DEI
PROCEDIMENTI SOMMARI
DEL
PROCEDIMENTO DI INGIUNZIONE
Art.
633
Condizioni
di ammissibilità
Su
domanda di chi è creditore di una somma liquida di danaro o di una
determinata quantità di cose fungibili, o di chi ha diritto alla consegna
di una cosa mobile determinata, il giudice competente pronuncia ingiunzione
di pagamento o di consegna:
1)
se del diritto fatto valere si dà prova scritta;
2)
se il credito riguarda onorari per prestazioni giudiziali o stragiudiziali o
rimborso di spese fatte da avvocati, procuratori, cancellieri, ufficiali
giudiziari o da chiunque altro ha prestato la sua opera in occasione di un
processo;
3)
se il credito riguarda onorari, diritti o rimborsi spettanti ai notai a
norma della loro legge professionale, oppure ad altri esercenti una libera
professione o arte, per la quale esiste una tariffa legalmente approvata.
L'ingiunzione
può essere pronunciata anche se il diritto dipende da una controprestazione
o da una condizione, purchè il ricorrente offra elementi atti a far
presumere l'adempimento della controprestazione o l'avveramento della
condizione.
L'ingiunzione
non può essere pronunciata se la notificazione all'intimato di cui all'art.
643 deve avvenire fuori della Repubblica.
Art.
634
Prova
scritta
Sono
prove scritte idonee a norma del numero 1 dell'articolo precedente le
polizze e promesse unilaterali per scrittura privata e i telegrammi, anche
se mancanti dei requisiti prescritti dal codice civile.
Per
i crediti relativi a somministrazioni di merci e di danaro, nonchè per
prestazioni di servizi, fatte da imprenditori che esercitano un'attività
commerciale, anche a persone che non esercitano tale attività, sono
altresì prove scritte idonee gli estratti autentici delle scritture
contabili di cui agli art. 2214 e seguenti del codice civile, purchè
bollate e vidimate nelle forme di legge e regolarmente tenute, nonchè gli
estratti autentici delle scritture contabili prescritte dalle leggi
tributarie, quando siano tenute con l'osservanza delle norme stabilite per
tali scritture (1).
(1)
Comma così modificato dall’art. 8, comma 3, D.L. 18 ottobre 1995, n. 432.
Art.
635
Prova
scritta per i crediti dello Stato e degli enti pubblici
Per
i crediti dello Stato, o di enti o istituti soggetti a tutela o vigilanza
dello Stato, sono prove idonee anche i libri o registri della pubblica
amministrazione, quando un funzionario all'uopo autorizzato o un notaio ne
attesta la regolare tenuta a norma delle leggi e dei regolamenti. Restano
salve le disposizioni delle leggi sulla riscossione delle entrate
patrimoniali dello Stato e degli enti o istituti sopra indicati.
Per
i crediti derivanti da omesso versamento agli enti di previdenza e di
assistenza dei contributi relativi ai rapporti indicati nell'art. 459 (1)
secondo comma, sono altresì prove idonee gli accertamenti eseguiti
dall'ispettorato corporativo e dai funzionari degli enti.
(1)
L'art. 459 citato è stato abrogato dalla Legge 11 agosto 1973, n. 533.
Vedi, ora, art. 442.
Art.
636
Parcella
delle spese e prestazioni
Nei
casi previsti nei numeri 2 e 3 dell'art. 633, la domanda deve essere
accompagnata dalla parcella delle spese e prestazioni, munita della
sottoscrizione del ricorrente e corredata dal parere della competente
associazione professionale. Il parere non occorre se l'ammontare delle spese
e delle prestazioni è determinato in base a tariffe obbligatorie.
Il
giudice, se non rigetta il ricorso a norma dell'art. 640, deve attenersi al
parere nei limiti della somma domandata, salva la correzione degli errori
materiali.
Art.
637
Giudice
competente
Per
l'ingiunzione è competente il conciliatore, il pretore o il presidente del
tribunale, che sarebbe competente per la domanda proposta in via ordinaria.
Per
i crediti previsti nel numero 2 dell'art. 633 è competente anche il capo
dell'ufficio giudiziario che ha deciso la causa alla quale il credito si
riferisce.
