DEL
PROCESSO DI ESECUZIONE
DEL
TITOLO ESECUTIVO E DEL PRECETTO
Art.
474
Titolo
esecutivo
L'esecuzione
forzata non può avere luogo che in virtù di un titolo esecutivo per un
diritto certo, liquido ed esigibile.
Sono
titoli esecutivi:
1)
le sentenze, e i provvedimenti ai quali la legge attribuisce espressamente
efficacia esecutiva;
2)
le cambiali, nonchè gli altri titoli di credito e gli atti ai quali la
legge attribuisce espressamente la stessa efficacia;
3)
gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla
legge a riceverli, relativamente alle obbligazioni di somme di danaro in
essi contenute.
Art.
475
Spedizione
in forma esecutiva
Le
sentenze e gli altri provvedimenti dell'autorità giudiziaria e gli atti
ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale, per valere come titolo per
l'esecuzione forzata, debbono essere muniti della formula esecutiva, salvo
che la legge disponga altrimenti.
La
spedizione del titolo in forma esecutiva può farsi soltanto alla parte a
favore della quale fu pronunciato il provvedimento o stipulata
l'obbligazione, o ai suoi successori, con indicazione in calce della persona
alla quale è spedita.
La
spedizione in forma esecutiva consiste nell'intestazione "Repubblica
italiana - In nome della legge" e nell'apposizione da parte del
cancelliere o notaio o altro pubblico ufficiale, sull'originale o sulla
copia, della seguente formula: "comandiamo a tutti gli ufficiali
giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti, di mettere a
esecuzione il presente titolo, al pubblico ministero di darvi assistenza, e
a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi, quando ne siano
legalmente richiesti".
Art.
476
Altre
copie in forma esecutiva
Non
può spedirsi senza giusto motivo più di una copia in forma esecutiva alla
stessa parte.
Le
ulteriori copie sono chieste dalla parte interessata, in caso di
provvedimento con ricorso al capo dell'ufficio che l'ha pronunciato, e negli
altri casi al presidente del tribunale nella cui circoscrizione l'atto fu
formato.
Sull'istanza
si provvede con decreto.
Il
cancelliere, il notaio o altro pubblico ufficiale che contravviene alle
disposizioni del presente articolo è condannato a una pena pecuniaria non
superiore a lire quattromila, con decreto del capo dell'ufficio o del
presidente del tribunale competente a norma del secondo comma.
Art.
477
Efficacia
del titolo esecutivo contro gli eredi
Il
titolo esecutivo contro il defunto ha efficacia contro gli eredi, ma si può
loro notificare il precetto soltanto dopo dieci giorni dalla notificazione
del titolo.
Entro
un anno dalla morte, la notificazione può farsi agli eredi collettivamente
e impersonalmente, nell'ultimo domicilio del defunto.
Art.
478
Prestazione
della cauzione
Se
l'efficacia del titolo esecutivo è subordinata a cauzione, non si può
iniziare l'esecuzione forzata finchè quella non sia stata prestata. Della
prestazione si fa constare con annotazione in calce o in margine al titolo
spedito in forma esecutiva, o con atto separato che deve essere unito al
titolo.
Art.
479
Notificazione
del titolo esecutivo e del precetto
Se
la legge non dispone altrimenti, l'esecuzione forzata deve essere preceduta
dalla notificazione del titolo in forma esecutiva e del precetto.
La
notificazione del titolo esecutivo deve essere fatta dalla parte
personalmente a norma degli articoli 137 e seguenti; ma, se esso è
costituito da una sentenza, la notificazione, entro l'anno dalla
pubblicazione, può essere fatta a norma dell'articolo 170.
Il
precetto può essere redatto di seguito al titolo esecutivo ed essere
notificato insieme con questo, purchè la notificazione sia fatta alla parte
personalmente.
Art.
480
Forma
del precetto
Il
precetto consiste nell'intimazione di adempiere l'obbligo risultante dal
titolo esecutivo entro un termine non minore di dieci giorni, salva
l'autorizzazione di cui all'articolo 482, con l'avvertimento che, in
mancanza, si procederà a esecuzione forzata.
Il
precetto deve contenere a pena di nullità l'indicazione delle parti, della
data di notificazione del titolo esecutivo, se questa è fatta
separatamente, o la trascrizione integrale del titolo stesso, quando è
richiesta dalla legge. In quest'ultimo caso l'ufficiale giudiziario, prima
della relazione di notificazione, deve certificare di avere riscontrato che
la trascrizione corrisponde esattamente al titolo originale.
Il
precetto deve inoltre contenere la dichiarazione di residenza o l'elezione
di domicilio della parte istante nel comune in cui ha sede il giudice
competente per l'esecuzione. In mancanza le opposizioni al precetto si
propongono davanti al giudice del luogo in cui è stato notificato, e le
notificazioni alla parte istante si fanno presso la cancelleria del giudice
stesso.
