DEI
PROCEDIMENTI CAUTELARI
DEI
PROCEDIMENTI CAUTELARI IN GENERALE
Art.
669 bis
Forma
della domanda
La
domanda si propone con ricorso depositato nella cancelleria del giudice
competente.
Articolo
aggiunto dall'art. 74, L. 26 novembre 1990, n. 353.
Art.
669 ter
Competenza
anteriore alla causa
Prima
dell'inizio della causa di merito la domanda si propone al giudice
competente a conoscere del merito.
Se
competente per la causa di merito è il conciliatore, la domanda si propone
al pretore.
Se
il giudice italiano non è competente a conoscere la causa di merito, la
domanda si propone al giudice, che sarebbe competente per materia o valore,
del luogo in cui deve essere eseguito il provvedimento cautelare.
A
seguito della presentazione del ricorso il cancelliere forma il fascicolo
d'ufficio e lo presenta senza ritardo al presidente del Tribunale o al
pretore dirigente il quale designa il magistrato cui è affidata la
trattazione del procedimento.
Articolo
aggiunto dall'art. 74, L. 26 novembre 1990, n. 353.
Art.
669 quater
Competenza
in corso di causa
Quando
vi è causa pendente per il merito la domanda deve essere proposta al
giudice della stessa.
Se
la causa pende davanti al tribunale la domanda si propone all'istruttore
oppure, se questi non è ancora designato o il giudizio è sospeso o
interrotto, al presidente, il quale provvede ai sensi dell'ultimo comma
dell'articolo 669 ter.
Se
la causa pende davanti al conciliatore, la domanda si propone al pretore.
In
pendenza dei termini per proporre l'impugnazione, la domanda si propone al
giudice che ha pronunziato la sentenza.
Se
la causa pende davanti al giudice straniero, e il giudice italiano non è
competente a conoscere la causa di merito, si applica il terzo comma
dell'articolo 669 ter.
Il
terzo comma dell'articolo 669 ter si applica altresì nel caso in cui
l'azione civile è stata esercitata o trasferita nel processo penale, salva
l'applicazione del comma 2 dell'articolo 316 del codice di procedura penale.
Articolo
aggiunto dall'art. 74, L. 26 novembre 1990, n. 353.
Art.
669 quinquies
Competenza
in caso di clausola compromissoria, di compromesso o di pendenza del
giudizio arbitrale
Se
la controversia è oggetto di clausola compromissoria o è compromessa in
arbitri o se è pendente il giudizio arbitrale, la domanda si propone al
giudice che sarebbe stato competente a conoscere del merito.
Articolo
aggiunto dall'art. 74, Legge 26 novembre 1990, n. 353.
Art.
669 sexies
Procedimento
Il
giudice sentite le parti, omessa ogni formalità non essenziale al
contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di
istruzione indispensabili in relazione ai presupposti e ai fini del
provvedimento richiesto, e provvede con ordinanza all'accoglimento o al
rigetto della domanda.
Quando
la convocazione della controparte potrebbe pregiudicare l'attuazione del
provvedimento, provvede con decreto motivato assunte ove occorra sommarie
informazioni. In tal caso fissa, con lo stesso decreto, l'udienza di
comparizione delle parti davanti a sè entro un termine non superiore a
quindici giorni assegnando all'istante un termine perentorio non superiore
ad otto giorni per la notificazione del ricorso e del decreto. A tale
udienza il giudice, con ordinanza, conferma, modifica o revoca i
provvedimenti emanati con decreto.
Nel
caso in cui la notificazione debba effettuarsi all'estero, i termini di cui
al comma precedente sono triplicati.
Articolo
aggiunto dall'art. 74, Legge 26 novembre 1990, n. 353.
Art.
669 septies
Provvedimento
negativo
L'ordinanza
di incompetenza non preclude la riproposizione della domanda. L'ordinanza di
rigetto non preclude la riproposizione dell'istanza per il provvedimento
cautelare quando si verifichino mutamenti delle circostanze o vengano
dedotte nuove ragioni di fatto o di diritto.
Se
l'ordinanza di incompetenza o di rigetto è pronunciata prima dell'inizio
della causa di merito, con essa il giudice provvede definitivamente sulle
spese del procedimento cautelare.
