DELL'ESPROPRIAZIONE
PRESSO TERZI
DEL
PIGNORAMENTO E DELL'INTERVENTO
Art.
543
Forma
del pignoramento
Il
pignoramento di crediti del debitore verso terzi o di cose del debitore che
sono in possesso di terzi, si esegue mediante atto notificato personalmente
al terzo e al debitore a norma degli articoli 137 e seguenti.
L'atto
deve contenere, oltre all'ingiunzione al debitore di cui all'articolo 492:
1)
l'indicazione del credito per il quale si procede, del titolo esecutivo e
del precetto;
2)
l'indicazione, almeno generica, delle cose o delle somme dovute e
l'intimazione al terzo di non disporne senza ordine di giudice;
3)
la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio nel comune in cui ha
sede il pretore competente;
4)
la citazione del terzo e del debitore a comparire davanti al pretore del
luogo di residenza del terzo, affinchè questi faccia la dichiarazione di
cui all'articolo 547 e il debitore sia presente alla dichiarazione e agli
atti ulteriori.
Nell'indicare
l'udienza di comparizione si deve rispettare il termine previsto
nell'articolo 501.
L'ufficiale
giudiziario, che ha proceduto alla notificazione dell'atto, è tenuto a
depositare immediatamente l'originale nella cancelleria della pretura per la
formazione del fascicolo previsto nell'articolo 488. In tale fascicolo
debbono essere inseriti il titolo esecutivo e il precetto che il creditore
pignorante deve depositare in cancelleria al momento della costituzione
prevista nell'articolo 314.
Art.
544
Pegno
o ipoteca a garanzia del credito pignorato
Se
il credito pignorato è garantito da pegno, s'intima a chi detiene la cosa
data in pegno di non eseguirne la riconsegna senza ordine di giudice.
Se
il credito pignorato è garantito da ipoteca, l'atto di pignoramento deve
essere annotato nei libri fondiari.
Art.
545
Crediti
impignorabili
Non
possono essere pignorati i crediti alimentari, tranne che per causa di
alimenti e sempre con l'autorizzazione del pretore e per la parte da lui
determinata mediante decreto.
Non
possono essere pignorati crediti aventi per oggetto sussidi di grazia o di
sostentamento a persone comprese nell'elenco dei poveri, oppure sussidi
dovuti per maternità, malattie e funerali da casse di assicurazione, da
enti di assistenza o da istituti di beneficenza.
Le
somme dovute dai privati a titolo di stipendio, di salario di altra
indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego comprese quelle
dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate per crediti
alimentari nella misura autorizzata dal pretore.
Tali
somme possono essere pignorate nella misura di un quinto per i tributi
dovuti allo Stato, alle province e ai comuni, ed in eguale misura per ogni
altro credito.
Il
pignoramento per il simultaneo concorso delle cause indicate precedentemente
non può estendersi oltre la metà dell'ammontare delle somme predette.
Restano
in ogni caso ferme le altre limitazioni contenute in speciali disposizioni
di legge.
Art.
546
Obblighi
del terzo
Dal
giorno in cui gli è notificato l'atto previsto nell'articolo 543, il terzo
è soggetto, relativamente alle cose e alle somme da lui dovute, agli
obblighi che la legge impone al custode.
Art.
547
Dichiarazione
del terzo
Con
dichiarazione all'udienza il terzo, personalmente o a mezzo di mandatario
speciale, deve specificare di quali cose o di quali somme è debitore o si
trova in possesso, e quando ne deve eseguire il pagamento o la consegna.
Deve
altresì specificare i sequestri precedentemente eseguiti presso di lui e le
cessioni che gli sono state notificate o che ha accettato.
Il
creditore pignorante deve chiamare nel processo il sequestrante nel termine
perentorio fissato dal giudice.
Art.
548
Mancata
o contestata dichiarazione del terzo
Se
il terzo non comparisce all'udienza stabilita o, comparendo, rifiuta di fare
la dichiarazione, o se intorno a questa sorgono contestazioni, il pretore,
su istanza di parte, provvede all'istruzione della causa a norma del libro
secondo, se essa non eccede i limiti della sua competenza; altrimenti
rimette le parti davanti al tribunale competente, assegnando loro un termine
perentorio per la riassunzione.
Se
il terzo non fa la dichiarazione neppure nel corso del giudizio di primo
grado, può essere applicata nei suoi confronti la disposizione
dell'articolo 232 primo comma.
