DELL'AMMINISTRAZIONE
GIUDIZIARIA
Art.
592
Nomina
dell'amministratore giudiziario
L'amministrazione
giudiziaria dell'immobile è disposta per un tempo non superiore a tre anni
e affidata a uno o più creditori o a un istituto all'uopo autorizzato,
oppure allo stesso debitore se tutti i creditori vi consentono.
All'amministratore
si applica il disposto degli articoli 65 e seguenti.
Art.
593
Rendiconto
L'amministratore,
nel termine fissato dal giudice dell'esecuzione, e in ogni caso alla fine di
ciascun trimestre, deve presentare in cancelleria il conto della sua
gestione e depositare le rendite disponibili nei modi stabiliti dal giudice.
Al
termine della gestione l'amministratore deve presentare il rendiconto
finale.
I
conti parziali e quello finale debbono essere approvati dal giudice. Questi,
con ordinanza non impugnabile, risolve le contestazioni che sorgono in
merito ad essi, applicando le disposizioni degli articoli 263 e seguenti.
Art.
594
Assegnazione
delle rendite
Durante
il corso dell'amministrazione giudiziaria, il giudice dell'esecuzione può
disporre che le rendite riscosse siano assegnate ai creditori secondo le
norme degli articoli 596 e seguenti.
Art.
595
Cessazione
dell'amministrazione giudiziaria
In
ogni momento il creditore pignorante o uno dei creditori intervenuti può
chiedere che il giudice dell'esecuzione, sentite le altre parti, proceda a
nuovo incanto o all'assegnazione dell'immobile. Durante l'amministrazione
giudiziaria ognuno può fare offerta di acquisto a norma degli articoli 571
e seguenti.
L'amministrazione
cessa, e deve essere ordinato un nuovo incanto, quando viene a scadere il
termine previsto nell'ordinanza di cui all'articolo 592, tranne che il
giudice, su richiesta di tutte le parti, non ritenga di poter concedere una
o più proroghe che non prolunghino complessivamente l'amministrazione oltre
i tre anni.
DELLA
DISTRIBUZIONE DELLA SOMMA RICAVATA
Art.
596
Formazione
del progetto di distribuzione
Se
non si può provvedere a norma dell'articolo 510 primo comma, il giudice
dell'esecuzione, non più tardi di trenta giorni dal versamento del prezzo,
provvede a formare un progetto di distribuzione contenente la graduazione
dei creditori che vi partecipano, e lo deposita in cancelleria affinchè
possa essere consultato dai creditori e dal debitore, fissando l'udienza per
la loro audizione.
Tra
la comunicazione dell'invito e l'udienza debbono intercorrere almeno dieci
giorni.
Art.
597
Mancata
comparizione
La
mancata comparizione alla prima udienza e in quella fissata a norma
dell'articolo 485 ultimo comma importa approvazione del progetto per gli
effetti di cui all'articolo seguente.
Art.
598
Approvazione
del progetto
Se
il progetto è approvato o si raggiunge l'accordo tra tutte le parti, se ne
dà atto nel processo verbale e il giudice dell'esecuzione ordina il
pagamento delle singole quote, altrimenti si applica la disposizione
dell'articolo 512.
DELL'ESPROPRIAZIONE
DI BENI INDIVISI
Art.
599
Pignoramento
Possono
essere pignorati i beni indivisi anche quando non tutti i comproprietari
sono obbligati verso il creditore.
In
tal caso del pignoramento è notificato avviso, a cura del creditore
pignorante, anche agli altri comproprietari, ai quali è fatto divieto di
lasciare separare dal debitore la sua parte delle cose comuni senza ordine
di giudice.
Art.
600
Convocazione
dei comproprietari
Il
giudice dell'esecuzione, su istanza del creditore pignorante o dei
comproprietari e sentiti tutti gli interessati, provvede, quando è
possibile, alla separazione della quota in natura spettante al debitore.
Se
la separazione non è possibile, può ordinare la vendita della quota
indivisa o disporre che si proceda alla divisione a norma del codice civile.
Art.
601
Divisione
Se
si deve procedere alla divisione, l'esecuzione è sospesa finchè sulla
divisione stessa non sia intervenuto un accordo fra le parti o pronunciata
una sentenza avente i requisiti di cui all'articolo 627.
Avvenuta
la divisione, la vendita o l'assegnazione dei beni attribuiti al debitore ha
luogo secondo le norme contenute nei capi precedenti.
DELL'ESPROPRIAZIONE
CONTRO IL TERZO PROPRIETARIO
Art.
602
Modo
dell'espropriazione
Quando
oggetto dell'espropriazione è un bene gravato da pegno o da ipoteca per un
debito altrui, oppure un bene la cui alienazione da parte del debitore è
stata revocata per frode, si applicano le disposizioni contenute nei capi
precedenti, in quanto non siano modificate dagli articoli che seguono.
