DEI
PROCEDIMENTI IN MATERIA DI FAMIGLIA E DI STATO DELLE PERSONE
DELLA
SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI
Art.
706
Forma
della domanda
La
domanda di separazione personale si propone al tribunale del luogo in cui il
coniuge convenuto ha residenza o domicilio, con ricorso contenente
l'esposizione dei fatti sui quali la domanda è fondata.
Il
presidente fissa con decreto il giorno della comparizione dei coniugi
davanti a sè e il termine per la notificazione del ricorso e del decreto.
Art.
707
Comparizione
personale delle parti
I
coniugi debbono comparire personalmente davanti al presidente senza
assistenza di difensore (1).
Se
il ricorrente non si presenta, la domanda non ha effetto.
Se
non si presenta il coniuge convenuto, il presidente può fissare un nuovo
giorno per la comparizione, ordinando che la notificazione del ricorso e del
decreto gli sia rinnovata.
(1)
La Corte costituzionale, con sentenza 30 giugno 1971, n. 151, ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui ai
coniugi, comparsi personalmente davanti al presidente del tribunale, e in
caso di mancata conciliazione, è inibito di essere assistiti dai rispettivi
difensori.
Art.
708
Tentativo
di conciliazione, provvedimenti del presidente
Il
presidente deve sentire i coniugi prima separatamente e poi congiuntamente,
procurando di conciliarli.
Se
i coniugi si conciliano, il presidente fa redigere processo verbale della
conciliazione.
Se
il coniuge convenuto non comparisce o la conciliazione non riesce, il
presidente, anche d'ufficio, dà con ordinanza i provvedimenti temporanei e
urgenti che reputa opportuni nell'interesse dei coniugi e della prole,
nomina il giudice istruttore e fissa l'udienza di comparizione delle parti
davanti a questo.
Se
si verificano mutamenti nelle circostanze, l'ordinanza del presidente può
essere revocata o modificata dal giudice istruttore a norma dell'articolo
177.
La
Corte costituzionale, con sentenza 30 giugno 1971, n. 151, ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui ai
coniugi, comparsi personalmente davanti al presidente del tribunale, e in
caso di mancata conciliazione, è inibito di essere assistiti dai rispettivi
difensori.
Art.
709
Notificazione
della fissazione dell'udienza
L'ordinanza
con la quale il presidente fissa l'udienza di comparizione davanti al
giudice istruttore è notificata a cura dell'attore al convenuto non
comparso, nel termine perentorio stabilito nell'ordinanza stessa, ed è
comunicata al pubblico ministero.
Art.
710
Modificabilità
dei provvedimenti relativi alla separazione dei coniugi
Le
parti possono sempre chiedere, con le forme del procedimento in camera di
consiglio, la modificazione dei provvedimenti riguardanti i coniugi e la
prole conseguenti la separazione.
Il
tribunale, sentite le parti, provvede alla eventuale ammissione di mezzi
istruttori e può delegare per l'assunzione uno dei suoi componenti.
Ove
il procedimento non possa essere immediatamente definito, il tribunale può
adottare provvedimenti provvisori e può ulteriormente modificarne il
contenuto nel corso del procedimento.
Articolo
così sostituito dall'art. 1, L. 29 luglio 1988, n. 331. Successivamente, la
Corte costituzionale, con sentenza 9 novembre 1992, n. 416, ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui non
prevede la partecipazione del pubblico ministero per la modifica dei
provvedimenti riguardanti la prole.
Art.
711
Separazione
consensuale
Nel
caso di separazione consensuale previsto nell'articolo 158 del codice
civile, il presidente, su ricorso di entrambi i coniugi, deve sentirli nel
giorno da lui stabilito e procurare di conciliarli nel modo indicato
nell'articolo 708.
Se
il ricorso è presentato da uno solo dei coniugi, si applica l'articolo 706
ultimo comma.
Se
la conciliazione non riesce, si dà atto nel processo verbale del consenso
dei coniugi alla separazione e delle condizioni riguardanti i coniugi stessi
e la prole.
La
separazione consensuale acquista efficacia con la omologazione del
tribunale, il quale provvede in camera di consiglio su relazione del
presidente.
Le
condizioni della separazione consensuale sono modificabili a norma
dell'articolo precedente.
DELL'INTERDIZIONE
E DELL'INABILITAZIONE
Art.
712
Forma
della domanda
La
domanda per interdizione o inabilitazione si propone con ricorso diretto al
tribunale del luogo dove la persona nei confronti della quale è proposta ha
residenza o domicilio.
Nel
ricorso debbono essere esposti i fatti sui quali la domanda è fondata e
debbono essere indicati il nome e il cognome e la residenza del coniuge, dei
parenti entro il quarto grado, degli affini entro il secondo grado e, se vi
sono, del tutore o curatore, dell'interdicendo o dell'inabilitando.
