CODICE DI DEONTOLOGIA E DI BUONA CONDOTTA PER IL TRATTAMENTO DI DATI
PERSONALI PER SCOPI STORICI.
(Provvedimento del Garante n.
8/P/21 del 14 marzo 2001, in G.U. 5 aprile 2001, n. 80)
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI
DATI PERSONALI
Nella seduta odierna, con la
partecipazione del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe
Santaniello, vice presidente, del prof. Ugo De Siervo e dell’ing. Claudio
Manganelli, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario
generale;
Visto l’art. 27 della direttiva
n. 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995,
secondo cui gli Stati membri e la Commissione incoraggiano l’elaborazione
di codici di condotta destinati a contribuire, in funzione delle
specificità settoriali, alla corretta applicazione delle disposizioni
nazionali di attuazione della direttiva adottate dagli Stati membri;
Visto l’ art. 31, comma 1,
lettera h) della legge 31 dicembre 1996, n. 675 , il quale attribuisce al
Garante il compito di promuovere nell’ambito delle categorie interessate,
nell’osservanza del principio di rappresentatività, la sottoscrizione di
codici di deontologia e di buona condotta per determinati settori,
verificarne la conformità alle leggi e ai regolamenti anche attraverso l’esame
di osservazioni di soggetti interessati e contribuire a garantirne la
diffusione e il rispetto;
Visto il decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 281, in materia di trattamento dei dati personali per
finalità storiche, statistiche e di ricerca scientifica, e in particolare
il relativo art. 6, comma 1 , il quale demanda al Garante il compito di
promuovere la sottoscrizione di uno o più codici di deontologia e di buona
condotta per i soggetti pubblici e privati, ivi comprese le società
scientifiche e le associazioni professionali, interessati al trattamento dei
dati per scopi storici;
Visto l’articolo 7, comma 5,
del medesimo decreto legislativo n. 281/1999 , relativo ad alcuni profili
che devono essere individuati dal codice per i trattamenti di dati per scopi
storici;
Visto il provvedimento 10
febbraio 2000 del Garante per la protezione dei dati personali, pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale n. 46 del 25 febbraio 2000, con il quale il Garante
ha promosso la sottoscrizione di uno o più codici di deontologia e di buona
condotta relativi del trattamento di dati personali per scopi storici
effettuati da archivisti e utenti ed ha invitato tutti i soggetti aventi
titolo a partecipare all’adozione del medesimo codice in base al principio
di rappresentatività a darne comunicazione al Garante entro il 31 marzo
2000;
Viste le comunicazioni pervenute
al Garante in risposta al provvedimento del 10 febbraio 2000, con le quali
diversi soggetti pubblici e privati, società scientifiche ed associazioni
professionali hanno manifestato la volontà di partecipare alla redazione
del codice e fra i quali è stato conseguentemente costituito un apposito
gruppo di lavoro composto da componenti della Commissione consultiva per le
questioni inerenti la consultabilità degli atti d’archivio riservati, del
Centro di Documentazione ebraica, del Ministero per i beni e le attività
culturali, dell’Associazione delle istituzioni culturali italiane, dell’Associazione
nazionale archivistica italiana, dell’Istituto nazionale per la storia del
movimento di liberazione in Italia, della Società per lo studio della
storia contemporanea, dell’Istituto storico italiano per l’età moderna
e contemporanea, della Società per gli studi di storia delle istituzioni,
della Società italiana delle storiche, dell’Istituto romano per la storia
d’Italia dal fascismo alla resistenza;
Considerato che il testo del
codice è stato oggetto di ampia diffusione, anche attraverso la sua
pubblicazione su alcuni siti Internet, al fine di favorire il più ampio
dibattito e di permettere la
raccolta di eventuali
osservazioni e integrazioni al testo medesimo da parte di tutti i soggetti
interessati;
Vista la nota del 28 febbraio
2001 con cui il gruppo di lavoro ha trasmesso il testo del codice di
deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per
scopi storici approvato e sottoscritto in pari data;
Rilevato che il rispetto delle
disposizioni contenute nel codice costituisce condizione essenziale per la
liceità del trattamento dei dati personali;
Constatata la conformità del
codice alle leggi e ai regolamenti in materia di protezione delle persone
rispetto al trattamento dei dati personali, ed in particolare all’ art.
