Art. 64
(Cittadinanza, immigrazione e
condizione dello straniero)
1. Si considerano di rilevante
interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità di
applicazione della disciplina in materia di cittadinanza, di immigrazione,
di asilo, di condizione dello straniero e del profugo e sullo stato di
rifugiato.
2. Nell’ambito delle finalità
di cui al comma 1 è ammesso, in particolare, il trattamento dei dati
sensibili e giudiziari indispensabili:
a) al rilascio e al rinnovo di
visti, permessi, attestazioni, autorizzazioni e documenti anche sanitari;
b) al riconoscimento del diritto
di asilo o dello stato di rifugiato, o all'applicazione della protezione
temporanea e di altri istituti o misure di carattere umanitario, ovvero
all'attuazione di obblighi di legge in materia di politiche migratorie;
c) in relazione agli obblighi dei
datori di lavoro e dei lavoratori, ai ricongiungimenti, all'applicazione
delle norme vigenti in materia di istruzione e di alloggio, alla
partecipazione alla vita pubblica e all'integrazione sociale.
3. Il presente articolo non si
applica ai trattamenti di dati sensibili e giudiziari effettuati in
esecuzione degli accordi e convenzioni di cui all’articolo 154, comma 2,
lettere a) e b), o comunque effettuati per finalità di difesa o di
sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione dei
reati, in base ad espressa disposizione di legge che prevede specificamente
il trattamento.
Art. 65
(Diritti politici e pubblicità
dell’attività di organi)
1. Si considerano di rilevante
interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità di
applicazione della disciplina in materia di:
a) elettorato attivo e passivo e
di esercizio di altri diritti politici, nel rispetto della segretezza del
voto, nonché di esercizio del mandato degli organi rappresentativi o di
tenuta degli elenchi dei giudici popolari;
b) documentazione dell’attività
istituzionale di organi pubblici.
2. I trattamenti dei dati
sensibili e giudiziari per le finalità di cui al comma 1 sono consentiti
per eseguire specifici compiti previsti da leggi o da regolamenti fra i
quali, in particolare, quelli concernenti:
a) lo svolgimento di
consultazioni elettorali e la verifica della relativa regolarità;
b) le richieste di referendum, le
relative consultazioni e la verifica delle relative regolarità;
c) l’accertamento delle cause
di ineleggibilità, incompatibilità o di decadenza, o di rimozione o
sospensione da cariche pubbliche, ovvero di sospensione o di scioglimento
degli organi;
d) l’esame di segnalazioni,
petizioni, appelli e di proposte di legge di iniziativa popolare, l’attività
di commissioni di inchiesta, il rapporto con gruppi politici;
e) la designazione e la nomina di
rappresentanti in commissioni, enti e uffici.
3. Ai fini del presente articolo,
è consentita la diffusione dei dati sensibili e giudiziari per le finalità
di cui al comma 1, lettera a), in particolare con riguardo alle
sottoscrizioni di liste, alla presentazione delle candidature, agli
incarichi in organizzazioni o associazioni politiche, alle cariche
istituzionali e agli organi eletti.
4. Ai fini del presente articolo,
in particolare, è consentito il trattamento di dati sensibili e giudiziari
indispensabili:
a) per la redazione di verbali e
resoconti dell’attività di assemblee rappresentative, commissioni e di
altri organi collegiali o assembleari;
b) per l’esclusivo svolgimento
di una funzione di controllo, di indirizzo politico o di sindacato ispettivo
e per l’accesso a documenti riconosciuto dalla legge e dai regolamenti
degli organi interessati per esclusive finalità direttamente connesse all’espletamento
di un mandato elettivo.
5. I dati sensibili e giudiziari
trattati per le finalità di cui al comma 1 possono essere comunicati e
diffusi nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti. Non è comunque
consentita la divulgazione dei dati sensibili e giudiziari che non risultano
indispensabili per assicurare il rispetto del principio di pubblicità dell’attività
istituzionale, fermo restando il divieto di diffusione dei dati idonei a
rivelare lo stato di salute.
