DEL
PROCEDIMENTO DAVANTI AL TRIBUNALE
DELL'INTRODUZIONE
DELLA CAUSA
DELLA
CITAZIONE E DELLA COSTITUZIONE DELLE PARTI
Art.
163
(Contenuto
della citazione)
La
domanda si propone mediante citazione a comparire a udienza fissa.
Il
presidente del tribunale stabilisce al principio dell'anno giudiziario, con
decreto approvato dal primo presidente della Corte di appello, i giorni
della settimana e le ore delle udienze destinate esclusivamente alla prima
comparizione delle parti.
L'atto
di citazione deve contenere:
1)
l'indicazione del tribunale davanti al quale la domanda è proposta;
2)
il nome, il cognome e la residenza dell'attore, il nome, il cognome, la
residenza o il domicilio o la dimora del convenuto e delle persone che
rispettivamente li rappresentano o li assistono. Se attore o convenuto è
una persona giuridica, un'associazione non riconosciuta o un comitato, la
citazione deve contenere la denominazione o la ditta, con l'indicazione
dell'organo o ufficio che ne ha la rappresentanza in giudizio;
3)
la determinazione della cosa oggetto della domanda;
4)
l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni
della domanda, con le relative conclusioni;
5)
l'indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali l'attore intende
valersi e in particolare dei documenti che offre in comunicazione;
6)
il nome e il cognome del procuratore e l'indicazione della procura, qualora
questa sia stata già rilasciata;
7)
l'indicazione del giorno dell'udienza di comparizione; l'invito al convenuto
a costituirsi nel termine di venti giorni prima dell'udienza indicata ai
sensi e nelle forme stabilite dall'articolo 166, ovvero di dieci giorni
prima in caso di abbreviazione dei termini, e a comparire, nell'udienza
indicata, dinanzi al giudice designato ai sensi dell'articolo 168-bis, con
l'avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le
decadenze di cui all'articolo 167 (1).
L'atto
di citazione, sottoscritto a norma dell'art. 125, è consegnato dalla parte
o dal procuratore all'ufficiale giudiziario, il quale lo notifica a norma
degli artt. 137 e seguenti.
Articolo
così sostituito dalla L. 14 luglio 1950, n. 581.
(1)
Comma così sostituito dall'art. 7, L. 26 novembre 1990, n. 353.
Art.
163 bis
(Termini
per comparire)
Tra
il giorno della notificazione della citazione e quello dell'udienza di
comparizione debbono intercorrere termini liberi non minori di sessanta
giorni se il luogo della notificazione si trova in Italia e di centoventi
giorni se si trova all'estero (1).
Nelle
cause che richiedono pronta spedizione il presidente può, su istanza
dell'attore e con decreto motivato in calce dell'atto originale e delle
copie della citazione, abbreviare fino alla metà i termini indicati dal
primo comma.
Se
il termine assegnato dall'attore ecceda il minimo indicato dal primo comma,
il convenuto, costituendosi prima della scadenza del termine minimo, può
chiedere al presidente del tribunale che, sempre osservata la misura di
quest'ultimo termine, l'udienza per la comparizione delle parti sia fissata
con congruo anticipo su quella indicata dall'attore. Il presidente provvede
con decreto, che deve essere comunicato dal cancelliere all'attore, almeno
cinque giorni liberi prima dell'udienza fissata dal presidente.
Articolo
aggiunto dalla L. 14 luglio 1950, n. 581.
(1)
Comma così sostituito dall'art. 8, L. 26 novembre 1990, n. 353.
Art.
164
(Nullità
della citazione)
La
citazione è nulla se è omesso o risulta assolutamente incerto alcuno dei
requisiti stabiliti nei numeri 1) e 2) dell'articolo 163, se manca
l'indicazione della data dell'udienza di comparizione, se è stato assegnato
un termine a comparire inferiore a quello stabilito dalla legge ovvero se
manca l'avvertimento previsto dal numero 7) dell'articolo 163.
