DELLO
SCIOGLIMENTO DI COMUNIONI
Art.
784
Litisconsorzio
necessario
Le
domande di divisione ereditaria o di scioglimento di qualsiasi altra
comunione debbono proporsi in confronto di tutti gli eredi o condomini e dei
creditori opponenti se vi sono.
Art.
785
Pronuncia
sulla domanda di divisione
Se
non sorgono contestazioni sul diritto alla divisione, essa è disposta con
ordinanza dal giudice istruttore; altrimenti questi provvede a norma
dell'articolo 187.
Art.
786
Direzione
delle operazioni
Le
operazioni di divisione sono dirette dal giudice istruttore, il quale, anche
nel corso di esse, può delegarne la direzione a un notaio.
Art.
787
Vendita
di mobili
Quando
occorre procedere alla vendita di mobili, censi o rendite, il giudice
istruttore o il notaio delegato procede a norma degli articoli 534 e
seguenti, se non sorge controversia sulla necessità della vendita.
Se
sorge controversia, la vendita non può essere disposta se non con sentenza
del collegio.
Art.
788
Vendita
di immobili
Quando
occorre procedere alla vendita di immobili, il giudice istruttore provvede
con ordinanza a norma degli articoli 576 e seguenti, se non sorge
controversia sulla necessità della vendita.
Se
sorge controversia, la vendita non può essere disposta se non con sentenza
del collegio.
L'incanto
si svolge davanti al giudice istruttore che, quando occorre, può disporre
altri incanti a norma dell'articolo 591.
Quando
le operazioni sono affidate a un notaio, questi provvede direttamente alla
vendita, a norma delle disposizioni del presente articolo.
Art.
789
Progetto
di divisione e contestazioni su di esso
Il
giudice istruttore predispone un progetto di divisione che deposita in
cancelleria e fissa con decreto l'udienza di discussione del progetto,
ordinando la comparizione dei condividenti e dei creditori intervenuti.
Il
decreto è comunicato alle parti.
Se
non sorgono contestazioni, il giudice istruttore, con ordinanza non
impugnabile, dichiara esecutivo il progetto, altrimenti provvede a norma
dell'articolo 187.
In
ogni caso il giudice istruttore dà con ordinanza le disposizioni necessarie
per l'estrazione a sorte dei lotti.
Art.
790
Operazioni
davanti al notaio
Se
a dirigere le operazioni di divisione è stato delegato un notaio, questi
dà avviso, almeno cinque giorni prima, ai condividenti e ai creditori
intervenuti del luogo, giorno e ora in cui le operazioni avranno inizio.
Le
operazioni si svolgono alla presenza delle parti, assistite, se lo
richiedono e a loro spese, dai propri procuratori.
Se
nel corso delle operazioni sorgono contestazioni in ordine alle stesse, il
notaio redige apposito processo verbale che trasmette al giudice istruttore.
Questi
fissa con decreto un'udienza per la comparizione delle parti, alle quali il
decreto stesso è comunicato dal cancelliere.
Sulle
contestazioni il giudice provvede con ordinanza.
Art.
791
Progetto
di divisione formato dal notaio
Il
notaio redige unico processo verbale delle operazioni effettuate.
Formato
il progetto delle quote e dei lotti, se le parti non si accordano su di
esso, il notaio trasmette il processo verbale al giudice istruttore, entro
cinque giorni dalla sottoscrizione.
Il
giudice provvede come al penultimo comma dell'articolo precedente per la
fissazione dell'udienza di comparizione delle parti e quindi emette i
provvedimenti di sua competenza a norma dell'articolo 187.
L'estrazione
dei lotti non può avvenire se non in base a ordinanza del giudice, emessa a
norma dell'articolo 789 ultimo comma o a sentenza passata in giudicato.
DEL
PROCESSO DI LIBERAZIONE DEGLI IMMOBILI DALLE IPOTECHE
Art.
792
Deposito
del prezzo
L'acquirente
che ha dichiarato al precedente proprietario e ai creditori iscritti di
volere liberare l'immobile acquistato dalle ipoteche deve chiedere, con
ricorso al presidente del tribunale competente per la espropriazione, la
determinazione dei modi per il deposito del prezzo offerto. Il presidente
provvede con decreto.
Se
non sono state fatte richieste di espropriazione nei quaranta giorni
successivi alla notificazione della dichiarazione al precedente proprietario
e ai creditori iscritti, l'acquirente, nel termine perentorio di sessanta
giorni dalla notificazione, deve depositare nei modi prescritti dal
presidente del tribunale il prezzo offerto e presentare nella cancelleria il
certificato del deposito, il titolo d'acquisto col certificato di
trascrizione, un estratto autentico dello stato ipotecario e l'originale
dell'atto notificato al precedente proprietario e ai creditori iscritti.
Art.
793
Convocazione
dei creditori
Su
presentazione da parte del cancelliere dei documenti indicati nell'articolo
precedente, il presidente designa con decreto un giudice per il procedimento
e fissa l'udienza di comparizione dell'acquirente, del precedente
proprietario e dei creditori iscritti, e stabilisce il termine perentorio
entro il quale il decreto deve essere notificato alle altre parti, a cura
dell'acquirente.
Art.
794
Provvedimenti
del giudice
All'udienza
il giudice, accertata la regolarità del deposito e degli atti del
procedimento, dispone con ordinanza la cancellazione delle ipoteche iscritte
anteriormente alla trascrizione del titolo dell'acquirente che ha chiesto la
liberazione, e quindi provvede alla distribuzione del prezzo a norma degli
articoli 596 e seguenti.
