CODICE DI DEONTOLOGIA E DI
BUONA CONDOTTA PER I TRATTAMENTI DI DATI PERSONALI A SCOPI STATISTICI E DI
RICERCA SCIENTIFICA EFFETTUATI NELL’AMBITO DEL SISTEMA STATISTICO
NAZIONALE.
(Provvedimento del Garante n. 13
del 31 luglio 2002, in G.U. 16 agosto 1999, n. 191)
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI
DATI PERSONALI
Nella seduta odierna, con la
partecipazione del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe
Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro
Paissan, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;
Visto l’art. 27 della direttiva
n. 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995,
secondo cui gli Stati membri e la Commissione incoraggiano l’elaborazione
di codici di condotta destinati a contribuire, in funzione delle
specificità settoriali, alla corretta applicazione delle disposizioni
nazionali di attuazione della direttiva adottate dagli Stati membri;
Visto l’art. 31, comma 1,
lettera h) della legge 31 dicembre 1996, n. 675, il quale attribuisce al
Garante il compito di promuovere nell’ambito delle categorie interessate,
nell’osservanza del principio di rappresentatività, la sottoscrizione di
codici di deontologia e di buona condotta per determinati settori,
verificarne la conformità alle leggi e ai regolamenti anche attraverso l’esame
di osservazioni di soggetti interessati e contribuire a garantirne la
diffusione e il rispetto;
Visto il decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 281, in materia di trattamento dei dati personali per
finalità storiche, statistiche e di ricerca scientifica, e in particolare
il relativo art. 6, comma 1, il quale demanda al Garante il compito di
promuovere la sottoscrizione di uno o più codici di deontologia e di buona
condotta per i soggetti pubblici e privati, ivi comprese le società
scientifiche e le associazioni professionali, interessati al trattamento dei
dati per scopi di statistica e di ricerca scientifica;
Visto l’articolo 10, comma 6,
del medesimo decreto legislativo n. 281/1999, relativo ad alcuni profili che
devono essere individuati dal codice per i trattamenti di dati per scopi
statistici e di ricerca scientifica;
Visto altresì l’articolo 12,
comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, come modificato
dall’articolo 12, comma 6, del decreto legislativo n. 281/1999, nel quale
si prevede che la Commissione per la garanzia dell’informazione statistica
debba essere sentita ai fini della sottoscrizione dei codici di deontologia
e di buona condotta relativi al trattamento dei dati personali nell’ambito
del Sistema statistico nazionale;
Visto il provvedimento 10
febbraio 2000 del Garante per la protezione dei dati personali, pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale n. 46 del 25 febbraio 2000, con il quale il Garante
ha promosso la sottoscrizione di uno o più codici di deontologia e di buona
condotta relativi del trattamento di dati personali per scopi statistici e
di ricerca scientifica ed ha invitato tutti i soggetti aventi titolo a
partecipare all’adozione dei medesimi codici in base al principio di
rappresentatività a darne comunicazione al Garante entro il 31 marzo 2000;
Viste le comunicazioni pervenute
al Garante in risposta al provvedimento del 10 febbraio 2000 , con le quali
diversi soggetti pubblici e privati, società scientifiche ed associazioni
professionali hanno manifestato la volontà di partecipare alla redazione
dei codici e fra i quali è stato conseguentemente costituito un apposito
gruppo di lavoro, composto, fra gli altri, da rappresentanti dei seguenti
soggetti pubblici: Istituto nazionale di statistica - ISTAT, Istituto di
studi e analisi economica - ISAE,
Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori -
ISFOL, Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione
pubblica;
Considerato che il testo del
codice è stato oggetto di ampia consultazione nell’ambito dei soggetti
interessati, che hanno avuto modo di far pervenire osservazioni e proposte;
Visto il decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 9 marzo 2000, n. 152 contenente le norme per la
definizione dei criteri e delle procedure per l'individuazione dei soggetti
privati partecipanti al Sistema statistico nazionale (SISTAN) ai sensi
dell'articolo 2, comma 1, della legge 28 aprile 1998, n. 125;
Visto il decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 9 maggio 2001 in materia di circolazione dei dati
all'interno del Sistema statistico nazionale;
