ISTRUZIONE
PROFILI
GENERALI
Art. 95
(Dati sensibili e giudiziari)
1. Si considerano di rilevante
interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità di
istruzione e di formazione in ambito scolastico, professionale, superiore o
universitario, con particolare riferimento a quelle svolte anche in forma
integrata.
Art. 96
(Trattamento di dati relativi a
studenti)
1. Al fine di agevolare
l'orientamento, la formazione e l'inserimento professionale, anche
all'estero, le scuole e gli istituti scolastici di istruzione secondaria, su
richiesta degli interessati, possono comunicare o diffondere, anche a
privati e per via telematica, dati relativi agli esiti scolastici, intermedi
e finali, degli studenti e altri dati personali diversi da quelli sensibili
o giudiziari, pertinenti in relazione alle predette finalità e indicati
nell'informativa resa agli interessati ai sensi dell'articolo 13. I dati
possono essere successivamente trattati esclusivamente per le predette
finalità.
2. Resta ferma la disposizione di
cui all’articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica
24 giugno 1998, n. 249, sulla tutela del diritto dello studente alla
riservatezza. Restano altresì ferme le vigenti disposizioni in materia di
pubblicazione dell'esito degli esami mediante affissione nell'albo
dell'istituto e di rilascio di diplomi e certificati.
TRATTAMENTO
PER SCOPI STORICI, STATISTICI O SCIENTIFICI
PROFILI
GENERALI
Art. 97
(Ambito applicativo)
1. Il presente titolo disciplina
il trattamento dei dati personali effettuato per scopi storici, statistici o
scientifici.
Art. 98
(Finalità di rilevante interesse
pubblico)
1. Si considerano di rilevante
interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità relative
ai trattamenti effettuati da soggetti pubblici:
a) per scopi storici, concernenti
la conservazione, l’ordinamento e la comunicazione dei documenti detenuti
negli archivi di Stato e negli archivi storici degli enti pubblici, secondo
quanto disposto dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, di
approvazione del testo unico in materia di beni culturali e ambientali, come
modificato dal presente codice;
b) che fanno parte del sistema
statistico nazionale (Sistan) ai sensi del decreto legislativo 6 settembre
1989, n. 322, e successive modificazioni;
c) per scopi scientifici.
Art. 99
(Compatibilità tra scopi e
durata del trattamento)
1. Il trattamento di dati
personali effettuato per scopi storici, statistici o scientifici è
considerato compatibile con i diversi scopi per i quali i dati sono stati in
precedenza raccolti o trattati.
2. Il trattamento di dati
personali per scopi storici, statistici o scientifici può essere effettuato
anche oltre il periodo di tempo necessario per conseguire i diversi scopi
per i quali i dati sono stati in precedenza raccolti o trattati.
3. Per scopi storici, statistici
o scientifici possono comunque essere conservati o ceduti ad altro titolare
i dati personali dei quali, per qualsiasi causa, è cessato il trattamento.
Art. 100
(Dati relativi ad attività di
studio e ricerca)
1. Al fine di promuovere e
sostenere la ricerca e la collaborazione in campo scientifico e tecnologico
i soggetti pubblici, ivi comprese le università e gli enti di ricerca,
possono con autonome determinazioni comunicare e diffondere, anche a privati
e per via telematica, dati relativi ad attività di studio e di ricerca, a
laureati, dottori di ricerca, tecnici e tecnologi, ricercatori, docenti,
esperti e studiosi, con esclusione di quelli sensibili o giudiziari.
2. Resta fermo il diritto dell’interessato
di opporsi per motivi legittimi ai sensi dell’articolo 7, comma 4, lettera
a).
3. I dati di cui al presente
articolo non costituiscono documenti amministrativi ai sensi della legge 7
agosto 1990, n. 241.
4. I dati di cui al presente
articolo possono essere successivamente trattati per i soli scopi in base ai
quali sono comunicati o diffusi.