La
condanna alle spese è immediatamente esecutiva ed è opponibile ai sensi
degli articoli 645 e seguenti in quanto applicabili, nel termine perentorio
di venti giorni dalla pronuncia dell'ordinanza se avvenuta in udienza o
altrimenti dalla sua comunicazione.
Articolo
aggiunto dall'art. 74, Legge 26 novembre 1990, n. 353.
Art.
669 octies
Provvedimento
di accoglimento
L'ordinanza
di accoglimento, ove la domanda sia stata proposta prima dell'inizio della
causa di merito, deve fissare un termine perentorio non superiore a trenta
giorni per l'inizio del giudizio di merito, salva l'applicazione dell'ultimo
comma dell'articolo 669 novies.
In
mancanza di fissazione del termine da parte del giudice, la causa di merito
deve essere iniziata entro il termine perentorio di trenta giorni.
Il
termine decorre dalla pronuncia dell'ordinanza se avvenuta in udienza o
altrimenti dalla sua comunicazione.
Nel
caso in cui la controversia sia oggetto di compromesso o di clausola
compromissoria, la parte, nei termini di cui ai commi precedenti, deve
notificare all'altra un'atto nel quale dichiara la propria intenzione di
promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda e procede, per
quanto le spetta, alla nomina degli arbitri (1).
Articolo
aggiunto dall'art. 74, L. 26 novembre 1990, n. 353.
(1)
Comma aggiunto dall'art. 1, L. 5 gennaio 1994, n. 25.
Art.
669 novies
Inefficacia
del provvedimento cautelare
Se
il procedimento di merito non è iniziato nel termine perentorio di cui
all'articolo 669 octies, ovvero se successivamente al suo inizio si
estingue, il provvedimento cautelare perde la sua efficacia.
In
entrambi i casi, il giudice che ha emesso il provvedimento, su ricorso della
parte interessata, convocate le parti con decreto in calce al ricorso,
dichiara, se non c'è contestazione, con ordinanza avente efficacia
esecutiva, che il provvedimento è divenuto inefficace e dà le disposizioni
necessarie per ripristinare la situazione precedente. In caso di
contestazione l'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha
emesso il provvedimento cautelare decide con sentenza provvisoriamente
esecutiva, salva la possibilità di emanare in corso di causa i
provvedimenti di cui all'articolo 669 decies.
Il
provvedimento cautelare perde altresì efficacia se non è stata versata la
cauzione di cui all'articolo 669 undecies, ovvero se con sentenza, anche non
passata in giudicato, è dichiarato inesistente il diritto a cautela del
quale era stato concesso. In tal caso i provvedimenti di cui al comma
precedente sono pronunciati nella stessa sentenza o, in mancanza, con
ordinanza a seguito di ricorso al giudice che ha emesso il provvedimento.
Se
la causa di merito è devoluta alla giurisdizione di un giudice straniero o
ad arbitrato italiano o estero, il provvedimento cautelare, oltre che nei
casi previsti nel primo e nel terzo comma, perde altresì efficacia:
1)
se la parte che l'aveva richiesto non presenta domanda di esecutorietà in
Italia della sentenza straniera o del lodo arbitrale entro i termini
eventualmente previsti a pena di decadenza dalla legge o dalle convenzioni
internazionali;
2)
se sono pronunciati sentenza straniera, anche non passata in giudicato, o
lodo arbitrale che dichiarino inesistente il diritto per il quale il
provvedimento era stato concesso. Per la dichiarazione di inefficacia del
provvedimento cautelare e per le disposizioni di ripristino si applica il
secondo comma del presente articolo.
Articolo
aggiunto dall'art. 74, L. 26 novembre 1990, 353.
Art.
669 decies
Revoca
e modifica
Nel
corso dell'istruzione il giudice istruttore della causa di merito può, su
istanza di parte, modificare o revocare con ordinanza il provvedimento
cautelare anche se emesso anteriormente alla causa se si verificano
mutamenti nelle circostanze.
