TRATTAMENTO
DI DATI PERSONALI IN AMBITO SANITARIO
PRINCIPI
GENERALI
Art. 75
(Ambito applicativo)
1. Il presente titolo disciplina
il trattamento dei dati personali in ambito sanitario.
Art. 76
(Esercenti professioni sanitarie
e organismi sanitari pubblici)
1. Gli esercenti le professioni
sanitarie e gli organismi sanitari pubblici, anche nell’ambito di un’attività
di rilevante interesse pubblico ai sensi dell’articolo 85, trattano i dati
personali idonei a rivelare lo stato di salute:
a) con il consenso dell’interessato
e anche senza l’autorizzazione del Garante, se il trattamento riguarda
dati e operazioni indispensabili per perseguire una finalità di tutela
della salute o dell'incolumità fisica dell'interessato;
b) anche senza il consenso dell’interessato
e previa autorizzazione del Garante, se la finalità di cui alla lettera a)
riguarda un terzo o la collettività.
2. Nei casi di cui al comma 1 il
consenso può essere prestato con le modalità semplificate di cui al capo
II.
3. Nei casi di cui al comma 1
l'autorizzazione del Garante è rilasciata, salvi i casi di particolare
urgenza, sentito il Consiglio superiore di sanità.
MODALITA’
SEMPLIFICATE PER INFORMATIVA E CONSENSO
Art. 77
(Casi di semplificazione)
1. Il presente capo individua
modalità semplificate utilizzabili dai soggetti di cui al comma 2:
a) per informare l’interessato
relativamente ai dati personali raccolti presso il medesimo interessato o
presso terzi, ai sensi dell'articolo 13, commi 1 e 4;
b) per manifestare il consenso al
trattamento dei dati personali nei casi in cui ciò è richiesto ai sensi
dell’articolo 76;
c) per il trattamento dei dati
personali.
2. Le modalità semplificate di
cui al comma 1 sono applicabili:
a) dagli organismi sanitari
pubblici;
b) dagli altri organismi privati
e dagli esercenti le professioni sanitarie;
c) dagli altri soggetti pubblici
indicati nell’articolo 80.
Art. 78
(Informativa del medico di
medicina generale o del pediatra)
1. Il medico di medicina generale
o il pediatra di libera scelta informano l’interessato relativamente al
trattamento dei dati personali, in forma chiara e tale da rendere
agevolmente comprensibili gli elementi indicati nell’articolo 13, comma 1.
2. L’informativa può essere
fornita per il complessivo trattamento dei dati personali necessario per
attività di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, svolte dal medico
o dal pediatra a tutela della salute o dell’incolumità fisica dell’interessato,
su richiesta dello stesso o di cui questi è informato in quanto effettuate
nel suo interesse.
3. L’informativa può
riguardare, altresì, dati personali eventualmente raccolti presso terzi, ed
è fornita preferibilmente per iscritto, anche attraverso carte tascabili
con eventuali allegati pieghevoli, includendo almeno gli elementi indicati
dal Garante ai sensi dell’articolo 13, comma 3, eventualmente integrati
anche oralmente in relazione a particolari caratteristiche del trattamento.
4. L’informativa, se non è
diversamente specificato dal medico o dal pediatra, riguarda anche il
trattamento di dati correlato a quello effettuato dal medico di medicina
generale o dal pediatra di libera scelta, effettuato da un professionista o
da altro soggetto, parimenti individuabile in base alla prestazione
richiesta, che:
a) sostituisce temporaneamente il
medico o il pediatra;
b) fornisce una prestazione
specialistica su richiesta del medico e del pediatra;
c) può trattare lecitamente i
dati nell’ambito di un’attività professionale prestata in forma
associata;
d) fornisce farmaci prescritti;
e) comunica dati personali al
medico o pediatra in conformità alla disciplina applicabile.
5. L’informativa resa ai sensi
del presente articolo evidenzia analiticamente eventuali trattamenti di dati
personali che presentano rischi specifici per i diritti e le libertà
fondamentali, nonché per la dignità dell’interessato, in particolare in
caso di trattamenti effettuati:
a) per scopi scientifici, anche
di ricerca scientifica e di sperimentazione clinica controllata di
medicinali, in conformità alle leggi e ai regolamenti, ponendo in
particolare evidenza che il consenso, ove richiesto, è manifestato
liberamente;
b) nell’ambito della
teleassistenza o telemedicina;
c) per fornire altri beni o
servizi all’interessato attraverso una rete di comunicazione elettronica.