Articolo
così sostituito dal D.P.R. 17 ottobre 1950, n. 857.
Art.
549
Accertamento
dell'obbligo del terzo
Con
la sentenza che definisce il giudizio di cui all'articolo precedente, il
giudice, se accerta l'esistenza del diritto del debitore nei confronti del
terzo, fissa alle parti un termine perentorio per la prosecuzione del
processo esecutivo.
Art.
550
Pluralità
di pignoramenti
Il
terzo deve indicare i pignoramenti che sono stati eseguiti presso di lui.
Se
altri pignoramenti sono eseguiti dopo che il terzo abbia fatto la sua
dichiarazione, egli può limitarsi a richiamare la dichiarazione precedente
e i pignoramenti ai quali si riferiva.
Si
applicano le disposizioni dell'articolo 524 secondo e terzo comma.
Art.
551
Intervento
L'intervento
di altri creditori è regolato a norma degli articoli 525 e seguenti.
Agli
effetti di cui all'articolo 526 l'intervento non deve avere luogo oltre la
prima udienza di comparizione delle parti.
DELL'ASSEGNAZIONE
E DELLA VENDITA
Art.
552
Assegnazione
e vendita di cose dovute dal terzo
Se
il terzo si dichiara o è dichiarato possessore di cose appartenenti al
debitore, il pretore, sentite le parti, provvede per l'assegnazione o la
vendita delle cose mobili a norma degli articoli 529 e seguenti, o per
l'assegnazione dei crediti a norma dell'articolo seguente.
Art.
553
Assegnazione
e vendita di crediti
Se
il terzo si dichiara o è dichiarato debitore di somme esigibili
immediatamente o in termine non maggiore di novanta giorni, il pretore le
assegna in pagamento, salvo esazione ai creditori concorrenti.
Se
le somme dovute dal terzo sono esigibili in termine maggiore, o si tratta di
censi o di rendite perpetue o temporanee, e i creditori non ne chiedano
d'accordo l'assegnazione, si applicano le regole richiamate nell'articolo
precedente per la vendita di cose mobili.
Il
valore delle rendite perpetue e dei censi, quando sono assegnati ai
creditori, deve essere ragguagliato in ragione di cento lire di capitale per
cinque lire di rendita.
Art.
554
Pegno
o ipoteca a garanzia del credito assegnato
Se
il credito assegnato o venduto è garantito da pegno, il pretore dispone che
la cosa data in pegno sia affidata all'assegnatario o aggiudicatario del
credito oppure ad un terzo che designa, sentite le parti.
Se
il credito assegnato o venduto è garantito da ipoteca, il provvedimento di
assegnazione o l'atto di vendita va annotato nei libri fondiari.
DELL'ESPROPRIAZIONE
IMMOBILIARE
DEL
PIGNORAMENTO
Art.
555
Forma
del pignoramento
Il
pignoramento immobiliare si esegue mediante notificazione al debitore e
successiva trascrizione di un atto nel quale gli si indicano esattamente,
con gli estremi richiesti dal codice civile per la individuazione
dell'immobile ipotecato, i beni e i diritti immobiliari che si intendono
sottoporre a esecuzione, e gli si fa l'ingiunzione prevista nell'articolo
492.
Immediatamente
dopo la notificazione l'ufficiale giudiziario consegna copia autentica
dell'atto con le note di trascrizione al competente conservatore dei
registri immobiliari, che trascrive l'atto e gli restituisce una delle note.
Le
attività previste nel comma precedente possono essere compiute anche dal
creditore pignorante, al quale l'ufficiale giudiziario, se richiesto, deve
consegnare gli atti di cui sopra.
Art.
556
Espropriazione
di mobili insieme con immobili
Il
creditore può fare pignorare insieme coll'immobile anche i mobili che lo
arredano, quando appare opportuno che l'espropriazione avvenga
unitariamente.
In
tal caso l'ufficiale giudiziario forma atti separati per l'immobile e per i
mobili, ma li deposita insieme nella cancelleria del tribunale.
Art.
557
Deposito
dell'atto di pignoramento
L'ufficiale
giudiziario che ha eseguito il pignoramento deve depositare immediatamente
nella cancelleria del tribunale competente per l'esecuzione l'atto di
pignoramento e, appena possibile, la nota di trascrizione restituitagli dal
conservatore dei registri immobiliari.
