DEL
CONSULENTE TECNICO, DEL CUSTODE E DEGLI ALTRI AUSILIARI DEL GIUDICE
Art.
61
(Consulente
tecnico)
Quando
è necessario, il giudice può farsi assistere, per il compimento di singoli
atti o per tutto il processo, da uno o più consulenti di particolare
competenza tecnica.
La
scelta dei consulenti tecnici deve essere normalmente fatta tra le persone
iscritte in albi speciali formati a norma delle disposizioni di attuazione
al presente codice.
Articolo
così sostituito dalla L. 14 luglio 1950, n. 581.
Art.
62
(Attività
del consulente)
Il
consulente compie le indagini che gli sono commesse dal giudice e fornisce,
in udienza e in camera di consiglio, i chiarimenti che il giudice gli
richiede a norma degli articoli 194 e seguenti, e degli articoli 441 e 463.
Art.
63
(Obbligo
di assumere l'incarico e ricusazione del consulente)
Il
consulente scelto tra gli iscritti in un albo ha l'obbligo di prestare il
suo ufficio, tranne che il giudice riconosca che ricorre un giusto motivo di
astensione.
Il
consulente può essere ricusato dalle parti per i motivi indicati nell'art.
51.
Della
ricusazione del consulente conosce il giudice che l'ha nominato.
Art.
64
(Responsabilità
del consulente)
Si
applicano al consulente tecnico le disposizioni del codice penale relative
ai periti.
In
ogni caso, il consulente tecnico che incorre in colpa grave nell'esecuzione
degli atti che gli sono richiesti, è punito con l'arresto fino a un anno o
con l'ammenda fino a lire venti milioni. Si applica l'art. 35 del codice
penale. In ogni caso è dovuto il risarcimento dei danni causati alle parti.
Articolo
così sostituito dalla L. 4 giugno 1985, n. 281.
Art.
65
(Custode)
La
conservazione e l'amministrazione dei beni pignorati o sequestrati sono
affidate a un custode, quando la legge non dispone altrimenti.
Il
compenso al custode è stabilito, con decreto, dal pretore nel caso di
nomina fatta dall'ufficiale giudiziario, e in ogni altro caso dal giudice
che l'ha nominato.
Art.
66
(Sostituzione
del custode)
Il
giudice, d'ufficio o su istanza di parte, può disporre in ogni tempo la
sostituzione del custode.
Il
custode che non ha diritto a compenso può chiedere in ogni tempo di essere
sostituito; altrimenti può chiederlo soltanto per giusti motivi.
Il
provvedimento di sostituzione è dato, con ordinanza non impugnabile dal
pretore o dal giudice di cui al secondo comma dell'articolo precedente.
Art.
67
(Responsabilità
del custode)
Ferme
le disposizioni del codice penale, il custode che non esegue l'incarico
assunto può essere condannato dal giudice a una pena pecuniaria non
superiore a lire ventimila.
Egli
è tenuto al risarcimento dei danni cagionati alle parti, se non esercita la
custodia da buon padre di famiglia.
Art.
68
(Altri
ausiliari)
Nei
casi previsti dalla legge o quando ne sorge necessità, il giudice, il
cancelliere o l'ufficiale giudiziario si può fare assistere da esperti in
una determinata arte o professione e, in generale, da persona idonea al
compimento di atti che egli non è in grado di compiere da sè solo.
Il
giudice può commettere a un notaio il compimento di determinati atti nei
casi previsti dalla legge.
Il
giudice può sempre richiedere l'assistenza della forza pubblica.
DEL
PUBBLICO MINISTERO
Art.
69
(Azione
del pubblico ministero)
Il
pubblico ministero esercita l'azione civile nei casi stabiliti dalla legge.
Art.
70
(Intervento
in causa del pubblico ministero)
Il
pubblico ministero deve intervenire, a pena di nullità rilevabile
d'ufficio:
1)
nelle cause che egli stesso potrebbe proporre;
2)
nelle cause matrimoniali, comprese quelle di separazione personale dei
coniugi;
3)
nelle cause riguardanti lo stato e la capacità delle persone;
4)
nelle cause collettive e nelle cause individuali di lavoro in grado di
appello (1);
5)
negli altri casi previsti dalla legge.
Deve
intervenire in ogni causa davanti alla Corte di cassazione.
Può
infine intervenire in ogni altra causa in cui ravvisa un pubblico interesse.
