DEGLI
ORGANI GIUDIZIARI
DEL
GIUDICE
DELLA
GIURISDIZIONE E DELLA COMPETENZA IN GENERALE
Art.
1
(Giurisdizione
dei giudici ordinari)
La
giurisdizione civile, salvo speciali disposizioni di legge, è esercitata
dai giudici ordinari secondo le norme del presente codice.
Art.
2
(Inderogabilità
convenzionale della giurisdizione)
La
giurisdizione italiana non può essere convenzionalmente derogata a favore
di una giurisdizione straniera, nè di arbitri che pronuncino all'estero,
salvo che si tratti di causa relativa ad obbligazioni tra stranieri o tra
uno straniero e un cittadino non residente nè domiciliato nella Repubblica
e la deroga risulti da atto scritto.
Articolo
abrogato dall'art. 73, L. 31 maggio 1995, n. 218.
Art.
3
(Pendenza
di lite davanti a giudice straniero)
La
giurisdizione italiana non è esclusa dalla pendenza davanti a un giudice
straniero della medesima causa o di altra con questa connessa.
N.B.:
Articolo abrogato dall'art. 73, L. 31 maggio 1995, n. 218.
Art.
4
(Giurisdizione
rispetto allo straniero)
Lo
straniero può essere convenuto davanti ai giudici della Repubblica:
1)
se quivi è residente o domiciliato, anche elettivamente, o vi ha un
rappresentante che sia autorizzato a stare in giudizio a norma dell'articolo
77, oppure se ha accettato la giurisdizione italiana, salvo che la domanda
sia relativa a beni immobili situati all'estero;
2)
se la domanda riguarda beni esistenti nella Repubblica o successioni
ereditarie di cittadino italiano o aperte nella Repubblica, oppure
obbligazioni quivi sorte o da eseguirsi;
3)
se la domanda è connessa con altra pendente davanti al giudice italiano,
oppure riguarda provvedimenti cautelari da eseguirsi nella Repubblica o
relativi a rapporti dei quali il giudice italiano può conoscere;
4)
se, nel caso reciproco, il giudice dello Stato al quale lo straniero
appartiene può conoscere delle domande proposte contro un cittadino
italiano.
N.B.:
Articolo abrogato dall'art. 73, L. 31 maggio 1995, n. 218.
Art.
5
(Momento
determinante della giurisdizione e della competenza)
La
giurisdizione e la competenza si determinano con riguardo alla legge vigente
e allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda,
e non hanno rilevanza rispetto ad esse i successivi mutamenti della legge o
dello stato medesimo.
Articolo
così sostituito dall'art. 2, L. 26 novembre 1990, n. 353.
Art.
6
(Inderogabilità
convenzionale della competenza)
La
competenza non può essere derogata per accordo delle parti, salvo che nei
casi stabiliti dalla legge.
DELLA
COMPETENZA PER MATERIA E VALORE
Art.
7
(Competenza
del giudice di pace)
Il
giudice di pace è competente per le cause relative a beni mobili di valore
non superiore a lire cinque milioni, quando dalla legge non sono attribuite
alla competenza di altro giudice.
Il
giudice di pace è altresì competente per le cause di risarcimento del
danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti, purchè il valore
della controversia non superi lire trenta milioni.
Il
giudice di pace è inoltre competente, con il limite di valore di cui al
secondo comma, per le cause di opposizione alle ingiunzioni di cui alla
legge 24 novembre 1981, n. 689, salvo che con la sanzione pecuniaria sia
stata anche applicata una sanzione amministrativa accessoria. Resta ferma la
competenza del pretore in funzione di giudice del lavoro e per le cause di
opposizione alle ingiunzioni in materia di previdenza ed assistenza
obbligatorie (1).
