Art. 121
(Servizi interessati)
1. Le disposizioni del presente
titolo si applicano al trattamento dei dati personali connesso alla
fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico su
reti pubbliche di comunicazioni.
Art. 122
(Informazioni raccolte nei
riguardi dell’abbonato o dell’utente)
1. Salvo quanto previsto dal
comma 2, è vietato l’uso di una rete di comunicazione elettronica per
accedere a informazioni archiviate nell’apparecchio terminale di un
abbonato o di un utente, per archiviare informazioni o per monitorare le
operazioni dell’utente.
2. Il codice di deontologia di
cui all’articolo 133 individua i presupposti e i limiti entro i quali l’uso
della rete nei modi di cui al comma 1, per determinati scopi legittimi
relativi alla memorizzazione tecnica per il tempo strettamente necessario
alla trasmissione della comunicazione o a fornire uno specifico servizio
richiesto dall’abbonato o dall’utente, è consentito al fornitore del
servizio di comunicazione elettronica nei riguardi dell’abbonato e dell’utente
che abbiano espresso il consenso sulla base di una previa informativa ai
sensi dell’articolo 13 che indichi analiticamente, in modo chiaro e
preciso, le finalità e la durata del trattamento.
Art. 123
(Dati relativi al traffico)
1. I dati relativi al traffico
riguardanti abbonati ed utenti trattati dal fornitore di una rete pubblica
di comunicazioni o di un servizio di comunicazione elettronica accessibile
al pubblico sono cancellati o resi anonimi quando non sono più necessari ai
fini della trasmissione della comunicazione elettronica, fatte salve le
disposizioni dei commi 2, 3 e 5.
2. Il trattamento dei dati
relativi al traffico strettamente necessari a fini di fatturazione per l’abbonato,
ovvero di pagamenti in caso di interconnessione, è consentito al fornitore,
a fini di documentazione in caso di contestazione della fattura o per la
pretesa del pagamento, per un periodo non superiore a sei mesi, salva l’ulteriore
specifica conservazione necessaria per effetto di una contestazione anche in
sede giudiziale.
3. Il fornitore di un servizio di
comunicazione elettronica accessibile al pubblico può trattare i dati di
cui al comma 2 nella misura e per la durata necessarie a fini di
commercializzazione di servizi di comunicazione elettronica o per la
fornitura di servizi a valore aggiunto, solo se l’abbonato o l’utente
cui i dati si riferiscono hanno manifestato il proprio consenso, che è
revocabile in ogni momento.
4. Nel fornire l’informativa di
cui all’articolo 13 il fornitore del servizio informa l’abbonato o l’utente
sulla natura dei dati relativi al traffico che sono sottoposti a trattamento
e sulla durata del medesimo trattamento ai fini di cui ai commi 2 e 3.
5. Il trattamento dei dati
personali relativi al traffico è consentito unicamente ad incaricati del
trattamento che operano ai sensi dell’articolo 30 sotto la diretta
autorità del fornitore del servizio di comunicazione elettronica
accessibile al pubblico o, a seconda dei casi, del fornitore della rete
pubblica di comunicazioni e che si occupano della fatturazione o della
gestione del traffico, di analisi per conto di clienti, dell’accertamento
di frodi, o della commercializzazione dei servizi di comunicazione
elettronica o della prestazione dei servizi a valore aggiunto. Il
trattamento è limitato a quanto è strettamente necessario per lo
svolgimento di tali attività e deve assicurare l’identificazione dell’incaricato
che accede ai dati anche mediante un’operazione di interrogazione
automatizzata.
6. L’Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni può ottenere i dati relativi alla fatturazione o al
traffico necessari ai fini della risoluzione di controversie attinenti, in
particolare, all’interconnessione o alla fatturazione.