Art.
713
Provvedimenti
del presidente
Il
presidente ordina la comunicazione del ricorso al pubblico ministero. Quando
questi gliene fa richiesta, può con decreto rigettare senz'altro la
domanda, altrimenti nomina il giudice istruttore e fissa l'udienza di
comparizione davanti a lui del ricorrente, dell'interdicendo o
dell'inabilitando e delle altre persone indicate nel ricorso, le cui
informazioni ritenga utili (1).
Il
ricorso e il decreto sono notificati a cura del ricorrente, entro il termine
fissato nel decreto stesso, alle persone indicate nel comma precedente; il
decreto è comunicato al pubblico ministero.
(1)
La Corte costituzionale, con sentenza 5 luglio 1968, n. 87, ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale del presente comma, secondo periodo, nella
parte in cui permette al tribunale di rigettare senz'altro, e cioè senza
istituire contraddittorio con la parte istante, la domanda d'interdizione o
d'inabilitazione, ove il pubblico ministero ne faccia richiesta, in
riferimento agli artt. 24 e 111 Cost.
Art.
714
Istruzione
preliminare
All'udienza,
il giudice istruttore, con l'intervento del pubblico ministero, procede
all'esame dell'interdicendo o dell'inabilitando, sente il parere delle altre
persone citate, interrogandole sulle circostanze che ritiene rilevanti ai
fini della decisione e può disporre anche d'ufficio l'assunzione di
ulteriori informazioni, esercitando tutti i poteri istruttori previsti
nell'articolo 419 del codice civile.
Art.
715
Impedimento
a comparire dell'interdicendo o dell'inabilitando
Se
per legittimo impedimento l'interdicendo o l'inabilitando non può
presentarsi davanti al giudice istruttore, questi, con l'intervento del
pubblico ministero, si reca per sentirlo nel luogo dove si trova.
Art.
716
Capacità
processuale dell'interdicendo e dell'inabilitando
L'interdicendo
e l'inabilitando possono stare in giudizio e compiere da soli tutti gli atti
del procedimento, comprese le impugnazioni, anche quando è stato nominato
il tutore o il curatore provvisorio previsto negli articoli 419 e 420 del
codice civile.
Art.
717
Nomina
del tutore e del curatore provvisorio
Il
tutore o il curatore provvisorio di cui all'articolo precedente è nominato,
anche d'ufficio, con decreto del giudice istruttore.
Finchè
non sia pronunciata la sentenza sulla domanda d'interdizione o
d'inabilitazione, lo stesso giudice istruttore può revocare la nomina,
anche d'ufficio.
Art.
718
Legittimazione
all'impugnazione
La
sentenza che provvede sulla domanda d'interdizione o di inabilitazione può
essere impugnata da tutti coloro che avrebbero avuto diritto di proporre la
domanda, anche se non parteciparono al giudizio, e del tutore o curatore
nominato con la stessa sentenza.
Art.
719
Termine
per l'impugnazione
Il
termine per la impugnazione decorre per tutte le persone indicate
nell'articolo precedente dalla notificazione della sentenza, fatta nelle
forme ordinarie a tutti coloro che parteciparono al giudizio.
Se
è stato nominato un tutore o curatore provvisorio, l'atto di impugnazione
deve essere notificato anche a lui.
Art.
720
Revoca
dell'interdizione o dell'inabilitazione
Per
la revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione si osservano le norme
stabilite per la pronuncia di esse.
Coloro
che avevano diritto di promuovere l'interdizione e l'inabilitazione possono
intervenire nel giudizio di revoca per opporsi alla domanda, e possono
altresì impugnare la sentenza pronunciata nel giudizio di revoca, anche se
non parteciparono al giudizio.
DISPOSIZIONI
RELATIVE ALL'ASSENZA
E
ALLA DICHIARAZIONE DI MORTE PRESUNTA
Art.
721
Provvedimenti
conservativi nell'interesse dello scomparso
I
provvedimenti indicati nell'articolo 48 del codice civile sono pronunciati
dal tribunale in camera di consiglio, su ricorso degli interessati, sentito
il pubblico ministero.
Art.
722
Domanda
per dichiarazione d'assenza
La
domanda per dichiarazione d'assenza si propone con ricorso, nel quale
debbono essere indicati il nome e cognome e la residenza dei presunti
successori legittimi dello scomparso e, se esistono, del suo procuratore o
rappresentante legale.
Art.
723
Fissazione
dell'udienza di comparizione
Il
presidente del tribunale fissa con decreto l'udienza per la comparizione
davanti a sè o ad un giudice da lui designato del ricorrente e di tutte le
persone indicate nel ricorso a norma dell'articolo precedente, e stabilisce
il termine entro il quale la notificazione deve essere fatta a cura del
ricorrente. Può anche ordinare che il decreto sia pubblicato in uno o più
giornali.
