(Provvedimento del Garante del 29
luglio 1998, in G.U. 3 agosto 1998, n. 179)
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI
DATI PERSONALI
Visto l’art. 25 della legge 31
dicembre 1996, n. 675, come modificato dall’art. 12 del decreto
legislativo 13 maggio 1998, n 171, secondo il quale il trattamento dei dati
personali nell’esercizio della professione giornalistica deve essere
effettuato sulla base di un apposito codice di deontologia, recante misure
ed accorgimenti a garanzia degli interessati rapportati alla natura dei
dati, in particolare per quanto riguarda i dati idonei a rivelare lo stato
di salute e la vita sessuale;
Visto il comma 4-bis dello stesso
art. 25, secondo il quale tale codice è applicabile anche all’attività
dei pubblicisti e dei praticanti giornalisti, nonché a chiunque tratti
temporaneamente i dati personali al fine di utilizzarli per la pubblicazione
occasionale di articoli, di saggi e di altre manifestazioni di pensiero;
Visto il comma 2 del medesimo
art. 25, secondo il quale il codice di deontologia è adottato dal Consiglio
nazionale dell’ordine dei giornalisti in cooperazione con il Garante, il
quale ne promuove l’adozione e ne cura la pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale;
Vista la nota prot. n. 89/GAR del
26 maggio 1997, con la quale il Garante ha invitato il Consiglio nazionale
dell’ordine ad adottare il codice entro il previsto termine di sei mesi
dalla data di invio della nota stessa;
Vista la nota prot. n. 4640 del
24 novembre 1997, con il quale il Garante ha aderito alla richiesta di breve
differimento del predetto termine di sei mesi, presentata il 19 novembre dal
presidente del Consiglio nazionale dell’ordine;
Visto il provvedimento prot. n.
5252 del 18 dicembre 1997, con il quale il Garante ha segnalato al Consiglio
nazionale dell’ordine alcuni criteri da tenere presenti nel bilanciamento
delle libertà e dei diritti coinvolti dall’attività giornalistica;
Vista la nota prot. n. 314 del 23
gennaio 1998, con la quale il Garante ha formulato altre osservazioni sul
primo schema di codice elaborato dal Consiglio nazionale dell’ordine e
trasmesso al Garante con nota prot. n. 7182 del 30 dicembre 1997;
Vista la nota prot. n. 204 del 15
gennaio 1998, con la quale il Garante, sulla base della prima esperienza di
applicazione della legge n. 675/1996 e dello schema di codice elaborato, ha
rappresentato al Ministro di grazia e giustizia l’opportunità di una
revisione dell’art. 25 della legge, che è stato poi modificato con il
citato decreto legislativo n. 171 del 13 maggio 1998;
Vista la nota prot. n. 5876 del
30 giugno 1998, con la quale il Garante ha invitato il Consiglio nazionale
dell’ordine ad apportare alcune residuali modifiche all’ulteriore schema
approvato dallo stesso Consiglio nella seduta del 26 e 27 marzo 1998 e
trasmesso al Garante con nota prot. n. 1074 dell’8 aprile;
Constatata l’idoneità delle
misure e degli accorgimenti a garanzia degli interessati previsti dallo
schema definitivo del codice di deontologia trasmesso al Garante dal
Consiglio nazionale dell’ordine con nota prot. n. 2210 del 15 luglio 1998;
Considerato che, ai sensi dell’art.
25, comma 2, della legge n. 675/1996, il codice deve essere pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale, a cura del Garante, e diviene efficace quindici giorni
dopo la sua pubblicazione;
Dispone
La trasmissione del codice di
deontologia che figura in allegato all’ufficio pubblicazione leggi e
decreti del Ministero di grazia e giustizia per la sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 29 luglio 1998
Art. 1
(Principi generali)
1. Le presenti norme sono volte a
contemperare i diritti fondamentali della persona con il diritto dei
cittadini all’informazione e con la libertà di stampa.
