TRATTAMENTI
IN AMBITO GIUDIZIARIO
PROFILI
GENERALI
Art. 46
(Titolari dei trattamenti)
1. Gli uffici giudiziari di ogni
ordine e grado, il Consiglio superiore della magistratura, gli altri organi
di autogoverno e il Ministero della giustizia sono titolari dei trattamenti
di dati personali relativi alle rispettive attribuzioni conferite per legge
o regolamento.
2. Con decreto del Ministro della
giustizia sono individuati, nell’allegato C) al presente codice, i
trattamenti non occasionali di cui al comma 1 effettuati con strumenti
elettronici, relativamente a banche di dati centrali od oggetto di
interconnessione tra più uffici o titolari. I provvedimenti con cui il
Consiglio superiore della magistratura e gli altri organi di autogoverno di
cui al comma 1 individuano i medesimi trattamenti da essi effettuati sono
riportati nell’allegato C) con decreto del Ministro della giustizia.
Art. 47
(Trattamenti per ragioni di
giustizia)
1. In caso di trattamento di dati
personali effettuato presso uffici giudiziari di ogni ordine e grado, presso
il Consiglio superiore della magistratura, gli altri organi di autogoverno e
il Ministero della giustizia, non si applicano, se il trattamento è
effettuato per ragioni di giustizia, le seguenti disposizioni del codice:
a) articoli 9, 10, 12, 13 e 16,
da 18 a 22, 37, 38, commi da 1 a 5, e da 39 a 45;
b) articoli da 145 a 151.
2. Agli effetti del presente
codice si intendono effettuati per ragioni di giustizia i trattamenti di
dati personali direttamente correlati alla trattazione giudiziaria di affari
e di controversie, o che, in materia di trattamento giuridico ed economico
del personale di magistratura, hanno una diretta incidenza sulla funzione
giurisdizionale, nonché le attività ispettive su uffici giudiziari. Le
medesime ragioni di giustizia non ricorrono per l’ordinaria attività
amministrativo-gestionale di personale, mezzi o strutture, quando non è
pregiudicata la segretezza di atti direttamente connessi alla predetta
trattazione.
Art. 48
(Banche di dati di uffici
giudiziari)
1. Nei casi in cui l’autorità
giudiziaria di ogni ordine e grado può acquisire in conformità alle
vigenti disposizioni processuali dati, informazioni, atti e documenti da
soggetti pubblici, l’acquisizione può essere effettuata anche per via
telematica. A tale fine gli uffici giudiziari possono avvalersi delle
convenzioni-tipo stipulate dal Ministero della giustizia con soggetti
pubblici, volte ad agevolare la consultazione da parte dei medesimi uffici,
mediante reti di comunicazione elettronica, di pubblici registri, elenchi,
schedari e banche di dati, nel rispetto delle pertinenti disposizioni e dei
principi di cui agli articoli 3 e 11 del presente codice.
Art. 49
(Disposizioni di attuazione)
1. Con decreto del Ministro della
giustizia sono adottate, anche ad integrazione del decreto del Ministro di
grazia e giustizia 30 settembre 1989, n. 334, le disposizioni regolamentari
necessarie per l’attuazione dei principi del presente codice nella materia
penale e civile.
MINORI
Art. 50
(Notizie o immagini relative a
minori)
1. Il divieto di cui all’articolo
13 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, di
pubblicazione e divulgazione con qualsiasi mezzo di notizie o immagini
idonee a consentire l’identificazione di un minore si osserva anche in
caso di coinvolgimento a qualunque titolo del minore in procedimenti
giudiziari in materie diverse da quella penale.
INFORMATICA
GIURIDICA
Art. 51
(Principi generali)
1. Fermo restando quanto previsto
dalle disposizioni processuali concernenti la visione e il rilascio di
estratti e di copie di atti e documenti, i dati identificativi delle
questioni pendenti dinanzi all’autorità giudiziaria di ogni ordine e
grado sono resi accessibili a chi vi abbia interesse anche mediante reti di
comunicazione elettronica, ivi compreso il sito istituzionale della medesima
autorità nella rete Internet.
2. Le sentenze e le altre
decisioni dell’autorità giudiziaria di ogni ordine e grado depositate in
cancelleria o segreteria sono rese accessibili anche attraverso il sistema
informativo e il sito istituzionale della medesima autorità nella rete
Internet, osservando le cautele previste dal presente capo.
Art. 52
(Dati identificativi degli
interessati)
1. Fermo restando quanto previsto
dalle disposizioni concernenti la redazione e il contenuto di sentenze e di
altri provvedimenti giurisdizionali dell’autorità giudiziaria di ogni
ordine e grado, l’interessato può chiedere per motivi legittimi, con
richiesta depositata nella cancelleria o segreteria dell’ufficio che
procede prima che sia definito il relativo grado di giudizio, che sia
apposta a cura della medesima cancelleria o segreteria, sull’originale
della sentenza o del provvedimento, un’annotazione volta a precludere, in
caso di riproduzione della sentenza o provvedimento in qualsiasi forma, per
finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti
elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l’indicazione
delle generalità e di altri dati identificativi del medesimo interessato
riportati sulla sentenza o provvedimento.
