DELLE
UDIENZE
Art.
127
(Direzione
dell'udienza)
L'udienza
è diretta dal giudice singolo o dal presidente del collegio.
Il
giudice che la dirige può fare o prescrivere quanto occorre affinchè la
trattazione delle cause avvenga in modo ordinato e proficuo, regola la
discussione, determina i punti sui quali essa deve svolgersi e la dichiara
chiusa quando la ritiene sufficiente.
Art.
128
(Udienza
pubblica)
L'udienza
in cui si discute la causa è pubblica a pena di nullità, ma il giudice che
la dirige può disporre che si svolga a porte chiuse, se ricorrono ragioni
di sicurezza dello Stato, di ordine pubblico o di buon costume.
Il
giudice esercita i poteri di polizia per il mantenimento dell'ordine e del
decoro e può allontanare chi contravviene alle sue prescrizioni.
Art.
129
(Doveri
di chi interviene o assiste all'udienza)
Chi
interviene o assiste all'udienza non può portare armi o bastoni e deve
stare a capo scoperto e in silenzio.
È
vietato fare segni di approvazione o di disapprovazione o cagionare in
qualsiasi modo disturbo.
Art.
130
(Redazione
del processo verbale)
Il
cancelliere redige il processo verbale di udienza sotto la direzione del
giudice.
Il
processo verbale è sottoscritto da chi presiede l'udienza e dal
cancelliere; di esso non si dà lettura, salvo espressa istanza di parte.
DEI
PROVVEDIMENTI
Art.
131
(Forma
dei provvedimenti in generale)
La
legge prescrive in quali casi il giudice pronuncia sentenza, ordinanza o
decreto.
In
mancanza di tali prescrizioni, i provvedimenti sono dati in qualsiasi forma
idonea al raggiungimento del loro scopo.
Dei
provvedimenti collegiali è compilato sommario processo verbale, il quale
deve contenere la menzione della unanimità della decisione o del dissenso,
succintamente motivato, che qualcuno dei componenti del collegio, da
indicarsi nominativamente, abbia eventualmente espresso su ciascuna delle
questioni decise. Il verbale, redatto dal meno anziano dei componenti togati
del collegio e sottoscritto da tutti i componenti del collegio stesso, è
conservato a cura del presidente in plico sigillato presso la cancelleria
dell'ufficio (1).
(1)
Comma aggiunto dall'art. 16, L. 13 aprile 1988, n. 117.
La
Corte costituzionale, con sentenza 19 gennaio 1989, n. 18, ha dichiarato
l'illegittimità del predetto art. 16 nella parte cui dispone che "è
compilato sommario processo verbale" anzichè "può, se uno dei
componenti l'organo collegiale lo richieda, essere compilato sommario
processo verbale".
Art.
132
(Contenuto
della sentenza)
La
sentenza è pronunciata in nome del popolo italiano e reca l'intestazione:
Repubblica italiana.
Essa
deve contenere:
1)
l'indicazione del giudice che l'ha pronunciata;
2)
l'indicazione delle parti e dei loro difensori;
3)
le conclusioni del pubblico ministero e quelle delle parti;
4)
la concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei motivi in fatto
e in diritto della decisione;
5)
il dispositivo, la data della deliberazione e la sottoscrizione del giudice.
La
sentenza emessa dal giudice collegiale è sottoscritta soltanto dal
presidente e dal giudice estensore. Se il presidente non può sottoscrivere
per morte o per altro impedimento, la sentenza viene sottoscritta dal
componente più anziano del collegio, purchè prima della sottoscrizione sia
menzionato l'impedimento; se l'estensore non può sottoscrivere la sentenza
per morte o altro impedimento è sufficiente la sottoscrizione del solo
presidente, purchè prima della sottoscrizione sia menzionato l'impedimento
(1).
(1)
Comma così sostituito dalla L. 8 agosto 1977, n. 532.
Art.
133
(Pubblicazione
e comunicazione della sentenza)
La
sentenza è resa pubblica mediante deposito nella cancelleria del giudice
che l'ha pronunciata.
Il
cancelliere dà atto del deposito in calce alla sentenza e vi appone la data
e la firma, ed entro cinque giorni, mediante biglietto contenente il
dispositivo, ne dà notizia alle parti che si sono costituite.
