai sensi dell'articolo 190 e, quindi, deposita la
sentenza in cancelleria entro trenta giorni dalla scadenza del termine per
il deposito delle memorie di replica.
Articolo
così sostituito dall'art. 38, L. 26 novembre 1990, n. 353.
Art.
315
(Conservazione
di documenti)
I
documenti prodotti dalle parti possono essere inseriti nel fascicolo
d'ufficio e ivi conservati fino alla definizione del giudizio.
Articolo
così sostituito dal D.P.R. 17 ottobre 1950, n. 857.
DISPOSIZIONI
SPECIALI PER IL PROCEDIMENTO DAVANTI
AL
GIUDICE DI PACE
Art.
316
(Forma
della domanda)
Davanti
al giudice di pace la domanda si propone mediante citazione a comparire a
udienza fissa.
La
domanda si può anche proporre verbalmente. Di essa il giudice di pace fa
redigere processo verbale che, a cura dell'attore, è notificato con
citazione a comparire a udienza fissa.
Articolo
sostituito dall'art. 40, L. 26 novembre 1990, n. 353 e successivamente così
sostituito dall'art. 25, comma 2, L. 21 novembre 1991, n. 374.
Art.
317
(Rappresentanza
davanti al giudice di pace)
Davanti
al giudice di pace le parti possono farsi rappresentare da persona munita di
mandato scritto in calce alla citazione o in atto separato, salvo che il
giudice ordini la loro comparizione personale.
Il
mandato a rappresentare comprende sempre quello a transigere e a conciliare.
Articolo
sostituito dall'art. 41, L. 26 novembre 1990, n. 353 e successivamente così
sostituito dall'art. 26, L. 21 novembre 1991, n. 374.
Art.
318
(Contenuto
della domanda)
La
domanda, comunque proposta, deve contenere, oltre l'indicazione del giudice
e delle parti, l'esposizione dei fatti e l'indicazione dell'oggetto (1).
Tra
il giorno della notificazione di cui all'articolo 316 e quello della
comparizione devono intercorrere termini liberi non minori di quelli
previsti dall'articolo 163-bis, ridotti alla metà.
Se
la citazione indica un giorno nel quale il giudice di pace non tiene
udienza, la comparizione è d'ufficio rimandata all'udienza immediatamente
successiva.
Articolo
sostituito dall'art. 42, L. 26 novembre 1990, n. 353 e successivamente così
sostituito dall'art. 27, L. 21 novembre 1991, n. 374.
(1)
La Corte costituzionale, con sentenza 22 aprile 1997, n. 110, ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui non
prevede che l'atto introduttivo del giudizio dinanzi al giudice di pace
debba contenere l'indicazione della scrittura privata che l'attore offre in
comunicazione.
Art.
319
(Costituzione
delle parti)
Le
parti si costituiscono depositando in cancelleria la citazione o il processo
verbale di cui all'articolo 316 con la relazione della notificazione e,
quando occorre, la procura, oppure presentando tali documenti al giudice in
udienza.
Le
parti, che non hanno precedentemente dichiarato la residenza o eletto
domicilio nel comune in cui ha sede l'ufficio del giudice di pace, debbono
farlo con dichiarazione ricevuta nel processo verbale al momento della
costituzione.
Articolo
sostituito dall'art. 43, L. 26 novembre 1990, n. 353 e successivamente così
sostituito dall'art. 28, L. 21 novembre 1991, n. 374.
Art.
320
(Trattazione
della causa)
Nella
prima udienza il giudice di pace interroga liberamente le parti e tenta la
conciliazione.
Se
la conciliazione riesce se ne redige processo verbale a norma dell'articolo
185, ultimo comma.
Se
la conciliazione non riesce, il giudice di pace invita le parti a precisare
definitivamente i fatti che ciascuna pone a fondamento delle domande, difese
ed eccezioni, a produrre i documenti e a richiedere i mezzi di prova da
assumere.
Quando
sia reso necessario dalle attività svolte dalle parti in prima udienza, il
giudice di pace fissa per una sola volta una nuova udienza per ulteriori
produzioni e richieste di prova.
I
documenti prodotti dalle parti possono essere inseriti nel fascicolo di
ufficio ed ivi conservati fino alla definizione del giudizio.
Articolo
sostituito dall'art. 44, L. 26 novembre 1990, n. 353 e successivamente così
sostituito dall'art. 29, L. 21 novembre 1991, n. 374.
Art.
321
(Decisione)
Il
giudice di pace, quando ritiene matura la causa per la decisione, invita le
parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa.
La
sentenza è depositata in cancelleria entro quindi giorni dalla discussione.
Articolo
sostituito dall'art. 45, L. 26 novembre 1990, n. 353 e successivamente così
sostituito dall'art. 30, L. 21 novembre 1991, n. 374.
Art.
322
(Conciliazione
in sede non contenziosa)
L'istanza
per la conciliazione in sede non contenziosa è proposta anche verbalmente
al giudice di pace competente per territorio secondo le disposizioni della
sezione III, capo I, titolo I, del libro primo.
Il
processo verbale di conciliazione in sede non contenziosa costituisce titolo
esecutivo a norma dell'articolo 185, ultimo comma, se la controversia
rientra nella competenza del giudice di pace.
Negli
altri casi il processo verbale ha valore di scrittura privata riconosciuta
in giudizio.
Articolo
sostituito dall'art. 46, L. 26 novembre 1990, n. 353 e successivamente così
sostituito dall'art. 31, L. 21 novembre 1991, n. 374.
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