DELLA
COPIA E DELLA COLLAZIONE DI ATTI PUBBLICI
Art.
743
Copia
degli atti
Qualunque
depositario pubblico, autorizzato a spedire copia degli atti che detiene,
deve rilasciarne copia autentica, ancorchè l'istante o i suoi autori non
siano stati parte nell'atto, sotto pena dei danni e delle spese, salve le
disposizioni speciali della legge sulle tasse di registro e bollo.
La
copia d'un testamento pubblico non può essere spedita durante la vita del
testatore, tranne che a sua istanza, della quale si fa menzione nella copia.
Art.
744
Copie
o estratti da pubblici registri
I
cancellieri e i depositari di pubblici registri sono tenuti, eccettuati i
casi determinati dalla legge, a spedire a chiunque ne faccia istanza le
copie e gli estratti degli atti giudiziari da essi detenuti, sotto pena dei
danni e delle spese.
Art.
745
Rifiuto
o ritardo nel rilascio
Nel
caso di rifiuto o di ritardo da parte dei cancellieri o dei depositari di
cui all'articolo precedente, l'istante può ricorrere al conciliatore, al
pretore o al presidente del tribunale o della corte presso cui il
cancelliere o depositario esercita le sue funzioni.
Nel
caso di rifiuto o di ritardo da parte dei pubblici depositari di cui
all'articolo 743, l'istante può ricorrere al presidente del tribunale nella
cui circoscrizione il depositario esercita le sue funzioni.
Il
presidente, il pretore, o il conciliatore provvede con decreto, sentito il
pubblico ufficiale.
Art.
746
Collazione
di copie
Chi
ha ottenuto la copia di un atto pubblico a norma dell'articolo 743 ha
diritto di collazionarla con l'originale in presenza del depositario. Se
questi si rifiuta, può ricorrere al pretore del mandamento nel quale il
depositario esercita le sue funzioni. Il pretore, sentito il depositario,
dà con decreto le disposizioni opportune per la collazione e può eseguirla
egli stesso recandosi nell'ufficio del depositario.
DEI
PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'APERTURA DELLE SUCCESSIONI
DISPOSIZIONI
GENERALI
Art.
747
Autorizzazione
alla vendita dei beni ereditari
L'autorizzazione
a vendere beni ereditari si chiede con ricorso diretto per i mobili al
pretore e per gli immobili al tribunale del luogo in cui si è aperta la
successione.
Nel
caso in cui i beni appartengano a incapaci deve essere sentito il giudice
tutelare.
Il
giudice provvede sul ricorso con decreto, contro il quale è ammesso reclamo
a norma dell'articolo 739.
Se
l'istanza di autorizzazione a vendere riguarda l'oggetto d'un legato di
specie, il ricorso deve essere notificato al legatario.
Art.
748
Forma
della vendita
La
vendita dei beni ereditari deve compiersi nelle forme previste per la
vendita dei beni dei minori.
Il
giudice, quando occorre, fissa le modalità per la conservazione e il
reimpiego del prezzo ricavato.
Art.
749
Procedimento
per la fissazione dei termini
L'istanza
per fissazione di un termine entro il quale una persona deve emettere una
dichiarazione o compiere un determinato atto, se non è proposta nel corso
di un giudizio, si propone con ricorso al pretore del luogo in cui si è
aperta la successione.
Il
pretore fissa con decreto l'udienza di comparizione del ricorrente e della
persona alla quale il termine deve essere imposto e stabilisce il termine
entro il quale il ricorso e il decreto debbono essere notificati, a cura del
ricorrente, alla persona stessa.
Il
pretore provvede con ordinanza, contro la quale è ammesso reclamo a norma
dell'articolo 739. Il tribunale provvede con ordinanza non impugnabile in
camera di consiglio, previa audizione degli interessati a norma del comma
precedente.
Le
stesse forme si osservano per chiedere la proroga di un termine stabilito
dalla legge. La proroga del termine stabilito dal giudice si chiede al
giudice stesso.
