REGOLE
GENERALI PER IL TRATTAMENTO DEI DATI REGOLE PER
TUTTI I TRATTAMENTI
Art. 11 (Modalità del
trattamento e requisiti dei dati)
1. I dati personali oggetto di
trattamento sono:
a) trattati in modo lecito e
secondo correttezza;
b) raccolti e registrati per
scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni
del trattamento in termini compatibili con tali scopi;
c) esatti e, se necessario,
aggiornati;
d) pertinenti, completi e non
eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o
successivamente trattati;
e) conservati in una forma che
consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non
superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati
raccolti o successivamente trattati.
2. I dati personali trattati in
violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati
personali non possono essere utilizzati.
Art. 12 (Codici di deontologia e
di buona condotta)
1. Il Garante promuove nell’ambito
delle categorie interessate, nell’osservanza del principio di
rappresentatività e tenendo conto dei criteri direttivi delle
raccomandazioni del Consiglio d’Europa sul trattamento di dati personali,
la sottoscrizione di codici di deontologia e di buona condotta per
determinati settori, ne verifica la conformità alle leggi e ai regolamenti
anche attraverso l’esame di osservazioni di soggetti interessati e
contribuisce a garantirne la diffusione e il rispetto.
2. I codici sono pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana a cura del Garante e, con
decreto del Ministro della giustizia, sono riportati nell’allegato A) del
presente codice.
3. Il rispetto delle disposizioni
contenute nei codici di cui al comma 1 costituisce condizione essenziale per
la liceità e correttezza del trattamento dei dati personali effettuato da
soggetti privati e pubblici.
4. Le disposizioni del presente
articolo si applicano anche al codice di deontologia per i trattamenti di
dati per finalità giornalistiche promosso dal Garante nei modi di cui al
comma 1 e all’articolo 139.
Art. 13 (Informativa)
1. L'interessato o la persona
presso la quale sono raccolti i dati personali sono previamente informati
oralmente o per iscritto circa:
a) le finalità e le modalità
del trattamento cui sono destinati i dati;
b) la natura obbligatoria o
facoltativa del conferimento dei dati;
c) le conseguenze di un eventuale
rifiuto di rispondere;
d) i soggetti o le categorie di
soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono
venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, e l'ambito di
diffusione dei dati medesimi;
e) i diritti di cui all'articolo
7;
f) gli estremi identificativi del
titolare e, se designati, del rappresentante nel territorio dello Stato ai
sensi dell’articolo 5 e del responsabile. Quando il titolare ha designato
più responsabili è indicato almeno uno di essi, indicando il sito della
rete di comunicazione o le modalità attraverso le quali è conoscibile in
modo agevole l’elenco aggiornato dei responsabili. Quando è stato
designato un responsabile per il riscontro all’interessato in caso di
esercizio dei diritti di cui all’articolo 7, è indicato tale
responsabile.
2. L'informativa di cui al comma
1 contiene anche gli elementi previsti da specifiche disposizioni del
presente codice e può non comprendere gli elementi già noti alla persona
che fornisce i dati o la cui conoscenza può ostacolare in concreto
l'espletamento, da parte di un soggetto pubblico, di funzioni ispettive o di
controllo svolte per finalità di difesa o sicurezza dello Stato oppure di
prevenzione, accertamento o repressione di reati.
3. Il Garante può individuare
con proprio provvedimento modalità semplificate per l’informativa fornita
in particolare da servizi telefonici di assistenza e informazione al
pubblico.
4. Se i dati personali non sono
raccolti presso l’interessato, l’informativa di cui al comma 1,
comprensiva delle categorie di dati trattati, è data al medesimo
interessato all’atto della registrazione dei dati o, quando è prevista la
loro comunicazione, non oltre la prima comunicazione.
5. La disposizione di cui al
comma 4 non si applica quando:
a) i dati sono trattati in base
ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa
comunitaria;
b) i dati sono trattati ai fini
dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7
dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in
sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali
finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento;
c) l’informativa all’interessato
comporta un impiego di mezzi che il Garante, prescrivendo eventuali misure
appropriate, dichiari manifestamente
sproporzionati rispetto al
diritto tutelato, ovvero si riveli, a giudizio del Garante, impossibile.
Art. 14 (Definizione di profili e
della personalità dell’interessato)
1. Nessun atto o provvedimento
giudiziario o amministrativo che implichi una valutazione del comportamento
umano può essere fondato unicamente su un trattamento automatizzato di dati
personali volto a definire il profilo o la personalità dell'interessato.