Gli
avvocati e i procuratori possono altresì proporre domanda d'ingiunzione
contro i propri clienti al giudice competente per valore del luogo dove ha
sede l'associazione professionale alla quale sono iscritti: e i notai
possono proporla, osservate le disposizioni relative alla competenza per
valore, al pretore del mandamento in cui si trova il loro ufficio o al
presidente del tribunale nella cui circoscrizione ha sede il Consiglio
notarile dal quale dipendono.
Art.
638
Forma
della domanda e deposito
La
domanda di ingiunzione si propone con ricorso contenente, oltre i requisiti
indicati nell'art. 125, l'indicazione delle prove che si producono. Il
ricorso deve contenere altresì l'indicazione del procuratore del ricorrente
oppure, quando è ammessa la costituzione di persona, la dichiarazione di
residenza o l'elezione di domicilio nel comune dove ha sede il giudice
adito.
Se
manca l'indicazione del procuratore oppure la dichiarazione di residenza o
l'elezione di domicilio, le notificazioni al ricorrente possono essere fatte
presso la cancelleria.
Il
ricorso è depositato in cancelleria insieme con i documenti che si
allegano; questi non possono essere ritirati fino alla scadenza del termine
stabilito nel decreto d'ingiunzione a norma dell'art. 641.
Art.
639
Ricorso
per consegna di cose fungibili
Quando
la domanda riguarda la consegna di una determinata quantità di cose
fungibili, il ricorrente deve dichiarare la somma di danaro che è disposto
ad accettare in mancanza della prestazione in natura, a definitiva
liberazione dell'altra parte. Il giudice, se ritiene la somma dichiarata non
proporzionata, prima di pronunciare sulla domanda può invitare il
ricorrente a produrre un certificato della Camera di commercio, industria e
agricoltura.
Art.
640
Rigetto
della domanda
Il
giudice se ritiene insufficientemente giustificata la domanda, dispone che
il cancelliere ne dia notizia al ricorrente, invitandolo a provvedere alla
prova.
Se
il ricorrente non risponde all'invito o non ritira il ricorso oppure se la
domanda non è accoglibile, il giudice la rigetta con decreto motivato.
Tale
decreto non pregiudica la riproposizione della domanda, anche in via
ordinaria.
Art.
641
Accoglimento
della domanda
Se
esistono le condizioni previste nell'art. 633, il giudice, con decreto
motivato, ingiunge all'altra parte di pagare la somma o di consegnare la
cosa o la quantità di cose chieste o invece di queste la somma di cui
all'articolo 639 nel termine di quaranta giorni, con l'espresso avvertimento
che nello stesso termine può essere fatta opposizione a norma degli
articoli seguenti e che, in mancanza di opposizione, si procederà a
esecuzione forzata (1).
Quando
concorrono giusti motivi, il termine può essere ridotto fino a dieci giorni
oppure aumentato fino a sessanta. Se l'intimato risiede nelle province
libiche o in territori soggetti alla sovranità italiana, il termine non
può essere minore di trenta nè maggiore di centoventi giorni (2).
Nel
decreto (eccetto per quello emesso sulla base di titoli che hanno già
efficacia esecutiva secondo le vigenti disposizioni), il giudice liquida le
spese e le competenze e ne ingiunge il pagamento (3).
(1)
Comma così modificato dall’art. 8, comma 1, D.L. 18 ottobre 1995, n. 432.
(2)
Comma così modificato dall’art. 8, comma 2, D.L. 18 ottobre 1995, n. 432.
(3)
Comma così sostituito dalla L. 10 maggio 1976, n. 358. Successivamente, la
Corte costituzionale, con sentenza 31 dicembre 1986, n. 303, ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale del presente comma, per contrasto con gli
artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non consente la
liquidazione delle spese e competenze all'istante che abbia già a proprio
favore un titolo esecutivo.
Art.
642
Esecuzione
provvisoria
Se
il credito è fondato su cambiale, assegno bancario, assegno circolare,
certificato di liquidazione di borsa, o su atto ricevuto da notaio o da
altro pubblico ufficiale autorizzato, il giudice, su istanza del ricorrente,
ingiunge al debitore di pagare o consegnare senza dilazione, autorizzando in
mancanza l'esecuzione provvisoria del decreto e fissando il termine ai soli
effetti dell'opposizione.