Art. 79
(Informativa da parte di
organismi sanitari)
1. Gli organismi sanitari
pubblici e privati possono avvalersi delle modalità semplificate relative
all’informativa e al consenso di cui agli articoli 78 e 81 in riferimento
ad una pluralità di prestazioni erogate anche da distinti reparti ed unità
dello stesso organismo o di più strutture ospedaliere o territoriali
specificamente identificati.
2. Nei casi di cui al comma 1 l’organismo
o le strutture annotano l’avvenuta informativa e il consenso con modalità
uniformi e tali da permettere una verifica al riguardo da parte di altri
reparti ed unità che, anche in tempi diversi, trattano dati relativi al
medesimo interessato.
3. Le modalità semplificate di
cui agli articoli 78 e 81 possono essere utilizzate in modo omogeneo e
coordinato in riferimento all’insieme dei trattamenti di dati personali
effettuati nel complesso delle strutture facenti capo alle aziende
sanitarie.
4. Sulla base di adeguate misure
organizzative in applicazione del comma 3, le modalità semplificate possono
essere utilizzate per più trattamenti di dati effettuati nei casi di cui al
presente articolo e dai soggetti di cui all’articolo 80.
Art. 80
(Informativa da parte di altri
soggetti pubblici)
1. Oltre a quanto previsto dall’articolo
79, possono avvalersi della facoltà di fornire un’ unica informativa per
una pluralità di trattamenti di dati effettuati, a fini amministrativi e in
tempi diversi, rispetto a dati raccolti presso l’interessato e presso
terzi, i competenti servizi o strutture di soggetti pubblici operanti in
ambito sanitario o della prevenzione e sicurezza del lavoro.
2. L’informativa di cui al
comma 1 è integrata con appositi e idonei cartelli ed avvisi agevolmente
visibili al pubblico, affissi e diffusi anche nell’ambito di pubblicazioni
istituzionali e mediante reti di comunicazione elettronica, in particolare
per quanto riguarda attività amministrative di rilevante interesse pubblico
che non richiedono il consenso degli interessati.
Art. 81
(Prestazione del consenso)
1. Il consenso al trattamento dei
dati idonei a rivelare lo stato di salute, nei casi in cui è necessario ai
sensi del presente codice o di altra disposizione di legge, può essere
manifestato con un'unica dichiarazione, anche oralmente. In tal caso il
consenso è documentato, anziché con atto scritto dell’interessato, con
annotazione dell’esercente la professione sanitaria o dell’organismo
sanitario pubblico, riferita al trattamento di dati effettuato da uno o più
soggetti e all’informativa all’interessato, nei modi indicati negli
articoli 78, 79 e 80.
2. Quando il medico o il pediatra
fornisce l’informativa per conto di più professionisti ai sensi dell’articolo
78, comma 4, oltre quanto previsto dal comma 1, il consenso è reso
conoscibile ai medesimi professionisti con adeguate modalità, anche
attraverso menzione, annotazione o apposizione di un bollino o tagliando su
una carta elettronica o sulla tessera sanitaria, contenente un richiamo al
medesimo articolo 78, comma 4, e alle eventuali diverse specificazioni
apposte all’informativa ai sensi del medesimo comma.
Art. 82
(Emergenze e tutela della salute
e dell’incolumità fisica)
1. L’informativa e il consenso
al trattamento dei dati personali possono intervenire senza ritardo,
successivamente alla prestazione, nel caso di emergenza sanitaria o di
igiene pubblica per la quale la competente autorità ha adottato un’ordinanza
contingibile ed urgente ai sensi dell'articolo 117 del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112.
2. L’informativa e il consenso
al trattamento dei dati personali possono altresì intervenire senza
ritardo, successivamente alla prestazione, in caso di:
a) impossibilità fisica,
incapacità di agire o incapacità di intendere o di volere dell’interessato,
quando non è possibile acquisire il consenso da chi esercita legalmente la
potestà, ovvero da un prossimo congiunto, da un familiare, da un convivente
o, in loro assenza, dal responsabile della struttura presso cui dimora l’interessato;
b) rischio grave, imminente ed
irreparabile per la salute o l’incolumità fisica dell’interessato.
