DELLA
ESTINZIONE DELLA PENA
Art.
171
-
Morte del reo dopo la condanna -
La
morte del reo, avvenuta dopo la condanna, estingue la pena.
Art.
172
-
Estinzione delle pene della reclusione e della multa per decorso del tempo -
La
pena della reclusione si estingue col decorso di un tempo pari al doppio
della pena inflitta e, in ogni caso, non superiore a trenta e non inferiore
a dieci anni.
La
pena della multa si estingue nel termine di dieci anni.
Quando,
congiuntamente alla pena della reclusione, è inflitta la pena della multa,
per l'estinzione dell'una e dell'altra pena si ha riguardo soltanto al
decorso del tempo stabilito per la reclusione.
Il
termine decorre dal giorno in cui la condanna è divenuta irrevocabile,
ovvero dal giorno in cui il condannato si è sottratto volontariamente alla
esecuzione già iniziata della pena.
Se
l'esecuzione della pena è subordinata alla scadenza di un termine o al
verificarsi di una condizione, il tempo necessario per la estinzione della
pena decorre dal giorno in cui il termine è scaduto o la condizione si è
verificata.
Nel
caso di concorso di reati si ha riguardo, per l'estinzione della pena, a
ciascuno di essi, anche se le pene sono state inflitte con la medesima
sentenza.
L'estinzione
delle pene non ha luogo, se si tratta di recidivi, nei casi preveduti dai
capoversi dell'articolo 99, o di delinquenti abituali, professionali o per
tendenza; ovvero se il condannato, durante il tempo necessario per
l'estinzione della pena, riporta una condanna alla reclusione per un delitto
della stessa indole.
Art.
173
-
Estinzione delle pene dell'arresto e dell'ammenda per decorso del tempo -
Le
pene dell'arresto e dell'ammenda si estinguono nel termine di cinque anni.
Tale termine è raddoppiato se si tratta di recidivi, nei casi preveduti dai
capoversi dell'articolo 99, ovvero di delinquenti abituali, professionali o
per tendenza.
Se,
congiuntamente alla pena dell'arresto, è inflitta la pena dell'ammenda, per
l'estinzione dell'una e dell'altra pena si ha riguardo soltanto al decorso
del termine stabilito per l'arresto.
Per
la decorrenza del termine si applicano le disposizioni del terzo, quarto e
quinto capoverso dell'articolo precedente.
Art.
174
-
Indulto e grazia -
L'indulto
o la grazia condona, in tutto o in parte, la pena inflitta, o la commuta in
un'altra specie di pena stabilita dalla legge. Non estingue le pene
accessorie, salvo che il decreto disponga diversamente, e neppure gli altri
effetti penali della condanna.
Nel
concorso di più reati, l'indulto si applica una sola volta, dopo cumulate
le pene, secondo le norme concernenti il concorso dei reati.
Si
osservano, per l'indulto, le disposizioni contenute nei tre ultimi capoversi
dell'articolo 151.
Art.
175
-
Non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale -
Se,
con una prima condanna, è inflitta una pena detentiva non superiore a due
anni, ovvero una pena pecuniaria non superiore a un milione, il giudice,
avuto riguardo alle circostanze indicate nell'art. 133, può ordinare in
sentenza che non sia fatta menzione della condanna nel certificato del
casellario giudiziale, spedito a richiesta di privati, non per ragione di
diritto elettorale (1).
La
non menzione della condanna può essere altresì concessa quando è inflitta
congiuntamente una pena detentiva non superiore a due anni ed una pena
pecuniaria che, ragguagliata a norma dell'articolo 135 e cumulata alla pena
detentiva, priverebbe complessivamente il condannato della libertà
personale per un tempo non superiore a trenta mesi.
Se
il condannato commette successivamente un delitto, l'ordine di non far
menzione della condanna precedente è revocato.
Le
disposizioni di questo articolo non si applicano quando alla condanna
conseguono pene accessorie (2).
Articolo
sostituito dalla L. 24 novembre 1981, n. 689.
