DELLE
MISURE AMMINISTRATIVE DI SICUREZZA
DELLE
MISURE DI SICUREZZA PERSONALI
DISPOSIZIONI
GENERALI
Art.
199
-
Sottoposizione a misure di sicurezza: disposizione espressa di legge -
Nessuno
può essere sottoposto a misure di sicurezza che non siano espressamente
stabilite dalla legge e fuori dei casi dalla legge stessa preveduti.
Art.
200
-
Applicabilità delle misure di sicurezza rispetto al tempo, al territorio e
alle persone -
Le
misure di sicurezza sono regolate dalla legge in vigore al tempo della loro
applicazione.
Se
la legge del tempo in cui deve eseguirsi la misura di sicurezza è diversa,
si applica la legge in vigore al tempo della esecuzione.
Le
misure di sicurezza si applicano anche agli stranieri, che si trovano nel
territorio dello Stato.
Tuttavia
l'applicazione di misure di sicurezza allo straniero non impedisce
l'espulsione di lui dal territorio dello Stato, a norma delle leggi di
pubblica sicurezza.
Art.
201
-
Misure di sicurezza per fatti commessi all'estero -
Quando,
per un fatto commesso all'estero, si procede o si rinnova il giudizio nello
Stato, è applicabile la legge italiana anche riguardo alle misure di
sicurezza.
Nel
caso indicato nell'articolo 12, n. 3, l'applicazione delle misure di
sicurezza stabilite dalla legge italiana è sempre subordinata
all'accertamento che la persona sia socialmente pericolosa.
Art.
202
-
Applicabilità delle misure di sicurezza -
Le
misure di sicurezza possono essere applicate soltanto alle persone
socialmente pericolose, che abbiano commesso un fatto preveduto dalla legge
come reato.
La
legge penale determina i casi nei quali a persone socialmente pericolose
possono essere applicate misure di sicurezza per un fatto non preveduto
dalla legge come reato.
Art.
203
-
Pericolosità sociale -
Agli
effetti della legge penale, è socialmente pericolosa la persona, anche se
non imputabile o non punibile, la quale ha commesso taluno dei fatti
indicati nell'articolo precedente, quando è probabile che commetta nuovi
fatti preveduti dalla legge come reati.
La
qualità di persona socialmente pericolosa si desume dalle circostanze
indicate nell'articolo 133.
Art.
204
Articolo
abrogato dalla L. 10 ottobre 1986, n. 663.
Art.
205
-
Provvedimento del giudice -
Le
misure di sicurezza sono ordinate dal giudice nella stessa sentenza di
condanna o di proscioglimento.
Possono
essere ordinate con provvedimento successivo:
1)
nel caso di condanna, durante l'esecuzione della pena o durante il tempo in
cui il condannato si sottrae volontariamente all'esecuzione della pena;
2)
nel caso di proscioglimento, qualora la qualità di persona socialmente
pericolosa sia presunta, e non sia decorso un tempo corrispondente alla
durata minima della relativa misura di sicurezza (1);
3)
in ogni tempo, nei casi stabiliti dalla legge.
(1)
La Corte costituzionale, con sentenza 27 luglio 1982, n. 139, la Corte cost.
ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente cpv. n. 2, nella
parte in cui non subordinano il provvedimento di ricovero in ospedale
psichiatrico giudiziario dell'imputato prosciolto per infermità psichica al
previo accertamento da parte del giudice della cognizione o della esecuzione
della persistente pericolosità sociale derivante dalla infermità medesima
al tempo dell'applicazione della misura.
Art.
206
-
Applicazione provvisoria delle misure di sicurezza -
Durante
la istruzione o il giudizio, può disporsi che il minore di età, o
l'infermo di mente, o l'ubriaco abituale, o la persona dedita all'uso di
sostanze stupefacenti, o in stato di cronica intossicazione prodotta da
alcool o da sostanze stupefacenti, siano provvisoriamente ricoverati in un
riformatorio, o in un manicomio giudiziale, o in una casa di cura e di
custodia.
Il
giudice revoca l'ordine, quando ritenga che tali persone non siano più
socialmente pericolose.
Il
tempo dell'esecuzione provvisoria della misura di sicurezza è computato
nella durata minima di essa.
Art.
207
-
Revoca delle misure di sicurezza personali -
Le
misure di sicurezza non possono essere revocate se le persone ad esse
sottoposte non hanno cessato di essere socialmente pericolose.
