Art. 173
(Convenzione di applicazione dell’Accordo
di Schengen)
1. La legge 30 settembre 1993, n.
388, e successive modificazioni, di ratifica ed esecuzio-ne dei protocolli e
degli accordi di adesione all’accordo di Schengen e alla relativa
con-venzione di applicazione, è così modificata:
a) il comma 2 dell’articolo 9
è sostituito dal seguente:
“2. Le richieste di accesso,
rettifica o cancellazione, nonché di verifica, di cui, rispet-tivamente,
agli articoli 109, 110 e 114, paragrafo 2, della Convenzione, sono rivolte
all’autorità di cui al comma 1.”;
b) il comma 2 dell’articolo 10
è soppresso;
c) l’articolo 11 è sostituito
dal seguente:
“11. 1. L’autorità di
controllo di cui all’articolo 114 della Convenzione è il Garante per la
protezione dei dati personali. Nell’esercizio dei compiti ad esso
demandati per legge, il Garante esercita il controllo sui trattamenti di
dati in applicazione del-la Convenzione ed esegue le verifiche previste nel
medesimo articolo 114, anche su segnalazione o reclamo dell’interessato
all’esito di un inidoneo riscontro alla richie-sta rivolta ai sensi dell’articolo
9, comma 2, quando non è possibile fornire al mede-simo interessato una
risposta sulla base degli elementi forniti dall’autorità di cui all’articolo
9, comma 1. 2. Si applicano le disposizioni dell’articolo 10, comma 5,
della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni.”;
d) l’articolo 12 è abrogato.
Art. 174
(Notifiche di atti e vendite
giudiziarie)
1. All’articolo 137 del codice
di procedura civile, dopo il secondo comma, sono inseriti i seguenti:
“Se la notificazione non può
essere eseguita in mani proprie del destinatario, tranne che nel caso
previsto dal secondo comma dell’articolo 143, l’ufficiale giu-diziario
consegna o deposita la copia dell’atto da notificare in busta che
provve-de a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della
notificazione, dan-done atto nella relazione in calce all’originale e alla
copia dell’atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni
dai quali possa desumersi il contenu-to dell’atto.
Le disposizioni di cui al terzo
comma si applicano anche alle comunicazioni ef-fettuate con biglietto di
cancelleria ai sensi degli articoli 133 e 136.”.
2. Al primo comma dell’articolo
138 del codice di procedura civile, le parole da: “può sempre eseguire”
a “destinatario,” sono sostituite dalle seguenti: “esegue la
notificazione di regola mediante consegna della copia nelle mani proprie del
destinatario, presso la casa di abitazione oppure, se ciò non è possibile,”.
3. Nel quarto comma dell’articolo
139 del codice di procedura civile, la parola: “l’originale” è
sostituita dalle seguenti: “una ricevuta”.
4. Nell’articolo 140 del codice
di procedura civile, dopo le parole: “affigge avviso del de-posito” sono
inserite le seguenti: “in busta chiusa e sigillata”.
5. All’articolo 142 del codice
di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo e il secondo comma
sono sostituiti dal seguente: “Salvo quanto disposto nel secondo comma, se
il destinatario non ha residenza, dimora o domicilio nello Stato e non vi ha
eletto domicilio o costituito un procuratore a norma dell’articolo 77, l’atto
è notificato mediante spedizione al destinatario per mezzo della posta con
raccomandata e mediante consegna di altra copia al pubblico ministero che ne
cura la trasmissione al Ministero degli affari esteri per la consegna alla
persona alla quale è diretta.”;
b) nell’ultimo comma le parole:
“ai commi precedenti” sono sostituite dalle seguenti: “al primo comma”.
6. Nell’articolo 143, primo
comma, del codice di procedura civile, sono soppresse le pa-role da: “, e
mediante” fino alla fine del periodo.
7. All’articolo 151, primo
comma, del codice di procedura civile dopo le parole: “maggiore celerità”
sono aggiunte le seguenti: “, di riservatezza o di tutela della dignità”.
8. All’articolo 250 del codice
di procedura civile dopo il primo comma è aggiunto il se-guente: ”L’intimazione
di cui al primo comma, se non è eseguita in mani proprie del de-stinatario
o mediante servizio postale, è effettuata in busta chiusa e sigillata.”.