Il
precetto deve essere sottoscritto a norma dell'articolo 125 e notificato
alla parte personalmente a norma degli articoli 137 e seguenti.
Art.
481
Cessazione
dell'efficacia del precetto
Il
precetto diventa inefficace, se nel termine di novanta giorni dalla sua
notificazione non è iniziata l'esecuzione.
Se
contro il precetto è proposta opposizione, il termine rimane sospeso e
riprende a decorrere a norma dell'articolo 627.
Art.
482
Termine
ad adempiere
Non
si può iniziare l'esecuzione forzata prima che sia decorso il termine
indicato nel precetto e in ogni caso non prima che siano decorsi dieci
giorni dalla notificazione di esso; ma il capo dell'ufficio competente per
l'esecuzione, se vi è pericolo nel ritardo, può autorizzare l'esecuzione
immediata, con cauzione o senza. L'autorizzazione è data con decreto
scritto in calce al precetto e trascritto a cura dell'ufficiale giudiziario
nella copia da notificarsi.
DELL'ESPROPRIAZIONE
FORZATA
DELL'ESPROPRIAZIONE
FORZATA IN GENERALE
DEI
MODI E DELLE FORME DELL'ESPROPRIAZIONE FORZATA IN GENERALE
Art.
483
Cumulo
dei mezzi di espropriazione
Il
creditore può valersi cumulativamente dei diversi mezzi di espropriazione
forzata previsti dalla legge; ma, su opposizione del debitore, il giudice
dell'esecuzione immobiliare, quando è iniziata anche questa, negli altri
casi il pretore, con ordinanza non impugnabile, possono limitare
l'espropriazione al mezzo che il creditore sceglie o, in mancanza, a quello
che il giudice stesso determina.
Art.
484
Giudice
dell'esecuzione
L'espropriazione
è diretta da un giudice.
Nei
tribunali la nomina del giudice dell'esecuzione è fatta dal presidente, su
presentazione a cura del cancelliere del fascicolo entro due giorni da che
è stato formato.
Nelle
preture fornite di più magistrati la nomina è fatta dal dirigente a norma
del comma precedente.
Si
applicano al giudice della esecuzione le disposizioni degli articoli 174 e
175.
Art.
485
Audizione
degli interessati
Quando
la legge richiede, o il giudice ritiene necessario, che le parti ed
eventualmente altri interessati siano sentiti il giudice stesso fissa con
decreto l'udienza alla quale il creditore pignorante, i creditori
intervenuti, il debitore ed eventualmente gli altri interessati debbono
comparire davanti a lui.
Il
decreto è comunicato dal cancelliere.
Se
risulta o appare probabile che alcuna delle parti non sia comparsa per cause
indipendenti dalla sua volontà, il giudice dell'esecuzione fissa una nuova
udienza della quale il cancelliere dà comunicazione alla parte non
comparsa.
Art.
486
Forma
delle domande e delle istanze
Le
domande e le istanze che si propongono al giudice dell'esecuzione, se la
legge non dispone altrimenti, sono proposte oralmente quando avvengono
all'udienza, e con ricorso da depositarsi in cancelleria negli altri casi.
Art.
487
Forma
dei provvedimenti del giudice
Salvo
che la legge disponga altrimenti, i provvedimenti del giudice
dell'esecuzione sono dati con ordinanza, che può essere dal giudice stesso
modificata o revocata finchè non abbia avuto esecuzione.
Per
le ordinanze del giudice dell'esecuzione si osservano le disposizioni degli
articoli 176 e seguenti in quanto applicabili e quella dell'articolo 186.
Art.
488
Fascicolo
dell'esecuzione
Il
cancelliere forma per ogni procedimento d'espropriazione un fascicolo, nel
quale sono inseriti tutti gli atti compiuti dal giudice, dal cancelliere e
dall'ufficiale giudiziario e gli atti e documenti depositati dalle parti e
dagli eventuali interessati.
Il
pretore o il presidente del tribunale competente per l'esecuzione o il
giudice dell'esecuzione stessa può autorizzare il creditore a depositare,
in luogo dell'originale, una copia autentica del titolo esecutivo, con
obbligo di presentare l'originale a ogni richiesta del giudice.
Art.
489
Luogo
delle notificazioni e delle comunicazioni
Le
notificazioni e le comunicazioni ai creditori pignoranti si fanno nella
residenza dichiarata o nel domicilio eletto nell'atto di precetto; quelle ai
creditori intervenuti, nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto
nella domanda d'intervento.
In
mancanza di dichiarazione di residenza o di elezione di domicilio le
notificazioni possono farsi presso la cancelleria del giudice competente per
l'esecuzione .
Art.
490
Pubblicità
degli avvisi
Quando
la legge dispone che di un atto esecutivo sia data pubblica notizia, un
avviso contenente tutti i dati, che possono interessare il pubblico, deve
essere affisso per tre giorni continui nell'albo dell'ufficio giudiziario
davanti al quale si svolge il procedimento esecutivo.
