Art. 7 (Diritto di accesso ai
dati personali ed altri diritti)
1. L'interessato ha diritto di
ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma
intelligibile.
2. L’interessato ha diritto di
ottenere l’indicazione:
a) dell’origine dei dati
personali;
b) delle finalità e modalità
del trattamento;
c) della logica applicata in caso
di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi
del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo
5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie
di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che
possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel
territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L’interessato ha diritto di
ottenere:
a) l'aggiornamento, la
rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione
di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in
relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o
successivamente trattati;
c) l'attestazione che le
operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza,
anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono
stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si
rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente
sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L’interessato ha diritto di
opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al
trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo
scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati
personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di
vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di
comunicazione commerciale.
Art. 8 (Esercizio dei diritti)
1. I diritti di cui all’articolo
7 sono esercitati con richiesta rivolta senza formalità al titolare o al
responsabile, anche per il tramite di un incaricato, alla quale è fornito
idoneo riscontro senza ritardo.
2. I diritti di cui all'articolo
7 non possono essere esercitati con richiesta al titolare o al responsabile
o con ricorso ai sensi dell’articolo 145, se i trattamenti di dati
personali sono effettuati:
a) in base alle disposizioni del
decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla
legge 5 luglio 1991, n. 197, e successive modificazioni, in materia di
riciclaggio;
b) in base alle disposizioni del
decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla
legge 18 febbraio 1992, n. 172, e successive modificazioni, in materia di
sostegno alle vittime di richieste estorsive;
c) da Commissioni parlamentari
d'inchiesta istituite ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione;
d) da un soggetto pubblico,
diverso dagli enti pubblici economici, in base ad espressa disposizione di
legge, per esclusive finalità inerenti alla politica monetaria e valutaria,
al sistema dei pagamenti, al controllo degli intermediari e dei mercati
creditizi e finanziari, nonché alla tutela della loro stabilità;
e) ai sensi dell’articolo 24,
comma 1, lettera f), limitatamente al periodo durante il quale potrebbe
derivarne un pregiudizio effettivo e concreto per lo svolgimento delle
investigazioni difensive o per l’esercizio del diritto in sede
giudiziaria;
f) da fornitori di servizi di
comunicazione elettronica accessibili al pubblico relativamente a
comunicazioni telefoniche in entrata, salvo che possa derivarne un
pregiudizio effettivo e concreto per lo svolgimento delle investigazioni
difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397;
g) per ragioni di giustizia,
presso uffici giudiziari di ogni ordine e grado o il Consiglio superiore
della magistratura o altri organi di autogoverno o il Ministero della
giustizia;
h) ai sensi dell’articolo 53,
fermo restando quanto previsto dalla legge 1° aprile 1981, n. 121.
3. Il Garante, anche su
segnalazione dell’interessato, nei casi di cui al comma 2, lettere a), b),
d), e) ed f), provvede nei modi di cui agli articoli 157, 158 e 159 e, nei
casi di cui alle lettere c), g) ed h) del medesimo comma, provvede nei modi
di cui all’articolo 160.
4. L’esercizio dei diritti di
cui all’articolo 7, quando non riguarda dati di carattere oggettivo, può
avere luogo salvo che concerna la rettificazione o l’integrazione di dati
personali di tipo valutativo, relativi a giudizi, opinioni o ad altri
apprezzamenti di tipo soggettivo, nonché l’indicazione di condotte da
tenersi o di decisioni in via di assunzione da parte del titolare del
trattamento.
Art. 9 (Modalità di esercizio)
1. La richiesta rivolta al
titolare o al responsabile può essere trasmessa anche mediante lettera
raccomandata, telefax o posta elettronica. Il Garante può individuare altro
idoneo sistema in riferimento a nuove soluzioni tecnologiche. Quando
riguarda l’esercizio dei diritti di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, la
richiesta può essere formulata anche oralmente e in tal caso è annotata
sinteticamente a cura dell’incaricato o del responsabile.
2. Nell'esercizio dei diritti di
cui all'articolo 7 l'interessato può conferire, per iscritto, delega o
procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato
può, altresì, farsi assistere da una persona di fiducia.
3. I diritti di cui all’articolo
7 riferiti a dati personali concernenti persone decedute possono essere
esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell’interessato
o per ragioni familiari meritevoli di protezione.
