DELL'ISTRUZIONE
PROBATORIA
DELLA
NOMINA E DELLE INDAGINI DEL CONSULENTE TECNICO
Art.
191
(Nomina
del consulente tecnico)
Nei
casi di cui agli articoli 61 e seguenti il giudice istruttore, con
l'ordinanza prevista nell'articolo 187 ultimo comma o con altra successiva,
nomina un consulente tecnico e fissa l'udienza nella quale questi deve
comparire.
Possono
essere nominati più consulenti soltanto in caso di grave necessità o
quando la legge espressamente lo dispone.
Art.
192
(Astensione
e ricusazione del consulente)
L'ordinanza
è notificata al consulente tecnico a cura del cancelliere, con invito a
comparire all'udienza fissata dal giudice.
Il
consulente che non ritiene di accettare l'incarico o quello che, obbligato a
prestare il suo ufficio, intende astenersi, deve farne denuncia o istanza al
giudice che l'ha nominato almeno tre giorni prima dell'udienza di
comparizione; nello stesso termine le parti debbono proporre le loro istanze
di ricusazione, depositando nella cancelleria ricorso al giudice istruttore.
Questi
provvede con ordinanza non impugnabile.
Art.
193
(Giuramento
del consulente)
All'udienza
di comparizione il giudice istruttore ricorda al consulente l'importanza
delle funzioni che è chiamato ad adempiere, e ne riceve il giuramento di
bene e fedelmente adempiere le funzioni affidategli al solo scopo di fare
conoscere ai giudici la verità.
Art.
194
(Attività
del consulente)
Il
consulente tecnico assiste alle udienze alle quali è invitato dal giudice
istruttore; compie, anche fuori della circoscrizione giudiziaria, le
indagini di cui all'articolo 62, da sè solo o insieme col giudice secondo
che questi dispone. Può essere autorizzato a domandare chiarimenti alle
parti, ad assumere informazioni da terzi e a eseguire piante, calchi e
rilievi.
Anche
quando il giudice dispone che il consulente compia indagini da sè solo, le
parti possono intervenire alle operazioni in persona e a mezzo dei propri
consulenti tecnici e dei difensori, e possono presentare al consulente, per
iscritto o a voce, osservazioni e istanze.
Art.
195
(Processo
verbale e relazione)
Delle
indagini del consulente si forma processo verbale, quando sono compiute con
l'intervento del giudice istruttore, ma questi può anche disporre che il
consulente rediga relazione scritta.
Se
le indagini sono compiute senza l'intervento del giudice, il consulente deve
farne relazione, nella quale inserisce anche le osservazioni e le istanze
delle parti.
La
relazione deve essere depositata in cancelleria nel termine che il giudice
fissa.
Art.
196
(Rinnovazione
delle indagini e sostituzione del consulente)
Il
giudice ha sempre la facoltà di disporre la rinnovazione delle indagini e,
per gravi motivi, la sostituzione del consulente tecnico.
Art.
197
(Assistenza
all'udienza e audizione in camera di consiglio)
Quando
lo ritiene opportuno il presidente invita il consulente tecnico ad assistere
alla discussione davanti al collegio e ad esprimere il suo parere in camera
di consiglio in presenza delle parti, le quali possono chiarire e svolgere
le loro ragioni per mezzo dei difensori.
Art.
198
(Esame
contabile)
Quando
è necessario esaminare documenti contabili e registri, il giudice
istruttore può darne incarico al consulente tecnico, affidandogli il
compito di tentare la conciliazione delle parti.
Il
consulente sente le parti e, previo consenso di tutte, può esaminare anche
documenti e registri non prodotti in causa. Di essi tuttavia, senza il
consenso di tutte le parti, non può fare menzione nei processi verbali o
nella relazione di cui all'articolo 195.
Art.
199
(Processo
verbale di conciliazione)
Se
le parti si conciliano, si redige processo verbale della conciliazione, che
è sottoscritto dalle parti e dal consulente tecnico e inserito nel
fascicolo d'ufficio.
