DEI
DOVERI DELLE PARTI E DEI DIFENSORI
Art.
88
(Dovere
di lealtà e di probità)
Le
parti e i loro difensori hanno il dovere di comportarsi in giudizio con
lealtà e probità.
In
caso di mancanza dei difensori a tale dovere, il giudice deve riferirne alle
autorità che esercitano il potere disciplinare su di essi.
Art.
89
(Espressioni
sconvenienti od offensive)
Negli
scritti presentati e nei discorsi pronunciati davanti al giudice, le parti e
i loro difensori non debbono usare espressioni sconvenienti od offensive.
Il
giudice, in ogni stato dell'istruzione, può disporre con ordinanza che si
cancellino le espressioni sconvenienti od offensive, e, con la sentenza che
decide la causa, può inoltre assegnare alla persona offesa una somma a
titolo di risarcimento del danno anche non patrimoniale sofferto, quando le
espressioni offensive non riguardano l'oggetto della causa.
DELLE
RESPONSABILITÀ DELLE PARTI PER LE SPESE E PER
I DANNI PROCESSUALI
Art.
90
(Onere
delle spese)
Salve
le disposizioni relative al gratuito patrocinio, nel corso del processo
ciascuna delle parti deve provvedere alle spese degli atti che compie e di
quelli che chiede, e deve anticiparle per gli altri atti necessari al
processo quando l'anticipazione è posta a suo carico dalla legge o dal
giudice.
Art.
91
(Condanna
alle spese)
Il
giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la
parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne
liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa. Eguale provvedimento
emette nella sua sentenza il giudice che regola la competenza.
Le
spese della sentenza sono liquidate dal cancelliere con nota in margine alla
stessa; quelle della notificazione della sentenza, del titolo esecutivo e
del precetto sono liquidate dall'ufficiale giudiziario con nota in margine
all'originale e alla copia notificata.
I
reclami contro le liquidazioni di cui al comma precedente sono decisi con le
forme previste negli artt. 287 e 288 dal capo dell'ufficio a cui appartiene
il cancelliere o l'ufficiale giudiziario.
Art.
92
(Condanna
alle spese per singoli atti. Compensazione delle spese)
.
Il giudice, nel pronunciare la condanna di cui all'articolo precedente, può
escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice, se le
ritiene eccessive o superflue; e può, indipendentemente dalla soccombenza,
condannare una parte al rimborso delle spese, anche non ripetibili, che, per
trasgressione al dovere di cui all'art. 88, essa ha causato all'altra parte.
Se
vi è soccombenza reciproca o concorrono altri giusti motivi, il giudice
può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti.
Se
le parti si sono conciliate, le spese si intendono compensate, salvo che le
parti stesse abbiano diversamente convenuto nel processo verbale di
conciliazione.
Art.
93
(Distrazione
delle spese)
Il
difensore con procura può chiedere che il giudice, nella stessa sentenza in
cui condanna alle spese, distragga in favore suo e degli altri difensori gli
onorari non riscossi e le spese che dichiara di avere anticipate.
Finchè
il difensore non abbia conseguito il rimborso che gli è stato attribuito,
la parte può chiedere al giudice, con le forme stabilite per la correzione
delle sentenze, la revoca del provvedimento, qualora dimostri di aver
soddisfatto il credito del difensore per gli onorari e le spese.
Art.
94
(Condanna
di rappresentanti o curatori)
Gli
eredi beneficiati, i tutori, i curatori e in generale coloro che
rappresentano o assistono la parte in giudizio possono essere condannati
personalmente, per motivi gravi che il giudice deve specificare nella
sentenza, alle spese dell'intero processo o di singoli atti, anche in solido
con la parte rappresentata o assistita.
Art.
95
(Spese
del processo di esecuzione)
Le
spese sostenute dal creditore procedente e da quelli intervenuti che
partecipano utilmente alla distribuzione sono a carico di chi ha subito
l'esecuzione, fermo il privilegio stabilito dal codice civile.
Art.