In
caso di espropriazione immobiliare il medesimo avviso è inserito nel foglio
degli annunzi legali della provincia in cui ha sede lo stesso ufficio
giudiziario.
Il
giudice può anche disporre che l'avviso sia inserito una o più volte in
determinati giornali e, quando occorre, che sia divulgato con le forme della
pubblicità commerciale.
DEL
PIGNORAMENTO
Art.
491
Inizio
dell'espropriazione
Salva
l'ipotesi prevista nell'art. 502, l'espropriazione forzata si inizia col
pignoramento.
Art.
492
Forma
del pignoramento
Salve
le forme particolari previste nei capi seguenti, il pignoramento consiste in
una ingiunzione che l'ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi da
qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito esattamente
indicato i beni che si assoggettano alla espropriazione e i frutti di essi.
Quando
la legge richiede che l'ufficiale giudiziario nel compiere il pignoramento
sia munito del titolo esecutivo, il pretore o il presidente del tribunale
competente per l'esecuzione può concedere al creditore l'autorizzazione
prevista nell'articolo 488 secondo comma.
Art.
493
Pignoramenti
su istanza di più creditori
Più
creditori possono con unico pignoramento colpire il medesimo bene.
Il
bene sul quale è stato compiuto un pignoramento può essere pignorato
successivamente su istanza di uno o più creditori.
Ogni
pignoramento ha effetto indipendente, anche se è unito ad altri in unico
processo.
Art.
494
Pagamento
nelle mani dell'ufficiale giudiziario
Il
debitore può evitare il pignoramento versando nelle mani dell'ufficiale
giudiziario la somma per cui si procede e l'importo delle spese, con
l'incarico di consegnarli al creditore.
All'atto
del versamento si può fare riserva di ripetere la somma versata.
Può
altresì evitare il pignoramento di cose, depositando nelle mani
dell'ufficiale giudiziario, in luogo di esse, come oggetto di pignoramento,
una somma di denaro eguale all'importo del credito o dei crediti per cui si
procede e delle spese, aumentato di due decimi.
Articolo
così sostituito dalla Legge 14 luglio 1950, n. 581.
Art.
495
Conversione
del pignoramento
In
qualsiasi momento anteriore alla vendita, il debitore può chiedere di
sostituire alle cose pignorate una somma di denaro pari all'importo delle
spese e dei crediti del creditore pignorante e dei creditori intervenuti.
Unitamente
all'istanza deve essere depositata in cancelleria, a pena di
inammissibilità, la somma corrispondente ad un quinto dell'importo del
credito per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei
creditori intervenuti, indicati nei rispettivi atti di intervento. La somma
è depositata dal cancelliere presso un istituto di credito indicato dal
giudice.
La
somma da sostituire al bene pignorato è determinata con ordinanza dal
giudice dell'esecuzione, sentite le parti.
Con
l'ordinanza che ammette la sostituzione, il giudice dispone che le cose
pignorate siano liberate dal pignoramento e che la somma versata vi sia
sottoposta in loro vece.
Qualora
il debitore ometta il versamento dell'importo determinato dal giudice ai
sensi del terzo comma, la somma versata unitamente alla presentazione
dell'istanza forma parte dei beni pignorati.
L'istanza
può essere avanzata una sola volta, a pena di inammissibilità.
Articolo
così sostituito dall'art. 71, L. 26 novembre 1990, n. 353.
Art.
496
Riduzione
del pignoramento
Su
istanza del debitore o anche d'ufficio, quando il valore dei beni pignorati
è superiore all'importo delle spese e dei crediti di cui all'articolo
precedente, il giudice, sentiti il creditore pignorante e i creditori
intervenuti, può disporre la riduzione del pignoramento.
Art.
497
Cessazione
dell'efficacia del pignoramento
Il
pignoramento perde efficacia quando dal suo compimento sono trascorsi
novanta giorni senza che sia stata chiesta l'assegnazione o la vendita.
DELL'INTERVENTO
DEI CREDITORI
Art.
498
Avviso
ai creditori iscritti
Debbono
essere avvertiti dell'espropriazione i creditori che sui beni pignorati
hanno un diritto di prelazione risultante da pubblici registri.
A
tal fine è notificato a ciascuno di essi, a cura del creditore pignorante
ed entro cinque giorni dal pignoramento, un avviso contenente l'indicazione
del creditore pignorante, del credito per il quale si procede, del titolo e
delle cose pignorate.
In
mancanza della prova di tale notificazione, il giudice non può provvedere
sull'istanza di assegnazione o di vendita.
Art.
499
Intervento
Oltre
i creditori indicati nell'articolo precedente, possono intervenire nella
esecuzione gli altri creditori, ancorchè non privilegiati.
Il
ricorso deve contenere l'indicazione del credito e quella del titolo di
esso, la domanda per partecipare alla distribuzione della somma ricavata e
la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio nel comune in cui ha
sede il giudice competente per l'esecuzione.
