L’AUTORITA’
IL
GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Art. 153
(Il Garante)
1. Il Garante opera in piena
autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione.
2. Il Garante è organo
collegiale costituito da quattro componenti, eletti due dalla Came-ra dei
deputati e due dal Senato della Repubblica con voto limitato. I componenti
sono scelti tra persone che assicurano indipendenza e che sono esperti di
riconosciuta compe-tenza delle materie del diritto o dell’informatica,
garantendo la presenza di entrambe le qualificazioni.
3. I componenti eleggono nel loro
ambito un presidente, il cui voto prevale in caso di pa-rità. Eleggono
altresì un vice presidente, che assume le funzioni del presidente in caso
di sua assenza o impedimento.
4. Il presidente e i componenti
durano in carica quattro anni e non possono essere con-fermati per più di
una volta; per tutta la durata dell’incarico il presidente e i componenti
non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale
o di consulen-za, né essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o
privati, né ricoprire cariche elettive.
5. All’atto dell’accettazione
della nomina il presidente e i componenti sono collocati fuori ruolo se
dipendenti di pubbliche amministrazioni o magistrati in attività di
servizio; se professori universitari di ruolo, sono collocati in aspettativa
senza assegni ai sensi dell’articolo 13 del decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e suc-cessive modificazioni. Il personale
collocato fuori ruolo o in aspettativa non può essere sostituito.
6. Al presidente compete una
indennità di funzione non eccedente, nel massimo, la retri-buzione
spettante al primo presidente della Corte di cassazione. Ai componenti
compete un’indennità non eccedente nel massimo, i due terzi di quella
spettante al presidente. Le predette indennità di funzione sono determinate
dall’articolo 6 del decreto del Presiden-te della Repubblica 31 marzo
1998, n. 501, in misura tale da poter essere corrisposte a ca-rico degli
ordinari stanziamenti.
7. Alle dipendenze del Garante è
posto l’Ufficio di cui all’articolo 156.
Art. 154
(Compiti)
1. Oltre a quanto previsto da
specifiche disposizioni, il Garante, anche avvalendosi dell’Ufficio e in
conformità al presente codice, ha il compito di:
a) controllare se i trattamenti
sono effettuati nel rispetto della disciplina applicabile e in conformità
alla notificazione, anche in caso di loro cessazione;
b) esaminare i reclami e le
segnalazioni e provvedere sui ricorsi presentati dagli in-teressati o dalle
associazioni che li rappresentano;
c) prescrivere anche d’ufficio
ai titolari del trattamento le misure necessarie o op-portune al fine di
rendere il trattamento conforme alle disposizioni vigenti, ai sensi dell’articolo
143;
d) vietare anche d’ufficio, in
tutto o in parte, il trattamento illecito o non corretto dei dati o disporne
il blocco ai sensi dell’articolo 143, e di adottare gli altri
provvedi-menti previsti dalla disciplina applicabile al trattamento dei dati
personali;
e) promuovere la sottoscrizione
di codici ai sensi dell’articolo 12 e dell’articolo 139;
f) segnalare al Parlamento e al
Governo l’opportunità di interventi normativi richie-sti dalla necessità
di tutelare i diritti di cui all’articolo 2 anche a seguito dell’evoluzione
del settore;
g) esprimere pareri nei casi
previsti;
h) curare la conoscenza tra il
pubblico della disciplina rilevante in materia di trat-tamento dei dati
personali e delle relative finalità, nonché delle misure di sicurez-za dei
dati;
i) denunciare i fatti
configurabili come reati perseguibili d’ufficio, dei quali viene a
conoscenza nell’esercizio o a causa delle funzioni;
l) tenere il registro dei
trattamenti formato sulla base delle notificazioni di cui all’articolo 37;
m) predisporre annualmente una
relazione sull’attività svolta e sullo stato di attua-zione del presente
codice, che è trasmessa al Parlamento e al Governo entro il 30 aprile dell’anno
successivo a quello cui si riferisce.
2. Il Garante svolge altresì, ai
sensi del comma 1, la funzione di controllo o assistenza in materia di
trattamento dei dati personali prevista da leggi di ratifica di accordi o
conven-zioni internazionali o da regolamenti comunitari e, in particolare:
a) dalla legge 30 settembre 1993,
n. 388, e successive modificazioni, di ratifica ed esecuzione dei protocolli
e degli accordi di adesione all’accordo di Schengen e alla relativa
convenzione di applicazione;
b) dalla legge 23 marzo 1998, n.