96
(Responsabilità
aggravata)
Se
risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala
fede o colpa grave, il giudice, su istanza dell'altra parte, la condanna,
oltre che alle spese, al risarcimento dei danni, che liquida, anche di
ufficio, nella sentenza.
Il
giudice che accerta l'inesistenza del diritto per cui è stato eseguito un
provvedimento cautelare, o trascritta domanda giudiziaria o iscritta ipoteca
giudiziale, oppure iniziata o compiuta l'esecuzione forzata, su istanza
della parte danneggiata condanna al risarcimento dei danni l'attore o il
creditore procedente, che ha agito senza la normale prudenza. La
liquidazione dei danni è fatta a norma del comma precedente.
Art.
97
(Responsabilità
di più soccombenti)
Se
le parti soccombenti sono più, il giudice condanna ciascuna di esse alle
spese e ai danni in proporzione del rispettivo interesse nella causa. Può
anche pronunciare condanna solidale di tutte o di alcune tra esse, quando
hanno interesse comune.
Se
la sentenza non statuisce sulla ripartizione delle spese e dei danni, questa
si fa per quote uguali.
Art.
98
(Cauzione
per le spese)
Il
giudice istruttore, il pretore o il conciliatore, su istanza del convenuto,
può disporre con ordinanza che l'attore non ammesso al gratuito patrocinio
presti cauzione per il rimborso delle spese, quando vi è fondato timore che
l'eventuale condanna possa restare ineseguita.
Se
la cauzione non è prestata nel termine stabilito, il processo si estingue.
La
Corte costituzionale, con sentenza n. 67 del 29 novembre 1960, ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale del presente articolo.
DELL'ESERCIZIO
DELL'AZIONE
Art.
99
(Principio
della domanda)
Chi
vuole far valere un diritto in giudizio deve proporre domanda al giudice
competente.
Art.
100
(Interesse
ad agire)
Per
proporre una domanda o per contraddire alla stessa è necessario avervi
interesse.
Art.
101
(Principio
del contraddittorio)
Il
giudice, salvo che la legge disponga altrimenti, non può statuire sopra
alcuna domanda, se la parte contro la quale è proposta non è stata
regolarmente citata e non è comparsa.
Art.
102
(Litisconsorzio
necessario)
Se
la decisione non può pronunciarsi che in confronto di più parti, queste
debbono agire o essere convenute nello stesso processo.
Se
questo è promosso da alcune o contro alcune soltanto di esse, il giudice
ordina l'integrazione del contraddittorio in un termine perentorio da lui
stabilito.
Art.
103
(Litisconsorzio
facoltativo)
Più
parti possono agire o essere convenute nello stesso processo, quando tra le
cause che si propongono esiste connessione per l'oggetto o per il titolo dal
quale dipendono, oppure quando la decisione dipende, totalmente o
parzialmente, dalla risoluzione di identiche questioni.
Il
giudice può disporre, nel corso della istruzione o nella decisione, la
separazione delle cause, se vi è istanza di tutte le parti, ovvero quando
la continuazione della loro riunione ritarderebbe o renderebbe più gravoso
il processo, e può rimettere al giudice inferiore le cause di sua
competenza.
Articolo
così sostituito dalla L. 14 luglio 1950, n. 581.
Art.
104
(Pluralità
di domande contro la stessa parte)
Contro
la stessa parte possono proporsi nel medesimo processo più domande anche
non altrimenti connesse, purchè sia osservata la norma dell'articolo 10
secondo comma.
È
applicabile la disposizione del secondo comma dell'articolo precedente.
Articolo
così sostituito dalla 14 luglio 1950, n. 581.
Art.
105
(Intervento
volontario)
Ciascuno
può intervenire in un processo tra altre persone per far valere, in
confronto di tutte le parti o di alcune di esse, un diritto relativo
all'oggetto o dipendente dal titolo dedotto nel processo medesimo.
Può
altresì intervenire per sostenere le ragioni di alcuna delle parti, quando
vi ha un proprio interesse.