2. L'interessato può opporsi ad
ogni altro tipo di determinazione adottata sulla base del trattamento di cui
al comma 1, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, lettera a), salvo che la
determinazione sia stata adottata in occasione della conclusione o
dell'esecuzione di un contratto, in accoglimento di una proposta
dell'interessato o sulla base di adeguate garanzie individuate dal presente
codice o da un provvedimento del Garante ai sensi dell’articolo 17.
Art. 15 (Danni cagionati per
effetto del trattamento)
1. Chiunque cagiona danno ad
altri per effetto del trattamento di dati personali è tenuto al
risarcimento ai sensi dell'articolo 2050 del codice civile.
2. Il danno non patrimoniale è
risarcibile anche in caso di violazione dell'articolo 11.
Art. 16 (Cessazione del
trattamento)
1. In caso di cessazione, per
qualsiasi causa, di un trattamento i dati sono:
a) distrutti;
b) ceduti ad altro titolare,
purché destinati ad un trattamento in termini compatibili agli scopi per i
quali i dati sono raccolti;
c) conservati per fini
esclusivamente personali e non destinati ad una comunicazione sistematica o
alla diffusione;
d) conservati o ceduti ad altro
titolare, per scopi storici, statistici o scientifici, in conformità alla
legge, ai regolamenti, alla normativa comunitaria e ai codici di deontologia
e di buona condotta sottoscritti ai sensi dell'articolo 12.
2. La cessione dei dati in
violazione di quanto previsto dal comma 1, lettera b), o di altre
disposizioni rilevanti in materia di trattamento dei dati personali è priva
di effetti.
Art. 17 (Trattamento che presenta
rischi specifici)
1. Il trattamento dei dati
diversi da quelli sensibili e giudiziari che presenta rischi specifici per i
diritti e le libertà fondamentali, nonché per la dignità dell’interessato,
in relazione alla natura dei dati o alle modalità del trattamento o agli
effetti che può determinare, è ammesso nel rispetto di misure ed
accorgimenti a garanzia dell’interessato, ove prescritti.
2. Le misure e gli accorgimenti
di cui al comma 1 sono prescritti dal Garante in applicazione dei principi
sanciti dal presente codice, nell’ambito di una verifica preliminare all’inizio
del trattamento, effettuata anche in relazione a determinate categorie di
titolari o di trattamenti, anche a seguito di un interpello del titolare.
REGOLE
ULTERIORI PER I SOGGETTI PUBBLICI
Art. 18 (Principi applicabili a
tutti i trattamenti effettuati da soggetti pubblici)
1. Le disposizioni del presente
capo riguardano tutti i soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici
economici.
2. Qualunque trattamento di dati
personali da parte di soggetti pubblici è consentito soltanto per lo
svolgimento delle funzioni istituzionali.
3. Nel trattare i dati il
soggetto pubblico osserva i presupposti e i limiti stabiliti dal presente
codice, anche in relazione alla diversa natura dei dati, nonché dalla legge
e dai regolamenti.
4. Salvo quanto previsto nella
Parte II per gli esercenti le professioni sanitarie e gli organismi sanitari
pubblici, i soggetti pubblici non devono richiedere il consenso dell’interessato.
5. Si osservano le disposizioni
di cui all’articolo 25 in tema di comunicazione e diffusione.
Art. 19 (Principi applicabili al
trattamento di dati diversi da quelli sensibili e giudiziari)
1. Il trattamento da parte di un
soggetto pubblico riguardante dati diversi da quelli sensibili e giudiziari
è consentito, fermo restando quanto previsto dall’articolo 18, comma 2,
anche in mancanza di una norma di legge o di regolamento che lo preveda
espressamente.
2. La comunicazione da parte di
un soggetto pubblico ad altri soggetti pubblici è ammessa quando è
prevista da una norma di legge o di regolamento. In mancanza di tale norma
la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria per lo svolgimento
di funzioni istituzionali e può essere iniziata se è decorso il termine di
cui all’articolo 39, comma 2, e non è stata adottata la diversa
determinazione ivi indicata.
3. La comunicazione da parte di
un soggetto pubblico a privati o a enti pubblici economici e la diffusione
da parte di un soggetto pubblico sono ammesse unicamente quando sono
previste da una norma di legge o di regolamento.