Visto il decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 28 maggio 2002 sull’inserimento di altri uffici
di statistica nell’ambito del Sistan;
Vista la nota del 2 aprile 2001
con cui il Presidente dell’ISTAT, su mandato del Comitato di indirizzo e
coordinamento dell’informazione statistica, ha trasmesso il testo del
Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati
personali per scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell’ambito
del Sistema statistico nazionale, sottoscritto dallo stesso a nome dei
soggetti interessati;
Vista la deliberazione di questa
Autorità n. 23 del 4 luglio 2001 sull’esame preliminare del codice;
Ritenuto opportuno procedere all’esame
definitivo del codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti
di dati personali per scopi statistici effettuati nell’ambito del SISTAN,
anche separatamente rispetto al codice che, a norma degli articoli art. 6,
comma 1, e 10, comma 6 , del d.lg. n. 281/1999, deve disciplinare l’utilizzo
dei dati personali a fini statistici al di fuori del SISTAN;
Sentita la Commissione per la
garanzia nell’informazione statistica ai sensi dell’articolo 12, comma
2, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 e sulla base degli
approfondimenti curati d’intesa con l’Istat;
Rilevato che il rispetto delle
disposizioni contenute nel codice costituisce condizione essenziale per la
liceità del trattamento dei dati personali;
Constatata la conformità del
codice alle leggi e ai regolamenti in materia di protezione delle persone
rispetto al trattamento dei dati personali, ed in particolare all’ art.
31, comma 1, lettera h) della legge n. 675/1996, nonché agli artt. 6 e 10,
11 e 12 del decreto legislativo n. 281/1999;
Considerato che, ai sensi dell’art.
6, comma 1, del decreto legislativo n. 281/1999 , il codice deve essere
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana a cura del
Garante;
Vista la documentazione in atti;
Viste le osservazioni formulate
dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante
n. 1/2000 , adottato con deliberazione n. 15 del 28 giugno 2000 e pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 162 del 13 luglio
2000;
Dispone:
la trasmissione del codice di
deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per
scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell’ambito del
Sistema statistico nazionale,
che figura in allegato, all’Ufficio
pubblicazione leggi e decreti del Ministero della giustizia per la sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Roma, 31 luglio 2002
IL PRESIDENTE
IL RELATORE IL SEGRETARIO
GENERALE
CODICE DI DEONTOLOGIA E DI BUONA
CONDOTTA PER I TRATTAMENTI DI DATI PERSONALI A SCOPI STATISTICI E DI RICERCA
SCIENTIFICA EFFETTUATI NELL’AMBITO DEL SISTEMA STATISTICO NAZIONALE
Preambolo
Il presente codice è volto a
garantire che l’utilizzazione di dati di carattere personale per scopi di
statistica, considerati dalla legge di rilevante interesse pubblico e fonte
dell’informazione statistica ufficiale intesa quale patrimonio della
collettività, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà
fondamentali e della dignità delle persone interessate, in particolare del
diritto alla riservatezza e del diritto all’identità personale.
Il codice è sottoscritto in
attuazione degli articoli 6 e 10, comma 6, del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 281 e si applica ai trattamenti per scopi statistici effettuati
nell'ambito del sistema statistico nazionale, per il perseguimento delle
finalità di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.
La sua sottoscrizione è
effettuata ispirandosi alle pertinenti fonti e documenti internazionali in
materia di attività statistica e, in particolare:
a) alla Convenzione europea per
la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali del 4
novembre 1950, ratificata dall’Italia con legge 4 agosto 1955, n. 848;
b) alla Carta dei diritti
fondamentali dell'Unione Europea del 18 dicembre 2000, con specifico
riferimento agli artt. 7 e 8;
c) alla Convenzione n. 108
adottata a Strasburgo il 28 gennaio 1981, ratificata in Italia con legge 21
febbraio 1989, n. 98;
d) alla direttiva n. 95/46/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio dell’Unione Europea del 24 ottobre
1995;
e) alla Raccomandazione del
Consiglio d’Europa n. R(97)18, adottata il 30 settembre 1997;
f) all’articolo 10 del
Regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio dell’Unione Europea del 17
febbraio 1997.