(1)
La Corte costituzionale, con sentenza 7 giugno 1984, n. 155, ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale del presente comma ( nel testo sostituito
dalla L. n. 689/1981) , nella parte in cui esclude che possano concedersi
ulteriori non menzioni di condanne nel certificato del casellario giudiziale
spedito a richiesta di privati, nel caso di condanne, per reati
anteriormente commessi, a pene che, cumulate con quelle già irrogate, non
superino i limiti di applicabilità del beneficio. Successivamente la stessa
Corte, con sentenza 17 marzo 1988, n. 304, ha dichiarato l'illegittimità
del comma nella parte in cui prevede che la non menzione nel certificato del
casellario giudiziale di condanna a sola pena pecuniaria possa essere
ordinata dal giudice quando non sia superiore a un milione, anzichè a somma
pari a quella risultante dal ragguaglio della pena detentiva di anni due, a
norma dell'art. 135 cod. pen.
(2)
Comma è stato abrogato dalla L. 7 febbraio 1990, n. 19.
Art.
176
-
Liberazione condizionale -
Il
condannato a pena detentiva che, durante il tempo di esecuzione della pena,
abbia tenuto un comportamento tale da far ritenere sicuro il suo
ravvedimento, può essere ammesso alla liberazione condizionale, se ha
scontato almeno trenta mesi e comunque almeno metà della pena inflittagli,
qualora il rimanente della pena non superi i cinque anni.
Se
si tratta di recidivo, nei casi preveduti dai capoversi dell'articolo 99, il
condannato, per essere ammesso alla liberazione condizionale, deve avere
scontato almeno quattro anni di pena e non meno di tre quarti della pena
inflittagli.
Il
condannato all'ergastolo può essere ammesso alla liberazione condizionale
quando abbia scontato almeno ventisei anni di pena.
La
concessione della liberazione condizionale è subordinata all'adempimento
delle obbligazioni civili derivanti dal reato, salvo che il condannato
dimostri di trovarsi nell'impossibilità di adempierle.
Art.
177
-
Revoca della liberazione condizionale o estinzione della pena -
Nei
confronti del condannato ammesso alla liberazione condizionale resta sospesa
la esecuzione della misura di sicurezza detentiva cui il condannato stesso
sia stato sottoposto con la sentenza di condanna o con un provvedimento
successivo. La liberazione condizionale è revocata, se la persona liberata
commette un delitto o una contravvenzione della stessa indole, ovvero
trasgredisce agli obblighi inerenti alla libertà vigilata, disposta a
termini dell'articolo 230, n. 2. In tal caso, il tempo trascorso in libertà
condizionale non è computato nella durata della pena e il condannato non
può essere riammesso alla liberazione condizionale (1) .
Decorso
tutto il tempo della pena inflitta, ovvero cinque anni dalla data del
provvedimento di liberazione condizionale, se trattasi di condannato
all'ergastolo, senza che sia intervenuta alcuna causa di revoca, la pena
rimane estinta e sono revocate le misure di sicurezza personali, ordinate
dal giudice con la sentenza di condanna o con provvedimento successivo.
Articolo
così modificato dalla L. 25 novembre 1962, n. 1634.
(1)
La Corte costituzionale, con sentenza 25 maggio 1989, n. 282, ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui, nel
caso di revoca della liberazione condizionale, non consente al tribunale di
sorveglianza di determinare la pena detentiva ancora da espiare, tenendo
conto del tempo trascorso in libertà condizionale nonchè delle restrizioni
di libertà subite dal condannato e del suo comportamento durante tale
periodo. Successivamente la stessa Corte, con sentenza 4 giugno 1997, n.
161, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma,
ultimo periodo, nella parte in cui non prevede che il condannato alla pena
dell'ergastolo, cui sia stata revocata la liberazione condizionale, possa
essere nuovamente ammesso a fruire del beneficio ove ne sussistano i
relativi presupposti.
Art.