Art. 20 (Principi applicabili al
trattamento di dati sensibili)
1. Il trattamento dei dati
sensibili da parte di soggetti pubblici è consentito solo se autorizzato da
espressa disposizione di legge nella quale sono specificati i tipi di dati
che possono essere trattati e di operazioni eseguibili e le finalità di
rilevante interesse pubblico perseguite.
2. Nei casi in cui una
disposizione di legge specifica la finalità di rilevante interesse
pubblico, ma non i tipi di dati sensibili e di operazioni eseguibili, il
trattamento è consentito solo in riferimento ai tipi di dati e di
operazioni identificati e resi pubblici a cura dei soggetti che ne
effettuano il trattamento, in relazione alle specifiche finalità perseguite
nei singoli casi e nel rispetto dei principi di cui all’articolo 22, con
atto di natura regolamentare adottato in conformità al parere espresso dal
Garante ai sensi dell’articolo 154, comma 1, lettera g), anche su schemi
tipo.
3. Se il trattamento non è
previsto espressamente da una disposizione di legge i soggetti pubblici
possono richiedere al Garante l'individuazione delle attività, tra quelle
demandate ai medesimi soggetti dalla legge, che perseguono finalità di
rilevante interesse pubblico e per le quali è conseguentemente autorizzato,
ai sensi dell’articolo 26, comma 2, il trattamento dei dati sensibili. Il
trattamento è consentito solo se il soggetto pubblico provvede altresì a
identificare e rendere pubblici i tipi di dati e di operazioni nei modi di
cui al comma 2.
4. L’identificazione dei tipi
di dati e di operazioni di cui ai commi 2 e 3 è aggiornata e integrata
periodicamente.
Art. 21 (Principi applicabili al
trattamento di dati giudiziari)
1. Il trattamento di dati
giudiziari da parte di soggetti pubblici è consentito solo se autorizzato
da espressa disposizione di legge o provvedimento del Garante che
specifichino le finalità di rilevante interesse pubblico del trattamento, i
tipi di dati trattati e di operazioni eseguibili.
2. Le disposizioni di cui all’articolo
20, commi 2 e 4, si applicano anche al trattamento dei dati giudiziari.
Art. 22 (Principi applicabili al
trattamento di dati sensibili e giudiziari)
1. I soggetti pubblici conformano
il trattamento dei dati sensibili e giudiziari secondo modalità volte a
prevenire violazioni dei diritti, delle libertà fondamentali e della
dignità dell'interessato.
2. Nel fornire l’informativa di
cui all’articolo 13 i soggetti pubblici fanno espresso riferimento alla
normativa che prevede gli obblighi o i compiti in base alla quale è
effettuato il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
3. I soggetti pubblici possono
trattare solo i dati sensibili e giudiziari indispensabili per svolgere
attività istituzionali che non possono essere adempiute, caso per caso,
mediante il trattamento di dati anonimi o di dati personali di natura
diversa.
4. I dati sensibili e giudiziari
sono raccolti, di regola, presso l'interessato.
5. In applicazione dell'articolo
11, comma 1, lettere c), d) ed e), i soggetti pubblici verificano
periodicamente l'esattezza e l'aggiornamento dei dati sensibili e
giudiziari, nonché la loro pertinenza, completezza, non eccedenza e
indispensabilità rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi, anche
con riferimento ai dati che l'interessato fornisce di propria iniziativa. Al
fine di assicurare che i dati sensibili e giudiziari siano indispensabili
rispetto agli obblighi e ai compiti loro attribuiti, i soggetti pubblici
valutano specificamente il rapporto tra i dati e gli adempimenti. I dati
che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o
non indispensabili non possono essere utilizzati, salvo che per l'eventuale
conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.
Specifica attenzione è prestata per la verifica dell'indispensabilità dei
dati sensibili e giudiziari riferiti a soggetti diversi da quelli cui si
riferiscono direttamente le prestazioni o gli adempimenti.
6. I dati sensibili e giudiziari
contenuti in elenchi, registri o banche di dati, tenuti con l'ausilio di
strumenti elettronici, sono trattati con tecniche di cifratura o mediante
l'utilizzazione di codici identificativi o di altre soluzioni che,
considerato il numero e la natura dei dati trattati, li rendono
temporaneamente inintelligibili anche a chi è autorizzato ad accedervi e
permettono di identificare gli interessati solo in caso di necessità.
7. I dati idonei a rivelare lo
stato di salute e la vita sessuale sono conservati separatamente da altri
dati personali trattati per finalità che non richiedono il loro
utilizzo. I medesimi dati sono
trattati con le modalità di cui al comma 6 anche quando sono tenuti in
elenchi, registri o banche di dati senza l'ausilio di strumenti elettronici.