Art.
134
(Forma,
contenuto e comunicazione dell'ordinanza)
L'ordinanza
è succintamente motivata. Se è pronunciata in udienza, è inserita nel
processo verbale; se è pronunciata fuori dell'udienza, è scritta in calce
al processo verbale oppure in foglio separato, munito della data e della
sottoscrizione del giudice o, quando questo è collegiale, del presidente.
Il
cancelliere comunica alle parti l'ordinanza pronunciata fuori dell'udienza,
salvo che la legge ne prescriva la notificazione.
Art.
135
(Forma
e contenuto del decreto)
Il
decreto è pronunciato d'ufficio o su istanza anche verbale della parte.
Se
è pronunciato su ricorso, è scritto in calce al medesimo.
Quando
l'istanza è proposta verbalmente, se ne redige processo verbale e il
decreto è inserito nello stesso.
Il
decreto non è motivato, salvo che la motivazione sia prescritta
espressamente dalla legge; è dato ed è sottoscritto dal giudice o, quando
questo è collegiale, dal presidente.
DELLE
COMUNICAZIONI E DELLE NOTIFICAZIONI
Art.
136
(Comunicazioni)
Il
cancelliere, con biglietto di cancelleria in carta non bollata, fa le
comunicazioni che sono prescritte dalla legge o dal giudice al pubblico
ministero, alle parti, al consulente, agli altri ausiliari del giudice e ai
testimoni, e dà notizia di quei provvedimenti per i quali è disposta dalla
legge tale forma abbreviata di comunicazione.
Il
biglietto è consegnato dal cancelliere al destinatario, che ne rilascia
ricevuta, o è notificato dall'ufficiale giudiziario (1).
(1)
Comma così sostituito dalla L. 7 febbraio 1979, n. 59.
Art.
137
(Notificazioni)
Le
notificazioni, quando non è disposto altrimenti, sono eseguite
dall'ufficiale giudiziario, su istanza di parte o su richiesta del pubblico
ministero o del cancelliere.
L'ufficiale
giudiziario esegue la notificazione mediante consegna al destinatario di
copia conforme all'originale dell'atto da notificarsi.
Art.
138
(Notificazione
in mani proprie)
L'ufficiale
giudiziario può sempre eseguire la notificazione mediante consegna della
copia nelle mani proprie del destinatario, ovunque lo trovi nell'ambito
della circoscrizione dell'ufficio giudiziario al quale è addetto.
Se
il destinatario rifiuta di ricevere la copia, l'ufficiale giudiziario ne dà
atto nella relazione, e la notificazione si considera fatta in mani proprie.
Art.
139
(Notificazione
nella residenza, nella dimora o nel domicilio)
Se
non avviene nel modo previsto nell'articolo precedente, la notificazione
deve essere fatta nel comune di residenza del destinatario, ricercandolo
nella casa di abitazione o dove ha l'ufficio o esercita l'industria o il
commercio.
Se
il destinatario non viene trovato in uno di tali luoghi, l'ufficiale
giudiziario consegna copia dell'atto a una persona di famiglia o addetta
alla casa, all'ufficio o all'azienda, purchè non minore di quattordici anni
o non palesemente incapace.
In
mancanza delle persone indicate nel comma precedente, la copia è consegnata
al portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda, e,
quando anche il portiere manca, a un vicino di casa che accetti di
riceverla.
Il
portiere o il vicino deve sotto scrivere l'originale, e l'ufficiale
giudiziario dà notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione
dell'atto, a mezzo di lettera raccomandata.
Se
il destinatario vive abitualmente a bordo di una nave mercantile, l'atto
può essere consegnato al capitano o a chi ne fa le veci.
Quando
non è noto il comune di residenza, la notificazione si fa nel comune di
dimora, e, se anche questa è ignota, nel comune di domicilio, osservate in
quanto è possibile le disposizioni precedenti.
Art.
140
(Irreperibilità
o rifiuto di ricevere la copia)
Se
non è possibile eseguire la consegna per irreperibilità o per incapacità
o rifiuto delle persone indicate nell'articolo precedente, l'ufficiale
giudiziario deposita la copia nella casa del comune dove la notificazione
deve eseguirsi, affigge avviso del deposito alla porta dell'abitazione o
dell'ufficio o dell'azienda del destinatario, e gliene dà notizia per
raccomandata con avviso di ricevimento.