Il
creditore pignorante deve depositare il titolo esecutivo e il precetto entro
cinque giorni dal pignoramento e, nell'ipotesi di cui all'articolo 555
ultimo comma, la nota di trascrizione appena restituitagli dal conservatore
dei registri immobiliari.
Il
cancelliere al momento del deposito dell'atto di pignoramento forma il
fascicolo dell'esecuzione.
Art.
558
Limitazione
dell'espropriazione
Se
un creditore ipotecario estende il pignoramento a immobili non ipotecati a
suo favore, il giudice dell'esecuzione può applicare il disposto
dell'articolo 496, oppure può sospenderne la vendita fino al compimento di
quella relativa agli immobili ipotecati.
Art.
559
Custodia
dei beni pignorati
Col
pignoramento il debitore è costituito custode dei beni pignorati e di tutti
gli accessori compresi le pertinenze e i frutti, senza diritto a compenso.
Su
istanza del creditore pignorante o di un creditore intervenuto, il giudice
dell'esecuzione, sentito il debitore, può nominare custode una persona
diversa dallo stesso debitore.
Art.
560
Modo
della custodia
Il
debitore e il terzo nominato custode debbono rendere il conto a norma
dell'articolo 593.
Ad
essi è fatto divieto di dare in locazione l'immobile pignorato se non sono
autorizzati dal giudice dell'esecuzione.
Con
l'autorizzazione del giudice il debitore può continuare ad abitare
nell'immobile pignorato, occupando i locali strettamente necessari a lui e
alla sua famiglia.
Se
il debitore dimostra di non avere altri mezzi di sostentamento, il giudice
può anche concedergli un assegno alimentare sulle rendite, nei limiti dello
stretto necessario.
Art.
561
Pignoramento
successivo
Il
conservatore dei registri immobiliari, se nel trascrivere un atto di
pignoramento trova che sugli stessi beni è stato eseguito un altro
pignoramento, ne fa menzione nella nota di trascrizione che restituisce.
L'atto
di pignoramento con gli altri documenti indicati nell'articolo 557 è
depositato in cancelleria e inserito nel fascicolo formato in base al primo
pignoramento, se quello successivo è compiuto anteriormente all'udienza
prevista nell'articolo 563 secondo comma. In tal caso l'esecuzione si svolge
in unico processo.
Se
il pignoramento successivo è compiuto dopo l'udienza di cui sopra, si
applica l'articolo 524 ultimo comma.
Art.
562
Inefficacia
del pignoramento e cancellazione della trascrizione
Se
il pignoramento diviene inefficace per il decorso del termine previsto
nell'articolo 497, il giudice dell'esecuzione con l'ordinanza di cui
all'articolo 630 dispone che sia cancellata la trascrizione.
Il
conservatore dei registri immobiliari provvede alla cancellazione su
presentazione dell'ordinanza.
DELL'INTERVENTO
DEI CREDITORI
Art.
563
Condizioni
e tempo dell'intervento
Possono
intervenire a norma dell'articolo 499 tutti coloro che nei confronti del
debitore hanno un credito, anche se sottoposto a termine o a condizione.
Per
gli effetti di cui all'articolo seguente l'intervento deve avere luogo non
oltre la prima udienza fissata per l'autorizzazione della vendita.
Art.
564
Facoltà
dei creditori intervenuti
I
creditori intervenuti a norma del secondo comma dell'articolo precedente
partecipano all'espropriazione dell'immobile pignorato e, se muniti di
titolo esecutivo, possono provocarne i singoli atti.
Art.
565
Intervento
tardivo
I
creditori chirografari che intervengono oltre l'udienza indicata
nell'articolo 563 secondo comma, ma prima di quella prevista nell'articolo
596, concorrono alla distribuzione di quella parte della somma ricavata che
sopravanza dopo soddisfatti i diritti del creditore pignorante e di quelli
intervenuti in precedenza e a norma dell'articolo seguente.
Art.
566
Intervento
dei creditori iscritti e privilegiati
I
creditori iscritti e i privilegiati che intervengono oltre l'udienza
indicata nell'articolo 563 secondo comma, ma prima di quella prevista
nell'articolo 596, concorrono alla distribuzione della somma ricavata in
ragione dei loro diritti di prelazione, e, quando sono muniti di titolo
esecutivo, possono provocare atti dell'espropriazione.
DELLA
VENDITA E DELLA ASSEGNAZIONE
DISPOSIZIONI
GENERALI
Art.