La
revoca non può essere ordinata se non è decorso un tempo corrispondente
alla durata minima stabilita dalla legge per ciascuna misura di sicurezza
(1).
L'articolo
comprendeva un terzo comma abrogato dalla L. 26 luglio 1975, n. 354, che
precedentemente, la Corte costituzionale, con sentenza 23 aprile 1974, n.
110, aveva dichiarato illegittimo nella parte in cui attribuiva al Ministro
di grazia e giustizia - anzichè al giudice di sorveglianza - il potere di
revocare le misure di sicurezza.
(1)La
Corte costituzionale, con sentenza 23 aprile 1974, n. 110, ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale di questo comma nella parte in cui non
consente la revoca delle misure di sicurezza prima che sia decorso il tempo
corrispondente alla durata minima stabilita dalla legge.
Art.
208
-
Riesame della pericolosità -
Decorso
il periodo minimo di durata, stabilito dalla legge per ciascuna misura di
sicurezza, il giudice riprende in esame le condizioni della persona che vi
è sottoposta, per stabilire se essa è ancora socialmente pericolosa.
Qualora
la persona risulti ancora pericolosa, il giudice fissa un nuovo termine per
un esame ulteriore. Nondimeno, quando vi sia ragione di ritenere che il
pericolo sia cessato, il giudice può, in ogni tempo, procedere a nuovi
accertamenti.
Art.
209
-
Persona giudicata per più fatti -
Quando
una persona ha commesso, anche in tempi diversi, più fatti per i quali
siano applicabili più misure di sicurezza della medesima specie, è
ordinata una sola misura di sicurezza.
Se
le misure di sicurezza sono di specie diversa, il giudice valuta
complessivamente il pericolo che deriva dalla persona e, in relazione ad
esso, applica una o più delle misure di sicurezza stabilite dalla legge.
Sono
in ogni caso applicate le misure di sicurezza detentive, alle quali debba
essere sottoposta la persona, a cagione del pericolo presunto dalla legge.
Le
disposizioni precedenti si applicano anche nel caso di misure di sicurezza
in corso di esecuzione, o delle quali non siasi ancora iniziata
l'esecuzione.
Art.
210
-
Effetti della estinzione del reato o della pena -
La
estinzione del reato impedisce l'applicazione delle misure di sicurezza e ne
fa cessare l'esecuzione.
L'estinzione
della pena impedisce l'applicazione delle misure di sicurezza, eccetto
quelle per le quali la legge stabilisce che possono essere ordinate in ogni
tempo, ma non impedisce l'esecuzione delle misure di sicurezza che sono
state già ordinate dal giudice come misure accessorie di una condanna alla
pena della reclusione superiore a dieci anni. Nondimeno, alla colonia
agricola e alla casa di lavoro è sostituita la libertà vigilata.
Qualora
per effetto di indulto o di grazia non debba essere eseguita la pena di
morte (1) , ovvero, in tutto o in parte, la pena dell'ergastolo, il
condannato è sottoposto a libertà vigilata per un tempo non inferiore a
tre anni.
(1)
La pena di morte è stata soppressa e sostituita con l'ergastolo.
Art.
211
-
Esecuzione delle misure di sicurezza -
Le
misure di sicurezza aggiunte a una pena detentiva sono eseguite dopo che la
pena è stata scontata o è altrimenti estinta.
Le
misure di sicurezza, aggiunte a pena non detentiva, sono eseguite dopo che
la sentenza di condanna è divenuta irrevocabile.
L'esecuzione
delle misure di sicurezza temporanee non detentive, aggiunte a misure di
sicurezza detentive, ha luogo dopo la esecuzione di queste ultime.
Art.
212
-
Casi di sospensione o di trasformazione di misure di sicurezza -
L'esecuzione
di una misura di sicurezza applicata a persona imputabile è sospesa se
questa deve scontare una pena detentiva, e riprende il suo corso dopo
l'esecuzione della pena.
Se
la persona sottoposta a una misura di sicurezza detentiva è colpita da
un'infermità psichica, il giudice ne ordina il ricovero in un manicomio
giudiziario, ovvero in una casa di cura e di custodia.
Quando
sia cessata la infermità, il giudice, accertato che la persona è
socialmente pericolosa, ordina che essa sia assegnata ad una colonia
agricola o ad una casa di lavoro, ovvero a un riformatorio giudiziario, se
non crede di sottoporla a libertà vigilata.