93, e successive modificazioni, di ratifica ed esecu-zione della convenzione
istitutiva dell’Ufficio europeo di polizia (Europol);
c) dal regolamento (Ce) n. 515/97
del Consiglio, del 13 marzo 1997, e dalla legge 30 luglio 1998, n. 291, e
successive modificazioni, di ratifica ed esecuzione della con-venzione sull’uso
dell’informatica nel settore doganale;
d) dal regolamento (Ce) n.
2725/2000 del Consiglio, dell’ 11 dicembre 2000, che i-stituisce l’”Eurodac”
per il confronto delle impronte digitali e per l’efficace appli-cazione
della convenzione di Dublino;
e) nel capitolo IV della
convenzione n. 108 sulla protezione delle persone rispetto al trattamento
automatizzato di dati di carattere personale, adottata a Strasburgo il 28
gennaio 1981 e resa esecutiva con legge 21 febbraio 1989, n. 98, quale
autorità designata ai fini della cooperazione tra Stati ai sensi dell’articolo
13 della conven-zione medesima.
3. Il Garante coopera con altre
autorità amministrative indipendenti nello svolgimento dei rispettivi
compiti. A tale fine, il Garante può anche invitare rappresentanti di un’altra
autorità a partecipare alle proprie riunioni, o essere invitato alle
riunioni di altra autori-tà, prendendo parte alla discussione di argomenti
di comune interesse; può richiedere, altresì, la collaborazione di
personale specializzato addetto ad altra autorità.
4. Il Presidente del Consiglio
dei ministri e ciascun ministro consultano il Garante all’atto della
predisposizione delle norme regolamentari e degli atti amministrativi
su-scettibili di incidere sulle materie disciplinate dal presente codice.
5. Fatti salvi i termini più
brevi previsti per legge, il parere del Garante è reso nei casi previsti
nel termine di quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta.
Decorso il termine, l’amministrazione può procedere indipendentemente
dall’acquisizione del pare-re. Quando, per esigenze istruttorie, non può
essere rispettato il termine di cui al presen-te comma, tale termine può
essere interrotto per una sola volta e il parere deve essere re-so
definitivamente entro venti giorni dal ricevimento degli elementi istruttori
da parte delle amministrazioni interessate.
6. Copia dei provvedimenti emessi
dall’autorità giudiziaria in relazione a quanto previsto dal presente
codice o in materia di criminalità informatica è trasmessa, a cura della
can-celleria, al Garante.
L’UFFICIO
DEL GARANTE
Art. 155
(Principi applicabili)
1. All’Ufficio del Garante, al
fine di garantire la responsabilità e l’autonomia ai sensi della legge 7
agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, si applicano i principi
riguardanti l’individuazione e le funzioni del responsabile del
procedimento, nonché quelli relativi alla distinzione fra le funzioni di
indirizzo e di controllo, attribuite agli organi di vertice, e le funzioni
di gestione attribuite ai dirigenti. Si applicano altresì le disposizioni
del me-desimo decreto legislativo n. 165 del 2001 espressamente richiamate
dal presente codice.
Art. 156
(Ruolo organico e personale)
1. All’Ufficio del Garante è
preposto un segretario generale scelto anche tra magistrati ordinari o
amministrativi.
2. Il ruolo organico del
personale dipendente è stabilito nel limite di cento unità.
3. Con propri regolamenti
pubblicati nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, il Garante
definisce:
a) l’organizzazione e il
funzionamento dell’Ufficio anche ai fini dello svolgi-mento dei compiti di
cui all’articolo 154;
b) l’ordinamento delle carriere
e le modalità di reclutamento del personale secondo le procedure previste
dall’articolo 35 del decreto legislativo n. 165 del 2001;
c) la ripartizione dell’organico
tra le diverse aree e qualifiche;
d) il trattamento giuridico ed
economico del personale, secondo i criteri pre-visti dalla legge 31 luglio
1997, n. 249 e successive modificazioni e, per gli incarichi dirigenziali,
dagli articoli 19, comma 6, e 23-bis del decreto legi-slativo 30 marzo 2001,
n. 165, tenuto conto delle specifiche esigenze fun-zionali e organizzative.
Nelle more della più generale razionalizzazione del trattamento economico
delle autorità amministrative indipendenti, al personale è attribuito l’ottanta
per cento del trattamento economico del personale dell’Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni;
e) la gestione amministrativa e
la contabilità, anche in deroga alle norme sulla contabilità generale
dello Stato, l’utilizzo dell’avanzo di amministra-zione nel quale sono
iscritte le somme già versate nella contabilità specia-le, nonché l’individuazione
dei casi di riscossione e utilizzazione dei diritti di segreteria o di
corrispettivi per servizi resi in base a disposizioni di leg-ge secondo le
modalità di cui all’articolo 6, comma 2, della legge 31 luglio 1997, n.
