DEL
DIFETTO DI GIURISDIZIONE, DELLA INCOMPETENZA E DELLA LITISPENDENZA
Art.
37
(Difetto
di giurisdizione)
Il
difetto di giurisdizione del giudice ordinario nei confronti della pubblica
amministrazione o dei giudici speciali è rilevato, anche d'ufficio, in
qualunque stato e grado del processo.
Il
difetto di giurisdizione del giudice italiano nei confronti dello straniero
è rilevato dal giudice d'ufficio in qualunque stato e grado del processo
relativamente alle cause che hanno per oggetto beni immobili situati
all'estero; in ogni altro caso è rilevato egualmente d'ufficio dal giudice
se il convenuto è contumace e può essere rilevato soltanto dal convenuto
costituito che non abbia accettato espressamente o tacitamente la
giurisdizione italiana (1).
(1)
Comma abrogato dall'art. 73, L. 31 maggio 1995, n. 218.
Art.
38
(Incompetenza)
L'incompetenza
per materia, quella per valore e quella per territorio nei casi previsti
dall'articolo 28 sono rilevate, anche d'ufficio, non oltre la prima udienza
di trattazione.
L'incompetenza
per territorio, fuori dei casi previsti dall'articolo 28, è eccepita a pena
di decadenza nella comparsa di risposta. L'eccezione si ha per non proposta
se non contiene l'indicazione del giudice che la parte ritiene competente.
Quando le parti costituite aderiscono a tale indicazione, la competenza del
giudice rimane ferma se la causa è riassunta entro tre mesi dalla
cancellazione dal ruolo.
Le
questioni di cui ai commi precedenti sono decise, ai soli fini della
competenza, in base a quello che risulta dagli atti e, quando sia reso
necessario dall'eccezione del convenuto o dal rilievo del giudice, assunte
sommarie informazioni.
N.B.:
Articolo così sostituito dall'art. 4, L. 26 novembre 1990, n. 353.
Art.
39
(Litispendenza
e continenza di cause)
Se
una stessa causa è proposta davanti a giudici diversi, quello
successivamente adito, in qualunque stato e grado del processo, anche
d'ufficio dichiara con sentenza la litispendenza e dispone con ordinanza la
cancellazione della causa dal ruolo.
Nel
caso di continenza di cause, se il giudice preventivamente adito è
competente anche per la causa proposta successivamente, il giudice di questa
dichiara con sentenza la continenza e fissa un termine perentorio entro il
quale le parti debbono riassumere la causa davanti al primo giudice. Se
questi non è competente anche per la causa successivamente proposta, la
dichiarazione della continenza e la fissazione del termine sono da lui
pronunciate.
La
prevenzione è determinata dalla notificazione della citazione.
Art.
40
(Connessione)
Se
sono proposte davanti a giudici diversi più cause le quali, per ragione di
connessione possono essere decise in un solo processo , il giudice fissa con
sentenza alle parti un termine perentorio per la riassunzione della causa
accessoria davanti al giudice della causa principale, e negli altri casi
davanti a quello preventivamente adito.
La
connessione non può essere eccepita dalle parti nè rilevata d'ufficio dopo
la prima udienza e la rimessione non può essere ordinata quando lo stato
della causa principale o preventivamente proposta non consente l'esauriente
trattazione e decisione delle cause connesse.
Nei
casi previsti negli articoli 31, 32, 34, 35 e 36, le cause, cumulativamente
proposte o successivamente riunite, debbono essere trattate e decise col
rito ordinario, salva l'applicazione del solo rito speciale quando una di
tali cause rientri fra quelle indicate negli articoli 409 e 442 (1).
Qualora
le cause connesse siano assoggettate a differenti riti speciali debbono
essere trattate e decise col rito previsto per quella tra esse in ragione
della quale viene determinata la competenza o, in subordine, col rito
previsto per la causa di maggior valore (1).
Se
la causa è stata trattata con un rito diverso da quello divenuto
applicabile ai sensi del terzo comma, il giudice provvede a norma degli
articoli 426, 427 e 439 (1).
Se
una causa di competenza del giudice di pace sia connessa per i motivi di cui
agli articoli 31, 32, 34, 35 e 36 con altra causa di competenza del pretore
o del tribunale, le relative domande possono essere proposte innanzi al
pretore o al tribunale affinchè siano decise nello stesso processo (2).
Se
le cause connesse ai sensi del sesto comma sono proposte davanti al giudice
di pace e al pretore o al tribunale, il giudice di pace deve pronunziare
anche d'ufficio la connessione a favore del pretore o del tribunale (2).
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(1)
Comma aggiunto dall'art. 5, L. 26 novembre 1990, n. 353.
(2)
Comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, L. 21 novembre 1991, n. 374.
DEL
REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE E DI COMPETENZA
Art.
41
(Regolamento
di giurisdizione)
Finchè
la causa non sia decisa nel merito in primo grado, ciascuna parte può
chiedere alle sezioni unite della Corte di cassazione che risolvano le
questioni di giurisdizione di cui all'articolo 37. L'istanza si propone con
ricorso a norma degli articoli 364 e seguenti, e produce gli effetti di cui
all'articolo 367.