31, comma 1, lettera h) della legge n. 675/1996, nonché agli artt. 6 e 7
del decreto legislativo n. 281/1999;
Considerato che, ai sensi dell’art.
6, comma 1, del decreto legislativo n. 281/1999 , il codice deve essere
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana a cura del
Garante;
Rilevato che anche dopo tale
pubblicazione il codice potrà essere eventualmente sottoscritto da altri
soggetti pubblici e privati, società scientifiche ed associazioni
professionali interessati;
Vista la documentazione in atti;
Viste le osservazioni formulate
dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante
n. 1/2000 , adottato con deliberazione n. 15 del 28 giugno 2000 e pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 162 del 13 luglio
2000;
Dispone:
la trasmissione del codice di
deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per
scopi storici che figura in allegato all’Ufficio pubblicazione leggi e
decreti del Ministero della giustizia per la sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Roma, 14 marzo 2001
IL PRESIDENTE
IL RELATORE IL SEGRETARIO
GENERALE
CODICE DI DEONTOLOGIA E DI BUONA
CONDOTTA PER I TRATTAMENTI DI DATI PERSONALI PER SCOPI STORICI
∗ In conformità all’articolo
184, comma 2, i riferimenti a disposizioni della legge n. 675/1996 o ad
altre disposizioni abrogate devono intendersi riferiti alle corrispondenti
nuove disposizioni in vigore, secondo la tavola di corrispondenza.
Preambolo
I sottoindicati soggetti pubblici
e privati sottoscrivono il presente codice sulla base delle seguenti
premesse:
1) Chiunque accede ad
informazioni e documenti per scopi storici utilizza frequentemente dati di
carattere personale per i quali la legge prevede alcune garanzie a tutela
degli interessati. In considerazione dell’interesse pubblico allo
svolgimento di tali trattamenti, il legislatore -con specifico riguardo agli
archivi pubblici e a quelli privati dichiarati di notevole interesse storico
ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. 30 settembre 1963 n. 1409- ha esentato i
soggetti che utilizzano dati personali per le suddette finalità dall’obbligo
di richiedere il consenso degli interessati ai sensi degli artt. 12 , 20 e
28 della legge (l. 31 dicembre 1996, n. 675, in particolare art. 27; dd.lg.
11 maggio 1999, n. 135 e 30 luglio 1999, n. 281, in particolare art. 7,
comma 4; d.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409, e successive modificazioni e
integrazioni).
2) L'utilizzazione di tali dati
da parte di utenti ed archivisti deve pertanto rispettare le previsioni di
legge e quelle del presente codice di deontologia e di buona condotta, l’osservanza
del quale, oltre a rappresentare un obbligo deontologico, costituisce
condizione essenziale per la liceità del trattamento dei dati (art. 31,
comma 1, lettera h), l. 31 dicembre 1996, n.675; art.6, d. lg. 30 luglio
1999, n.281 ).
3) L'osservanza di tali regole
non deve pregiudicare l'indagine, la ricerca, la documentazione e lo studio
ovunque svolti, in relazione a figure, fatti e circostanze del passato.
4) I trattamenti di dati
personali concernenti la conservazione, l'ordinamento e la comunicazione dei
documenti conservati negli Archivi di Stato e negli archivi storici degli
enti pubblici sono considerati di rilevante interesse pubblico (art. 23
d.lg. 11 maggio 1999, n.135).
5) La sottoscrizione del presente
codice è promossa per legge dal Garante, nel rispetto del principio di
rappresentatività dei soggetti pubblici e privati interessati. Il codice è
espressione delle associazioni professionali e delle categorie interessate,
ivi comprese le società scientifiche, ed è volto ad assicurare l’equilibrio
delle diverse esigenze connesse alla ricerca e alla rappresentazione di
fatti storici con i diritti e le libertà fondamentali delle persone
interessate (art. 1, l. 31 dicembre 1996, n. 675 ).
6) Il presente codice, sulla base
delle prescrizioni di legge, individua in particolare: a) alcune regole di
correttezza e di non discriminazione nei confronti degli utenti da osservare
anche nella comunicazione e diffusione dei dati, armonizzate con quelle che
riguardano il diritto di cronaca e la manifestazione del pensiero; b)
particolari cautele per la raccolta, la consultazione e la diffusione di
documenti concernenti dati idonei a rivelare lo stato di salute, la vita
sessuale o rapporti riservati di tipo familiare; c) modalità di
applicazione agli archivi privati della disciplina dettata in materia di
trattamento dei dati per scopi storici (art. 7, comma 5, d.lg. 30 luglio
1999, n. 281) .