249.
4. L’Ufficio può avvalersi,
per motivate esigenze, di dipendenti dello Stato o di altre am-ministrazioni
pubbliche o di enti pubblici collocati in posizione di fuori ruolo o
equipara-ti nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, ovvero in
aspettativa ai sensi
dell’articolo 13 del decreto
del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e suc-cessive
modificazioni, in numero non superiore, complessivamente, a venti unità e
per non oltre il venti per cento delle qualifiche dirigenziali, lasciando
non coperto un corri-spondente numero di posti di ruolo. Al personale di cui
al presente comma è corrisposta un’indennità pari all’eventuale
differenza tra il trattamento erogato dall’amministrazione o dall’ente
di provenienza e quello spettante al personale di ruolo, sulla base di
apposita tabella di corrispondenza adottata dal Garante, e comunque non
inferiore al cinquanta per cento della retribuzione in godimento, con
esclusione dell’indennità integrativa spe-ciale.
5. In aggiunta al personale di
ruolo, l’Ufficio può assumere direttamente dipendenti con contratto a
tempo determinato, in numero non superiore a venti unità ivi compresi i
con-sulenti assunti con contratto a tempo determinato ai sensi del comma 7.
6. Si applicano le disposizioni
di cui all’articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001.
7. Nei casi in cui la natura
tecnica o la delicatezza dei problemi lo richiedono, il Garante può
avvalersi dell’opera di consulenti, i quali sono remunerati in base alle
vigenti tariffe professionali ovvero sono assunti con contratti a tempo
determinato, di durata non supe-riore a due anni, che possono essere
rinnovati per non più di due volte.
8. Il personale addetto all’Ufficio
del Garante ed i consulenti sono tenuti al segreto su ciò di cui sono
venuti a conoscenza, nell’esercizio delle proprie funzioni, in ordine a
notizie che devono rimanere segrete.
9. Il personale dell'Ufficio del
Garante addetto agli accertamenti di cui all’articolo 158 ri-veste, in
numero non superiore a cinque unità, nei limiti del servizio cui è
destinato e se-condo le rispettive attribuzioni, la qualifica di ufficiale o
agente di polizia giudiziaria.
10. Le spese di funzionamento del
Garante sono poste a carico di un fondo stanziato a ta-le scopo nel bilancio
dello Stato e iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione del
Ministero dell’economia e delle finanze. Il rendiconto della gestione
finanziaria è sogget-to al controllo della Corte dei conti.
ACCERTAMENTI
E CONTROLLI
Art. 157
(Richiesta di informazioni e di
esibizione di documenti)
1. Per l’espletamento dei
propri compiti il Garante può richiedere al titolare, al responsa-bile, all’interessato
o anche a terzi di fornire informazioni e di esibire documenti.
Art. 158
(Accertamenti)
1. Il Garante può disporre
accessi a banche di dati, archivi o altre ispezioni e verifiche nei luoghi
ove si svolge il trattamento o nei quali occorre effettuare rilevazioni
comunque utili al controllo del rispetto della disciplina in materia di
trattamento dei dati personali.
2. I controlli di cui al comma 1
sono eseguiti da personale dell’Ufficio. Il Garante si avvale anche, ove
necessario, della collaborazione di altri organi dello Stato.
3. Gli accertamenti di cui al
comma 1, se svolti in un’abitazione o in un altro luogo di pri-vata dimora
o nelle relative appartenenze, sono effettuati con l’assenso informato del
ti-tolare o del responsabile, oppure previa autorizzazione del presidente
del tribunale com-petente per territorio in relazione al luogo dell’accertamento,
il quale provvede con de-creto motivato senza ritardo, al più tardi entro
tre giorni dal ricevimento della richiesta del Garante quando è documentata
l’indifferibilità dell’accertamento.
Art. 159
(Modalità)
1. Il personale operante, munito
di documento di riconoscimento, può essere assistito ove necessario da
consulenti tenuti al segreto ai sensi dell’articolo 156, comma 8. Nel
procedere a rilievi e ad operazioni tecniche può altresì estrarre copia di
ogni atto, dato e documento, anche a campione e su supporto informatico o
per via telematica. Degli ac-certamenti è redatto sommario verbale nel
quale sono annotate anche le eventuali di-chiarazioni dei presenti.