2. Sulla richiesta di cui al
comma 1 provvede in calce con decreto, senza ulteriori formalità, l’autorità
che pronuncia la sentenza o adotta il provvedimento. La medesima autorità
può disporre d’ufficio che sia apposta l’annotazione di cui al comma 1,
a tutela dei diritti o della dignità degli interessati.
3. Nei casi di cui ai commi 1 e
2, all’atto del deposito della sentenza o provvedimento, la cancelleria o
segreteria vi appone e sottoscrive anche con timbro la seguente annotazione,
recante l’indicazione degli estremi del presente articolo: “In caso di
diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi di.....”.
4. In caso di diffusione anche da
parte di terzi di sentenze o di altri provvedimenti recanti l’annotazione
di cui al comma 2, o delle relative massime giuridiche, è omessa l’indicazione
delle generalità e degli altri dati identificativi dell’interessato.
5. Fermo restando quanto previsto
dall’articolo 734-bis del codice penale relativamente alle persone offese
da atti di violenza sessuale, chiunque diffonde sentenze o altri
provvedimenti giurisdizionali dell’autorità giudiziaria di ogni ordine e
grado è tenuto ad omettere in ogni caso, anche in mancanza dell’annotazione
di cui al comma 2, le generalità, altri dati identificativi o altri dati
anche relativi a terzi dai quali può desumersi anche indirettamente l’identità
di minori, oppure delle parti nei procedimenti in materia di rapporti di
famiglia e di stato delle persone.
6. Le disposizioni di cui al
presente articolo si applicano anche in caso di deposito di lodo ai sensi
dell’articolo 825 del codice di procedura civile. La parte può formulare
agli arbitri la richiesta di cui al comma 1 prima della pronuncia del lodo e
gli arbitri appongono sul lodo l’annotazione di cui al comma 3, anche ai
sensi del comma 2. Il collegio arbitrale costituito presso la camera
arbitrale per i lavori pubblici ai sensi dell’articolo 32 della legge 11
febbraio 1994, n. 109, provvede in modo analogo in caso di richiesta di una
parte.
7. Fuori dei casi indicati nel
presente articolo è ammessa la diffusione in ogni forma del contenuto anche
integrale di sentenze e di altri provvedimenti giurisdizionali.
TRATTAMENTI
DA PARTE DI FORZE DI POLIZIA
PROFILI
GENERALI
Art. 53
(Ambito applicativo e titolari
dei trattamenti)
1. Al trattamento di dati
personali effettuato dal Centro elaborazione dati del Dipartimento di
pubblica sicurezza o da forze di polizia sui dati destinati a confluirvi in
base alla legge, ovvero da organi di pubblica sicurezza o altri soggetti
pubblici per finalità di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica,
prevenzione, accertamento o repressione dei reati, effettuati in base ad
espressa disposizione di legge che preveda specificamente il trattamento,
non si applicano le seguenti disposizioni del codice:
a) articoli 9, 10, 12, 13 e 16,
da 18 a 22, 37, 38, commi da 1 a 5, e da 39 a 45;
b) articoli da 145 a 151.
2. Con decreto del Ministro dell’interno
sono individuati, nell’allegato C) al presente codice, i trattamenti non
occasionali di cui al comma 1 effettuati con strumenti elettronici, e i
relativi titolari.
Art. 54
(Modalità di trattamento e
flussi di dati)
1. Nei casi in cui le autorità
di pubblica sicurezza o le forze di polizia possono acquisire in conformità
alle vigenti disposizioni di legge o di regolamento dati, informazioni, atti
e documenti da altri soggetti, l’acquisizione può essere effettuata anche
per via telematica. A tal fine gli organi o uffici interessati possono
avvalersi di convenzioni volte ad agevolare la consultazione da parte dei
medesimi organi o uffici, mediante reti di comunicazione elettronica, di
pubblici registri, elenchi, schedari e banche di dati, nel rispetto delle
pertinenti disposizioni e dei principi di cui agli articoli 3 e 11. Le
convenzioni-tipo sono adottate dal Ministero dell'interno, su conforme
parere del Garante, e stabiliscono le modalità dei collegamenti e degli
accessi anche al fine di assicurare l'accesso selettivo ai soli dati
necessari al perseguimento delle finalità di cui all’articolo 53.
2. I dati trattati per le
finalità di cui al medesimo articolo 53 sono conservati separatamente da
quelli registrati per finalità amministrative che non richiedono il loro
utilizzo.
3. Fermo restando quanto previsto
dall’articolo 11, il Centro elaborazioni dati di cui all'articolo 53
assicura l’aggiornamento periodico e la pertinenza e non eccedenza dei
dati personali trattati anche attraverso interrogazioni autorizzate del
casellario giudiziale
e del casellario dei carichi
pendenti del Ministero della giustizia di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, o di altre banche di dati di
forze di polizia, necessarie per le finalità di cui all'articolo 53.