E'
competente qualunque ne sia il valore:
1)
per le cause relative ad apposizione di termini ed osservanza delle distanze
stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento
degli alberi e delle siepi;
2)
per le cause relative alla misura ed alle modalità d'uso dei servizi di
condominio di case;
3)
per le cause relative a rapporti tra proprietari o detentori di immobili
adibiti a civile abitazione in materia di immissioni di fumo o di calore,
esalazioni, rumori, scuotimenti e simili propagazioni che superino la
normale tollerabilità;
4)
per le cause di opposizione alle sanzioni amministrative irrogate in base
all'articolo 75 del testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (2).
Articolo
così sostituito dall'art. 17, L. 21 novembre 1991, n. 374.
(1)
Comma abrogato dall’art. 1, comma 1, D.L. 18 ottobre 1995, n. 432.
(2)
Numero abrogato dall’art. 1, comma 1, D.L. 18 ottobre 1995, n. 432.
Art.
8
(Competenza
del pretore)
Il
pretore è competente per le cause, anche se relative a beni immobili, di
valore non superiore a lire cinquanta milioni, in quanto non siano di
competenza del giudice di pace (1).
E'
competente, qualunque ne sia il valore:
1)
per le azioni possessorie, salvo il disposto dell'articolo 704, e per le
denunce di nuova opera e di danno temuto, salvo il disposto dell'articolo
688, secondo comma;
2)
per le cause relative ad apposizione di termini e osservanza delle distanze
stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento
degli alberi e delle siepi (2);
3)
per le cause relative a rapporti di locazione e di comodato di immobili
urbani e per quelle di affitto di aziende, in quanto non siano di competenza
delle sezioni specializzate agrarie;
4)
per le cause relative alla misura e alle modalità di uso dei servizi di
condominio di case (2).
----------
N.B.:
Articolo così sostituito dalla L. 30 luglio 1984, n. 399.
(1)
Comma sostituito dall’art. 18, L. 21 novembre 1991, n. 374 e
successivamente così sostituito dall’art. 2, D.L. 18 ottobre 1995, n.
432.
(2)
Numero abrogato dall’art. 47, L. 21 novembre 1991, n. 374.
Art.
9
(Competenza
del tribunale)
Il
tribunale è competente per tutte le cause che non sono di competenza del
conciliatore o del pretore. Il tribunale è altresì esclusivamente
competente per tutte le cause in materia di imposte e tasse, per quelle
relative allo stato e alla capacità delle persone e ai diritti onorifici,
per la querela di falso, e, in generale, per ogni causa di valore
indeterminabile.
Art.
10
(Determinazione
del valore)
Il
valore della causa, ai fini della competenza, si determina dalla domanda a
norma delle disposizioni seguenti.
A
tale effetto le domande proposte nello stesso processo contro la medesima
persona si sommano tra loro, e gli interessi scaduti, le spese e i danni,
anteriori alla proposizione si sommano col capitale.
Art.
11
(Cause
relative a quote di obbligazione tra più parti)
Se
è chiesto da più persone o contro più persone l'adempimento per quote di
un'obbligazione, il valore della causa si determina dall'intera
obbligazione.
Art.
12
(Cause
relative a rapporti obbligatori, a locazioni e a divisioni)
Il
valore delle cause relative all'esistenza, alla validità o alla risoluzione
di un rapporto giuridico obbligatorio si determina in base a quella parte
del rapporto che è in contestazione.
Nelle
cause per finita locazione d'immobili il valore si determina in base
all'ammontare del fitto o della pigione per un anno, ma se sorge
controversia sulla continuazione della locazione, il valore si determina
cumulando i fitti o le pigioni relativi al periodo controverso (1).
Il
valore delle cause per divisione si determina da quello della massa attiva
da dividersi.
(1)
Comma abrogato dall'art. 89, L. 26 novembre 1990, n. 353.
Art.
13
(Cause
relative a prestazioni alimentari e a rendite)
Nelle
cause per prestazioni alimentari periodiche, se il titolo è controverso, il
valore si determina in base all'ammontare delle somme dovute per due anni.