Se
l'infermità psichica colpisce persona sottoposta a misura di sicurezza non
detentiva o a cauzione di buona condotta, e l'infermo viene ricoverato in un
manicomio comune, cessa l'esecuzione di dette misure. Nondimeno, se si
tratta di persona sottoposta a misura di sicurezza personale non detentiva,
il giudice, cessata l'infermità, procede a nuovo accertamento ed applica
una misura di sicurezza personale non detentiva qualora la persona risulti
ancora pericolosa.
Art.
213
-
Stabilimenti destinati alla esecuzione delle misure di sicurezza detentive.
Regime educativo, curativo e di lavoro -
Le
misure di sicurezza detentive sono eseguite negli stabilimenti a ciò
destinati.
Le
donne sono assegnate a stabilimenti separati da quelli destinati agli
uomini.
In
ciascuno degli stabilimenti è adottato un particolare regime educativo o
curativo e di lavoro, avuto riguardo alle tendenze e alle abitudini
criminose della persona e, in genere, al pericolo sociale che da essa
deriva.
Il
lavoro è remunerato. Dalla remunerazione è prelevata una quota per il
rimborso delle spese di mantenimento.
Per
quanto concerne il mantenimento dei ricoverati nei manicomi giudiziari, si
osservano le disposizioni sul rimborso delle spese di spedalità.
Art.
214
-
Inosservanza delle misure di sicurezza detentive -
Nel
caso in cui la persona sottoposta a misura di sicurezza detentiva si sottrae
volontariamente alla esecuzione di essa, ricomincia a decorrere il periodo
minimo di durata della misura di sicurezza dal giorno in cui a questa è
data nuovamente esecuzione.
Tale
disposizione non si applica nel caso di persona ricoverata in un manicomio
giudiziario o in una casa di cura e di custodia.
DISPOSIZIONI
SPECIALI
Art.
215
-
Specie -
Le
misure di sicurezza personali si distinguono in detentive e non detentive.
Sono
misure di sicurezza detentive:
1)
l'assegnazione a una colonia agricola o ad una casa di lavoro;
2)
il ricovero in una casa di cura e di custodia;
3)
il ricorso in un manicomio giudiziario;
4)
il ricovero in un riformatorio giudiziario.
Sono
misure di sicurezza non detentive:
1)
la libertà vigilata:
2)
il divieto di soggiorno in uno o più Comuni, o in una o più Province;
3)
il divieto di frequentare osterie e pubblici spacci di bevande alcooliche;
4)
l'espulsione dello straniero dallo Stato.
Quando
la legge stabilisce una misura di sicurezza senza indicarne la specie, il
giudice dispone che si applichi la libertà vigilata, a meno che,
trattandosi di un condannato per delitto, ritenga di disporre l'assegnazione
di lui a una colonia agricola o ad una casa di lavoro.
Art.
216
-
Assegnazione a una colonia agricola o ad una casa di lavoro -
Sono
assegnati ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro:
1)
coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per
tendenza;
2)
coloro che, essendo stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o
per tendenza, e non essendo più sottoposti a misura di sicurezza,
commettono un nuovo delitto, non colposo, che sia nuova manifestazione della
abitualità, della professionalità o della tendenza a delinquere;
3)
le persone condannate o prosciolte, negli altri casi indicati espressamente
nella legge.
Art.
217
-
Durata minima -
La
assegnazione a una colonia agricola o ad una casa di lavoro ha la durata
minima di un anno. Per i delinquenti abituali, la durata minima è di due
anni, per i delinquenti professionali di tre anni, ed è di quattro anni per
i delinquenti per tendenza.
Art.
218
-
Esecuzione -
Nelle
colonie agricole e nelle case di lavoro i delinquenti abituali o
professionali e quelli per tendenza sono assegnati a sezioni speciali.
Il
giudice stabilisce se la misura di sicurezza debba essere eseguita in una
colonia agricola, ovvero in una casa di lavoro, tenuto conto delle
condizioni e attitudini della persona a cui il provvedimento si riferisce.
Il provvedimento può essere modificato nel corso della esecuzione.
Art.