Il
giudice istruttore attribuisce con decreto efficacia di titolo esecutivo al
processo verbale.
Art.
200
(Mancata
conciliazione)
Se
la conciliazione delle parti non riesce, il consulente espone i risultati
delle indagini compiute e il suo parere in una relazione, che deposita in
cancelleria nel termine fissato dal giudice istruttore.
Le
dichiarazioni delle parti, riportate dal consulente nella relazione, possono
essere valutate dal giudice a norma dell'articolo 116 secondo comma.
Art.
201
(Consulente
tecnico di parte)
Il
giudice istruttore, con l'ordinanza di nomina del consulente, assegna alle
parti un termine entro il quale possono nominare, con dichiarazione ricevuta
dal cancelliere, un loro consulente tecnico.
Il
consulente della parte, oltre ad assistere a norma dell'articolo 194 alle
operazioni del consulente del giudice, partecipa all'udienza e alla camera
di consiglio ogni volta che vi interviene il consulente del giudice, per
chiarire e svolgere con l'autorizzazione del presidente, le sue osservazioni
sui risultati delle indagini tecniche.
DELL'ASSUNZIONE
DEI MEZZI DI PROVA IN GENERALE
Art.
202
(Tempo,
luogo e modo dell'assunzione)
Quando
dispone mezzi di prova, il giudice istruttore, se non può assumerli nella
stessa udienza, stabilisce il tempo, il luogo e il modo dell'assunzione.
Se
questa non si esaurisce nell'udienza fissata, il giudice ne differisce la
prosecuzione ad un giorno prossimo.
Art.
203
(Assunzione
fuori della circoscrizione del tribunale)
Se
i mezzi di prova debbono assumersi fuori della circoscrizione del tribunale,
il giudice istruttore delega a procedervi il pretore del luogo, salvo che le
parti richiedano concordemente e il presidente del tribunale consente che vi
si trasferisca il giudice stesso.
Nell'ordinanza
di delega al pretore, il giudice fissa il termine entro il quale la prova
deve assumersi e l'udienza di comparizione delle parti per la prosecuzione
del giudizio.
Il
pretore, su istanza della parte interessata, procede all'assunzione del
mezzo di prova e d'ufficio ne rimette il processo verbale al giudice
istruttore prima dell'udienza fissata per la prosecuzione del giudizio,
anche se l'assunzione non è esaurita.
Le
parti possono rivolgere al giudice istruttore, direttamente o a mezzo del
pretore delegato, istanza per la proroga del termine.
Art.
204
(Rogatorie
alle autorità estere e ai consoli italiani)
Le
rogatorie dei giudici italiani alle autorità estere per l'esecuzione di
provvedimenti istruttori sono trasmesse per via diplomatica.
Quando
la rogatoria riguarda cittadini italiani residenti all'estero, il giudice
istruttore delega il console competente, che provvede a norma della legge
consolare.
Per
l'assunzione dei mezzi di prova e la prosecuzione del giudizio, il giudice
pronuncia i provvedimenti previsti negli ultimi tre commi dell'articolo
precedente.
Art.
205
(Risoluzione
degli incidenti relativi alla prova)
Il
giudice che procede all'assunzione dei mezzi di prova, anche se delegato a
norma dell'articolo 203, pronuncia con ordinanza su tutte le questioni che
sorgono nel corso della stessa.
Art.
206
(Assistenza
delle parti all'assunzione)
Le
parti possono assistere personalmente all'assunzione dei mezzi di prova.
Art.
207
(Processo
verbale dell'assunzione)
Dell'assunzione
dei mezzi di prova si redige processo verbale sotto la direzione del
giudice.
Le
dichiarazioni delle parti e dei testimoni sono riportate in prima persona e
sono lette al dichiarante che le sottoscrive.