567
Istanza
di vendita
Decorso
il termine di cui all'articolo 501, il creditore pignorante e ognuno dei
creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo possono chiedere la vendita
dell'immobile pignorato.
Al
ricorso si debbono unire l'estratto del catasto e delle mappe censuarie, i
certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative all'immobile pignorato
e il certificato del tributo diretto verso lo Stato.
Art.
568
Determinazione
del valore dell'immobile
Agli
effetti dell'espropriazione il valore dell'immobile si determina a norma
dell'articolo 15 primo comma.
Per
il diritto del direttario, il valore, agli effetti indicati, si determina in
base agli otto decimi di quello calcolato a norma dell'articolo 13 ultimo
comma.
Se
il bene non è soggetto a tributo diretto verso lo Stato o se per qualsiasi
ragione il giudice ritiene che il valore determinato a norma delle
disposizioni precedenti sia manifestamente inadeguato, il valore è
determinato dal giudice stesso sulla base degli elementi forniti dalle parti
e di quelli che gli può fornire un esperto da lui nominato.
Art.
569
Provvedimento
per l'autorizzazione della vendita
Sulla
istanza di cui all'articolo 567 il giudice dell'esecuzione fissa l'udienza
per l'audizione delle parti e dei creditori di cui all'articolo 498 che non
siano intervenuti.
All'udienza
le parti possono fare osservazioni circa il tempo e le modalità della
vendita e debbono proporre, a pena di decadenza, le opposizioni agli atti
esecutivi, se non sono già decadute dal diritto di proporle.
Se
non vi sono opposizioni o se su di esse si raggiunge l'accordo delle parti
comparse, il giudice dispone con ordinanza la vendita, la quale si fa a
norma degli articoli seguenti, se egli non ritiene opportuno che si svolga
col sistema dell'incanto.
Se
vi sono opposizioni il tribunale le decide con sentenza e quindi il giudice
dell'esecuzione dispone la vendita con ordinanza.
Con
la medesima ordinanza il giudice fissa il termine entro il quale essa deve
essere notificata, a cura del creditore che ha chiesto la vendita o di un
altro autorizzato, ai creditori di cui all'articolo 498 che non sono
comparsi.
§
2: VENDITA SENZA INCANTO
Art.
570
Avviso
della vendita
Dell'ordine
di vendita è dato dal cancelliere, a norma dell'articolo 490, pubblico
avviso contenente l'indicazione del debitore, degli estremi previsti
nell'articolo 555 e del valore dell'immobile determinato a norma
dell'articolo 568, con l'avvertimento che maggiori informazioni possono
essere fornite dalla cancelleria del tribunale.
Art.
571
Offerte
d'acquisto
Ognuno,
tranne il debitore, è ammesso a offrire per l'acquisto dell'immobile
pignorato personalmente o a mezzo di procuratore legale anche a norma
dell'articolo 579 ultimo comma. L'offerente deve presentare nella
cancelleria dichiarazione contenente la indicazione del prezzo, del tempo e
modo del pagamento e ogni altro elemento utile alla valutazione
dell'offerta. Se un termine più lungo non è fissato dall'offerente,
l'offerta non può essere revocata prima di venti giorni.
L'offerta
non è efficace se è inferiore al prezzo determinato a norma dell'articolo
568 e se l'offerente non presta cauzione in misura non inferiore al decimo
del prezzo da lui proposto.
Art.
572
Deliberazione
sull'offerta
Sull'offerta
il giudice dell'esecuzione sente le parti e i creditori iscritti non
intervenuti.
Se
l'offerta non supera di almeno un quarto il valore dell'immobile determinato
a norma dell'articolo 568, è sufficiente il dissenso di un creditore
intervenuto a farla respingere.
Se
supera questo limite, il giudice può fare luogo alla vendita, quando
ritiene che non vi è seria probabilità di migliore vendita all'incanto.
Si
applica anche in questo caso la disposizione dell'articolo 577.
Art.
573
Gara
tra gli offerenti
Se
vi sono più offerte, il giudice dell'esecuzione convoca gli offerenti e li
invita a una gara sull'offerta più alta.
Se
la gara non può aver luogo per mancanza di adesione degli offerenti, il
giudice può disporre la vendita a favore del maggiore offerente oppure
ordinare l'incanto.
Art.
574
Provvedimenti
relativi alla vendita
Il
giudice dell'esecuzione, quando fa luogo alla vendita, dispone con decreto
il modo del versamento del prezzo e il termine, dalla comunicazione del
decreto, entro il quale il versamento deve farsi, e, quando questo è
avvenuto, pronuncia il decreto previsto nell'articolo 586.