Art.
500
Effetti
dell'intervento
L'intervento
dà diritto a partecipare alla distribuzione della somma ricavata, e,
secondo le disposizioni contenute nei capi seguenti, può anche dare diritto
a partecipare all'espropriazione del bene pignorato e a provocarne i singoli
atti.
DELLA
VENDITA E DELLA ASSEGNAZIONE
Art.
501
Termine
dilatorio del pignoramento
L'istanza
di assegnazione o di vendita dei beni pignorati non può essere proposta se
non decorsi dieci giorni dal pignoramento, tranne che per le cose
deteriorabili, delle quali può essere disposta l'assegnazione o la vendita
immediata.
Art.
502
Termine
per l'assegnazione o la vendita del pegno
Salve
le disposizioni speciali del codice civile, per l'espropriazione delle cose
date in pegno e dei mobili soggetti ad ipoteca si seguono le norme del
presente codice, ma l'assegnazione o la vendita può essere chiesta senza
che sia stata preceduta da pignoramento.
In
tal caso il termine per la istanza di assegnazione o di vendita decorre
dalla notificazione del precetto.
Art.
503
Modi
della vendita forzata
La
vendita forzata può farsi con incanto o senza, secondo le forme previste
nei capi seguenti.
Art.
504
Cessazione
della vendita forzata
Se
la vendita è fatta in più volte o in più lotti, deve cessare quando il
prezzo già ottenuto raggiunge l'importo delle spese e dei crediti
menzionati nell'articolo 495 primo comma.
Art.
505
Assegnazione
Il
creditore pignorante può chiedere l'assegnazione dei beni pignorati, nei
limiti e secondo le regole contenute nei capi seguenti.
Se
sono intervenuti altri creditori, l'assegnazione può essere chiesta a
vantaggio di uno solo o di più, d'accordo fra tutti.
Art.
506
Valore
minimo per l'assegnazione
L'assegnazione
può essere fatta soltanto per un valore non inferiore alle spese di
esecuzione e ai crediti aventi diritto a prelazione anteriore a quello
dell'offerente.
Se
il valore eccede quello indicato nel comma precedente, sull'eccedenza
concorrono l'offerente e gli altri creditori, osservate le cause di
prelazione che li assistono.
Art.
507
Forma
dell'assegnazione
L'assegnazione
si fa mediante ordinanza del giudice dell'esecuzione contente l'indicazione
dell'assegnatario, del creditore pignorante, di quelli intervenuti, del
debitore, ed eventualmente del terzo proprietario, del bene assegnato e del
prezzo di assegnazione.
Art.
508
Assunzione
di debiti da parte dell'aggiudicatario o dell'assegnatario
Nel
caso di vendita o di assegnazione di un bene gravato da pegno o da ipoteca,
l'aggiudicatario o assegnatario, con l'autorizzazione del giudice
dell'esecuzione, può concordare col creditore pignoratizio o ipotecario
l'assunzione del debito con le garanzie ad esso inerenti, liberando il
debitore.
In
tal caso nel provvedimento di vendita o di assegnazione si deve menzionare
l'assunzione del debito.
DELLA
DISTRIBUZIONE DELLA SOMMA RICAVATA
Art.
509
Composizione
della somma ricavata
La
somma da distribuire è formata da quanto proviene a titolo di prezzo o
conguaglio delle cose vendute o assegnate, di rendita o provento delle cose
pignorate, di multa e risarcimento di danno da parte dell'aggiudicatario.
Art.
510
Distribuzione
della somma ricavata
Se
vi è un solo creditore pignorante senza intervento di altri creditori, il
giudice dell'esecuzione, sentito il debitore, dispone a favore del creditore
pignorante il pagamento di quanto gli spetta per capitale, interessi e
spese.
In
caso diverso, la somma ricavata è dal giudice distribuita tra i creditori a
norma delle disposizioni contenute nei capi seguenti, con riguardo alle
cause legittime di prelazione.
Il
residuo della somma ricavata è consegnato al debitore o al terzo che ha
subito l'espropriazione.
Art.
511
Domanda
di sostituzione
I
creditori di un creditore avente diritto alla distribuzione possono chiedere
di essere a lui sostituiti, proponendo domanda a norma dell'articolo 499
secondo comma.
Il
giudice dell'esecuzione provvede alla distribuzione anche nei loro
confronti, ma le contestazioni relative alle loro domande non possono
ritardare la distribuzione tra gli altri creditori concorrenti.
Art.
512
Risoluzione
delle controversie
Se,
in sede di distribuzione, sorge controversia tra creditori concorrenti o tra
creditori e debitori o terzo assoggettato all'espropriazione circa la
sussistenza o l'ammontare di uno o più crediti o circa la sussistenza di
diritti di prelazione, il giudice dell'esecuzione provvede all'istruzione
della causa, se è competente; altrimenti rimette le parti davanti al
giudice competente a norma dell'articolo 17, fissando un termine perentorio
per la riassunzione.