9. All’articolo 490, terzo
comma, del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il se-guente
periodo: “Nell’avviso è omessa l’indicazione del debitore”.
10. All’articolo 570, primo
comma, del codice di procedura civile le parole: “del debitore,” sono
soppresse e le parole da: “informazioni” fino alla fine sono sostituite
dalle seguenti: ”informazioni, anche relative alle generalità del
debitore, possono essere fornite dalla cancelleria del tribunale a chiunque
vi abbia interesse”.
11. All’articolo 14, quarto
comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive mo-dificazioni, è
aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Quando la notificazione non può
es-sere eseguita in mani proprie del destinatario, si osservano le modalità
previste dall’articolo 137, terzo comma, del medesimo codice. ".
12. Dopo l’articolo 15 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, è
inserito il seguente:
“Articolo 15-bis.
(Notificazioni di atti e documenti, comunicazioni ed avvisi) 1. Alla
no-tificazione di atti e di documenti da parte di organi delle pubbliche
amministrazioni a soggetti diversi dagli interessati o da persone da essi
delegate, nonché a comunicazioni ed avvisi circa il relativo contenuto, si
applicano le disposizioni contenute nell’articolo 137, terzo comma, del
codice di procedura civile. Nei biglietti e negli inviti di presenta-zione
sono indicate le informazioni strettamente necessarie a tale fine.".
13. All’articolo 148 del codice
di procedura penale sono apportate le seguenti modifica-zioni:
a) il comma 3 è sostituito dal
seguente:
“ 3. L’atto è notificato per
intero, salvo che la legge disponga altrimenti, di rego-la mediante consegna
di copia al destinatario oppure, se ciò non è possibile, alle persone
indicate nel presente titolo. Quando la notifica non può essere eseguita in
mani proprie del destinatario, l’ufficiale giudiziario o la polizia
giudiziaria consegnano la copia dell’atto da notificare, fatta eccezione
per il caso di notifi-cazione al difensore o al domiciliatario, dopo averla
inserita in busta che prov-vedono a sigillare trascrivendovi il numero
cronologico della notificazione e dandone atto nella relazione in calce all’originale
e alla copia dell’atto.”;
b) dopo il comma 5 è aggiunto il
seguente:
“5-bis. Le comunicazioni, gli
avvisi ed ogni altro biglietto o invito consegnati non in busta chiusa a
persona diversa dal destinatario recano le indicazioni strettamente
necessarie.”.
14. All’articolo 157, comma 6,
del codice di procedura penale le parole: “è scritta all’esterno del
plico stesso” sono sostituite dalle seguenti: “è effettuata nei modi
previsti dall’articolo 148, comma 3”.
15. All’art. 80 delle
disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, approvate con
decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, il comma 1 è sostituito dal
seguente:
“1. Se la copia del decreto di
perquisizione locale è consegnata al portiere o a chi ne fa le veci, si
applica la disposizione di cui all’articolo 148, comma 3, del codice.”.
16. Alla legge 20 novembre 1982,
n. 890, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 2, primo comma,
è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Sulle buste non sono apposti
segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell’atto.”;
b) all’articolo 8, secondo
comma, secondo periodo, dopo le parole: “L’agente po-stale rilascia
avviso” sono inserite le seguenti: “, in busta chiusa, del deposito”.
Art. 175
(Forze di polizia)
1. Il trattamento effettuato per
il conferimento delle notizie ed informazioni acquisite nel corso di
attività amministrative ai sensi dell’articolo 21, comma 1, della legge
26 marzo 2001, n. 128, e per le connessioni di cui al comma 3 del medesimo
articolo è oggetto di comunicazione al Garante ai sensi dell’articolo 39,
commi 2 e 3.
2. I dati personali trattati
dalle forze di polizia, dagli organi di pubblica sicurezza e dagli altri
soggetti di cui all’articolo 53, comma 1, senza l’ausilio di strumenti
elettronici ante-riormente alla data di entrata in vigore del presente
codice, in sede di applicazione del presente codice possono essere
ulteriormente trattati se ne è verificata l’esattezza, com-pletezza ed
aggiornamento ai sensi dell’articolo 11.