7) La sottoscrizione del presente
codice è effettuata ispirandosi, oltre agli artt. 21 e 33 della
Costituzione della Repubblica italiana, alle pertinenti fonti e documenti
internazionali in materia di ricerca storica e di archivi e in particolare:
a) agli artt. 8 e 10 della
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle
libertà fondamentali del 1950, ratificata dall'Italia con legge 4 agosto
1955, n. 848;
b) alla Raccomandazione N. R
(2000) 13 del 13 luglio 2000 del Consiglio d'Europa;
c) agli artt. 1, 7, 8, 11 e 13
della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;
d) ai Principi direttivi per una
legge sugli archivi storici e gli archivi correnti, individuati dal
Consiglio internazionale degli archivi al congresso di Ottawa nel 1996, e al
Codice internazionale di deontologia degli archivisti approvato nel
congresso internazionale degli archivi, svoltosi a Pechino nel 1996.
PRINCIPI GENERALI
Art. 1
(Finalità e ambito di
applicazione)
1. Le presenti norme sono volte a
garantire che l'utilizzazione di dati di carattere personale acquisiti
nell'esercizio della libera ricerca storica e del diritto allo studio e
all'informazione, nonché nell'accesso ad atti e documenti, si svolga nel
rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle
persone interessate, in particolare del diritto alla riservatezza e del
diritto all'identità personale.
2. Il presente codice detta
disposizioni per i trattamenti di dati personali effettuati per scopi
storici in relazione ai documenti conservati presso archivi delle pubbliche
amministrazioni, enti pubblici ed archivi privati dichiarati di notevole
interesse storico. Il codice si applica, senza necessità di sottoscrizione,
all'insieme dei trattamenti di dati personali comunque effettuati dagli
utenti per scopi storici.
3. Il presente codice reca,
altresì, principi-guida di comportamento dei soggetti che trattano per
scopi storici dati personali conservati presso archivi pubblici e archivi
privati dichiarati di notevole interesse storico, e in particolare:
a) nei riguardi degli archivisti,
individua regole di correttezza e di non discriminazione nei confronti degli
utenti, indipendentemente dalla loro nazionalità, categoria di
appartenenza, livello di istruzione;
b) nei confronti degli utenti,
individua cautele per la raccolta, l'utilizzazione e la diffusione dei dati
contenuti nei documenti.
4. La competente sovrintendenza
archivistica riceve comunicazione da parte di proprietari, possessori e
detentori di archivi privati non dichiarati di notevole interesse storico o
di singoli documenti di interesse storico, i quali manifestano l’intenzione
di applicare il presente codice nella misura per essi compatibile.
Art. 2
(Definizioni)
1. Nell'applicazione del presente
codice si tiene conto delle definizioni e delle indicazioni contenute nella
disciplina in materia di trattamento dei dati personali e, in particolare,
delle disposizioni citate nel preambolo. Ai medesimi fini si intende,
altresì:
a) per "archivista",
chiunque, persona fisica o giuridica, ente o associazione, abbia
responsabilità di controllare, acquisire, trattare, conservare, restaurare
e gestire archivi storici, correnti o di deposito della pubblica
amministrazione, archivi privati dichiarati di notevole interesse storico,
nonché gli archivi privati di cui al precedente art. 1, comma 4;
b) per "utente",
chiunque chieda di accedere o acceda per scopi storici a documenti
contenenti dati personali, anche per finalità giornalistiche o di
pubblicazione occasionale di articoli, saggi e altre manifestazioni del
pensiero;
c) per "documento",
qualunque testimonianza scritta, orale o conservata su qualsiasi supporto
che contenga dati personali.
REGOLE DI CONDOTTA PER GLI
ARCHIVISTI E LICEITA' DEI RELATIVI TRATTAMENTI
Art. 3
(Regole generali di condotta)
1. Nel trattare i dati di
carattere personale e i documenti che li contengono, gli archivisti
adottano, in armonia con la legge e i regolamenti, le modalità più
opportune per favorire il rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali
e della dignità delle persone alle quali si riferiscono i dati trattati.