Il
giudice, se non sospende totalmente il procedimento, provvede alla
distribuzione della parte della somma ricavata non controversa.
Articolo
così sostituito dal D.P.R. 17 ottobre 1950, n. 857.
DELL'ESPROPRIAZIONE
MOBILIARE PRESSO IL DEBITORE
DEL
PIGNORAMENTO
Art.
513
Ricerca
delle cose da pignorare
L'ufficiale
giudiziario, munito del titolo esecutivo e del precetto, può ricercare le
cose da pignorare nella casa del debitore e negli altri luoghi a lui
appartenenti. Può anche ricercarle sulla persona del debitore, osservando
le opportune cautele per rispettarne il decoro.
Quando
è necessario aprire porte, ripostigli o recipienti, vincere la resistenza
opposta dal debitore o da terzi, oppure allontanare persone che disturbano
l'esecuzione del pignoramento, l'ufficiale giudiziario provvede secondo le
circostanze, richiedendo, quando occorre, l'assistenza della forza pubblica.
Il
pretore, su ricorso del creditore, può autorizzare con decreto l'ufficiale
giudiziario a pignorare cose determinate che non si trovano in luoghi
appartenenti al debitore, ma delle quali egli può direttamente disporre.
In
ogni caso l'ufficiale giudiziario può sottoporre a pignoramento, secondo le
norme della presente sezione, le cose del debitore che il terzo possessore
consente di esibirgli.
Art.
514
Cose
mobili assolutamente impignorabili
Oltre
alle cose dichiarate impignorabili da speciali disposizioni di legge, non si
possono pignorare:
1)
le cose sacre e quelle che servono all'esercizio del culto;
2)
l'anello nuziale, i vestiti, la biancheria, i letti, i tavoli per la
consumazione dei pasti con le relative sedie, gli armadi guardaroba, i
cassettoni, il frigorifero, le stufe ed i fornelli di cucina anche se a gas
o elettrici, la lavatrice, gli utensili di casa e di cucina unitamente ad un
mobile idoneo a contenerli, in quanto indispensabili al debitore ed alle
persone della sua famiglia con lui conviventi; sono tuttavia esclusi i
mobili, meno i letti, di rilevante valore economico, anche per accertato
pregio artistico o di antiquariato;
3)
i commestibili e i combustibili necessari per un mese al mantenimento del
debitore e delle altre persone indicate nel numero precedente;
4)
gli strumenti, gli oggetti e i libri indispensabili per l'esercizio della
professione, dell'arte o del mestiere del debitore;
5)
le armi e gli oggetti che il debitore ha l'obbligo di conservare per
l'adempimento di un pubblico servizio;
6)
le decorazioni al valore, le lettere, i registri e in generale gli scritti
di famiglia, nonchè i manoscritti, salvo che formino parte di una
collezione.
Articolo
così sostituito dalla L. 8 maggio 1971, n. 302.
Art.
515
Cose
mobili relativamente impignorabili
Le
cose, che il proprietario di un fondo vi tiene per il servizio e la
coltivazione del medesimo, possono essere pignorate separatamente
dall'immobile soltanto in mancanza di altri mobili; tuttavia il pretore, su
istanza del debitore e sentito il creditore, può escludere dal
pignoramento, con ordinanza non impugnabile, quelle tra le cose suindicate
che sono di uso necessario per la coltura del fondo o può anche permetterne
l'uso, sebbene pignorate, con le opportune cautele per la loro conservazione
e ricostituzione.
Le
stesse disposizioni il pretore può dare relativamente alle cose destinate
dal coltivatore al servizio o alla coltivazione del fondo.
Art.
516
Cose
pignorabili in particolari circostanze di tempo
I
frutti non ancora raccolti o separati dal suolo non possono essere pignorati
separatamente dall'immobile a cui accedono, se non nelle ultime sei
settimane anteriori al tempo ordinario della loro maturazione, tranne che il
creditore pignorante si assuma le maggiori spese della custodia.
I
bachi da seta possono essere pignorati solo quando sono nella maggior parte
sui rami per formare il bozzolo.
Art.
517
Scelta
delle cose da pignorare
Il
pignoramento, quando non v'è pregiudizio per il creditore, deve essere
eseguito preferibilmente sulle cose indicate dal debitore.
In
ogni caso l'ufficiale giudiziario deve preferire il danaro contante, gli
oggetti preziosi e i titoli di credito che ritiene di sicura realizzazione.
Art.
518
Forma
del pignoramento
L'ufficiale
giudiziario redige delle sue operazioni processo verbale, nel quale dà atto
dell'ingiunzione di cui all'articolo 492 e descrive le cose pignorate,
determinandone approssimativamente il valore, con l'assistenza, quando
occorre, di uno stimatore da lui scelto. Se il pignoramento cade su frutti
non ancora raccolti o separati dal suolo o su bachi da seta, l'ufficiale
giudiziario ne descrive la natura, la qualità e l'ubicazione.