3. L’articolo 10 della legge
1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, è sostituito dal
seguente:
“Art. 10 (Controlli)
1. Il controllo sul Centro
elaborazione dati è esercitato dal Garante per la protezione dei dati
personali, nei modi previsti dalla legge e dai regolamenti.
2. I dati e le informazioni
conservati negli archivi del Centro possono essere utilizzati in
procedimenti giudiziari o amministrativi soltanto attraverso l'acquisizione
delle fonti originarie indicate nel primo comma dell'articolo 7, fermo
restando quanto stabilito dall'articolo 240 del codice di procedura penale.
Quando nel corso di un procedimento giurisdizionale o amministrativo viene
rilevata l'erroneità o l'incompletezza dei dati e delle informazioni, o
l'illegittimità del loro trattamento, l'autorità precedente ne dà
no-tizia al Garante per la protezione dei dati personali.
3. La persona alla quale si
riferiscono i dati può chiedere all'ufficio di cui alla lettera a) del
primo comma dell'articolo 5 la conferma dell'esistenza di dati personali che
lo ri-guardano, la loro comunicazione in forma intellegibile e, se i dati
risultano trattati in violazione di vigenti disposizioni di legge o di
regolamento, la loro cancellazione o tra-sformazione in forma anonima.
4. Esperiti i necessari
accertamenti, l'ufficio comunica al richiedente, non oltre trenta giorni
dalla richiesta, le determinazioni adottate. L'ufficio può omettere di
provvedere sulla richiesta se ciò può pregiudicare azioni od operazioni a
tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica o di prevenzione e repressione
della criminalità, dandone informa-zione al Garante per la protezione dei
dati personali.
5. Chiunque viene a conoscenza
dell'esistenza di dati personali che lo riguardano, trat-tati anche in forma
non automatizzata in violazione di disposizioni di legge o di rego-lamento,
può chiedere al tribunale del luogo ove risiede il titolare del trattamento
di compiere gli accertamenti necessari e di ordinare la rettifica,
l'integrazione, la cancel-lazione o la trasformazione in forma anonima dei
dati medesimi.”.
Art. 176
(Soggetti pubblici)
1. Nell’articolo 24, comma 3,
della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo le parole: “median-te strumenti
informatici” sono inserite le seguenti: “, fuori dei casi di accesso a
dati personali da parte della persona cui i dati si riferiscono, “.
2. Nell’articolo 2 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di ordina-mento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, dopo il comma 1 è inserito
il seguente: “1-bis. I criteri di organizzazione di cui al presente
articolo sono attuati nel rispetto della disciplina in materia di
trattamento dei dati personali.”.
3. L’articolo 4, comma 1, del
decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e successive modificazioni, è
sostituito dal seguente: “1. E’ istituito il Centro nazionale per l’informatica
nella pubblica amministrazione, che opera presso la Presidenza del Consiglio
dei ministri per l’attuazione delle politiche del Ministro per l’innovazione
e le tecnologie, con autonomia tecnica, funzionale, amministrativa,
contabile e finan-ziaria e con indipendenza di giudizio.”.
4. Al Centro nazionale per l’informatica
nella pubblica amministrazione continuano ad applicarsi l’articolo 6 del
decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, nonché le vigenti modalità di
finanziamento nell’ambito dello stato di previsione del Ministero dell’economia
e delle finanze.
5. L’articolo 5, comma 1, del
decreto legislativo n. 39 del 1993, e successive modifica-zioni, è
sostituito dal seguente: “1. Il Centro nazionale propone al Presidente del
Con-siglio dei ministri l’adozione di regolamenti concernenti la sua
organizzazione, il suo
funzionamento, l’amministrazione
del personale, l’ordinamento delle carriere, nonché la gestione delle
spese nei limiti previsti dal presente decreto.”.
6. La denominazione: “Autorità
per l’informatica nella pubblica amministrazione” con-tenuta nella
vigente normativa è sostituita dalla seguente: “Centro nazionale per l’informatica
nella pubblica amministrazione”.
Art. 177
(Disciplina anagrafica, dello
stato civile e delle liste elettorali)
1. Il comune può utilizzare gli
elenchi di cui all’articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, per esclusivo uso di pubblica utili-tà
anche in caso di applicazione della disciplina in materia di comunicazione
istituzio-nale.