Gli enti, gli uffici e i soggetti
che applicano il seguente codice sono chiamati ad osservare anche il
principio di imparzialità e di non discriminazione nei confronti di altri
utilizzatori, in
∗ In conformità all’articolo
184, comma 2, i riferimenti a disposizioni della legge n. 675/1996 o ad
altre disposizioni abrogate devono intendersi riferiti alle corrispondenti
nuove disposizioni in vigore, secondo la tavola di corrispondenza.
particolare, nell’ambito della
comunicazione per scopi statistici di dati depositati in archivi pubblici e
trattati da enti pubblici o sulla base di finanziamenti pubblici.
AMBITO DI APPLICAZIONE E PRINCIPI
GENERALI
Art. 1
(Ambito di applicazione)
1. Il codice si applica ai
trattamenti di dati personali per scopi statistici effettuati da:
a) enti ed uffici di statistica
che fanno parte o partecipano al sistema statistico nazionale, per
l'attuazione del programma statistico nazionale o per la produzione di
informazione statistica, in conformità ai rispettivi ambiti istituzionali;
b) strutture diverse dagli uffici
di cui alla lettera a), ma appartenenti alla medesima amministrazione o
ente, qualora i relativi trattamenti siano previsti dal programma statistico
nazionale e gli uffici di statistica attestino le metodologie adottate,
osservando le disposizioni contenute nei decreti legislativi 6 settembre
1989, n. 322 e 30 luglio 1999, n. 281, e loro successive modificazioni e
integrazioni, nonché nel presente codice.
Art. 2
(Definizioni)
1. Ai fini del presente codice si
applicano le definizioni elencate nell’art. 1 della legge 31 dicembre
1996, n. 675 (di seguito denominata "Legge"), nel decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 281, e loro successive modificazioni e
integrazioni. Ai fini medesimi, si intende inoltre per:
a) "trattamento per scopi
statistici", qualsiasi trattamento effettuato per finalità di indagine
statistica o di produzione, conservazione e diffusione di risultati
statistici in attuazione del programma statistico nazionale o per effettuare
informazione statistica in conformità agli ambiti istituzionali dei
soggetti di cui all'articolo 1;
b) "risultato
statistico", l’informazione ottenuta con il trattamento di dati
personali per quantificare aspetti di un fenomeno collettivo;
c) "variabile
pubblica", il carattere o la combinazione di caratteri, di tipo
qualitativo o quantitativo, oggetto di una rilevazione statistica che faccia
riferimento ad informazioni presenti in pubblici registri, elenchi, atti,
documenti o fonti conoscibili da chiunque;
d) "unità statistica",
l’entità alla quale sono riferiti o riferibili i dati trattati.
Art. 3
(Identificabilità dell’interessato)
1. Agli effetti dell’applicazione
del presente codice:
a) un interessato si ritiene
identificabile quando, con l'impiego di mezzi ragionevoli, è possibile
stabilire un’associazione significativamente probabile tra la combinazione
delle modalità delle variabili relative ad una unità statistica e i dati
identificativi della medesima;
b) i mezzi ragionevolmente
utilizzabili per identificare un interessato afferiscono, in particolare,
alle seguenti categorie:
risorse economiche;
risorse di tempo;
archivi nominativi o altre fonti
di informazione contenenti dati identificativi congiuntamente ad un
sottoinsieme delle variabili oggetto di comunicazione o diffusione;
archivi, anche non nominativi,
che forniscano ulteriori informazioni oltre a quelle oggetto di
comunicazione o diffusione;
risorse hardware e software per
effettuare le elaborazioni necessarie per collegare informazioni non
nominative ad un soggetto identificato, tenendo anche conto delle effettive
possibilità di pervenire in modo illecito alla sua identificazione in
rapporto ai sistemi di sicurezza ed al software di controllo adottati;
conoscenza delle procedure di
estrazione campionaria, imputazione, correzione e protezione statistica
adottate per la produzione dei dati;
c) in caso di comunicazione e di
diffusione, l’interessato può ritenersi non identificabile se il rischio
di identificazione, in termini di probabilità di identificare l’interessato
stesso tenendo conto dei dati comunicati o diffusi, è tale da far ritenere
sproporzionati i mezzi eventualmente necessari per procedere all’identificazione
rispetto alla lesione o al pericolo di lesione dei diritti degli interessati
che può derivarne, avuto altresì riguardo al vantaggio che se ne può
trarre.