Nel
processo verbale l'ufficiale giudiziario fa relazione delle disposizioni
date per conservare le cose pignorate.
Se
il debitore non è presente, l'ufficiale giudiziario rivolge l'ingiunzione
alle persone indicate nell'articolo 139 secondo comma, e consegna loro un
avviso dell'ingiunzione stessa per il debitore. In mancanza di dette persone
affigge l'avviso alla porta dell'immobile in cui ha eseguito il
pignoramento.
Il
processo verbale col titolo esecutivo e il precetto deve essere depositato
in cancelleria entro le ventiquattrore dal compimento delle operazioni. Il
cancelliere al momento del deposito forma il fascicolo dell'esecuzione.
Art.
519
Tempo
del pignoramento
Il
pignoramento non può essere eseguito nei giorni festivi nè fuori delle ore
indicate nell'articolo 147, salvo che ne sia data autorizzazione dal
pretore.
Il
pignoramento iniziato nelle ore prescritte può essere proseguito fino al
suo compimento.
Art.
520
Custodia
dei mobili pignorati
L'ufficiale
giudiziario consegna al cancelliere della pretura il danaro, i titoli di
credito e gli oggetti preziosi colpiti dal pignoramento. Il danaro deve
essere depositato dal cancelliere nelle forme dei depositi giudiziari,
mentre i titoli di credito e gli oggetti preziosi sono custoditi nei modi
che il pretore determina.
Per
la conservazione delle altre cose l'ufficiale giudiziario provvede
trasportandole in un luogo di pubblico deposito o affidandole a un custode.
Art.
521
Nomina
e obblighi del custode
Non
possono essere nominati custode il creditore o il suo coniuge senza il
consenso del debitore, nè il debitore o le persone della sua famiglia che
convivono con lui senza il consenso del creditore.
Il
custode sottoscrive il processo verbale dal quale risulta la sua nomina.
Al
fine della conservazione delle cose pignorate, l'ufficiale giudiziario
autorizza il custode a lasciarle nell'immobile appartenente al debitore o a
trasportarle altrove.
Il
custode non può usare delle cose pignorate senza l'autorizzazione del
pretore e deve rendere il conto a norma dell'art. 593.
Art.
522
Compenso
del custode
Il
custode non ha diritto a compenso se non l'ha chiesto e se non gli è stato
riconosciuto dall'ufficiale giudiziario all'atto della nomina.
Nessun
compenso può attribuirsi alle persone indicate nel primo comma
dell'articolo precedente.
Art.
523
Unione
di pignoramenti
L'ufficiale
giudiziario, che trova un pignoramento già iniziato da altro ufficiale
giudiziario, continua le operazioni insieme con lui. Essi redigono unico
processo verbale.
Art.
524
Pignoramento
successivo
L'ufficiale
giudiziario, che trova un pignoramento già compiuto, ne dà atto nel
processo verbale descrivendo i mobili precedentemente pignorati, e quindi
procede al pignoramento degli altri beni o fa constare nel processo verbale
che non ve ne sono.
Il
processo verbale è depositato in cancelleria e inserito nel fascicolo
formato in base al primo pignoramento, se quello successivo è compiuto
anteriormente alla udienza prevista nell'articolo 525 secondo comma, ovvero
alla presentazione del ricorso per l'assegnazione o la vendita dei beni
pignorati nella ipotesi prevista nel terzo comma dell'articolo 525. In tal
caso il cancelliere ne dà notizia al creditore primo pignorante e
l'esecuzione si svolge in unico processo.
Il
pignoramento successivo, se è compiuto dopo l'udienza di cui sopra ovvero
dopo la presentazione del ricorso predetto, ha gli effetti di un intervento
tardivo rispetto ai beni colpiti dal primo pignoramento. Se colpisce altri
beni, per questi ha luogo separato processo.
Articolo
così sostituito dal D.P.R. 17 ottobre 1950, n. 857.
DELL'INTERVENTO
DEI CREDITORI
Art.
525
Condizione
a tempo dell'intervento
Possono
intervenire a norma dell'articolo 499 tutti coloro che nei confronti del
debitore hanno un credito certo, liquido ed esigibile.
Per
gli effetti di cui agli articoli seguenti l'intervento deve avere luogo non
oltre la prima udienza fissata per l'autorizzazione della vendita o per
l'assegnazione. Di tale intervento il cancelliere dà notizia al creditore
pignorante.
Qualora
il valore dei beni pignorati, determinato a norma dell'articolo 518, non
superi le lire dieci milioni, l'intervento di cui al comma precedente deve
aver luogo non oltre la data di presentazione del ricorso, prevista
dall'articolo 529 (1).
Articolo
così sostituito dalla L. 14 luglio 1950, n. 581.