Il
giudice, quando lo ritiene opportuno, nel riportare le dichiarazioni
descrive il contegno della parte e del testimone.
Art.
208
(Decadenza
dall'assunzione)
Se
non si presenta la parte su istanza della quale deve iniziarsi o proseguirsi
la prova, il giudice istruttore la dichiara decaduta dal diritto di farla
assumere, salvo che l'altra parte presente non ne chieda l'assunzione.
La
parte interessata può chiedere nell'udienza successiva al giudice la revoca
dell'ordinanza che ha pronunciato la sua decadenza dal diritto di assumere
la prova. Il giudice dispone la revoca con ordinanza, quando riconosce che
la mancata comparizione è stata cagionata da causa non imputabile alla
stessa parte.
Articolo
così sostituito dall'art. 26, L. 26 novembre 1990, n. 353.
Art.
209
(Chiusura
dell'assunzione)
Il
giudice istruttore dichiara chiusa l'assunzione quando sono eseguiti i mezzi
ammessi o quando, dichiarata la decadenza di cui all'articolo precedente,
non vi sono altri mezzi da assumere, oppure quando egli ravvisa superflua,
per i risultati già raggiunti, la ulteriore assunzione.
DELL'ESIBIZIONE
DELLE PROVE
Art.
210
(Ordine
di esibizione alla parte o al terzo)
Negli
stessi limiti entro i quali può essere ordinata a norma dell'articolo 118
l'ispezione di cose in possesso di una parte o di un terzo, il giudice
istruttore, su istanza di parte, può ordinare all'altra parte o a un terzo
di esibire in giudizio un documento o altra cosa di cui ritenga necessaria
l'acquisizione al processo.
Nell'ordinare
l'esibizione, il giudice dà i provvedimenti opportuni circa il tempo, il
luogo e il modo dell'esibizione.
Se
l'esibizione importa una spesa, questa deve essere in ogni caso anticipata
dalla parte che ha proposta l'istanza di esibizione.
Art.
211
(Tutela
dei diritti del terzo)
Quando
l'esibizione è ordinata ad un terzo, il giudice istruttore deve cercare di
conciliare nel miglior modo possibile l'interesse della giustizia col
riguardo dovuto ai diritti del terzo, e prima di ordinare l'esibizione può
disporre che il terzo sia citato in giudizio, assegnando alla parte istante
un termine per provvedervi.
Il
terzo può sempre fare opposizione contro l'ordinanza di esibizione,
intervenendo nel giudizio prima della scadenza del termine assegnatogli.
Art.
212
(Esibizione
di copia del documento e dei libri di commercio)
Il
giudice istruttore può disporre che, in sostituzione dell'originale, si
esibisca una copia anche fotografica o un estratto autentico del documento.
Nell'ordinare
l'esibizione di libri di commercio o di registri al fine di estrarne
determinate partite, il giudice, su istanza dell'interessato, può disporre
che siano prodotti estratti, per la formazione dei quali nomina un notaio e,
quando occorre, un esperto affinchè lo assista.
Art.
213
(Richiesta
d'informazioni alla pubblica amministrazione)
Fuori
dei casi previsti negli articoli 210 e 211, il giudice può richiedere
d'ufficio alla pubblica amministrazione le informazioni scritte relative ad
atti e documenti dell'amministrazione stessa, che è necessario acquisire al
processo.
DEL
RICONOSCIMENTO E DELLA VERIFICAZIONE DELLA
SCRITTURA PRIVATA
Art.
214
(Disconoscimento
della scrittura privata)
Colui
contro il quale è prodotta una scrittura privata, se intende disconoscerla,
è tenuto a negare formalmente la propria scrittura o la propria
sottoscrizione.
Gli
eredi o aventi causa possono limitarsi a dichiarare di non conoscere la
scrittura o la sottoscrizione del loro autore.
Art.