2. Gli archivisti di enti o
istituzioni pubbliche si adoperano per il pieno rispetto, anche da parte dei
terzi con cui entrano in contatto per ragioni del proprio ufficio o
servizio, delle disposizioni di legge e di regolamento in materia
archivistica e, in particolare, di quanto previsto negli artt. 21 e 21-bis
del d.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409, come modificati dal d.lg. 30 luglio
1999, n. 281, dall'art. 7 del medesimo d.lg. n. 281, e successive
modificazioni ed integrazioni.
3. I soggetti che operano presso
enti pubblici svolgendo funzioni archivistiche, nel trattare dati di
carattere personale si attengono ai doveri di lealtà, correttezza,
imparzialità, onestà e diligenza propri dell'esercizio della professione e
della qualifica o livello ricoperti. Essi conformano il proprio operato al
principio di trasparenza della attività amministrativa.
4. I dati personali trattati per
scopi storici possono essere ulteriormente utilizzati per tali scopi, e sono
soggetti in linea di principio alla medesima disciplina indipendentemente
dal documento in cui sono contenuti e dal luogo di conservazione, ferme
restando le cautele e le garanzie previste per particolari categorie di dati
o di trattamenti.
Art. 4
(Conservazione e tutela)
1. Gli archivisti si impegnano a:
a) favorire il recupero,
l'acquisizione e la tutela dei documenti. A tal fine, operano in conformità
con i principi, i criteri metodologici e le pratiche della professione
generalmente condivisi ed accettati, curando anche l'aggiornamento
sistematico e continuo delle proprie conoscenze storiche, amministrative e
tecnologiche;
b) tutelare l'integrità degli
archivi e l'autenticità dei documenti, anche elettronici e multimediali, di
cui promuovono la conservazione permanente, in particolare di quelli esposti
a rischi di cancellazione, dispersione ed alterazione dei dati;
c) salvaguardare la conformità
delle riproduzioni dei documenti agli originali ed evitare ogni azione
diretta a manipolare, dissimulare o deformare fatti, testimonianze,
documenti e dati;
d) assicurare il rispetto delle
misure di sicurezza previste dall'art. 15 della legge 31 dicembre 1996, n.
675 e dal d.P.R. 28 luglio 1999, n. 318 e successive integrazioni e
modificazioni, sviluppando misure idonee a prevenire l'eventuale
distruzione, dispersione o accesso non autorizzato ai documenti, e
adottando, in presenza di specifici rischi, particolari cautele quali la
consultazione in copia di alcuni documenti e la conservazione degli
originali in cassaforte o armadi blindati.
Art. 5
(Comunicazione e fruizione)
1. Gli archivi sono organizzati
secondo criteri tali da assicurare il principio della libera fruibilità
delle fonti.
2. L'archivista promuove il più
largo accesso agli archivi e, attenendosi al quadro della normativa vigente,
favorisce l'attività di ricerca e di informazione nonché il reperimento
delle fonti.
3. L'archivista informa il
ricercatore sui documenti estratti temporaneamente da un fascicolo perché
esclusi dalla consultazione.
4. In caso di rilevazione
sistematica dei dati realizzata da un archivio in collaborazione con altri
soggetti pubblici o privati, per costituire banche dati di intere serie
archivistiche, la struttura interessata sottoscrive una apposita convenzione
per concordare le modalità di fruizione e le forme di tutela dei soggetti
interessati, attenendosi alle disposizioni della legge, in particolare per
quanto riguarda il rapporto tra il titolare, il responsabile e gli
incaricati del trattamento, nonché i rapporti con i soggetti esterni
interessati ad accedere ai dati.
Art. 6
(Impegno di riservatezza)
1. Gli archivisti si impegnano a:
a) non fare alcun uso delle
informazioni non disponibili agli utenti o non rese pubbliche, ottenute in
ragione della propria attività anche in via confidenziale, per proprie
ricerche o per realizzare profitti e interessi privati. Nel caso in cui
l'archivista svolga ricerche per fini personali o comunque estranei alla
propria attività professionale, è soggetto alle stesse regole e ai
medesimi limiti previsti per gli utenti;
b) mantenere riservate le notizie
e le informazioni concernenti i dati personali apprese nell'esercizio delle
proprie attività.
2. L'archivista osserva tali
doveri di riserbo anche dopo la cessazione dalla propria attività.
Art. 7
(Aggiornamento dei dati)
1. L'archivista favorisce
l'esercizio del diritto degli interessati all'aggiornamento, alla rettifica
o all'integrazione dei dati, garantendone la conservazione secondo modalità
che assicurino la distinzione delle fonti originarie dalla documentazione
successivamente acquisita.