Art.
795
Espropriazione
Se
è fatta istanza di espropriazione, il giudice, verificate le condizioni
stabilite dalla legge per l'ammissibilità di essa, dispone con decreto che
si proceda a norma degli articoli 567 e seguenti.
La
vendita non può essere fatta che all'incanto a norma degli articoli 576 e
seguenti.
L'incanto
si apre sul prezzo offerto dal creditore istante.
Alla
distribuzione della somma ricavata partecipano, oltre ai creditori
privilegiati e ipotecari, i creditori dell'acquirente.
Quest'ultimo
ha diritto di essere collocato nella graduazione con privilegio per le spese
sopportate per la dichiarazione di liberazione.
DELL'EFFICACIA
DELLE SENTENZE STRANIERE E DELL'ESECUZIONE DI ALTRI ATTI DI AUTORITÀ
STRANIERE
Art.
796
Giudice
competente
Chi
vuol far valere nella Repubblica una sentenza straniera deve proporre
domanda mediante citazione davanti alla Corte d'appello del luogo in cui la
sentenza deve avere attuazione.
La
dichiarazione di efficacia può essere chiesta in via diplomatica, quando
ciò è consentito dalle convenzioni internazionali oppure dalla
reciprocità. In questo caso, se la parte interessata non ha costituito un
procuratore, il presidente della Corte d'appello, su richiesta del pubblico
ministero, nomina un curatore speciale per proporre la domanda.
L'intervento
del pubblico ministero è sempre necessario.
Articolo
abrogato, a decorrere dal 31 dicembre 1996, dall'art. 73, L. 31 maggio 1995,
n. 218.
Art.
797
Condizioni
per la dichiarazione di efficacia
La
Corte d'appello dichiara con sentenza l'efficacia nella Repubblica della
sentenza straniera quando accerta:
1)
che il giudice dello Stato nel quale la sentenza è stata pronunciata poteva
conoscere della causa secondo i principi sulla competenza giurisdizionale
vigenti nell'ordinamento italiano;
2)
che la citazione è stata notificata in conformità alla legge del luogo
dove si è svolto il giudizio ed è stato in essa assegnato un congruo
termine a comparire;
3)
che le parti si sono costituite in giudizio secondo la legge del luogo o la
contumacia è stata accertata e dichiarata validamente in conformità della
stessa legge;
4)
che la sentenza è passata in giudicato secondo la legge del luogo in cui è
stata pronunciata;
5)
che essa non è contraria ad altra sentenza pronunciata da un giudice
italiano;
6)
che non è pendente davanti a un giudice italiano un giudizio per il
medesimo oggetto e tra le stesse parti, istituito prima del passaggio in
giudicato della sentenza straniera;
7)
che la sentenza non contiene disposizioni contrarie all'ordine pubblico
italiano.
Ai
fini dell'attuazione il titolo è costituito dalla sentenza straniera e da
quella della Corte d'appello che ne dichiara l'efficacia.
Articolo
abrogato, a decorrere dal 31 dicembre 1996, dall'art. 73, L. 31 maggio 1995,
n. 218.
Art.
798
Riesame
del merito
Su
domanda del convenuto la Corte di appello procede al riesame del merito
della causa, quando la sentenza è stata pronunciata in contumacia, o quando
ricorre alcuno dei casi indicati nei numeri 1, 2, 3, 4 e 6 dell'articolo
395.
In
questi casi la corte, secondo i risultati della istruzione e della
discussione, decide sul merito, oppure dichiara l'efficacia della sentenza
straniera.
Articolo
abrogato, a decorrere dal 31 dicembre 1996, dall'art. 73, L. 31 maggio 1995,
n. 218.
Art.
799
Dichiarazione
di efficacia in giudizio pendente
La
sentenza straniera può essere fatta valere anche in corso di giudizio,
quando il giudice di questo accerta che ricorrono le condizioni indicate
nell'articolo 797. Tale accertamento produce effetti soltanto nel giudizio
in cui la sentenza straniera è fatta valere. Ma, se vi procede la Corte
d'appello competente a norma dell'articolo 796, l'efficacia della sentenza
può essere, su istanza di parte, espressamente dichiarata a tutti gli
effetti.
Se
la parte contro la quale è fatta valere la sentenza domanda il riesame del
merito a norma dell'articolo precedente, il giudice sospende il procedimento
e fissa un termine perentorio per proporre la domanda di riesame davanti
alla Corte d'appello competente.
Articolo
abrogato, a decorrere dal 31 dicembre 1996, dall'art. 73, Legge 31 maggio
1995, n. 218.
Art.
800
Sentenze
arbitrali straniere
Le
disposizioni degli articoli precedenti si applicano anche alle sentenze
arbitrali straniere, pronunciate tra stranieri o tra uno straniero e un
cittadino oppure tra cittadini domiciliati o residenti all'estero, purchè
non riguardino le controversie che non possono formare oggetto di
compromesso a norma dell'articolo 806 e, secondo la legge del luogo in cui
sono state pronunciate, abbiano efficacia di una sentenza dell'autorità
giudiziaria.
Articolo
abrogato dall'art. 24, L. 5 gennaio 1994, n. 25.
Art.