3. L’informativa e il consenso
al trattamento dei dati personali possono intervenire senza ritardo,
successivamente alla prestazione, anche in caso di prestazione medica che
può essere pregiudicata dall'acquisizione preventiva del consenso, in
termini di tempestività o efficacia.
4. Dopo il raggiungimento della
maggiore età l’informativa è fornita all'interessato anche ai fini della
acquisizione di una nuova manifestazione del consenso quando questo è
necessario.
Art. 83
(Altre misure per il rispetto dei
diritti degli interessati)
1. I soggetti di cui agli
articoli 78, 79 e 80 adottano idonee misure per garantire, nell’organizzazione
delle prestazioni e dei servizi, il rispetto dei diritti, delle libertà
fondamentali e della dignità degli interessati, nonché del segreto
professionale, fermo restando quanto previsto dalle leggi e dai regolamenti
in materia di modalità di trattamento dei dati sensibili e di misure minime
di sicurezza.
2. Le misure di cui al comma 1
comprendono, in particolare:
a) soluzioni volte a rispettare,
in relazione a prestazioni sanitarie o ad adempimenti amministrativi
preceduti da un periodo di attesa all’interno di strutture, un ordine di
precedenza e di chiamata degli interessati prescindendo dalla loro
individuazione nominativa;
b) l’istituzione di appropriate
distanze di cortesia, tenendo conto dell’eventuale uso di apparati vocali
o di barriere;
c) soluzioni tali da prevenire,
durante colloqui, l’indebita conoscenza da parte di terzi di informazioni
idonee a rivelare lo stato di salute;
d) cautele volte ad evitare che
le prestazioni sanitarie, ivi compresa l’eventuale documentazione di
anamnesi, avvenga in situazioni di promiscuità derivanti dalle modalità o
dai locali prescelti;
e) il rispetto della dignità
dell’interessato in occasione della prestazione medica e in ogni
operazione di trattamento dei dati;
f) la previsione di opportuni
accorgimenti volti ad assicurare che, ove necessario, possa essere data
correttamente notizia o conferma anche telefonica, ai soli terzi
legittimati, di una prestazione di pronto soccorso;
g) la formale previsione, in
conformità agli ordinamenti interni delle strutture ospedaliere e
territoriali, di adeguate modalità per informare i terzi legittimati in
occasione di visite sulla dislocazione degli interessati nell’ambito dei
reparti, informandone previamente gli interessati e rispettando eventuali
loro contrarie manifestazioni legittime di volontà;
h) la messa in atto di procedure,
anche di formazione del personale, dirette a prevenire nei confronti di
estranei un’esplicita correlazione tra l’interessato e reparti o
strutture, indicativa dell’esistenza di un particolare stato di salute;
i) la sottoposizione degli
incaricati che non sono tenuti per legge al segreto professionale a regole
di condotta analoghe al segreto professionale.
Art. 84
(Comunicazione di dati all’interessato)
1. I dati personali idonei a
rivelare lo stato di salute possono essere resi noti all’interessato o ai
soggetti di cui all’articolo 82, comma 2, lettera a), da parte di
esercenti le professioni sanitarie ed organismi sanitari, solo per il
tramite di un medico designato dall’interessato o dal titolare. Il
presente comma non si applica in riferimento ai dati personali forniti in
precedenza dal medesimo interessato.
2. Il titolare o il responsabile
possono autorizzare per iscritto esercenti le professioni sanitarie diversi
dai medici, che nell'esercizio dei propri compiti intrattengono rapporti
diretti con i pazienti e sono
incaricati di trattare dati personali idonei a rivelare lo stato di salute,
a rendere noti i medesimi dati all'interessato o ai soggetti di cui
all'articolo 82, comma 2, lettera a). L’atto di incarico individua
appropriate modalità e cautele rapportate al contesto nel quale è
effettuato il trattamento di dati.