L'esecuzione
provvisoria può essere concessa anche se vi è pericolo di grave
pregiudizio nel ritardo, ma il giudice può imporre al ricorrente una
cauzione.
In
tali casi il giudice può anche autorizzare l'esecuzione senza l'osservanza
del termine di cui all'art. 482.
Art.
643
Notificazione
del decreto
L'originale
del ricorso e del decreto rimane depositato in cancelleria.
Il
ricorso e il decreto sono notificati per copia autentica a norma degli art.
137 e seguenti. La notificazione determina la pendenza della lite.
Art.
644
Mancata
notificazione del decreto
Il
decreto d'ingiunzione diventa inefficace qualora la notificazione non sia
eseguita nel termine di sessanta giorni dalla pronuncia, se deve avvenire
nel territorio della Repubblica escluse le province libiche, e di novanta
giorni negli altri casi; ma la domanda può essere riproposta.
N.B.:
Articolo così modificato dall’art. 8, comma 3 bis, D.L. 18 ottobre 1995,
n. 432.
Art.
645
Opposizione
L'opposizione
si propone davanti all'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice
che ha emesso il decreto, con atto di citazione notificato al ricorrente nei
luoghi di cui all'art. 638. Contemporaneamente l'ufficiale giudiziario deve
notificare avviso dell'opposizione al cancelliere affinchè ne prenda nota
sull'originale del decreto.
In
seguito all'opposizione il giudizio si svolge secondo le norme del
procedimento ordinario davanti al giudice adito; ma i termini di
comparizione sono ridotti a metà.
Articolo
così sostituito dal D.P.R. 17 ottobre 1950, n. 847.
Art.
646
Opposizione
ai decreti riguardanti crediti di lavoro
Quando
il decreto è stato pronunciato per crediti dipendenti da rapporti
individuali di lavoro, entro cinque giorni dalla notificazione l'atto di
opposizione deve essere denunciato a norma dell'articolo 430
all'associazione sindacale legalmente riconosciuta alla quale appartiene
l'opponente.
In
tale caso il termine per la comparizione in giudizio decorre dalla scadenza
del ventesimo giorno successivo a quello della notificazione
dell'opposizione.
Durante
il corso del termine, stabilito per il tentativo di conciliazione,
l'opponente può chiedere con ricorso al pretore o al presidente la
sospensione dell'esecuzione provvisoria del decreto. Il giudice provvede con
decreto, che, in caso di accoglimento dell'istanza, deve essere notificato
alla controparte.
Articolo
così sostituito dal D.P.R. 17 ottobre 1950, n. 847.
Art.
647
Esecutorietà
per mancata opposizione o per mancata attività dell'opponente
Se
non è stata fatta opposizione nel termine stabilito, oppure l'opponente non
si è costituito, il conciliatore, il pretore o il presidente, su istanza
anche verbale del ricorrente, dichiara esecutivo il decreto. Nel primo caso
il giudice deve ordinare che sia rinnovata la notificazione, quando risulta
o appare probabile che l'intimato non abbia avuto conoscenza del decreto.
Quando
il decreto è stato dichiarato esecutivo a norma del presente articolo,
l'opposizione non può essere più proposta nè proseguita, salvo il
disposto dell'art. 650, e la cauzione eventualmente prestata è liberata.
Art.
648
Esecuzione
provvisoria in pendenza di opposizione
Il
giudice istruttore, se l'opposizione non è fondata su prova scritta o di
pronta soluzione, può concedere, con ordinanza non impugnabile,
l'esecuzione provvisoria del decreto, qualora non sia stata concessa a norma
dell'art. 642.
Deve
in ogni caso concederla, se la parte che l'ha chiesta offre cauzione per
l'ammontare delle eventuali restituzioni, spese e danni (1).
(1)
La Corte costituzionale, con sentenza 4 maggio 1984, n. 137, ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui
dispone che nel giudizio di opposizione il giudice istruttore, se la parte
che ha chiesto l'esecuzione provvisoria del decreto d'ingiunzione offre
cauzione per l'ammontare delle eventuali restituzioni, spese e danni, debba
e non già possa concederla sol dopo aver delibato gli elementi probatori di
cui all'art. 648, primo comma, e la corrispondenza della offerta cauzione
all'entità degli oggetti indicati nel secondo comma dello stesso art. 48.