Art. 124
(Fatturazione dettagliata)
1. L’abbonato ha diritto di
ricevere in dettaglio, a richiesta e senza alcun aggravio di spesa, la
dimostrazione degli elementi che compongono la fattura relativi, in
particolare, alla data e all’ora di inizio della conversazione, al numero
selezionato, al tipo di numerazione, alla località, alla durata e al numero
di scatti addebitati per ciascuna conversazione.
2. Il fornitore del servizio di
comunicazione elettronica accessibile al pubblico è tenuto ad abilitare l’utente
ad effettuare comunicazioni e a richiedere servizi da qualsiasi terminale,
gratuitamente ed in modo agevole, avvalendosi per il pagamento di modalità
alternative alla fatturazione, anche impersonali, quali carte di credito o
di debito o carte prepagate.
3. Nella documentazione inviata
all’abbonato relativa alle comunicazioni effettuate non sono evidenziati i
servizi e le comunicazioni di cui al comma 2, né le comunicazioni
necessarie per attivare le modalità alternative alla fatturazione.
4. Nella fatturazione all’abbonato
non sono evidenziate le ultime tre cifre dei numeri chiamati. Ad esclusivi
fini di specifica contestazione dell’esattezza di addebiti determinati o
riferiti a periodi limitati, l’abbonato può richiedere la comunicazione
dei numeri completi delle comunicazioni in questione.
5. Il Garante, accertata l’effettiva
disponibilità delle modalità di cui al comma 2, può autorizzare il
fornitore ad indicare nella fatturazione i numeri completi delle
comunicazioni.
Art. 125
(Identificazione della linea)
1. Se è disponibile la
presentazione dell’identificazione della linea chiamante, il fornitore del
servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico assicura all’utente
chiamante la possibilità di impedire, gratuitamente e mediante una funzione
semplice, la presentazione dell’identificazione della linea chiamante,
chiamata per chiamata. L’abbonato chiamante deve avere tale possibilità
linea per linea.
2. Se è disponibile la
presentazione dell’identificazione della linea chiamante, il fornitore del
servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico assicura all’abbonato
chiamato la possibilità di impedire, gratuitamente e mediante una funzione
semplice, la presentazione dell’identificazione delle chiamate entranti.
3. Se è disponibile la
presentazione dell’identificazione della linea chiamante e tale
indicazione avviene prima che la comunicazione sia stabilita, il fornitore
del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico assicura
all’abbonato chiamato la possibilità, mediante una funzione semplice e
gratuita, di respingere le chiamate entranti se la presentazione dell’identificazione
della linea chiamante è stata eliminata dall’utente o abbonato chiamante.
4. Se è disponibile la
presentazione dell’identificazione della linea collegata, il fornitore del
servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico assicura all’abbonato
chiamato la possibilità di impedire, gratuitamente e mediante una funzione
semplice, la presentazione dell’identificazione della linea collegata all’utente
chiamante.
5. Le disposizioni di cui al
comma 1 si applicano anche alle chiamate dirette verso Paesi non
appartenenti all’Unione europea. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4
si applicano anche alle chiamate provenienti da tali Paesi.
6. Se è disponibile la
presentazione dell’identificazione della linea chiamante o di quella
collegata, il fornitore del servizio di comunicazione elettronica
accessibile al pubblico informa gli abbonati e gli utenti dell’esistenza
di tale servizio e delle possibilità previste ai commi 1, 2, 3 e 4.
Art. 126
(Dati relativi all’ubicazione)
1. I dati relativi all’ubicazione
diversi dai dati relativi al traffico, riferiti agli utenti o agli abbonati
di reti pubbliche di comunicazione o di servizi di comunicazione elettronica
accessibili al pubblico, possono essere trattati solo se anonimi o se l’utente
o l’abbonato ha manifestato previamente il proprio consenso, revocabile in
ogni momento, e nella misura e per la durata necessari per la fornitura del
servizio a valore aggiunto richiesto.