La
pubblica amministrazione che non è parte in causa può chiedere in ogni
stato e grado del processo che sia dichiarato dalle sezioni unite della
Corte di cassazione il difetto di giurisdizione del giudice ordinario a
causa dei poteri attribuiti dalla legge all'amministrazione stessa, finchè
la giurisdizione non sia stata affermata con sentenza passata in giudicato.
Art.
42
(Regolamento
necessario di competenza)
La
sentenza che, pronunciando sulla competenza anche ai sensi degli articoli 39
e 40, non decide il merito della causa e i provvedimenti che dichiarano la
sospensione del processo ai sensi dell'articolo 295 possono essere impugnati
soltanto con istanza di regolamento di competenza.
Articolo
così sostituito dall'art. 6, L. 26 novembre 1990, n. 353.
Art.
43
(Regolamento
facoltativo di competenza)
La
sentenza che ha pronunciato sulla competenza insieme col merito può essere
impugnata con l'istanza di regolamento di competenza oppure nei modi
ordinari quando insieme con la pronuncia sulla competenza si impugna quella
sul merito.
La
proposizione dell'impugnazione ordinaria non toglie alle altre parti la
facoltà di proporre l'istanza di regolamento.
Se
l'istanza di regolamento è proposta prima dell'impugnazione ordinaria, i
termini per la proposizione di questa riprendono a decorrere dalla
comunicazione della sentenza che regola la competenza; se è proposta dopo,
si applica la disposizione dell'articolo 48.
Art.
44
(Efficacia
della sentenza che pronuncia sulla competenza)
La
sentenza che, anche a norma degli articoli 39 e 40, dichiara l'incompetenza
del giudice che l'ha pronunciata, se non è impugnata con l'istanza di
regolamento, rende incontestabile l'incompetenza dichiarata e la competenza
del giudice in essa indicato se la causa è riassunta nei termini di cui
all'articolo 50, salvo che si tratti di incompetenza per materia o di
incompetenza per territorio nei casi previsti nell'articolo 28.
Art.
45
(Conflitto
di competenza)
Quando,
in seguito alla sentenza che dichiara l'incompetenza del giudice adito per
ragione di materia o per territorio nei casi di cui all'articolo 28, la
causa nei termini di cui all'articolo 50 è riassunta davanti ad altro
giudice, questi, se ritiene di essere a sua volta incompetente, richiede
d'ufficio il regolamento di competenza.
Art.
46
(Casi
di inapplicabilità del regolamento di competenza)
Le
disposizioni degli articoli 42 e 43 non si applicano nei giudizi davanti ai
conciliatori.
Art.
47
(Procedimento
del regolamento di competenza)
L'istanza
di regolamento di competenza si propone alla Corte di cassazione con ricorso
sottoscritto dal procuratore o dalla parte, se questa si è costituita
personalmente.
Il
ricorso deve essere notificato alle parti che non vi hanno aderito entro il
termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione della sentenza che
abbia pronunciato sulla competenza o dalla notificazione dell'impugnazione
ordinaria nel caso previsto nell'articolo 43, secondo comma. L'adesione
delle parti può risultare anche dalla sottoscrizione del ricorso.
La
parte che propone l'istanza, nei cinque giorni successivi all'ultima
notificazione del ricorso alle parti, deve chiedere ai cancellieri degli
uffici davanti ai quali pendono i processi che i relativi fascicoli siano
rimessi alla cancelleria della Corte di cassazione. Nel termine perentorio
di venti giorni dalla stessa notificazione deve depositare nella cancelleria
il ricorso con i documenti necessari.
Il
regolamento d'ufficio è richiesto con ordinanza dal giudice, il quale
dispone la rimessione del fascicolo di ufficio alla cancelleria della Corte
di cassazione.
Le
parti alle quali è notificato il ricorso o comunicata l'ordinanza del
giudice, possono, nei venti giorni successivi, depositare nella cancelleria
della Corte di cassazione scritture difensive e documenti.
N.B.:
Articolo così sostituito dalla L. 14 luglio 1950, n. 581.
Art.
48
(Sospensione
dei processi)
I
processi relativamente ai quali è chiesto il regolamento di competenza sono
sospesi dal giorno in cui è presentata l'istanza al cancelliere a norma
dell'articolo precedente o dalla pronuncia dell'ordinanza che richiede il
regolamento.
Il
giudice può autorizzare il compimento degli atti che ritiene urgenti.
Art.
49
(Sentenza
di regolamento di competenza)
Il
regolamento è pronunciato con sentenza in camera di consiglio entro i venti
giorni successivi alla scadenza del termine previsto nell'art. 47 ultimo
comma.
Con
la sentenza la Corte di cassazione statuisce sulla competenza, dà i
provvedimenti necessari per la prosecuzione del processo davanti al giudice
che dichiara competente e rimette, quando occorre, le parti in termini
affinchè provvedano alla loro difesa.
Art.