219
-
Assegnazione a una casa di cura e di custodia -
Il
condannato, per un delitto non colposo, a una pena diminuita per cagione di
infermità psichica, o di cronica intossicazione da alcool o da sostanze
stupefacenti, ovvero per cagione di sordomutismo, è ricoverato in una casa
di cura e di custodia per un tempo non inferiore a un anno, quando la pena
stabilita dalla legge non è inferiore nel minimo a cinque anni di
reclusione (1) .
Se
per il delitto commesso è stabilita dalla legge la pena di morte (2) o la
pena dell'ergastolo, ovvero la reclusione non inferiore nel minimo a dieci
anni, la misura di sicurezza è ordinata per un tempo non inferiore a tre
anni (1).
Se
si tratta di un altro reato, per il quale la legge stabilisce la pena
detentiva, e risulta che il condannato è persona socialmente pericolosa, il
ricovero in una casa di cura e di custodia è ordinato per un tempo non
inferiore a sei mesi; tuttavia il giudice può sostituire alla misura del
ricovero quella della libertà vigilata. Tale sostituzione non ha luogo,
qualora si tratti di condannati a pena diminuita per intossicazione cronica
da alcool o da sostanze stupefacenti (3).
Quando
deve essere ordinato il ricovero in una casa di cura e di custodia, non si
applica altra misura di sicurezza detentiva.
(1)
La Corte costituzionale, con sentenza 28 luglio 1983, n. 249, ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale del primo comma nella parte in cui non
subordina il provvedimento di ricovero in una casa di cura e di custodia
dell'imputato condannato per delitto non colposo ad una pena diminuita per
cagione di infermità psichica al previo accertamento da parte del giudice
della persistente pericolosità sociale derivante dalla infermità medesima,
al tempo dell'applicazione della misura di sicurezza, e ai sensi dell’art.
27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, del secondo comma nella parte in cui
non subordina il provvedimento di ricovero in una casa di cura e di custodia
dell'imputato condannato ad una pena diminuita per cagione di infermità
psichica per un delitto per il quale è stabilita dalla legge la pena
dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a dieci anni, al
previo accertamento da parte del giudice della persistente pericolosità
sociale derivante dalla infermità medesima, al tempo della applicazione
della misura di sicurezza.
(2)
La pena di morte è stata soppressa e sostituita con l'ergastolo.
(3)
La Corte costituzionale, con sentenza 13 dicembre 1988, n. 1102, ha
dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in
cui, per i casi ivi previsti, subordina il provvedimento di ricovero in una
casa di cura e di custodia al previo accertamento della pericolosità
sociale derivante dalla seminfermità di mente, soltanto nel momento in cui
la misura di sicurezza viene disposta e non anche nel momento della sua
esecuzione.
Art.
220
-
Esecuzione dell'ordine di ricovero -
L'ordine
di ricovero del condannato nella casa di cura e di custodia è eseguito dopo
che la pena restrittiva della libertà personale sia stata scontata o sia
altrimenti estinta.
Il
giudice, nondimeno, tenuto conto delle particolari condizioni di infermità
psichica del condannato, può disporre che il ricovero venga eseguito prima
che sia iniziata o abbia termine la esecuzione della pena restrittiva della
libertà personale.
Il
provvedimento è revocato quando siano venute meno le ragioni che lo
determinarono, ma non prima che sia decorso il termine minimo stabilito
nell'articolo precedente.
Il
condannato, dimesso dalla casa di cura e di custodia, è sottoposto
all'esecuzione della pena.
Art.
221
-
Ubriachi abituali -
Quando
non debba essere ordinata altra misura di sicurezza detentiva, i condannati
alla reclusione per delitti commessi in stato di ubriachezza, qualora questa
sia abituale, o per delitti commessi sotto l'azione di sostanze stupefacenti
all'uso delle quali siano dediti, sono ricoverati in una casa di cura e di
custodia.
Tuttavia,
se si tratta di delitti per i quali sia stata inflitta la reclusione per un
tempo inferiore a tre anni, al ricovero in una casa di cura e di custodia
può essere sostituita la libertà vigilata.
Il
ricovero ha luogo in sezioni speciali, e ha la durata minima di sei mesi.
Art.
222
-
Ricovero in un manicomio giudiziario -
Nel
caso di proscioglimento per infermità psichica, ovvero per intossicazione
cronica da alcool o da sostanze stupefacenti, ovvero per sordomutismo, è
sempre ordinato il ricovero dell'imputato in un manicomio giudiziario per un
tempo non inferiore a due anni; salvo che si tratti di contravvenzioni o di
delitti colposi o di altri delitti per i quali la legge stabilisce la pena
pecuniaria o la reclusione per un tempo non superiore nel massimo a due
anni, nei quali casi la sentenza di proscioglimento è comunicata
all'autorità di pubblica sicurezza (1).