Art.
141
(Notificazione
presso il domiciliatario)
La
notificazione degli atti a chi ha eletto domicilio presso una persona o un
ufficio può essere fatta mediante consegna di copia alla persona o al capo
dell'ufficio in qualità di domiciliatario, nel luogo indicato
nell'elezione.
Quando
l'elezione di domicilio è stata inserita in un contratto, la notificazione
presso il domiciliatario è obbligatoria, se così è stato espressamente
dichiarato.
La
consegna, a norma dell'art. 138, della copia nelle mani della persona o del
capo dell'ufficio presso i quali si è eletto domicilio, equivale a consegna
nelle mani proprie del destinatario.
La
notificazione non può essere fatta nel domicilio eletto se è chiesta dal
domiciliatario o questi è morto o si è trasferito fuori della sede
indicata nell'elezione di domicilio o è cessato l'ufficio.
Art.
142
(Notificazione
a persona non residente, nè dimorante, nè domiciliata nella Repubblica)
Salvo
quanto disposto nel terzo comma, se il destinatario non ha residenza, dimora
o domicilio nello Stato e non vi ha eletto domicilio o costituito un
procuratore a norma dell'art. 77, l'atto è notificato mediante affissione
di copia nell'albo dell'ufficio giudiziario davanti al quale si procede e
mediante spedizione di altra copia al destinatario per mezzo della posta in
piego raccomandato (1).
Una
terza copia è consegnata al pubblico ministero, che ne cura la trasmissione
al Ministero degli affari esteri per la consegna alla persona alla quale è
diretta.
Le
disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano soltanto nei casi in
cui risulta impossibile eseguire la notificazione in uno dei modi consentiti
dalle Convenzioni internazionali e dagli artt. 30 e 75 del D.P.R. 5 gennaio
1967, n. 200 (2).
(1)
Comma così sostituito dalla L. 6 febbraio 1981, n. 42.
(2)
Comma aggiunto dalla L. 6 febbraio 1981, n. 42. Successivamente la Corte
costituzionale, con sentenza 3 marzo 1994, n. 69, ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui non
prevede che la notificazione all'estero del sequestro si perfezioni, ai fini
dell'osservanza del prescritto termine, con il tempestivo compimento delle
formalità imposte al notificante dalle Convenzioni internazionali e dagli
articoli 30 e 75 del D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200.
Art.
143
(Notificazione
a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti)
Se
non sono conosciuti la residenza, la dimora e il domicilio del destinatario
e non vi è il procuratore previsto nell'articolo 77, l'ufficiale
giudiziario esegue la notificazione mediante deposito di copia dell'atto
nella casa comunale dell'ultima residenza o, se questa è ignota, in quella
del luogo di nascita del destinatario, e mediante affissione di altra copia
nell'albo dell'ufficio giudiziario davanti al quale si procede.
Se
non sono noti nè il luogo dell'ultima residenza nè quello di nascita,
l'ufficiale giudiziario consegna una copia dell'atto al pubblico ministero.
Nei
casi previsti nel presente articolo e nei primi due commi dell'articolo
precedente, la notificazione si ha per eseguita nel ventesimo giorno
successivo a quello in cui sono compiute le formalità prescritte (1).
(1)
Comma così sostituito dalla L. 6 febbraio 1981, n. 42. La Corte
costituzionale, con sentenza 3 marzo 1994, n. 69, ha poi dichiarato
l'illegittimità costituzionale di questo comma nella parte in cui non
prevede che la notificazione all'estero del sequestro si perfezioni, ai fini
dell'osservanza del prescritto termine, con il tempestivo compimento delle
formalità imposte al notificante dalle Convenzioni internazionali e dagli
articoli 30 e 75 del D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200.
Art.
144
(Notificazione
alle amministrazioni dello Stato)
Per
le amministrazioni dello Stato si osservano le disposizioni delle leggi
speciali che prescrivono la notificazione presso uffici dell'Avvocatura
dello Stato.
Fuori
dei casi previsti nel comma precedente, le notificazioni si fanno
direttamente presso l'amministrazione destinataria, a chi la rappresenta nel
luogo in cui risiede il giudice davanti al quale si procede. Esse si
eseguono mediante consegna di copia nella sede dell'ufficio al titolare o
alle persone indicate nell'articolo seguente.