2. Ai fini dell'applicazione
dell'art. 13 della legge n. 675/1996, in presenza di eventuali richieste
generalizzate di accesso ad un'ampia serie di dati o documenti, l'archivista
pone a disposizione
gli strumenti di ricerca e le
fonti pertinenti fornendo al richiedente idonee indicazioni per una loro
agevole consultazione.
3. In caso di esercizio di un
diritto, ai sensi dell'art. 13, comma 3, della legge n. 675/1996, da parte
di chi vi abbia interesse in relazione a dati personali che riguardano
persone decedute e documenti assai risalenti nel tempo, la sussistenza
dell'interesse è valutata anche in riferimento al tempo trascorso.
Art. 8
(Fonti orali)
1. In caso di trattamento di
fonti orali, è necessario che gli intervistati abbiano espresso il proprio
consenso in modo esplicito, eventualmente in forma verbale, anche sulla base
di una informativa semplificata che renda nota almeno l’identità e l’attività
svolta dall’intervistatore nonché le finalità della raccolta dei dati.
2. Gli archivi che acquisiscono
fonti orali richiedono all’autore dell’intervista una dichiarazione
scritta dell’avvenuta comunicazione degli scopi perseguiti nell’intervista
stessa e del relativo consenso manifestato dagli intervistati.
REGOLE DI CONDOTTA PER GLI UTENTI
E CONDIZIONI PER LA LICEITA' DEI RELATIVI TRATTAMENTI
Art. 9
(Regole generali di condotta)
1. Nell'accedere alle fonti e
nell'esercitare l’attività di studio, ricerca e manifestazione del
pensiero, gli utenti, quando trattino i dati di carattere personale, secondo
quanto previsto dalla legge e dai regolamenti, adottano le modalità più
opportune per favorire il rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali
e della dignità delle persone interessate.
2. In applicazione del principio
di cui al comma 1, gli utenti utilizzano i documenti sotto la propria
responsabilità e conformandosi agli scopi perseguiti e delineati nel
progetto di ricerca, nel rispetto dei principi di pertinenza ed
indispensabilità di cui all’art. 7, del d.lg. 30 luglio 1999, n. 281.
Art. 10
(Accesso agli archivi pubblici)
1. L'accesso agli archivi
pubblici è libero. Tutti gli utenti hanno diritto ad accedere agli archivi
con eguali diritti e doveri.
2. Fanno eccezione, ai sensi
delle leggi vigenti, i documenti di carattere riservato relativi alla
politica interna ed estera dello Stato che divengono consultabili cinquanta
anni dopo la loro data e quelli contenenti i dati di cui agli artt. 22 e 24
della legge n. 675/1996, che divengono liberamente consultabili quaranta
anni dopo la loro data. Il termine è di settanta anni se i dati sono idonei
a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale oppure rapporti riservati
di tipo familiare.
3. L’autorizzazione alla
consultazione dei documenti di cui al comma 2 può essere rilasciata prima
della scadenza dei termini dal Ministro dell’Interno, previo parere del
direttore dell’Archivio di Stato o del sovrintendente archivistico
competenti e udita la Commissione per le questioni inerenti alla
consultabilità degli atti di archivio riservati istituita presso il
Ministero dell’Interno, secondo la procedura dettata dagli artt. 8 e 9 del
decreto legislativo n. 281/1999.
4. In caso di richiesta di
autorizzazione a consultare i documenti di cui al comma 2 prima della
scadenza dei termini, l'utente presenta all'ente che li conserva un progetto
di ricerca che, in relazione alle fonti riservate per le quali chiede l’autorizzazione,
illustri le finalità della ricerca e le modalità di diffusione dei dati.
Il richiedente ha facoltà di presentare ogni altra documentazione utile.
5. L'autorizzazione di cui al
comma 3 alla consultazione è rilasciata a parità di condizioni ad ogni
altro richiedente. La valutazione della parità di condizioni avviene sulla
base del progetto di ricerca di cui al comma 4.
6. L'autorizzazione alla
consultazione dei documenti, di cui al comma 3, prima dello scadere dei
termini, può contenere cautele volte a consentire la comunicazione dei dati
senza ledere i diritti, le libertà e la dignità delle persone interessate.