Se
la causa di merito è devoluta alla giurisdizione di un giudice straniero o
ad arbitrato, ovvero se l'azione civile è stata esercitata o trasferita nel
processo penale, i provvedimenti previsti dal presente articolo devono
essere richiesti al giudice che ha emanato il provvedimento cautelare.
Articolo
aggiunto dall'art. 74, L. 26 novembre 1990, n. 353.
Art.
669 undecies
Cauzione
Con
il provvedimento di accoglimento o di conferma ovvero con il provvedimento
di modifica il giudice può imporre all'istante, valutata ogni circostanza,
una cauzione per l'eventuale risarcimento dei danni.
Articolo
aggiunto dall'art. 74, L. 26 novembre 1990, n. 353.
Art.
669 duodecies
Attuazione
Salvo
quanto disposto dagli articoli 677 e seguenti in ordine ai sequestri,
l'attuazione delle misure cautelari aventi ad oggetto somme di denaro
avviene nelle forme degli articoli 491 e seguenti in quanto compatibili,
mentre l'attuazione delle misure cautelari aventi ad oggetto obblighi di
consegna, rilascio, fare o non fare avviene sotto il controllo del giudice
che ha emanato il provvedimento cautelare il quale ne determina anche le
modalità di attuazione e, ove sorgano difficoltà o contestazioni, dà con
ordinanza i provvedimenti opportuni, sentite le parti. Ogni altra questione
va proposta nel giudizio di merito.
Articolo
aggiunto dall'art. 74, Legge 26 novembre 1990, n. 353.
Art.
669 terdecies
Reclamo
contro i provvedimenti cautelari
Contro
l'ordinanza con la quale, prima dell'inizio o nel corso della causa di
merito, sia stato concesso un provvedimento cautelare è ammesso reclamo nei
termini previsti dall'art. 739, secondo comma.
Il
reclamo contro i provvedimenti del pretore si propone al tribunale, quello
contro i provvedimenti del giudice singolo del tribunale si propone al
collegio, del quale non può far parte il giudice che ha emanato il
provvedimento reclamato. Quando il provvedimento cautelare è stato emesso
dalla Corte d'appello, il reclamo si propone ad altra sezione della stessa
Corte o, in mancanza, alla Corte d'appello più vicina.
Il
procedimento è disciplinato dagli articoli 737 e 738.
Il
collegio, convocate le parti, pronuncia, non oltre venti giorni dal deposito
del ricorso, ordinanza non impugnabile con la quale conferma, modifica o
revoca il provvedimento cautelare.
Il
reclamo non sospende l'esecuzione del provvedimento; tuttavia il presidente
del tribunale o della Corte investiti del reclamo, quando per motivi
sopravvenuti il provvedimento arrechi grave danno, può disporre con
ordinanza non impugnabile la sospensione dell'esecuzione o subordinarla alla
prestazione di congrua cauzione.
Articolo
aggiunto dall'art. 74, L. 26 novembre 1990, n. 353. Successivamente la Corte
costituzionale, con sentenza 23 giugno 1994, n. 253, ne ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale nella parte in cui non ammette il reclamo
ivi previsto, anche avverso l'ordinanza con cui sia stata rigettata la
domanda di provvedimento cautelare.
Art.
669 quaterdecies
Ambito
di applicazione
Le
disposizioni della presente sezione si applicano ai provvedimenti previsti
nelle sezioni II, III e V di questo capo, nonchè, in quanto compatibili,
agli altri provvedimenti cautelari previsti dal codice civile e dalle leggi
speciali. L'articolo 669 septies si applica altresì ai provvedimenti di
istruzione preventiva previsti dalla sezione IV di questo capo.
Articolo
aggiunto dall'art. 74, L. 26 novembre 1990, n. 353.
DEL
SEQUESTRO
Art.
670
Sequestro
giudiziario
Il
giudice può autorizzare il sequestro giudiziario:
1)
di beni mobili o immobili, aziende o altre universalità di beni, quando ne
è controversa la proprietà o il possesso, ed è opportuno provvedere alla
loro custodia o alla loro gestione temporanea;
2)
di libri, registri, documenti, modelli, campioni e di ogni altra cosa da cui
si pretende desumere elementi di prova, quando è controverso il diritto
alla esibizione o alla comunicazione; ed è opportuno provvedere alla loro
custodia temporanea.