Art.
603
Notificazione
del titolo esecutivo e del precetto
Il
titolo esecutivo e il precetto debbono essere notificati anche al terzo.
Nel
precetto deve essere fatta espressa menzione del bene del terzo che si
intende espropriare.
Art.
604
Disposizioni
particolari
Il
pignoramento e in generale gli atti d'espropriazione si compiono nei
confronti del terzo, al quale si applicano tutte le disposizioni relative al
debitore, tranne il divieto di cui all'articolo 579 primo comma.
Ogni
volta che a norma dei capi precedenti deve essere sentito il debitore, è
sentito anche il terzo.
DELL'ESECUZIONE
PER CONSEGNA O RILASCIO
Art.
605
Precetto
per consegna o rilascio
Il
precetto per consegna di beni mobili o rilascio di beni immobili deve
contenere, oltre le indicazioni di cui all'articolo 480, anche la
descrizione sommaria dei beni stessi.
Se
il titolo esecutivo dispone circa il termine della consegna o del rilascio,
l'intimazione va fatta con riferimento a tale termine.
Art.
606
Modo
della consegna
Decorso
il termine indicato nel precetto, l'ufficiale giudiziario, munito del titolo
esecutivo e del precetto, si reca sul luogo in cui le cose si trovano e le
ricerca a norma dell'articolo 513; quindi ne fa consegna alla parte istante
o a persona da lei designata.
Art.
607
Cose
pignorate
Se
le cose da consegnare sono pignorate, la consegna non può avere luogo, e la
parte istante deve fare valere le sue ragioni mediante opposizione a norma
degli articoli 619 e seguenti.
Art.
608
Modo
del rilascio
L'ufficiale
giudiziario comunica almeno tre giorni prima alla parte, che è tenuta a
rilasciare l'immobile, il giorno e l'ora in cui procederà.
Nel
giorno e nell'ora stabiliti, l'ufficiale giudiziario, munito del titolo
esecutivo e del precetto, si reca sul luogo dell'esecuzione e, facendo uso,
quando occorre, dei poteri a lui consentiti dall'articolo 513, immette la
parte istante o una persona da lei designata nel possesso dell'immobile, del
quale le consegna le chiavi, ingiungendo agli eventuali detentori di
riconoscere il nuovo possessore.
Art.
609
Provvedimenti
circa i mobili estranei all'esecuzione
Se
nell'immobile si trovano cose mobili appartenenti alla parte tenuta al
rilascio e che non debbono essere consegnate, l'ufficiale giudiziario, se la
stessa parte non le asporta immediatamente, può disporne la custodia sul
posto anche a cura della parte istante, se consente di custodirle, o il
trasporto in altro luogo.
Se
le cose sono pignorate o sequestrate, l'ufficiale giudiziario dà
immediatamente notizia dell'avvenuto rilascio al creditore su istanza del
quale fu eseguito il pignoramento o il sequestro, e al pretore per
l'eventuale sostituzione del custode.
Art.
610
Provvedimenti
temporanei
Se
nel corso dell'esecuzione sorgono difficoltà che non ammettono dilazione,
ciascuna parte può chiedere al pretore, anche verbalmente, i provvedimenti
temporanei occorrenti.
DELL'ESECUZIONE
FORZATA DI OBBLIGHI DI FARE O DI NON FARE
Art.
612
Provvedimento
Chi
intende ottenere l'esecuzione forzata di una sentenza di condanna per
violazione di un obbligo di fare o di non fare, dopo la notificazione del
precetto, deve chiedere con ricorso al pretore che siano determinate le
modalità dell'esecuzione.
Il
pretore provvede sentita la parte obbligata. Nella sua ordinanza designa
l'ufficiale giudiziario che deve procedere all'esecuzione e le persone che
debbono provvedere al compimento dell'opera non eseguita o alla distruzione
di quella compiuta.
Art.
613
Difficoltà
sorte nel corso dell'esecuzione
L'ufficiale
giudiziario può farsi assistere dalla forza pubblica e deve chiedere al
pretore le opportune disposizioni per eliminare le difficoltà che sorgono
nel corso dell'esecuzione. Il pretore provvede con decreto.
Art.
614
Rimborso
delle spese
Al
termine dell'esecuzione o nel corso di essa, la parte istante presenta al
pretore la nota delle spese anticipate vistata dall'ufficiale giudiziario
con domanda di decreto d'ingiunzione.
Il
pretore, quando riconosce giustificate le spese denunciate, provvede con
decreto a norma dell'articolo 642.
DELLE
OPPOSIZIONI
DELLE
OPPOSIZIONI DEL DEBITORE E DEL TERZO ASSOGGETTATO ALL'ESECUZIONE
DELLE
OPPOSIZIONI ALL'ESECUZIONE
Art.