2. Il fornitore del servizio,
prima di richiedere il consenso, informa gli utenti e gli abbonati sulla
natura dei dati relativi all’ubicazione diversi dai dati relativi al
traffico che saranno sottoposti al trattamento, sugli scopi e sulla durata
di quest’ultimo, nonché sull’eventualità che i dati siano trasmessi ad
un terzo per la prestazione del servizio a valore aggiunto.
3. L’utente e l’abbonato che
manifestano il proprio consenso al trattamento dei dati relativi all’ubicazione,
diversi dai dati relativi al traffico, conservano il diritto di richiedere,
gratuitamente e mediante una funzione semplice, l’interruzione temporanea
del trattamento di tali dati per ciascun collegamento alla rete o per
ciascuna trasmissione di comunicazioni.
4. Il trattamento dei dati
relativi all’ubicazione diversi dai dati relativi al traffico, ai sensi
dei commi 1, 2 e 3, è consentito unicamente ad incaricati del trattamento
che operano ai sensi dell’articolo 30, sotto la diretta autorità del
fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico
o, a seconda dei casi, del fornitore della rete pubblica di comunicazioni o
del terzo che fornisce il servizio a valore aggiunto. Il trattamento è
limitato a quanto è strettamente necessario per la fornitura del servizio a
valore aggiunto e deve assicurare l’identificazione dell’incaricato che
accede ai dati anche mediante un’operazione di interrogazione
automatizzata.
Art. 127
(Chiamate di disturbo e di
emergenza)
1. L’abbonato che riceve
chiamate di disturbo può richiedere che il fornitore della rete pubblica di
comunicazioni o del servizio di comunicazione elettronica accessibile al
pubblico renda temporaneamente inefficace la soppressione della
presentazione dell’identificazione della linea chiamante e conservi i dati
relativi alla provenienza della chiamata ricevuta. L’inefficacia della
soppressione può essere disposta per i soli orari durante i quali si
verificano le chiamate di disturbo e per un periodo non superiore a quindici
giorni.
2. La richiesta formulata per
iscritto dall’abbonato specifica le modalità di ricezione delle chiamate
di disturbo e nel caso in cui sia preceduta da una richiesta telefonica è
inoltrata entro quarantotto ore.
3. I dati conservati ai sensi del
comma 1 possono essere comunicati all’abbonato che dichiari di utilizzarli
per esclusive finalità di tutela rispetto a chiamate di disturbo. Per i
servizi di cui al comma 1 il fornitore assicura procedure trasparenti nei
confronti degli abbonati e può richiedere un contributo spese non superiore
ai costi effettivamente sopportati.
4. Il fornitore di una rete
pubblica di comunicazioni o di un servizio di comunicazione elettronica
accessibile al pubblico predispone procedure trasparenti per garantire,
linea per linea, l’inefficacia della soppressione dell’identificazione
della linea chiamante, nonché, ove necessario, il trattamento dei dati
relativi all’ubicazione, nonostante il rifiuto o il mancato consenso
temporanei dell’abbonato o dell’utente, da parte dei servizi abilitati
in base alla legge a ricevere chiamate d’emergenza. I servizi sono
individuati con decreto del Ministro delle comunicazioni, sentiti il Garante
e l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
Art. 128
(Trasferimento automatico della
chiamata)
1. Il fornitore di un servizio di
comunicazione elettronica accessibile al pubblico adotta le misure
necessarie per consentire a ciascun abbonato, gratuitamente e mediante una
funzione semplice, di poter bloccare il trasferimento automatico delle
chiamate verso il proprio terminale effettuato da terzi.
Art. 129
(Elenchi di abbonati)
1. Il Garante individua con
proprio provvedimento, in cooperazione con l’Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni ai sensi dell’articolo 154, comma 3, e in conformità
alla normativa comunitaria, le modalità di inserimento e di successivo
utilizzo dei dati personali relativi agli abbonati negli elenchi cartacei o
elettronici a disposizione del pubblico, anche in riferimento ai dati già
raccolti prima della data di entrata in vigore del presente codice.