2. In forza dell’art. 21 della
Costituzione, la professione giornalistica si svolge senza autorizzazioni o
censure. In quanto condizione essenziale per l’esercizio del diritto
dovere di cronaca, la raccolta, la registrazione, la conservazione e la
diffusione di notizie su eventi e vicende relativi a persone, organismi
collettivi, istituzioni, costumi, ricerche scientifiche e movimenti di
pensiero, attuate nell’ambito dell’attività giornalistica e per gli
scopi propri di tale attività, si differenziano nettamente per la loro
natura dalla memorizzazione e dal trattamento di dati personali ad opera di
banche dati o altri soggetti. Su questi principi trovano fondamento le
necessarie deroghe previste dai paragrafi 17 e 37 e dall’art. 9 della
direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’Unione
europea del 24 ottobre 1995 e dalla legge n. 675/1996.
Art. 2
(Banche dati di uso redazionale e
tutela degli archivi personali dei giornalisti)
1. Il giornalista che raccoglie
notizie per una delle operazioni di cui all’art. 1, comma 2, lettera b),
della legge n. 675/1996 rende note la propria identità, la propria
professione e le finalità
∗ In conformità all’articolo
184, comma 2, i riferimenti a disposizioni della legge n. 675/1996 o ad
altre disposizioni abrogate devono intendersi riferiti alle corrispondenti
nuove disposizioni in vigore, secondo la tavola di corrispondenza.
della raccolta, salvo che ciò
comporti rischi per la sua incolumità o renda altrimenti impossibile l’esercizio
della funzione informativa; evita artifici e pressioni indebite. Fatta
palese tale attività, il giornalista non è tenuto a fornire gli altri
elementi dell’informativa di cui all’art. 10, comma 1, della legge n.
675/1996.
2. Se i dati personali sono
raccolti presso banche dati di uso redazionale, le imprese editoriali sono
tenute a rendere noti al pubblico, mediante annunci, almeno due volte l’anno,
l’esistenza dell’archivio e il luogo dove è possibile esercitare i
diritti previsti dalla legge n. 675/1996. Le imprese editoriali indicano
altresì fra i dati della gerenza il responsabile del trattamento al quale
le persone interessate possono rivolgersi per esercitare i diritti previsti
dalla legge n. 675/1996.
3. Gli archivi personali dei
giornalisti, comunque funzionali all’esercizio della professione e per l’esclusivo
perseguimento delle relative finalità, sono tutelati, per quanto concerne
le fonti delle notizie, ai sensi dell’art. 2 della legge n. 69/1963 e dell’art.
13, comma 5, della legge n. 675/1996.
4. Il giornalista può conservare
i dati raccolti per tutto il tempo necessario al perseguimento delle
finalità proprie della sua professione.
Art. 3
(Tutela del domicilio)
1. La tutela del domicilio e
degli altri luoghi di privata dimora si estende ai luoghi di cura,
detenzione o riabilitazione, nel rispetto delle norme di legge e dell’uso
corretto di tecniche invasive.
Art. 4
(Rettifica)
1. Il giornalista corregge senza
ritardo errori e inesattezze, anche in conformità al dovere di rettifica
nei casi e nei modi stabiliti dalla legge.
Art. 5
(Diritto all’informazione e
dati personali)
1. Nel raccogliere dati personali
atti a rivelare origine razziale ed etnica, convinzioni religiose,
filosofiche o di altro genere, opinioni politiche, adesioni a partiti,
sindacati, associazioni o organizzazioni a carattere religioso, filosofico,
politico o sindacale, nonchè dati atti a rivelare le condizioni di salute e
la sfera sessuale, il giornalista garantisce il diritto all’informazione
su fatti di interesse pubblico, nel rispetto dell’essenzialità dell’informazione,
evitando riferimenti a congiunti o ad altri soggetti non interessati ai
fatti.
2. In relazione a dati
riguardanti circostanze o fatti resi noti direttamente dagli interessati o
attraverso loro comportamenti in pubblico, è fatto salvo il diritto di
addurre successivamente motivi legittimi meritevoli di tutela.
Art. 6
(Essenzialità dell’informazione)
1. La divulgazione di notizie di
rilevante interesse pubblico o sociale non contrasta con il rispetto della
sfera privata quando l’informazione, anche dettagliata, sia indispensabile
in
ragione dell’originalità del
fatto o della relativa descrizione dei modi particolari in cui è avvenuto,
nonché della qualificazione dei protagonisti.