Art.
750
Provvedimenti
del presidente del tribunale relativi alle cauzioni e agli esecutori
testamentari
L'istanza
per l'imposizione di una cauzione a carico dell'erede o del legatario, nei
casi previsti dalla legge, è proposta, quando non vi è giudizio pendente,
con ricorso al presidente del tribunale del luogo in cui si è aperta la
successione.
Il
presidente fissa con decreto l'udienza di comparizione del ricorrente e
dell'erede o legatario davanti a sè e stabilisce il termine entro il quale
il ricorso e il decreto debbono essere loro notificati.
Il
presidente stabilisce le modalità e l'ammontare della cauzione con
ordinanza, contro la quale è ammesso reclamo al presidente della Corte
d'appello a norma dell'articolo 739. Il presidente della Corte d'appello
provvede con ordinanza non impugnabile, previa audizione degli interessati a
norma del comma precedente.
Le
stesse forme si osservano nei casi previsti negli articoli 708 e 710 del
codice civile, relativamente agli esecutori testamentari.
Art.
751
Scelta
dell'onerato
L'istanza
per la scelta prevista nell'articolo 631, ultimo comma, del codice civile è
proposta con ricorso, che deve essere notificato a colui al quale spettava
il diritto di scelta e all'onerato.
La
scelta è fatta dal presidente del tribunale con decreto.
DELL'APPOSIZIONE
E DELLA RIMOZIONE DEI SIGILLI
DELL'APPOSIZIONE
DEI SIGILLI
Art.
752
Giudice
competente
All'apposizione
dei sigilli procede il pretore.
Nei
comuni in cui non ha sede il pretore, i sigilli possono essere apposti in
caso di urgenza, dal conciliatore. Il processo verbale è trasmesso
immediatamente al pretore.
Art.
753
Persone
che possono chiedere l'apposizione
Possono
chiedere l'apposizione dei sigilli:
1)
l'esecutore testamentario;
2)
coloro che possono avere diritto alla successione;
3)
le persone che coabitavano col defunto, o che al momento della morte erano
addette al suo servizio, se il coniuge, gli eredi o alcuno di essi sono
assenti dal luogo;
4)
i creditori.
L'istanza
si propone mediante ricorso, nel quale il proponente deve dichiarare la
residenza o eleggere domicilio nel comune in cui ha sede la pretura.
Art.
754
Apposizione
d'ufficio
L'apposizione
dei sigilli è disposta d'ufficio o su richiesta del pubblico ministero nei
casi seguenti:
1)
se il coniuge o alcuno degli eredi è assente dal luogo;
2)
se tra gli eredi vi sono minori o interdetti e manca il tutore o il
curatore;
3)
se il defunto è stato depositario pubblico, oppure ha rivestito cariche o
funzioni per effetto delle quali si ritiene che possano trovarsi presso di
lui atti della pubblica amministrazione o comunque di carattere riservato.
La
disposizione di questo articolo non si applica nei casi indicati nei numeri
1 e 2, se il defunto ha disposto altrimenti con testamento.
Nel
caso indicato nel numero 3 i sigilli si appongono soltanto sugli oggetti
depositati, o ai locali o mobili nei quali possono trovarsi gli atti ivi
enunciati.
Art.
755
Poteri
del pretore
Se
le porte sono chiuse, o si incontrano ostacoli all'apposizione dei sigilli,
o sorgono altre difficoltà, tanto prima quanto durante l'apposizione, il
pretore può ordinare l'apertura delle porte e dare gli altri provvedimenti
opportuni.
Art.
756
Custodia
delle chiavi
Le
chiavi delle serrature, sulle quali sono stati apposti i sigilli, finchè
non sia ordinata la rimozione di questi, debbono essere custodite dal
cancelliere.
Art.
757
Conservazione
di testamenti e di carte
Se
nel procedere all'apposizione dei sigilli si trovano testamenti o altre
carte importanti, il pretore provvede alla conservazione di essi.