Art. 4
(Criteri per la valutazione del
rischio di identificazione)
1. Ai fini della comunicazione e
diffusione di risultati statistici, la valutazione del rischio di
identificazione tiene conto dei seguenti criteri:
a) si considerano dati aggregati
le combinazioni di modalità alle quali è associata una frequenza non
inferiore a una soglia prestabilita, ovvero un'intensità data dalla sintesi
dei valori assunti da un numero di unità statistiche pari alla suddetta
soglia. Il valore minimo attribuibile alla soglia è pari a tre;
b) nel valutare il valore della
soglia si deve tenere conto del livello di riservatezza delle informazioni;
c) i risultati statistici
relativi a sole variabili pubbliche non sono soggetti alla regola della
soglia;
d) la regola della soglia può
non essere osservata qualora il risultato statistico non consenta
ragionevolmente l’identificazione di unità statistiche, avuto riguardo al
tipo di rilevazione e alla natura delle variabili associate;
e) i risultati statistici
relativi a una stessa popolazione possono essere diffusi in modo che non
siano possibili collegamenti tra loro o con altre fonti note di
informazione, che rendano possibili eventuali identificazioni;
f) si presume che sia
adeguatamente tutelata la riservatezza nel caso in cui tutte le unità
statistiche di una popolazione presentino la medesima modalità di una
variabile.
2. Nel programma statistico
nazionale sono individuate le variabili che possono essere diffuse in forma
disaggregata, ove ciò risulti necessario per soddisfare particolari
esigenze conoscitive anche di carattere internazionale o comunitario.
3. Nella comunicazione di
collezioni campionarie di dati, il rischio di identificazione deve essere
per quanto possibile contenuto. Tale limite e la metodologia per la stima
del rischio di identificazione sono individuati dall’Istat che,
attenendosi ai criteri di cui all’art. 3, comma 1, lett. d), definisce
anche le modalità di rilascio dei dati dandone comunicazione alla
Commissione per la garanzia dell'informazione statistica.
Art. 5
(Trattamento di dati sensibili da
parte di soggetti privati)
1. I soggetti privati che
partecipano al sistema statistico nazionale ai sensi della legge 28 aprile
1998, n. 125, raccolgono o trattano ulteriormente dati sensibili per scopi
statistici di regola in forma anonima, fermo restando quanto previsto dall’art.
6-bis, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, come
introdotto dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281, e successive
modificazioni e integrazioni.
2. In casi particolari in cui
scopi statistici, legittimi e specifici, del trattamento di dati sensibili
non possono essere raggiunti senza l’identificazione anche temporanea
degli interessati, per garantire la legittimità del trattamento medesimo è
necessario che concorrano i seguenti presupposti:
a) l’interessato abbia espresso
liberamente il proprio consenso sulla base degli elementi previsti per l’informativa;
b) il titolare adotti specifiche
misure per mantenere separati i dati identificativi già al momento della
raccolta, salvo che ciò risulti irragionevole o richieda uno sforzo
manifestamente sproporzionato;
c) il trattamento risulti
preventivamente autorizzato dal Garante, anche sulla base di un’autorizzazione
relativa a categorie di dati o tipologie di trattamenti, o sia compreso nel
programma statistico nazionale.
3. Il consenso è manifestato per
iscritto. Qualora la raccolta dei dati sensibili sia effettuata con
particolari modalità quali interviste telefoniche o assistite da
elaboratore che rendano particolarmente gravoso per l’indagine acquisirlo
per iscritto, il consenso, purché espresso, può essere documentato per
iscritto. In tal caso, la documentazione dell’informativa resa all’interessato
e dell’acquisizione del relativo consenso è conservata dal titolare del
trattamento per tre anni.
INFORMATIVA, COMUNICAZIONE E
DIFFUSIONE
Art. 6
(Informativa)
1. Oltre alle informazioni di cui
all'art. 10 della Legge, all'interessato o alle persone presso le quali i
dati personali dell’interessato sono raccolti per uno scopo statistico è
rappresentata l'eventualità che essi possono essere trattati per altri
scopi statistici, in conformità a quanto previsto dai decreti legislativi 6
settembre 1989, n. 322 e 30 luglio 1999, n. 281, e loro successive
modificazioni e integrazioni.