2. Il comma 7 dell’articolo 28
della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modifica-zioni, è
sostituito dal seguente: “7. L’accesso alle informazioni non è
consentito nei confronti della madre che abbia dichiarato alla nascita di
non volere essere nominata ai sensi dell’articolo 30, comma 1, del decreto
del Presidente della Repubblica 3 no-vembre 2000, n. 396.”.
3. Il rilascio degli estratti
degli atti dello stato civile di cui all’articolo 107 del decreto del
Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 è consentito solo ai
soggetti cui l’atto si riferisce, oppure su motivata istanza comprovante l’interesse
personale e concreto del richiedente a fini di tutela di una situazione
giuridicamente rilevante, ov-vero decorsi settanta anni dalla formazione
dell’atto.
4. Nel primo comma dell’articolo
5 del decreto del Presidente della Repubblica 20 mar-zo 1967, n. 223, sono
soppresse le lettere d) ed e).
5. Nell’articolo 51 del decreto
del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, il quinto comma è
sostituto dal seguente: “Le liste elettorali possono essere rilasciate in
copia per finalità di applicazione della disciplina in materia di
elettorato attivo e pas-sivo, di studio, di ricerca statistica, scientifica
o storica, o carattere socio-assistenziale o per il perseguimento di un
interesse collettivo o diffuso.”.
Art. 178
(Disposizioni in materia
sanitaria)
1. Nell’articolo 27, terzo e
quinto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in mate-ria di libretto
sanitario personale, dopo le parole: “il Consiglio sanitario nazionale”
e prima della virgola sono inserite le seguenti: “e il Garante per la
protezione dei dati per-sonali”.
2. All’articolo 5 della legge 5
giugno 1990, n. 135, in materia di AIDS e infezione da HIV, sono apportate
le seguenti modifiche:
a) il comma 1 è sostituito dal
seguente: “1. L’operatore sanitario e ogni altro sog-getto che viene a
conoscenza di un caso di AIDS, ovvero di un caso di infezione da HIV, anche
non accompagnato da stato morboso, è tenuto a prestare la ne-cessaria
assistenza e ad adottare ogni misura o accorgimento occorrente per la tutela
dei diritti e delle libertà fondamentali dell’interessato, nonché della
relati-va dignità.”;
b) nel comma 2, le parole: “decreto
del Ministro della sanità” sono sostituite dalle seguenti: “decreto del
Ministro della salute, sentito il Garante per la protezione dei dati
personali”.
3. Nell’articolo 5, comma 3,
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, e successive
modificazioni, in materia di medicinali per uso umano, è inserito, in fine,
il seguente pe-riodo: “Decorso tale periodo il farmacista distrugge le
ricette con modalità atte ad e-scludere l’accesso di terzi ai dati in
esse contenuti. “.
4. All’articolo 2, comma 1, del
decreto del Ministro della sanità in data 11 febbraio 1997, pubblicato
sulla Gazzetta ufficiale n. 72 del 27 marzo 1997, in materia di importazione
di medicinali registrati all’estero, sono soppresse le lettere f) ed h).
5. Nel comma 1, primo periodo,
dell’articolo 5-bis del decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, convertito,
con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998, n. 94, le parole da: “riguarda
anche” fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: “è
acquisito unitamente al consenso relativo al trattamento dei dati personali”.
Art. 179
(Altre modifiche)
1. Nell’articolo 6 della legge
2 aprile 1958, n. 339, sono soppresse le parole: “; mantenere la
necessaria riservatezza per tutto quanto si riferisce alla vita familiare”
e: “garantire al lavoratore il rispetto della sua personalità e della sua
libertà morale;”.
2. Nell’articolo 38, primo
comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, sono soppresse le parole: “4,”
e “,8”.
3. Al comma 3 dell’articolo 12
del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185, in materia di contratti a
distanza, sono aggiunte in fine le seguenti parole: “, ovvero,
limitatamente alla violazione di cui all’articolo 10, al Garante per la
protezione dei dati personali”.