4. L'identità dell’interessato
è verificata sulla base di idonei elementi di valutazione, anche mediante
atti o documenti disponibili o esibizione o allegazione di copia di un
documento di riconoscimento. La persona che agisce per conto
dell'interessato esibisce o allega copia della procura, ovvero della delega
sottoscritta in presenza di un incaricato o sottoscritta e presentata
unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di
riconoscimento dell’interessato. Se l'interessato è una persona
giuridica, un ente o un'associazione, la richiesta è avanzata dalla persona
fisica legittimata in base ai rispettivi statuti od ordinamenti.
5. La richiesta di cui all’articolo
7, commi 1 e 2, è formulata liberamente e senza costrizioni e può essere
rinnovata, salva l'esistenza di giustificati motivi, con intervallo non
minore di novanta giorni.
Art. 10 (Riscontro all’interessato)
1. Per garantire l’effettivo
esercizio dei diritti di cui all’articolo 7 il titolare del trattamento è
tenuto ad adottare idonee misure volte, in particolare:
a) ad agevolare l'accesso ai dati
personali da parte dell'interessato, anche attraverso l'impiego di appositi
programmi per elaboratore finalizzati ad un'accurata selezione dei dati che
riguardano singoli interessati identificati o identificabili;
b) a semplificare le modalità e
a ridurre i tempi per il riscontro al richiedente, anche nell'ambito di
uffici o servizi preposti alle relazioni con il pubblico.
2. I dati sono estratti a cura
del responsabile o degli incaricati e possono essere comunicati al
richiedente anche oralmente, ovvero offerti in visione mediante strumenti
elettronici, sempre che in tali casi la comprensione dei dati sia agevole,
considerata anche la qualità e la quantità delle informazioni. Se vi è
richiesta, si provvede alla trasposizione dei dati su supporto cartaceo o
informatico, ovvero alla loro trasmissione per via telematica.
3. Salvo che la richiesta sia
riferita ad un particolare trattamento o a specifici dati personali o
categorie di dati personali, il riscontro all'interessato comprende tutti i
dati personali che riguardano l'interessato comunque trattati dal titolare.
Se la richiesta è rivolta ad un esercente una professione sanitaria o ad un
organismo sanitario si osserva la disposizione di cui all’articolo 84,
comma 1.
4. Quando l’estrazione dei dati
risulta particolarmente difficoltosa il riscontro alla richiesta dell’interessato
può avvenire anche attraverso l’esibizione o la consegna in copia di atti
e documenti contenenti i dati personali richiesti.
5. Il diritto di ottenere la
comunicazione in forma intelligibile dei dati non riguarda dati personali
relativi a terzi, salvo che la scomposizione dei dati trattati o la
privazione di alcuni elementi renda incomprensibili i dati personali
relativi all’interessato.
6. La comunicazione dei dati è
effettuata in forma intelligibile anche attraverso l’utilizzo di una
grafia comprensibile. In caso di comunicazione di codici o sigle sono
forniti, anche mediante gli incaricati, i parametri per la comprensione del
relativo significato.
7. Quando, a seguito della
richiesta di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, lettere a), b) e c) non
risulta confermata l'esistenza di dati che riguardano l'interessato, può
essere chiesto un contributo spese non eccedente i costi effettivamente
sopportati per la ricerca effettuata nel caso specifico.
8. Il contributo di cui al comma
7 non può comunque superare l'importo determinato dal Garante con
provvedimento di carattere generale, che può individuarlo forfettariamente
in relazione al caso in cui i dati sono trattati con strumenti elettronici e
la risposta è fornita oralmente. Con il medesimo provvedimento il Garante
può prevedere che il contributo possa essere chiesto quando i dati
personali figurano su uno speciale supporto del quale è richiesta
specificamente la riproduzione, oppure quando, presso uno o più titolari,
si determina un notevole impiego di mezzi in relazione alla complessità o
all’entità delle richieste ed è confermata l’esistenza di dati che
riguardano l’interessato.
9. Il contributo di cui ai commi
7 e 8 è corrisposto anche mediante versamento postale o bancario, ovvero
mediante carta di pagamento o di credito, ove possibile all'atto della
ricezione del riscontro e comunque non oltre quindici giorni da tale
riscontro.