La
durata minima del ricovero nel manicomio giudiziario è di dieci anni, se
per il fatto commesso la legge stabilisce la pena di morte (2) o
l'ergastolo, ovvero di cinque se per il fatto commesso la legge stabilisce
la pena della reclusione per un tempo non inferiore nel minimo a dieci anni.
Nel
caso in cui la persona ricoverata in un manicomio giudiziario debba scontare
una pena restrittiva della libertà personale, l'esecuzione di questa è
differita fino a che perduri il ricovero nel manicomio.
Le
disposizioni di questo articolo si applicano anche ai minori degli anni
quattordici o maggiori dei quattordici e minori dei diciotto, prosciolti per
ragione di età, quando abbiano commesso un fatto preveduto dalla legge come
reato, trovandosi in alcuna delle condizioni indicate nella prima parte
dell'articolo stesso.
(1)
La Corte costituzionale, con sentenza 27 luglio 1982, n. 139, la Corte cost.
ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella
parte in cui non subordinano il provvedimento di ricovero in ospedale
psichiatrico giudiziario dell'imputato prosciolto per infermità psichica al
previo accertamento da parte del giudice della cognizione o della esecuzione
della persistente pericolosità sociale derivante dalla infermità medesima
al tempo dell'applicazione della misura.
(2)
La pena di morte è stata soppressa e sostituita con l'ergastolo.
Art.
223
-
Ricovero dei minori in un riformatorio giudiziario -
Il
ricovero in un riformatorio giudiziario è misura di sicurezza speciale per
i minori, e non può avere durata inferiore a un anno.
Qualora
tale misura di sicurezza debba essere, in tutto o in parte, applicata o
eseguita dopo che il minore abbia compiuto gli anni diciotto, ad essa è
sostituita la libertà vigilata, salvo che il giudice ritenga di ordinare
l'assegnazione a una colonia agricola, o ad una casa di lavoro.
Art.
224
-
Minore non imputabile -
Qualora
il fatto commesso da un minore degli anni quattordici sia preveduto dalla
legge come delitto, ed egli sia pericoloso, il giudice, tenuto specialmente
conto della gravità del fatto e delle condizioni morali della famiglia in
cui il minore è vissuto, ordina che questi sia ricoverato nel riformatorio
giudiziario o posto in libertà vigilata.
Se,
per il delitto, la legge stabilisce la pena di morte (1) o l'ergastolo, o la
reclusione non inferiore nel minimo a tre anni, e non si tratta di delitto
colposo, è sempre ordinato il ricovero del minore nel riformatorio per un
tempo non inferiore a tre anni (2).
Le
disposizioni precedenti si applicano anche al minore che, nel momento in cui
ha commesso il fatto preveduto dalla legge come delitto, aveva compiuto gli
anni quattordici, ma non ancora i diciotto, se egli sia riconosciuto non
imputabile, a norma dell'articolo 98.
(1)
La pena di morte è stata soppressa e sostituita con l'ergastolo.
(2)
La Corte costituzionale, con sentenza 20 gennaio 1971, n. 1, ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale di questo comma nella parte in cui rende
obbligatorio ed automatico, per i minori degli anni 14, il ricovero, per
almeno tre anni, in riformatorio giudiziario.
Art.
225
-
Minore imputabile -
Quando
il minore che ha compiuto gli anni quattordici, ma non ancora i diciotto,
sia riconosciuto imputabile, il giudice può ordinare che, dopo l'esecuzione
della pena, egli sia ricoverato in un riformatorio giudiziario o posto in
libertà vigilata, tenuto conto delle circostanze indicate nella prima parte
dell'articolo precedente.
È
sempre applicata una delle predette misure di sicurezza al minore che sia
condannato per delitto durante la esecuzione di una misura di sicurezza, a
lui precedentemente applicata per difetto d'imputabilità.
Art.
226
-
Minore delinquente abituale, professionale o per tendenza -
Il
ricovero in un riformatorio giudiziario è sempre ordinato per il minore
degli anni diciotto, che sia delinquente abituale o professionale, ovvero
delinquente per tendenza; e non può avere durata inferiore a tre anni.