Art.
671
Sequestro
conservativo
Il
giudice, su istanza del creditore che ha fondato timore di perdere la
garanzia del proprio credito, può autorizzare il sequestro conservativo di
beni mobili o immobili del debitore o delle somme e cose a lui dovute, nei
limiti in cui la legge ne permette il pignoramento.
Art.
672
Articolo
abrogato dall'art. 89, L. 26 novembre 1990, n. 353.
Art.
673
Articolo
abrogato dall'art. 89, L. 26 novembre 1990, n. 353.
Art.
674
Cauzione
Articolo
abrogato dall'art. 89, L. 26 novembre 1990, n. 353.
Art.
675
Termine
d'efficacia del provvedimento
Il
provvedimento che autorizza il sequestro perde efficacia, se non è eseguito
entro il termine di trenta giorni dalla pronuncia.
Art.
676
Custodia
nel caso di sequestro giudiziario
Nel
disporre il sequestro giudiziario, il giudice nomina il custode, stabilisce
i criteri e i limiti dell'amministrazione delle cose sequestrate e le
particolari cautele idonee a render più sicura la custodia e a impedire la
divulgazione dei segreti.
Il
giudice può nominare custode quello dei contendenti che offre maggiori
garanzie e dà cauzione.
Il
custode della cosa sequestrata ha gli obblighi e i diritti previsti negli
articoli 521, 522 e 560.
Art.
677
Esecuzione
del sequestro giudiziario
Il
sequestro giudiziario si esegue a norma degli articoli 605 e seguenti, in
quanto applicabili, omessa la notificazione del precetto per consegna o
rilascio nonchè la comunicazione di cui all'articolo 608, primo comma.
L'articolo
608, primo comma, è applicabile se il custode sia persona diversa dal
detentore (1).
Il
giudice, col provvedimento di autorizzazione del sequestro o
successivamente, può ordinare al terzo detentore del bene sequestrato di
esibirlo o di consentire l'immediata immissione in possesso del custode.
Al
terzo si applica la disposizione dell'articolo 211.
Articolo
così sostituito dalla L. 14 luglio 1950, n. 581.
(1)
Comma così sostituito dalla L. 23 maggio 1951, n. 400.
Art.
678
Esecuzione
del sequestro conservativo sui mobili
Il
sequestro conservativo sui mobili e sui crediti si esegue secondo le norme
stabilite per il pignoramento presso il debitore o presso terzi. In questo
ultimo caso il sequestrante deve, con l'atto di sequestro, citare il terzo a
comparire davanti al pretore del luogo di residenza del terzo stesso per
rendere la dichiarazione di cui all'articolo 547. Il giudizio sulle
controversie relative all'accertamento dell'obbligo del terzo è sospeso
fino all'esito di quello sul merito, a meno che il terzo non chieda
l'immediato accertamento dei propri obblighi (1).
Se
il credito è munito di privilegio sugli oggetti da sequestrare, il giudice
può provvedere nei confronti del terzo detentore, a norma del secondo comma
dell'articolo precedente.
Si
applica l'articolo 610 se nel corso della esecuzione del sequestro sorgono
difficoltà che non ammettono dilazione.
Articolo
così sostituito dalla Legge 14 luglio 1950, n. 581.
(1)
Comma così sostituito dall'art. 75, Legge 26 novembre 1990, n. 353.
Art.
679
Esecuzione
del sequestro conservativo sugli immobili
Il
sequestro conservativo sugli immobili si esegue con la trascrizione del
provvedimento presso l'ufficio del conservatore dei registri immobiliari del
luogo in cui i beni sono situati.
Per
la custodia dell'immobile si applica la disposizione dell'articolo 559.
Art.
680
Articolo
abrogato dall'art. 89, L. 26 novembre 1990, n. 353.
Art.
681
Articolo
abrogato dall'art. 89, L. 26 novembre 1990, n. 353.
Art.
682
Articolo
abrogato dall'art. 89, L. 26 novembre 1990, n. 353.
Art.