Art.
145
(Notificazione
alle persone giuridiche)
La
notificazione alle persone giuridiche si esegue nella loro sede, mediante
consegna di copia dell'atto al rappresentante o alla persona incaricata di
ricevere le notificazioni o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede
stessa.
La
notificazione alle società non aventi personalità giuridica, alle
associazioni non riconosciute e ai comitati di cui agli articoli 36 e
seguenti del codice civile si fa a norma del comma precedente, nella sede
indicata nell'articolo 19 secondo comma.
Se
la notificazione non può essere eseguita a norma dei commi precedenti e
nell'atto è indicata la persona fisica che rappresenta l'ente si osservano
le disposizioni degli articoli 138, 139 e 141.
Art.
146
(Notificazione
a militari in attività di servizio)
Se
il destinatario è militare in attività di servizio e la notificazione non
è eseguita in mani proprie, osservate le disposizioni di cui agli articoli
139 e seguenti, si consegna una copia al pubblico ministero, che ne cura
l'invio al comandante del corpo al quale il militare appartiene.
Art.
147
(Tempo
delle notificazioni)
Le
notificazioni non possono farsi dal 1° ottobre al 31 marzo prima delle ore
7 e dopo le ore 19; dal 1° aprile al 30 settembre prima delle ore 6 e dopo
le ore 20.
Art.
148
(Relazione
di notificazione)
L'ufficiale
giudiziario certifica l'eseguita notificazione mediante relazione da lui
datata e sottoscritta, apposta in calce all'originale e alla copia
dell'atto.
La
relazione indica la persona alla quale è consegnata la copia e le sue
qualità, nonchè il luogo della consegna, oppure le ricerche, anche
anagrafiche, fatte dall'ufficiale giudiziario, i motivi della mancata
consegna e le notizie raccolte sulla reperibilità del destinatario.
Art.
149
(Notificazione
a mezzo del servizio postale)
Se
non ne è fatto espresso divieto dalla legge, la notificazione può
eseguirsi anche a mezzo del servizio postale.
In
tale caso l'ufficiale giudiziario scrive la relazione di notificazione
sull'originale e sulla copia dell'atto, facendovi menzione dell'ufficio
postale per mezzo del quale spedisce la copia al destinatario in piego
raccomandato con avviso di ricevimento. Quest'ultimo è allegato
all'originale.
Art.
150
(Notificazione
per pubblici proclami)
Quando
la notificazione nei modi ordinari è sommamente difficile per il rilevante
numero dei destinatari o per la difficoltà di identificarli tutti, il capo
dell'ufficio giudiziario davanti al quale si procede e, in caso di
procedimento davanti al pretore, il presidente del tribunale, nella cui
circoscrizione è posta la pretura, può autorizzare, su istanza della parte
interessata e sentito il pubblico ministero, la notificazione per pubblici
proclami.
L'autorizzazione
è data con decreto stesso in calce all'atto da notificarsi; in esso sono
designati, quando occorre, i destinatari ai quali la notificazione deve
farsi nelle forme ordinarie e sono indicati i modi che appaiono più
opportuni per portare l'atto a conoscenza degli altri interessati.
In
ogni caso, copia dell'atto è depositata nella casa comunale del luogo in
cui ha sede l'ufficio giudiziario davanti al quale si promuove o si svolge
il processo, e un estratto di esso è inserito nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica e nel foglio degli annunzi legali delle province dove
risiedono i destinatari o si presume che risieda la maggior parte di essi.
La
notificazione si ha per avvenuta quando, eseguito ciò che è prescritto nel
presente articolo, l'ufficiale giudiziario deposita una copia dell'atto, con
la relazione e i documenti giustificativi dell'attività svolta, nella
cancelleria del giudice davanti al quale si procede.
Questa
forma di notificazione non è ammessa nei procedimenti davanti al
conciliatore.
Art.
151
(Forme
di notificazione ordinate dal giudice)
Il
giudice può prescrivere, anche d'ufficio, con decreto steso in calce
all'atto, che la notificazione sia eseguita in modo diverso da quello
stabilito dalla legge, e anche per mezzo di telegramma collazionato con
avviso di ricevimento quando lo consigliano circostanze particolari o
esigenze di maggiore celerità.