Se
il convenuto non si costituisce in giudizio, il giudice, rilevata la
nullità della citazione ai sensi del primo comma, ne dispone d'ufficio la
rinnovazione entro un termine perentorio. Questa sana i vizi e gli effetti
sostanziali e processuali della domanda si producono sin dal momento della
prima notificazione. Se la rinnovazione non viene eseguita, il giudice
ordina la cancellazione della causa dal ruolo e il processo si estingue a
norma dell'articolo 307, comma terzo.
La
costituzione del convenuto sana i vizi della citazione e restano salvi gli
effetti sostanziali e processuali di cui al secondo comma; tuttavia, se il
convenuto deduce l'inosservanza dei termini a comparire o la mancanza
dell'avvertimento previsto dal numero 7) dell'articolo 163, il giudice fissa
una nuova udienza nel rispetto dei termini.
La
citazione è altresì nulla se è omesso o risulta assolutamente incerto il
requisito stabilito nel numero 3) dell'articolo 163 ovvero se manca
l'esposizione dei fatti di cui al numero 4) dello stesso articolo.
Il
giudice, rilevata la nullità ai sensi del comma precedente, fissa
all'attore un termine perentorio per rinnovare la citazione o, se il
convenuto si è costituito, per integrare la domanda. Restano ferme le
decadenze maturate e salvi i diritti quesiti anteriormente alla rinnovazione
o alla integrazione.
Nel
caso di integrazione della domanda, il giudice fissa l'udienza ai sensi
dell'ultimo comma dell'art. 183 e si applica l'articolo 167.
Articolo
così sostituito dall'art. 9, L. 26 novembre 1990, n. 353.
Art.
165
(Costituzione
dell'attore)
L'attore,
entro dieci giorni dalla notificazione della citazione al convenuto, ovvero
entro cinque giorni nel caso di abbreviazione di termini a norma del secondo
comma dell'articolo 163 bis, deve costituirsi in giudizio a mezzo del
procuratore, o personalmente nei casi consentiti dalla legge, depositando in
cancelleria la nota d'iscrizione a ruolo e il proprio fascicolo contenente
l'originale della citazione, la procura e i documenti offerti in
comunicazione. Se si costituisce personalmente, deve dichiarare la residenza
o eleggere domicilio nel comune ove ha sede il tribunale.
Se
la citazione è notificata a più persone, l'originale della citazione deve
essere inserito nel fascicolo entro dieci giorni dall'ultima notificazione.
Articolo
così sostituito dalla L. 14 luglio 1950, n. 581
Art.
166
(Costituzione
del convenuto)
Il
convenuto deve costituirsi a mezzo del procuratore, o personalmente nei casi
consentiti dalla legge, almeno venti giorni prima dell'udienza di
comparizione fissata nell'atto di citazione, o almeno dieci giorni prima nel
caso di abbreviazione di termini a norma del secondo comma dell'articolo
163-bis, ovvero almeno venti giorni prima dell'udienza fissata a norma
dell'articolo 168-bis, quinto comma, depositando in cancelleria il proprio
fascicolo contenente la comparsa di cui all'articolo 167 con la copia della
citazione notificata, la procura e i documenti che offre in comunicazione.
Articolo
sostituito dall'art. 10, L. 26 novembre 1990, n. 353 e successivamente così
modificato dall'art. 1, D.L. 7 ottobre 1994, n. 571.
Art.
167
(Comparsa
di risposta)
Nella
comparsa di risposta il convenuto deve proporre tutte le sue difese
prendendo posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda,
indicare i mezzi di prova di cui intende valersi e i documenti che offre in
comunicazione, formulare le conclusioni.
A
pena di decadenza deve proporre le eventuali domande riconvenzionali . Se è
omesso o risulta assolutamente incerto l’oggetto o il titolo della domanda
riconvenzionale, il giudice, rilevata la nullità, fissa al convenuto un
termine perentorio per integrarla. Restano ferme le decadenze maturate e
salvi i diritti acquisiti anteriormente alla integrazione (1).
Se
intende chiamare un terzo in causa, deve farne dichiarazione nella stessa
comparsa e provvedere ai sensi dell'articolo 269.
Articolo
così sostituito dall'art. 11, L. 26 novembre 1990, n. 353.
(1)
Comma così sostituito dall’art. 3, D.L. 18 ottobre 1995, n. 432.