2. Quando il trattamento riguarda
dati personali non raccolti presso l'interessato e il conferimento dell’informativa
a quest’ultimo richieda uno sforzo sproporzionato rispetto al diritto
tutelato, in base a quanto previsto dall’art. 10, comma 4 della Legge, l’informativa
stessa si considera resa se il trattamento è incluso nel programma
statistico nazionale o è oggetto di pubblicità con idonee modalità da
comunicare preventivamente al Garante il quale può prescrivere eventuali
misure ed accorgimenti.
3. Nella raccolta di dati per uno
scopo statistico, l’informativa alla persona presso la quale i dati sono
raccolti può essere differita per la parte riguardante le specifiche
finalità, le modalità del trattamento cui sono destinati i dati, qualora
ciò risulti necessario per il raggiungimento dell’obiettivo dell’indagine
-in relazione all’argomento o alla natura della stessa- e purché il
trattamento non riguardi dati sensibili. In tali casi, il completamento dell’informativa
deve essere fornito all’interessato non appena vengano a cessare i motivi
che ne avevano ritardato la comunicazione, a meno che ciò comporti un
impiego di mezzi palesemente sproporzionato. Il soggetto responsabile della
ricerca deve redigere un documento -successivamente conservato per almeno
due anni dalla conclusione della ricerca e reso disponibile a tutti i
soggetti che esercitano i diritti di cui all’art. 13 della Legge- in cui
siano indicate le specifiche motivazioni per le quali si è ritenuto di
differire l’informativa, la parte di informativa differita, nonché le
modalità seguite per informare gli interessati quando sono venute meno le
ragioni che avevano giustificato il differimento.
4. Quando le circostanze della
raccolta e gli obiettivi dell’indagine sono tali da consentire ad un
soggetto di rispondere in nome e per conto di un altro, in quanto familiare
o convivente, l’informativa all’interessato può essere data anche per
il tramite del soggetto rispondente.
Art. 7
(Comunicazione a soggetti non
facenti parte del sistema statistico nazionale)
1. Ai soggetti che non fanno
parte del sistema statistico nazionale possono essere comunicati, sotto
forma di collezioni campionarie, dati individuali privi di ogni riferimento
che ne permetta il collegamento con gli interessati e comunque secondo
modalità che rendano questi ultimi non identificabili.
2. La comunicazione di dati
personali a ricercatori di università o ad istituti o enti di ricerca o a
soci di società scientifiche a cui si applica il codice di deontologia e di
buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi statistici e di
ricerca scientifica effettuati fuori dal sistema statistico nazionale, di
cui all’articolo 10, comma 6, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
281 e successive modificazioni e integrazioni, è consentita nell'ambito di
specifici laboratori costituiti da soggetti del sistema statistico
nazionale, a condizione che:
a) i dati siano il risultato di
trattamenti di cui i medesimi soggetti del sistema statistico nazionale
siano titolari;
b) i dati comunicati siano privi
di dati identificativi;
c) le norme in materia di segreto
statistico e di protezione dei dati personali, contenute anche nel presente
codice, siano rispettate dai ricercatori che accedono al laboratorio anche
sulla base di una preventiva dichiarazione di impegno;
d) l'accesso al laboratorio sia
controllato e vigilato;
e) non sia consentito l'accesso
ad archivi di dati diversi da quello oggetto della comunicazione;
f) siano adottate misure idonee
affinché le operazioni di immissione e prelievo di dati siano inibite ai
ricercatori che utilizzano il laboratorio;
g) il rilascio dei risultati
delle elaborazioni effettuate dai ricercatori che utilizzano il laboratorio
sia autorizzato solo dopo una preventiva verifica, da parte degli addetti al
laboratorio stesso, del rispetto delle norme di cui alla lettera c).