DEI
TERMINI
Art.
152
(Termini
legali e termini giudiziari)
I
termini per il compimento degli atti del processo sono stabiliti dalla
legge; possono essere stabiliti dal giudice anche a pena di decadenza,
soltanto se la legge lo permette espressamente.
I
termini stabiliti dalla legge sono ordinatori, tranne che la legge stessa li
dichiari espressamente perentori.
Art.
153
(Improrogabilità
dei termini perentori)
I
termini perentori non possono essere abbreviati o prorogati, nemmeno
sull'accordo delle parti.
Art.
154
(Prorogabilità
del termine ordinatorio)
Il
giudice, prima della scadenza, può abbreviare o prorogare, anche d'ufficio,
il termine che non sia stabilito a pena di decadenza. La proroga non può
avere una durata superiore al termine originario. Non può essere consentita
proroga ulteriore, se non per motivi particolarmente gravi e con
provvedimento motivato.
Art.
155
(Computo
dei termini)
Nel
computo dei termini a giorni o ad ore, si escludono il giorno o l'ora
iniziali.
Per
il computo dei termini a mesi o ad anni, si osserva il calendario comune.
I
giorni festivi si computano nel termine.
Se
il giorno di scadenza è festivo la scadenza è prorogata di diritto al
primo giorno seguente non festivo.
DELLA
NULLITÀ DEGLI ATTI
Art.
156
(Rilevanza
della nullità)
Non
può essere pronunciata la nullità per inosservanza di forme di alcun atto
del processo, se la nullità non è comminata dalla legge.
Può
tuttavia essere pronunciata quando l'atto manca dei requisiti formali
indispensabili per il raggiungimento dello scopo.
La
nullità non può mai essere pronunciata, se l'atto ha raggiunto lo scopo a
cui è destinato.
*
Art.
157
(Rilevabilità
e sanatoria della nullità)
Non
può pronunciarsi la nullità senza istanza di parte, se la legge non
dispone che sia pronunciata di ufficio.
Soltanto
la parte nel cui interesse è stabilito un requisito può opporre la
nullità dell'atto per la mancanza del requisito stesso, ma deve farlo nella
prima istanza o difesa successiva all'atto o alla notizia di esso.
La
nullità non può essere opposta dalla parte che vi ha dato causa, nè da
quella che vi ha rinunciato anche tacitamente.
Art.
158
(Nullità
derivante dalla costituzione del giudice)
La
nullità derivante da vizi relativi alla costituzione del giudice o
all'intervento del pubblico ministero è insanabile e deve essere rilevata
d'ufficio, salva la disposizione dell'art. 161.
Art.
159
(Estensione
della nullità)
La
nullità di un atto non importa quella degli atti precedenti, nè di quelli
successivi che ne sono indipendenti.
La
nullità di una parte dell'atto non colpisce le altre parti che ne sono
indipendenti.
Se
il vizio impedisce un determinato effetto, l'atto può tuttavia produrre gli
altri effetti ai quali è idoneo.
Art.
160
(Nullità
della notificazione)
La
notificazione è nulla se non sono osservate le disposizioni circa la
persona alla quale deve essere consegnata la copia, o se vi è incertezza
assoluta sulla persona a cui è fatta o sulla data, salva l'applicazione
degli articoli 156 e 157.
Art.
161
(Nullità
della sentenza)
La
nullità delle sentenze soggette ad appello o a ricorso per cassazione può
essere fatta valere soltanto nei limiti e secondo le regole proprie di
questi mezzi di impugnazione.
Questa
disposizione non si applica quando la sentenza manca della sottoscrizione
del giudice.
Art.
162
(Pronuncia
sulla nullità)
Il
giudice che pronuncia la nullità deve disporre, quando sia possibile, la
rinnovazione degli atti ai quali la nullità si estende.
Se
la nullità degli atti del processo è imputabile al cancelliere,
all'ufficiale giudiziario o al difensore, il giudice, col provvedimento col
quale la pronuncia, pone le spese della rinnovazione a carico del
responsabile e, su istanza di parte, con la sentenza che decide la causa
può condannare quest'ultimo al risarcimento dei danni causati dalla
nullità a norma dell'articolo 60 n. 2.
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