Se
non può provvedervi nello stesso giorno, nel processo verbale descrive la
forma esterna delle carte, e le chiude in un involto da lui sigillato e
sottoscritto in presenza delle parti, fissando il giorno e l'ora in cui
emetterà i provvedimenti ulteriori.
Art.
758
Cose
su cui non si possono apporre sigilli e cose deteriorabili
Se
vi sono oggetti sui quali non è possibile apporre i sigilli, o che sono
necessari all'uso personale di coloro che abitano nella casa, se ne fa
descrizione nel processo verbale.
Delle
cose che possono deteriorarsi, il pretore può ordinare con decreto la
vendita immediata, incaricando un commissionario a norma degli articoli 532
e seguenti.
Art.
759
Informazioni
e nomina del custode
Durante
le operazioni di apposizione dei sigilli, il pretore assume le informazioni
che ritiene opportune allo scopo di accertare che nessuna cosa sia stata
asportata.
Per
la conservazione delle cose sigillate nomina un custode.
Art.
760
Apposizione
di sigilli durante e dopo l'inventario
L'apposizione
dei sigilli che viene chiesta durante l'inventario può aver luogo soltanto
per gli oggetti non inventariati.
Esaurito
l'inventario, non si fa luogo all'apposizione dei sigilli, salvo che
l'inventario sia impugnato.
Art.
761
Accesso
nei luoghi sigillati
Il
pretore e il cancelliere non possono entrare nei luoghi chiusi con
l'apposizione dei sigilli, finchè non ne sia stata ordinata la rimozione a
norma dell'articolo 762, salvo che il pretore disponga con decreto motivato
l'accesso per urgenti motivi.
DELLA
RIMOZIONE DEI SIGILLI
Art.
762
Termine
I
sigilli non possono essere rimossi e l'inventario non può essere eseguito
se non dopo tre giorni dall'apposizione, salvo che il pretore per cause
urgenti stabilisca altrimenti con decreto motivato.
Se
alcuno degli eredi è minore non emancipato, non si può procedere alla
rimozione dei sigilli finchè non gli sia stato nominato un tutore o un
curatore speciale.
Art.
763
Provvedimento
di rimozione
La
rimozione dei sigilli è ordinata con decreto dal pretore su istanza di
alcuna delle persone indicate nell'articolo 753 numeri 1, 2 e 4.
Nei
casi previsti nell'articolo 754 può essere ordinata anche d'ufficio e, se
ricorrano le ipotesi di cui ai numeri 2 e 3, la rimozione deve essere
seguita dall'inventario.
L'istanza
e il decreto sono stesi di seguito al processo verbale di apposizione.
Art.
764
Opposizione
Chiunque
vi ha interesse può fare opposizione alla rimozione dei sigilli con
dichiarazione inserita nel processo verbale di apposizione o con ricorso al
pretore.
Il
pretore fissa con decreto una udienza per la comparizione delle parti e
stabilisce il termine perentorio entro il quale il decreto stesso deve
essere notificato a cura dell'opponente.
Il
pretore provvede con ordinanza non impugnabile, e, se ordina la rimozione,
può disporre che essa sia seguita dall'inventario e può dare le opportune
cautele per la conservazione delle cose che sono oggetto di contestazione.
Art.
765
Ufficiale
procedente
La
rimozione dei sigilli è eseguita dall'ufficiale che può procedere
all'inventario a norma dell'articolo 769.
Se
non occorre l'inventario, la rimozione è eseguita dal cancelliere della
pretura. Nei comuni in cui non ha sede la pretura la rimozione può essere
eseguita dal cancelliere del conciliatore.
Art.
766
Avviso
alle persone interessate
Non
si può procedere alla rimozione dei sigilli senza che ne sia stato dato
avviso, nelle forme stabilite nell'articolo 772, alle persone indicate
nell'articolo 771.
Art.