Nelle
cause relative a rendite perpetue, se il titolo è controverso, il valore si
determina cumulando venti annualità; nelle cause relative a rendite
temporanee o vitalizie, cumulando le annualità domandate fino a un massimo
di dieci.
Le
regole del comma precedente si applicano anche per determinare il valore
delle cause relative al diritto del concedente.
Art.
14
(Cause
relative a somme di danaro e a beni mobili)
Nelle
cause relative a somme di danaro o a beni mobili, il valore si determina in
base alla somma indicata o al valore dichiarato dall'attore; in mancanza di
indicazione o dichiarazione, la causa si presume di competenza del giudice
adito.
Il
convenuto può contestare, ma soltanto nella prima difesa, il valore come
sopra dichiarato o presunto; in tal caso il giudice decide, ai soli fini
della competenza, in base a quello che risulta dagli atti e senza apposita
istruzione.
Se
il convenuto non contesta il valore dichiarato o presunto, questo rimane
fissato, anche agli effetti del merito, nei limiti della competenza del
giudice adito.
Art.
15
(Cause
relative a beni immobili)
Il
valore delle cause relative a beni immobili è determinato moltiplicando il
reddito dominicale del terreno e la rendita catastale del fabbricato alla
data della proposizione della domanda: per duecento per le cause relative
alla proprietà; per cento per le cause relative all'usufrutto, all'uso,
all'abitazione, alla nuda proprietà e al diritto dell'enfiteuta; per
cinquanta con riferimento al fondo servente per le cause relative alle
servitù.
Il
valore delle cause per il regolamento di confini si desume dal valore della
parte di proprietà controversa, se questa è determinata; altrimenti il
giudice lo determina a norma del comma seguente.
Se
per l'immobile all'atto della proposizione della domanda non risulta il
reddito dominicale o la rendita catastale, il giudice determina il valore
della causa secondo quanto emerge dagli atti, se questi non offrono elementi
per la stima, ritiene la causa di valore indeterminabile.
N.B.:
Articolo così sostituito dalla L. 30 luglio 1984, n. 399.
Art.
16
(Esecuzione
forzata)
Per
la consegna e il rilascio di cose e per l'espropriazione forzata di cose
mobili e di crediti è competente il pretore.
Per
l'espropriazione forzata di cose immobili è competente il tribunale.
Se
cose mobili sono soggette all'espropriazione forzata insieme con l'immobile
nel quale si trovano, per l'espropriazione è competente il tribunale anche
relativamente ad esse.
Per
l'esecuzione forzata degli obblighi di fare e di non fare è competente il
pretore.
Art.
17
(Cause
relative all'esecuzione forzata)
Il
valore delle cause di opposizione all'esecuzione forzata si determina dal
credito per cui si procede; quello delle cause relative alle opposizioni
proposte da terzi a norma dell'articolo 619, dal valore dei beni
controversi; quello delle cause relative a controversie sorte in sede di
distribuzione, dal valore del maggiore dei crediti contestati.
DELLA
COMPETENZA PER TERRITORIO
Art.
18
(Foro
generale delle persone fisiche)
Salvo
che la legge disponga altrimenti, è competente il giudice del luogo in cui
il convenuto ha la residenza o il domicilio, e, se questi sono sconosciuti,
quello del luogo in cui il convenuto ha la dimora.
Se
il convenuto non ha residenza, nè domicilio, nè dimora nella Repubblica o
se la dimora è sconosciuta, è competente il giudice del luogo in cui
risiede l'attore.
Art.
19
(Foro
generale delle persone giuridiche e delle associazioni non riconosciute)
Salvo
che la legge disponga altrimenti, qualora sia convenuta una persona
giuridica, è competente il giudice del luogo dove essa ha sede. È
competente altresì il giudice del luogo dove la persona giuridica ha uno
stabilimento e un rappresentante autorizzato a stare in giudizio per
l'oggetto della domanda.