TRATTAMENTO
PER SCOPI STORICI
Art. 101
(Modalità di trattamento)
1. I dati personali raccolti per
scopi storici non possono essere utilizzati per adottare atti o
provvedimenti amministrativi sfavorevoli all'interessato, salvo che siano
utilizzati anche per altre finalità nel rispetto dell'articolo 11.
2. I documenti contenenti dati
personali, trattati per scopi storici, possono essere utilizzati, tenendo
conto della loro natura, solo se pertinenti e indispensabili per il
perseguimento di tali scopi. I dati personali diffusi possono essere
utilizzati solo per il perseguimento dei medesimi scopi.
3. I dati personali possono
essere comunque diffusi quando sono relativi a circostanze o fatti resi noti
direttamente dall'interessato o attraverso suoi comportamenti in pubblico.
Art. 102
(Codice di deontologia e di buona
condotta)
1. Il Garante promuove ai sensi
dell’articolo 12 la sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona
condotta per i soggetti pubblici e privati, ivi comprese le società
scientifiche e le associazioni professionali, interessati al trattamento dei
dati per scopi storici.
2. Il codice di deontologia e di
buona condotta di cui al comma 1 individua, in particolare:
a) le regole di correttezza e di
non discriminazione nei confronti degli utenti da osservare anche nella
comunicazione e diffusione dei dati, in armonia con le disposizioni del
presente codice applicabili ai trattamenti di dati per finalità
giornalistiche o di pubblicazione di articoli, saggi e altre manifestazioni
del pensiero anche nell’espressione artistica;
b) le particolari cautele per la
raccolta, la consultazione e la diffusione di documenti concernenti dati
idonei a rivelare lo stato di salute, la vita sessuale o rapporti riservati
di tipo familiare, identificando casi in cui l'interessato o chi vi abbia
interesse è informato dall'utente della prevista diffusione di dati;
c) le modalità di applicazione
agli archivi privati della disciplina dettata in materia di trattamento dei
dati a scopi storici, anche in riferimento all'uniformità dei criteri da
seguire per la consultazione e alle cautele da osservare nella comunicazione
e nella diffusione.
Art. 103
(Consultazione di documenti
conservati in archivi)
1. La consultazione dei documenti
conservati negli archivi di Stato, in quelli storici degli enti pubblici e
in archivi privati è disciplinata dal decreto legislativo 29 ottobre 1999,
n. 490, di approvazione del testo unico in materia di beni culturali e
ambientali, come modificato dal presente codice.
TRATTAMENTO
PER SCOPI STATISTICI O SCIENTIFICI
Art. 104
(Ambito applicativo e dati
identificativi per scopi statistici o scientifici)
1. Le disposizioni del presente
capo si applicano ai trattamenti di dati per scopi statistici o, in quanto
compatibili, per scopi scientifici.
2. Agli effetti dell’applicazione
del presente capo, in relazione ai dati identificativi si tiene conto dell’insieme
dei mezzi che possono essere ragionevolmente utilizzati dal titolare o da
altri per identificare l’interessato, anche in base alle conoscenze
acquisite in relazione al progresso tecnico.
Art. 105
(Modalità di trattamento)
1. I dati personali trattati per
scopi statistici o scientifici non possono essere utilizzati per prendere
decisioni o provvedimenti relativamente all’interessato, né per
trattamenti di dati per scopi di altra natura.
2. Gli scopi statistici o
scientifici devono essere chiaramente determinati e resi noti all’interessato,
nei modi di cui all’articolo 13 anche in relazione a quanto previsto dall’articolo
106, comma 2, lettera b), del presente codice e dall’articolo 6-bis del
decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e successive modificazioni.
3. Quando specifiche circostanze
individuate dai codici di cui all’articolo 106 sono tali da consentire ad
un soggetto di rispondere in nome e per conto di un altro, in quanto
familiare o convivente, l’informativa all’interessato può essere data
anche per il tramite del soggetto rispondente.