Art.
168
(Iscrizione
della causa a ruolo e formazione del fascicolo d'ufficio)
All'atto
della costituzione dell'attore, o, se questi non si è costituito, all'atto
della costituzione del convenuto, su presentazione della nota d'iscrizione a
ruolo, il cancelliere iscrive la causa nel ruolo generale.
Contemporaneamente
il cancelliere forma il fascicolo d'ufficio, nel quale inserisce la nota
d'iscrizione a ruolo, copia dell'atto di citazione, delle comparse e delle
memorie in carta non bollata e, successivamente, i processi verbali
d'udienza, i provvedimenti del giudice, gli atti di istruzione e la copia
del dispositivo delle sentenze.
Articolo
così sostituito dalla L. 14 luglio 1950, n. 581.
Art.
168 bis
(Designazione
del giudice istruttore)
Formato
un fascicolo d'ufficio a norma dell'articolo precedente, il cancelliere lo
presenta senza indugio al presidente del tribunale, il quale, con decreto
scritto in calce della nota d'iscrizione al ruolo, designa il giudice
istruttore davanti al quale le parti debbono comparire, se non creda di
procedere egli stesso all'istruzione. Nei tribunali divisi in più sezioni
il presidente assegna la causa ad una di esse, e il presidente di questa
provvede nelle stesse forme alla designazione del giudice istruttore.
La
designazione del giudice istruttore deve in ogni caso avvenire non oltre il
secondo giorno successivo alla costituzione della parte più diligente.
Subito
dopo la designazione del giudice istruttore il cancelliere iscrive la causa
sul ruolo della sezione, su quello del giudice istruttore e gli trasmette il
fascicolo (1).
Se
nel giorno fissato per la comparizione il giudice istruttore designato non
tiene udienza, la comparizione delle parti è d'ufficio rimandata
all'udienza immediatamente successiva tenuta dal giudice designato (1).
Il
giudice istruttore può differire, con decreto da emettere entro cinque
giorni dalla presentazione del fascicolo, la data della prima udienza fino
ad un massimo di quarantacinque giorni. In tal caso il cancelliere comunica
alle parti costituite la nuova data della prima udienza (2).
(1)
Comma così sostituito dall'art. 12, L. 26 novembre 1990, n. 353.
(2)
Comma sostituito dall'art. 12, L. 26 novembre 1990, n. 353 e successivamente
così modificato dall'art. 2, D.L. 7 ottobre 1994, n. 571.
Art.
169
(Ritiro
dei fascicoli di parte)
Ciascuna
parte può ottenere dal giudice istruttore l'autorizzazione di ritirare il
proprio fascicolo dalla cancelleria; ma il fascicolo deve essere di nuovo
depositato ogni volta che il giudice lo disponga.
Ciascuna
parte ha la facoltà di ritirare il fascicolo all'atto della rimessione
della causa al collegio a norma dell'articolo 189, ma deve restituirlo al
più tardi al momento del deposito della comparsa conclusionale.
Articolo
così sostituito dalla L. 14 luglio 1950, n. 581.
Art.
170
(Notificazioni
e comunicazioni nel corso del procedimento)
Dopo
la costituzione in giudizio tutte le notificazioni e le comunicazioni si
fanno al procuratore costituito, salvo che la legge disponga altrimenti.
E'
sufficiente la consegna di una sola copia dell'atto, anche se il procuratore
è costituito per più parti.
Le
notificazioni e le comunicazioni alla parte che sia costituita personalmente
si fanno nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto.
Le
comparse e le memorie consentite dal giudice si comunicano mediante deposito
in cancelleria oppure mediante notificazione o mediante scambio documentato
con l'apposizione sull'originale, in calce o in margine, del visto della
parte o del procuratore. Il giudice può prescrivere per singoli atti che si
segua una o altra di queste forme.
Art.
171
(Ritardata
costituzione delle parti)
Se
nessuna delle parti si costituisce nei termini stabiliti, si applicano le
disposizioni dell'articolo 307, primo e secondo comma.