Art. 66
(Materia tributaria e doganale)
1. Si considerano di rilevante
interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le attività dei
soggetti pubblici dirette all’ applicazione, anche tramite i loro
concessionari, delle disposizioni in materia di tributi, in relazione ai
contribuenti, ai sostituti e ai responsabili di imposta, nonché in materia
di deduzioni e detrazioni e per l'applicazione delle disposizioni la cui
esecuzione è affidata alle dogane.
2. Si considerano inoltre di
rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le attività
dirette, in materia di imposte, alla prevenzione e repressione delle
violazioni degli obblighi e alla adozione dei provvedimenti previsti da
leggi, regolamenti o dalla normativa comunitaria, nonché al controllo e
alla esecuzione forzata dell'esatto adempimento di tali obblighi, alla
effettuazione dei rimborsi, alla destinazione di quote d'imposta, e quelle
dirette alla gestione ed alienazione di immobili statali, all'inventario e
alla qualificazione degli immobili e alla conservazione dei registri
immobiliari.
Art. 67
(Attività di controllo e
ispettive)
1. Si considerano di rilevante
interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità di:
a) verifica della legittimità,
del buon andamento, dell'imparzialità dell'attività amministrativa,
nonché della rispondenza di detta attività a requisiti di razionalità,
economicità, efficienza ed efficacia per le quali sono, comunque,
attribuite dalla legge a soggetti pubblici funzioni di controllo, di
riscontro ed ispettive nei confronti di altri soggetti;
b) accertamento, nei limiti delle
finalità istituzionali, con riferimento a dati sensibili e giudiziari
relativi ad esposti e petizioni, ovvero ad atti di controllo o di sindacato
ispettivo di cui all'articolo 65, comma 4.
Art. 68
(Benefici economici ed
abilitazioni)
1. Si considerano di rilevante
interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità di
applicazione della disciplina in materia di concessione, liquidazione,
modifica e revoca di benefici economici, agevolazioni, elargizioni, altri
emolumenti e abilitazioni.
2. Si intendono ricompresi fra i
trattamenti regolati dal presente articolo anche quelli indispensabili in
relazione:
a) alle comunicazioni,
certificazioni ed informazioni previste dalla normativa antimafia;
b) alle elargizioni di contributi
previsti dalla normativa in materia di usura e di vittime di richieste
estorsive;
c) alla corresponsione delle
pensioni di guerra o al riconoscimento di benefici in favore di perseguitati
politici e di internati in campo di sterminio e di loro congiunti;
d) al riconoscimento di benefici
connessi all'invalidità civile;
e) alla concessione di contributi
in materia di formazione professionale;
f) alla concessione di
contributi, finanziamenti, elargizioni ed altri benefici previsti dalla
legge, dai regolamenti o dalla normativa comunitaria, anche in favore di
associazioni, fondazioni ed enti;
g) al riconoscimento di esoneri,
agevolazioni o riduzioni tariffarie o economiche, franchigie, o al rilascio
di concessioni anche radiotelevisive, licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed
altri titoli abilitativi previsti dalla legge, da un regolamento o dalla
normativa comunitaria.
3. Il trattamento può
comprendere la diffusione nei soli casi in cui ciò è indispensabile per la
trasparenza delle attività indicate nel presente articolo, in conformità
alle leggi, e per finalità di vigilanza e di controllo conseguenti alle
attività medesime, fermo restando il divieto di diffusione dei dati idonei
a rivelare lo stato di salute.
Art. 69
(Onorificenze, ricompense e
riconoscimenti)
1. Si considerano di rilevante
interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità di
applicazione della disciplina in materia di conferimento di onorificenze e
ricompense, di riconoscimento della personalità giuridica di associazioni,
fondazioni ed enti, anche di culto, di accertamento dei requisiti di
onorabilità e di professionalità per le nomine, per i profili di
competenza del soggetto pubblico, ad uffici anche di culto e a cariche
direttive di persone giuridiche, imprese e di istituzioni scolastiche non
statali, nonché di rilascio e revoca di autorizzazioni o abilitazioni, di
concessione di patrocini, patronati e premi di rappresentanza, di adesione a
comitati d'onore e di ammissione a cerimonie ed incontri istituzionali.