Quando egli ha compiuto gli anni ventuno, il giudice ne ordina
l'assegnazione a una colonia agricola o ad una casa di lavoro.
La
legge determina gli altri casi nei quali deve essere ordinato il ricovero
del minore in un riformatorio giudiziario.
Art.
227
-
Riformatori speciali -
Quando
la legge stabilisce che il ricovero in un riformatorio giudiziario sia
ordinato senza che occorra accertare che il minore è socialmente
pericoloso, questi è assegnato ad uno stabilimento speciale o ad una
sezione speciale degli stabilimenti ordinari.
Può
altresì essere assegnato ad uno stabilimento speciale o ad una sezione
speciale degli stabilimenti ordinari il minore che, durante il ricovero
nello stabilimento ordinario, si sia rivelato particolarmente pericoloso.
Art.
228
-
Libertà vigilata -
La
sorveglianza della persona in stato di libertà vigilata è affidata
all'autorità di pubblica sicurezza.
Alla
persona in stato di libertà vigilata sono imposte dal giudice prescrizioni
idonee ad evitare le occasioni di nuovi reati.
Tali
prescrizioni possono essere dal giudice successivamente modificate o
limitate.
La
sorveglianza deve essere esercitata in modo da agevolare, mediante il
lavoro, il riadattamento della persona alla vita sociale.
La
libertà vigilata non può avere durata inferiore a un anno.
Per
la vigilanza sui minori si osservano le disposizioni precedenti, in quanto
non provvedano leggi speciali.
Art.
229
-
Casi nei quali può essere ordinata la libertà vigilata -
Oltre
quanto è prescritto da speciali disposizioni di legge, la libertà vigilata
può essere ordinata:
1)
nel caso di condanna alla reclusione per un tempo superiore a un anno;
2)
nei casi in cui questo codice autorizza una misura di sicurezza per un fatto
non preveduto dalla legge come reato.
Art.
230
-
Casi nei quali deve essere ordinata la libertà vigilata -
La
libertà vigilata è sempre ordinata:
1)
se è inflitta la pena della reclusione per non meno di dieci anni: e non
può, in tal caso, avere durata inferiore a tre anni;
2)
quando il condannato è ammesso alla liberazione condizionale;
3)
se il contravventore abituale o professionale, non essendo più sottoposto a
misure di sicurezza, commette un nuovo reato, il quale sia nuova
manifestazione di abitualità o professionalità;
4)
negli altri casi determinati dalla legge.
Nel
caso in cui sia stata disposta l'assegnazione a una colonia agricola o a una
casa di lavoro, il giudice, al termine dell'assegnazione, può ordinare che
la persona da dimettere sia posta in libertà vigilata, ovvero può
obbligarla a cauzione di buona condotta.
Art.
231
-
Trasgressione degli obblighi imposti -
Fuori
del caso preveduto dalla prima parte dell'articolo 177, quando la persona in
stato di libertà vigilata trasgredisce agli obblighi imposti, il giudice
può aggiungere alla libertà vigilata la cauzione di buona condotta.
Avuto
riguardo alla particolare gravità della trasgressione o al ripetersi della
medesima, ovvero qualora il trasgressore non presti la cauzione, il giudice
può sostituire alla libertà vigilata l'assegnazione a una colonia agricola
o ad una casa di lavoro, ovvero, se si tratta di un minore, il ricovero in
un riformatorio giudiziario.
Art.
232
-
Minori o infermi di mente in stato di libertà vigilata -
La
persona di età minore o in stato di infermità psichica non può essere
posta in libertà vigilata, se non quando sia possibile affidarla ai
genitori, o a coloro che abbiano obbligo di provvedere alla sua educazione o
assistenza, ovvero a istituti di assistenza sociale.
Qualora
tale affidamento non sia possibile o non sia ritenuto opportuno, è
ordinato, o mantenuto, secondo i casi, il ricovero nel riformatorio, o nella
casa di cura e di custodia.
Se,
durante la libertà vigilata, il minore non dà prova di ravvedimento o la
persona in stato di infermità psichica si rivela di nuovo pericolosa, alla
libertà vigilata è sostituito, rispettivamente, il ricovero in un
riformatorio o il ricovero in una casa di cura e di custodia.
Art.