178
-
Riabilitazione -
La
riabilitazione estingue le pene accessorie ed ogni altro effetto penale
della condanna, salvo che la legge disponga altrimenti.
Art.
179
-
Condizioni per la riabilitazione -
La
riabilitazione è conceduta quando siano decorsi cinque anni dal giorno in
cui la pena principale sia stata eseguita o siasi in altro modo estinta, e
il condannato abbia dato prove effettive e costanti di buona condotta. Il
termine è di dieci anni se si tratta di recidivi, nei casi preveduti dai
capoversi dell'articolo 99.
Il
termine è, parimenti, di dieci anni se si tratta di delinquenti abituali,
professionali o per tendenza e decorre dal giorno in cui sia stato revocato
l'ordine di assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro.
La
riabilitazione non può essere conceduta quando il condannato:
1)
sia stato sottoposto a misura di sicurezza, tranne che si tratti di
espulsione dello straniero dallo Stato ovvero di confisca, e il
provvedimento non sia stato revocato;
2)
non abbia adempiuto le obbligazioni civili derivanti dal reato, salvo che
dimostri di trovarsi nella impossibilità di adempierle.
Art.
180
-
Revoca della sentenza di riabilitazione -
La
sentenza di riabilitazione è revocata di diritto se la persona riabilitata
commette entro cinque anni un delitto non colposo, per il quale sia inflitta
la pena della reclusione per un tempo non inferiore a tre anni, od un'altra
pena più grave.
Art.
181
-
Riabilitazione nel caso di condanna all'estero -
Le
disposizioni relative alla riabilitazione si applicano anche nel caso di
sentenze straniere di condanna, riconosciute a norma dell'articolo 12.
DISPOSIZIONI
COMUNI
Art.
182
-
Effetti delle cause di estinzione del reato o della pena -
Salvo
che la legge disponga altrimenti, l'estinzione del reato o della pena ha
effetto soltanto per coloro ai quali la causa di estinzione si riferisce.
Art.
183
-
Concorso di cause estintive -
Le
cause di estinzione del reato o della pena operano nel momento in cui esse
intervengono.
Nel
concorso di una causa che estingue il reato con una causa che estingue la
pena, prevale la causa che estingue il reato, anche se è intervenuta
successivamente.
Quando
intervengono in tempi diversi più cause di estinzione del reato o della
pena, la causa antecedente estingue il reato o la pena, e quelle successive
fanno cessare gli effetti che non siano ancora estinti in conseguenza della
causa antecedente.
Se
più cause intervengono contemporaneamente, la causa più favorevole opera
l'estinzione del reato o della pena; ma anche in tal caso, per gli effetti
che non siano estinti in conseguenza della causa più favorevole, si applica
il capoverso precedente.
Art.
184
-
Estinzione della pena di morte, dell'ergastolo o di pene temporanee nel caso
di concorso di reati -
Quando,
per effetto di amnistia, indulto o grazia, la pena di morte o dell'ergastolo
è estinta, la pena detentiva temporanea, inflitta per il reato concorrente,
è eseguita per intero. Nondimeno, se il condannato ha già interamente
subito l'isolamento diurno, applicato a norma del capoverso dell'articolo
72, la pena per il reato concorrente è ridotta alla metà; ed è estinta,
se il condannato è stato detenuto per oltre trenta anni.
Se,
per effetto di alcuna delle dette cause estintive, non deve essere scontata
la pena detentiva temporanea inflitta, per il reato concorrente, al
condannato all'ergastolo, non si applica l'isolamento diurno, stabilito nel
capoverso dell'articolo 72. Se la pena detentiva deve essere scontata solo
in parte, il periodo dell'isolamento diurno, applicato a norma del predetto
articolo, può essere ridotto fino a tre mesi.
DELLE
SANZIONI CIVILI
Art.
185
-
Restituzioni e risarcimento del danno -
Ogni
reato obbliga alle restituzioni, a norma delle leggi civili.
Ogni
reato, che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale, obbliga
al risarcimento il colpevole e le persone che, a norma delle leggi civili,
debbono rispondere per il fatto di lui.