215
(Riconoscimento
tacito della scrittura privata)
La
scrittura privata prodotta in giudizio si ha per riconosciuta:
1)
se la parte, alla quale la scrittura è attribuita o contro la quale è
prodotta, è contumace, salva la disposizione dell'articolo 293 terzo comma;
2)
se la parte comparsa non la disconosce o non dichiara di non conoscerla
nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione.
Quando
nei casi ammessi dalla legge la scrittura è prodotta in copia autentica, il
giudice istruttore può concedere un termine per deliberare alla parte che
ne fa istanza nei modi di cui al numero 2.
Art.
216
(Istanza
di verificazione)
La
parte che intende valersi della scrittura disconosciuta deve chiederne la
verificazione, proponendo i mezzi di prova che ritiene utili e producendo o
indicando le scritture che possono servire di comparazione.
L'istanza
per la verificazione può anche proporsi in via principale con citazione,
quando la parte dimostra di avervi interesse; ma se il convenuto riconosce
la scrittura, le spese sono poste a carico dell'attore.
Art.
217
(Custodia
della scrittura e provvedimenti istruttori)
Quando
è chiesta la verificazione, il giudice istruttore dispone le cautele
opportune per la custodia del documento, stabilisce il termine per il
deposito in cancelleria delle scritture di comparazione, nomina, quando
occorre, un consulente tecnico e provvede all'ammissione delle altre prove.
Nel
determinare le scritture che debbono servire di comparazione, il giudice
ammette, in mancanza di accordo delle parti, quelle la cui provenienza dalla
persona che si afferma autrice della scrittura è riconosciuta oppure
accertata per sentenza di giudice o per atto pubblico.
Art.
218
(Scritture
di comparazione presso depositari)
Se
le scritture di comparazione si trovano presso depositari pubblici o privati
e l'asportazione non ne è vietata, il giudice istruttore può disporre il
deposito in cancelleria in un termine da lui fissato.
Se
la comparazione deve eseguirsi nel luogo dove si trovano le scritture, il
giudice dà le disposizioni necessarie per le operazioni, che debbono
compiersi in presenza del depositario.
Art.
219
(Redazione
di scritture di comparazione)
Il
giudice istruttore può ordinare alla parte di scrivere sotto dettatura,
anche alla presenza del consulente tecnico.
Se
la parte invitata a comparire personalmente non si presenta o rifiuta di
scrivere senza giustificato motivo, la scrittura si può ritenere
riconosciuta.
Art.
220
(Pronuncia
del collegio)
Sull'istanza
di verificazione pronuncia sempre il collegio.
Il
collegio, nella sentenza che dichiara la scrittura o la sottoscrizione di
mano della parte che l'ha negata, può condannare quest'ultima a una pena
pecuniaria non inferiore a lire duemila e non superiore a lire quarantamila.
DELLA
QUERELA DI FALSO
Art.
221
(Modo
di proposizione e contenuto della querela)
La
querela di falso può proporsi tanto in via principale quanto in corso di
causa in qualunque stato e grado di giudizio, finchè la verità del
documento non sia stata accertata con sentenza passata in giudicato.
La
querela deve contenere, a pena di nullità, l'indicazione degli elementi e
delle prove della falsità, e deve essere proposta personalmente dalla parte
oppure a mezzo di procuratore speciale, con atto di citazione o con
dichiarazione da unirsi al verbale d'udienza.
È
obbligatorio l'intervento nel processo del pubblico ministero.
Art.
222
(Interpello
della parte che ha prodotto la scrittura)
Quando
è proposta querela di falso in corso di causa, il giudice istruttore
interpella la parte che ha prodotto il documento se intende valersene in
giudizio. Se la risposta è negativa, il documento non è utilizzabile in
causa; se è affermativa, il giudice, che ritiene il documento rilevante,
autorizza la presentazione della querela nella stessa udienza o in una
successiva; ammette i mezzi istruttori che ritiene idonei, e dispone i modi
e i termini della loro assunzione.
Art.