233
-
Divieto di soggiorno in uno o più Comuni o in una o più Province -
Al
colpevole di un delitto contro la personalità dello Stato o contro l'ordine
pubblico, ovvero di un delitto commesso per motivi politici o occasionato da
particolari condizioni sociali o morali esistenti in un determinato luogo,
può essere imposto il divieto di soggiorno in uno o più Comuni o in una o
più Province, designati dal giudice.
Il
divieto di soggiorno ha una durata non inferiore a un anno.
Nel
caso di trasgressione, ricomincia a decorrere il termine minimo, e può
essere ordinata inoltre la libertà vigilata.
Art.
234
-
Divieto di frequentare osterie e pubblici spacci di bevande alcooliche -
Il
divieto di frequentare osterie e pubblici spacci di bevande alcooliche ha la
durata minima di un anno.
Il
divieto è sempre aggiunto alla pena, quando si tratta di condannati per
ubriachezza abituale o per reati commessi in stato di ubriachezza, sempre
che questa sia abituale.
Nel
caso di trasgressione, può essere ordinata inoltre la libertà vigilata o
la prestazione di una cauzione di buona condotta.
Art.
235
-
Espulsione dello straniero dallo Stato -
L'espulsione
dello straniero dal territorio dello Stato è ordinata dal giudice, oltre
che nei casi espressamente preveduti dalla legge, quando lo straniero sia
condannato alla reclusione per un tempo non inferiore a dieci anni.
Allo
straniero che trasgredisce all'ordine di espulsione, pronunciato dal
giudice, si applicano le sanzioni stabilite dalle leggi di sicurezza
pubblica per il caso di contravvenzione all'ordine di espulsione emanato
dall'Autorità amministrativa.
DELLE
MISURE DI SICUREZZA PATRIMONIALI
Art.
236
-
Specie: regole generali -
Sono
misure di sicurezza patrimoniali, oltre quelle stabilite da particolari
disposizioni di legge:
1)
la cauzione di buona condotta;
2)
la confisca.
Si
applicano anche alle misure di sicurezza patrimoniali le disposizioni degli
articoli 199, 200, prima parte, 201, prima parte, 205, prima parte e n. 3
del capoverso, e, salvo che si tratti di confisca, le disposizioni del primo
e secondo capoverso dell'articolo 200 e quelle dell'articolo 210.
Alla
cauzione di buona condotta si applicano altresì le disposizioni degli
articoli 202, 203, 204, prima parte, e 207.
Art.
237
-
Cauzione di buona condotta -
La
cauzione di buona condotta è data mediante deposito, presso la Cassa delle
ammende, di una somma non inferiore a lire duecentomila, nè superiore a
lire quattro milioni.
In
luogo del deposito, è ammessa la prestazione di una garanzia mediante
ipoteca, o anche mediante fideiussione solidale.
La
durata della misura di sicurezza non può essere inferiore a un anno, nè
superiore a cinque; e decorre dal giorno in cui la cauzione fu prestata.
Articolo
così sostituito dalla L. 24 novembre 1981, n. 689.
Art.
238
-
Inadempimento dell'obbligo di prestare cauzione -
Qualora
il deposito della somma non sia eseguito o la garanzia non sia prestata, il
giudice sostituisce alla cauzione la libertà vigilata.
Art.
239
-
Adempimento o trasgressione dell'obbligo di buona condotta -
Se,
durante l'esecuzione della misura di sicurezza, chi vi è sottoposto non
commette alcun delitto, ovvero alcuna contravvenzione per la quale la legge
stabilisce la pena dell'arresto, è ordinata la restituzione della somma
depositata o la cancellazione della ipoteca; e la fideiussione si estingue.
In caso diverso, la somma depositata, o per la quale fu data garanzia, è
devoluta alla Cassa delle ammende.
Art.
240
-
Confisca -
Nel
caso di condanna, il giudice può ordinare la confisca delle cose che
servirono o furono destinate a commettere il reato, e delle cose che ne sono
il prodotto o il profitto.
È
sempre ordinata la confisca:
1)
delle cose che costituiscono il prezzo del reato;
2)
delle cose, la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione
delle quali costituisce reato, anche se non è stata pronunciata condanna.
Le
disposizioni della prima parte e del n. 1 del capoverso precedente non si
applicano se la cosa appartiene a persona estranea al reato.
La disposizione
del n. 2 non si applica se la cosa appartiene a persona estranea al reato e
la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione possono
essere consentiti mediante autorizzazione amministrativa.
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