4. Gli organi, uffici e comandi
di polizia verificano periodicamente i requisiti di cui all’articolo 11 in
riferimento ai dati trattati anche senza l’ausilio di strumenti
elettronici, e provvedono al loro aggiornamento anche sulla base delle
procedure adottate dal Centro elaborazioni dati ai sensi del comma 3, o, per
i trattamenti effettuati senza l’ausilio di strumenti elettronici,
mediante annotazioni o integrazioni dei documenti che li contengono.
Art. 55
(Particolari tecnologie)
1. Il trattamento di dati
personali che implica maggiori rischi di un danno all’interessato, con
particolare riguardo a banche di dati genetici o biometrici, a tecniche
basate su dati relativi all’ubicazione, a banche di dati basate su
particolari tecniche di elaborazione delle informazioni e all’introduzione
di particolari tecnologie, è effettuato nel rispetto delle misure e degli
accorgimenti a garanzia dell’interessato prescritti ai sensi dell’articolo
17 sulla base di preventiva comunicazione ai sensi dell’articolo 39.
Art. 56
(Tutela dell’interessato)
1. Le disposizioni di cui all’articolo
10, commi 3, 4 e 5, della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive
modificazioni, si applicano anche, oltre che ai dati destinati a confluire
nel Centro elaborazione dati di cui all’articolo 53, a dati trattati con l’ausilio
di strumenti elettronici da organi, uffici o comandi di polizia.
Art. 57
(Disposizioni di attuazione)
1. Con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro della
giustizia, sono individuate le modalità di attuazione dei principi del
presente codice relativamente al trattamento dei dati effettuato per le
finalità di cui all’articolo 53 dal Centro elaborazioni dati e da organi,
uffici o comandi di polizia, anche ad integrazione e modifica del decreto
del Presidente della Repubblica 3 maggio 1982, n. 378, e in attuazione della
Raccomandazione R (87) 15 del Consiglio d’Europa del 17 settembre 1987, e
successive modificazioni. Le modalità sono individuate con particolare
riguardo:
a) al principio secondo cui la
raccolta dei dati è correlata alla specifica finalità perseguita, in
relazione alla prevenzione di un pericolo concreto o alla repressione di
reati, in particolare per quanto riguarda i trattamenti effettuati per
finalità di analisi;
b) all’aggiornamento periodico
dei dati, anche relativi a valutazioni effettuate in base alla legge, alle
diverse modalità relative ai dati trattati senza l’ausilio di strumenti
elettronici e alle modalità per rendere conoscibili gli aggiornamenti da
parte di altri organi e uffici cui i dati sono stati in precedenza
comunicati;
c) ai presupposti per effettuare
trattamenti per esigenze temporanee o collegati a situazioni particolari,
anche ai fini della verifica dei requisiti dei dati ai sensi dell’articolo
11, dell’individuazione delle categorie di interessati e della
conservazione separata da altri dati che non richiedono il loro utilizzo;
d) all’individuazione di
specifici termini di conservazione dei dati in relazione alla natura dei
dati o agli strumenti utilizzati per il loro trattamento, nonché alla
tipologia dei procedimenti nell’ambito dei quali essi sono trattati o i
provvedimenti sono adottati;
e) alla comunicazione ad altri
soggetti, anche all’estero o per l’esercizio di un diritto o di un
interesse legittimo, e alla loro diffusione, ove necessaria in conformità
alla legge;
f) all’uso di particolari
tecniche di elaborazione e di ricerca delle informazioni, anche mediante il
ricorso a sistemi di indice.
DIFESA
E SICUREZZA DELLO STATO
PROFILI
GENERALI
Art. 58
(Disposizioni applicabili)
1. Ai trattamenti effettuati
dagli organismi di cui agli articoli 3, 4 e 6 della legge 24 ottobre 1977,
n. 801, ovvero sui dati coperti da segreto di Stato ai sensi dell’articolo
12 della medesima legge, le disposizioni del presente codice si applicano
limitatamente a quelle previste negli articoli da 1 a 6, 11, 14, 15, 31, 33,
58, 154, 160 e 169.
2. Ai trattamenti effettuati da
soggetti pubblici per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato, in
base ad espresse disposizioni di legge che prevedano specificamente il
trattamento, le disposizioni del presente codice si applicano limitatamente
a quelle indicate nel comma 1, nonché alle disposizioni di cui agli
articoli 37, 38 e 163.
3. Le misure di sicurezza
relative ai dati trattati dagli organismi di cui al comma 1 sono stabilite e
periodicamente aggiornate con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, con l’osservanza delle norme che regolano la materia.
4. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri sono individuate le modalità di applicazione delle
disposizioni applicabili del presente codice in riferimento alle tipologie
di dati, di interessati, di operazioni di trattamento eseguibili e di
incaricati, anche in relazione all’aggiornamento e alla conservazione.
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