801
Provvedimenti
stranieri di volontaria giurisdizione
Agli
atti di giudici stranieri in materia di volontaria giurisdizione, quando si
vuole farli valere in Italia, è attribuita efficacia nella Repubblica a
norma degli articoli 796 e 797 in quanto applicabili.
Articolo
abrogato, a decorrere dal 31 dicembre 1996, dall'art. 73, L. 31 maggio 1995,
n. 218.
Art.
802
Assunzione
di mezzi di prova disposti da giudici stranieri
Le
sentenze e i provvedimenti di giudici stranieri riguardanti esami di
testimoni, accertamenti tecnici, giuramenti, interrogatori o altri mezzi di
prova da assumersi nelle Repubblica sono resi esecutivi con decreto della
Corte d'appello del luogo in cui si deve procedere a tali atti, sentito il
pubblico ministero.
Se
l'assunzione dei mezzi di prova è chiesta dalla parte interessata,
l'istanza è proposta alla Corte mediante ricorso, al quale deve essere
unita copia autentica della sentenza o del provvedimento che ha ordinato gli
atti chiesti.
Se
l'assunzione è domandata dallo stesso giudice, la richiesta deve essere
trasmessa in via diplomatica.
La
Corte delibera in camera di consiglio e, qualora autorizzi l'assunzione,
rimette gli atti al giudice competente.
Articolo
abrogato, a decorrere dal 31 dicembre 1996, dall'art. 73, Legge 31 maggio
1995, n. 218.
Art.
803
Esecuzione
richiesta in via diplomatica
Se
la richiesta per l'assunzione di mezzi di prova di atti di istruzione è
fatta in via diplomatica e la parte interessata non ha costituito un
procuratore che ne promuova l'assunzione, i provvedimenti necessari per
questa sono pronunciati d'ufficio dal giudice procedente, e le notificazioni
sono fatte a cura del cancelliere.
Quando
i mezzi richiesti lo esigono, lo stesso giudice può nominare d'ufficio un
procuratore che rappresenti la parte interessata.
Articolo
abrogato, a decorrere dal 31 dicembre 1996, dall'art. 73, L. 31 maggio 1995,
n. 218.
Art.
804
Atti
pubblici ricevuti all'estero
L'efficacia
esecutiva nella Repubblica degli atti contrattuali ricevuti da pubblico
ufficiale in paese estero è dichiarata con sentenza della Corte d'appello
del luogo in cui l'atto deve eseguirsi, previo accertamento che l'atto ha
forza esecutiva nel paese estero nel quale è stato ricevuto e che non
contiene disposizioni contrarie all'ordine pubblico italiano.
Articolo
abrogato, a decorrere dal 31 dicembre 1996, dall'art. 73, L. 31 maggio 1995,
n. 218.
Art.
805
Notificazione
di atti giudiziari di autorità straniere
La
notificazione di citazioni a comparire davanti ad autorità straniere o di
altri atti provenienti da uno stato estero è autorizzata dal pubblico
ministero presso il tribunale, nella cui giurisdizione la notificazione si
deve eseguire.
La
notificazione richiesta in via diplomatica è eseguita, a cura del pubblico
ministero, da un ufficiale giudiziario da lui richiesto.
Articolo
abrogato, a decorrere dal 31 dicembre 1996, dall'art. 73, L. 31 maggio 1995,
n. 218.
DELL'ARBITRATO
DEL
COMPROMESSO E DELLA CLAUSOLA COMPROMISSORIA
Art.
806
Compromesso
Le
parti possono far decidere da arbitri le controversie tra di loro insorte,
tranne quelle previste negli articoli 409 e 442, quelle che riguardano
questioni di stato e di separazione personale tra coniugi e le altre che non
possono formare oggetto di transazione.
Art.
807
Forma
del compromesso
Il
compromesso deve, a pena di nullità, essere fatto per iscritto e
determinare l'oggetto della controversia.
La
forma scritta s'intende rispettata anche quando la volontà delle parti è
espressa per telegrafo o telescrivente (1).
Al
compromesso si applicano le disposizioni che regolano la validità dei
contratti eccedenti l'ordinaria amministrazione.
(1)
Comma aggiunto dall'art. 2, Legge 5 gennaio 1994, n. 25.
Art.
808
Clausola
compromissoria
Le
parti, nel contratto che stipulano o in un atto separato, possono stabilire
che le controversie nascenti dal contratto medesimo siano decise da arbitri,
purchè si tratti di controversie che possono formare oggetto di
compromesso. La clausola compromissoria deve risultare da atto avente la
forma richiesta per il compromesso ai sensi dell'art. 807, commi 1° e 2°.
Le
controversie di cui all'articolo 409 possono essere decise da arbitri solo
se ciò sia previsto nei contratti e accordi collettivi di lavoro, purchè
ciò avvenga, a pena di nullità, senza pregiudizio della facoltà delle
parti di adire l'autorità giudiziaria. La clausola compromissoria contenuta
in contratti o accordi collettivi o in contratti individuali di lavoro è
nulla ove autorizzi gli arbitri a pronunciare secondo equità ovvero
dichiari il lodo non impugnabile.
La
validità della clausola compromissoria deve essere valutata in modo
autonomo rispetto al contratto al quale si riferisce; tuttavia, il potere di
stipulare il contratto comprende il potere di convenire la clausola
compromissoria.
Articolo
così sostituito dall'art. 3, Legge 5 gennaio 1994, n. 25.
Art.
809
Numero
e modo di nomina degli arbitri
Gli
arbitri possono essere uno o più, purchè in numero dispari.