Ai
fini della competenza, le società non aventi personalità giuridica, le
associazioni non riconosciute e i comitati di cui agli articoli 36 e
seguenti del codice civile hanno sede dove svolgono attività in modo
continuativo.
Art.
20
(Foro
facoltativo per le cause relative a diritti di obbligazione)
Per
le cause relative a diritti di obbligazione è anche competente il giudice
del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione dedotta in
giudizio.
Art.
21
(Foro
per le cause relative a diritti reali e ad azioni possessorie)
Per
le cause relative a diritti reali su beni immobili e per quelle di cui ai
numeri 2 e 3 dell'art. 8 è competente il giudice del luogo dove è posto
l'immobile. Qualora l'immobile sia compreso in più circoscrizioni
giudiziarie, è competente il giudice della circoscrizione nella quale è
compresa la parte soggetta a maggior tributo verso lo Stato; quando non è
sottoposto a tributo, è competente ogni giudice nella cui circoscrizione si
trova una parte dell'immobile.
Per
le azioni possessorie e per la denuncia di nuova opera e di danno temuto è
competente il giudice del luogo nel quale è avvenuto il fatto denunciato.
Art.
22
(Foro
per le cause ereditarie)
È
competente il giudice del luogo dell'aperta successione per le cause:
1)
relative a petizione o divisione di eredità e per qualunque altra tra
coeredi fino alla divisione;
2)
relative alla rescissione della divisione e alla garanzia delle quote,
purchè proposte entro un biennio dalla divisione;
3)
relative a crediti verso il defunto o legati dovuti dall'erede, purchè
proposte prima della divisione e in ogni caso entro un biennio dall'apertura
della successione;
4)
contro l'esecutore testamentario, purchè proposte entro i termini indicati
nel numero precedente.
Se
la successione si è aperta fuori della Repubblica, le cause suindicate sono
di competenza del giudice del luogo in cui è posta la maggior parte dei
beni situati nella Repubblica, o, in mancanza di questi, del luogo di
residenza del convenuto o di alcuno dei convenuti.
Art.
23
(Foro
per le cause tra soci e tra condomini)
Per
le cause tra soci è competente il giudice del luogo dove ha sede la
società; per le cause tra condomini, il giudice del luogo dove si trovano i
beni comuni o la maggior parte di essi.
Tale
norma si applica anche dopo lo scioglimento della società o del condominio,
purchè la domanda sia proposta entro un biennio dalla divisione.
Art.
24
(Foro
per le cause relative alle gestioni tutelari e patrimoniali)
Per
le cause relative alla gestione di una tutela o di un'amministrazione
patrimoniale conferita per legge o per provvedimento dell'autorità è
competente il giudice del luogo d'esercizio della tutela o
dell'amministrazione.
Art.
25
(Foro
della pubblica amministrazione)
Per
le cause nelle quali è parte un'amministrazione dello Stato è competente,
a norma delle leggi speciali sulla rappresentanza e difesa dello Stato in
giudizio e nei casi ivi previsti, il giudice del luogo dove ha sede
l'ufficio dell'avvocatura dello Stato, nel cui distretto si trova il giudice
che sarebbe competente secondo le norme ordinarie. Quando l'amministrazione
è convenuta, tale distretto si determina con riguardo al giudice del luogo
in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione o in cui si trova la cosa
mobile o immobile oggetto della domanda.
Art.
26
(Foro
dell'esecuzione forzata)
Per
l'esecuzione forzata su cose mobili o immobili è competente il giudice del
luogo in cui le cose si trovano. Se le cose immobili soggette all'esecuzione
non sono interamente comprese nella circoscrizione di un solo tribunale, si
applica l'art. 21.
Per
l'espropriazione forzata di crediti è competente il giudice del luogo dove
risiede il terzo debitore.