3. Nell'ambito di progetti
congiunti, finalizzati anche al perseguimento di compiti istituzionali del
titolare del trattamento che ha originato i dati, i soggetti del sistema
statistico nazionale possono comunicare dati personali a ricercatori
operanti per conto di università, altre istituzioni pubbliche e organismi
aventi finalità di ricerca, purché sia garantito il rispetto delle
condizioni seguenti:
a) i dati siano il risultato di
trattamenti di cui i medesimi soggetti del sistema statistico nazionale sono
titolari;
b) i dati comunicati siano privi
di dati identificativi;
c) la comunicazione avvenga sulla
base di appositi protocolli di ricerca sottoscritti da tutti i ricercatori
che partecipano al progetto;
d) nei medesimi protocolli siano
esplicitamente previste, come vincolanti per tutti i ricercatori che
partecipano al progetto, le norme in materia di segreto statistico e di
protezione dei dati personali contenute anche nel presente codice.
4. È vietato ai ricercatori
ammessi alla comunicazione dei dati di effettuare trattamenti per fini
diversi da quelli esplicitamente previsti dal protocollo di ricerca, di
conservare i dati comunicati oltre i termini di durata del progetto, di
comunicare ulteriormente i dati a terzi.
Art. 8
(Comunicazione dei dati tra
soggetti del Sistema statistico nazionale)
1. La comunicazione di dati
personali, privi di dati identificativi, tra i soggetti del sistema
statistico nazionale è consentita per i trattamenti statistici, strumentali
al perseguimento delle finalità istituzionali del soggetto richiedente,
espressamente determinati all’atto della richiesta, fermo restando il
rispetto dei principi di pertinenza e di non eccedenza.
2. La comunicazione anche dei
dati identificativi di unità statistiche tra i soggetti del sistema
statistico nazionale è consentita, previa motivata richiesta in cui siano
esplicitate le finalità perseguite ai sensi del decreto legislativo 6
settembre 1989, n. 322, ivi comprese le finalità di ricerca scientifica per
gli enti di cui all’art. 2 del decreto legislativo medesimo, qualora il
richiedente dichiari che non sia possibile conseguire altrimenti il medesimo
risultato statistico e, comunque, nel rispetto dei principi di pertinenza e
di stretta necessità.
3. I dati comunicati ai sensi dei
commi 1 e 2 possono essere trattati dal soggetto richiedente, anche
successivamente, per le sole finalità perseguite ai sensi del decreto
legislativo 6 settembre 1989, n. 322, ivi comprese le finalità di ricerca
scientifica per gli enti di cui all’art. 2 del decreto legislativo
medesimo, nei limiti previsti dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
281, e nel rispetto delle misure di sicurezza previste dall’art. 15 della
Legge e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 9
(Autorità di controllo)
1. La Commissione per la garanzia
dell'informazione statistica di cui all’articolo 12 del decreto
legislativo 6 settembre 1989, n. 322 contribuisce alla corretta applicazione
delle disposizioni del presente codice e, in particolare, di quanto previsto
al precedente art. 8, segnalando al Garante i casi di inosservanza.
SICUREZZA E REGOLE DI CONDOTTA
Art. 10
(Raccolta dei dati)
1. I soggetti di cui all'art. 1
pongono specifica attenzione nella selezione del personale incaricato della
raccolta dei dati e nella definizione dell’organizzazione e delle
modalità di rilevazione, in modo da garantire il rispetto del presente
codice e la tutela dei diritti degli interessati, procedendo altresì alla
designazione degli incaricati del trattamento, secondo le modalità di
legge.
2. In ogni caso, il personale
incaricato della raccolta si attiene alle disposizioni contenute nel
presente codice e alle istruzioni ricevute. In particolare:
a) rende nota la propria
identità, la propria funzione e le finalità della raccolta, anche
attraverso adeguata documentazione;
b) fornisce le informazioni di
cui all’art. 10 della Legge e di cui all’art. 6 del presente codice,
nonché ogni altro chiarimento che consenta all’interessato di rispondere
in modo adeguato e consapevole, evitando comportamenti che possano
configurarsi come artifici o indebite pressioni;
c) non svolge contestualmente
presso gli stessi interessati attività di rilevazione di dati per conto di
più titolari, salvo espressa autorizzazione;
d) provvede tempestivamente alla
correzione degli errori e delle inesattezze delle informazioni acquisite nel
corso della raccolta;
e) assicura una particolare
diligenza nella raccolta di dati personali di cui agli articoli 22, 24 e 24
bis della legge.