2. Il provvedimento di cui al
comma 1 individua idonee modalità per la manifestazione del consenso all’inclusione
negli elenchi e, rispettivamente, all’utilizzo dei dati per le finalità
di cui all’articolo 7, comma 4, lettera b), in base al principio della
massima semplificazione delle modalità di inclusione negli elenchi a fini
di mera ricerca dell’abbonato per comunicazioni interpersonali, e del
consenso specifico ed espresso qualora il trattamento esuli da tali fini,
nonché in tema di verifica, rettifica o cancellazione dei dati senza oneri.
Art. 130
(Comunicazioni indesiderate)
1. L’uso di sistemi
automatizzati di chiamata senza l’intervento di un operatore per l’invio
di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di
ricerche di mercato o di comunicazione commerciale è consentito con il
consenso dell’interessato.
2. La disposizione di cui al
comma 1 si applica anche alle comunicazioni elettroniche, effettuate per le
finalità ivi indicate, mediante posta elettronica, telefax, messaggi del
tipo Mms (Multimedia Messaging Service) o Sms (Short Message Service) o di
altro tipo.
3. Fuori dei casi di cui ai commi
1 e 2, ulteriori comunicazioni per le finalità di cui ai medesimi commi
effettuate con mezzi diversi da quelli ivi indicati, sono consentite ai
sensi degli articoli 23 e 24.
4. Fatto salvo quanto previsto
nel comma 1, se il titolare del trattamento utilizza, a fini di vendita
diretta di propri prodotti o servizi, le coordinate di posta elettronica
fornite dall’interessato nel contesto della vendita di un prodotto o di un
servizio, può non richiedere il consenso dell’interessato, sempre che si
tratti di servizi analoghi a quelli oggetto della vendita e l’interessato,
adeguatamente informato, non rifiuti tale uso, inizialmente o in occasione
di successive comunicazioni. L’interessato, al momento della
raccolta e in occasione dell’invio
di ogni comunicazione effettuata per le finalità di cui al presente comma,
è informato della possibilità di opporsi in ogni momento al trattamento,
in maniera agevole e gratuitamente.
5. E’ vietato in ogni caso l’invio
di comunicazioni per le finalità di cui al comma 1 o, comunque, a scopo
promozionale, effettuato camuffando o celando l’identità del mittente o
senza fornire un idoneo recapito presso il quale l’interessato possa
esercitare i diritti di cui all’articolo 7.
6. In caso di reiterata
violazione delle disposizioni di cui al presente articolo il Garante può,
provvedendo ai sensi dell’articolo 143, comma 1, lettera b), altresì
prescrivere a fornitori di servizi di comunicazione elettronica di adottare
procedure di filtraggio o altre misure praticabili relativamente alle
coordinate di posta elettronica da cui sono stati inviate le comunicazioni.
Art. 131
(Informazioni ad abbonati e
utenti)
1. Il fornitore di un servizio di
comunicazione elettronica accessibile al pubblico informa l’abbonato e,
ove possibile, l’utente circa la sussistenza di situazioni che permettono
di apprendere in modo non intenzionale il contenuto di comunicazioni o
conversazioni da parte di soggetti ad esse estranei.
2. L’abbonato informa l’utente
quando il contenuto delle comunicazioni o conversazioni può essere appreso
da altri a causa del tipo di apparecchiature terminali utilizzate o del
collegamento realizzato tra le stesse presso la sede dell’abbonato
medesimo.
3. L’utente informa l’altro
utente quando, nel corso della conversazione, sono utilizzati dispositivi
che consentono l’ascolto della conversazione stessa da parte di altri
soggetti.
Art. 132
(Conservazione di dati di
traffico per altre finalità)
1. Fermo restando quanto previsto
dall’articolo 123, comma 2, i dati relativi al traffico telefonico sono
conservati dal fornitore per trenta mesi, per finalità di accertamento e
repressione di reati, secondo le modalità individuate con decreto del
Ministro della
giustizia, di concerto con i
Ministri dell’interno e delle comunicazioni, e su conforme parere del
Garante.