Si
applica anche a questa forma di vendita la disposizione dell'articolo 583.
Se
il prezzo non è depositato a norma del decreto di cui al primo comma, il
giudice provvede a norma dell'articolo 587.
Art.
575
Termine
delle offerte senza incanto
Se
il decreto di cui al primo comma dell'articolo precedente non è pronunciato
entro due mesi dalla pubblicazione dell'avviso previsto nell'articolo 570,
il giudice dell'esecuzione ordina l'incanto.
Su
istanza del creditore pignorante o di un creditore intervenuto il giudice
può prorogare tale termine fino a quattro mesi.
VENDITA
CON INCANTO
Art.
576
Contenuto
del provvedimento che dispone la vendita
Il
giudice dell'esecuzione, quando ordina l'incanto, stabilisce, sentito quando
occorre un esperto:
1)
se la vendita si deve fare in uno o più lotti;
2)
il prezzo base dell'incanto determinato a norma dell'articolo 568;
3)
il giorno e l'ora dell'incanto;
4)
il termine che deve decorrere tra il compimento delle forme di pubblicità e
l'incanto, nonchè le eventuali forme di pubblicità straordinaria a norma
dell'articolo 490 ultimo comma;
5)
l'ammontare della cauzione e il termine entro il quale deve essere prestata
dagli offerenti;
6)
la misura minima dell'aumento da apportarsi alle offerte;
7)
il termine, non superiore a sessanta giorni dall'aggiudicazione, entro il
quale il prezzo deve essere depositato e le modalità del deposito.
L'ordinanza
è pubblicata a cura del cancelliere.
Art.
577
Indivisibilità
dei fondi
La
divisione in lotti non può essere disposta se l'immobile costituisce
un'unità colturale o se il frazionamento ne potrebbe impedire la razionale
coltivazione.
Art.
578
Delega
a compiere la vendita
Se
una parte dei beni pignorati è situata nella circoscrizione di altro
tribunale, con l'ordinanza che dispone la vendita il giudice dell'esecuzione
può stabilire che l'incanto avvenga, per quella parte, davanti al tribunale
del luogo in cui è situata.
In
tal caso, copia dell'ordinanza è trasmessa dal cancelliere al presidente
del tribunale delegato, il quale nomina un giudice per l'esecuzione della
vendita.
Art.
579
Persone
ammesse agli incanti
Salvo
quanto è disposto nell'articolo seguente, ognuno, eccetto il debitore, è
ammesso a fare offerte all'incanto.
Le
offerte debbono essere fatte personalmente o a mezzo di mandatario munito di
procura speciale.
I
procuratori legali possono fare offerte per persone da nominare.
Art.
580
Prestazione
della cauzione
Per
offrire all'incanto è necessario avere prestato la cauzione a norma
dell'ordinanza di cui all'articolo 576, e avere depositato in cancelleria
l'ammontare approssimativo delle spese di vendita.
Se
l'offerente non diviene aggiudicatario, la cauzione e il deposito per le
spese gli vengono restituiti dopo la chiusura dell'incanto.
Art.
581
Modalità
dell'incanto
L'incanto
ha luogo davanti al giudice dell'esecuzione, nella sala delle udienze
pubbliche, col sistema della candela vergine.
Le
offerte non sono efficaci se non superano il prezzo base o l'offerta
precedente nella misura indicata nelle condizioni di vendita.
Subito
dopo ciascuna offerta si accendono successivamente fino a tre candele che
durino ciascuna un minuto circa. Quando la terza candela si è spenta senza
che sia fatta una maggiore offerta, l'immobile è aggiudicato all'ultimo
offerente.
Ogni
offerente cessa di essere tenuto per la sua offerta quando essa è superata
da un'altra, anche se poi questa è dichiarata nulla.
Art.
582
Dichiarazione
di residenza o elezione di domicilio dell'aggiudicatario
L'aggiudicatario
deve dichiarare la propria residenza o eleggere domicilio nel comune in cui
ha sede il giudice che ha proceduto alla vendita. In mancanza le
notificazioni e comunicazioni possono essergli fatte presso la cancelleria
del giudice stesso.
Art.
583
Aggiudicazione
per persona da nominare
Il
procuratore legale, che è rimasto aggiudicatario per persona da nominare,
deve dichiarare in cancelleria nei tre giorni dall'incanto il nome della
persona per la quale ha fatto l'offerta, depositando il mandato.