683
Articolo
abrogato dall'art. 89, Legge 26 novembre 1990, n. 353.
Art.
684
Revoca
del sequestro
Il
debitore può ottenere dal giudice istruttore, con ordinanza non
impugnabile, la revoca del sequestro conservativo, prestando idonea cauzione
per l'ammontare del credito che ha dato causa al sequestro e per le spese,
in ragione del valore delle cose sequestrate.
Art.
685
Vendita
delle cose deteriorabili
In
caso di pericolo di deterioramento delle cose che formano oggetto del
sequestro, il giudice, con lo stesso provvedimento di concessione o con
altro successivo, può ordinarne la vendita nei modi stabiliti per le cose
pignorate.
Il
prezzo ricavato dalla vendita rimane sequestrato in luogo delle cose
vendute.
Art.
686
Conversione
del sequestro conservativo in pignoramento
Il
sequestro conservativo si converte in pignoramento al momento in cui il
creditore sequestrante ottiene sentenza di condanna esecutiva.
Se
i beni sequestrati sono stati oggetto di esecuzione da parte di altri
creditori, il sequestrante partecipa con essi alla distribuzione della somma
ricavata.
Art.
687
Casi
speciali di sequestro
Il
giudice può ordinare il sequestro delle somme o delle cose che il debitore
ha offerto o messo comunque a disposizione del creditore per la sua
liberazione, quando è controverso l'obbligo o il modo del pagamento o della
consegna, o l'idoneità della cosa offerta.
DEI
PROCEDIMENTI DI DENUNCIA DI NUOVA OPERA E DI DANNO TEMUTO
Art.
688
Forma
dell'istanza
La
denuncia di nuova opera o di danno tenuto si propone con ricorso al pretore
competente a norma dell'articolo 21.
Quando
vi è causa pendente per il merito, la denuncia si propone a norma
dell'articolo 669 quater (1).
(1)
Comma così sostituito dall'art. 76, L. 26 novembre 1990, n. 353.
Art.
689
Articolo
abrogato dall'art. 89, L. 26 novembre 1990, n. 353.
Art.
690
Articolo
abrogato dall'art. 89, L. 26 novembre 1990, n. 353.
Art.
691
Contravvenzione
al divieto del giudice
Se
la parte alla quale è fatto divieto di compiere l'atto dannoso o di mutare
lo stato di fatto contravviene all'ordine, il giudice, su ricorso della
parte interessata, può disporre con ordinanza che le cose siano rimesse al
pristino stato a spese del contravventore.
DEI
PROCEDIMENTI DI ISTRUZIONE PREVENTIVA
Art.
692
Assunzione
di testimoni
Chi
ha fondato motivo di temere che siano per mancare uno o più testimoni, le
cui deposizioni possono essere necessarie in una causa da proporre, può
chiedere che ne sia ordinata l'audizione a futura memoria.
Art.
693
Istanza
L'istanza
si propone con ricorso al giudice che sarebbe competente per la causa di
merito.
In
caso d'eccezionale urgenza, l'istanza può anche proporsi al pretore del
luogo in cui la prova deve essere assunta.
Il
ricorso deve contenere l'indicazione dei motivi dell'urgenza e dei fatti sui
quali debbono essere interrogati i testimoni, e l'esposizione sommaria delle
domande o eccezioni alle quali la prova è preordinata.
Art.
694
Ordine
di comparizione
Il
presidente del tribunale, il pretore o il conciliatore fissa, con decreto,
l'udienza di comparizione e stabilisce il termine perentorio per la
notificazione del decreto.
Art.
695
Ammissione
del mezzo di prova
Il
presidente del tribunale, il pretore o il conciliatore, assunte, quando
occorre, sommarie informazioni, provvede con ordinanza non impugnabile e, se
ammette l'esame testimoniale, fissa l'udienza per l'assunzione e designa il
giudice che deve procedervi.
Art.
696
Accertamento
tecnico e ispezione giudiziale
Chi
ha urgenza di far verificare, prima del giudizio, lo stato di luoghi o la
qualità o la condizione di cose, può chiedere, a norma degli articoli 692
e seguenti, che sia disposto un accertamento tecnico o un'ispezione
giudiziale (1).