Art.
649
Sospensione
dell'esecuzione provvisoria
Il
giudice istruttore, su istanza dell'opponente, quando ricorrono gravi
motivi, può, con ordinanza non impugnabile, sospendere l'esecuzione
provvisoria del decreto concessa a norma dell'art. 642.
Art.
650
Opposizione
tardiva
L'intimato
può fare opposizione anche dopo scaduto il termine fissato nel decreto, se
prova di non averne avuta tempestiva conoscenza per irregolarità della
notificazione o per caso fortuito o forza maggiore (1).
In
questo caso l'esecutorietà può essere sospesa a norma dell'articolo
precedente.
L'opposizione
non è più ammessa decorsi dieci giorni dal primo atto di esecuzione.
(1)
La Corte costituzionale, con sentenza 20 maggio 1976, n. 120, ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui non
consente l'opposizione tardiva dell'intimato che pur avendo avuto conoscenza
del decreto ingiuntivo, non abbia potuto, per caso fortuito o forza
maggiore, fare opposizione entro il termine fissato nel decreto.
Art.
651
Articolo
abrogato dalla L. 18 ottobre 1977, n. 793.
Art.
652
Conciliazione
Se
nel giudizio di opposizione, le parti si conciliano, il giudice, con
ordinanza non impugnabile, dichiara o conferma l'esecutorietà del decreto
oppure riduce la somma o la quantità a quella stabilita dalle parti. In
quest'ultimo caso, rimane ferma la validità degli atti esecutivi compiuti e
dell'ipoteca iscritta fino a concorrenza della somma o quantità ridotta.
Della riduzione deve effettuarsi apposita annotazione nei registri
immobiliari.
Art.
653
Rigetto
o accoglimento parziale dell'opposizione
Se
l'opposizione è rigettata con sentenza passata in giudicato o
provvisoriamente esecutiva, oppure è dichiarata con ordinanza l'estinzione
del processo, il decreto, che non ne sia già munito, acquista efficacia
esecutiva.
Se
l'opposizione è accolta solo in parte, il titolo esecutivo è costituito
esclusivamente dalla sentenza, ma gli atti di esecuzione già compiuti in
base al decreto conservano i loro effetti nei limiti della somma o della
quantità ridotta.
Con
la sentenza che rigetta totalmente o in parte l'opposizione avverso il
decreto ingiuntivo emesso sulla base dei titoli aventi efficacia esecutiva
in base alle vigenti disposizioni, il giudice liquida anche le spese e gli
onorari del decreto ingiuntivo (1).
(1)
Comma aggiunto dalla L. 10 maggio 1976, n. 358. Successivamente la Corte
costituzionale, con sentenza 31 dicembre 1986, n. 303, ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale dello stesso comma per contrasto con gli
articoli 3 e 24 Cost., nella parte in cui non consente la liquidazione delle
spese e competenze all'istante che abbia già a proprio favore un titolo
esecutivo.
Art.
654
Dichiarazione
di esecutorietà ed esecuzione
L'esecutorietà
non disposta con la sentenza o con l'ordinanza di cui all'articolo
precedente è conferita con decreto del conciliatore, del pretore o del
presidente scritto in calce all'originale del decreto d'ingiunzione.
Ai
fini dell'esecuzione non occorre una nuova notificazione del decreto
esecutivo; ma nel precetto deve farsi menzione del provvedimento che ha
disposto l'esecutorietà e dell'apposizione della formula.
Art.
655
Iscrizione
d'ipoteca
I
decreti dichiarati esecutivi a norma degli artt. 642, 647 e 648 e quelli
rispetto ai quali è rigettata l'opposizione costituiscono titolo per
l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale.
Art.
656
Impugnazioni
Il
decreto d'ingiunzione, divenuto esecutivo a norma dell'art. 647, può
impugnarsi per revocazione nei casi indicati nei numeri 1, 2, 5 e 6
dell'art. 395 e con opposizione di terzo nei casi previsti nell'art. 404,
comma 2.
DEL
PROCEDIMENTO PER CONVALIDA DI SFRATTO
Art.