767
Alterazioni
nello stato dei sigilli
L'ufficiale
che procede alla rimozione dei sigilli deve innanzitutto riconoscerne lo
stato.
Se
trova in essi qualche alterazione, deve sospendere ogni operazione
ulteriore, facendone immediatamente rapporto al pretore, il quale si
trasferisce sul luogo per le verificazioni occorrenti e per i provvedimenti
necessari anche per la prosecuzione dell'inventario.
Art.
768
Disposizione
generale
Le
disposizioni di questo capo si osservano in ogni altro caso in cui si debba
procedere ad apposizione o rimozione di sigilli, salvo che la legge
stabilisca altrimenti.
DELL'INVENTARIO
Art.
769
Istanza
L'inventario
può essere chiesto al pretore dalle persone che hanno diritto di ottenere
la rimozione dei sigilli ed è eseguito dal cancelliere della pretura o da
un notaio designato dal defunto con testamento o nominato dal pretore.
L'istanza
si propone con ricorso, nel quale il richiedente deve dichiarare la
residenza o eleggere domicilio nel comune in cui ha sede la pretura.
Il
pretore provvede con decreto.
Art.
770
Inventario
da eseguirsi dal notaio
Quando
all'inventario deve procedere un notaio, il cancelliere gli consegna,
ritirandone ricevuta:
1)
le chiavi da lui custodite a norma dell'articolo 756;
2)
copia del processo verbale di apposizione dei sigilli, dell'istanza e del
decreto di rimozione;
3)
una nota delle opposizioni che sono state proposte con indicazione del nome,
cognome degli opponenti e della loro residenza o del domicilio da essi
eletto.
La
copia indicata nel numero 2 e la nota indicata nel numero 3 sono unite
all'inventario.
Art.
771
Persone
che hanno diritto ad assistere all'inventario
Hanno
diritto ad assistere alla formazione dell'inventario:
1)
il coniuge superstite;
2)
gli eredi legittimi presunti;
3)
l'esecutore testamentario, gli eredi istituiti e i legatari;
4)
i creditori che hanno fatto opposizione alla rimozione dei sigilli.
Art.
772
Avviso
dell'inizio dell'inventario
L'ufficiale
che procede all'inventario deve dare avviso, almeno tre giorni prima, alle
persone indicate nell'articolo precedente del luogo, giorno e ora in cui
darà inizio alle operazioni.
L'avviso
non è necessario per le persone che non hanno residenza o non hanno eletto
domicilio nella circoscrizione del tribunale, nella quale si procede
all'inventario; ma in loro vece deve essere avvertito il notaio che, su
istanza di chi ha chiesto l'inventario, è nominato con decreto dal pretore
per rappresentarli.
Art.
773
Nomina
di stimatore
L'ufficiale
che procede all'inventario nomina, quando occorre, uno o più stimatori per
la valutazione degli oggetti mobili.
Art.
774
Rinvio
delle operazioni
Quando
l'inventario non può essere ultimato nel giorno del suo inizio, l'ufficiale
che vi procede ne rinvia la continuazione a un giorno prossimo, avvertendone
verbalmente le parti presenti.
Art.
775
Processo
verbale d'inventario
Il
processo verbale d'inventario contiene:
1)
la descrizione degli immobili, mediante l'indicazione della loro natura,
della loro situazione, dei loro confini e dei numeri del catasto e delle
mappe censuarie;
2)
la descrizione e la stima dei mobili, con la specificazione del peso o del
marchio per gli oggetti d'oro e d'argento;
3)
l'indicazione della quantità e specie delle monete per il danaro contante;
4)
l'indicazione delle altre attività e passività;
5)
la descrizione delle carte, scritture e note relative allo stato attivo e
passivo, le quali debbono essere firmate in principio e in fine
dall'ufficiale procedente. Lo stesso ufficiale deve accertare sommariamente
lo stato dei libri e dei registri di commercio, firmarne i fogli, e lineare
gli intervalli.