8. I dati idonei a rivelare lo
stato di salute non possono essere diffusi.
9. Rispetto ai dati sensibili e
giudiziari indispensabili ai sensi del comma 3, i soggetti pubblici sono
autorizzati ad effettuare unicamente le operazioni di trattamento
indispensabili per il perseguimento delle finalità per le quali il
trattamento è consentito, anche quando i dati sono raccolti nello
svolgimento di compiti di vigilanza, di controllo o ispettivi.
10. I dati sensibili e giudiziari
non possono essere trattati nell'ambito di test psico-attitudinali volti a
definire il profilo o la personalità dell'interessato. Le operazioni di
raffronto tra dati sensibili e giudiziari, nonché i trattamenti di dati
sensibili e giudiziari ai sensi dell'articolo 14, sono effettuati solo
previa annotazione scritta dei motivi.
11. In ogni caso, le operazioni e
i trattamenti di cui al comma 10, se effettuati utilizzando banche di dati
di diversi titolari, nonché la diffusione dei dati sensibili e giudiziari,
sono ammessi solo se previsti da espressa disposizione di legge.
12. Le disposizioni di cui al
presente articolo recano principi applicabili, in conformità ai rispettivi
ordinamenti, ai trattamenti disciplinati dalla Presidenza della Repubblica,
dalla Camera dei deputati, dal Senato della Repubblica e dalla Corte
costituzionale.
REGOLE
ULTERIORI PER PRIVATI
ED ENTI
PUBBLICI ECONOMICI
Art. 23 (Consenso)
1. Il trattamento di dati
personali da parte di privati o di enti pubblici economici è ammesso solo
con il consenso espresso dell'interessato.
2. Il consenso può riguardare
l'intero trattamento ovvero una o più operazioni dello stesso.
3. Il consenso è validamente
prestato solo se è espresso liberamente e specificamente in riferimento ad
un trattamento chiaramente individuato, se è documentato per iscritto, e se
sono state rese all'interessato le informazioni di cui all'articolo 13.
4. Il consenso è manifestato in
forma scritta quando il trattamento riguarda dati sensibili.
Art. 24 (Casi nei quali può
essere effettuato il trattamento senza consenso)
1. Il consenso non è richiesto,
oltre che nei casi previsti nella Parte II, quando il trattamento:
a) è necessario per adempiere ad
un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa
comunitaria;
b) è necessario per eseguire
obblighi derivanti da un contratto del quale è parte l'interessato o per
adempiere, prima della conclusione del contratto, a specifiche richieste
dell’interessato;
c) riguarda dati provenienti da
pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque, fermi
restando i limiti e le modalità che le leggi, i regolamenti o la normativa
comunitaria stabiliscono per la conoscibilità e pubblicità dei dati;
d) riguarda dati relativi allo
svolgimento di attività economiche, trattati nel rispetto della vigente
normativa in materia di segreto aziendale e industriale;
e) è necessario per la
salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica di un terzo. Se la
medesima finalità riguarda l’interessato e quest’ultimo non può
prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di
agire o per incapacità di intendere o di volere, il consenso è manifestato
da chi esercita legalmente la potestà, ovvero da un prossimo congiunto, da
un familiare, da un convivente o, in loro assenza, dal responsabile della
struttura presso cui dimora l’interessato. Si applica la disposizione di
cui all’articolo 82, comma 2;
f) con esclusione della
diffusione, è necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni
difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far
valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano
trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente
necessario
al loro perseguimento, nel
rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e
industriale;
g) con esclusione della
diffusione, è necessario, nei casi individuati dal Garante sulla base dei
principi sanciti dalla legge, per perseguire un legittimo interesse del
titolare o di un terzo destinatario dei dati, anche in riferimento all’attività
di gruppi bancari e di società controllate o collegate, qualora non
prevalgano i diritti e le libertà fondamentali, la dignità o un legittimo
interesse dell’interessato;
h) con esclusione della
comunicazione all’esterno e della diffusione, è effettuato da
associazioni, enti od organismi senza scopo di lucro, anche non
riconosciuti, in riferimento a soggetti che hanno con essi contatti regolari
o ad aderenti, per il perseguimento di scopi determinati e legittimi
individuati dall’atto costitutivo, dallo statuto o dal contratto
collettivo, e con modalità di utilizzo previste espressamente con
determinazione resa nota agli interessati all’atto dell’informativa ai
sensi dell’articolo 13;
i) è necessario, in conformità
ai rispettivi codici di deontologia di cui all’allegato A), per esclusivi
scopi scientifici o statistici, ovvero per esclusivi scopi storici presso
archivi privati dichiarati di notevole interesse storico ai sensi dell’articolo
6, comma 2, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, di approvazione
del testo unico in materia di beni culturali e ambientali o, secondo quanto
previsto dai medesimi codici, presso altri archivi privati.