657
Intimazione
di licenza e di sfratto per finita locazione
Il
locatore o il concedente può intimare al conduttore, all'affittuario
coltivatore diretto, al mezzadro o al colono licenza per finita locazione,
prima della scadenza del contratto, con la contestuale citazione per la
convalida, rispettando i termini prescritti dal contratto, dalla legge o
dagli usi locali.
Può
altresì intimare lo sfratto, con la contestuale citazione per la convalida,
dopo la scadenza del contratto, se, in virtù del contratto stesso o per
effetto di atti o intimazioni precedenti, è esclusa la tacita riconduzione.
Art.
658
Intimazione
di sfratto per morosità
Il
locatore può intimare al conduttore lo sfratto con le modalità stabilite
nell'articolo precedente anche in caso di mancato pagamento del canone di
affitto alle scadenze, e chiedere nello stesso atto l'ingiunzione di
pagamento per i canoni scaduti (1).
Se
il canone consiste in derrate, il locatore deve dichiarare a norma
dell'articolo 639 la somma che è disposto ad accettare in sostituzione.
(1)
Comma così sostituito dalla L. 30 luglio 1984, n. 399.
Art.
659
Rapporto
di locazione d'opera
Se
il godimento di un immobile è il corrispettivo anche parziale di una
prestazione d'opera, l'intimazione di licenza o di sfratto con la
contestuale citazione per la convalida, a norma degli articoli precedenti,
può essere fatta quando il contratto viene a cessare per qualsiasi causa.
Art.
660
Forma
dell'intimazione
Le
intimazioni di licenza o di sfratto indicate negli articoli precedenti
debbono essere notificate a norma degli articoli 137 e seguenti, esclusa la
notificazione al domicilio eletto.
Il
locatore deve dichiarare nell'atto la propria residenza o eleggere domicilio
nel comune dove ha sede il giudice adito, altrimenti l'opposizione prevista
nell'articolo 668 e qualsiasi altro atto del giudizio possono essergli
notificati presso la cancelleria.
La
citazione per la convalida, redatta a norma dell’articolo 125, in luogo
dell’invito e dell’avvertimento al convenuto previsti dall’articolo
163, terzo comma, numero 7), deve contenere, con l’invito a comparire nell’udienza
indicata, l’avvertimento che se non comparisce o, comparendo, non si
oppone, il giudice convalida la licenza o lo sfratto ai sensi dell’articolo
663 (1).
Tra
il giorno della notificazione dell’intimazione e quello dell’udienza
debbono intercorrere termini liberi non minori di venti giorni. Nelle cause
che richiedono pronta spedizione il pretore può, su istanza dell’intimante,
con decreto motivato, scritto in calce all’originale e alle copie dell’intimazione,
abreviare fino alla metà i termini di comparizione (1).
Le
parti si costituiscono depositando in cancelleria l’intimazione con la
relazione di notificazione o la comparsa di risposta, oppure presentando
tali atti al giudice in udienza (1).
Ai
fini dell’opposizione e del compimento delle attività previste negli
articoli da 663 a 666, è sufficiente la comparizione personale dell’intimato
(1).
Se
l'intimazione non è stata notificata in mani proprie, l'ufficiale
giudiziario deve spedire avviso all'intimato dell'effettuata notificazione a
mezzo di lettera raccomandata, e allegare all'originale dell'atto la
ricevuta di spedizione.
(1)
Comma inserito dall’art. 8, comma 3 ter, D.L. 18 ottobre 1995, n. 432.
Art.
661
Giudice
competente
Quando
si intima la licenza o lo sfratto, la citazione a comparire deve farsi
inderogabilmente davanti al pretore del luogo in cui si trova la cosa
locata.
Articolo
così sostituito dalla L. 30 luglio 1984, n. 339.
Art.
662
Mancata
comparizione del locatore
Gli
effetti dell'intimazione cessano, se il locatore non comparisce all'udienza
fissata nell'atto di citazione.
Art.
