Art. 142
(Proposizione dei reclami)
1. Il reclamo contiene un’indicazione
per quanto possibile dettagliata dei fatti e delle cir-costanze su cui si
fonda, delle disposizioni che si presumono violate e delle misure
richie-ste, nonché gli estremi identificativi del titolare, del
responsabile, ove conosciuto, e dell’istante.
2. Il reclamo è sottoscritto
dagli interessati, o da associazioni che li rappresentano anche ai sensi
dell’articolo 9, comma 2, ed è presentato al Garante senza particolari
formalità. Il reclamo reca in allegato la documentazione utile ai fini
della sua valutazione e l'eventuale procura, e indica un recapito per l’invio
di comunicazioni anche tramite posta elettroni-ca, telefax o telefono.
3. Il Garante può predisporre un
modello per il reclamo da pubblicare nel Bollettino e di cui favorisce la
disponibilità con strumenti elettronici.
Art. 143
(Procedimento per i reclami)
1. Esaurita l’istruttoria
preliminare, se il reclamo non è manifestamente infondato e sus-sistono i
presupposti per adottare un provvedimento, il Garante, anche prima della
defi-nizione del procedimento:
a) prima di prescrivere le misure
di cui alla lettera b), ovvero il divieto o il blocco ai sensi della lettera
c), può invitare il titolare, anche in contraddittorio con l’interessato,
ad effettuare il blocco spontaneamente;
b) prescrive al titolare le
misure opportune o necessarie per rendere il trattamento conforme alle
disposizioni vigenti;
c) dispone il blocco o vieta, in
tutto o in parte, il trattamento che risulta illecito o non corretto anche
per effetto della mancata adozione delle misure necessarie di cui alla
lettera b), oppure quando, in considerazione della natura dei dati o,
co-munque, delle modalità del trattamento o degli effetti che esso può
determinare, vi è il concreto rischio del verificarsi di un pregiudizio
rilevante per uno o più in-teressati;
d) può vietare in tutto o in
parte il trattamento di dati relativi a singoli soggetti o a categorie di
soggetti che si pone in contrasto con rilevanti interessi della
colletti-vità.
2. I provvedimenti di cui al
comma 1 sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Re-pubblica italiana
se i relativi destinatari non sono facilmente identificabili per il numero o
per la complessità degli accertamenti.
Art. 144
(Segnalazioni)
1. I provvedimenti di cui all’articolo
143 possono essere adottati anche a seguito delle segnalazioni di cui all’articolo
141, comma 1, lettera b), se è avviata un’istruttoria preli-minare e
anche prima della definizione del procedimento.
Art. 145
(Ricorsi)
1. I diritti di cui all'articolo
7 possono essere fatti valere dinanzi all’autorità giudiziaria o con
ricorso al Garante.
2. Il ricorso al Garante non può
essere proposto se, per il medesimo oggetto e tra le stes-se parti, è stata
già adita l'autorità giudiziaria.
3. La presentazione del ricorso
al Garante rende improponibile un'ulteriore domanda di-nanzi all'autorità
giudiziaria tra le stesse parti e per il medesimo oggetto.
Art. 146
(Interpello preventivo)
1. Salvi i casi in cui il decorso
del termine esporrebbe taluno a pregiudizio imminente ed irreparabile, il
ricorso al Garante può essere proposto solo dopo che è stata avanzata
ri-chiesta sul medesimo oggetto al titolare o al responsabile ai sensi dell’articolo
8, comma 1, e sono decorsi i termini previsti dal presente articolo, ovvero
è stato opposto alla ri-chiesta un diniego anche parziale.
2. Il riscontro alla richiesta da
parte del titolare o del responsabile è fornito entro quindi-ci giorni dal
suo ricevimento.
3. Entro il termine di cui al
comma 2, se le operazioni necessarie per un integrale riscon-tro alla
richiesta sono di particolare complessità, ovvero ricorre altro
giustificato motivo,
il titolare o il responsabile ne
danno comunicazione all’interessato. In tal caso, il termine per l’integrale
riscontro è di trenta giorni dal ricevimento della richiesta medesima.