Il
decreto è comunicato al pubblico ministero.
Art.
724
Procedimento
Il
giudice interroga le persone comparse sulle ulteriori informazioni e quindi
riferisce in camera di consiglio per i provvedimenti del tribunale, che
questo pronuncia con sentenza.
Art.
725
Immissione
in possesso temporaneo
Il
tribunale provvede in camera di consiglio sulle domande per apertura di atti
di ultima volontà e per immissione nel possesso temporaneo dei beni
dell'assente, quando sono proposte da coloro che sarebbero eredi legittimi.
Se
la domanda è proposta da altri interessati, il giudizio si svolge nelle
forme ordinarie in contraddittorio di coloro che sarebbero eredi legittimi.
Con
lo stesso provvedimento col quale viene ordinata l'immissione nel possesso
temporaneo, sono determinate la cauzione o le altre cautele previste
nell'articolo 50, ultimo comma, del codice civile, e sono date le
disposizioni opportune per la conservazione delle rendite riservate
all'assente a norma dell'articolo 53 dello stesso codice.
Art.
726
Domanda
per dichiarazione di morte presunta
La
domanda per dichiarazione di morte presunta si propone con ricorso, nel
quale debbono essere indicati il nome, cognome e domicilio dei presunti
successori legittimi dello scomparso e, se esistono, del suo procuratore o
rappresentante legale e di tutte le altre persone, che a notizia del
ricorrente, perderebbero diritti o sarebbero gravate da obbligazioni, per
effetto della morte dello scomparso.
Art.
727
Pubblicazione
della domanda
Il
presidente del tribunale nomina un giudice a norma dell'articolo 723 e
ordina che a cura del ricorrente la domanda, entro il termine che egli
stesso fissa, sia inserita per estratto, due volte consecutive a distanza di
dieci giorni, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e in due giornali,
con invito a chiunque abbia notizie dello scomparso di farle pervenire al
tribunale entro sei mesi dall'ultima pubblicazione.
Se
tutte le inserzioni non vengono eseguite entro il termine fissato la domanda
s'intende abbandonata.
Il
presidente del tribunale può anche disporre altri mezzi di pubblicità.
Art.
728
Comparizione
Decorsi
sei mesi dalla data dell'ultima pubblicazione, il giudice, su istanza del
ricorrente, fissa con decreto l'udienza di comparizione davanti a sè del
ricorrente e delle persone indicate nel ricorso a norma dell'articolo 726 e
il termine per la notificazione del ricorso e del decreto a cura del
ricorrente.
Il
decreto è comunicato al pubblico ministero.
Il
giudice interroga le persone comparse sulle circostanze che ritiene
rilevanti; può disporre che siano assunte ulteriori informazioni, e quindi
riferisce in camera di consiglio per i provvedimenti del tribunale, che
questo pronuncia con sentenza.
Art.
729
Pubblicazione
della sentenza
.
La sentenza che dichiara l'assenza o la morte presunta deve essere inserita
per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e in due giornali
indicati nella sentenza stessa. Il tribunale può anche disporre altri mezzi
di pubblicità.
Le
inserzioni possono essere eseguite a cura di qualsiasi interessato e valgono
come notificazione. Copia della sentenza (1) e dei giornali nei quali è
stato pubblicato l'estratto deve essere depositata nella cancelleria del
giudice che ha pronunciato la sentenza, per l'annotazione sull'originale.
Recte:
Gazzetta Ufficiale.
Art.
730
Esecuzione
La
sentenza che dichiara l'assenza o la morte presunta non può essere eseguita
prima che sia passata in giudicato e che sia compiuta l'annotazione di cui
all'articolo precedente.
Art.
731
Comunicazione
all'ufficio di stato civile
Il
cancelliere dà notizia, a norma dell'articolo 133 secondo comma,
all'ufficio dello stato civile competente della sentenza di dichiarazione di
morte presunta.
DISPOSIZIONI
RELATIVE AI MINORI, AGLI INTERDETTI E AGLI INABILITATI
Art.
732
Provvedimenti
su parere del giudice tutelare
I
provvedimenti relativi ai minori, agli interdetti e agli inabilitati sono
pronunciati dal tribunale in camera di consiglio, salvo che la legge
disponga altrimenti.
Quando
il tribunale deve pronunciare un provvedimento nell'interesse di minori,
interdetti o inabilitati sentito il parere del giudice tutelare, il parere
stesso deve essere prodotto dal ricorrente insieme col ricorso.
Qualora
non sia prodotto, il presidente provvede a richiederlo d'ufficio.
Art.