FINALITA’
DI RILEVANTE INTERESSE PUBBLICO
Art. 85
(Compiti del Servizio sanitario
nazionale)
1. Fuori dei casi di cui al comma
2, si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli
20 e 21, le finalità che rientrano nei compiti del Servizio sanitario
nazionale e degli altri organismi sanitari pubblici relative alle seguenti
attività:
a) attività amministrative
correlate a quelle di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione dei
soggetti assistiti dal Servizio sanitario nazionale, ivi compresa
l'assistenza degli stranieri in Italia e dei cittadini italiani all'estero,
nonché di assistenza sanitaria erogata al personale navigante ed
aeroportuale;
b) programmazione, gestione,
controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria;
c) vigilanza sulle
sperimentazioni, farmacovigilanza, autorizzazione all'immissione in
commercio e all'importazione di medicinali e di altri prodotti di rilevanza
sanitaria;
d) attività certificatorie;
e) l'applicazione della normativa
in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro e di sicurezza e
salute della popolazione;
f) le attività amministrative
correlate ai trapianti d'organo e di tessuti, nonché alle trasfusioni di
sangue umano, anche in applicazione della legge 4 maggio 1990, n. 107;
g) instaurazione, gestione,
pianificazione e controllo dei rapporti tra l'amministrazione ed i soggetti
accreditati o convenzionati del Servizio sanitario nazionale.
2. Il comma 1 non si applica ai
trattamenti di dati idonei a rivelare lo stato di salute effettuati da
esercenti le professioni sanitarie o da organismi sanitari pubblici per
finalità di tutela della salute o dell’incolumità fisica dell’interessato,
di un terzo o della collettività, per i quali si osservano le disposizioni
relative al consenso dell’interessato o all’autorizzazione del Garante
ai sensi dell’articolo 76.
3. All’identificazione dei tipi
di dati idonei a rivelare lo stato di salute e di operazioni su essi
eseguibili è assicurata ampia pubblicità, anche tramite affissione di una
copia o di una guida illustrativa presso ciascuna azienda sanitaria e presso
gli studi dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta.
4. Il trattamento di dati
identificativi dell’interessato è lecito da parte dei soli soggetti che
perseguono direttamente le finalità di cui al comma 1. L’utilizzazione
delle diverse tipologie di dati è consentita ai soli incaricati, preposti,
caso per caso, alle specifiche fasi delle attività di cui al medesimo
comma, secondo il principio dell’indispensabilità dei dati di volta in
volta trattati.
Art. 86
(Altre finalità di rilevante
interesse pubblico)
1. Fuori dei casi di cui agli
articoli 76 e 85, si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi
degli articoli 20 e 21, le finalità, perseguite mediante trattamento di
dati sensibili e giudiziari, relative alle attività amministrative
correlate all’applicazione della disciplina in materia di:
a) tutela sociale della
maternità e di interruzione volontaria della gravidanza, con particolare
riferimento a quelle svolte per la gestione di consultori familiari e
istituzioni analoghe, per l'informazione, la cura e la degenza delle madri,
nonché per gli interventi di interruzione della gravidanza;
b) stupefacenti e sostanze
psicotrope, con particolare riferimento a quelle svolte al fine di
assicurare, anche avvalendosi di enti ed associazioni senza fine di lucro, i
servizi pubblici necessari per l'assistenza socio-sanitaria ai
tossicodipendenti, gli interventi anche di tipo preventivo previsti dalle
leggi e l’applicazione delle misure amministrative previste;
c) assistenza, integrazione
sociale e diritti delle persone handicappate effettuati, in particolare, al
fine di:
1) accertare l'handicap ed
assicurare la funzionalità dei servizi terapeutici e riabilitativi, di
aiuto personale e familiare, nonché interventi economici integrativi ed
altre agevolazioni;
2) curare l'integrazione sociale,
l'educazione, l'istruzione e l’informazione alla famiglia del portatore di
handicap, nonché il collocamento obbligatorio nei casi previsti dalla
legge;
3) realizzare comunità-alloggio
e centri socio riabilitativi;
4) curare la tenuta degli albi
degli enti e delle associazioni ed organizzazioni di volontariato impegnati
nel settore.
2. Ai trattamenti di cui al
presente articolo si applicano le disposizioni di cui all’articolo 85,
comma 4.