(1)
Comma così sostituito dall'art. 72, L. 26 novembre 1990, n. 353.
Art.
526
Facoltà
dei creditori intervenuti
I
creditori intervenuti a norma del secondo comma e del terzo comma
dell'articolo precedente partecipano all'espropriazione dei mobili pignorati
e, se muniti di titolo esecutivo, possono provocarne i singoli atti.
Articolo
così sostituito dal D.P.R. 17 ottobre 1950, n. 857.
Art.
527
Diritto
dei creditori intervenuti alla distribuzione
Ai
creditori intervenuti a norma dell'articolo 525 secondo e terzo comma il
creditore pignorante ha facoltà di indicare, alla udienza o con atto
notificato e, in ogni caso, non oltre i cinque giorni successivi alla
comunicazione fattagli dal cancelliere, l'esistenza di altri beni del
debitore utilmente pignorabili, e di invitarli ad estendere il pignoramento
se sono forniti di titolo esecutivo o, altrimenti, ad anticipare le spese
necessarie per l'estensione.
Se
i creditori intervenuti non si giovano, senza giusto motivo, delle
indicazioni loro fatte o non rispondono all'invito entro il termine di dieci
giorni, il creditore pignorante ha diritto di essere loro preferito in sede
di distribuzione.
Articolo
così sostituito dal D.P.R. 17 ottobre 1950, n. 857.
Art.
528
Intervento
tardivo
I
creditori chirografari che intervengono oltre l'udienza indicata
nell'articolo 525 secondo comma, ovvero oltre la data di presentazione del
ricorso per l'assegnazione o la vendita dei beni pignorati nell'ipotesi
prevista nell'articolo 525 terzo comma, ma prima del provvedimento di
distribuzione, concorrono alla distribuzione della parte della somma
ricavata che sopravanza dopo soddisfatti i diritti del creditore pignorante
e di quelli intervenuti in precedenza.
I
creditori che hanno un diritto di prelazione sulle cose pignorate, anche se
intervengono a norma del comma precedente, concorrono alla distribuzione
della somma ricavata in ragione dei loro diritti di prelazione.
Articolo
così sostituito dal D.P.R. 17 ottobre 1950, n. 857.
DELL'ASSEGNAZIONE
E DELLA VENDITA
Art.
529
Istanza
di assegnazione o di vendita
Decorso
il termine di cui all'articolo 501, il creditore pignorante e ognuno dei
creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo possono chiedere la
distribuzione del danaro e la vendita di tutti gli altri beni.
Dei
titoli di credito e delle altre cose il cui valore risulta dal listino di
borsa o di mercato possono chiedere anche l'assegnazione.
Al
ricorso si deve unire il certificato d'iscrizione dei privilegi gravanti sui
mobili pignorati.
Art.
530
Provvedimento
per l'assegnazione o per l'autorizzazione della vendita
Sull'istanza
di cui all'articolo precedente il pretore fissa l'udienza per l'audizione
delle parti.
All'udienza
le parti possono fare osservazioni circa l'assegnazione e circa il tempo e
le modalità della vendita e debbono proporre, a pena di decadenza, le
opposizioni agli atti esecutivi, se non sono già decadute dal diritto di
proporle.
Se
non vi sono opposizioni o se su di esse si raggiunge l'accordo delle parti
comparse, il pretore dispone con ordinanza l'assegnazione o la vendita.
Se
vi sono opposizioni il pretore le decide con sentenza e dispone con
ordinanza l'assegnazione o la vendita.
Qualora
ricorra l'ipotesi prevista dal terzo comma dell'articolo 525, e non siano
intervenuti creditori fino alla presentazione del ricorso, il pretore
provvederà con decreto per l'assegnazione o la vendita; altrimenti
provvederà a norma dei commi precedenti, ma saranno sentiti soltanto i
creditori intervenuti nel termine previsto dal terzo comma dell'articolo
525.
Articolo
così sostituito dalla L. 14 luglio 1950, n. 581.
Art.
531
Vendita
di frutti pendenti o di speciali beni mobili
La
vendita di frutti pendenti non può essere disposta se non per il tempo
della loro maturazione, salvo diverse consuetudini locali.
La
vendita dei bachi da seta non può essere fatta prima che siano in bozzoli.
Delle
cose indicate nell'articolo 515 il pretore può differire la vendita per il
periodo che ritiene necessario a soddisfare le esigenze dell'azienda
agraria.
Art.
532
Vendita
a mezzo di commissionario
Quando
lo ritiene opportuno, il pretore può disporre che le cose pignorate siano
affidate a un commissionario, affinchè proceda alla vendita.
Nello
stesso provvedimento il pretore, sentito quando occorre uno stimatore, fissa
il prezzo minimo della vendita e l'importo globale fino al raggiungimento
del quale la vendita deve essere eseguita, e può imporre al commissionario
una cauzione.