Il
compromesso o la clausola compromissoria deve contenere la nomina degli
arbitri oppure stabilire il numero di essi e il modo di nominarli.
In
caso di indicazione di un numero pari di arbitri, l'ulteriore arbitro, se le
parti non hanno diversamente convenuto, è nominato dal presidente del
tribunale nei modi previsti dall'articolo 810. Qualora manchi l'indicazione
del numero degli arbitri e le parti non si accordino a riguardo, gli arbitri
sono tre e, in mancanza di nomina, se le parti non hanno diversamente
convenuto, provvede il presidente del tribunale nei modi previsti
dall'articolo 810 (1).
(1)
Comma così sostituito dall'art. 4, Legge 5 gennaio 1994, n. 25.
Capo
II: DEGLI ARBITRI
Art.
810
Nomina
degli arbitri
Quando
a norma del compromesso o della clausola compromissoria gli arbitri debbono
essere nominati dalle parti, ciascuna di esse, con atto notificato a mezzo
di ufficiale giudiziario, può rendere noto all'altra l'arbitro o gli
arbitri che essa nomina, con invito a procedere alla designazione dei
propri. La parte, alla quale è rivolto l'invito, deve notificare, nei venti
giorni successivi, le generalità dell'arbitro o degli arbitri da essa
nominati.
In
mancanza, la parte che ha fatto l'invito può chiedere, mediante ricorso,
che la nomina sia fatta dal presidente del tribunale nella cui
circoscrizione è la sede dell'arbitrato. Se le parti non hanno ancora
determinato tale sede, il ricorso è presentato al presidente del tribunale
del luogo in cui è stato stipulato il compromesso o il contratto al quale
si riferisce la clausola compromissoria oppure, se tale luogo è all'estero,
al presidente del tribunale di Roma. Il presidente, sentita, quando occorre,
l'altra parte, provvede con ordinanza non impugnabile (1).
La
stessa disposizione si applica se la nomina di uno o più arbitri sia dal
compromesso o dalla clausola compromissoria demandata all'autorità
giudiziaria o se, essendo demandata a un terzo, questi non vi abbia
provveduto.
(1)
Comma così sostituito dall'art. 5, Legge 5 gennaio 1994, n. 25.
Art.
811
Sostituzione
di arbitri
Quando
per qualsiasi motivo vengano a mancare tutti o alcuni degli arbitri
nominati, si provvede alla loro sostituzione secondo quanto è stabilito per
la loro nomina nel compromesso o nella clausola compromissoria. Se la parte
a cui spetta o il terzo non vi provvede o se il compromesso o la clausola
compromissoria nulla dispongono al riguardo, si applicano le disposizioni
dell'articolo precedente.
Art.
812
Capacità
di essere arbitro
Gli
arbitri possono essere sia cittadini italiani sia stranieri (1).
Non
possono essere arbitri i minori, gli interdetti, gli inabilitati, i falliti,
e coloro che sono sottoposti a interdizione dai pubblici uffici.
(1)
Comma così sostituito dalla Legge 9 febbraio 1983, n. 28.
Art.
813
Accettazione
e obblighi degli arbitri
L'accettazione
degli arbitri deve essere data per iscritto e può risultare dalla
sottoscrizione del compromesso.
Gli
arbitri debbono pronunciare il lodo entro il termine stabilito dalle parti o
dalla legge; in mancanza, nel caso di annullamento del lodo per questo
motivo, sono tenuti al risarcimento dei danni. Sono egualmente tenuti al
risarcimento dei danni se dopo l'accettazione rinunciano all'incarico senza
giustificato motivo.
Se
le parti non hanno diversamente convenuto, l'arbitro che omette o ritarda di
compiere un atto relativo alle sue funzioni, può essere sostituito
d'accordo tra le parti o dal terzo a ciò incaricato dal compromesso o dalla
clausola compromissoria. In mancanza, decorso il termine di quindici giorni
da apposita diffida comunicata per mezzo di lettera raccomandata all'arbitro
per ottenere l'atto, ciascuna delle parti può proporre ricorso al
presidente del tribunale nella cui circoscrizione è la sede dell'arbitrato.
Il presidente, sentite le parti, provvede con ordinanza non impugnabile e,
ove accerti l'omissione o il ritardo, dichiara la decadenza dell'arbitro e
provvede alla sua sostituzione.
Articolo
così sostituito dall'art. 6, Legge 5 gennaio 1994, n. 25.
Art.
814
Diritti
degli arbitri
Gli
arbitri hanno diritto al rimborso delle spese e all'onorario per l'opera
prestata, salvo che vi abbiano rinunciato al momento dell'accettazione o con
atto scritto successivo. Le parti sono tenute solidalmente al pagamento,
salvo rivalsa tra loro.
Quando
gli arbitri provvedono direttamente alla liquidazione delle spese e
dell'onorario, tale liquidazione non è vincolante per le parti se esse non
l'accettano. In tal caso l'ammontare delle spese e dell'onorario è
determinato con ordinanza non impugnabile dal presidente del tribunale
indicato nell'articolo 810 secondo comma, su ricorso degli arbitri e sentite
le parti.
L'ordinanza
è titolo esecutivo contro le parti.
Art.
815
Ricusazione
degli arbitri
La
parte può ricusare l'arbitro, che essa non ha nominato, per i motivi
indicati nell'articolo 51.