Se
una delle parti si è costituita entro il termine rispettivamente a lei
assegnato, l'altra parte può costituirsi successivamente fino alla prima
udienza, ma restano ferme per il convenuto le decadenze di cui all'articolo
167 (1).
La
parte che non si costituisce neppure in tale udienza è dichiarata contumace
con ordinanza del giudice istruttore, salva la disposizione dell'articolo
291.
Articolo
così sostituito dalla L. 14 luglio 1950, n. 581.
(1)
Comma così sostituito dall'art. 13, L. 26 novembre 1990, n. 353.
DELLA
DESIGNAZIONE DEL GIUDICE ISTRUTTORE
Art.
172
Articolo
abrogato dalla L. 14 luglio 1950, n. 581
Art.
173
Articolo
abrogato dalla L. 14 luglio 1950, n. 581
Art.
174
(Immutabilità
del giudice istruttore)
Il
giudice designato è investito di tutta l'istruzione della causa e della
relazione al collegio.
Soltanto
in caso di assoluto impedimento o di gravi esigenze di servizio può essere
sostituito con decreto del presidente. La sostituzione può essere disposta,
quando è indispensabile, anche per il compimento dei singoli atti.
DELL'ISTRUZIONE
DELLA CAUSA
DEI
POTERI DEL GIUDICE ISTRUTTORE IN GENERALE
Art.
175
(Direzione
del procedimento)
Il
giudice istruttore esercita tutti i poteri intesi al più sollecito e leale
svolgimento del procedimento.
Egli
fissa le udienze successive e i termini entro i quali le parti debbono
compiere gli atti processuali.
Quando
il giudice ha omesso di provvedere a norma del comma precedente, si applica
la disposizione dell'articolo 289.
Art.
176
(Forma
dei provvedimenti)
Tutti
i provvedimenti del giudice istruttore, salvo che la legge disponga
altrimenti, hanno la forma dell'ordinanza.
Le
ordinanze pronunciate in udienza si ritengono conosciute dalle parti
presenti e da quelle che dovevano comparirvi; quelle pronunciate fuori
dell'udienza sono comunicate a cura del cancelliere entro i tre giorni
successivi.
Art.
177
(Effetti
e revoca delle ordinanze)
Le
ordinanze, comunque motivate, non possono mai pregiudicare la decisione
della causa.
Salvo
quanto disposto dal seguente comma, le ordinanze possono essere sempre
modificate o revocate dal giudice che le ha pronunciate.
Non
sono modificabili nè revocabili dal giudice che le ha pronunciate:
1)
le ordinanze pronunciate sull'accordo delle parti, in materia della quale
queste possono disporre; esse sono tuttavia revocabili dal giudice
istruttore o dal collegio, quando vi sia l'accordo di tutte le parti;
2)
le ordinanze dichiarate espressamente non impugnabili dalla legge;
3)
le ordinanze per le quali la legge predisponga uno speciale mezzo di reclamo
(1);
4)
le ordinanze per le quali sia stato proposto reclamo a norma dell'articolo
seguente (2).
(1)
Punto così modificato dall'art. 14, L. 26 novembre 1990, n. 353.
(2)
Punto abrogato dall'art. 89, L. 26 novembre 1990, n. 353.
Art.
178
(Controllo
del collegio sulle ordinanze)
Le
parti, senza bisogno di mezzi di impugnazione, possono proporre al collegio,
quando la causa è rimessa a questo a norma dell'art. 189, tutte le
questioni risolute dal giudice istruttore con ordinanza revocabile.
L'ordinanza
del giudice istruttore, che non operi in funzione di giudice unico, quando
dichiara l'estinzione del processo è impugnabile dalle parti con reclamo
immediato al collegio (1).
Il
reclamo deve essere proposto nel termine perentorio di dieci giorni
decorrente dalla pronuncia della ordinanza se avvenuta in udienza, o
altrimenti decorrente dalla comunicazione dell'ordinanza medesima.
Il
reclamo è presentato con semplice dichiarazione nel verbale d'udienza, o
con ricorso al giudice istruttore.