PRESCRIZIONI
MEDICHE
Art. 87
(Medicinali a carico del Servizio
sanitario nazionale)
1. Le ricette relative a
prescrizioni di medicinali a carico, anche parziale, del Servizio sanitario
nazionale sono redatte secondo il modello di cui al comma 2, conformato in
modo da permettere di risalire all'identità dell'interessato solo in caso
di necessità connesse al controllo della correttezza della prescrizione,
ovvero a fini di verifiche amministrative o per scopi epidemiologici e di
ricerca, nel rispetto delle norme deontologiche applicabili.
2. Il modello cartaceo per le
ricette di medicinali relative a prescrizioni di medicinali a carico, anche
parziale, del Servizio sanitario nazionale, di cui agli allegati 1, 3, 5 e 6
del decreto del Ministro della sanità 11 luglio 1988, n. 350, e al capitolo
2, paragrafo 2.2.2. del relativo disciplinare tecnico, è integrato da un
tagliando predisposto su carta o con tecnica di tipo copiativo e unito ai
bordi delle zone indicate nel comma 3.
3. Il tagliando di cui al comma 2
è apposto sulle zone del modello predisposte per l’indicazione delle
generalità e dell’indirizzo dell’assistito, in modo da consentirne la
visione solo per effetto di una momentanea separazione del tagliando
medesimo che risulti necessaria ai sensi dei commi 4 e 5.
4. Il tagliando può essere
momentaneamente separato dal modello di ricetta, e successivamente riunito
allo stesso, quando il farmacista lo ritiene indispensabile, mediante
sottoscrizione apposta sul tagliando, per una effettiva necessità connessa
al controllo della correttezza della prescrizione, anche per quanto riguarda
la corretta fornitura del farmaco.
5. Il tagliando può essere
momentaneamente separato nei modi di cui al comma 3 anche presso i
competenti organi per fini di verifica amministrativa sulla correttezza
della prescrizione, o da parte di soggetti legittimati a svolgere indagini
epidemiologiche o di ricerca in conformità alla legge, quando è
indispensabile per il perseguimento delle rispettive finalità.
6. Con decreto del Ministro della
salute, sentito il Garante, può essere individuata una ulteriore soluzione
tecnica diversa da quella indicata nel comma 1, basata sull’uso di una
fascetta adesiva o su altra tecnica equipollente relativa anche a modelli
non cartacei.
Art. 88
(Medicinali non a carico del
Servizio sanitario nazionale)
1. Nelle prescrizioni cartacee di
medicinali soggetti a prescrizione ripetibile non a carico, anche parziale,
del Servizio sanitario nazionale, le generalità dell’interessato non sono
indicate.
2. Nei casi di cui al comma 1 il
medico può indicare le generalità dell’interessato solo se ritiene
indispensabile permettere di risalire alla sua identità, per un’effettiva
necessità derivante dalle particolari condizioni del medesimo interessato o
da una speciale modalità di preparazione o di utilizzazione.
Art. 89
(Casi particolari)
1. Le disposizioni del presente
capo non precludono l’applicazione di disposizioni normative che prevedono
il rilascio di ricette che non identificano l’interessato o recanti
particolari annotazioni, contenute anche nel decreto-legge 17 febbraio 1998,
n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998, n. 94.
2. Nei casi in cui deve essere
accertata l’identità dell’interessato ai sensi del testo unico delle
leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope,
prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.
309, e successive modificazioni, le ricette sono conservate separatamente da
ogni altro documento che non ne richiede l’utilizzo.
DATI
GENETICI
Art. 90
(Trattamento dei dati genetici e
donatori di midollo osseo)
1. Il trattamento dei dati
genetici da chiunque effettuato è consentito nei soli casi previsti da
apposita autorizzazione rilasciata dal Garante sentito il Ministro della
salute, che acquisisce, a tal fine, il parere del Consiglio superiore di
sanità.
2. L’autorizzazione di cui al
comma 1 individua anche gli ulteriori elementi da includere nell’informativa
ai sensi dell’articolo 13, con particolare riguardo alla specificazione
delle finalità perseguite e dei risultati conseguibili anche in relazione
alle notizie inattese che possono essere conosciute per effetto del
trattamento dei dati e al diritto di opporsi al medesimo trattamento per
motivi legittimi.