La
ricusazione è proposta mediante ricorso al presidente del tribunale
indicato nell'articolo 810, secondo comma, entro il termine perentorio di
dieci giorni dalla notificazione della nomina o dalla sopravvenuta
conoscenza della causa di ricusazione. Il presidente pronuncia con ordinanza
non impugnabile, sentito l'arbitro ricusato e assunte, quando occorre,
sommarie informazioni (1).
(1)
Comma così sostituito dall'art. 7, Legge 5 gennaio 1994, n. 25.
DEL
PROCEDIMENTO
Art.
816
Svolgimento
del procedimento
Le
parti determinano la sede dell'arbitrato nel territorio della Repubblica;
altrimenti provvedono gli arbitri nella loro prima riunione.
Le
parti possono stabilire nel compromesso, nella clausola compromissoria o con
atto scritto separato, purchè anteriore all'inizio del giudizio arbitrale,
le norme che gli arbitri debbono osservare nel procedimento.
In
mancanza di tali norme gli arbitri hanno facoltà di regolare lo svolgimento
del giudizio nel modo che ritengono più opportuno.
Essi
debbono in ogni caso assegnare alle parti i termini per presentare documenti
e memorie, e per esporre le loro repliche.
Gli
atti di istruzione possono essere delegati dagli arbitri ad uno di essi.
Su
tutte le questioni che si presentano nel corso del procedimento gli arbitri
provvedono con ordinanza non soggetta a deposito e revocabile tranne che nel
caso previsto nell'articolo 819.
Articolo
così sostituito dall'art. 8, Legge 5 gennaio 1994, n. 25.
Art.
817
Eccezione
d'incompetenza
La
parte, che non eccepisce nel corso del procedimento arbitrale che le
conclusioni delle altre parti esorbitano dai limiti del compromesso o della
clausola compromissoria, non può, per questo motivo, impugnare di nullità
il lodo.
Articolo
così modificato dall'art. 9, Legge 5 gennaio 1994, n. 25.
Art.
818
Provvedimenti
cautelari
Gli
arbitri non possono concedere sequestri, nè altri provvedimenti cautelari.
Il
giudice, che ha concesso un sequestro relativamente a una controversia
compromessa in arbitri, pronuncia anche sulla convalida di esso, senza
pregiudizio della causa di merito. Lo stesso giudice, quando è intervenuta
la pronuncia degli arbitri, provvede all'eventuale revoca del sequestro (1).
(1)
Comma abrogato dall'art. 89, Legge 26 novembre 1990, n. 353.
Art.
819
Questioni
incidentali
Se
nel corso del procedimento sorge una questione che per legge non può
costituire oggetto di giudizio arbitrale, gli arbitri, qualora ritengano che
il giudizio ad essi affidato dipende dalla definizione di tale questione,
sospendono il procedimento.
Fuori
di tali ipotesi gli arbitri decidono tutte le questioni insorte nel giudizio
arbitrale.
Nel
caso previsto dal primo comma il termine stabilito nell'articolo 820 resta
sospeso fino al giorno in cui una delle parti notifichi agli arbitri la
sentenza passata in giudicato che ha deciso la causa incidentale; ma se il
termine che resta a decorrere ha una durata inferiore a sessanta giorni, è
prorogato di diritto fino a raggiungere i sessanta giorni.
Articolo
così sostituito dall'art. 10, Legge 5 gennaio 1994, n. 25.
Art.
819 bis
Connessione
La
competenza degli arbitri non è esclusa dalla connessione tra la
controversia ad essi deferita ed una causa pendente dinanzi al giudice.
Articolo
aggiunto dall'art. 11, Legge 5 gennaio 1994, n. 25.
Art.
819 ter
Assunzione
delle testimonianze
Gli
arbitri possono assumere direttamente presso di sè la testimonianza, ovvero
deliberare di assumere la deposizione del testimone, ove questi vi consenta,
nella sua abitazione o nel suo ufficio. Possono altresì deliberare di
assumere la deposizione richiedendo al testimone di fornire per iscritto
risposte a quesiti nel termine che essi stessi stabiliscono.
Articolo
aggiunto dall'art. 12, L. 5 gennaio 1994, n. 25.
DEL
LODO
Rubrica
così sostituita dall'art. 15, Legge 5 gennaio 1994, n. 25.
Art.
820
Termini
per la decisione
Se
le parti non hanno disposto altrimenti, gli arbitri debbono pronunciare il
lodo nel termine di centottanta giorni dall'accettazione della nomina. Se
gli arbitri sono più e l'accettazione non è avvenuta contemporaneamente da
parte di tutti, il termine decorre dall'ultima accettazione. Il termine è
sospeso quando è proposta istanza di ricusazione e fino alla pronuncia su
di essa, ed è interrotto quando occorre procedere alla sostituzione degli
arbitri.
Quando
debbono essere assunti mezzi di prova o sia stato pronunciato lodo non
definitivo, gli arbitri possono prorogare per una sola volta il termine e
per non più di centottanta giorni.
Nel
caso di morte di una delle parti il termine è prorogato di trenta giorni.
Le
parti, d'accordo, possono consentire con atto scritto la proroga del
termine.
Articolo
così sostituito dall'art. 13, L. 5 gennaio 1994, n. 25.
Art.
821
Rilevanza
del decorso del termine
Il
decorso del termine indicato nell'articolo precedente non può essere fatto
valere come causa di nullità del lodo se la parte, prima della
deliberazione del lodo risultante dal dispositivo sottoscritto dalla
maggioranza degli arbitri, non abbia notificato alla altre parti e agli
arbitri che intende far valere la loro decadenza.