615
Forma
dell'opposizione
Quando
si contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata
e questa non è ancora iniziata, si può proporre opposizione al precetto
con citazione davanti al giudice competente per materia o valore e per
territorio a norma dell'articolo 27.
Quando
è iniziata l'esecuzione, l'opposizione di cui al comma precedente e quella
che riguarda la pignorabilità dei beni si propongono con ricorso al giudice
dell'esecuzione stessa. Questi fissa con decreto l'udienza di comparizione
delle parti davanti a sè e il termine perentorio per la notificazione del
ricorso e del decreto.
Art.
616
Provvedimenti
del giudice dell'esecuzione
Se
competente per la causa è l'ufficio giudiziario al quale appartiene il
giudice dell'esecuzione, questi provvede all'istruzione a norma degli
articoli 175 e seguenti; altrimenti rimette le parti davanti all'ufficio
giudiziario competente per valore, assegnando un termine perentorio per la
riassunzione della causa.
DELLE
OPPOSIZIONI AGLI ATTI ESECUTIVI
Art.
617
Forma
dell'opposizione
Le
opposizioni relative alla regolarità formale del titolo esecutivo e del
precetto si propongono, prima che sia iniziata l'esecuzione, davanti al
giudice indicato nell'articolo 480 terzo comma, con atto di citazione da
notificarsi nel termine perentorio di cinque giorni dalla notificazione del
titolo esecutivo o del precetto.
Le
opposizioni di cui al comma precedente che sia stato impossibile proporre
prima dell'inizio dell'esecuzione e quelle relative alla notificazione del
titolo esecutivo e del precetto e ai singoli atti di esecuzione si
propongono con ricorso al giudice dell'esecuzione nel termine perentorio di
cinque giorni dal primo atto di esecuzione, se riguardano il titolo
esecutivo o il precetto, oppure dal giorno in cui i singoli atti furono
compiuti.
Art.
618
Provvedimenti
del giudice dell'esecuzione
Il
giudice dell'esecuzione fissa con decreto l'udienza di comparizione delle
parti davanti a sè e il termine perentorio per la notificazione del ricorso
e del decreto, e dà, nei casi urgenti, i provvedimenti opportuni.
All'udienza
dà con ordinanza i provvedimenti che ritiene indilazionabili e provvede a
norma degli articoli 175 e seguenti all'istruzione della causa, che è poi
decisa dal collegio con sentenza non impugnabile.
Sono
altresì non impugnabili le sentenze pronunciate a norma dell'articolo
precedente primo comma.
OPPOSIZIONE
IN MATERIA DI LAVORO, DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA
Art.
618 bis
Procedimento
Per
le materie trattate nei Capi I e II del titolo IV del libro secondo, le
opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi sono disciplinate dalle
norme previste per le controversie individuali di lavoro in quanto
applicabili.
Resta
ferma la competenza del giudice dell'esecuzione nei casi previsti dal
secondo comma dell'art. 615 e dal secondo comma dell'art. 617.
Sezione
e articolo aggiunti dall'art. 3, L. 13 agosto 1973, n. 533.
DELLE
OPPOSIZIONI DI TERZI
Art.
619
Forma
dell'opposizione
Il
terzo che pretende avere la proprietà o altro diritto reale sui beni
pignorati può proporre opposizione con ricorso al giudice dell'esecuzione,
prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione dei beni.
Il
giudice fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti davanti a
sè e il termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto.
Se
all'udienza le parti non raggiungono un accordo, il giudice, quando è
competente l'ufficio giudiziario al quale appartiene, provvede
all'istruzione della causa a norma degli articoli 175 e seguenti; altrimenti
fissa all'opponente un termine perentorio per la riassunzione della causa
davanti all'ufficio giudiziario competente per valore.
Art.
620
Opposizione
tardiva
Se
in seguito alla opposizione il giudice non sospende la vendita dei beni
mobili o se l'opposizione è proposta dopo la vendita stessa, i diritti del
terzo si fanno valere sulla somma ricavata.
Art.
621
Limiti
della prova testimoniale
Il
terzo opponente non può provare con testimoni il suo diritto sui beni
mobili pignorati nella casa o nell'azienda del debitore, tranne che
l'esistenza del diritto stesso sia resa verosimile dalla professione o dal
commercio esercitati dal terzo o dal debitore.
Art.
622
Opposizione
della moglie del debitore
L'opposizione
non può essere proposta dalla moglie convivente col debitore, relativamente
ai beni mobili pignorati nella casa di lui, tranne che per i beni dotali o
per i beni che essa provi, con atto di data certa, esserle appartenuti prima
del matrimonio o esserle pervenuti per donazione o successione a causa di
morte.
La
Corte costituzionale, con sentenza 15 dicembre 1967, n. 143, ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale del presente articolo.