4. Per il trattamento effettuato
per scopi statistici o scientifici rispetto a dati raccolti per altri scopi,
l’informativa all’interessato non è dovuta quando richiede uno sforzo
sproporzionato rispetto al diritto tutelato, se sono adottate le idonee
forme di pubblicità individuate dai codici di cui all’articolo 106.
Art. 106
(Codici di deontologia e di buona
condotta)
1. Il Garante promuove ai sensi
dell’articolo 12 la sottoscrizione di uno o più codici di deontologia e
di buona condotta per i soggetti pubblici e privati, ivi comprese le
società scientifiche e le associazioni professionali, interessati al
trattamento dei dati per scopi statistici o scientifici.
2. Con i codici di cui al comma 1
sono individuati, tenendo conto, per i soggetti già compresi nell'ambito
del Sistema statistico nazionale, di quanto già previsto dal decreto
legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e successive modificazioni, e, per
altri soggetti, sulla base di analoghe garanzie, in particolare:
a) i presupposti e i procedimenti
per documentare e verificare che i trattamenti, fuori dai casi previsti dal
medesimo decreto legislativo n. 322 del 1989, siano effettuati per idonei ed
effettivi scopi statistici o scientifici;
b) per quanto non previsto dal
presente codice, gli ulteriori presupposti del trattamento e le connesse
garanzie, anche in riferimento alla durata della conservazione dei dati,
alle informazioni da rendere agli interessati relativamente ai dati raccolti
anche presso terzi, alla comunicazione e diffusione, ai criteri selettivi da
osservare per il trattamento di dati identificativi, alle specifiche misure
di sicurezza e alle modalità per la modifica dei dati a seguito
dell'esercizio dei diritti dell'interessato, tenendo conto dei principi
contenuti nelle pertinenti raccomandazioni del Consiglio d’Europa;
c) l'insieme dei mezzi che
possono essere ragionevolmente utilizzati dal titolare del trattamento o da
altri per identificare l'interessato, anche in relazione alle conoscenze
acquisite in base al progresso tecnico;
d) le garanzie da osservare ai
fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 24, comma 1,
lettera i), e 43, comma 1, lettera g), che permettono di prescindere dal
consenso dell'interessato, tenendo conto dei principi contenuti nelle
predette raccomandazioni;
e) modalità semplificate per la
prestazione del consenso degli interessati relativamente al trattamento dei
dati sensibili;
f) le regole di correttezza da
osservare nella raccolta dei dati e le istruzioni da impartire al personale
incaricato;
g) le misure da adottare per
favorire il rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza dei dati e
delle misure di sicurezza di cui all’articolo 31, anche in riferimento
alle cautele volte ad impedire l'accesso da parte di persone fisiche che non
sono incaricati e l'identificazione non autorizzata degli interessati,
all'interconnessione dei sistemi informativi anche nell'ambito del Sistema
statistico nazionale e all'interscambio di dati per scopi statistici o
scientifici da effettuarsi con enti ed uffici situati all'estero anche sulla
base delle garanzie previste dall'articolo 44, comma 1, lettera a);
h) l'impegno al rispetto di
regole di condotta degli incaricati che non sono tenuti in base alla legge
al segreto d'ufficio o professionale, tali da assicurare analoghi livelli di
sicurezza e di riservatezza.
Art. 107
(Trattamento di dati sensibili)
1. Fermo restando quanto previsto
dall’articolo 20 e fuori dei casi di particolari indagini statistiche o di
ricerca scientifica previste dalla legge, il consenso dell’interessato al
trattamento di dati sensibili, quando è richiesto, può essere prestato con
modalità semplificate, individuate dal codice di cui all’articolo 106 e l’autorizzazione
del Garante può essere rilasciata anche ai sensi dell’articolo 40.