Se
il reclamo è presentato in udienza, il giudice assegna nella stessa
udienza, ove le parti lo richiedono, il termine per la comunicazione di una
memoria, e quello successivo per la comunicazione di una replica. Se il
reclamo è proposto con ricorso, questo è comunicato a mezzo della
cancelleria alle altre parti, insieme con decreto, in calce, del giudice
istruttore, che assegna un termine per la comunicazione dell'eventuale
memoria di risposta. Scaduti tali termini, il collegio provvede entro i
quindici giorni successivi (2).
Scaduti
i termini previsti dal comma precedente, il collegio, entro i quindici
giorni successivi, provvede in camera di consiglio con ordinanza, alla quale
si applicano le disposizioni dell'articolo 279 quarto comma, e dell'articolo
280 (3).
Il
provvedimento del collegio è limitato all'ammissibilità e alla rilevanza
del mezzo di prova, e pertanto le parti non possono sottoporgli conclusioni
di merito, nè totali nè parziali. Tuttavia il collegio, su richiesta di
parte o d'ufficio, può limitarsi a rimettere con l'ordinanza le parti al
giudice istruttore per gli adempimenti previsti dagli articoli 189 e 190
(3).
L'esecuzione
dell'ordinanza è sospesa durante il termine per proporre reclamo e durante
il giudizio su questo, salvo che il giudice istruttore, nei casi d'urgenza,
l'abbia dichiarata esecutiva nonostante reclamo (3).
(1)
Comma così sostituito dall'art. 15, comma 1, L. 26 novembre 1990, n. 353.
(2)
Comma così modificato dall'art. 15, comma 2, L. 26 novembre 1990, n. 353.
(3)
Comma abrogato dall'art. 89, L. 26 novembre 1990, n. 353.
Art.
179
(Ordinanze
di condanna a pene pecuniarie)
Se
la legge non dispone altrimenti, le condanne a pene pecuniarie previste nel
presente codice sono pronunciate con ordinanza del giudice istruttore.
L'ordinanza
pronunciata in udienza in presenza dell'interessato e previa contestazione
dell'addebito non è impugnabile; altrimenti il cancelliere la notifica al
condannato, il quale, nel termine perentorio di tre giorni, può proporre
reclamo con ricorso allo stesso giudice che l'ha pronunciata.
Questi,
valutate le giustificazioni addotte, pronuncia sul reclamo con ordinanza non
impugnabile.
Le
ordinanze di condanna previste nel presente articolo costituiscono titolo
esecutivo.
DELLA
TRATTAZIONE DELLA CAUSA
Art.
180
(Udienza
di prima comparizione e forma della trattazione) (°)
All’udienza
fissata per la prima comparizione delle parti il giudice istruttore verifica
d’ufficio la regolarità del contraddittorio e, quando occorre, pronuncia
i provvedimenti previsti dall’articolo 102, secondo comme, dall’articolo
164, dall’articolo 167, dall’articolo 182 e dall’articolo 291, primo
comma (1).
La
trattazione della causa davanti al giudice istruttore è orale. Se
richiesto, il giudice istruttore può autorizzare comunicazioni di comparse
a norma dell’ultimo comma dell’articolo 170. In ogni caso fissa a data
successiva la prima udienza di trattazione, assegnando al convenuto un
termine perentorio non inferiore a venti giorni prima di tale udienza per
proporre le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d’ufficio
(1).
Della
trattazione della causa si redige processo verbale, nel quale si inseriscono
le conclusioni delle parti e i provvedimenti che il giudice pronuncia in
udienza.
Articolo
così sostituito dalla L. 14 luglio 1950, n. 581.
(°)
Rubrica così sostituita dall’art. 4, comma 1, D.L. 18 ottobre 1995, n.
432.
(1)
L’originario primo comma è stato sostituito con gli attuali primo e
secondo comma dall’art. 4, comma 1, D.L. 18 ottobre 1995, n. 432.
Art.
181
(Mancata
comparizione delle parti)
Se
nessuna delle parti comparisce nella prima udienza, il giudice fissa una
udienza successiva, di cui il cancelliere dà comunicazioni alle parti
costituite. Se nessuna delle parti comparisce alla nuova udienza il giudice,
con ordinanza non impugnabile, dispone la cancellazione della causa dal
ruolo (1).