2. Ai soggetti presso i quali
sono eseguiti gli accertamenti è consegnata copia dell'auto-rizzazione del
presidente del tribunale, ove rilasciata. I medesimi soggetti sono tenuti a
farli eseguire e a prestare la collaborazione a tal fine necessaria. In caso
di rifiuto gli ac-certamenti sono comunque eseguiti e le spese in tal caso
occorrenti sono poste a carico
del titolare con il provvedimento
che definisce il procedimento, che per questa parte co-stituisce titolo
esecutivo ai sensi degli articoli 474 e 475 del codice di procedura civile.
3. Gli accertamenti, se
effettuati presso il titolare o il responsabile, sono eseguiti dandone
informazione a quest’ultimo o, se questo è assente o non è designato,
agli incaricati. Agli accertamenti possono assistere persone indicate dal
titolare o dal responsabile.
4. Se non è disposto
diversamente nel decreto di autorizzazione del presidente del tribu-nale,
l'accertamento non può essere iniziato prima delle ore sette e dopo le ore
venti, e può essere eseguito anche con preavviso quando ciò può
facilitarne l'esecuzione.
5. Le informative, le richieste e
i provvedimenti di cui al presente articolo e agli articoli 157 e 158
possono essere trasmessi anche mediante posta elettronica e telefax.
6. Quando emergono indizi di
reato si osserva la disposizione di cui all’articolo 220 delle norme di
attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale,
ap-provate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.
Art. 160
(Particolari accertamenti)
1. Per i trattamenti di dati
personali indicati nei titoli I, II e III della Parte II gli accerta-menti
sono effettuati per il tramite di un componente designato dal Garante.
2. Se il trattamento non risulta
conforme alle disposizioni di legge o di regolamento, il Garante indica al
titolare o al responsabile le necessarie modificazioni ed integrazioni e ne
verifica l’attuazione. Se l’accertamento è stato richiesto dall’interessato,
a quest’ultimo è fornito in ogni caso un riscontro circa il relativo
esito, se ciò non pregiudica azioni od operazioni a tutela dell’ordine e
della sicurezza pubblica o di prevenzione e repressione di reati o ricorrono
motivi di difesa o di sicurezza dello Stato.
3. Gli accertamenti non sono
delegabili. Quando risulta necessario in ragione della speci-ficità della
verifica, il componente designato può farsi assistere da personale
specializza-to tenuto al segreto ai sensi dell’articolo 156, comma 8. Gli
atti e i documenti acquisiti sono custoditi secondo modalità tali da
assicurarne la segretezza e sono conoscibili dal presidente e dai componenti
del Garante e, se necessario per lo svolgimento delle fun-zioni dell’organo,
da un numero delimitato di addetti all’Ufficio individuati dal Garante
sulla base di criteri definiti dal regolamento di cui all’articolo 156,
comma 3, lettera a).
4. Per gli accertamenti relativi
agli organismi di informazione e di sicurezza e ai dati co-perti da segreto
di Stato il componente designato prende visione degli atti e dei docu-menti
rilevanti e riferisce oralmente nelle riunioni del Garante.
5. Nell’effettuare gli
accertamenti di cui al presente articolo nei riguardi di uffici giudizia-ri,
il Garante adotta idonee modalità nel rispetto delle reciproche
attribuzioni e della par-ticolare collocazione istituzionale dell’organo
procedente. Gli accertamenti riferiti ad atti di indagine coperti dal
segreto sono differiti, se vi è richiesta dell’organo procedente, al
momento in cui cessa il segreto.
6. La validità, l’efficacia e
l’utilizzabilità di atti, documenti e provvedimenti nel procedi-mento
giudiziario basati sul trattamento di dati personali non conforme a
disposizioni di legge o di regolamento restano disciplinate dalle pertinenti
disposizioni processuali nella materia civile e penale.
SANZIONI
VIOLAZIONI
AMMINISTRATIVE
Art. 161
(Omessa o inidonea informativa
all’interessato)
1. La violazione delle
disposizioni di cui all’articolo 13 è punita con la sanzione
ammini-strativa del pagamento di una somma da tremila euro a diciottomila
euro o, nei casi di dati sensibili o giudiziari o di trattamenti che
presentano rischi specifici ai sensi dell’articolo 17 o, comunque, di
maggiore rilevanza del pregiudizio per uno o più interes-sati, da
cinquemila euro a trentamila euro. La somma può essere aumentata sino al
triplo quando risulta inefficace in ragione delle condizioni economiche del
contravventore.
Art. 162
(Altre fattispecie)
1. La cessione dei dati in
violazione di quanto previsto dall’articolo 16, comma 1, lettera b), o di
altre disposizioni in materia di disciplina del trattamento dei dati
personali è pu-nita con la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da cinque mila euro a trentamila euro.
2 La violazione della
disposizione di cui all’articolo 84, comma 1, è punita con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da cinquecento euro a tremila
euro.