Per
l'esecuzione forzata degli obblighi di fare e di non fare è competente il
giudice del luogo dove l'obbligo deve essere adempiuto.
Art.
27
(Foro
relativo alle opposizioni all'esecuzione)
Per
le cause di opposizione all'esecuzione forzata di cui agli artt. 615 e 619
è competente il giudice del luogo dell'esecuzione, salva la disposizione
dell'art. 480 terzo comma.
Per
le cause di opposizione a singoli atti esecutivi è competente il giudice
davanti al quale si svolge l'esecuzione.
Art.
28
(Foro
stabilito per accordo delle parti)
La
competenza per territorio può essere derogata per accordo delle parti,
salvo che per le cause previste nei numeri 1, 2, 3 e 5 dell'articolo 70, per
i casi di esecuzione forzata, di opposizione alla stessa, di procedimenti
cautelari e possessori, di procedimenti in camera di consiglio e per ogni
altro caso in cui l'inderogabilità sia disposta espressamente dalla legge.
Art.
29
(Forma
ed effetti dell'accordo delle parti)
L'accordo
delle parti per la deroga della competenza territoriale deve riferirsi ad
uno o più affari determinati e risultare da atto scritto.
L'accordo
non attribuisce al giudice designato competenza esclusiva quando ciò non è
espressamente stabilito.
Art.
30
(Foro
del domicilio eletto)
Chi
ha eletto domicilio a norma dell'art. 47 del codice civile può essere
convenuto davanti al giudice del domicilio stesso.
DELLE
MODIFICAZIONI DELLA COMPETENZA
PER
RAGIONE DI CONNESSIONE
Art.
31
(Cause
accessorie)
La
domanda accessoria può essere proposta al giudice territorialmente
competente per la domanda principale affinchè sia decisa nello stesso
processo, osservata, quanto alla competenza per valore, la disposizione
dell'art. 10 secondo comma.
Può
tuttavia essere proposta allo stesso giudice anche se eccede la sua
competenza per valore, qualora la competenza per la causa principale sia
determinata per ragione di materia.
Art.
32
(Cause
di garanzia)
La
domanda di garanzia può essere proposta al giudice competente per la causa
principale affinchè sia decisa nello stesso processo, anche se eccede la
sua competenza per valore.
*
Art.
33
(Cumulo
soggettivo)
Le
cause contro più persone che a norma degli articoli 18 e 19 dovrebbero
essere proposte davanti a giudici diversi, se sono connesse per l'oggetto o
per il titolo possono essere proposte davanti al giudice del luogo di
residenza o domicilio di una di esse, per essere decise nello stesso
processo.
Art.
34
(Accertamenti
incidentali)
Il
giudice, se per legge o per esplicita domanda di una delle parti è
necessario decidere con efficacia di giudicato una questione pregiudiziale
che appartiene per materia o valore alla competenza di un giudice superiore,
rimette tutta la causa a quest'ultimo, assegnando alle parti un termine
perentorio per la riassunzione della causa davanti a lui.
Art.
35
(Eccezione
di compensazione)
Quando
è opposto in compensazione un credito che è contestato ed eccede la
competenza per valore del giudice adito, questi, se la domanda è fondata su
titolo non controverso o facilmente accertabile, può decidere su di essa e
rimettere le parti al giudice competente per la decisione relativa
all'eccezione di compensazione, subordinando, quando occorre, l'esecuzione
della sentenza alla prestazione di una cauzione; altrimenti provvede a norma
dell'articolo precedente.
Art.
36
(Cause
riconvenzionali)
Il
giudice competente per la causa principale conosce anche delle domande
riconvenzionali che dipendono dal titolo dedotto in giudizio dall'attore o
da quello che già appartiene alla causa come mezzo di eccezione, purchè
non eccedano la sua competenza per materia o valore; altrimenti applica le
disposizioni dei due articoli precedenti.
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