Art.
106
(Intervento
su istanza di parte)
Ciascuna
parte può chiamare nel processo un terzo al quale ritiene comune la causa o
dal quale pretende essere garantita.
Art.
107
(Intervento
per ordine del giudice)
Il
giudice, quando ritiene opportuno che il processo si svolga in confronto di
un terzo al quale la causa è comune, ne ordina l'intervento.
Art.
108
(Estromissione
del garantito)
Se
il garante comparisce e accetta di assumere la causa in luogo del garantito,
questi può chiedere, qualora le altre parti non si oppongano, la propria
estromissione. Questa è disposta dal giudice con ordinanza; ma la sentenza
di merito pronunciata nel giudizio spiega i suoi effetti anche contro
l'estromesso.
Art.
109
(Estromissione
dell'obbligato)
Se
si contende a quale di più parti spetta una prestazione e l'obbligato si
dichiara pronto a eseguirla a favore di chi ne ha diritto, il giudice può
ordinare il deposito della cosa o della somma dovuta e, dopo il deposito,
può estromettere l'obbligato dal processo.
Art.
110
(Successione
nel processo)
Quando
la parte vien meno per morte o per altra causa, il processo è proseguito
dal successore universale o in suo confronto.
Art.
111
(Successione
a titolo particolare nel diritto controverso)
Se
nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso per atto tra
vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie.
Se
il trasferimento a titolo particolare avviene a causa di morte, il processo
è proseguito dal successore universale o in suo confronto.
In
ogni caso il successore a titolo particolare può intervenire o essere
chiamato nel processo e, se le altre parti vi consentono, l'alienante o il
successore universale può esserne estromesso.
La
sentenza pronunciata contro questi ultimi spiega sempre i suoi effetti anche
contro il successore a titolo particolare ed è impugnabile anche da lui,
salve le norme sull'acquisto in buona fede dei mobili e sulla trascrizione.
DEI
POTERI DEL GIUDICE
Art.
112
(Corrispondenza
tra il chiesto e il pronunciato)
Il
giudice deve pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa; e
non può pronunciare d'ufficio su eccezioni, che possono essere proposte
soltanto dalle parti.
Art.
113
(Pronuncia
secondo diritto)
Nel
pronunciare sulla causa il giudice deve seguire le norme del diritto, salvo
che la legge gli attribuisca il potere di decidere secondo equità.
Il
giudice di pace decide secondo equità le cause il cui valore non eccede
lire due milioni (1).
(1)
Comma così sostituito dall'art. 21, L. 21 novembre 1991, n. 374.
Art.
114
(Pronuncia
secondo equità a richiesta di parte)
Il
giudice, sia in primo grado che in appello, decide il merito della causa
secondo equità quando esso riguarda diritti disponibili delle parti e
queste gliene fanno concorde richiesta.
Art.
115
(Disponibilità
delle prove)
Salvi
i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della
decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero.
Può
tuttavia, senza bisogno di prova, porre a fondamento della decisione le
nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza.
Art.
116
(Valutazione
delle prove)
Il
giudice deve valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento, salvo
che la legge disponga altrimenti.
Il
giudice può desumere argomenti di prova dalle risposte che le parti gli
danno a norma dell'articolo seguente, dal loro rifiuto ingiustificato a
consentire le ispezioni che egli ha ordinate e, in generale, dal contegno
delle parti stesse nel processo.
Art.
117
(Interrogatorio
non formale delle parti)
Il
giudice, in qualunque stato e grado del processo, ha facoltà di ordinare la
comparizione personale delle parti in contraddittorio tra loro per
interrogarle liberamente sui fatti della causa. Le parti possono farsi
assistere dai difensori.
Art.
118
(Ordine
d'ispezione di persone e di cose)
Il
giudice può ordinare alle parti e ai terzi di consentire sulla loro persona
o sulle cose in loro possesso le ispezioni che appaiano indispensabili per
conoscere i fatti della causa, purchè ciò possa compiersi senza grave
danno per la parte o per il terzo, e senza costringerli a violare uno dei
segreti previsti negli articoli 351 e 352 del codice di procedura penale.
