MISURE
MINIME DI SICUREZZA
Art. 33 (Misure minime)
1. Nel quadro dei più generali
obblighi di sicurezza di cui all’articolo 31, o previsti da speciali
disposizioni, i titolari del trattamento sono comunque tenuti ad adottare le
misure minime individuate nel presente capo o ai sensi dell’articolo 58,
comma 3, volte ad assicurare un livello minimo di protezione dei dati
personali.
Art. 34 (Trattamenti con
strumenti elettronici)
1. Il trattamento di dati
personali effettuato con strumenti elettronici è consentito solo se sono
adottate, nei modi previsti dal disciplinare tecnico contenuto nell’allegato
B), le seguenti misure minime:
a) autenticazione informatica;
b) adozione di procedure di
gestione delle credenziali di autenticazione;
c) utilizzazione di un sistema di
autorizzazione;
d) aggiornamento periodico dell’individuazione
dell’ambito del trattamento consentito ai singoli incaricati e addetti
alla gestione o alla manutenzione degli strumenti elettronici;
e) protezione degli strumenti
elettronici e dei dati rispetto a trattamenti illeciti di dati, ad accessi
non consentiti e a determinati programmi informatici;
f) adozione di procedure per la
custodia di copie di sicurezza, il ripristino della disponibilità dei dati
e dei sistemi;
g) tenuta di un aggiornato
documento programmatico sulla sicurezza;
h) adozione di tecniche di
cifratura o di codici identificativi per determinati trattamenti di dati
idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale effettuati da
organismi sanitari.
Art. 35 (Trattamenti senza l’ausilio
di strumenti elettronici)
1. Il trattamento di dati
personali effettuato senza l’ausilio di strumenti elettronici è
consentito solo se sono adottate, nei modi previsti dal disciplinare tecnico
contenuto nell’allegato B), le seguenti misure minime:
Art. 36 (Adeguamento)
a) aggiornamento periodico dell’individuazione
dell’ambito del trattamento consentito ai singoli incaricati o alle unità
organizzative;
b) previsione di procedure per un’idonea
custodia di atti e documenti affidati agli incaricati per lo svolgimento dei
relativi compiti;
c) previsione di procedure per la
conservazione di determinati atti in archivi ad accesso selezionato e
disciplina delle modalità di accesso finalizzata all’identificazione
degli incaricati.
1. Il disciplinare tecnico di cui
all’allegato B), relativo alle misure minime di cui al presente capo, è
aggiornato periodicamente con decreto del Ministro della giustizia di
concerto con il Ministro per le innovazioni e le tecnologie, in relazione
all'evoluzione tecnica e all'esperienza maturata nel settore.
ADEMPIMENTI
Art. 37 (Notificazione del
trattamento)
1. Il titolare notifica al
Garante il trattamento di dati personali cui intende procedere, solo se il
trattamento riguarda:
a) dati genetici, biometrici o
dati che indicano la posizione geografica di persone od oggetti mediante una
rete di comunicazione elettronica;
b) dati idonei a rivelare lo
stato di salute e la vita sessuale, trattati a fini di procreazione
assistita, prestazione di servizi sanitari per via telematica relativi a
banche di dati o alla fornitura di beni, indagini epidemiologiche,
rilevazione di malattie mentali, infettive e diffusive, sieropositività,
trapianto di organi e tessuti e monitoraggio della spesa sanitaria;
c) dati idonei a rivelare la vita
sessuale o la sfera psichica trattati da associazioni, enti od organismi
senza scopo di lucro, anche non riconosciuti, a carattere politico,
filosofico, religioso o sindacale;
d) dati trattati con l’ausilio
di strumenti elettronici volti a definire il profilo o la personalità dell’interessato,
o ad analizzare abitudini o scelte di consumo, ovvero a monitorare l’utilizzo
di servizi di comunicazione elettronica con esclusione dei trattamenti
tecnicamente indispensabili per fornire i servizi medesimi agli utenti;
e) dati sensibili registrati in
banche di dati a fini di selezione del personale per conto terzi, nonché
dati sensibili utilizzati per sondaggi di opinione, ricerche di mercato e
altre ricerche campionarie;
f) dati registrati in apposite
banche di dati gestite con strumenti elettronici e relative al rischio sulla
solvibilità economica, alla situazione patrimoniale, al corretto
adempimento di obbligazioni, a comportamenti illeciti o fraudolenti.