Se
alcuno degli interessati contesta l'opportunità d'inventariare qualche
oggetto, l'ufficiale lo descrive nel processo verbale, facendo menzione
delle osservazioni e istanze delle parti.
Art.
776
Consegna
delle cose mobili inventariate
Le
cose mobili e le carte inventariate sono consegnate alla persona indicata
dalle parti interessate, o, in mancanza, nominata con decreto del pretore,
su istanza di una delle parti, sentite le altre.
Art.
777
Applicabilità
delle norme agli altri casi di inventario
Le
disposizioni contenute in questo capo (sezione) si applicano a ogni
inventario ordinato dalla legge, salve le formalità speciali stabilite dal
codice civile per l'inventario dei beni dei minori.
DEL
BENEFICIO DI INVENTARIO
Art.
778
Reclami
contro lo stato di graduazione
I
reclami contro lo stato di graduazione previsti nell'articolo 501 del codice
civile sono proposti al pretore o al tribunale competente per valore del
luogo dell'aperta successione.
Il
valore della causa è determinato da quello dell'attivo ereditario calcolato
sulla stima di inventario dei mobili e a norma dell'articolo 15 per gli
immobili.
I
reclami si propongono con citazione da notificarsi all'erede e a coloro i
cui diritti sono contestati, e sono decisi in unico giudizio.
Art.
779
Istanza
di liquidazione proposta dai creditori e legatari
L'istanza
dei creditori e legatari prevista nell'articolo 509 del codice civile si
propone con ricorso.
Il
pretore fissa con decreto l'udienza di comparizione dell'erede e di coloro
che hanno presentato le dichiarazioni di credito. Il decreto è comunicato
alle parti dal cancelliere.
Il
pretore provvede sull'istanza con ordinanza, contro la quale è ammesso
reclamo a norma dell'articolo 739. Il tribunale provvede con ordinanza non
impugnabile in camera di consiglio, previa audizione degli interessati a
norma del comma precedente.
L'istanza
di nomina non può essere accolta e la nomina avvenuta deve essere revocata
in sede di reclamo, se alcuno dei creditori si oppone e dichiara di voler
far valere la decadenza dell'erede dal beneficio d'inventario.
Se
l'erede contesta l'esistenza delle condizioni previste nell'articolo 509 del
codice civile, il pretore rimette le parti davanti al giudice competente,
fissando un termine perentorio per la riassunzione e disponendo gli
opportuni mezzi conservativi, compresa eventualmente la nomina del curatore.
Articolo
così sostituito dal D.P.R. 17 ottobre 1950, n. 857.
Art.
780
Domanda
dell'erede contro l'eredità
Le
domande dell'erede con beneficio d'inventario contro l'eredità sono
proposte contro gli altri eredi. Se non vi sono eredi o se tutti propongono
la stessa domanda, il giudice nomina un curatore in rappresentanza
dell'eredità.
DEL
CURATORE DELL'EREDITÀ GIACENTE
Art.
781
Notificazione
del decreto di nomina
Il
decreto di nomina del curatore dell'eredità giacente è notificato alla
persona nominata a cura del cancelliere, nel termine stabilito nello stesso
decreto.
Art.
782
Vigilanza
del pretore
L'amministrazione
del curatore si svolge sotto la vigilanza del pretore. Questi, quando lo
crede opportuno, può prefiggere, con decreto, termini per la presentazione
dei conti della gestione, e può in ogni tempo revocare o sostituire il
curatore.
Gli
atti del curatore che eccedono l'ordinaria amministrazione debbono essere
autorizzati dal pretore.
Art.
783
Vendita
di beni ereditari
La
vendita di beni mobili deve essere promossa dal curatore nei trenta giorni
successivi alla formazione dell'inventario, salvo che il pretore, con
decreto motivato, non disponga altrimenti.
La
vendita dei beni immobili può essere autorizzata dal tribunale con decreto
in camera di consiglio soltanto nei casi di necessità o utilità evidente.
|