Art. 163
(Omessa o incompleta
notificazione)
1. Chiunque, essendovi tenuto,
non provvede tempestivamente alla notificazione ai sensi degli articoli 37 e
38, ovvero indica in essa notizie incomplete, è punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da diecimila euro a sessantamila
euro e con la sanzione amministrativa accessoria della pubblicazione dell’ordinanza-ingiunzione,
per intero o per estratto, in uno o più giornali indicati nel provvedimento
che la applica.
Art. 164
(Omessa informazione o esibizione
al Garante)
1. Chiunque omette di fornire le
informazioni o di esibire i documenti richiesti dal Garante ai sensi degli
articoli 15o, comma 2, e 157 è punito con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire quattromila euro a lire ventiquattro mila
euro.
Art. 165
(Pubblicazione del provvedimento
del Garante)
1. Nei casi di cui agli articoli
161, 162 e 164 può essere applicata la sanzione amministra-tiva accessoria
della pubblicazione dell’ordinanza-ingiunzione, per intero o per estratto,
in uno o più giornali indicati nel provvedimento che la applica.
Art. 166
(Procedimento di applicazione)
1. L’organo competente a
ricevere il rapporto e ad irrogare le sanzioni di cui al presente capo e all’articolo
179, comma 3, è il Garante. Si osservano, in quanto applicabili, le
di-sposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive
modificazioni. I proventi, nella misura del cinquanta per cento del totale
annuo, sono riassegnati al fondo di cui al-l'articolo 156, comma 10, e sono
utilizzati unicamente per l'esercizio dei compiti di cui a-gli articoli 154,
comma 1, lettera h), e 158.
ILLECITI
PENALI
Art. 167
(Trattamento illecito di dati)
1. Salvo che il fatto costituisca
più grave reato, chiunque, al fine di trarne per sé o per al-tri profitto
o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in
vio-lazione di quanto disposto dagli articoli 18, 19, 23, 123, 126 e 130,
ovvero in applicazione dell’articolo 129, è punito, se dal fatto deriva
nocumento, con la reclusione da sei a diciotto mesi o, se il fatto consiste
nella comunicazione o diffusione, con la reclusione da sei a ventiquattro
mesi.
2. Salvo che il fatto costituisca
più grave reato, chiunque, al fine di trarne per sé o per al-tri profitto
o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in
vio-lazione di quanto disposto dagli articoli 17, 20, 21, 22, commi 8 e 11,
25, 26, 27 e 45, è punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione
da uno a tre anni.
Art. 168
(Falsità nelle dichiarazioni e
notificazioni al Garante)
1. Chiunque, nella notificazione
di cui all’articolo 37 o in comunicazioni, atti, documenti o dichiarazioni
resi o esibiti in un procedimento dinanzi al Garante o nel corso di
accer-tamenti, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce
atti o documenti falsi, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave
reato, con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Art. 169
(Misure di sicurezza)
1. Chiunque, essendovi tenuto,
omette di adottare le misure minime previste dall’articolo 33 è punito
con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da diecimila euro a
cinquan-tamila euro.
2. All’autore del reato, all’atto
dell’accertamento o, nei casi complessi, anche con succes-sivo atto del
Garante, è impartita una prescrizione fissando un termine per la
regolariz-zazione non eccedente il periodo di tempo tecnicamente necessario,
prorogabile in caso di particolare complessità o per l’oggettiva
difficoltà dell’adempimento e comunque non superiore a sei mesi. Nei
sessanta giorni successivi allo scadere del termine, se risulta l’adempimento
alla prescrizione, l'autore del reato è ammesso dal Garante a pagare una
somma pari al quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la
contravvenzione. L'a-dempimento e il pagamento estinguono il reato. L’organo
che impartisce la prescrizione e il pubblico ministero provvedono nei modi
di cui agli articoli 21, 22, 23 e 24 del decreto legislativo 19 dicembre
1994, n. 758, e successive modificazioni, in quanto applicabili.
Art. 170
(Inosservanza di provvedimenti
del Garante)
1. Chiunque, essendovi tenuto,
non osserva il provvedimento adottato dal Garante ai sensi degli articoli
26, comma 2, 90, 150, commi 1 e 2, e 143, comma 1, lettera c), è punito con
la reclusione da tre mesi a due anni.
Art. 171
(Altre fattispecie)
1. La violazione delle
disposizioni di cui agli articoli 113, comma 1, e 114 è punita con le
sanzioni di cui all’articolo 38 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
Art. 172
(Pene accessorie)
1. La condanna per uno dei
delitti previsti dal presente codice importa la pubblicazione della
sentenza.
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