DELLA
SOSPENSIONE E DELL'ESTINZIONE DEL PROCESSO
DELLA
SOSPENSIONE DEL PROCESSO
Art.
623
Limiti
della sospensione
Salvo
che la sospensione sia disposta dalla legge o dal giudice davanti al quale
è impugnato il titolo esecutivo, l'esecuzione forzata non può essere
sospesa che con provvedimento del giudice dell'esecuzione.
Art.
624
Sospensione
per opposizione all'esecuzione
Se
è proposta opposizione all'esecuzione a norma degli articoli 615 secondo
comma e 619, il giudice dell'esecuzione, concorrendo gravi motivi, sospende,
su istanza di parte, il processo con cauzione o senza.
Il
giudice sospende totalmente o parzialmente la distribuzione della somma
ricavata quando sorge una delle controversie previste nell'articolo 512.
Art.
625
Procedimento
Sull'istanza
per la sospensione del processo di cui all'articolo precedente, il giudice
dell'esecuzione provvede con ordinanza, sentite le parti.
Nei
casi urgenti, il giudice può disporre la sospensione con decreto, nel quale
fissa l'udienza di comparizione delle parti. Alla udienza provvede con
ordinanza.
Art.
626
Effetti
della sospensione
Quando
il processo è sospeso, nessun atto esecutivo può essere compiuto, salvo
diversa disposizione del giudice dell'esecuzione.
Art.
627
Riassunzione
Il
processo esecutivo deve essere riassunto con ricorso nel termine perentorio
fissato dal giudice dell'esecuzione e, in ogni caso, non più tardi di sei
mesi dal passaggio in giudicato della sentenza di primo grado o dalla
comunicazione della sentenza d'appello che rigetta l'opposizione.
Articolo
così sostituito dalla L. 14 luglio 1950, n. 581.
Art.
628
Sospensione
del termine di efficacia del pignoramento
La
opposizione ai singoli atti esecutivi sospende il decorso del termine
previsto nell'articolo 497.
DELL'ESTINZIONE
DEL PROCESSO
Art.
629
Rinuncia
Il
processo si estingue se, prima dell'aggiudicazione o dell'assegnazione, il
creditore pignorante e quelli intervenuti muniti di titolo esecutivo
rinunciano agli atti.
Dopo
la vendita il processo si estingue se rinunciano agli atti tutti i creditori
concorrenti.
In
quanto possibile, si applicano le disposizioni dell'articolo 306.
Art.
630
Inattività
delle parti
Oltre
che nei casi espressamente previsti dalla legge, il processo esecutivo si
estingue quando le parti non lo proseguono o non lo riassumono nel termine
perentorio stabilito dalla legge o dal giudice.
L'estinzione
opera di diritto, ma deve essere eccepita dalla parte interessata prima di
ogni altra sua difesa, salvo il disposto dell'articolo successivo.
L'estinzione è dichiarata con ordinanza del giudice dell'esecuzione, la
quale è comunicata a cura del cancelliere, se è pronunciata fuori
dall'udienza.
Contro
l'ordinanza che dichiara l'estinzione ovvero rigetta l'eccezione relativa è
ammesso reclamo con l'osservanza delle forme di cui all'articolo 178 terzo,
quarto e quinto comma. Il collegio provvede in camera di consiglio con
sentenza (1).
Articolo
così sostituito dal D.P.R. 17 ottobre 1950, n. 847.
(1)
La Corte costituzionale, con sentenza 17 dicembre 1981, n. 195, ha
dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in
cui non estende, in relazione all'art. 629 c.p.c., il reclamo previsto
dall'art. 630, ultimo comma, all'ordinanza del giudice dell'esecuzione
dichiarativa dell'estinzione del processo esecutivo per rinuncia agli atti.
Art.
631
Mancata
comparizione all'udienza
Se
nel corso del processo esecutivo nessuna delle parti si presenta
all'udienza, il giudice dell'esecuzione fissa una udienza successiva di cui
il cancelliere dà comunicazione alle parti.
Se
nessuna delle parti si presenta alla nuova udienza, il giudice dichiara con
ordinanza l'estinzione del processo esecutivo.
Si
applica l'ultimo comma dell'articolo precedente.
Articolo
così sostituito dal D.P.R. 17 ottobre 1950, n. 847.
Art.
632
Effetti
dell'estinzione del processo
Se
l'estinzione del processo esecutivo si verifica prima dell'aggiudicazione o
dell'assegnazione, essa rende inefficaci gli atti compiuti; se avviene dopo
l'aggiudicazione o l'assegnazione, la somma ricavata è consegnata al
debitore.
Avvenuta
l'estinzione del processo, il custode rende al debitore il conto, che è
discusso e chiuso davanti al giudice della esecuzione.
Si
applica la disposizione dell'articolo 310 ultimo comma.
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