Art. 108
(Sistema statistico nazionale)
1. Il trattamento di dati
personali da parte di soggetti che fanno parte del Sistema statistico
nazionale, oltre a quanto previsto dal codice di deontologia e di buona
condotta sottoscritto ai sensi dell’articolo 106, comma 2, resta inoltre
disciplinato dal decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e successive
modificazioni, in particolare per quanto riguarda il trattamento dei dati
sensibili indicati nel programma statistico nazionale, l’informativa all’interessato,
l’esercizio dei relativi diritti e i dati non tutelati dal segreto
statistico ai sensi dell’articolo 9, comma 4, del medesimo decreto.
Art. 109
(Dati statistici relativi all’evento
della nascita)
1. Per la rilevazione dei dati
statistici relativi agli eventi di nascita, compresi quelli relativi ai nati
affetti da malformazioni e ai nati morti, nonché per i flussi di dati anche
da parte di direttori sanitari, si osservano, oltre alle disposizioni di cui
al decreto del Ministro della sanità 16 luglio 2001, n. 349, le modalità
tecniche determinate dall’Istituto nazionale della statistica, sentito il
Ministro della salute, dell’interno e il Garante.
Art. 110
(Ricerca medica, biomedica ed
epidemiologica)
1. Il consenso dell'interessato
per il trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute,
finalizzato a scopi di ricerca scientifica in campo medico, biomedico o
epidemiologico, non è necessario quando la ricerca è prevista da
un'espressa disposizione di legge che prevede specificamente il trattamento,
ovvero rientra in un programma di ricerca biomedica o sanitaria previsto ai
sensi dell'articolo 12-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
e successive modificazioni, e per il quale sono decorsi quarantacinque
giorni dalla comunicazione al Garante ai sensi dell’articolo 39. Il
consenso non è inoltre necessario quando a causa di particolari ragioni non
è possibile informare gli interessati e il programma di ricerca è oggetto
di motivato parere favorevole del competente comitato etico a livello
territoriale ed è autorizzato dal Garante anche ai sensi dell’articolo
40.
2. In caso di esercizio dei
diritti dell'interessato ai sensi dell'articolo 7 nei riguardi dei
trattamenti di cui al comma 1, l'aggiornamento, la rettificazione e
l'integrazione dei dati sono annotati senza modificare questi ultimi, quando
il risultato di tali operazioni non produce effetti significativi sul
risultato della ricerca.
LAVORO
E PREVIDENZA SOCIALE
PROFILI
GENERALI
Art. 111
(Codice di deontologia e di buona
condotta)
1. Il Garante promuove, ai sensi
dell’articolo 12, la sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona
condotta per i soggetti pubblici e privati interessati al trattamento dei
dati personali effettuato per finalità previdenziali o per la gestione del
rapporto di lavoro, prevedendo anche specifiche modalità per l'informativa
all'interessato e per
l'eventuale prestazione del
consenso relativamente alla pubblicazione degli annunci per finalità di
occupazione di cui all’articolo 113, comma 3 e alla ricezione di curricula
contenenti dati personali anche sensibili.
Art. 112
(Finalità di rilevante interesse
pubblico)
1. Si considerano di rilevante
interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità di
instaurazione e gestione da parte di soggetti pubblici di rapporti di lavoro
di qualunque tipo, dipendente o autonomo, anche non retribuito o onorario o
a tempo parziale o temporaneo, e di altre forme di impiego che non
comportano la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato.