4. Dopo l’articolo 107 del
decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, di approvazione del testo unico
in materia di beni culturali e ambientali, è inserito il seguente:
“Articolo 107-bis.
Trattamento di dati personali per
scopi storici
1. I documenti per i quali è
autorizzata la consultazione ai sensi dell'articolo 107, com-ma 2,
conservano il loro carattere riservato e non possono essere diffusi.
2. I documenti detenuti presso
l'Archivio centrale dello Stato e gli Archivi di Stato sono conservati e
consultabili anche in caso di esercizio dei diritti dell'interessato ai
sensi dell'articolo 13 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, qualora ciò
risulti necessario per scopi storici. Ai documenti è allegata la
documentazione relativa all'esercizio dei diritti. Su richiesta di chiunque
vi abbia interesse ai sensi del medesimo articolo 13, può essere comunque
disposto il blocco dei dati personali, qualora il loro trattamento comporti
un concreto pericolo di lesione della dignità, della riservatezza o
dell'identità personale degli interessati e i dati non siano di rilevante
interesse pubblico.".
Art. 180
(Misure di sicurezza)
1. Le misure minime di sicurezza
di cui agli articoli da 33 a 35 e all’allegato B) che non erano previste
dal decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318, sono
adottate entro il 30 giugno 2004.
2. Il titolare che alla data di
entrata in vigore del presente codice dispone di strumenti e-lettronici che,
per obiettive ragioni tecniche, non consentono in tutto o in parte l’immediata
applicazione delle misure minime di cui all’articolo 34 e delle
corrispondenti modalità tecniche di cui all’allegato B), descrive le
medesime ragioni in un documento a data certa da conservare presso la
propria struttura.
3. Nel caso di cui al comma 2, il
titolare adotta ogni possibile misura di sicurezza in rela-zione agli
strumenti elettronici detenuti in modo da evitare, anche sulla base di
idonee
misure organizzative, logistiche
o procedurali, un incremento dei rischi di cui all’articolo 31, adeguando
i medesimi strumenti al più tardi entro un anno dall’entrata in vigore
del codice.
Art. 181
(Altre disposizioni transitorie)
1. Per i trattamenti di dati
personali iniziati prima del 1 gennaio 2004, in sede di prima applicazione
del presente codice:
a) l’identificazione con atto
di natura regolamentare dei tipi di dati e di operazioni ai sensi degli
articoli 20, commi 2 e 3, e 21, comma 2, è effettuata, ove mancante, entro
il 30 settembre 2004;
b) la determinazione da rendere
nota agli interessati ai sensi dell’articolo 26, commi 3, lettera a), e 4,
lettera a), è adottata, ove mancante, entro il 30 giugno 2004;
c) le notificazioni previste dall’articolo
37 sono effettuate entro il 30 aprile 2004;
d) le comunicazioni previste dall’articolo
39 sono effettuate entro il 30 giugno 2004;
e) le modalità semplificate per
l’informativa e la manifestazione del consenso, ove necessario, possono
essere utilizzate dal medico di medicina generale, dal pedia-tra di libera
scelta e dagli organismi sanitari anche in occasione del primo ulterio-re
contatto con l’interessato, al più tardi entro il 30 settembre 2004;
f) l’utilizzazione dei modelli
di cui all’articolo 87, comma 2, è obbligatoria a decor-rere dal 1
gennaio 2005.
2. Le disposizioni di cui all’articolo
21-bis del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n.
1409, introdotto dall’articolo 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 281, restano in vigore fino alla data di entrata in vigore del presente
codice.
3. L’individuazione dei
trattamenti e dei titolari di cui agli articoli 46 e 53, da riportare nell’allegato
C), è effettuata in sede di prima applicazione del presente codice entro il
30 giugno 2004.
4. Il materiale informativo
eventualmente trasferito al Garante ai sensi dell’articolo 43, comma 1,
della legge 31 dicembre 1996, n. 675, utilizzato per le opportune verifiche,
con-tinua ad essere successivamente archiviato o distrutto in base alla
normativa vigente.