7. Le cautele possono consistere
anche, a seconda degli obiettivi della ricerca desumibili dal progetto,
nell'obbligo di non diffondere i nomi delle persone, nell'uso delle sole
iniziali dei nominativi degli interessati, nell'oscuramento dei nomi in una
banca dati, nella sottrazione temporanea di singoli documenti dai fascicoli
o nel divieto di riproduzione dei documenti. Particolare attenzione è
prestata al principio della pertinenza e all'indicazione di fatti o
circostanze che possono rendere facilmente individuabili gli interessati.
8. L'autorizzazione di cui al
comma 3 è personale e il titolare dell'autorizzazione non può delegare
altri al conseguente trattamento dei dati. I documenti mantengono il loro
carattere riservato e non possono essere ulteriormente utilizzati da altri
soggetti senza la relativa autorizzazione.
Art. 11
(Diffusione)
1. L'interpretazione dell'utente,
nel rispetto del diritto alla riservatezza, del diritto all'identità
personale e della dignità degli interessati, rientra nella sfera della
libertà di parola e di manifestazione del pensiero costituzionalmente
garantite.
2. Nel far riferimento allo stato
di salute delle persone l'utente si astiene dal pubblicare dati analitici di
interesse strettamente clinico e dal descrivere abitudini sessuali riferite
ad una determinata persona identificata o identificabile.
3. La sfera privata delle persone
note o che abbiano esercitato funzioni pubbliche deve essere rispettata nel
caso in cui le notizie o i dati non abbiano alcun rilievo sul loro ruolo o
sulla loro vita pubblica.
4. In applicazione di quanto
previsto dall'art. 7, comma 2, del d.lg. n. 281/1999, al momento della
diffusione dei dati il principio della pertinenza è valutato dall’utente
con particolare riguardo ai singoli dati personali contenuti nei documenti,
anziché ai documenti nel loro complesso. L'utente può diffondere i dati
personali se pertinenti e indispensabili alla ricerca e se gli stessi non
ledono la dignità e la riservatezza delle persone.
5. L’utente non è tenuto a
fornire l’informativa di cui all’art. 10, comma 3, della legge n.
675/1996 nei casi in cui tale adempimento comporti l'impiego di mezzi
manifestamente sproporzionati.
6. L'utente può utilizzare i
dati elaborati o le copie dei documenti contenenti dati personali,
accessibili su autorizzazione, solo ai fini della propria ricerca, e ne cura
la riservatezza anche rispetto ai terzi.
Art. 12
(Applicazione del codice)
1. I soggetti pubblici e privati,
comprese le società scientifiche e le associazioni professionali, che siano
tenuti ad applicare il presente codice si impegnano, con i modi e nelle
forme previste dai propri ordinamenti, a promuoverne la massima diffusione e
la conoscenza, nonché ad assicurarne il rispetto.
2. Nel caso degli archivi degli
enti pubblici e degli archivi privati dichiarati di notevole interesse
storico, le sovrintendenze archivistiche promuovono la diffusione e
l'applicazione del codice.
Art. 13
(Violazione delle regole di
condotta)
1. Nell'ambito degli archivi
pubblici le amministrazioni competenti applicano le sanzioni previste dai
rispettivi ordinamenti.
2. Le società e le associazioni
tenute ad applicare il presente codice adottano, sulla base dei propri
ordinamenti e regolamenti, le opportune misure in caso di violazione del
codice stesso, ferme restando le sanzioni di legge.
3. La violazione delle
prescrizioni del presente codice da parte degli utenti è comunicata agli
organi competenti per il rilascio delle autorizzazioni a consultare
documenti riservati prima del decorso dei termini di legge, ed è
considerata ai fini del rilascio dell'autorizzazione medesima.
L'Amministrazione competente, secondo il proprio ordinamento, può altresì
escludere temporaneamente dalle sale di studio i soggetti responsabili della
violazione delle regole del presente codice. Gli stessi possono essere
esclusi da ulteriori autorizzazioni alla consultazione di documenti
riservati.
4. Oltre a quanto previsto dalla
legge per la denuncia di reato cui sono tenuti i pubblici ufficiali, i
soggetti di cui ai commi 1 e 2 possono segnalare al Garante le violazioni
delle regole di condotta per l'eventuale adozione dei provvedimenti e delle
sanzioni di competenza.
Art. 14
(Entrata in vigore)
1. Il presente codice si applica
a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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