2. Tra i trattamenti effettuati
per le finalità di cui al comma 1, si intendono ricompresi, in particolare,
quelli effettuati al fine di:
a) applicare la normativa in
materia di collocamento obbligatorio e assumere personale anche appartenente
a categorie protette;
b) garantire le pari
opportunità;
c) accertare il possesso di
particolari requisiti previsti per l'accesso a specifici impieghi, anche in
materia di tutela delle minoranze linguistiche, ovvero la sussistenza dei
presupposti per la sospensione o la cessazione dall'impiego o dal servizio,
il trasferimento di sede per incompatibilità e il conferimento di speciali
abilitazioni;
d) adempiere ad obblighi connessi
alla definizione dello stato giuridico ed economico, ivi compreso il
riconoscimento della causa di servizio o dell'equo indennizzo, nonché ad
obblighi retributivi, fiscali o contabili, relativamente al personale in
servizio o in quiescenza, ivi compresa la corresponsione di premi e benefici
assistenziali;
e) adempiere a specifici obblighi
o svolgere compiti previsti dalla normativa in materia di igiene e sicurezza
del lavoro o di sicurezza o salute della popolazione, nonché in materia
sindacale;
f) applicare, anche da parte di
enti previdenziali ed assistenziali, la normativa in materia di previdenza
ed assistenza ivi compresa quella integrativa, anche in applicazione del
decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804,
riguardo alla comunicazione di dati, anche mediante reti di comunicazione
elettronica, agli istituti di patronato e di assistenza sociale, alle
associazioni di categoria e agli ordini professionali che abbiano ottenuto
il consenso
dell'interessato ai sensi dell’articolo
23 in relazione a tipi di dati individuati specificamente;
g) svolgere attività dirette
all'accertamento della responsabilità civile, disciplinare e contabile ed
esaminare i ricorsi amministrativi in conformità alle norme che regolano le
rispettive materie;
h) comparire in giudizio a mezzo
di propri rappresentanti o partecipare alle procedure di arbitrato o di
conciliazione nei casi previsti dalla legge o dai contratti collettivi di
lavoro;
i) salvaguardare la vita o
l'incolumità fisica dell'interessato o di terzi;
l) gestire l'anagrafe dei
pubblici dipendenti e applicare la normativa in materia di assunzione di
incarichi da parte di dipendenti pubblici, collaboratori e consulenti;
m) applicare la normativa in
materia di incompatibilità e rapporti di lavoro a tempo parziale;
n) svolgere l'attività di
indagine e ispezione presso soggetti pubblici;
o) valutare la qualità dei
servizi resi e dei risultati conseguiti.
3. La diffusione dei dati di cui
alle lettere m), n) ed o) del comma 2 è consentita in forma anonima e,
comunque, tale da non consentire l'individuazione dell'interessato.
ANNUNCI
DI LAVORO E DATI RIGUARDANTI PRESTATORI DI LAVORO
Art. 113
(Raccolta di dati e pertinenza)
1. Resta fermo quanto disposto
dall’articolo 8 della legge 20 maggio 1970, n.300.
DIVIETO
DI CONTROLLO A DISTANZA E TELELAVORO
Art. 114
(Controllo a distanza)
1. Resta fermo quanto disposto
dall’articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n.300.
Art. 115
(Telelavoro e lavoro a domicilio)
1. Nell’ambito del rapporto di
lavoro domestico e del telelavoro il datore di lavoro è tenuto a garantire
al lavoratore il rispetto della sua personalità e della sua libertà
morale.
2. Il lavoratore domestico è
tenuto a mantenere la necessaria riservatezza per tutto quanto si riferisce
alla vita familiare.
ISTITUTI
DI PATRONATO E DI ASSISTENZA SOCIALE
Art. 116
(Conoscibilità di dati su
mandato dell’interessato)
1. Per lo svolgimento delle
proprie attività gli istituti di patronato e di assistenza sociale, nell’ambito
del mandato conferito dall’interessato, possono accedere alle banche di
dati degli enti eroganti le prestazioni, in relazione a tipi di dati
individuati specificamente con il consenso manifestato ai sensi dell’articolo
23.
2. Il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali stabilisce con proprio decreto le linee-guida di apposite
convenzioni da stipulare tra gli istituti di patronato e di assistenza
sociale e gli enti eroganti le prestazioni.
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