Se
l'attore costituito non comparisce alla prima udienza, e il convenuto non
chiede che si proceda in assenza di lui, il giudice fissa una nuova udienza,
della quale il cancelliere dà comunicazione all'attore. Se questi non
comparisce alla nuova udienza, il giudice, se il convenuto non chiede che si
proceda in assenza di lui, ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e
dichiara l'estinzione del processo.
Articolo
così sostituito dalla L. 14 luglio 1950, n. 581.
(1)
Comma modificato dall’art. 16, L. 26 novembre 1990, n. 353 e
successivamente così modificato dall’art. 4, comma 1 bis, D.L. 18 ottobre
1995, n. 432.
Art.
182
(Difetto
di rappresentanza o di autorizzazione)
Il
giudice istruttore verifica d'ufficio la regolarità della costituzione
delle parti e, quando occorre, le invita a completare o a mettere in regola
gli atti e i documenti che riconosce difettosi.
Quando
rileva un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione, il
giudice può assegnare alle parti un termine per la costituzione della
persona alla quale spetta la rappresentanza o l'assistenza, o per il
rilascio delle necessarie autorizzazioni, salvo che si sia avverata una
decadenza.
Art.
183
(Prima
udienza di trattazione)
Nella
prima udienza di trattazione il giudice istruttore interroga liberamente le
parti presenti e, quando la natura della causa lo consente, tenta la
conciliazione. La mancata comparizione delle parti senza giustificato motivo
costituisce comportamento valutabile ai sensi del secondo comma
dell'articolo 116.
Le
parti hanno facoltà di farsi rappresentare da un procuratore generale o
speciale, il quale deve essere a conoscenza dei fatti della causa. La
procura deve essere conferita con atto pubblico o scrittura privata
autenticata, e deve attribuire al procuratore il potere di conciliare o
transigere la controversia. La mancata conoscenza, senza gravi ragioni, dei
fatti della causa da parte del procuratore è valutabile ai sensi del
secondo comma dell'articolo 116.
Il
giudice richiede alle parti, sulla base dei fatti allegati, i chiarimenti
necessari e indica le questioni rilevabili d'ufficio delle quali ritiene
opportuna la trattazione.
Nella
stessa udienza l'attore può proporre le domande e le eccezioni che sono
conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal
convenuto. Può altresì chiedere di essere autorizzato a chiamare un terzo
ai sensi degli articoli 106 e 269, terzo comma, se l'esigenza è sorta dalle
difese del convenuto. Entrambe le parti possono precisare e modificare le
domande, le eccezioni e le conclusioni già formulate (1).
Se
richiesto, il giudice fissa un termine perentorio non superiore a trenta
giorni per il deposito di memorie contenenti precisazioni o modificazioni
delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte. Concede
altresì alle parti un successivo termine perentorio non superiore a trenta
giorni per replicare alle domande ed eccezioni nuove o modificate dall’altra
parte e per proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle
eccezioni medesime. Con la stessa ordinanza il giudice fissa l'udienza per i
provvedimenti di cui all'articolo 184 (1).
Articolo
così sostituito dall'art. 17, L. 26 novembre 1990, n. 353.
(1)
Comma così sostituito dall’art. 5, D.L. 18 ottobre 1995, n. 432.
Art.
184
(Deduzioni
istruttorie)
Salva
l'applicazione dell'articolo 187 il giudice istruttore, se ritiene che siano
ammissibili e rilevanti, ammette i mezzi di prova proposti; ovvero, su
istanza di parte, rinvia ad altra udienza, assegnando un termine entro il
quale le parti possono produrre documenti e indicare nuovi mezzi di prova,
nonchè altro termine per l'eventuale indicazione di prova contraria.
I
termini di cui al comma precedente sono perentori.
Nel
caso in cui vengano disposti d'ufficio mezzi di prova, ciascuna parte può
dedurre, entro un termine perentorio assegnato dal giudice, i mezzi di prova
che si rendono necessari in relazione ai primi.
Articolo
così sostituito dall'art. 18, L. 26 novembre 1990, n. 353.
Art.