50
(Riassunzione
della causa)
Se
la riassunzione della causa davanti al giudice dichiarato competente avviene
nel termine fissato nella sentenza dal giudice e in mancanza in quello di
sei mesi dalla comunicazione della sentenza di regolamento o della sentenza
che dichiara l'incompetenza del giudice adito, il processo continua davanti
al nuovo giudice.
Se
la riassunzione non avviene nei termini su indicati, il processo si
estingue.
Articolo
così sostituito dalla L. 14 luglio 1950, n. 581.
DELL'ASTENSIONE,
DELLA RICUSAZIONE
E
DELLA RESPONSABILITÀ DEI GIUDICI
Art.
51
(Astensione
del giudice)
Il
giudice ha l'obbligo di astenersi:
1)
se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di
diritto;
2)
se egli stesso o la moglie è parente fino al quarto grado o legato da
vincoli di affiliazione, o è convivente o commensale abituale di una delle
parti o di alcuno dei difensori;
3)
se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inamicizia o rapporti
di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori;
4)
se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa
come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del
processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico;
5)
se è tutore, curatore, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle
parti; se, inoltre, è amministratore o gerente di un ente, di
un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o
stabilimento che ha interesse nella causa.
In
ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il giudice
può richiedere al capo dell'ufficio l'autorizzazione ad astenersi: quando
l'astensione riguarda il capo dell'ufficio, l'autorizzazione è chiesta al
capo dell'ufficio superiore.
Art.
52
(Ricusazione
del giudice)
Nei
casi in cui è fatto obbligo al giudice di astenersi, ciascuna delle parti
può proporne la ricusazione mediante ricorso contenente i motivi specifici
e i mezzi di prova.
Il
ricorso, sottoscritto dalla parte o dal difensore, deve essere depositato in
cancelleria due giorni prima dell'udienza, se al ricusante è noto il nome
dei giudici che sono chiamati a trattare o decidere la causa, e prima
dell'inizio della trattazione o discussione di questa nel caso contrario.
La
ricusazione sospende il processo.
Art.
53
(Giudice
competente)
Sulla
ricusazione decide il pretore se è ricusato un conciliatore o un vice
pretore del mandamento; il presidente del tribunale se è ricusato un
pretore della circoscrizione; il collegio se è ricusato uno dei componenti
del tribunale o della corte.
La
decisione è pronunciata con ordinanza non impugnabile, udito il giudice
ricusato e assunte, quando occorre, le prove offerte.
Art.
54
(Ordinanza
sulla ricusazione)
L'ordinanza
che accoglie il ricorso designa il giudice che deve sostituire quello
ricusato.
La
ricusazione è dichiarata inammissibile, se non è stata proposta nelle
forme e nei termini fissati nell'articolo 52.
L'ordinanza,
che dichiara inammissibile o rigetta la ricusazione, provvede sulle spese e
condanna la parte o il difensore che l'ha proposta a una pena pecuniaria non
superiore a lire cinquemila.
Dell'ordinanza
è data notizia dalla cancelleria al giudice e alle parti, le quali debbono
provvedere alla riassunzione della causa nel termine perentorio di sei mesi.
Articolo
così sostituito dalla L. 14 luglio 1950, n. 581.
Art.
55
Abrogato
dal D.P.R. 9 dicembre 1987, n. 497.
Art.
56
Abrogato
dal D.P.R. 9 dicembre 1987, n. 497.
DEL
CANCELLIERE E DELL'UFFICIALE GIUDIZIARIO
Art.
57
(Attività
del cancelliere)
Il
cancelliere documenta a tutti gli effetti, nei casi e nei modi previsti
dalla legge, le attività proprie e quelle degli organi giudiziari e delle
parti.
Egli
assiste il giudice in tutti gli atti dei quali deve essere formato processo
verbale.
Quando
il giudice provvede per iscritto, salvo che la legge disponga altrimenti, il
cancelliere stende la scrittura e vi appone la sua sottoscrizione dopo
quella del giudice.
Art.
58
(Altre
attività del cancelliere)
Il
cancelliere attende al rilascio di copie ed estratti autentici dei documenti
prodotti, all'iscrizione delle cause a ruolo, alla formazione del fascicolo
d'ufficio e alla conservazione di quelli delle parti, alle comunicazioni e
alle notificazioni prescritte dalla legge o dal giudice, nonchè alle altre
incombenze che la legge gli attribuisce.
Art.
59
(Attività
dell'ufficiale giudiziario)
L'ufficiale
giudiziario assiste il giudice in udienza, provvede all'esecuzione dei suoi
ordini, esegue la notificazione degli atti e attende alle altre incombenze
che la legge gli attribuisce.
Art.
60
(Responsabilità
del cancelliere e dell'ufficiale giudiziario)
Il
cancelliere e l'ufficiale giudiziario sono civilmente responsabili:
1)
quando, senza giusto motivo, ricusano di compiere gli atti che sono loro
legalmente richiesti oppure omettono di compierli nel termine che, su
istanza di parte, è fissato dal giudice dal quale dipendono o dal quale
sono stati delegati;
2)
quando hanno compiuto un atto nullo con dolo o colpa grave.
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