Art. 25 (Divieti di comunicazione
e diffusione)
1. La comunicazione e la
diffusione sono vietate, oltre che in caso di divieto disposto dal Garante o
dall’autorità giudiziaria:
a) in riferimento a dati
personali dei quali è stata ordinata la cancellazione, ovvero quando è
decorso il periodo di tempo indicato nell'articolo 11, comma 1, lettera e);
b) per finalità diverse da
quelle indicate nella notificazione del trattamento, ove prescritta.
2. E’ fatta salva la
comunicazione o diffusione di dati richieste, in conformità alla legge, da
forze di polizia, dall’autorità giudiziaria, da organismi di informazione
e sicurezza o da altri soggetti pubblici ai sensi dell’articolo 58, comma
2, per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione,
accertamento o repressione di reati.
Art. 26 (Garanzie per i dati
sensibili)
1. I dati sensibili possono
essere oggetto di trattamento solo con il consenso scritto dell'interessato
e previa autorizzazione del Garante, nell’osservanza dei presupposti e dei
limiti stabiliti dal presente codice, nonché dalla legge e dai regolamenti.
2. Il Garante comunica la
decisione adottata sulla richiesta di autorizzazione entro quarantacinque
giorni, decorsi i quali la mancata pronuncia equivale a rigetto. Con il
provvedimento di autorizzazione, ovvero successivamente, anche sulla base di
eventuali verifiche, il Garante può prescrivere misure e accorgimenti a
garanzia dell'interessato, che il titolare del trattamento è tenuto ad
adottare.
3. Il comma 1 non si applica al
trattamento:
a) dei dati relativi agli
aderenti alle confessioni religiose e ai soggetti che con riferimento a
finalità di natura esclusivamente religiosa hanno contatti regolari con le
medesime confessioni, effettuato dai relativi organi, ovvero da enti
civilmente riconosciuti, sempre che i dati non siano diffusi o comunicati
fuori delle medesime confessioni. Queste ultime determinano idonee garanzie
relativamente ai trattamenti effettuati, nel rispetto dei principi indicati
al riguardo con autorizzazione del Garante;
b) dei dati riguardanti l’adesione
di associazioni od organizzazioni a carattere sindacale o di categoria ad
altre associazioni, organizzazioni o confederazioni a carattere sindacale o
di categoria.
4. I dati sensibili possono
essere oggetto di trattamento anche senza consenso, previa autorizzazione
del Garante:
a) quando il trattamento è
effettuato da associazioni, enti od organismi senza scopo di lucro, anche
non riconosciuti, a carattere politico, filosofico, religioso o sindacale,
ivi compresi partiti e movimenti politici, per il perseguimento di scopi
determinati e legittimi individuati dall’atto costitutivo,
dallo statuto o dal contratto
collettivo, relativamente ai dati personali degli aderenti o dei soggetti
che in relazione a tali finalità hanno contatti regolari con l’associazione,
ente od organismo, sempre che i dati non siano comunicati all’esterno o
diffusi e l’ente, associazione od organismo determini idonee garanzie
relativamente ai trattamenti effettuati, prevedendo espressamente le
modalità di utilizzo dei dati con determinazione resa nota agli interessati
all’atto dell’informativa ai sensi dell’articolo 13;
b) quando il trattamento è
necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica di un
terzo. Se la medesima finalità riguarda l’interessato e quest’ultimo
non può prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per
incapacità di agire o per incapacità di intendere o di volere, il consenso
è manifestato da chi esercita legalmente la potestà, ovvero da un prossimo
congiunto, da un familiare, da un convivente o, in loro assenza, dal
responsabile della struttura presso cui dimora l’interessato. Si applica
la disposizione di cui all’articolo 82, comma 2;
c) quando il trattamento è
necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui
alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere
in sede giudiziaria un diritto, sempre che i dati siano trattati
esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario
al loro perseguimento. Se i dati sono idonei a rivelare lo stato di salute e
la vita sessuale, il diritto deve essere di rango pari a quello dell’interessato,
ovvero consistente in un diritto della personalità o in un altro diritto o
libertà fondamentale e inviolabile;
d) quando è necessario per
adempiere a specifici obblighi o compiti previsti dalla legge, da un
regolamento o dalla normativa comunitaria per la gestione del rapporto di
lavoro, anche in materia di igiene e sicurezza del lavoro e della
popolazione e di previdenza e assistenza, nei limiti previsti dall’autorizzazione
e ferme restando le disposizioni del codice di deontologia e di buona
condotta di cui all’articolo 111.