184 bis
(Rimessione
in termini)
La
parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non
imputabile può chiedere al giudice istruttore di essere rimessa in termini
(1).
Il
giudice provvede a norma dell'articolo 294, secondo e terzo comma.
Articolo
aggiunto dall'art. 19, L. 26 novembre 1990, n. 353.
(1)
Comma così sostituito dall’art. 6, D.L. 18 ottobre 1995, n. 432.
Art.
185
(Tentativo
di conciliazione)
Se
la natura della causa lo consente, il giudice istruttore, nella prima
udienza, deve cercare di conciliare le parti, disponendo, quando occorre, la
loro comparizione personale (1).
Il
tentativo di conciliazione può essere rinnovato in qualunque momento
dell'istruzione.
Quando
le parti si sono conciliate, si forma processo verbale della convenzione
conclusa. Il processo verbale costituisce titolo esecutivo.
Articolo
così sostituito dalla L. 14 luglio 1950, n. 581.
(1)
Comma abrogato dall'art. 89, L. 26 novembre 1990, n. 353.
Art.
186
(Pronuncia
dei provvedimenti)
Sulle
domande e sulle eccezioni delle parti, il giudice istruttore, sentite le
loro ragioni, dà in udienza i provvedimenti opportuni; ma può anche
riservarsi di pronunciarli entro i cinque giorni successivi.
Art.
186 bis
(Ordinanza
per il pagamento di somme non contestate)
Su
istanza di parte il giudice istruttore può disporre, fino al momento della
precisazione delle conclusioni, il pagamento delle somme non contestate
dalle parti costituite.
L'ordinanza
costituisce titolo esecutivo e conserva la sua efficacia in caso di
estinzione del processo.
L'ordinanza
è soggetta alla disciplina delle ordinanze revocabili di cui agli articoli
177, primo e secondo comma, e 178, primo comma.
Articolo
aggiunto dall'art. 20, L. 26 novembre 1990, n. 353.
Art.
186 ter
(Istanza
di ingiunzione)
Fino
al momento della precisazione delle conclusioni, quando ricorrano i
presupposti di cui all'art. 633, primo comma, n. 1), e secondo comma, e di
cui all'art. 634, la parte può chiedere al giudice istruttore, in ogni
stato del processo, di pronunciare con ordinanza ingiunzione di pagamento o
di consegna.
L'ordinanza
deve contenere i provvedimenti previsti dall'art. 641, ultimo comma, ed è
dichiarata provvisoriamente esecutiva ove ricorrano i presupposti di cui
all'art. 642, nonchè, ove la controparte non sia rimasta contumace, quelli
di cui all'art. 648, primo comma. La provvisoria esecutorietà non può
essere mai disposta ove la controparte abbia disconosciuto la scrittura
privata prodotta contro di lei o abbia proposto querela di falso contro
l'atto pubblico.
L'ordinanza
è soggetta alla disciplina delle ordinanze revocabili di cui agli articoli
177 e 178, primo comma.
Se
il processo si estingue l'ordinanza che non ne sia già munita acquista
efficacia esecutiva ai sensi dell'art. 653, primo comma.
Se
la parte contro cui è pronunciata l'ingiunzione è contumace, l'ordinanza
deve essere notificata ai sensi e per gli effetti dell'art. 644. In tal caso
l'ordinanza deve altresì contenere l'espresso avvertimento che, ove la
parte non si costituisca entro il termine di venti giorni dalla notifica,
diverrà esecutiva ai sensi dell'art. 647.
L'ordinanza
dichiarata esecutiva costituisce titolo per l'iscrizione dell'ipoteca
giudiziale.
Articolo
aggiunto dall'art. 21, L. 26 novembre 1990, n. 353.
Art.
186 quater
(Ordinanza
successiva alla chiusura dell’istruzione)
Esaurita
l’istruzione, il giudice istruttore, su istanza della parte che ha
proposto domanda di condanna al pagamento di somme ovvero alla consegna o al
rilascio di beni, può disporre con ordinanza il pagamento ovvero la
consegna o il rilascio, nei limiti per cui ritiene già raggiunta la prova.
Con l’ordinanza il giudice provvede sulle spese processuali.