Art. 70
(Volontariato e obiezione di
coscienza)
1. Si considerano di rilevante
interesse pubblico, ai sensi dell’articolo 20 e 21, le finalità di
applicazione della disciplina in materia di rapporti tra i soggetti pubblici
e le organizzazioni di volontariato, in particolare per quanto riguarda l’elargizione
di contributi finalizzati al loro sostegno, la tenuta di registri generali
delle medesime organizzazioni e la cooperazione internazionale.
2. Si considerano, altresì, di
rilevante interesse pubblico le finalità di applicazione della legge 8
luglio 1998, n. 230, e delle altre disposizioni di legge in materia di
obiezione di coscienza.
Art. 71
(Attività sanzionatorie e di
tutela)
1. Si considerano di rilevante
interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità:
a) di applicazione delle norme in
materia di sanzioni amministrative e ricorsi;
b) volte a far valere il diritto
di difesa in sede amministrativa o giudiziaria, anche da parte di un terzo,
anche ai sensi dell’articolo 391-quater del codice di procedura penale, o
direttamente connesse alla riparazione di un errore giudiziario o in caso di
violazione del termine ragionevole del processo o di un'ingiusta restrizione
della libertà personale.
2. Quando il trattamento concerne
dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale, il trattamento
è consentito se il diritto da far valere o difendere, di cui alla lettera
b) del comma 1, è di rango almeno pari a quello dell'interessato, ovvero
consiste in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà
fondamentale e inviolabile.
Art. 72
(Rapporti con enti di culto)
1. Si considerano di rilevante
interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità relative
allo svolgimento dei rapporti istituzionali con enti di culto, confessioni
religiose e comunità religiose.
Art. 73
(Altre finalità in ambito
amministrativo e sociale)
1. Si considerano di rilevante
interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, nell’ambito delle
attività che la legge demanda ad un soggetto pubblico, le finalità
socio-assistenziali, con particolare riferimento a:
a) interventi di sostegno
psico-sociale e di formazione in favore di giovani o di altri soggetti che
versano in condizioni di disagio sociale, economico o familiare;
b) interventi anche di rilievo
sanitario in favore di soggetti bisognosi o non autosufficienti o incapaci,
ivi compresi i servizi di assistenza economica o domiciliare, di
telesoccorso, accompagnamento e trasporto;
c) assistenza nei confronti di
minori, anche in relazione a vicende giudiziarie;
d) indagini psico-sociali
relative a provvedimenti di adozione anche internazionale;
e) compiti di vigilanza per
affidamenti temporanei;
f) iniziative di vigilanza e di
sostegno in riferimento al soggiorno di nomadi;
g) interventi in tema di barriere
architettoniche.
2. Si considerano, altresì, di
rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, nell’ambito
delle attività che la legge demanda ad un soggetto pubblico, le finalità:
a) di gestione di asili nido;
b) concernenti la gestione di
mense scolastiche o la fornitura di sussidi, contributi e materiale
didattico;
c) ricreative o di promozione
della cultura e dello sport, con particolare riferimento all’organizzazione
di soggiorni, mostre, conferenze e manifestazioni sportive o all’uso di
beni immobili o all’occupazione di suolo pubblico;
d) di assegnazione di alloggi di
edilizia residenziale pubblica;
e) relative alla leva militare;
f) di polizia amministrativa
anche locale, salvo quanto previsto dall’articolo 53, con particolare
riferimento ai servizi di igiene, di polizia mortuaria e ai controlli in
materia di ambiente, tutela delle risorse idriche e difesa del suolo;
g) degli uffici per le relazioni
con il pubblico;
h) in materia di protezione
civile;
i) di supporto al collocamento e
all’avviamento al lavoro, in particolare a cura di centri di iniziativa
locale per l’occupazione e di sportelli-lavoro;
l) dei difensori civici regionali
e locali.