5. I dati idonei a rivelare lo
stato di salute non possono essere diffusi.
Art. 27 (Garanzie per i dati
giudiziari)
1. Il trattamento di dati
giudiziari da parte di privati o di enti pubblici economici è consentito
soltanto se autorizzato da espressa disposizione di legge o provvedimento
del Garante che specifichino le rilevanti finalità di interesse pubblico
del trattamento, i tipi di dati trattati e di operazioni eseguibili.
SOGGETTI CHE
EFFETTUANO IL TRATTAMENTO
Art. 28 (Titolare del
trattamento)
1. Quando il trattamento è
effettuato da una persona giuridica, da una pubblica amministrazione o da un
qualsiasi altro ente, associazione od organismo, titolare del trattamento è
l’entità nel suo complesso o l’unità od organismo periferico che
esercita un potere decisionale del tutto autonomo sulle finalità e sulle
modalità del trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza.
Art. 29 (Responsabile del
trattamento)
1. Il responsabile è designato
dal titolare facoltativamente.
2. Se designato, il responsabile
è individuato tra soggetti che per esperienza, capacità ed affidabilità
forniscano idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in
materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.
3. Ove necessario per esigenze
organizzative, possono essere designati responsabili più soggetti, anche
mediante suddivisione di compiti.
4. I compiti affidati al
responsabile sono analiticamente specificati per iscritto dal titolare.
5. Il responsabile effettua il
trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale,
anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle
disposizioni di cui al comma 2 e delle proprie istruzioni.
Art. 30 (Incaricati del
trattamento)
1. Le operazioni di trattamento
possono essere effettuate solo da incaricati che operano sotto la diretta
autorità del titolare o del responsabile, attenendosi alle istruzioni
impartite.
2. La designazione è effettuata
per iscritto e individua puntualmente l’ambito del trattamento consentito.
Si considera tale anche la documentata preposizione della persona fisica ad
una unità per la quale è individuato, per iscritto, l’ambito del
trattamento consentito agli addetti all’unità medesima.
SICUREZZA DEI
DATI E DEI SISTEMI
MISURE DI
SICUREZZA
Art. 31 (Obblighi di sicurezza)
1. I dati personali oggetto di
trattamento sono custoditi e controllati, anche in relazione alle conoscenze
acquisite in base al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle
specifiche caratteristiche del trattamento, in modo da ridurre al minimo,
mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di
distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non
autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità
della raccolta.
Art. 32 (Particolari titolari)
1. Il fornitore di un servizio di
comunicazione elettronica accessibile al pubblico adotta ai sensi dell’articolo
31 idonee misure tecniche e organizzative adeguate al rischio esistente, per
salvaguardare la sicurezza dei suoi servizi, l’integrità dei dati
relativi al traffico, dei dati relativi all’ubicazione e delle
comunicazioni elettroniche rispetto ad ogni forma di utilizzazione o
cognizione non consentita.
2. Quando la sicurezza del
servizio o dei dati personali richiede anche l’adozione di misure che
riguardano la rete, il fornitore del servizio di comunicazione elettronica
accessibile al pubblico adotta tali misure congiuntamente con il fornitore
della rete pubblica di comunicazioni. In caso di mancato accordo, su
richiesta di uno dei fornitori, la controversia è definita dall’Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni secondo le modalità previste dalla
normativa vigente.
3. Il fornitore di un servizio di
comunicazione elettronica accessibile al pubblico informa gli abbonati e,
ove possibile, gli utenti, se sussiste un particolare rischio di violazione
della sicurezza della rete, indicando, quando il rischio è al di fuori dell’ambito
di applicazione delle misure che il fornitore stesso è tenuto ad adottare
ai sensi dei commi 1 e 2, tutti i possibili rimedi e i relativi costi
presumibili. Analoga informativa è resa al Garante e all’Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni.
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