L’ordinanza
è titolo esecutivo. Essa è revocabile con la sentenza che definisce il
giudizio.
Se,
dopo la pronuncia dell’ordinanza, il processo si estingue, l’ordinanza
acquista l’efficacia della sentenza impugnabile sull’oggetto dell’istanza.
La
parte intimata può dichiarare di rinunciare alla pronuncia della sentenza,
con atto notificato all’altra parte e depositato in cancelleria. Dalla
data del deposito dell’atto modificato, l’ordinanza acquista l’efficacia
della sentenza impugnabile sull’oggetto dell’istanza.
Articolo
aggiunto dall’art. 7, D.L. 18 ottobre 1995, n. 432.
Art.
187
(Provvedimenti
del giudice istruttore)
Il
giudice istruttore, se ritiene che la causa sia matura per la decisione di
merito senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, rimette le parti
davanti al collegio.
Può
rimettere le parti al collegio affinchè sia decisa separatamente una
questione di merito avente carattere preliminare, solo quando la decisione
di essa può definire il giudizio.
Il
giudice provvede analogamente se sorgono questioni attinenti alla
giurisdizione o alla competenza o ad altre pregiudiziali, ma può anche
disporre che siano decise unitamente al merito.
Qualora
il collegio provveda a norma dell'articolo 279, secondo comma, numero 4), i
termini di cui all'articolo 184, non concessi prima della rimessione al
collegio, sono assegnati dal giudice istruttore, su istanza di parte, nella
prima udienza dinanzi a lui (1).
Il
giudice dà ogni altra disposizione relativa al processo.
Articolo
così sostituito dalla L. 14 luglio 1950, n. 581.
(1)
Comma così modificato dall'art. 22, L. 26 novembre 1990, n. 353.
Art.
188
(Attività
istruttoria del giudice)
Il
giudice istruttore provvede all'assunzione dei mezzi di prova e, esaurita
l'istruzione, rimette le parti al collegio per la decisione a norma
dell'articolo seguente.
Art.
189
(Rimessione
al collegio)
Il
giudice istruttore, quando rimette la causa al collegio, a norma dei primi
tre commi dell'articolo 187 o dell'articolo 188, invita le parti a precisare
davanti a lui le conclusioni che intendono sottoporre al collegio stesso,
nei limiti di quelle formulate negli atti introduttivi o a norma dell'art.
183. Le conclusioni di merito debbono essere interamente formulate anche nei
casi previsti dall'articolo 187, secondo e terzo comma (1).
La
rimessione investe il collegio di tutta la causa, anche quando avviene a
norma dell'articolo 187, secondo e terzo comma.
Articolo
così sostituito dalla L. 14 luglio 1950, n. 581.
(1)
Comma così sostituito dall'art. 23, L. 26 novembre 1990, n. 353.
Art.
190
(Comparse
conclusionali e memorie)
Le
comparse conclusionali debbono essere depositate entro il termine perentorio
di sessanta giorni dalla rimessione della causa al collegio e le memorie di
replica entro i venti giorni successivi.
Per
il deposito delle comparse conclusionali il giudice istruttore, quando
rimette la causa al collegio, può fissare un termine più breve, comunque
non inferiore a venti giorni.
Articolo
così sostituito dall'art. 24, L. 26 novembre 1990, n. 353.
Art.
190 bis
(Decisione
del giudice istruttore in funzione di giudice unico)
Per
le cause che devono essere decise dal giudice istruttore in funzione di
giudice unico, questi, fatte precisare le conclusioni ai sensi dell'articolo
189, dispone lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di
replica ai sensi dell'articolo 190 e, quindi, deposita la sentenza in
cancelleria entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per il deposito
delle memorie di replica.
Se
una delle parti lo richiede il giudice, disposto lo scambio delle sole
comparse conclusionali ai sensi dell'articolo 190, fissa l'udienza di
discussione non oltre sessanta giorni dalla scadenza del termine per il
deposito delle comparse conclusionali; la sentenza è depositata in
cancelleria entro i sessanta giorni successivi.
Articolo
aggiunto dall'art. 25, L. 26 novembre 1990, n. 353.
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