663
Mancata
comparizione o mancata opposizione dell'intimato
Se
l'intimato non comparisce o comparendo non si oppone, il giudice convalida
la licenza o lo sfratto e dispone con ordinanza in calce alla citazione
l'apposizione su di essa della formula esecutiva; ma il giudice deve
ordinare che sia rinnovata la citazione, se risulta o appare probabile che
l'intimato non abbia avuto conoscenza della citazione stessa o non sia
potuto comparire per caso fortuito o forza maggiore.
Nel
caso che l'intimato non sia comparso, la formula esecutiva ha effetto dopo
30 giorni dalla data dell'apposizione (1).
Se
lo sfratto è stato intimato per mancato pagamento del canone, la convalida
è subordinata all'attestazione in giudizio del locatore o del suo
procuratore che la morosità persiste. In tale caso il giudice può ordinare
al locatore di prestare una cauzione.
(1)
Comma aggiunto dalla L. 22 dicembre 1973, n. 841.
Art.
664
Pagamento
dei canoni
Nel
caso previsto nell'articolo 658, il giudice adito pronuncia separato decreto
d'ingiunzione per l'ammontare dei canoni scaduti e da scadere fino
all'esecuzione dello sfratto, e per le spese relative all'intimazione.
Il
decreto è esteso in calce ad una copia dell'atto di intimazione presentata
dall'istante, da conservarsi in cancelleria.
Il
decreto è immediatamente esecutivo, ma contro di esso può essere proposta
opposizione a norma del capo precedente. L'opposizione non toglie efficacia
all'avvenuta risoluzione del contratto.
Art.
665
Opposizione,
provvedimenti del giudice
Se
l'intimato comparisce e oppone eccezioni non fondate su prova scritta, il
giudice, su istanza del locatore, se non sussistono gravi motivi in
contrario, pronuncia ordinanza non impugnabile di rilascio, con riserva
delle eccezioni del convenuto.
L'ordinanza
è immediatamente esecutiva, ma può essere subordinata alla prestazione di
una cauzione per i danni e le spese.
Art.
666
Contestazione
sull'ammontare dei canoni
Se
è intimato lo sfratto per mancato pagamento del canone, e il convenuto nega
la propria morosità contestando l'ammontare della somma pretesa, il giudice
può disporre con ordinanza il pagamento della somma non controversa e
concedere all'uopo al convenuto un termine non superiore a venti giorni.
Se
il conduttore non ottempera all'ordine di pagamento, il giudice convalida
l'intimazione di sfratto e, nel caso previsto nell'articolo 658, pronuncia
decreto ingiuntivo per il pagamento dei canoni.
Art.
667
Mutamento
del rito
Pronunciati
i provvedimenti previsti dagli articoli 665 e 666, il giudizio prosegue
nelle forme del rito speciale, previa ordinanza di mutamento di rito ai
sensi dell'articolo 426.
Articolo
così sostituito dall'art. 73, L. 26 novembre 1990, n. 353.
Art.
668
Opposizione
dopo la convalida
Se
l'intimazione di licenza o di sfratto è stata convalidata in assenza
dell'intimato, questi può farvi opposizione provando di non averne avuto
tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o per caso
fortuito o forza maggiore (1).
Se
sono decorsi dieci giorni dall'esecuzione, l'opposizione non è più
ammessa, e la cauzione, prestata a norma dell'articolo 663 terzo comma, è
liberata.
L'opposizione
si propone davanti al pretore nelle forme prescritte per l'opposizione al
decreto di ingiunzione in quanto applicabili (2).
L'opposizione
non sospende il processo esecutivo, ma il giudice, con ordinanza non
impugnabile, può disporne la sospensione per gravi motivi, imponendo,
quando lo ritiene opportuno una cauzione all'opponente.
(1)
La Corte costituzionale, con sentenza 18 maggio 1972, n. 89, ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale del presente comma limitatamente alla parte
in cui non consente la tardiva opposizione all'intimato che, pur avendo
avuto conoscenza della citazione, non sia potuto comparire all'udienza per
caso fortuito o forza maggiore.
(2)
Comma così sostituito dalla L. 30 luglio 1984, n. 399.
Art.
669
Giudizio
separato per il pagamento di canoni
Se
nel caso previsto nell'articolo 658 il locatore non chiede il pagamento dei
canoni, la pronuncia sullo sfratto risolve la locazione, ma lascia
impregiudicata ogni questione sui canoni stessi.
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