5. L’omissione delle
generalità e degli altri dati identificativi dell’interessato ai sensi
dell’articolo 52, comma 4, è effettuata sulle sentenze o decisioni
pronunciate o adottate
prima dell’entrata in vigore
del presente codice solo su diretta richiesta dell’interessato e
limitatamente ai documenti pubblicati mediante rete di comunicazione
elettronica o sui nuovi prodotti su supporto cartaceo o elettronico. I
sistemi informativi utilizzati ai sensi dell’articolo 51, comma 1, sono
adeguati alla medesima disposizione entro dodici mesi dalla data di entrata
in vigore del presente codice.
6. Le confessioni religiose che,
prima dell’adozione del presente codice, abbiano deter-minato e adottato
nell’ambito del rispettivo ordinamento le garanzie di cui all’articolo
26, comma 3, lettera a), possono proseguire l’attività di trattamento nel
rispetto delle medesime.
Art. 182
(Ufficio del Garante)
1. Al fine di assicurare la
continuità delle attività istituzionali, in sede di prima applica-zione
del presente codice e comunque non oltre il 31 marzo 2004, il Garante:
a) può individuare i presupposti
per l’inquadramento in ruolo, al livello iniziale del-le rispettive
qualifiche e nei limiti delle disponibilità di organico, del personale
appartenente ad amministrazioni pubbliche o ad enti pubblici in servizio
presso l’Ufficio del Garante in posizione di fuori ruolo o equiparato alla
data di pubblica-zione del presente codice;
b) può prevedere riserve di
posti nei concorsi pubblici, unicamente nel limite del trenta per cento
delle disponibilità di organico, per il personale non di ruolo in servizio
presso l’Ufficio del Garante che abbia maturato un’esperienza lavorativa
presso il Garante di almeno un anno.
Art. 183
(Norme abrogate)
1. Dalla data di entrata in
vigore del presente codice sono abrogati:
a) la legge 31 dicembre 1996, n.
675;
b) la legge 3 novembre 2000, n.
325;
c) il decreto legislativo 9
maggio 1997, n. 123;
d) il decreto legislativo 28
luglio 1997, n. 255;
e) l’articolo 1 del decreto
legislativo 8 maggio 1998, n. 135;
f) il decreto legislativo 13
maggio 1998, n. 171;
g) il decreto legislativo 6
novembre 1998, n. 389;
h) il decreto legislativo 26
febbraio 1999, n. 51;
i) il decreto legislativo 11
maggio 1999, n. 135;
l) il decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 281, ad eccezione degli articoli 8, comma 1, 11 e 12;
m) il decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 282;
n) il decreto legislativo 28
dicembre 2001, n. 467;
o) il decreto del Presidente
della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318.
2. Dalla data di entrata in
vigore del presente codice sono abrogati gli articoli 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1998,
n. 501.
3. Dalla data di entrata in
vigore del presente codice sono o restano, altresì, abrogati:
a) l’art. 5, comma 9, del
decreto del Ministro della sanità 18 maggio 2001, n. 279, in materia di
malattie rare;
b) l’articolo 12 della legge 30
marzo 2001, n. 152;
c) l’articolo 4, comma 3, della
legge 6 marzo 2001, n. 52, in materia di donatori mi-dollo osseo;
d) l’articolo 16, commi 2 e 3,
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicem-bre 2000, n. 445, in
materia di certificati di assistenza al parto;
e) l’art. 2, comma 5, del
decreto del Ministro della sanità 27 ottobre 2000, n. 380, in materia di
flussi informativi sui dimessi dagli istituti di ricovero;
f) l’articolo 2, comma 5-quater
1, secondo e terzo periodo, del decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2000, n. 137, e
successive modificazioni, in materia di banca dati sinistri in ambito
assicura-tivo;
g) l’articolo 6, comma 4, del
decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, in materia di diffusione di dati
a fini di ricerca e collaborazione in campo scientifico e tecnologi-co;
h) l’articolo 330-bis del
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, in materia di dif-fusione di
dati relativi a studenti;
i) l’articolo 8, quarto comma,
e l’articolo 9, quarto comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121.
4. Dalla data in cui divengono
efficaci le disposizioni del codice di deontologia e di buona condotta di
cui all’articolo 118, i termini di conservazione dei dati personali
individuati ai sensi dell’articolo 119, eventualmente previsti da norme di
legge o di regolamento, si os-servano nella misura indicata dal medesimo
codice.