223
(Processo
verbale di deposito del documento)
Nell'udienza
in cui è presentata la querela, si forma processo verbale di deposito nelle
mani del cancelliere del documento impugnato.
Il
processo verbale è redatto in presenza del pubblico ministero e delle
parti, e deve contenere la descrizione dello stato in cui il documento si
trova, con indicazione delle cancellature, abrasioni, aggiunte, scritture
interlineari e di ogni altra particolarità che vi si riscontra.
Il
giudice istruttore, il pubblico ministero e il cancelliere appongono la
firma sul documento. Il giudice può anche ordinare che di esso sia fatta
copia fotografica.
Art.
224
(Sequestro
del documento)
Se
il documento impugnato di falso si trova presso un depositario, il giudice
istruttore può ordinarne il sequestro con le forme previste nel codice di
procedura penale, dopo di che si redige il processo verbale di cui
all'articolo precedente.
Se
non è possibile il deposito del documento in cancelleria, il giudice
dispone le necessarie cautele per la conservazione di esso e redige il
processo verbale alla presenza del depositario, nel luogo dove il documento
si trova.
Art.
225
(Decisione
sulla querela)
Sulla
querela di falso pronuncia sempre il collegio.
Il
giudice istruttore può rimettere le parti al collegio per la decisione
sulla querela indipendentemente dal merito. In tal caso, su istanza di
parte, può disporre che la trattazione della causa continui davanti a sè
relativamente a quelle domande che possono essere decise indipendentemente
dal documento impugnato.
Art.
226
(Contenuto
della sentenza)
Il
collegio, con la sentenza che rigetta la querela di falso, ordina la
restituzione del documento e dispone che, a cura del cancelliere, sia fatta
menzione della sentenza sull'originale o sulla copia che ne tiene luogo;
condanna inoltre la parte querelante a una pena pecuniaria non inferiore a
lire quattromila e non superiore a lire quarantamila.
Con
la sentenza che accerta la falsità il collegio, anche d'ufficio, dà le
disposizioni di cui all'articolo 480 del codice di procedura penale
Art.
227
(Esecuzione
della sentenza che ha pronunciato sulla querela)
L'esecuzione
delle sentenze previste nell'articolo precedente non può aver luogo prima
che siano passate in giudicato.
Se
non è richiesta dalle parti, l'esecuzione è promossa dal pubblico
ministero a spese del soccombente con l'osservanza, in quanto applicabili,
delle norme dell'articolo 481 del codice di procedura penale.
DELLA
CONFESSIONE GIUDIZIALE E DELL'INTERROGATORIO FORMALE
Art.
228
(Confessione
giudiziale)
La
confessione giudiziale è spontanea o provocata mediante interrogatorio
formale.
Art.
229
(Confessione
spontanea)
La
confessione spontanea può essere contenuta in qualsiasi atto processuale
firmato dalla parte personalmente, salvo il caso dell'articolo 117.
Art.
230
(Modo
dell'interrogatorio)
L'interrogatorio
deve essere dedotto per articoli separati e specifici.
Il
giudice istruttore procede all'assunzione dell'interrogatorio nei modi e
termini stabiliti nell'ordinanza che l'ammette.
Non
possono farsi domande su fatti diversi da quelli formulati nei capitoli, ad
eccezione delle domande su cui le parti concordano e che il giudice ritiene
utili; ma il giudice può sempre chiedere i chiarimenti opportuni sulle
risposte date.
Art.
231
(Risposta)
La
parte interrogata deve rispondere personalmente. Essa non può servirsi di
scritti preparati, ma il giudice istruttore può consentirle di valersi di
note o appunti, quando deve fare riferimento a nomi o a cifre, o quando
particolari circostanze lo consigliano.
Art.
232
(Mancata
risposta)
Se
la parte non si presenta o rifiuta di rispondere senza giustificato motivo,
il collegio, valutato ogni altro elemento di prova, può ritenere come
ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio.