2. La sfera privata delle persone
note o che esercitano funzioni pubbliche deve essere rispettata se le
notizie o i dati non hanno alcun rilievo sul loro ruolo o sulla loro vita
pubblica.
3. Commenti e opinioni del
giornalista appartengono alla libertà di informazione nonché alla libertà
di parola e di pensiero costituzionalmente garantita a tutti.
Art. 7
(Tutela del minore)
1. Al fine di tutelarne la
personalità, il giornalista non pubblica i nomi dei minori coinvolti in
fatti di cronaca, né fornisce particolari in grado di condurre alla loro
identificazione.
2. La tutela della personalità
del minore si estende, tenuto conto della qualità della notizia e delle sue
componenti, ai fatti che non siano specificamente reati.
3. Il diritto del minore alla
riservatezza deve essere sempre considerato come primario rispetto al
diritto di critica e di cronaca; qualora, tuttavia, per motivi di rilevante
interesse pubblico e fermo restando i limiti di legge, il giornalista decida
di diffondere notizie o immagini riguardanti minori, dovrà farsi carico
della responsabilità di valutare se la pubblicazione sia davvero nell’interesse
oggettivo del minore, secondo i principi e i limiti stabiliti dalla “Carta
di Treviso”.
Art. 8
(Tutela della dignità delle
persone)
1. Salva l’essenzialità dell’informazione,
il giornalista non fornisce notizie o pubblica immagini o fotografie di
soggetti coinvolti in fatti di cronaca lesive della dignità della persona,
né si sofferma su dettagli di violenza, a meno che ravvisi la rilevanza
sociale della notizia o dell’immagine.
2. Salvo rilevanti motivi di
interesse pubblico o comprovati fini di giustizia e di polizia, il
giornalista non riprende né produce immagini e foto di persone in stato di
detenzione senza il consenso dell’interessato.
3. Le persone non possono essere
presentate con ferri o manette ai polsi, salvo che ciò sia necessario per
segnalare abusi.
Art. 9
(Tutela del diritto alla non
discriminazione)
1. Nell’esercitare il diritto
dovere di cronaca, il giornalista è tenuto a rispettare il diritto della
persona alla non discriminazione per razza, religione, opinioni politiche,
sesso, condizioni personali, fisiche o mentali.
Art. 10
(Tutela della dignità delle
persone malate)
1. Il giornalista, nel far
riferimento allo stato di salute di una determinata persona, identificata o
identificabile, ne rispetta la dignità, il diritto alla riservatezza e al
decoro personale, specie nei
casi di malattie gravi o
terminali, e si astiene dal pubblicare dati analitici di interesse
strettamente clinico.
2. La pubblicazione è ammessa
nell’ambito del perseguimento dell’essenzialità dell’informazione e
sempre nel rispetto della dignità della persona se questa riveste una
posizione di particolare rilevanza sociale o pubblica.
Art. 11
(Tutela della sfera sessuale
della persona)
1. Il giornalista si astiene
dalla descrizione di abitudini sessuali riferite ad una determinata persona,
identificata o identificabile.
2. La pubblicazione è ammessa
nell’ambito del perseguimento dell’essenzialità dell’informazione e
nel rispetto della dignità della persona se questa riveste una posizione di
particolare rilevanza sociale o pubblica.
Art. 12
(Tutela del diritto di cronaca
nei procedimenti penali)
1. Al trattamento dei dati
relativi a procedimenti penali non si applica il limite previsto dall’art.
24 della legge n. 675/1996.
2. Il trattamento di dati
personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all’art. 686, commi 1,
lettere a) e d), 2 e 3, del codice di procedura penale è ammesso nell’esercizio
del diritto di cronaca, secondo i principi di cui all’art. 5.
Art. 13
(Ambito di applicazione, sanzioni
disciplinari)
1. Le presenti norme si applicano
ai giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti e a chiunque altro,
anche occasionalmente, eserciti attività pubblicistica.
2. Le sanzioni disciplinari, di
cui al titolo III della legge n. 69/1963, si applicano solo ai soggetti
iscritti all’albo dei giornalisti, negli elenchi o nel registro.