Art. 11
(Conservazione dei dati)
1. I dati personali possono
essere conservati anche oltre il periodo necessario per il raggiungimento
degli scopi per i quali sono stati raccolti o successivamente trattati, in
conformità all’art. 9 della Legge e all’art. 6-bis del decreto
legislativo 6 settembre 1989, n. 322 e successive modificazioni e
integrazioni. In tali casi, i dati identificativi possono essere conservati
fino a quando risultino necessari per:
indagini continue e
longitudinali;
indagini di controllo, di
qualità e di copertura;
definizione di disegni campionari
e selezione di unità di rilevazione;
costituzione di archivi delle
unità statistiche e di sistemi informativi;
altri casi in cui ciò risulti
essenziale e adeguatamente documentato per le finalità perseguite.
2. Nei casi di cui al comma 1, i
dati identificativi sono conservati separatamente da ogni altro dato, in
modo da consentirne differenti livelli di accesso, salvo che ciò risulti
impossibile in ragione delle particolari caratteristiche del trattamento o
comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionati rispetto al
diritto tutelato.
Art. 12.
(Misure di sicurezza)
1. Nell’adottare le misure di
sicurezza di cui all’art. 15, comma 1, della Legge e di cui al regolamento
previsto dal comma 2 del medesimo articolo, il titolare del trattamento
determina anche i differenti livelli di accesso ai dati personali con
riferimento alla natura dei dati stessi e alle funzioni dei soggetti
coinvolti nei trattamenti.
2. I soggetti di cui all’art. 1
adottano le cautele previste dagli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 11
maggio 1999, n. 135 in riferimento ai dati di cui agli articoli 22 e 24
della Legge.
Art. 13
(Esercizio dei diritti
dell'interessato)
1. In caso di esercizio dei
diritti di cui all'art.13 della Legge, l'interessato può accedere agli
archivi statistici contenenti i dati che lo riguardano per chiederne
l'aggiornamento, la rettifica o l'integrazione, sempre che tale operazione
non risulti impossibile per la natura o lo stato del trattamento, o comporti
un impiego di mezzi manifestamente sproporzionati.
2. In attuazione dell’art.
6-bis, comma 8, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, il
responsabile del trattamento annota in appositi spazi o registri le
modifiche richieste dall'interessato, senza variare i dati originariamente
immessi nell'archivio, qualora tali operazioni non producano effetti
significativi sull'analisi statistica o sui risultati statistici connessi al
trattamento. In particolare, non si procede alla variazione se le modifiche
richieste contrastano con le classificazioni e con le metodologie
statistiche adottate in conformità alle norme internazionali comunitarie e
nazionali.
Art. 14
( Regole di condotta)
1. I responsabili e gli
incaricati del trattamento che, anche per motivi di lavoro, studio e ricerca
abbiano legittimo accesso ai dati personali trattati per scopi statistici,
conformano il proprio comportamento anche alle seguenti disposizioni:
a) i dati personali possono
essere utilizzati soltanto per gli scopi definiti all'atto della
progettazione del trattamento;
b) i dati personali devono essere
conservati in modo da evitarne la dispersione, la sottrazione e ogni altro
uso non conforme alla legge e alle istruzioni ricevute;
c) i dati personali e le notizie
non disponibili al pubblico di cui si venga a conoscenza in occasione dello
svolgimento dell'attività statistica o di attività ad essa strumentali non
possono essere diffusi, né altrimenti utilizzati per interessi privati,
propri o altrui;
d) il lavoro svolto deve essere
oggetto di adeguata documentazione;
e) le conoscenze professionali in
materia di protezione dei dati personali devono essere adeguate
costantemente all’evoluzione delle metodologie e delle tecniche;
f) la comunicazione e la
diffusione dei risultati statistici devono essere favorite, in relazione
alle esigenze conoscitive degli utenti, purché nel rispetto delle norme
sulla protezione dei dati personali.
2. I responsabili e gli
incaricati del trattamento di cui al comma 1 sono tenuti a conformarsi alle
disposizioni del presente codice, anche quando non siano vincolati al
rispetto del segreto d'ufficio o del segreto professionale. I titolari del
trattamento adottano le misure opportune per garantire la conoscenza di tali
disposizioni da parte dei responsabili e degli incaricati medesimi.
3. I comportamenti non conformi
alle regole di condotta dettate dal presente codice devono essere
immediatamente segnalati al responsabile o al titolare del trattamento.
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