Il
giudice istruttore, che riconosce giustificata la mancata presentazione
della parte per rispondere all'interrogatorio, dispone per l'assunzione di
esso anche fuori della sede giudiziaria.
DEL
GIURAMENTO
Art.
233
(Deferimento
del giuramento decisorio)
Il
giuramento decisorio può essere deferito in qualunque stato della causa
davanti al giudice istruttore, con dichiarazione fatta all'udienza dalla
parte o dal procuratore munito di mandato speciale o con atto sottoscritto
dalla parte.
Esso
deve essere formulato in articoli separati, in modo chiaro e specifico.
Art.
234
(Riferimento)
Finchè
non abbia dichiarato di essere pronta a giurare, la parte, alla quale il
giuramento decisorio è stato deferito, può riferirlo all'avversario nei
limiti fissati dal codice civile.
Art.
235
(Irrevocabilità)
La
parte, che ha deferito o riferito il giuramento decisorio, non può più
revocarlo quando l'avversario ha dichiarato di essere pronto a prestarlo.
Art.
236
(Caso
di revocabilità)
Se
nell'ammettere il giuramento decisorio il giudice modifica la formula
proposta dalla parte, questa può revocarlo.
Art.
237
(Risoluzione
delle contestazioni)
Le
contestazioni sorte tra le parti circa l'ammissione del giuramento decisorio
sono decise dal collegio.
L'ordinanza
del collegio che ammette il giuramento deve essere notificata personalmente
alla parte.
Art.
238
(Prestazione)
Il
giuramento decisorio è prestato personalmente dalla parte ed è ricevuto
dal giudice istruttore. Questi ammonisce il giurante sull'importanza
religiosa e morale dell'atto e sulle conseguenze penali delle dichiarazioni
false, e quindi lo invita a giurare (1).
Il
giurante, in piedi, pronuncia a chiara voce le parole: "consapevole
della responsabilità che col giuramento assumo davanti a Dio e agli uomini,
giuro...", e continua ripetendo le parole della formula su cui giura
(1).
(1)
La Corte costituzionale, con sentenza 8 ottobre 1996, n. 334, ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale del primo comma limitatamente alle parole
"religiosa e" e del secondo comma limitatamente alle parole
"davanti a Dio e agli uomini".
Art.
239
(Mancata
prestazione)
La
parte alla quale il giuramento decisorio è deferito, se non si presenta
senza giustificato motivo all'udienza all'uopo fissata, o, comparendo,
rifiuta di prestarlo o non lo riferisce all'avversario, soccombe rispetto
alla domanda o al punto di fatto relativamente al quale il giuramento è
stato ammesso; e del pari soccombe la parte avversaria, se rifiuta di
prestare il giuramento che le è riferito.
Il
giudice istruttore, se ritiene giustificata la mancata comparizione della
parte che deve prestare il giuramento, provvede a norma dell'articolo 232
secondo comma.
Art.
240
(Deferimento
del giuramento suppletorio)
Nelle
cause riservate alla decisione collegiale, il giuramento suppletorio può
essere deferito esclusivamente dal collegio.
Articolo
così modificato dall'art. 27, L. 26 novembre 1990, n. 353.
Art.
241
(Ammissibilità
e contenuto del giuramento d'estimazione)
Il
giuramento sul valore della cosa domandata può essere deferito dal collegio
a una delle parti, soltanto se non è possibile accertare altrimenti il
valore della cosa stessa. In questo caso il collegio deve anche determinare
la somma fino a concorrenza della quale il giuramento avrà efficacia.
Art.
242
(Divieto
di riferire il giuramento suppletorio)
Il
giuramento deferito d'ufficio a una delle parti non può da questa essere
riferito all'altra.
Art.
243
(Rinvio
alle norme sul giuramento decisorio)
Per
la prestazione del giuramento deferito d'ufficio si applicano le
disposizioni relative al giuramento decisorio.
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