3. Il donatore di midollo osseo,
ai sensi della legge 6 marzo 2001, n. 52, ha il diritto e il dovere di
mantenere l’anonimato sia nei confronti del ricevente sia nei confronti di
terzi.
DISPOSIZIONI
VARIE
Art. 91
(Dati trattati mediante carte)
1. Il trattamento in ogni forma
di dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale
eventualmente registrati su carte anche non elettroniche, compresa la carta
nazionale dei servizi, o trattati mediante le medesime carte è consentito
se necessario ai sensi
dell’articolo 3, nell’osservanza
di misure ed accorgimenti prescritti dal Garante nei modi di cui all’articolo
17.
Art. 92
Cartelle cliniche
1. Nei casi in cui organismi
sanitari pubblici e privati redigono e conservano una cartella clinica in
conformità alla disciplina applicabile, sono adottati opportuni
accorgimenti per assicurare la comprensibilità dei dati e per distinguere i
dati relativi al paziente da quelli eventualmente riguardanti altri
interessati, ivi comprese informazioni relative a nascituri.
2. Eventuali richieste di presa
visione o di rilascio di copia della cartella e dell’acclusa scheda di
dimissione ospedaliera da parte di soggetti diversi dall’interessato
possono essere accolte, in tutto o in parte, solo se la richiesta è
giustificata dalla documentata necessità:
a) di far valere o difendere un
diritto in sede giudiziaria ai sensi dell’articolo 26, comma 4, lettera
c), di rango pari a quello dell’interessato, ovvero consistente in un
diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e
inviolabile;
b) di tutelare, in conformità
alla disciplina sull’accesso ai documenti amministrativi, una situazione
giuridicamente rilevante di rango pari a quella dell’interessato, ovvero
consistente in un diritto della personalità o in un altro diritto o
libertà fondamentale e inviolabile.
Art. 93
(Certificato di assistenza al
parto)
1. Ai fini della dichiarazione di
nascita il certificato di assistenza al parto è sempre sostituito da una
semplice attestazione contenente i soli dati richiesti nei registri di
nascita. Si osservano, altresì, le disposizioni dell’articolo 109.
2. Il certificato di assistenza
al parto o la cartella clinica, ove comprensivi dei dati personali che
rendono identificabile la madre che abbia dichiarato di non voler essere
nominata avvalendosi della facoltà di cui all’articolo 30, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, possono
essere rilasciati in copia
integrale a chi vi abbia
interesse, in conformità alla legge, decorsi cento anni dalla formazione
del documento.
3. Durante il periodo di cui al
comma 2 la richiesta di accesso al certificato o alla cartella può essere
accolta relativamente ai dati relativi alla madre che abbia dichiarato di
non voler essere nominata, osservando le opportune cautele per evitare che
quest’ultima sia identificabile.
Art. 94
(Banche di dati, registri e
schedari in ambito sanitario)
1. Il trattamento di dati idonei
a rivelare lo stato di salute contenuti in banche di dati, schedari, archivi
o registri tenuti in ambito sanitario, è effettuato nel rispetto dell’articolo
3 anche presso banche di dati, schedari, archivi o registri già istituiti
alla data di entrata in vigore del presente codice e in riferimento ad
accessi di terzi previsti dalla disciplina vigente alla medesima data, in
particolare presso:
a) il registro nazionale dei casi
di mesotelioma asbesto-correlati istituito presso l’Istituto superiore per
la prevenzione e la sicurezza del lavoro (Ispesl), di cui all’articolo 1
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 dicembre 2002, n.
308;
b) la banca di dati in materia di
sorveglianza della malattia di Creutzfeldt-Jakob o delle varianti e sindromi
ad essa correlate, di cui al decreto del Ministro della salute in data 21
dicembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 8 del 10 gennaio 2002;
c) il registro nazionale delle
malattie rare di cui all’articolo 3 del decreto del Ministro della sanità
in data 18 maggio 2001, n. 279;
d) i registri dei donatori di
midollo osseo istituiti in applicazione della legge 6 marzo 2001, n. 52;
e) gli schedari dei donatori di
sangue di cui all’articolo 15 del decreto del Ministro della sanità in
data 26 gennaio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile
2001.
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