Art. 147
(Presentazione del ricorso)
1. Il ricorso è proposto nei
confronti del titolare e indica:
a) gli estremi identificativi del
ricorrente, dell'eventuale procuratore speciale, del ti-tolare e, ove
conosciuto, del responsabile eventualmente designato per il riscon-tro all’interessato
in caso di esercizio dei diritti di cui all’articolo 7;
b) la data della richiesta
presentata al titolare o al responsabile ai sensi dell’articolo 8, comma
1, oppure del pregiudizio imminente ed irreparabile che permette di
prescindere dalla richiesta medesima;
c) gli elementi posti a
fondamento della domanda;
d) il provvedimento richiesto al
Garante;
e) il domicilio eletto ai fini
del procedimento.
2. Il ricorso è sottoscritto dal
ricorrente o dal procuratore speciale e reca in allegato:
a) la copia della richiesta
rivolta al titolare o al responsabile ai sensi dell’articolo 8, comma 1;
b) l'eventuale procura;
c) la prova del versamento dei
diritti di segreteria.
3. Al ricorso è unita, altresì,
la documentazione utile ai fini della sua valutazione e l'indi-cazione di un
recapito per l’invio di comunicazioni al ricorrente o al procuratore
speciale mediante posta elettronica, telefax o telefono.
4. Il ricorso è rivolto al
Garante e la relativa sottoscrizione è autenticata. L'autenticazione non è
richiesta se la sottoscrizione è apposta presso l'Ufficio del Garante o da
un procuratore speciale iscritto all'albo degli avvocati al quale la procura
è conferita ai sensi dell'articolo 83 del codice di procedura civile,
ovvero con firma digitale in conformità alla normativa vigente.
5. Il ricorso è validamente
proposto solo se è trasmesso con plico raccomandato, oppure per via
telematica osservando le modalità relative alla sottoscrizione con firma
digitale e
alla conferma del ricevimento
prescritte ai sensi dell’articolo 38, comma 2, ovvero pre-sentato
direttamente presso l’Ufficio del Garante.
Art. 148
(Inammissibilità del ricorso)
1. Il ricorso è inammissibile:
a) se proviene da un soggetto non
legittimato;
b) in caso di inosservanza delle
disposizioni di cui agli articoli 145 e 146;
c) se difetta di taluno degli
elementi indicati nell'articolo 147, commi 1 e 2, salvo che sia
regolarizzato dal ricorrente o dal procuratore speciale anche su invito
dell'Uf-ficio del Garante ai sensi del comma 2, entro sette giorni dalla
data della sua pre-sentazione o della ricezione dell'invito. In tale caso,
il ricorso si considera presen-tato al momento in cui il ricorso
regolarizzato perviene all’Ufficio.
2. Il Garante determina i casi in
cui è possibile la regolarizzazione del ricorso.
Art. 149
(Procedimento relativo al
ricorso)
1. Fuori dei casi in cui è
dichiarato inammissibile o manifestamente infondato, il ricorso è
comunicato al titolare entro tre giorni a cura dell'Ufficio del Garante, con
invito ad e-sercitare entro dieci giorni dal suo ricevimento la facoltà di
comunicare al ricorrente e all’Ufficio la propria eventuale adesione
spontanea. L’invito è comunicato al titolare per il tramite del
responsabile eventualmente designato per il riscontro all’interessato in
caso di esercizio dei diritti di cui all’articolo 7, ove indicato nel
ricorso.
2. In caso di adesione spontanea
è dichiarato non luogo a provvedere. Se il ricorrente lo richiede, è
determinato in misura forfettaria l'ammontare delle spese e dei diritti
inerenti al ricorso, posti a carico della controparte o compensati per
giusti motivi anche parzial-mente.