Art.
186
-
Riparazione del danno mediante pubblicazione della sentenza di condanna -
Oltre
quanto prescritto nell'articolo precedente e in altre disposizioni di legge,
ogni reato obbliga il colpevole alla pubblicazione, a sue spese, della
sentenza di condanna, qualora la pubblicazione costituisca un mezzo per
riparare il danno non patrimoniale cagionato dal reato.
Art.
187
-
Indivisibilità e solidarietà nelle obbligazioni "ex delicto" -
L'obbligo
alle restituzioni e alla pubblicazione della sentenza penale di condanna è
indivisibile.
I
condannati per uno stesso reato sono obbligati in solido al risarcimento del
danno patrimoniale o non patrimoniale.
Art.
188
-
Spese per il mantenimento del condannato. Obbligo al rimborso -
Il
condannato è obbligato a rimborsare all'erario dello Stato le spese per il
suo mantenimento negli stabilimenti di pena, e risponde di tale obbligazione
con tutti i suoi beni mobili e immobili, presenti e futuri, a norma delle
leggi civili.
L'obbligazione
non si estende alla persona civilmente responsabile, e non si trasmette agli
eredi del condannato.
Art.
189
-
Ipoteca legale; sequestro -
Lo
Stato ha ipoteca legale sui beni dell'imputato a garanzia del pagamento:
1)
delle pene pecuniarie e di ogni altra somma dovuta all'erario dello Stato;
2)
delle spese del procedimento;
3)
delle spese relative al mantenimento del condannato negli stabilimenti di
pena;
4)
delle spese sostenute da un pubblico istituto sanitario, a titolo di cura e
di alimenti per la persona offesa, durante l'infermità;
5)
delle somme dovute a titolo di risarcimento del danno, comprese le spese
processuali;
6)
delle spese anticipate dal difensore e delle somme a lui dovute a titolo di
onorario.
L'ipoteca
legale non pregiudica il diritto degli interessati a iscrivere ipoteca
giudiziale, dopo la sentenza di condanna, anche se non divenuta
irrevocabile.
Se
vi è fondata ragione di temere che manchino o si disperdano le garanzie
delle obbligazioni per le quali è ammessa l'ipoteca legale, può essere
ordinato il sequestro dei beni mobili dell'imputato.
Gli
effetti dell'ipoteca o del sequestro cessano con la sentenza irrevocabile di
proscioglimento.
Se
l'imputato offre cauzione, può non farsi luogo alla iscrizione della
ipoteca legale o al sequestro.
Per
effetto del sequestro i crediti indicati in questo articolo si considerano
privilegiati rispetto ad ogni altro credito non privilegiato di data
anteriore e ai crediti sorti posteriormente, salvi, in ogni caso, i
privilegi stabiliti a garanzia del pagamento di tributi.
Art.
190
-
Garanzie sui beni della persona civilmente responsabile -
Le
garanzie stabilite nell'articolo precedente si estendono anche ai beni della
persona civilmente responsabile, limitatamente ai crediti indicati nei
numeri 2, 4 e 5 del predetto articolo, qualora, per la ipoteca legale,
sussistano le condizioni richieste per la iscrizione sui beni dell'imputato,
e qualora, per il sequestro, concorrano, riguardo alla persona civilmente
responsabile, le circostanze indicate nel secondo capoverso dell'articolo
precedente.
Art.
191
-
Ordine dei crediti garantiti con ipoteca o sequestro -
Sul
prezzo degli immobili ipotecati e dei mobili sequestrati a norma dei due
articoli precedenti, e sulle somme versate a titolo di cauzione e non
devolute alla Cassa delle ammende, sono pagate nell'ordine seguente:
1)
le spese sostenute da un pubblico istituto sanitario, a titolo di cura e di
alimenti per la persona offesa, durante l'infermità;
2)
le somme dovute a titolo di risarcimento di danni e di spese processuali al
danneggiato, purchè il pagamento ne sia richiesto entro un anno dal giorno
in cui la sentenza penale di condanna sia divenuta irrevocabile;
3)
le spese anticipate dal difensore del condannato e la somma a lui dovuta a
titolo di onorario;
4)
le spese del procedimento;
5)
le spese per il mantenimento del condannato negli stabilimenti di pena.