Se
il valore delle cose risulta dal listino di borsa o di mercato, la vendita
non può essere fatta a prezzo inferiore al minimo ivi segnato.
----------
N.B.:
Articolo così sostituito dal D.P.R. 17 ottobre 1950, n. 857.
Art.
533
Obblighi
del commissionario
Il
commissionario non può vendere se non per contanti. Egli è tenuto in ogni
caso a documentare le operazioni di vendita mediante certificato, fattura o
fissato bollato in doppio esemplare, uno dei quali deve essere consegnato al
cancelliere col prezzo ricavato dalla vendita, nel termine stabilito dal
pretore nel suo provvedimento.
Qualora
la vendita senza incanto non avvenga nel termine di un mese dal
provvedimento di autorizzazione, il commissionario, salvo che il termine sia
prorogato su istanza di tutti i creditori intervenuti, deve riconsegnare i
beni, affinchè siano venduti all'incanto.
Il
compenso al commissionario è stabilito dal pretore con decreto.
Articolo
così sostituito dal D.P.R. 17 ottobre 1950, n. 857.
Art.
534
Vendita
all'incanto
Quando
la vendita deve essere fatta ai pubblici incanti, il pretore, col
provvedimento di cui all'articolo 530, stabilisce il giorno, l'ora e il
luogo in cui deve eseguirsi, e ne affida l'esecuzione al cancelliere o
all'ufficiale giudiziario o a un istituto all'uopo autorizzato.
Nello
stesso provvedimento il pretore può disporre che, oltre alla pubblicità
prevista dal primo comma dell'articolo 490, sia data anche una pubblicità
straordinaria a norma del comma terzo dello stesso articolo.
Articolo
così sostituito dal D.P.R. 17 ottobre 1950, n. 857.
Art.
535
Prezzo
base dell'incanto
Se
il valore delle cose risulta da listino di borsa o di mercato, il prezzo
base è determinato dal minimo del giorno precedente alla vendita.
In
ogni altro caso il pretore, nel provvedimento di cui all'articolo 530,
sentito quando occorre uno stimatore, fissa il prezzo di apertura
dell'incanto o autorizza, se le circostanze lo consigliano, la vendita al
migliore offerente senza determinare il prezzo minimo.
Art.
536
Trasporto
e ricognizione delle cose da vendere
Chi
è incaricato della vendita fa trasportare, quando occorre, le cose
pignorate nel luogo stabilito per l'incanto, e può richiedere l'intervento
della forza pubblica.
In
ogni caso, prima di addivenire agli incanti deve fare, in concorso col
custode, la ricognizione degli oggetti da vendersi, confrontandoli con la
descrizione contenuta nel processo verbale di pignoramento.
Art.
537
Modo
dell'incanto
Le
cose da vendere si offrono singolarmente oppure a lotti secondo la
convenienza, per il prezzo base di cui all'articolo 535. L'aggiudicazione al
maggiore offerente segue quando, dopo una duplice pubblica enunciazione del
prezzo raggiunto, non è fatta una maggiore offerta.
Se
la vendita non può compiersi nel giorno stabilito, è continuata nel primo
giorno seguente non festivo.
Dell'incanto
si redige processo verbale, che si deposita immediatamente nella
cancelleria.
Art.
538
Nuovo
incanto
Quando
una cosa messa all'incanto resta invenduta, il cancelliere ne dà notizia
alle parti.
Se
delle cose invendute nessuno dei creditori chiede l'assegnazione per il
prezzo fissato a norma dell'articolo 535 secondo comma, il pretore ordina un
nuovo incanto nel quale è ammessa qualsiasi offerta.
Art.
539
Vendita
o assegnazione degli oggetti d'oro e d'argento
Gli
oggetti d'oro e d'argento non possono in nessun caso essere venduti per un
prezzo inferiore al valore intrinseco.
Se
restano invenduti, sono assegnati per tale valore ai creditori.
Art.
540
Pagamento
del prezzo e rivendita
La
vendita all'incanto si fa per contanti.
Se
il prezzo non è pagato, si procede immediatamente a nuovo incanto, a spese
e sotto la responsabilità dell'aggiudicatario inadempiente.
La
somma ricavata dalla vendita è immediatamente consegnata al cancelliere per
essere depositata con le forme dei depositi giudiziari.
DELLA
DISTRIBUZIONE DELLA SOMMA RICAVATA
Art.
541
Distribuzione
amichevole
Se
i creditori concorrenti chiedono la distribuzione della somma ricavata
secondo un piano concordato, il pretore, sentito il debitore, provvede in
conformità.
Art.
542
Distribuzione
giudiziale
Se
i creditori non raggiungono l'accordo di cui all'articolo precedente o il
pretore non l'approva, ognuno di essi può chiedere che si proceda alla
distribuzione della somma ricavata.
Il
pretore, sentite le parti, distribuisce la somma ricavata a norma degli
articoli 510 e seguenti e ordina il pagamento delle singole quote.
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