2. Il Garante può individuare
altri trattamenti suscettibili di recare pregiudizio ai diritti e alle
libertà dell’interessato, in ragione delle relative modalità o della
natura dei dati personali, con proprio provvedimento adottato anche ai sensi
dell’articolo 17. Con analogo provvedimento pubblicato sulla Gazzetta
ufficiale della Repubblica italiana il Garante può anche individuare, nell’ambito
dei trattamenti di cui al comma 1, eventuali trattamenti non suscettibili di
recare detto pregiudizio e pertanto sottratti all’obbligo di
notificazione.
3. La notificazione è effettuata
con unico atto anche quando il trattamento comporta il trasferimento all’estero
dei dati.
4. Il Garante inserisce le
notificazioni ricevute in un registro dei trattamenti accessibile a chiunque
e determina le modalità per la sua consultazione gratuita per via
telematica, anche mediante convenzioni con soggetti pubblici o presso il
proprio Ufficio. Le notizie
accessibili tramite la
consultazione del registro possono essere trattate per esclusive finalità
di applicazione della disciplina in materia di protezione dei dati
personali.
Art. 38 (Modalità di
notificazione)
1. La notificazione del
trattamento è presentata al Garante prima dell’inizio del trattamento ed
una sola volta, a prescindere dal numero delle operazioni e della durata del
trattamento da effettuare, e può anche riguardare uno o più trattamenti
con finalità correlate.
2. La notificazione è
validamente effettuata solo se è trasmessa per via telematica utilizzando
il modello predisposto dal Garante e osservando le prescrizioni da questi
impartite, anche per quanto riguarda le modalità di sottoscrizione con
firma digitale e di conferma del ricevimento della notificazione.
3. Il Garante favorisce la
disponibilità del modello per via telematica e la notificazione anche
attraverso convenzioni stipulate con soggetti autorizzati in base alla
normativa vigente, anche presso associazioni di categoria e ordini
professionali.
4. Una nuova notificazione è
richiesta solo anteriormente alla cessazione del trattamento o al mutamento
di taluno degli elementi da indicare nella notificazione medesima.
5. Il Garante può individuare
altro idoneo sistema per la notificazione in riferimento a nuove soluzioni
tecnologiche previste dalla normativa vigente.
6. Il titolare del trattamento
che non è tenuto alla notificazione al Garante ai sensi dell’articolo 37
fornisce le notizie contenute nel modello di cui al comma 2 a chi ne fa
richiesta, salvo che il trattamento riguardi pubblici registri, elenchi,
atti o documenti conoscibili da chiunque.
Art. 39 (Obblighi di
comunicazione)
1. Il titolare del trattamento è
tenuto a comunicare previamente al Garante le seguenti circostanze:
a) comunicazione di dati
personali da parte di un soggetto pubblico ad altro soggetto pubblico non
prevista da una norma di legge o di regolamento, effettuata in qualunque
forma anche mediante convenzione;
b) trattamento di dati idonei a
rivelare lo stato di salute previsto dal programma di ricerca biomedica o
sanitaria di cui all’articolo 110, comma 1, primo periodo.
2. I trattamenti oggetto di
comunicazione ai sensi del comma 1 possono essere iniziati decorsi
quarantacinque giorni dal ricevimento della comunicazione salvo diversa
determinazione anche successiva del Garante.
3. La comunicazione di cui al
comma 1 è inviata utilizzando il modello predisposto e reso disponibile dal
Garante, e trasmessa a quest’ultimo per via telematica osservando le
modalità di sottoscrizione con firma digitale e conferma del ricevimento di
cui all’articolo 38, comma 2, oppure mediante telefax o lettera
raccomandata.
Art. 40 (Autorizzazioni generali)
1. Le disposizioni del presente
codice che prevedono un’autorizzazione del Garante sono applicate anche
mediante il rilascio di autorizzazioni relative a determinate categorie di
titolari o di trattamenti, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
1. Il titolare del trattamento
che rientra nell’ambito di applicazione di un’autorizzazione rilasciata
ai sensi dell’articolo 40 non è tenuto a presentare al Garante una
richiesta di autorizzazione se il trattamento che intende effettuare è
conforme alle relative prescrizioni.
2. Se una richiesta di
autorizzazione riguarda un trattamento autorizzato ai sensi dell’articolo
40 il Garante può provvedere comunque sulla richiesta se le specifiche
modalità del trattamento lo giustificano.
Art. 41 (Richieste di
autorizzazione)
3. L’eventuale richiesta di
autorizzazione è formulata utilizzando esclusivamente il modello
predisposto e reso disponibile dal Garante e trasmessa a quest’ultimo per
via telematica, osservando le modalità di sottoscrizione e conferma del
ricevimento di cui all’articolo 38, comma 2. La medesima richiesta e l’autorizzazione
possono essere trasmesse anche mediante telefax o lettera raccomandata.