Il
presidente del tribunale, il pretore o il conciliatore provvede nelle forme
stabilite negli articoli 694 e 695, in quanto applicabili, nomina il
consulente tecnico e fissa la data dell'inizio delle operazioni.
(1)
La Corte costituzionale, con sentenza 22 ottobre 1990, n. 471, ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui non
consente di disporre accertamento tecnico o ispezione giudiziale sulla
persona dell'istante.
Art.
697
Provvedimenti
in caso di eccezionale urgenza
In
caso di eccezionale urgenza, il presidente del tribunale, il pretore o il
conciliatore può pronunciare i provvedimenti indicati negli articoli 694 e
695 con decreto, dispensando il ricorrente dalla notificazione alle altri
parti; in tal caso può nominare un procuratore, che intervenga per le parti
non presenti all'assunzione della prova.
Non
oltre il giorno successivo, a cura del cancelliere, deve essere fatta
notificazione immediata del decreto alle parti non presenti all'assunzione.
Art.
698
Assunzione
ed efficacia delle prove preventive
Nell'assunzione
preventiva dei mezzi di prova si applicano, in quanto possibile, gli
articoli 191 e seguenti.
L'assunzione
preventiva dei mezzi di prova non pregiudica le questioni relative alla loro
ammissibilità e rilevanza, nè impedisce la loro rinnovazione nel giudizio
di merito.
I
processi verbali delle prove non possono essere prodotti, nè richiamati,
nè riprodotti in copia nel giudizio di merito, prima che i mezzi di prova
siano stati dichiarati ammissibili nel giudizio stesso.
Art.
699
Istruzione
preventiva in corso di causa
L'istanza
di istruzione preventiva può anche essere proposta in corso di causa e
durante l'interruzione o la sospensione del giudizio.
Il
giudice provvede con ordinanza.
DEI
PROVVEDIMENTI D'URGENZA
Art.
700
Condizioni
per la concessione
Fuori
dei casi regolati nelle precedenti sezioni di questo capo, chi ha fondato
motivo di temere che durante il tempo occorrente per far valere il suo
diritto in via ordinaria, questo sia minacciato da un pregiudizio imminente
e irreparabile, può chiedere con ricorso al giudice i provvedimenti
d'urgenza, che appaiono, secondo le circostanze, più idonei ad assicurare
provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito.
Art.
701
Articolo
abrogato dall'art. 89, L. 26 novembre 1990, n. 353.
Art.
702
Articolo
abrogato dall'art. 89, L. 26 novembre 1990, n. 353.
DEI
PROCEDIMENTI POSSESSORI
Art.
703
Domanda
di reintegrazione e di manutenzione nel possesso
Le
domande di reintegrazione e di manutenzione nel possesso si propongono con
ricorso al pretore competente a norma dell'articolo 21.
Il
giudice provvede ai sensi degli articoli 669 bis e seguenti.
Articolo
così modificato dall'art. 77, Legge 26 novembre 1990, n. 353.
Art.
704
Domande
di provvedimento possessorio nel corso di giudizio petitorio
Ogni
domanda relativa al possesso, per fatti che avvengono durante la pendenza
del giudizio petitorio, deve essere proposta davanti al giudice di
quest'ultimo.
Può
essere tuttavia domandata al pretore la reintegrazione del possesso; in tale
caso il pretore dà i provvedimenti temporanei indispensabili e rimette le
parti davanti al giudice del petitorio.
Art.
705
Divieto
di proporre giudizio petitorio
Il
convenuto nel giudizio possessorio non può proporre giudizio petitorio,
finchè il primo giudizio non sia definito e la decisione non sia stata
eseguita (1).
Il
convenuto può tuttavia proporre il giudizio petitorio quando dimostra che
l'esecuzione del provvedimento possessorio non può compiersi per fatto
dell'attore.
(1)
La Corte costituzionale, con sentenza 3 febbraio 1992, n. 25, ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui
subordina la proposizione del giudizio petitorio alla definizione della
controversia possessoria e all'esecuzione della decisione nel caso che ne
derivi o possa derivarne un pregiudizio irreparabile al convenuto.
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