Articolo
così modificato dall'art. 14, Legge 5 gennaio 1994, n. 25.
Art.
822
Norme
per la deliberazione (.)
Gli
arbitri decidono secondo le norme di diritto, salvo che le parti li abbiano
autorizzati con qualsiasi espressione a pronunciare secondo equità.
Art.
823
Deliberazione
e requisiti del lodo
Il
lodo è deliberato a maggioranza di voti dagli arbitri riuniti in conferenza
personale ed è quindi redatto per iscritto.
Esso
deve contenere:
1)
l'indicazione delle parti;
2)
l'indicazione dell'atto di compromesso o della clausola compromissoria e dei
requisiti relativi;
3)
l'esposizione sommaria dei motivi;
4)
il dispositivo;
5)
l'indicazione della sede dell'arbitrato e del luogo o del modo in cui è
stato deliberato (1);
6)
la sottoscrizione di tutti gli arbitri, con l'indicazione del giorno, mese
ed anno in cui è apposta; la sottoscrizione può avvenire anche in luogo
diverso da quello della deliberazione ed anche all'estero; se gli arbitri
sono più di uno, le varie sottoscrizioni, senza necessità di ulteriore
conferenza personale, possono avvenire in luoghi diversi (2).
Tuttavia
è valido il lodo sottoscritto dalla maggioranza degli arbitri, purchè si
dia atto che esso è stato deliberato in conferenza personale di tutti, con
l'espressa dichiarazione che gli altri non hanno voluto o non hanno potuto
sottoscriverlo.
Il
lodo ha efficacia vincolante tra le parti dalla data della sua ultima
sottoscrizione (3).
(1)
Numero così sostituito dall'art. 16, L. 5 gennaio 1994, n. 25.
(2)
Numero così sostituito dalla L. 9 febbraio 1983, n. 28.
(3)
Comma aggiunto dalla L. 9 febbraio 1983, n. 28.
Art.
824
Luogo
di pronuncia
Il
lodo deve essere pronunciato nel territorio della Repubblica.
Articolo
abrograto dall'art. 16, L. 5 gennaio 1994, n. 25.
Art.
825
Deposito
del lodo
Gli
arbitri redigono il lodo in tanti originali quante sono le parti e ne danno
comunicazione a ciascuna parte, mediante consegna di un originale, anche con
spedizione in plico raccomandato, entro dieci giorni dalla data dell'ultima
sottoscrizione.
La
parte che intende fare eseguire il lodo nel territorio della Repubblica è
tenuta a depositarlo in originale o in copia conforme, insieme con l'atto di
compromesso o con l'atto contenente la clausola compromissoria o con
documento equipollente, in originale o in copia conforme, nella cancelleria
della pretura nella cui circoscrizione è la sede dell'arbitrato.
Il
pretore, accertata la regolarità formale del lodo, lo dichiara esecutivo
con decreto. Il lodo reso esecutivo è soggetto a trascrizione, in tutti i
casi nei quali sarebbe soggetta a trascrizione la sentenza avente il
medesimo contenuto.
Del
deposito e del provvedimento del pretore è data notizia dalla cancelleria
alle parti nei modi stabiliti nell'articolo 133, secondo comma.
Contro
il decreto del pretore che nega l'esecutorietà del lodo è ammesso reclamo
mediante ricorso al tribunale, entro trenta giorni dalla comunicazione; il
tribunale, sentite le parti, provvede in camera di consiglio con ordinanza
non impugnabile.
Articolo
così sostituito dall'art. 17, Legge 5 gennaio 1994, n. 25.
Art.
826
Correzione
del lodo (1)
Il
lodo può essere corretto, su istanza di parte, dagli stessi arbitri che lo
hanno pronunziato, qualora questi siano incorsi in omissioni o in errori
materiali o di calcolo.
Gli
arbitri, sentite le parti, provvedono entro venti giorni. Del provvedimento
è data comunicazione alle parti, anche con spedizione in plico
raccomandato, entro 10 dieci giorni dalla data dell'ultima sottoscrizione.
Se
il lodo è già stato depositato, la correzione è richiesta al pretore del
luogo in cui lo stesso è depositato. Si applica le disposizioni dell'art.
288 in quanto compatibili.
Articolo
così sostituito dall'art. 18, Legge 5 gennaio 1994, n. 25.
(1)
Rubrica così sostituita dall'art. 13, Legge 5 gennaio 1994, n. 25.
DELLE
IMPUGNAZIONI
Art.
827
Mezzi
di impugnazione
Il
lodo è soggetto soltanto all'impugnazione per nullità, per revocazione o
per opposizione di terzo.
I
mezzi di impugnazione possono essere proposti indipendentemente dal deposito
del lodo.
Il
lodo che decide parzialmente il merito della controversia è immediatamente
impugnabile, ma il lodo che risolve alcune delle questioni insorte senza
definire il giudizio arbitrale è impugnabile solo unitamente al lodo
definitivo.
Articolo
così sostituito dall'art. 19, Legge 5 gennaio 1994, n. 25.
Art.
828
Impugnazione
per nullità
L'impugnazione
per nullità si propone, nel termine di novanta giorni dalla notificazione
del lodo, davanti alla corte d'appello nella cui circoscrizione è la sede
dell'arbitrato.