Se
la parte rifiuta di eseguire tale ordine senza giusto motivo, il giudice
può da questo rifiuto desumere argomenti di prova a norma dell'articolo
116, secondo comma.
Se
rifiuta il terzo, il giudice lo condanna a una pena pecuniaria non superiore
a lire ottomila.
Art.
119
(Imposizione
di cauzione)
Il
giudice, nel provvedimento col quale impone una cauzione, deve indicare
l'oggetto di essa, il modo di prestarla, e il termine entro il quale la
prestazione deve avvenire.
Art.
120
(Pubblicità
della sentenza)
Nei
casi in cui la pubblicità della decisione di merito può contribuire a
riparare il danno, il giudice, su istanza di parte, può ordinarla a cura e
spese del soccombente, mediante inserzione per estratto in uno o più
giornali da lui designati.
Se
l'inserzione non avviene nel termine stabilito dal giudice, può procedervi
la parte a favore della quale è stata disposta, con diritto a ripetere le
spese dall'obbligato.
DEGLI
ATTI PROCESSUALI
DELLE
FORME DEGLI ATTI E DEI PROVVEDIMENTI
Sezione
I: DEGLI ATTI IN GENERALE
Art.
121
(Libertà
di forme)
Gli
atti del processo, per i quali la legge non richiede forme determinate,
possono essere compiuti nella forma più idonea al raggiungimento del loro
scopo.
Art.
122
(Uso
della lingua italiana - Nomina dell'interprete)
In
tutto il processo è prescritto l'uso della lingua italiana.
Quando
deve essere sentito chi non conosce la lingua italiana, il giudice può
nominare un interprete.
Questi,
prima di esercitare le sue funzioni, presta giuramento davanti al giudice di
adempiere fedelmente il suo ufficio.
Art.
123
(Nomina
del traduttore)
Quando
occorre procedere all'esame di documenti che non sono scritti in lingua
italiana, il giudice può nominare un traduttore, il quale presta giuramento
a norma dell'articolo precedente.
Art.
124
(Interrogazione
del sordo e del muto)
Se
nel procedimento deve essere sentito un sordo, un muto o un sordomuto, le
interrogazioni e le risposte possono essere fatte per iscritto.
Quando
occorre, il giudice nomina un interprete, il quale presta giuramento a norma
dell'articolo 122 ultimo comma.
Art.
125
(Contenuto
e sottoscrizione degli atti di parte)
Salvo
che la legge disponga altrimenti, la citazione, il ricorso, la comparsa, il
controricorso, il precetto debbono indicare l'ufficio giudiziario, le parti,
l'oggetto, le ragioni della domanda e le conclusioni o la istanza, e, tanto
nell'originale quanto nelle copie da notificare, debbono essere sottoscritti
dalla parte, se essa sta in giudizio personalmente, oppure dal difensore.
La
procura al difensore dell'attore può essere rilasciata in data posteriore
alla notificazione dell'atto, purchè anteriormente alla costituzione della
parte rappresentata.
La
disposizione del comma precedente non si applica quando la legge richiede
che la citazione sia sottoscritta dal difensore munito di mandato speciale.
Articolo
così sostituito dalla L. 14 luglio 1950, n. 581.
Art.
126
(Contenuto
del processo verbale)
Il
processo verbale deve contenere l'indicazione delle persone intervenute e
delle circostanze di luogo e di tempo nelle quali gli atti che documenta
sono compiuti; deve inoltre contenere la descrizione delle attività svolte
e delle rilevazioni fatte, nonchè le dichiarazioni ricevute.
Il
processo verbale è sottoscritto dal cancelliere. Se vi sono altri
intervenuti, il cancelliere, quando la legge non dispone altrimenti, dà
loro lettura del processo verbale e li invita a sottoscriverlo. Se alcuno di
essi non può o non vuole sottoscrivere, ne è fatta espressa menzione.
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