733
Vendita
di beni
Se,
nell'autorizzare la vendita di beni di minori, interdetti o inabilitati, il
tribunale stabilisce che essa deve farsi ai pubblici incanti, designa per
procedervi un ufficiale giudiziario della pretura del luogo in cui si
trovano i beni mobili, oppure un cancelliere della stessa pretura o un
notaio del luogo in cui si trovano i beni immobili.
L'ufficiale
designato per la vendita procede all'incanto con l'osservanza delle norme
degli artt. 534 e ss., in quanto applicabili, e premesse le forme di
pubblicità ordinate dal tribunale.
Art.
734
Esito
negativo dell'incanto
Se
al primo incanto non è fatta offerta superiore o uguale al prezzo fissato
dal tribunale a norma dell'art. 376, primo comma, del codice civile,
l'ufficiale designato ne dà atto nel processo verbale e trasmette copia di
questo al tribunale che ha autorizzato la vendita.
Il
tribunale, se non crede di revocare l'autorizzazione o disporre una nuova
vendita su prezzo base inferiore, autorizza la vendita a trattative private.
DEI
RAPPORTI PATRIMONIALI TRA I CONIUGI
Art.
735
Sostituzione
dell'amministratore del patrimonio familiare
La
sostituzione dell'amministratore del patrimonio familiare può essere
chiesta, nel caso previsto nell'art. 174 del codice civile, dall'altro
coniuge o da uno dei prossimi congiunti, o dal pubblico ministero, e, nel
caso previsto nell'art. 176, da uno dei figli maggiorenni o emancipati, da
un prossimo congiunto o dal pubblico ministero.
Art.
736
Procedimento
La
domanda per i provvedimenti previsti nell'art. precedente si propone con
ricorso.
Il
presidente del tribunale fissa con decreto un giorno per la comparizione
degli interessati davanti a sè o a un giudice da lui designato e stabilisce
il termine per la notificazione del ricorso e del decreto.
Dopo
l'audizione delle parti, il presidente o il giudice designato assume le
informazioni che crede opportune e quindi riferisce sulla domanda al
tribunale, che decide in camera di consiglio con ordinanza non impugnabile.
DISPOSIZIONI
COMUNI AI PROCEDIMENTI IN CAMERA DI CONSIGLIO
Art.
737
Forma
della domanda e del provvedimento
I
provvedimenti, che debbono essere pronunciati in camera di consiglio, si
chiedono con ricorso al giudice competente e hanno forma di decreto
motivato, salvo che la legge disponga altrimenti.
Art.
738
Procedimento
Il
presidente nomina tra i componenti del collegio un relatore, che riferisce
in camera di consiglio.
Se
deve essere sentito il pubblico ministero, gli atti sono a lui previamente
comunicati ed egli stende le sue conclusioni in calce al provvedimento del
presidente.
Il
giudice può assumere informazioni.
Art.
739
Reclami
delle parti
Contro
i decreti del giudice tutelare si può proporre reclamo con ricorso al
tribunale, che pronuncia in camera di consiglio. Contro i decreti
pronunciati dal tribunale in camera di consiglio in primo grado si può
proporre reclamo con ricorso alla Corte d'appello, che pronuncia anch'essa
in camera di consiglio.
Il
reclamo deve essere proposto nel termine perentorio di dieci giorni dalla
comunicazione del decreto, se è dato in confronto di una sola parte, o
dalla notificazione se è dato in confronto di più parti.
Salvo
che la legge disponga altrimenti, non è ammesso reclamo contro i decreti
della Corte d'appello e contro quelli del tribunale pronunciati in sede di
reclamo.
Articolo
così sostituito dalla L. 14 luglio 1950, n. 581.
Art.
740
Reclami
del pubblico ministero
Il
pubblico ministero, entro dieci giorni dalla comunicazione, può proporre
reclamo contro i decreti del giudice tutelare e contro quelli del tribunale
per i quali è necessario il suo parere.
Art.
741
Efficacia
dei provvedimenti
I
decreti acquistano efficacia quando sono decorsi i termini di cui agli
articoli precedenti senza che sia stato proposto reclamo.
Se
vi sono ragioni d'urgenza, il giudice può tuttavia disporre che il decreto
abbia efficacia immediata.
Art.
742
Revocabilità
dei provvedimenti
I
decreti possono essere in ogni tempo modificati o revocati, ma restano salvi
i diritti acquistati in buona fede dai terzi in forza di convenzioni
anteriori alla modificazione o alla revoca.
Art.
742 bis
Ambito
di applicazione degli articoli precedenti
Le
disposizioni del presente capo si applicano a tutti i procedimenti in camera
di consiglio, ancorchè non regolati dai capi precedenti o che non
riguardino materia di famiglia o di stato delle persone.
Articolo
aggiunto dalla L. 14 luglio 1950, n. 581.
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