La
Corte costituzionale, con sentenza 25 giugno 1996, n. 214, ha dichiarato l’illegittimità
costituzionale del presente articolo nella parte in cui non prescrive l’intervento
obbligatorio del pubblico ministero nei giudizi tra genitori naturali che
comportino "provvedimenti relativi ai figli", nei sensi di cui
agli artt. 9 della legge n. 898 del 1970 e 710 del codice di procedura
civile come risulta a seguito della sentenza n. 416 del 1992.
(1)
Numero abrogato dalla L. 11 agosto 1973, n. 533.
Art.
71
(Comunicazione
degli atti processuali al pubblico ministero)
Il
giudice, davanti al quale è proposta una delle cause indicate nel primo
comma dell'articolo precedente, ordina la comunicazione degli atti al
pubblico ministero affinchè possa intervenire.
Lo
stesso ordine il giudice può dare ogni volta che ravvisi uno dei casi
previsti nell'ultimo comma dell'articolo precedente.
Art.
72
(Poteri
del pubblico ministero)
Il
pubblico ministero, che interviene nelle cause che avrebbe potuto proporre,
ha gli stessi poteri che competono alle parti e li esercita nelle forme che
la legge stabilisce per queste ultime.
Negli
altri casi di intervento previsti nell'art. 70, tranne che nelle cause
davanti alla Corte di cassazione il pubblico ministero può produrre
documenti, dedurre prove, prendere conclusioni nei limiti delle domande
proposte dalle parti.
Il
pubblico ministero può proporre impugnazioni contro le sentenze relative a
cause matrimoniali, salvo che per quelle di separazione personale dei
coniugi.
Lo
stesso potere spetta al pubblico ministero contro le sentenze che dichiarano
l'efficacia o l'inefficacia di sentenze straniere relative a cause
matrimoniali, salvo che per quelle di separazione personale dei coniugi.
Nelle
ipotesi prevedute nei commi terzo e quarto, la facoltà di impugnazione
spetta tanto al pubblico ministero presso il giudice che ha pronunziato la
sentenza quanto a quello presso il giudice competente a decidere
sull'impugnazione.
Il
termine decorre dalla comunicazione della sentenza a norma dell'art. 133.
Restano
salve le disposizioni dell'art. 397.
Articolo
così sostituito dalla L. 30 luglio 1950, n. 534.
Art.
73
(Astensione
del pubblico ministero)
Ai
magistrati del pubblico ministero che intervengono nel processo civile si
applicano le disposizioni del presente codice relative all'astensione dei
giudici, ma non quelle relative alla ricusazione.
Art.
74
Articolo
abrogato dal D.P.R. 9 dicembre 1987, n. 497.
DELLE
PARTI E DEI DIFENSORI
DELLE
PARTI
Art.
75
(Capacità
processuale)
Sono
capaci di stare in giudizio le persone che hanno il libero esercizio dei
diritti che vi si fanno valere.
Le
persone che non hanno il libero esercizio dei diritti non possono stare in
giudizio se non rappresentate, assistite o autorizzate secondo le norme che
regolano la loro capacità.
Le
persone giuridiche stanno in giudizio per mezzo di chi le rappresenta a
norma della legge o dello statuto.
Le
associazioni e i comitati, che non sono persone giuridiche, stanno in
giudizio per mezzo delle persone indicate negli artt. 36 ss. del codice
civile.
La
Corte costituzionale, con sentenza n. 220 del 16 ottobre 1986, ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui non
prevede, ove emerga una situazione di scomparsa del convenuto, la
interruzione del processo e la segnalazione, ad opera del giudice, del caso
al pubblico ministero perchè promuova la nomina di un curatore, nei cui
confronti debba l'attore riassumere il giudizio.
Art.
76
Articolo
abrogato
Art.
77
(Rappresentanza
del procuratore e dell'institore)
Il
procuratore generale e quello preposto a determinati affari non possono
stare in giudizio per il preponente, quando questo potere non è stato loro
conferito espressamente, per iscritto, tranne che per gli atti urgenti e per
le misure cautelari.
Tale
potere si presume conferito al procuratore generale di chi non ha residenza
o domicilio nella Repubblica e all'institore.
Art.
78
(Curatore
speciale)
Se
manca la persona a cui spetta la rappresentanza o l'assistenza, e vi sono
ragioni di urgenza, può essere nominato all'incapace, alla persona
giuridica o all'associazione non riconosciuta un curatore speciale che li
rappresenti o assista finchè subentri colui al quale spetta la
rappresentanza o l'assistenza.