3. Nel procedimento dinanzi al
Garante il titolare, il responsabile di cui al comma 1 e l'in-teressato
hanno diritto di essere sentiti, personalmente o a mezzo di procuratore
specia-le, e hanno facoltà di presentare memorie o documenti. A tal fine l’invito
di cui al comma 1 è trasmesso anche al ricorrente e reca l'indicazione del
termine entro il quale il titolare,
il medesimo responsabile e
l'interessato possono presentare memorie e documenti, non-ché della data in
cui tali soggetti possono essere sentiti in contraddittorio anche median-te
idonea tecnica audiovisiva.
4. Nel procedimento il ricorrente
può precisare la domanda nei limiti di quanto chiesto con il ricorso o a
seguito di eccezioni formulate dal titolare.
5. Il Garante può disporre,
anche d'ufficio, l'espletamento di una o più perizie. Il provve-dimento che
le dispone precisa il contenuto dell'incarico e il termine per la sua
esecuzio-ne, ed è comunicato alle parti le quali possono presenziare alle
operazioni personalmente o tramite procuratori o consulenti designati. Il
provvedimento dispone inoltre in ordine all'anticipazione delle spese della
perizia.
6. Nel procedimento, il titolare
e il responsabile di cui al comma 1 possono essere assistiti da un
procuratore o da altra persona di fiducia.
7. Se gli accertamenti risultano
particolarmente complessi o vi è l’assenso delle parti il termine di
sessanta giorni di cui all'articolo 150, comma 2, può essere prorogato per
un periodo non superiore ad ulteriori quaranta giorni.
8. Il decorso dei termini
previsti dall’articolo 150, comma 2 e dall’articolo 151 è sospeso di
diritto dal 1° agosto al 15 settembre di ciascun anno e riprende a
decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Se il decorso ha inizio
durante tale periodo, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo
medesimo. La sospensione non opera nei casi in cui sussiste il pregiudizio
di cui all’articolo 146, comma 1, e non preclude l'adozione dei
provvedi-menti di cui all’ articolo 150, comma 1.
Art. 150
(Provvedimenti a seguito del
ricorso)
1. Se la particolarità del caso
lo richiede, il Garante può disporre in via provvisoria il blocco in tutto
o in parte di taluno dei dati, ovvero l'immediata sospensione di una o più
operazioni del trattamento. Il provvedimento può essere adottato anche
prima della co-municazione del ricorso ai sensi dell’articolo 149, comma
1, e cessa di avere ogni effetto se non è adottata nei termini la decisione
di cui al comma 2. Il medesimo provvedimento è impugnabile unitamente a
tale decisione.
2. Assunte le necessarie
informazioni il Garante, se ritiene fondato il ricorso, ordina al ti-tolare,
con decisione motivata, la cessazione del comportamento illegittimo,
indicando le misure necessarie a tutela dei diritti dell'interessato e
assegnando un termine per la loro
adozione. La mancata pronuncia
sul ricorso, decorsi sessanta giorni dalla data di presen-tazione, equivale
a rigetto.
3. Se vi è stata previa
richiesta di taluna delle parti, il provvedimento che definisce il
pro-cedimento determina in misura forfettaria l'ammontare delle spese e dei
diritti inerenti al ricorso, posti a carico, anche in parte, del soccombente
o compensati anche parzial-mente per giusti motivi.
4. Il provvedimento espresso,
anche provvisorio, adottato dal Garante è comunicato alle parti entro dieci
giorni presso il domicilio eletto o risultante dagli atti. Il provvedimento
può essere comunicato alle parti anche mediante posta elettronica o
telefax.
5. Se sorgono difficoltà o
contestazioni riguardo all'esecuzione del provvedimento di cui ai commi 1 e
2, il Garante, sentite le parti ove richiesto, dispone le modalità di
attuazione avvalendosi, se necessario, del personale dell'Ufficio o della
collaborazione di altri organi dello Stato.
6. In caso di mancata opposizione
avverso il provvedimento che determina l’ammontare delle spese e dei
diritti, o di suo rigetto, il provvedimento medesimo costituisce, per
que-sta parte, titolo esecutivo ai sensi degli articoli 474 e 475 del codice
di procedura civile.