In
mancanza, l'aggiudicazione diviene definitiva al nome del procuratore.
Art.
584
Offerte
dopo l'incanto
Avvenuto
l'incanto, possono ancora essere fatte offerte di acquisto entro il termine
di dieci giorni, ma non sono efficaci se il prezzo offerto non supera di un
sesto quello raggiunto nell'incanto.
Tali
offerte si fanno a norma dell'articolo 571 e, prima di procedere alla gara
di cui all'articolo 573, il cancelliere dà pubblico avviso dell'offerta
più alta a norma dell'articolo 570.
Art.
585
Versamento
del prezzo
L'aggiudicatario
deve versare il prezzo nel termine e nel modo fissati dall'ordinanza che
dispone la vendita a norma dell'articolo 576, e consegnare al cancelliere il
documento comprovante l'avvenuto versamento.
Se
l'immobile è stato aggiudicato a un creditore ipotecario o l'aggiudicatario
è stato autorizzato ad assumersi un debito garantito da ipoteca, il giudice
dell'esecuzione può limitare, con suo decreto, il versamento alla parte del
prezzo occorrente per le spese e per la soddisfazione degli altri creditori
che potranno risultare capienti.
Art.
586
Trasferimento
del bene espropriato
Avvenuto
il versamento del prezzo, il giudice dell'esecuzione può sospendere la
vendita quando ritiene che il prezzo offerto sia notevolmente inferiore a
quello giusto, ovvero pronunciare decreto col quale trasferisce
all'aggiudicatario il bene espropriato, ripetendo la descrizione contenuta
nell'ordinanza che dispone la vendita e ordinando che si cancellino le
trascrizioni dei pignoramenti e le iscrizioni ipotecarie, se queste ultime
non si riferiscono ad obbligazioni assuntesi dall'aggiudicatario a norma
dell'articolo 508 (1).
Il
decreto contiene altresì l'ingiunzione al debitore o al custode di
rilasciare l'immobile venduto.
Esso
costituisce titolo per la trascrizione della vendita sui libri fondiari e
titolo esecutivo per il rilascio.
(1)
Comma così modificato dall'art. 19 bis, D.L. 13 maggio 1991, n. 152.
Art.
587
Inadempienza
dell'aggiudicatario
Se
il prezzo non è depositato nel termine stabilito, il giudice
dell'esecuzione con decreto dichiara la decadenza dell'aggiudicatario,
pronuncia la perdita della cauzione a titolo di multa e quindi dispone un
nuovo incanto.
Per
il nuovo incanto si procede a norma degli articoli 576 e seguenti. Se il
prezzo che se ne ricava, unito alla cauzione confiscata, risulta inferiore a
quello dell'incanto precedente, l'aggiudicatario inadempiente è tenuto al
pagamento della differenza.
Art.
588
Esito
negativo dell'incanto
Se
la vendita all'incanto non ha luogo per mancanza di offerte, ogni creditore
nel termine di dieci giorni può fare istanza di assegnazione a norma
dell'articolo seguente.
Art.
589
Istanza
di assegnazione
L'istanza
di assegnazione deve contenere l'offerta di pagamento di una somma non
inferiore a quella prevista nell'articolo 506 e al prezzo determinato a
norma dell'articolo 568.
Art.
590
Provvedimento
di assegnazione
Decorsi
dieci giorni da quello dell'incanto andato deserto, il giudice
dell'esecuzione dispone l'audizione delle parti e dei creditori iscritti non
intervenuti.
All'udienza
il giudice, se vi sono domande di assegnazione, provvede su di esse,
fissando il termine entro il quale l'assegnatario deve versare l'eventuale
conguaglio.
Avvenuto
il versamento, il giudice pronuncia il decreto di trasferimento a norma
dell'articolo 586.
Art.
591
Provvedimento
di amministrazione giudiziaria o di nuovo incanto
All'udienza
di cui all'articolo precedente il giudice dell'esecuzione, se non vi sono
domande di assegnazione o se non crede di accoglierle, dispone
l'amministrazione giudiziaria a norma degli articoli 592 e seguenti, oppure
ordina che si proceda a nuovo incanto.
In
quest'ultimo caso, il giudice può stabilire diverse condizioni di vendita e
diverse forme di pubblicità, fissando un prezzo base inferiore di un quinto
a quello precedente.
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