L'impugnazione
non è più proponibile decorso un anno dalla data dell'ultima
sottoscrizione.
L'istanza
per la correzione del lodo non sospende il termine per l'impugnazione;
tuttavia il lodo può essere impugnato relativamente alle parti corrette nei
termini ordinari, a decorrere dalla notificazione della pronuncia di
correzione.
Articolo
così sostituito dall'art. 20, Legge 5 gennaio 1994, n. 25.
Art.
829
Casi
di nullità
L'impugnazione
per nullità è ammessa, nonostante qualunque rinuncia, nei casi seguenti:
1)
se il compromesso è nullo;
2)
se gli arbitri non sono stati nominati con le forme e nei modi prescritti
nei capi I e II del presente titolo, purchè la nullità sia stata dedotta
nel giudizio arbitrale;
3)
se il lodo è stato pronunciato da chi non poteva essere nominato arbitro a
norma dell'articolo 812;
4)
se il lodo ha pronunciato fuori dei limiti del compromesso o non ha
pronunciato su alcuno degli oggetti del compromesso o contiene disposizioni
contraddittorie, salva la disposizione dell'articolo 817;
5)
se il lodo non contiene i requisiti indicati nei numeri 3, 4, 5 e 6 del
secondo comma dell'articolo 823, salvo il disposto del terzo comma di detto
articolo;
6)
se il lodo è stato pronunciato dopo la scadenza del termine indicato
nell'articolo 820, salvo il disposto dell'articolo 821;
7)
se nel procedimento non sono state osservate le forme prescritte per i
giudizi sotto pena di nullità, quando le parti ne avevano stabilita
l'osservanza a norma dell'articolo 816 e la nullità non è stata sanata;
8)
se il lodo è contrario ad altro precedente lodo non più impugnabile o a
precedente sentenza passata in giudicato tra le parti, purchè la relativa
eccezione sia stata dedotta nel giudizio arbitrale;
9)
se non è stato osservato nel procedimento arbitrale il principio del
contraddittorio.
L'impugnazione
per nullità è altresì ammessa se gli arbitri nel giudicare non hanno
osservato le regole di diritto, salvo che le parti li avessero autorizzati a
decidere secondo equità, o avessero dichiarato il lodo non impugnabile.
Nel
caso previsto nell'articolo 808, secondo comma, il lodo è soggetto
all'impugnazione anche per violazione e falsa applicazione dei contratti e
accordi collettivi.
Articolo
così sostituito dall'art. 21, Legge 5 gennaio 1994, n. 25.
Art.
830
Decisione
sull'impugnazione per nullità
La
corte d'appello, quando accoglie l'impugnazione, dichiara con sentenza la
nullità del lodo; qualora il vizio incida soltanto su una parte del lodo
che sia scindibile dalle altre, dichiara la nullità parziale del lodo.
Salvo
volontà contraria di tutte le parti, la corte d'appello pronuncia anche sul
merito, se la causa è in condizione di essere decisa, ovvero rimette con
ordinanza la causa all'istruttore, se per la decisione del merito è
necessaria una nuova istruzione.
In
pendenza del giudizio, su istanza di parte, la corte d'appello può
sospendere con ordinanza l'esecutorietà del lodo.
Articolo
così sostituito dall'art. 22, Legge 5 gennaio 1994, n. 25.
Art.
831
Revocazione
ed opposizione di terzo
Il
lodo, nonostante qualsiasi rinuncia, è soggetto a revocazione nei casi
indicati nei numeri 1), 2), 3) e 6) dell'articolo 395, osservati i termini e
le forme stabiliti nel libro secondo.
Se
i casi di cui al primo comma si verificano durante il corso del processo di
impugnazione per nullità, il termine per la proposizione della domanda di
revocazione è sospeso fino alla comunicazione della sentenza che abbia
pronunciato sulla nullità.
Il
lodo è soggetto ad opposizione di terzo nei casi indicati nell'articolo
404.
Le
impugnazioni per revocazione e per opposizione di terzo si propongono
davanti alla corte d'appello nella cui circoscrizione è la sede
dell'arbitrato.
La
corte d'appello può riunire le impugnazioni per nullità, per revocazione e
per opposizione di terzo nello stesso processo, salvo che lo stato della
causa preventivamente proposta non consenta l'esauriente trattazione e
decisione delle altre cause.
Articolo
così sostituito dall'art. 23, Legge 5 gennaio 1994, n. 25.
DELL'ARBITRATO
INTERNAZIONALE
(Capo
aggiunto dall'art. 24, Legge 5 gennaio 1994, n. 25)
Art.
832
Arbitrato
internazionale
Qualora
alla data della sottoscrizione della clausola compromissoria o del
compromesso almeno una delle parti risieda o abbia la propria sede effettiva
all'estero oppure qualora debba essere eseguita all'estero una parte
rilevante delle prestazioni nascenti dal rapporto al quale la controversia
si riferisce, le disposizioni dei capi da I a V del presente titolo si
applicano all'arbitrato in quanto non derogate dal presente capo.
Sono
in ogni caso salve le norme stabilite in convenzioni internazionali.
Art.
833
Forma
della clausola compromissoria
La
clausola compromissoria contenuta in condizioni generali di contratto oppure
in moduli o formulari non è soggetta all'approvazione specifica prevista
dagli articoli 1341 e 1342 del codice civile.