Si
procede altresì alla nomina di un curatore speciale al rappresentato,
quando vi è conflitto d'interessi col rappresentante.
Art.
79
(Istanza
di nomina del curatore speciale)
La
nomina del curatore speciale di cui all'articolo precedente può essere in
ogni caso chiesta dal pubblico ministero. Può essere chiesta anche dalla
persona che deve essere rappresentata o assistita, sebbene incapace, nonchè
dai suoi prossimi congiunti e, in caso di conflitto di interessi, dal
rappresentante.
Può
essere inoltre chiesta da qualunque altra parte in causa che vi abbia
interesse.
Art.
80
(Provvedimento
di nomina del curatore speciale)
L'istanza
per la nomina del curatore speciale si propone al conciliatore, al pretore o
al presidente dell'ufficio giudiziario davanti al quale s'intende proporre
la causa.
Il
giudice, assunte le opportune informazioni e sentite possibilmente le
persone interessate, provvede con decreto. Questo è comunicato al pubblico
ministero affinchè provochi, quando occorre, i provvedimenti per la
costituzione della normale rappresentanza o assistenza dell'incapace, della
persona giuridica o dell'associazione non riconosciuta.
Art.
81
(Sostituzione
processuale)
Fuori
dei casi espressamente previsti dalla legge, nessuno può far valere nel
processo in nome proprio un diritto altrui.
DEI
DIFENSORI
Art.
82
(Patrocinio)
Davanti
al giudice di pace le parti possono stare in giudizio personalmente nelle
cause il cui valore non eccede lire un milione.
Negli
altri casi, le parti non possono stare in giudizio se non col ministero o
con l'assistenza di un difensore. Il giudice di pace tuttavia, in
considerazione della natura ed entità della causa, con decreto emesso anche
su istanza verbale della parte, può autorizzarla a stare in giudizio di
persona.
Salvi
i casi in cui la legge dispone altrimenti, davanti al pretore, al tribunale
e alla corte d'appello le parti debbono stare in giudizio col ministero di
un procuratore legalmente esercente; e davanti alla Corte di cassazione col
ministero di un avvocato iscritto nell'apposito albo.
Articolo
così sostituito dall'art. 20, L. 21 novembre 1991, n. 374.
Art.
83
(Procura
alle liti)
Quando
la parte sta in giudizio col ministero di un difensore, questi deve essere
munito di procura.
La
procura alle liti può essere generale o speciale, e deve essere conferita
con atto pubblico o scrittura privata autenticata.
La
procura speciale può essere anche apposta in calce o a margine della
citazione, del ricorso, del controricorso, della comparsa di risposta o
d'intervento, del precetto o della domanda d'intervento nell'esecuzione. In
tali casi l'autografia della sottoscrizione della parte deve essere
certificata dal difensore.
La
procura speciale si presume conferita soltanto per un determinato grado del
processo, quando nell'atto non è espressa volontà diversa.
La
procura si considera apposta in calce anche se rilasciata su foglio separato
che sia però congiunto materialmente all'atto cui si riferisce.
Articolo
così modificato dall'art. 1, L. 27 maggio 1997, n. 141.
Art.
84
(Poteri
del difensore)
Quando
la parte sta in giudizio col ministero del difensore, questi può compiere e
ricevere, nell'interesse della parte stessa, tutti gli atti del processo che
dalla legge non sono ad essa espressamente riservati.
In
ogni caso non può compiere atti che importano disposizione del diritto in
contesa, se non ne ha ricevuto espressamente il potere.
Art.
85
(Revoca
e rinuncia alla procura)
La
procura può essere sempre revocata e il difensore può sempre rinunciarvi,
ma la revoca e la rinuncia non hanno effetto nei confronti dell'altra parte
finchè non sia avvenuta la sostituzione del difensore.
Art.
86
(Difesa
personale della parte)
La
parte o la persona che la rappresenta o assiste, quando ha la qualità
necessaria per esercitare l'ufficio di difensore con procura presso il
giudice adito, può stare in giudizio senza il ministero di altro difensore.
Art.
87
(Assistenza
degli avvocati e del consulente tecnico)
La
parte può farsi assistere da uno o più avvocati, e anche da un consulente
tecnico nei casi e con i modi stabiliti nel presente codice.
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