4. Se il richiedente è invitato
dal Garante a fornire informazioni o ad esibire documenti, il termine di
quarantacinque giorni di cui all'articolo 26, comma 2, decorre dalla data di
scadenza del termine fissato per l'adempimento richiesto.
5. In presenza di particolari
circostanze, il Garante può rilasciare un'autorizzazione provvisoria a
tempo determinato.
TRASFERIMENTO
DEI DATI ALL’ESTERO
Art. 42 (Trasferimenti all’interno
dell’Unione europea)
1. Le disposizioni del presente
codice non possono essere applicate in modo tale da restringere o vietare la
libera circolazione dei dati personali fra gli Stati membri dell’Unione
europea, fatta salva l’adozione, in conformità allo stesso codice, di
eventuali provvedimenti in caso di trasferimenti di dati effettuati al fine
di eludere le medesime disposizioni.
Art. 43 (Trasferimenti consentiti
in Paesi terzi)
1. Il trasferimento anche
temporaneo fuori del territorio dello Stato, con qualsiasi forma o mezzo, di
dati personali oggetto di trattamento, se diretto verso un Paese non
appartenente all’Unione europea è consentito quando:
a) l'interessato ha manifestato
il proprio consenso espresso o, se si tratta di dati sensibili, in forma
scritta;
b) è necessario per l'esecuzione
di obblighi derivanti da un contratto del quale è parte l'interessato o per
adempiere, prima della conclusione del contratto, a specifiche richieste
dell’interessato, ovvero per la conclusione o per l'esecuzione di un
contratto stipulato a favore dell'interessato;
c) è necessario per la
salvaguardia di un interesse pubblico rilevante individuato con legge o con
regolamento o, se il trasferimento riguarda dati sensibili o giudiziari,
specificato o individuato ai sensi degli articoli 20 e 21;
d) è necessario per la
salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica di un terzo. Se la
medesima finalità riguarda l’interessato e quest’ultimo non può
prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di
agire o per incapacità di intendere o di volere, il consenso è manifestato
da chi esercita legalmente la potestà, ovvero da un prossimo congiunto, da
un familiare, da un convivente o, in loro assenza, dal responsabile della
struttura presso cui dimora l’interessato. Si applica la disposizione di
cui all’articolo 82, comma 2;
e) è necessario ai fini dello
svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre
2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede
giudiziaria, sempre che i dati siano trasferiti esclusivamente per tali
finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento,
nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e
industriale;
f) è effettuato in accoglimento
di una richiesta di accesso ai documenti amministrativi, ovvero di una
richiesta di informazioni estraibili da un pubblico registro, elenco, atto o
documento conoscibile da chiunque, con l'osservanza delle norme che regolano
la materia;
g) è necessario, in conformità
ai rispettivi codici di deontologia di cui all’allegato A), per esclusivi
scopi scientifici o statistici, ovvero per esclusivi scopi storici presso
archivi privati dichiarati di notevole interesse storico ai sensi dell’articolo
6, comma 2, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, di approvazione
del testo unico in materia di beni culturali e ambientali o, secondo quanto
previsto dai medesimi codici, presso altri archivi privati;
h) il trattamento concerne dati
riguardanti persone giuridiche, enti o associazioni.
Art. 44 (Altri trasferimenti
consentiti)
1. Il trasferimento di dati
personali oggetto di trattamento, diretto verso un Paese non appartenente
all’Unione europea, è altresì consentito quando è autorizzato dal
Garante sulla base di adeguate garanzie per i diritti dell’interessato:
a) individuate dal Garante anche
in relazione a garanzie prestate con un contratto;
b) individuate con le decisioni
previste dagli articoli 25, paragrafo 6, e 26, paragrafo 4, della direttiva
95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, con le
quali la Commissione europea constata che un Paese non appartenente all’Unione
europea garantisce un livello di protezione adeguato o che alcune clausole
contrattuali offrono garanzie sufficienti.
Art. 45 (Trasferimenti vietati)
1. Fuori dei casi di cui agli
articoli 43 e 44, il trasferimento anche temporaneo fuori del territorio
dello Stato, con qualsiasi forma o mezzo, di dati personali oggetto di
trattamento, diretto verso un Paese non appartenente all’Unione europea,
è vietato quando l’ordinamento del Paese di destinazione o di transito
dei dati non assicura un livello di tutela delle persone adeguato. Sono
valutate anche le modalità del trasferimento e dei trattamenti previsti, le
relative finalità, la natura dei dati e le misure di sicurezza.
|