E'
valida la clausola compromissoria contenuta in condizioni generali che siano
recepite in un accordo scritto delle parti, purchè le parti abbiano avuto
conoscenza della clausola o avrebbero dovuto conoscerla usando l'ordinaria
diligenza.
Art.
834
Norme
applicabili al merito
Le
parti hanno facoltà di stabilire d'accordo tra loro le norme che gli
arbitri debbono applicare al merito della controversia oppure di disporre
che gli arbitri pronuncino secondo equità. Se le parti non provvedono, si
applica la legge con la quale il rapporto è più strettamente collegato.
In
entrambi i casi gli arbitri tengono conto delle indicazioni del contratto e
degli usi del commercio.
Art.
835
Lingua
dell'arbitrato
Se
le parti non hanno diversamente convenuto, la lingua del procedimento è
determinata dagli arbitri, tenuto conto delle circostanze.
Art.
836
Ricusazione
degli arbitri
La
ricusazione degli arbitri è regolata dall'art. 815, se le parti non hanno
diversamente convenuto.
Art.
837
Deliberazione
del lodo
Il
lodo è deliberato a maggioranza di voti dagli arbitri riuniti in conferenza
personale, anche videotelefonica, salvo che le parti abbiano deliberato
diversamente, ed è quindi redatto per iscritto.
Art.
838
Impugnazione
All'arbitrato
internazionale non si applicano le disposizioni dell'articolo 829, secondo
comma, dell'articolo 830, secondo comma, e dell'articolo 831 se le parti non
hanno diversamente convenuto.
DEI
LODI STRANIERI
(Capo
aggiunto dall'art. 24, Legge 5 gennaio 1994, n. 25)
Art.
839
Riconoscimento
ed esecuzione dei lodi stranieri
Chi
vuol far valere nella Repubblica un lodo straniero deve proporre ricorso al
presidente della corte d'appello nella cui circoscrizione risiede l'altra
parte; se tale parte non risiede in Italia è competente la corte d'appello
di Roma.
Il
ricorrente deve produrre il lodo in originale o in copia conforme, insieme
con l'atto di compromesso, o documento equipollente, in originale o in copia
conforme.
Qualora
i documenti di cui al secondo comma non siano redatti in lingua italiana la
parte istante deve altresì produrne una produzione certificata conforme.
Il
presidente della corte d'appello, accertata la regolarità formale del lodo,
dichiara con decreto l'efficacia del lodo straniero nella Repubblica,
salvochè:
1)
la controversia non potesse formare oggetto di compromesso secondo la legge
italiana;
2)
il lodo contenga disposizioni contrarie all'ordine pubblico.
Art.
840
Opposizione
Contro
il decreto che accorda o nega l'efficacia del lodo straniero è ammessa
opposizione da proporsi con citazione dinanzi alla corte d'appello entro
trenta giorni dalla comunicazione, nel caso di decreto che nega l'efficacia,
ovvero dalla notificazione nel caso di decreto che l'accorda.
In
seguito all'opposizione il giudizio si svolge a norma degli articoli 645 e
seguenti in quanto applicabili. La corte d'appello pronuncia con sentenza
impugnabile per cassazione.
Il
riconoscimento o l'esecuzione del lodo straniero sono rifiutati dalla corte
d'appello se nel giudizio di opposizione la parte contro la quale il lodo
invocato prova l'esistenza di una delle seguenti circostanze:
1)
le parti della convenzione arbitrale erano incapaci in base alla legge ad
essi applicabile oppure la convenzione arbitrale non era valida secondo la
legge alla quale le parti l'hanno sottoposta o, in mancanza di indicazione a
tale proposito, secondo la legge dello Stato in cui il lodo è stato
pronunciato;
2)
la parte nei cui confronti il lodo invocato non è stata informata della
designazione dell'arbitro o del procedimento arbitrale o comunque è stata
nell'impossibilità di far valere la propria difesa nel procedimento stesso;
3)
il lodo ha pronunciato su una controversia non contemplata nel compromesso o
nella clausola compromissoria, oppure fuori dei limiti del compromesso o
della clausola compromissoria; tuttavia, se le statuizioni del lodo che
concernono questioni sottoposte ad arbitrato possono essere separate da
quelle che riguardano questioni non sottoposte ad arbitrato, le prime
possono essere riconosciute e dichiarate esecutive;
4)
la costituzione del collegio arbitrale o il procedimento arbitrale non sono
stati conformi all'accordo delle parti o, in mancanza di tale accordo, alla
legge del luogo di svolgimento dell'arbitrato;
5)
il lodo non è ancora divenuto vincolante per le parti o è stato annullato
o sospeso da un'autorità competente dello Stato nel quale, o secondo la
legge del quale, è stato reso.
Allorchè
l'annullamento o la sospensione dell'efficacia del lodo straniero siano
stati richiesti all'autorità competente indicata nel numero 5) del terzo
comma, la corte d'appello può sospendere il procedimento per il
riconoscimento o l'esecuzione del lodo; su istanza della parte che ha
richiesto l'esecuzione può, in caso di sospensione, ordinare che l'altra
parte presti idonea garanzia.
Il
riconoscimento o l'esecuzione del lodo straniero sono altresì rifiutati
allorchè la corte d'appello accerta che:
1)
la controversia non potesse formare oggetto di compromesso secondo la legge
italiana;
2)
il lodo contenga disposizioni contrarie all'ordine pubblico.
Sono
in ogni caso salve le norme stabilite in convenzioni internazionali.
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