Se
l'esecuzione della pena non ha ancora avuto luogo, in tutto o in parte, è
depositata nella Cassa delle ammende una somma presumibilmente adeguata alle
spese predette;
6)
le pene pecuniarie e ogni altra somma dovuta all'erario dello Stato.
Art.
192
-
Atti a titolo gratuito compiuti dal colpevole dopo il reato -
Gli
atti a titolo gratuito, compiuti dal colpevole dopo il reato, non hanno
efficacia rispetto ai crediti indicati nell'articolo 189.
Art.
193
-
Atti a titolo oneroso compiuti dal colpevole dopo il reato -
Gli
atti a titolo oneroso, eccedenti la semplice amministrazione ovvero la
gestione dell'ordinario commercio, i quali siano compiuti dal colpevole dopo
il reato, si presumono fatti in frode rispetto ai crediti indicati
nell'articolo 189.
Nondimeno,
per la revoca dell'atto, è necessaria la prova della mala fede dell'altro
contraente.
Art.
194
-
Atti a titolo oneroso o gratuito compiuti dal colpevole prima del reato -
Gli
atti a titolo gratuito, compiuti dal colpevole prima del reato, non sono
efficaci rispetto ai crediti indicati nell'articolo 189, qualora si provi
che furono da lui compiuti in frode.
La
stessa disposizione si applica agli atti a titolo oneroso eccedenti la
semplice amministrazione ovvero la gestione dell'ordinario commercio;
nondimeno, per la revoca dell'atto a titolo oneroso, è necessaria la prova
anche della mala fede dell'altro contraente.
Le
disposizioni di questo articolo non si applicano per gli atti anteriori di
un anno al commesso reato.
Art.
195
-
Diritti dei terzi -
Nei
casi preveduti dai tre articoli precedenti, i diritti dei terzi sono
regolati dalle leggi civili.
Art.
196
-
Obbligazione civile per le multe e le ammende inflitte a persona dipendente
-
Nei
reati commessi da chi è soggetto all'altrui autorità, direzione o
vigilanza, la persona rivestita dell'autorità, o incaricata della direzione
o vigilanza, è obbligata, in caso di insolvibilità del condannato, al
pagamento di una somma pari all'ammontare della multa o dell'ammenda
inflitta al colpevole, se si tratta di violazioni di disposizioni che essa
era tenuta a far osservare, e delle quali non debba rispondere penalmente.
Qualora
la persona preposta risulti insolvibile, si applicano al condannato le
disposizioni dell'art. 136.
Articolo
così sostituito dalla L. 24 novembre 1981, n. 689.
Art.
197
-
Obbligazione civile delle persone giuridiche per il pagamento delle multe e
delle ammende -
Gli
enti forniti di personalità giuridica, eccettuati lo Stato, le regioni, le
province ed i comuni, qualora sia pronunciata condanna per reato contro chi
ne abbia la rappresentanza o l'amministrazione, o sia con essi in rapporto
di dipendenza, e si tratti di reato che costituisca violazione degli
obblighi inerenti alla qualità rivestita dal colpevole, ovvero sia commesso
nell'interesse della persona giuridica, sono obbligati al pagamento, in caso
di insolvibilità del condannato, di una somma pari all'ammontare della
multa o dell'ammenda inflitta.
Se
tale obbligazione non può essere adempiuta, si applicano al condannato le
disposizioni dell'articolo 136.
Articolo
così sostituito dalla L. 24 novembre 1981, n. 689.
Art.
198
-
Effetti della estinzione del reato o della pena sulle obbligazioni civili -
L'estinzione
del reato o della pena non importa la estinzione delle obbligazioni civili
derivanti dal reato, salvo che si tratti delle obbligazioni indicate nei due
articoli precedenti.
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