Art. 151
(Opposizione)
1. Avverso il provvedimento
espresso o il rigetto tacito di cui all’articolo 150, comma 2, il titolare
o l'interessato possono proporre opposizione con ricorso ai sensi dell’articolo
152. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento.
2. Il tribunale provvede nei modi
di cui all’articolo 152.
Art. 152
(Autorità giudiziaria ordinaria)
1. Tutte le controversie che
riguardano, comunque, l'applicazione delle disposizioni del presente codice,
comprese quelle inerenti ai provvedimenti del Garante in materia di
protezione dei dati personali o alla loro mancata adozione, sono attribuite
all'autorità giudiziaria ordinaria.
2. Per tutte le controversie di
cui al comma 1 l’azione si propone con ricorso depositato nella
cancelleria del tribunale del luogo ove risiede il titolare del trattamento.
3. Il tribunale decide in ogni
caso in composizione monocratica.
4. Se è presentato avverso un
provvedimento del Garante anche ai sensi dell’articolo 143, il ricorso è
proposto entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del
provvedimento o dalla data del rigetto tacito. Se il ricorso è proposto
oltre tale termine il giudice lo dichiara inammissibile con ordinanza
ricorribile per cassazione.
5. La proposizione del ricorso
non sospende l’esecuzione del provvedimento del Garante. Se ricorrono
gravi motivi il giudice, sentite le parti, può disporre diversamente in
tutto o in parte con ordinanza impugnabile unitamente alla decisione che
definisce il grado di giudizio.
6. Quando sussiste pericolo
imminente di un danno grave ed irreparabile il giudice può emanare i
provvedimenti necessari con decreto motivato, fissando, con il medesimo
provvedimento, l’udienza di comparizione delle parti entro un termine non
superiore a quindici giorni. In tale udienza, con ordinanza, il giudice
conferma, modifica o revoca i provvedimenti emanati con decreto.
7. Il giudice fissa l'udienza di
comparizione delle parti con decreto con il quale assegna al ricorrente il
termine perentorio entro cui notificarlo alle altre parti e al Garante. Tra
il giorno della notificazione e l'udienza di comparizione intercorrono non
meno di trenta giorni.
8. Se alla prima udienza il
ricorrente non compare senza addurre alcun legittimo impe-dimento, il
giudice dispone la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l’estinzione
del processo, ponendo a carico del ricorrente le spese di giudizio.
9. Nel corso del giudizio il
giudice dispone, anche d'ufficio, omettendo ogni formalità non necessaria
al contraddittorio, i mezzi di prova che ritiene necessari e può disporre
la cita-zione di testimoni anche senza la formulazione di capitoli.
10. Terminata l'istruttoria, il
giudice invita le parti a precisare le conclusioni ed a proce-dere, nella
stessa udienza, alla discussione orale della causa, pronunciando subito dopo
la sentenza mediante lettura del dispositivo. Le motivazioni della sentenza
sono deposi-tate in cancelleria entro i successivi trenta giorni. Il giudice
può anche redigere e leggere,
unitamente al dispositivo, la
motivazione della sentenza, che è subito dopo depositata in cancelleria.
11. Se necessario, il giudice
può concedere alle parti un termine non superiore a dieci giorni per il
deposito di note difensive e rinviare la causa all'udienza immediatamente
successiva alla scadenza del termine per la discussione e la pronuncia della
sentenza.
12. Con la sentenza il giudice,
anche in deroga al divieto di cui all'articolo 4 della legge 20 marzo 1865,
n. 2248, allegato E), quando è necessario anche in relazione all’eventuale
at-to del soggetto pubblico titolare o responsabile, accoglie o rigetta la
domanda, in tutto o in parte, prescrive le misure necessarie, dispone sul
risarcimento del danno, ove richie-sto, e pone a carico della parte
soccombente le spese del procedimento.
13. La sentenza non è
appellabile, ma è ammesso il ricorso per cassazione.
14. Le disposizioni di cui al
presente articolo si applicano anche nei casi previsti dall’articolo 10,
comma 5, della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni.